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Giurisprudenza - Legislazione
Sentenze per esteso - Dottrina - Formulari
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Capo III - Informatica giuridica
Art. 51. Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti
la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante
reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della
medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche
attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima
autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52. Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la
redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,
l'interessato può chiedere per motivi
legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria
dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio,
che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale
della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso
di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità
di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri
dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza
ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il
provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli
interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o
provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con
timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente
articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di ...".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime
giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale
relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque
diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in
mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati
identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in
materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di
deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La
parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della
pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al
comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la
camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una
parte.
7. Fuori dei
casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del
contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
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