AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Giurisprudenza Inquinamento atmosferico
Aria
Anno 2011
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000-87
Si veda anche: Urbanistica Vincoli - Aree Protette - Inquinamento - Demanio - Inquinamento - idrico
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Provincia - Vigilanza e controllo in materia di fonti di emissioni in atmosfera - Utilizzo di questionari e check list - Strumentalità ai poteri conferiti dalla legge - Violazione del principio di tipicità - Esclusione - Art. 5, l.r. Veneto n- 33/1985. La Provincia è titolare di funzioni di vigilanza e controllo in materia di fonti di emissioni in atmosfera (cfr. art. 5 delle legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e il ruolo che alla stessa riconosce il piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera) e la possibilità di disporre l’utilizzo di questionari, check list, autovalutazioni o autocertificazioni da parte dei titolari delle autorizzazioni deve ritenersi strumentale ai poteri conferiti dalla legge, e a questi implicita. Ne discende che la richiesta di riempimento di moduli o la sollecitazione a contenere le emissioni non comporta la violazione dei principi di legalità e di tipicità degli amministrativi e non è lesiva qualora non incide sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari. Pres. Di Nunzio, est. Mielli - R. s.p.a. (avv.ti Mangialardi e Giuri) c. Provincia di Venezia (avv.ti Brusegan e Orsoni) e Regione Veneto (avv.ti Morra, Drago e Zanlucchi) - TAR VENETO, Sez. III - 14 giugno 2011, n. 985
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento - Costruzione e la gestione di impianti industriali - Autorizzazioni ambientali - Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (SO2 e di NOx) - Direttiva 2008/1/CE - Dir. 2001/81/CE. L’art. 9, nn. 1, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, nella sua versione originaria, nonché in quella codificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nel rilasciare autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali come quelle di cui trattasi nelle cause principali non sono obbligati ad inserire tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione il rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx stabiliti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, pur dovendo rispettare l’obbligo derivante da detta direttiva di adottare o di prevedere, nell’ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente le emissioni, in particolare di tali inquinanti, a quantitativi che non superino i limiti indicati nell’allegato I di tale direttiva entro il 2010. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 26/05/2011, Procedimenti riuniti da C-165/09 a C-167/09
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Molestie olfattive - Disciplina applicabile - Normale tollerabilità - Accertamento - C.d. "odori molesti" - Intensità delle emissioni - Dichiarazioni di testi - Art. 844 c.c.. In materia di molestie olfattive, l’assenza di una specifica normativa statale indicativa dei valori limite in materia di odori e dunque del tutto diversa da quella riguardante l’inquinamento atmosferico, la valutazione circa la normale tollerabilità va operata in termini particolarmente rigorosi, non risultando sufficiente il criterio civilistico di cui all'articolo 844 c.c.. Inoltre, per i c.d. "odori molesti" laddove manchi la possibilità di accertare con adeguate medotologie tecniche l'intensità delle emissioni, ben può farsi riferimento alle dichiarazioni di testi, avendo riguardo sia alle condizioni di tempo e luogo, sia alla attività svolta in un determinato contesto produttivo, verificando poi che le emissioni moleste non siano meramente idonee in linea astratta a dare fastidio, ma che esse superino determinati standards di tollerabilità (Cass. Sez. 3^ 27.3.2008 n. 19206 Cruopi; Cass. Sez. 3^ 27.2.2008 n. 15653, Colombo ed altri; Cass. Sez. 3^ 21.9.2007 n. 38073, Salleo Postillo). (annulla con rinvio sentenza del 5/10/2009 Tribunale di Termini Imerese) Pres. Lombardi Est. Grillo Ric. Tomasello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 20/04/2011 (Ud. 12/01/2011) Sentenza n. 15629
INQUINAMENTO ATMOSFERICO -
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianto di produzione di energia elettrica da FER -
Conferenza di servizi - Esigenze di tutela della qualità dell’aria - Area
caratterizzata da valori al limite rispetto agli obiettivi di qualità. La
valutazione del progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da
FER, in sede di conferenza di servizi, correttamente non tiene in unica ed
unilaterale considerazione la promozione dello sfruttamento delle fonti di
energia rinnovabile avulsa da ogni altro aspetto, dovendosi necessariamente far
carico, in un’ottica di bilancio ambientale positivo della complessiva
compatibilità dell’opera con plurime esigenze quali ad esempio quelle di tutela
della qualità dell’aria. Ciò tanto più là dove l’area liberamente prescelta
dall’interessato ricade in zona caratterizzata da valori al limite rispetto agli
obiettivi di qualità dell’aria fissati proprio dall’Unione Europea (direttive
96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69 CE, 2002/3/CE e, da ultimo, 2008/50/CE). Pres.
Bianchi, Est. Malanetto - S. s.r.l. (avv.ti Munari, Scaparone e Blasi)c.
Provincia di Asti (avv. Gallo), Comune di Castagnole delle Lanze (avv. Venturino),
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e altri (Avv. Stato), M.V. (avv.
Rossanigo) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 26 febbraio 2011, n. 219
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianto di produzione di
energia elettrica - Impatto inquinante - Valutazione - Scelta amministrativa di
privilegiare sistemi di produzione da biomassa di carattere cogenerativo -
Legittimità. Non può ritenersi arbitraria la scelta amministrativa di
privilegiare sistemi di produzione di energia da biomassa di carattere
cogenerativo, soluzione che risponde al criterio generale di incentivare le
strutture più efficienti; ciò non è neppure eccentrico rispetto alla disciplina
comunitaria, poiché tende a privilegiare quegli impianti che garantiscono un
maggior rendimento energetico unitamente ad un minor impatto ambientale (nella
specie, l’impatto inquinante dell’impianto è stato valutato in relazione al
tasso di sfruttamento del combustibile impiegato, poiché un basso sfruttamento
ovviamente comporta che le emissioni, anche se teoricamente più basse di altri
impianti, debbano essere rapportate ad una altrettanto bassa produzione
energetica, con conseguente impatto ambientale complessivo proporzionalmente
sfavorevole) Pres. Bianchi, Est. Malanetto - S. s.r.l. (avv.ti Munari, Scaparone
e Blasi)c. Provincia di Asti (avv. Gallo), Comune di Castagnole delle Lanze
(avv. Venturino), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e altri (Avv.
Stato), M.V. (avv. Rossanigo) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 26 febbraio 2011, n. 219
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Impianti attinenti ad emissioni scarsamente rilevanti - Messa in esercizio dell’impianto o dì avvio dell’attività - Comunicazione preventiva - Art. 272, 1°c., D.L.vo n. 152/06. In materia d’inquinamento dell’aria, ai fini della norma di cui all'art. 272, 1° comma ultima parte, D.L.vo n. 152/06 ed in relazione agli impianti ed alle attività elencate nella parte I dell'allegato IV - impianti attinenti ad emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico - l'Autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra Autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività. (Annulla con rinvio Sentenza del Gup tribunale di Nola, emessa il 23/03/010) Pres. Lombardi, Est. Gentile, Ric. Buglione. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/02/2011 (Ud. 12/01/2011), Sentenza n. 5344
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni in atmosfera - Obbligo di autorizzazione - Eccezione - Art. 269 D.L.vo n.152/06. In tema di emissioni in atmosfera, sussiste l'obbligo dell'autorizzazione, di cui all'art. 269 Decreto Legislativo n.152 del 2006, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni. (Cass. Sez. III, 11.10.2006 n.40964). (annulla con rinvio Sentenza Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, del 18/03/010) Pres. Lombardi, Est. Gentile, Ric. Izzo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/02/2011 (Ud. 12/01/2011), Sentenza n. 5347
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Autorizzazione alle emissioni - Modifiche - Procedimento - Modifiche sostanziali - Aumento o variazione quantitativa delle emissioni - Alterazione delle condizioni di convogliabilità - Indizione della conferenza di servizi - Art. 269 d.lgs. n. 152/2006. Ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, il procedimento di autorizzazione è differenziato a seconda della modifica sostanziale o non sostanziale dell’autorizzazione già ottenuta dal gestore. Infatti, in caso di modifiche sostanziali va indetta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi. In caso di modifiche non sostanziali, invece, è prevista una mera comunicazione e se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione all’aggiornamento dell’autorizzazione: affinchè la modifica sia sostanziale è sufficiente che vi sia un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o un’alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Quindi, sono sufficienti modifiche minime concernenti le emissioni per giustificare un procedimento più completo con la partecipazione di tutti gli enti coinvolti e titolari istituzionalmente di un interesse alla tutela dell’ambiente, senza che questo pregiudichi, ove siano rispettate le norme regolanti la materia, lo svolgimento dell’attività. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - Italia Nostra Onlus (avv.ti Ceruti e Sette) c. Provincia di Modena (avv.ti Zannini e Bellentani), Comune di Savignano Sul Panaro (avv. Gualandi) e altro (n.c.) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 21 gennaio 2011, n. 49
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