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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Giurisprudenza
Diritto degli Appalti
(Contratti - sanzioni - bandi - esclusione - giurisdizione...)
Anno 2011
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni:
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-97
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APPALTI - Modulistica allegata al bando - Difformità rispetto alle prescrizioni
della lex specialis di gara - Principio del favor partecipationis. La
circostanza che il concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite
dalla stazione appaltante, nella modulistica pubblicata insieme al bando, non
può andare a suo danno, se detta modulistica si rivela in parte non esattamente
conforme alle prescrizioni della lex specialis di gara, dovendo prevalere in tal
caso, a fronte di un’obiettiva incertezza ingenerata dagli atti predisposti
dalla stazione appaltante, il principio del favor partecipationis e quello di
tutela del legittimo affidamento (in questo senso, di recente: TAR Toscana, sez.
I, 21 giugno 2010 n. 2006; TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 giugno 2011 n. 842).
Pres. Allegretta, Est. Picone - D.P. e altri (avv.ti Costagliola e D’Alterio) c.
Comune di Margherita di Savoia (avv. De Robertis) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 27 luglio 2011, n.1170
APPALTI - Servizio di refezione scolastica - Richiesta di effettiva
disponibilità di un centro di cottura nel territorio comunale (o in una data
area) alla data di presentazione della domanda - Illegittimità. In caso di
appalto del servizio di refezione scolastica, il richiedere l’effettiva
disponibilità di un centro di cottura nel territorio comunale alla data di
presentazione della domanda, senza consentire all’impresa di organizzarsi
all’esito della vittoriosa partecipazione, equivarrebbe a riservare la gara
stessa alla sole imprese che già operano nel territorio, in palese violazione
delle disposizioni comunitarie (cfr. da ultimo, T.A.R. Sicilia, sede Palermo,
sez. III, 24 settembre 2010, n. 10824, e T.A.R. Abruzzo, sede L’Aquila, 11
febbraio 2010, n. 88); analogamente, è illegittima per irragionevolezza e
contrasto con i principi comunitari di massima tutela della concorrenza tra
imprese, il bando per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, che
impone ai partecipanti di allestire un centro per la cottura e la preparazione
dei pasti esclusivamente in una data area, tutte le volte in cui tale
prescrizione non sia utile ai fini della individuazione del miglior contraente e
non sia giustificabile con addotte finalità di controllo dell’attività di
confezionamento, dal momento che contrasta con i principi di economicità e di
risparmio su scala aziendale, in quanto si determina un indubbio favoritismo per
i pochi (o unici) soggetti che già sono presenti in quel preciso ambito
territoriale, dovendo considerarsi sufficiente, per le specifiche finalità
dell’amministrazione, solo una clausola che stabilisca i tempi massimi di
trasporto dei pasti e la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di
verificare il loro rispetto (Cons. St. sez. V, 22 giugno 2010, n. 3887, e T.A.R.
Puglia, sede Bari, sez. I, 3 novembre 2009, n. 2602). Pres. Zuballi, Est.
Eliantonio - E. s.r.l. (avv. Corti) c. Comune di Chieti (avv.ti Morgione e
Tracanna) -
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 22 luglio 2011, n. 476
APPALTI - Bando di gara - Presentazione delle offerte - Plico e buste sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura - Finalità della previsione - Nozione di “lembo di chiusura”. La previsione del bando di gara, che impone la presentazione da parte dei concorrenti di plico e buste sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, risponde alla ratio di garantire la genuinità e paternità della domanda di partecipazione e della documentazione a questa allegata, la quale può essere assicurata solo se la sigillatura sia tale da impedire che il plico possa essere aperto senza che ne resti traccia visibile e possa essere anche solo teoricamente manomesso (vedi Consiglio di Stato, IV, 10 marzo 2011, n. 1553). Tale previsione va, però, interpretata in maniera non formalistica al fine di garantire la massima partecipazione alla gara e la concorrenza tra gli operatori del settore. Si è, pertanto, condivisibilmente ritenuto che per "lembo di chiusura" di una busta deve intendersi quello costituente l'imboccatura della stessa soggetto ad operazione di chiusura a sé stante, sicché è sufficiente che l'adempimento formale imposto al concorrente venga limitato ai lembi della busta chiusi dall’utilizzatore, con esclusione di quelli preincollati dal fabbricante (in tal senso Consiglio di Stato, VI, 04 giugno 2007, n. 2946 e 20 aprile 2006, n. 2200). Pres. D’Agostino, Est. Lento - V.A. (avv. Tillieci) c. G. s.p.a. (avv.ti Tripiciano e Patrigni) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 1315
APPALTI - Cause di esclusione ex art. 38 d.lgs n. 163/2006 - Bando - Generica
richiesta di dichiarazione di insussistenza - Valutazione di gravità compiuta
dal concorrente - Cause di esclusione formali e sostanziali. Laddove il
bando richiede genericamente una dichiarazione di insussistenza delle cause di
esclusione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, esso giustifica una valutazione
di gravità/non gravità compiuta dal concorrente, sicché il concorrente non può
essere escluso per il solo fatto dell’omissione formale, cioè di non aver
dichiarato tutte le condanne penali o tutte le violazioni contributive; andrà
escluso solo ove la stazione appaltante ritenga che le condanne o le violazioni
contributive siano gravi e definitivamente accertate. La dichiarazione del
concorrente, in tale caso, non può essere ritenuta <<falsa>> (Cons. St., sez. V,
8 settembre 2008 n. 4244; Cons. St., sez. V, 7 ottobre 2008 n. 4897; Cons. St.,
sez. V, 22 febbraio 2007 n. 945,). Diverso discorso deve essere fatto quando il
bando sia più preciso, e non si limiti a chiedere una generica dichiarazione di
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, codice, ma
specifichi che vanno dichiarate tutte le condanne penali, o tutte le violazioni
contributive: in tal caso, il bando esige una dichiarazione dal contenuto più
ampio e più puntuale rispetto a quanto prescritto dall’art. 38 codice,
all’evidente fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di
gravità o meno dell’illecito, al fine dell’esclusione. In siffatta ipotesi, la
causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell’essere stata commessa
una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione
prescritta dal bando. Pres. Allegretta, Est. Adamo - A. s.a.s. (avv. Docimo) c.
Acquedotto Pugliese S.p.a. (avv. De Marco) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 6 luglio 2011, n. 1021
APPALTI - Commissione giudicatrice - Variazione della consistenza numerica
dell’organo successiva all’apertura delle buste - Illegittimità. E’
illegittima l’integrazione della Commissione giudicatrice avvenuta in un momento
successivo a quello dell’apertura delle buste delle offerte tecniche. Va
precisato, al riguardo, che la giurisprudenza amministrativa ha escluso
l’immanenza nell’ordinamento di un principio di immodificabilità delle
commissioni di gara, ammettendo che i loro membri possano essere sostituiti
quando ciò sia reso necessario da esigenze di rapidità e continuità dell’azione
amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8400). Viceversa, deve
ritenersi preclusa la variazione della consistenza numerica dell’organo,
intervenuta in un momento in cui i membri originari dello stesso avevano già
potuto prendere conoscenza dei contenuti delle offerte tecniche presentate dai
concorrenti. Evidenti esigenze di trasparenza e di rispetto della parità di
trattamento dei concorrenti (nonché di garanzia di continuità delle operazioni
valutative) impongono di individuare in tale momento il limite invalicabile
oltre il quale non può essere variata la consistenza numerica della Commissione.
Pres. Bianchi, Est. Goso - C. s.p.a. (avv.ti Annoni, Segato e Prato) c. Comune
di Rivoli (avv. Gambino) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 30 giugno 2011, n. 711
APPALTI - Commissione di gara - Sedute - Principi di concentrazione e
continuità. Le finalità di imparzialità, pubblicità, trasparenza e
speditezza dell’azione amministrativa impongono che le sedute delle commissioni
di gara si ispirino al principio di concentrazione e continuità, tendendo a
concentrare, ove possibile, l’esame delle offerte tecniche ed economiche in una
sola seduta o, comunque, evitando soluzioni di continuità che favoriscano
possibili influenze esterne idonee a minare l’assoluta indipendenza di giudizio
dell’organo incaricato della valutazione (Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2010,
n. 8155). Pres. Bianchi, Est. Goso - C. s.p.a. (avv.ti Annoni, Segato e Prato)
c. Comune di Rivoli (avv. Gambino)
-
TAR PIEMONTE, Sez. I - 30 giugno 2011, n. 711
APPALTI - Comunicazione di aggiudicazione definitiva - Omissione - Conseguenze.
L’omissione della comunicazione di aggiudicazione definitiva non incide sulla
legittimità dell’aggiudicazione medesima, ma solo sulla decorrenza del termine
per l’impugnazione (cfr., fra le ultime, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 11
marzo 2011, n. 1441). Pres. Bianchi, Est. Goso - C. s.p.a. (avv.ti Annoni,
Segato e Prato) c. Comune di Rivoli (avv. Gambino) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 30 giugno 2011, n. 711
APPALTI - Consorzi - Requisiti di natura tecnica singolarmente posseduti dalle
imprese consorziate - Cumulo - Requisiti generali di partecipazione - Ordine
pubblico e moralità - Singole imprese - Possesso e documentazione. Con
riferimento alle aggregazioni consortili cui l’ordinamento riconosce la qualità
di soggetti con propria abilitazione a concorrere per l’affidamento di commesse
pubbliche, sono le singole imprese consorziate, dotate di autonoma personalità e
di distinta organizzazione di impresa, i soggetti chiamati ad assumere in
concreto le opere o i servizi oggetto dell’appalto, onde, se è in astratto
ammissibile cumulare i requisiti di natura tecnica singolarmente posseduti dalle
imprese consorziate, tale principio non implica affatto che i requisiti generali
di partecipazione, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese
sotto il profilo dell’ordine pubblico, anche economico, e della moralità,
possano ritenersi accertati con esclusivo riferimento al consorzio e non debbano
invece essere posseduti e documentati dalle singole imprese designate quali
esecutrici del servizio o dell’opera. (Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2002 n.
507; Cons. St., sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1485; Cons. St., sez. VI, 24 novembre
2009 n. 7380; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010 n. 3759). Pres. Arosio, Est.
Caso -F.M. e altro (avv.ti Turco e Uliana) c. I. s.p.a. (avv. Cantelli) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 216
APPALTI - Modello GAP - Mancata specifica previsione nel bando di gara -
Sanzione dell’esclusione - Inapplicabilità - Ragioni. Nel caso in cui la
disciplina di gara per l’affidamento di un appalto nulla disponga circa la
produzione del modello GAP, nessuna sanzione, tanto meno di esclusione dalla
gara, può essere disposta a carico dell’impresa concorrente che abbia fatto
legittimo affidamento sul tenore del bando e del disciplinare di gara e ad essi
si sia attenuta, anche perché il modello GAP non rappresenta un requisito
aggiuntivo per la partecipazione alle gare, vincolante immediatamente sia le
stazioni appaltanti che i concorrenti in sede di espletamento delle procedure
selettive, e risponde piuttosto a finalità di polizia, onde la sua compilazione
costituisce adempimento di un obbligo che, pur sorgendo per l’ente appaltante e
per il privato in occasione della indizione della gara di appalto, non attiene
al contenuto della gara, rimanendo estraneo al rapporto che sorge da questa. (v.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 marzo 2010 n. 2807). Pres. Arosio, Est. Caso
-F.M. e altro (avv.ti Turco e Uliana) c. I. s.p.a. (avv. Cantelli) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 216
APPALTI - Affidamento senza gara - Proroga dei contratti affidati con gara -
Equiparazione - Limiti entro cui è consentita la proroga. All’affidamento
senza una procedura competitiva deve essere equiparato il caso in cui ad un
affidamento con gara segua, dopo la sua scadenza, un regime di proroga diretta
che non trovi fondamento nel diritto comunitario. Infatti, le proroghe dei
contratti affidati con gara sono consentite se già previste ab origine, e
comunque entro termini determinati. Una volta che il contratto scada e si
proceda a una sua proroga senza che essa sia prevista ab origine, o oltre i
limiti temporali consentiti, la proroga è da equiparare d un affidamento senza
gara. (Consiglio Stato , sez. VI, 16 febbraio 2010 , n. 850). Pres. f.f. Maggio,
Est. Flaim - E. s.r.l. (avv. Pinna) c. Comune di Siniscola (avv. Murgia) -
TAR SARDEGNA, Sez. I - 11 giugno 2011, n. 556
APPALTI - RIFIUTI - Servizio di raccolta e trasporto rifiuti - Richiesta di
proroga - Affidataria - Rifiuto - Ordinanza contingibile e urgente diretta ad
assicurare la continuità del servizio - Affidamento per effetto di provvedimento
extra ordinem - Non costituisce impedimento alla partecipazione ad altre gare.
In tema di servizio raccolta e trasporto rifiuti, allorché in prossimità della
scadenza della proroga il Comune contatti la società attuale affidataria del
servizio al fine di acquisire la disponibilità ad un'ulteriore proroga del
servizio, alle medesime condizioni economiche e tecniche in atto, nelle more
della predisposizione degli atti e degli adempimenti necessari per l'affidamento
mediante pubblica gara del nuovo servizio, e l'affidataria declini la proposta
di ulteriore proroga, alla luce del disposto di cui all'art. 23 bis, d.l. n. 112
del 2008, onde evitare il pregiudizio derivante dall'impedimento alla
partecipazione ad altre gare, è legittima l'ordinanza contingibile ed urgente
assunta dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, d.lg. n. 267 del 2000, al fine di
assicurare comunque la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
tenuto conto della qualità di servizio essenziale, non suscettibile di subire
interruzioni; in tal caso l'avvenuto affidamento del servizio alla società per
effetto di un provvedimento extra ordinem, assunto sulla base di presupposti di
diritto del tutto diversi da quelli in base ai quali in via ordinaria si procede
mediante proroga dell'affidamento in corso, non è assimilabile a tale ultima
ipotesi e quindi non può costituire per la società istante impedimento per
l'eventuale partecipazione ad altre gare (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 9 luglio
2010 n. 2906). Pres. f.f. Maggio, Est. Flaim - E. s.r.l. (avv. Pinna) c. Comune
di Siniscola (avv. Murgia) -
TAR SARDEGNA, Sez. I - 11 giugno 2011, n. 556
APPALTI - Divieto ex art. 23 bis della L. n. 133/2008 - Società private -
Applicabilità. Il divieto previsto all’ art. 23 bis comma 9° L- n. 133/2008
non prevede alcuna delimitazione soggettiva e si presta ad essere applicata in
termini generali, a tutela del principio concorrenziale fra gli operatori del
mercato pubblici e privati. Non può pertanto condividersi la tesi secondo cui la
norma sarebbe riferibile esclusivamente alle società in house providing e non
anche alle imprese private. Pres. f.f. Maggio, Est. Flaim - E. s.r.l. (avv.
Pinna) c. Comune di Siniscola (avv. Murgia) -
TAR SARDEGNA, Sez. I - 11 giugno 2011, n. 556
APPALTI - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria - Esclusione
automatica delle offerte anomale - L.r. Sardegna n. 5/2007, art. 20, c. 8 -
Illegittimità costituzionale. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 20, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n.
5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto), nella parte
in cui prevede che «per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono prevedere nel
bando la procedura di esclusione automatica delle offerte risultate anomale»; la
dichiarata illegittimità costituzionale comporta l’applicazione della disciplina
stabilita dalla norma statale. Pres. Maddalena, Est. Tesauro - Giudizio promosso
con ordinanze nn. 167 e 204 /2010 del TAR per la Sardegna -
CORTE COSTITUZIONALE - 10 giugno 2011, n. 184
APPALTI - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria - Esclusione
automatica delle offerte anomale - Inapplicabilità all’ipotesi in cui il numero
delle offerte sia inferiore a cinque anziché a dieci - L.r. Sardegna n. 5/2007,
art. 20, c. 9 - Illegittimità costituzionale. Va dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 20, comma 9, della legge regionale della Sardegna
n. 5 del 2007, nella parte in cui dispone che, «qualora il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a cinque, non si applica» «l’esclusione automatica di cui
al comma 8», anziché prevedere che la facoltà di esclusione automatica non è
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Pres.
Maddalena, Est. Tesauro - Giudizio promosso con ordinanze nn. 167 e 204 /2010
del TAR per la Sardegna -
CORTE COSTITUZIONALE - 10 giugno 2011, n. 184
APPALTI - Stazione appaltante - Fissazione di requisiti più gravosi di quelli
previsti dalla legge - Principi di imparzialità e buon andamento -
Discrezionalità. La stazione appaltante ha il potere discrezionale di
fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara, anche più gravosi di
quelli previsti dalla legge, in relazione alle peculiari caratteristiche
oggettive ed all’importanza del servizio da affidare. Detto potere, che
costituisce precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e
buon andamento, può tradursi anche nella richiesta di dimostrazione del possesso
di adeguata capacità economico-finanziaria, correlata allo specifico importo
dell’appalto ed alla sua durata, ed è ampiamente discrezionale, sicché il
sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi alle ipotesi di manifesta
irragionevolezza ed illogicità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004 n.
6972; Id., sez. V, 31 dicembre 2003 n. 9305; deliberazione A.V.C.P. n. 61 del 27
febbraio 2007). Pres. Allegretta, Est. Picone - T. s.r.l. (avv. Padrone) c.
Comune di Mola di Bari (avv. Triggiani) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 9 giugno 2011, n. 859
APPALTI - Integrazione documentale - Art. 46 codice degli appalti - Norma di
stretta interpretazione - Documenti previsti a pena di esclusione - Richiesta di
integrazione documentale - Illegittimità. In tema di integrazione
documentale, la norma di cui all’art. 46 del codice degli appalti è considerata
di stretta interpretazione, in quanto, pur essendo essa ispirata al principio
della massima partecipazione, tale principio va coordinato con quello di par
condicio tra i concorrenti e con le esigenze di celerità dell’azione
amministrativa. Pertanto non è consentita la produzione, dopo la scadenza dei
termini fissati dal bando, di documenti essenziali, richiesti a pena di
esclusione: la stazione appaltante non può formulare una richiesta di
integrazione documentale, qualora si tratti di documenti univocamente previsti
dal bando o dalla lettera d’invito a pena di esclusione (Cons. St., sez. III, 19
aprile 2011 n. 2387; Cons. St., sez. V, 2 agosto 2010 n. 5084; Cons. St., sez.
V, 16 luglio 2007 n. 4027; Cons. St., sez. IV, 10 maggio 2007 n. 2254; Cons.
St., sez. V, 30 maggio 2006 n. 3280). Pres. Coraggio, Est. De Nictolis - A.
s.r.l. (avv. Di Tarsia Di Belmonte) c. A. s.p.a. (avv. Leone)- (Conferma T.A.R.
LAZIO, ROMA, n. 22062/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 6 giugno 2011, n. 3365
APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO - DIRITTO URBANISTICO - D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) - Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro - Natura e funzione - Omessa trasmissione - Sospensione del titolo abilitativo - Sanzione amministrativa - Configurabilità - Sanzioni penali - Configurabilità - Esclusione - Art. 44, 1° c. - lett. a), D.P.R. n. 380/2001 - Art. 90, D.Lgs. n. 81/2008, modif.dal D.Lgs. n. 106/2009. Il DURC è [documento unico di regolarità contributiva, disciplinato attualmente, per le opere edilizie, dall'art. 90 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 (in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009] un certificato che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Esso, ai sensi dello stesso art. 90, comma 9 - lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori "all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano necessario acquisire il DURC (ad es.: richiesta del certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori). Il DURC rappresenta, dunque, un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatane di appalti. Tutto ciò non ha nulla in comune con il governo del territorio (anche nella sua accezione più ampia) e la previsione dell'art. 90, 100 comma, del D.Lgs. n. 81/2008 - secondo la quale "in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo" - ha carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata, per la violazione dell'art. 90, comma 9 - lett. c), dall'art. 157, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008. Concludendo, una norma residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici - quale è pacificamente considerata quella di cui all'art. 44, 1° comma - lett. a), del D.P.R. n. 380/2001 - risponde, all'esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le trasformazioni del suolo. (annulla sentenza n. 3217/2009 TRIBUNALE di FIRENZE, del 30/06/2009) Pres. Petti Est. Fiale Ric. Ceccanti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/5/2011 (Ud. 27/04/2011), Sentenza n. 21780
APPALTI - Commissione di gara - Valutazione delle offerte - Attribuzione dei
punteggi in forma soltanto numerica - Condizioni. Con riferimento alle gare
d’appalto, nella fase di valutazione delle offerte da parte di una commissione
di gara, l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita
quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro le quali
ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia talmente
analitica da delimitare il giudizio delle commissioni nell'ambito di un minimo
ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l'iter logico
seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico in applicazione
di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale
motivazione del punteggio attribuito (CdS sez. V 3.12.2010 n. 8410) Pres.
Passanisi, Est. Ruiu - Ditta I. (avv.ti Pederzolii e Prosperi) c. Comune di Fano
(avv. Marcello) e altri (n.c.)
-
TAR MARCHE, Sez. I - 28 maggio 2011, n. 430
APPALTI - Modello GAP - Mancata produzione - Causa di esclusione anche in
assenza di espressa clausola della lex specialis - Art. 1, c. 5, d.l. n.
629/1982. La mancata produzione del modello GAP è causa di esclusione anche
in assenza di espressa clausola della lex specialis di gara; l'obbligo di
produzione è infatti imposto dalla norma imperativa di cui all'articolo 1, comma
5, del d.l. n. 629/1982. (In tal senso, si vedano, fra altre: Tar Palermo, III,
sentenza n. 1173 del 23 aprile 2007; Tar Catania, IV, sentenza n. 1 del 7
gennaio 2010, confermata dal Cga con ordinanza cautelare n. 212 del 16 marzo
2010; ancora Tar Catania, IV, sentenza 28 ottobre 2010, n. 4249; Idem, sentenza
n. 4624 del 7 dicembre 2010, ed ivi ulteriori citazioni di precedenti
giurisprudenziali). Pres. ed Est. Messina - D. s.r.l. (avv. Calpona) c. Comune
di Mineo (n.c.) -
TAR SICILIA, Catania, Sez. IV - 25 maggio 2011, n. 1279
APPALTI - Imprese concorrenti all’aggiudicazione - Singole voci dell'offerta
- Prezzo pari a zero - Possibilità - Esclusione - Illegittimità. Nessuna
norma o principio generale vieta alle imprese concorrenti all’aggiudicazione di
un appalto di offrire, relativamente a determinate voci dell’offerta, un prezzo
pari a zero: chè anzi si trova condivisibilmente affermato in giurisprudenza che
è illegittima, in mancanza di espressa previsione da parte della lex specialis,
l' esclusione da una gara di appalto di forniture di un 'impresa concorrente la
cui offerta indicava, in relazione ad alcune voci a base d'asta, un prezzo pari
a zero, considerato che questo costituisce valida espressione di una proposta
economica, conveniente per la stazione appaltante, cui resterà la possibilità di
verificare la congruità complessiva dell'offerta in chiave di possibile anomalia
(T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2008, n. 2269; T.A.R. Campania,
Napoli, Sez. I, 3 luglio 2008, n. 6820; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 3
dicembre 2007, n. 3645, Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5583;
Consiglio di Stato, Sez. V, 28 novembre 2005, n. 6651). Pres. Mozzarelli, Est.
Pasi - P.s.p.a. (avv.ti Greco, Pugliano e Tedeschini) c. Azienda Usl Bologna e
altri (avv.ti Argnani e Russo Valentini) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 18 maggio 2011, n. 477
APPALTI - Danno curriculare - Nozione - Valutazione equitativa - Possibilità.
Il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico, anche a prescindere dal lucro
che l’impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione
appaltante, costituisce fonte per l’impresa di un vantaggio non patrimoniale ma
- comunque - economicamente valutabile, poiché di per sé accresce la capacità di
competere sul mercato e quindi la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri
appalti. In tale ottica deve pertanto ritenersi risarcibile il “danno
curriculare”, il quale consiste nel pregiudizio subito dall’impresa in
dipendenza del mancato arricchimento del proprio “curriculum” professionale,
ossia per la circostanza di non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione
dell’appalto sfumato a causa del comportamento illegittimo dell’Amministrazione
(così, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 09 giugno 2008 n. 2751). Tale pregiudizio,
a prescindere dalla carenza di prove offerte dalla ricorrente in ordine alle
perdite economiche da essa subite, fuoriesce - altresì - dagli ambiti meramente
probabilistici della valutazione delle chances e si pone in termini obiettivi
per il fatto stesso dell’intervenuta esclusione della ricorrente dal mercato
“pubblico”, ed è pertanto intrinsecamente d necessariamente valutabile dal
giudice in termini equitativi ai sensi dell’art. 1226 c.c. Pres. Giaccardi, Est.
Rocco - F.G. (avv.ti Camerini e Rossi) c. Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (n.c.) - (Riforma T.A.R. per il Lazio, Roma, n. 8218/2004) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 maggio 2011, n. 2955
APPALTI - Servizi di pulizia degli edifici - Direttive 17/2004 e 18/2004 -
Assoggettabilità alla disciplina dettata per i settori speciali - Parametro
oggettivo - Pulizia di proprietà immobiliari ed edifici costituenti parte
integrante delle reti di produzione, distribuzione e trasporto. I servizi di
pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari sono previsti
negli allegati sia della direttiva europea n. 17/2004, che coordina le procedure
di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali, sia della n. 18/2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi. Ne deriva che l’assoggettabilità
dell’affidamento del servizio di pulizia alla disciplina dettata per i settori
speciali non può essere desunta sulla base di un criterio solo soggettivo,
relativo cioè al fatto che ad affidare l’appalto sia un ente operante nei
settori speciali, ma anche in applicazione di un parametro di tipo oggettivo,
attento alla riferibilità della pulizia all’attività speciale. In altri termini,
la pulizia rientra nella normativa dei settori speciali quando è funzionale a
detta attività, il che si verifica qualora si tratti di proprietà immobiliari ed
edifici che costituiscano parte integrante delle reti di produzione,
distribuzione e trasporto indicate negli articoli 208 e ss. del d. lgs. n. 163
del 2006. Pres. Maruotti, Est. Garofoli - I. s.p.a. (avv.ti Cugurra e Romano) c.
F. s.p.a. (n.c.) - (Conferma T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma, n. 315/2007) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 13 maggio 2011, n. 2919
APPALTI - Mancanza di un documento - Addebitabilità alla formulazione della
lex specialis - Tutela della par condicio e del principio di massima
partecipazione - Invito a completare e chiarire la documentazione. Nel caso
in cui la mancanza di un documento è da addebitarsi innanzitutto alla
formulazione della lex specialis, piuttosto che alla colpa del privato, la
stazione è tenuta ad invitare il concorrente a completare e chiarire la
documentazione presentata, a tutela della par condicio e del principio di
massima partecipazione, senza che possa assumere rilievo la distinzione, in
altri casi dirimente, tra mancanza della dichiarazione ed incompletezza della
stessa, che finirebbe per violare la ratio stessa dell’art. 46 del d.lgs.
163/06. Pres. Guida, Est. Guarracino - E. s.p.a. e altri (avv.ti Clarizia e de
Lorenzo) c. Regione Campania (avv. Bove) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 maggio 2011, n. 2587
APPALTI - Condotta colposa della stazione appaltante - Conseguenze - Traslazione
a carico del soggetto concorrente - Esclusione - Fattispecie. La tutela
dell’affidamento e la correttezza dell’azione amministrativa impediscono che le
conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante (quale, nel caso
di specie, finisce per essere l’imprecisa dizione letterale del disciplinare)
possano essere traslate a carico del soggetto concorrente, comminandogli la
sanzione dell’esclusione dalla gara (fattispecie relativa alla previsione, nel
disciplinare, della causa di esclusione ex art. 38, c. 1,lett. b) del d.lgs. n.
163/2006; mentre la legge fa riferimento alla posizione degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, il disciplinare di gara si riferiva invece
agli amministratori muniti di potere di firma e di rappresentanza legale) Pres.
Guida, Est. Guarracino - E. s.p.a. e altri (avv.ti Clarizia e de Lorenzo) c.
Regione Campania (avv. Bove) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 maggio 2011, n. 2587
APPALTI - Contratti pubblici - Revisione prezzi nei contratti di appalto - Art.
44 Legge finanziaria 724/1994 - Contratti per l'esecuzione di lavori pubblici e
contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi - Applicabilità per la
Regione Sicilia - Esclusione. L’istituto della revisione dei prezzi nei
contratti di appalto, prima oggetto di divieto, è stato reintrodotto, a
livello statale, dall’art. 44 della legge finanziaria 23 dicembre 1994, n. 724.
Deve però escludersi che questa disciplina legislativa statale abbia spiegato
efficacia automaticamente abrogante nei confronti della previgente difforme
disciplina legislativa regionale (legge regionale per la regione Sicilia, 12
gennaio 1993, n. 10 artt. 56 e 70). Depone in tal senso il comma 3 del citato
articolo il quale prevede che, in riferimento alla materia di cui trattasi, "le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione". La norma richiamata non riguarda
soltanto le ipotesi di competenza esclusiva delle Regioni a statuto speciale, ma
fa invece salvo anche l’esercizio della potestà legislativa concorrente,
ovviamente entro i limiti all’uopo tracciati dallo Statuto e dalle norme di
attuazione. In particolare, dal momento che la materia della revisione prezzi
fruisce, nella Regione siciliana, di una disciplina unitaria, sia con riguardo
agli appalti di lavori che a quelli di servizi, non è pensabile che la
sopravvenuta disciplina statale, riferita indistintamente a tutti i contratti ad
esecuzione continuata o periodica, esplichi effetto discriminante sul regime del
corrispettivo contrattuale a seconda che questo si riferisca all’esecuzione di
lavori pubblici (materia attribuita alla competenza legislativa primaria della
Regione, ex art. 14, lett. g dello Statuto), ovvero alla prestazione di servizi.
(C.G.A. n. 184 del 2002).(conferma sent. T.A.R. Sicilia - sede di Palermo sez.
III - n. 7233 del 7 giugno 2010). Pres. Anastasi - Est. Anastasi - Ric.
Consortile Palma Ambiente di Di Falco Salvatore & C. s.n.c. (avv. Rallo) c.
Comune di Palma di Montechiaro (avv. Vinciguerra).
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, 28 aprile 2011,
n. 332
APPALTI - Subappalto - Divieto di cui all’art. 37 d.lgs. n. 163/2006 -
Individuazione delle opere - Criterio sostanziale. L'individuazione delle
opere rientranti nel divieto di subappalto di cui all’art. 37 del d.lgs. n.
163/2006 dev’essere di tipo sostanziale, non formale (con riguardo, cioè, alle
declaratorie ex d.P.R. n. 34/2000, all. A, delle o.g. e delle o.s.), per cui, ai
fini dell'applicabilità del divieto, occorre verificare, di volta in volta, in
rapporto a ciascun appalto, se le opere classificate come generali siano in
concreto di "notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica",
indipendentemente dalla relativa declaratoria formale: prevale l’esigenza di
evitare che l’aggiudicataria, classificata per le opere prevalenti, agisca da
copertura per una serie di mascherati subappalti concernenti proprio le opere di
maggiore complessità tecnologica (cfr. C.S., sez. IV, dec. 19 ottobre 2004 n.
6701; sez. VI, dec. 19 agosto 2003 n. 4671). Pres. Piscitello, Est. Scola - C.
s.c.a r.l. (avv.Graziani) c. P. s.r.l. (avv. Cerioni), Comune di Amelia (avv.
Mariani Marini) e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (Avv. Stato) (Conferma T.a.r. Umbria, Perugia, n. 550/2007)
-
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 aprile 2011, n. 2479
APPALTI - RIFIUTI - Rifiuti sanitari pericolosi - Trasporto - Contenitori - Art. 8 DPR n. 254/03 - Possibile alternativa tra contenitori esterni riutilizzabili e monouso -Discrezionalità della stazione appaltante. Se è vero che l’art. 8 del DPR n. 254/03 consente - senza tuttavia stabilire l’equipollenza delle due tipologie di contenitori esterni - di effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo anche avvalendosi del contenitore esterno riutilizzabile (previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso), oltre che del monouso, è altresì vero che, in caso di possibili alternative, la scelta della soluzione più idonea per la realizzazione del pubblico interesse costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice qualora non sia manifestamente illogica, arbitraria ovvero macroscopicamente viziata da travisamento di fatto in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del servizio. Pres. Borea, Est. Rovis - M. s.p.a. (avv.ti Biagetti, Gamberini e Pacifici) c. Azienda Ulss N. 20 Verona (avv. Volpato) - TAR VENETO, Sez. I - 26 aprile 2011, n. 691
APPALTI - Plico pervenuto aperto alla Commissione di gara - Esclusione del
partecipante - Legittimità - Principi di par condicio e segretezza -
Invocabilità dell’art. 73, c. 1 d.lgs. n. 163/2006 - Esclusione - Ragioni.
La mera circostanza che il plico sia pervenuto aperto alla Commissione di gara
implica l'esclusione della partecipante, indipendentemente dal soggetto cui sia
addebitabile l'erronea apertura, stante l'esigenza di assicurare la garanzia dei
principi di par condicio e di segretezza delle offerte (cfr. T.A.R. Venezia
Veneto, I, 19 luglio 2005, n. 2867¸ T.A.R. Palermo Sicilia, II, 13 marzo 2007,
n. 810). Non vale in contrario richiamare l’art. 73, c. 1, del d.lgs. n.
163/2006, che prevede opzioni alternative per la presentazione delle domande di
partecipazione alla gara (telefono, via telematica) incompatibili con un
principio di segretezza. Affinché sia praticabile detta soluzione alternativa
occorre infatti che il bando ne consenta la modalità, ferma restando, tuttavia,
la necessità di garantire, anche in questi casi, l’integrità delle buste fatte
pervenire alla stazione appaltante. Pres. Silvestri, Est. Rotondo - S.s.r.l.
(avv.ti Cantella, Zambella e Corbyons) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)
-
TAR LAZIO, Roma, Sez. I bis - 13 aprile 2011, n. 3224
APPALTI - SICUREZZA - Certificato di prevenzione incendi - Art. 3, c. 5 d.P.R.
n. 37/1998 - Dichiarazione di avvenuto rispetto delle prescrizioni antincendio,
in attesa del sopralluogo dei VV. FF. - Efficacia - Termine - Individuazione.
L’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 37/1998, dopo aver stabilito che “l’interessato,
in attesa del sopralluogo può presentare una dichiarazione (…) con la quale
attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di
sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi connessi
all’esercizio dell’attività” e ulteriormente “che il comando rilascia
all’interessato contestuale ricevuta del’avvenuta presentazione della
dichiarazione, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione
provvisoria all’esercizio dell’attività”, non subordina a limiti temporali
l’attitudine sostitutiva della dichiarazione di avvenuto rispetto delle
prescrizioni antincendio - debitamente presentata al Comando dei VV.FF.
unitamente alla richiesta del sopralluogo - la quale è pertanto idonea a
surrogare il formale certificato di prevenzione incendi non solo fino allo
spirare del termine legale di conclusione del relativo procedimento, ma anche
fino alla data di effettuazione del sopralluogo e di emissione del conseguente
certificato, non potendosi riverberare sulla sfera giuridica del privato
l’eventuale ritardo dell’Organismo tecnico competente all’espletamento delle
incombenze connesse all’ottenimento della contestata abilitazione. Pres.
Bianchi, Est. Graziano - L. s.r.l. (avv.ti Borsero, Merani, Grossi) c. Casa di
Riposo C.d.A. (avv.ti Bagnadentro, Leuzzi e Timon) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 8 aprile 2011, n. 366
APPALTI - SICUREZZA - Certificato di prevenzione incendi - Appaltatore e
subappaltatore - Artt. 26 e 46 d.lgs. n. 81/2008 - Requisito di partecipazione
alle gare d’appalto - Esclusione. L’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, inerente
gli obblighi in materia di sicurezza a carico dell’appaltatore e del
subappaltatore, non fa menzione del possesso del certificato di prevenzione
incendi, il quale non è del resto neanche indicato dall’art. 46 come requisito
di partecipazione alle gare d’appalto. Pres. Bianchi, Est. Graziano - L. s.r.l.
(avv.ti Borsero, Merani, Grossi) c. Casa di Riposo C.d.A. (avv.ti Bagnadentro,
Leuzzi e Timon) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 8 aprile 2011, n. 366
APPALTI - LAVORI PUBBLICI - Regione Friuli Venezia Giulia - Previsione
statutaria di competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di
interesse regionale - Previsioni del Codice dei contratti pubblici - Rapporto.
Nella Regione Friuli-Venezia Giulia trova applicazione - secondo quanto previsto
dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - la specifica
attribuzione statutaria circa la competenza legislativa primaria in materia di
lavori pubblici di interesse ragionale, non contemplando il novellato titolo V
della parte seconda della Costituzione la materia “lavori pubblici”. Ciò,
tuttavia, non significa che - in relazione alla disciplina dei contratti di
appalto che incidono sul territorio della Regione - la legislazione regionale
sia libera di esplicarsi senza alcun vincolo e che non possano trovare
applicazione le disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. La medesima disposizione statutaria contenuta nell’art. 4
sopra citato prevede, infatti, che la potestà legislativa primaria regionale
deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione, con i principi generali
dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle
riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato (...)»,
e non vi è dubbio che le disposizioni contenute nel Codice del contratti
pubblici - per la parte in cui si correlano alle disposizioni del titolo V della
parte seconda della Costituzione e, in particolare, all’art. 117, secondo comma,
lettere e) ed l), in tema di tutela della concorrenza e di ordinamento civile -
devono essere ascritte, per il loro stesso contenuto d’ordine generale, all’area
delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché delle norme con le
quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea. In questa prospettiva, vengono in
considerazione, in primo luogo, i limiti derivanti dal rispetto dei principi
della tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà
comunitarie. In tale ambito, la disciplina regionale non può avere un contenuto
difforme da quella prevista, in attuazione delle norme comunitarie, dal
legislatore nazionale e, quindi, non può alterare negativamente il livello di
tutela assicurato dalla normativa statale. In secondo luogo, il legislatore
regionale deve rispettare i principi dell’ordinamento giuridico della
Repubblica, tra i quali sono ricompresi anche quelli afferenti la disciplina di
istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alle fasi di conclusione
ed esecuzione del contratto di appalto, che devono essere uniformi sull’intero
territorio nazionale, in ragione della esigenza di assicurare il rispetto del
principio di uguaglianza. Pres. De Siervo, Est. Quaranta - Presidente del
Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli-Venezia Giulia -
CORTE COSTITUZIONALE - 7 aprile 2011, n. 114
APPALTI - LAVORI PUBBLICI - Criteri di aggiudicazione - Legislatore regionale -
Indicazione dell’ordine di priorità nella scelta - Incisione sui livelli di
tutela della concorrenza - Esclusione. Nei casi in cui il legislatore
regionale non ha escluso in via aprioristica ed astratta uno dei possibili
criteri di aggiudicazione, ma si è limitato ad indicare un ordine di priorità
nella scelta, tale diversità di disciplina non è suscettibile di alterare le
regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea ad incidere
negativamente sui livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione
statale (sentenza n. 221 del 2010). Pres. De Siervo, Est. Quaranta - Presidente
del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli-Venezia Giulia -
CORTE COSTITUZIONALE - 7 aprile 2011, n. 114
APPALTI - LAVORI PUBBLICI - Facoltà di esclusione automatica - Numero di offerte
inferiore a dieci - Art. 3, c. 1 bis L. r. Friuli Venezia Giulia n. 11/2009 -
Disciplina diversa da quella nazionale - Illegittimità costituzionale.
L’art. 122, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 - a seguito della modifica ad
esso apportata dall’art. 1, comma 1, lettera bb), n. 2, del decreto legislativo
11 settembre 2008, n. 152 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma
3, della legge 18 aprile 2005, n. 62) -stabilisce che la facoltà di esclusione
automatica «non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a dieci». Questa Corte ha già avuto modo di affermare che tale
modifica è stata imposta dall’esigenza di «aumentare l’area di concorrenzialità»
(sentenza n. 160 del 2009). Il legislatore regionale del Friuli Venezia Giulia -
non avendo previsto che, nelle stesse ipotesi considerate a livello statale, non
si possa disporre l’esclusione automatica - ha introdotto, con l’art. 3, c. 1
bis della L.r. n. 11/2009, una disciplina diversa da quella nazionale, idonea ad
incidere negativamente sul livello della concorrenza, che deve essere garantito
agli imprenditori operanti nel mercato. Ne consegue l’illegittimità
costituzionale del citato comma. Pres. De Siervo, Est. Quaranta - Presidente del
Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli-Venezia Giulia -
CORTE COSTITUZIONALE - 7 aprile 2011, n. 114
APPALTI - LAVORI PUBBLICI - Art. 122 d.lgs. n. 163/2006 - Forme di pubblicità-
Art. 1-bis L.r. Friuli Venezia Giulia n. 11/2009 - Illegittimità costituzionale.
Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art.
1-bis della L.r. Friuli Venezia Giulia n. 11/2009, nella parte in cui non
prevede che, oltre alle forme di pubblicità stabilite a livello regionale, si
applichino anche quelle imposte dall’art. 122 del d.lgs. n. 163 del 2006. Pres.
De Siervo, Est. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione
Friuli-Venezia Giulia -
CORTE COSTITUZIONALE - 7 aprile 2011, n. 114
APPALTI - LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione - Art. 91, c. 2 d.lgs. n.
163/2006 - Affidamento - Invito - Numero minimo di cinque soggetti - L.r. Friuli
Venezia Giulia n. 11/2009, art. 1 bis, c. 5 - Diversità di disciplina - Numero
minimo di tre soggetti - Illegittimità costituzionale. La norma statale di
cui all’art. 91, c. 2 del d.lgs. n. 163/2006 prevede che «gli incarichi di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e
di collaudo nel rispetto di quanto disposto all’articolo 120, comma 2-bis, di
importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’articolo 90, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57,
comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale
numero aspiranti idonei». La norma contempla un sistema di affidamento che non
impone il rispetto di regole e procedure rigide salvo su un punto. Il
legislatore nazionale ha, infatti, previsto che l’invito debba essere rivolto ad
almeno cinque soggetti, se sussistono, in tale numero, aspiranti idonei. La
norma regionale di cui all’art. 1-bis, c. 5 della L. r. Friuli Venezia Giulia n.
11/2009, invece, stabilisce che la selezione debba avvenire tra tre soggetti
individuati dal responsabile unico del procedimento. La riduzione degli
operatori economici abilitati a partecipare alla procedura selettiva comporta
una diversità di disciplina idonea ad incidere negativamente sul livello
complessivo di tutela della concorrenza nel particolare segmento di mercato
preso in considerazione. La disposizione impugnata deve, pertanto, essere
dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che la
procedura selettiva debba svolgersi tra tre e non tra «almeno cinque soggetti».
Pres. De Siervo, Est. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c.
Regione Friuli-Venezia Giulia -
CORTE COSTITUZIONALE - 7 aprile 2011, n. 114
APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO - Misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro - Violazione dell'art. 7 D.lgs 626/1994 - Lesioni colpose
riportate dal lavoratore dipendente dall'appaltatore - Responsabilità del datore
di lavoro - Sussistenza. Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
articolo 7, nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese
appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi
specifici, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori di lavoro di cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai
rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, determina a
carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo
dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dall'appaltatore (Cass.,
sez. IV, 30.3.2004 n. 45068). A maggior ragione, laddove la responsabilità
dell'appaltatore non esclude quella del committente, che é corresponsabile
qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa (Cass.,
sez. IV, 1.7.2009 n. 37840). (conferma sent. n. 14485/2006 della Corte di
Appello di Torino, del 13/11/2009). Pres. Zecca - Est. Bianchi - P.G. Fraticelli
- Ric. Cr. Pa.
CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13744
APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO - Misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro - Obblighi dell'appaltante per lavori affidati ad imprese
subappaltatrici o a lavoratori autonomi. L'appaltante, che abbia affidato i
lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno
dell'azienda del committente o di un'unità produttiva della stessa, ha una serie
di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento
(Cass. sez. IV, 30.9.2008 n. 41815), sicché é responsabile per fatto proprio per
gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza. (conferma
sent. n. 14485/2006 della Corte di Appello di Torino, del 13/11/2009). Pres.
Zecca - Est. Bianchi - P.G. Fraticelli - Ric. Cr. Pa.
CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13744
APPALTI - Controversie sulla corretta esecuzione del contratto - Giurisdizione
dell'A.G.O. Le controversie sulla corretta esecuzione del contratto, che non
riguardino il procedimento pubblicistico di selezione dell’appaltatore, né
attengano a provvedimenti comunque posti in essere dalla stazione appaltante
nell’esercizio di poteri autoritativi, restano estranee alla sfera di
giurisdizione esclusiva che spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art.
244 del d. lgs. n. 163 del 2006, oggi sostituito dall’art. 133, primo comma -
lett. e), cod. proc. amm. (in tal senso, con riguardo alla normativa anteriore,
Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2006 n. 4440; Cass. Civ., sez. un., 18 ottobre
2005 n. 20116; Id., 13 marzo 2009 n. 6068; TAR Puglia, Bari, sez. I, 7 maggio
2008 n. 1093). Pres. Allegretta, Est. Picone - M. s.r.l. (avv.ti Cairoli e
Salvini) c. Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia (avv.ti
Pappalepore e Mastropieri) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 marzo 2011, n. 474
APPALTI - Cessione d’azienda antecedente alla partecipazione alla gara -
Requisiti soggettivi della cedente - Art. 51 codice appalti - Dichiarazione -
Obbligo - Esclusione - Fondamento. Manca nel Codice appalti una norma, con
effetto preclusivo, che preveda in caso di cessione d’azienda antecedente alla
partecipazione alla gara un obbligo specifico di dichiarazioni in ordine ai
requisiti soggettivi della cedente riferita sia agli amministratori e direttori
tecnici in quanto l’art.51 del Codice si occupa della sola ipotesi di cessione
del ramo di azienda successiva alla aggiudicazione della gara; ne discende che
in assenza di tale norma e siccome la cessione di azienda comporta non una
successione a titolo universale del cessionario al cedente bensì invece una
successione nelle posizioni attive e passive relative all’azienda tra soggetti
che conservano distinta personalità giuridica, non può essere esclusa l’impresa
cessionaria del ramo d’azienda che non abbia presentato le relative
dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente. (Consiglio di Stato, Sez.
V, 21 maggio 2010 n. 3213). Pres. f.f. Rovis, Est. Savoia - M. s.r.l. e altro
(avv.ti Campanile Creuso e Lago) c. Universita' degli Studi di Padova (avv.
Cacciavillani) -
TAR VENETO, Sez.I - 21 marzo 2011, n. 456
APPALTI - Clausole di esclusione - Estensione analogica - Divieto. Essendo
le clausole di esclusione di stretta interpretazione, resta conseguentemente
preclusa ogni forma di estensione analogica diretta a evidenziare significati
impliciti che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, il
principio della par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia
partecipazione (cfr. Cons. St., V sez., 15 novembre 2010 numero 8044). Pres.
f.f. Rovis, Est. Savoia - M. s.r.l. e altro (avv.ti Campanile Creuso e Lago) c.
Universita' degli Studi di Padova (avv. Cacciavillani) -
TAR VENETO, Sez.I - 21 marzo 2011, n. 456
APPALTI - Riforma del diritto societario - Fusione per incorporazione - Art.
2505 bis c.c. - Estinzione della società incorporata - Esclusione. A seguito
della riforma del diritto societario (DLgs 17.1.2003 n. 6), la fusione per
incorporazione, ai sensi del nuovo art. 2505 bis c.c., non comporta l’estinzione
della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di
fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca
delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente
evolutivo- modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria
identità pur in un nuovo assetto organizzativo (confronta Cassazione SS.UU.
8.2.2006 n. 2637; Cass. Civ. III, 28.2.2007 n. 4661; I, 19.10.2006 n. 22489).
Pres. f.f. Rovis, Est. Savoia - M. s.r.l. e altro (avv.ti Campanile Creuso e
Lago) c. Universita' degli Studi di Padova (avv. Cacciavillani) -
TAR VENETO, Sez.I - 21 marzo 2011, n. 456
APPALTI - Plichi - Misure di conservazione - Esposizione al rischio di
manomissione - Invalidità delle operazioni di gara - Prova della manomissione -
Necessità - Esclusione. Le misure di cautela relative alla conservazione dei
plichi sono volte a salvaguardare la possibilità, e non l'effettività, della
manomissione. Pertanto è sufficiente che vi sia la prova in atti che la
documentazione di gara sia rimasta esposta al rischio di manomissione per
ritenere invalide le operazioni di gara, non potendosi porre a carico
dell'interessato l'onere di provare che vi sia stato in concreto l'evento che le
misure cautelari intendono prevenire (Cons. St.,V, n. 3203 del 21/5/2010; V, n.
7804 del 12/12/2009; V, n. 1219 del 23/3/ 2008). Pres. Trovato, Est. Cirillo -
S. s.r.l. e altri (avv.ti Calcagnile, Catella e Piscopo) c. Azienda Ospedaliera
"Bianchi - Melacrino - Morelli" di Reggio Calabria (avv. Romano) - (Riforma
T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria , n. 1191/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V- 16 marzo 2011, n. 1617
APPALTI - Certificati di conformità alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 -
Dimostrazione del possesso - Certificato iniziale - Stazione appaltante - Onere
di verifica dell’effettiva vigenza. I certificati di conformità alla
normativa UNI EN ISO 9001:2000 vengono emessi in un’unica copia non ripetibile
all’atto della certificazione del sistema di qualità aziendale; non riportano la
data di scadenza poiché la loro validità è subordinata agli esiti della
verifiche periodiche di mantenimento e di riesame del sistema; le aziende in
possesso di certificato di conformità valido sono presenti nella banca dati sul
sito www.dnv e sul sito SINCERT (www.sincert.it); se il certificato è ritirato
non compare sui siti citati. Pertanto ai fini della dimostrazione di possesso
del requisito di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 l’unico documento è il
certificato iniziale (Sez. V n. 756 del 10.2.2009). E’ dunque onere della
stazione appaltante verificare, eventualmente anche tramite l’accesso ai siti
ufficiali degli organismi certificatori, l’effettiva vigenza degli attestati e
dei documenti presentati in sede di gara effettuando la necessaria attività
istruttoria integrativa, richiedendo, se del caso, ex art. 46 del d.lgs. n.
163/2006, gli opportuni chiarimenti e la certificazione idonea a dimostrare,
inequivocabilmente, la sussistenza del prescritto requisito soggettivo, già al
momento della presentazione della domanda e, comunque, alla scadenza del termine
previsto per la formulazione delle offerte. Pres. Lodi, Est. Capuzzi - V. s.r.l.
(avv.ti Calanni, Scuderi e Denti) c. S.B. s.r.l. (avv.ti Morcavallo e Pacillo) e
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (avv. Lubrano) - (conferma T.A.R.
CALABRIA, Catanzaro ,n. 1136/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. III - 11 marzo 2011, n. 1581
APPALTI - Art. 46 d.lgs. n. 163/2006 - Invito a fornire chiarimenti - Mera
facoltà della stazione appaltante - Esclusione - Codifica di un ordinario modo
di procedere - Concreta verifica dei requisiti di partecipazione. L’art. 16
del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157, ora sostituito dall’art. 46 del codice dei
contratti, nel disporre che le amministrazioni invitano, se necessario, le ditte
partecipanti a gare per l’aggiudicazione di contratti a fornire chiarimenti ed
ad integrare la carente documentazione presentata, non ha inteso assegnare alle
stesse una mera facoltà o un potere eventuale, ma ha piuttosto inteso codificare
un ordinario modo di procedere volto a fare valere, entro certi limiti e nel
rispetto della par condicio dei concorrenti, la sostanza sulla forma, orientando
l’azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione
e della capacità tecnica ed economica, senza che, in assenza di regole tassative
e di preclusioni imposte, l’esercizio di tale facoltà possa configurare una
violazione della par condicio dei concorrenti rispetto ai quali al contrario,
assume rilievo l’effettività del possesso del requisito (cfr. Cons. Stato, Sez.
VI 18 maggio 2001 n.2781). Pres. Lodi, Est. Capuzzi - V. s.r.l. (avv.ti Calanni,
Scuderi e Denti) c. S.B. s.r.l. (avv.ti Morcavallo e Pacillo) e Azienda
Sanitaria Provinciale di Cosenza (avv. Lubrano) - (conferma T.A.R. CALABRIA,
Catanzaro ,n. 1136/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. III - 11 marzo 2011, n. 1581
APPALTI - Comunicazioni ex art. 79 d.lgs. n. 163/2006, c. 5 - Forma. Ai sensi dell’art. 79 del D.L.vo 163 del 2006,l comma 5-bis ( introdotto per effetto dell’art. 2 dello stesso D.L.vo 53 del 2010), le comunicazioni di cui al comma 5 - aggiudicazione definitiva, esclusione dalla gara, decisione di non aggiudicare un appalto o di non concludere un accordo-quadro, data dell’avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario - sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest'ultimo mezzo e' espressamente autorizzato dal concorrente. Pres. Borea, Est. Rocco - P. s.r.l. (avv. Visconti) c. Comune di Cavallino Treporti (avv. Barioli) e I.N.P.S. (Guadagnino, Sgroi e Tagliente) - TAR VENETO, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 403
APPALTI - Accesso agli atti di gara - Limiti - Art. 13, cc. 5 e 6 d.lgs. n.
163/2006. In materia di accesso agli atti di gara, il combinato disposto dei
commi 5 e 6 dell’art. 13 d.lgs. n. 163 del 2006 esclude l’esercizio del diritto
di accesso alla documentazione posta a corredo dell’offerta selezionata, ove
l’impresa aggiudicataria abbia dichiarato che sussistano esigenze di tutela del
segreto tecnico o commerciale, ed il richiedente non abbia dimostrato la
concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio.
(Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 2008, n. 6121) Pres. Allegretta, Est. Cocomile
- D.O.G. s.r.l. (avv. Paccione) c. Provincia di Barletta Andria Trani (avv.
Didonna) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 3 marzo 2011, n. 371
APPALTI - Nozione di falso innocuo - Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 - Valutazione ex
ante. La nozione di “falso innocuo”, di origine penalistica, è stata
recepita nell’ambito della disciplina amministrativistica, anche al fine di
escludere la rilevanza della falsità delle dichiarazioni non veritiere rese dai
soggetti partecipanti alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163
del 2006, tutte le volte che essa non abbia prodotto alcun pregiudizio agli
interessi presidiati dalla norma che impone di attestare una determinata
circostanza (sia essa contenuta nella legge o nel bando) e non abbia procurato
all’impresa dichiarante alcun vantaggio competitivo (Cons. Stato, V, 09 novembre
2010 n. 7967). In particolare, è falso innocuo l’omessa menzione degli
amministratori o direttori cessati dalla carica qualora tali soggetti risultino
penalmente incensurati e, pertanto, la loro indicazione nella dichiarazione resa
alla stazione appaltante non avrebbe in alcun modo potuto incidere sull’esito
del giudizio sulla ammissibilità dell’offerta. Tuttavia, nell'ambito dei
rapporti amministrativi, la valutazione del carattere innocuo del falso deve
essere compiuta "ex ante", con la conseguenza che non può essere considerato
innocuo il falso potenzialmente in grado di incidere sulle determinazioni
dell'Amministrazione (Cons. Stato, VI, 8 luglio 2010 n. 4436). Pres. Giordano,
Est. Gisondi - L. s.r.l. (avv.ti De Mela, Della Pietà)c. Comune di Milano
(avv.ti Maffey e Surano)
-
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 1 marzo 2011, n. 599
APPALTI - Tutela della salute pubblica e della sicurezza - Scelta del contraente
in via d’urgenza - Art. 57, c. 2 d.lgs. n. 163/2006 - Eccezione al principio di
pubblicità e massima concorsualità - Presupposto dell’urgenza - Requisiti. Il ricorso al sistema di scelta del contraente in via d’urgenza, non
procrastinabile per ragioni di tutela della salute pubblica e della sicurezza,
che si sostanzia in una vera e propria trattativa privata (art. 57, comma 2
lett. c) d.lg. 12 aprile 2006 n. 163), rappresenta un'eccezione al principio
generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura
aperta; ciò stante, i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità
devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di
interpretazione estensiva e in particolare, per quanto riguarda l'urgenza di
provvedere, essa non deve essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione
per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o
responsabilità (Consiglio Stato , sez. V, 10 novembre 2010 , n. 8006). Pres.
Ferlisi, Est. Puliatti - impresa E. s.r.l. (avv.ti Bonura e Altobello) c. Comune
di Modica (avv. Piccione) e A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.a (avv. Sallemi) -
TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 1 marzo 2011, n. 524
APPALTI - Tutela della salute pubblica e della sicurezza - Servizio di gestione
dei rifiuti urbani - Affidamento con provvedimento extra ordinem - Esigenza di
continuità del servizio - Legittimità. E’ legittima l'ordinanza contingibile
ed urgente assunta da un sindaco ai sensi dell'art. 50, d.lg. n. 267 del 2000,
al fine di assicurare la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
tenuto conto della qualità di servizio essenziale, non suscettibile di subire
interruzioni (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 09 luglio 2010 , n. 2906 che
ha rilevato come l'affidamento del servizio ad una società per effetto di un
provvedimento extra ordinem, viene assunto sulla base di presupposti di diritto
del tutto diversi da quelli in base ai quali si procede in via ordinaria). Pres.
Ferlisi, Est. Puliatti - impresa E. s.r.l. (avv.ti Bonura e Altobello) c. Comune
di Modica (avv. Piccione) e A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.a (avv. Sallemi)
-
TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 1 marzo 2011, n. 524
APPALTI - Provvedimento di annotazione nel casellario informatico - AVCP e
stazione appaltante - Margini di autonomia valutativa. Il provvedimento di
annotazione nel casellario informatico da parte dell’AVCP (nella specie, per
difetto del requisito della regolarità contributiva) non è meramente
consequenziale e ancillare rispetto a quello della stazione appaltante,
mantenendo invece nei confronti di questo apprezzabili margini di autonomia
valutativa e procedimentale, non essendo quindi precluso, per la differenza
della provenienza soggettiva e degli stessi effetti rivenienti dall’uno e
dall’altro dei suddetti provvedimenti, una diversificata considerazione, in
ciascuno dei provvedimenti stessi, della medesima fattispecie che ad essi ha
dato luogo. (cfr. CdS, VI, 5.7.2010, n. 4243). Pres. Amoroso, Est.Lundini -
Impresa individuale F. (avv.ti Tita e Vannicelli) c. Autorita' per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (avv. Stato) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. III - 22 febbraio 2011, n. 1675
APPALTI - LAVORI PUBBLICI - Attività di progettazione - Articolazione - Progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo - Art. 93 d.lgs. n. 163/2006 - Progetto
preliminare - Suscettibilità di variazioni, modifiche e specificazioni. La
vigente normativa (cfr. art. 93 del D.L.vo 2006, n. 163) articola l'attività di
progettazione per l'esecuzione dei lavori pubblici secondo tre successivi
livelli di approfondimenti tecnici, distinguendo il progetto preliminare, il
progetto definitivo e il progetto esecutivo. Dal confronto tra il progetto
preliminare e il progetto definito emerge che quello preliminare non delinea un
quadro dettagliato e compiuto dell’opera da realizzare, ma è suscettibile di
variazioni, modifiche e specificazioni (cfr. tra le tante T.A.R. Campania
Napoli, sez. IV, 21 agosto 2008 , n. 9955; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 26
maggio 2009, n. 1064). Ciò è confermato dalla circostanza che spetta al progetto
definitivo di individuare “compiutamente i lavori da realizzare”. Pres.
Giordano, Est. Fornataro - M.R.B. (avv.ti Lavatelli, Latorraca e Chiesa) c.
Comune di Olgiate Comasco (avv.ti Ostinelli, Viganò e Coppini) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 18 febbraio 2011, n. 499
APPALTI - LAVORI PUBBLICI - Progetto definitivo - Documentazione da allegare -
Art. 25 d.P.R. n. 554/99 - Studio di impatto ambientale. L’art. 25 del
d.p.r. 1999 n 554 individua la documentazione che deve essere allegata al
progetto definitivo, prescrivendo, tra l’altro, la redazione dello “studio di
impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilità ambientale”. Pres. Giordano, Est. Fornataro - M.R.B. (avv.ti
Lavatelli, Latorraca e Chiesa) c. Comune di Olgiate Comasco (avv.ti Ostinelli,
Viganò e Coppini) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 18 febbraio 2011, n. 499
APPALTI - Appalti pubblici - stipulazione del contratto e attuazione del
rapporto negoziale - Ambito materiale dell’ordinamento civile - Fase del
collaudo - Regioni - Applicazione della normativa statale - Art. 8, c. 1 l.r.
Lombardia n. 7/2010 - Illegittimità costituzionale. Nel settore degli
appalti pubblici, la fase che ha inizio con la stipulazione del contratto e
prosegue con l’attuazione del rapporto negoziale è disciplinata da norme che
devono essere ascritte all’ambito materiale dell’ordinamento civile. Ciò in
quanto, in tale fase, l’amministrazione si pone in una posizione di tendenziale
parità con la controparte ed agisce non nell’esercizio di poteri amministrativi,
bensì nell’esercizio della propria autonomia negoziale (ex multis, sentenza n.
401 del 2007). Con riferimento alla disciplina del collaudo, pertanto, le
Regioni sono tenute ad applicare la normativa statale e ad adeguarsi alla
disciplina dettata dallo Stato per tutto quanto attiene alla fase di esecuzione
dei contratti di lavori, servizi e forniture. Ne deriva l’illegittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione
Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7, nella parte in cui ha sostituito l’art. 20,
comma 3, della precedente legge regionale 19 maggio 1997, n. 14, per invasione
dell’ambito materiale dell’ordinamento civile riservato esclusivamente allo
Stato, in quanto tale norma disciplina un settore, quello del collaudo e della
verifica di regolarità dell’esecuzione dei contratti di lavori, forniture e
servizi, che rientra specificamente nella suddetta competenza legislativa. Pres.
De Siervo, est. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione
Lombardia -
CORTE COSTITUZIONALE - 18 febbraio 2011, n. 53
APPALTI - Procedure di gara - Fase precedente la stipulazione del contratto -
Fase della conclusione ed esecuzione - Ambiti materiali di riferimento - Tutela
della concorrenza - Ordinamento civile. Avendo riguardo all’ordinaria
articolazione delle procedure di gara è necessario distinguere la fase che
precede la stipulazione del contratto da quella di conclusione ed esecuzione di
esso. Con riferimento alla fase della procedura amministrativa di evidenza
pubblica, l’ambito materiale prevalente è quello della tutela della concorrenza.
In relazione alla fase negoziale, che ha inizio con la stipulazione del
contratto, l’amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parità con
la controparte ed agisce nell’esercizio non di poteri amministrativi, bensì
della propria autonomia negoziale. Ne consegue che la disciplina della predetta
fase deve essere ascritta prevalentemente all’ambito materiale dell’ordinamento
civile. Pres. De Siervo, Est. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri
c. Regione Umbria -
CORTE COSTITUZIONALE - 11 febbraio 2011, n. 43
APPALTI - Art. 13 l.r. Umbria n. 3/2010 - Illegittimità costituzionale.
L’art. 13, comma 3 ,della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, è
volto a disciplinare una fase afferente all’esecuzione del contratto di appalto.
Ciò è desumibile dallo stesso uso della espressione («soggetti aggiudicatori»)
che si legge nel comma 3 dell’art. 13 in esame. Nella specie, premesso che si
verte senza dubbio nella materia dell’ordinamento civile, è evidente lo
scostamento tra la disposizione regionale impugnata e quella statale, contenuta
nell’art. 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, in ordine
all’aggiornamento periodico dei prezzi e dei costi, con particolare riferimento
all’utilizzazione dei prezziari «scaduti», per i quali la citata normativa
statale fissa termini certi e, come affermato dalla difesa statale, «più
stringenti» per quanto attiene alla utilizzazione dei prezziari stessi. Da ciò
consegue che deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma
per violazione del parametro costituzionale di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost. Pres. De Siervo, Est. Quaranta - Presidente del Consiglio dei
Ministri c. Regione Umbria -
CORTE COSTITUZIONALE - 11 febbraio 2011, n. 43
APPALTI - Art. 20, c. 3 l.r. Umbria n. 3/2010 - Illegittimità costituzionale.
L’art. 20, c. 3 della L.r. Umbria n. 3/2010 - prevedendo che, all’esito della
procedure di affidamento diretto dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria, sia possibile la determinazione dei corrispettivi concordata tra
il responsabile del procedimento o il dirigente e il professionista incaricato -
invade la sfera di competenza statale in materia di ordinamento civile. La
disposizione in esame, infatti, disciplina un aspetto afferente al contenuto
negoziale del contratto di appalto e dunque attiene a quei profili in cui la
pubblica amministrazione agisce nell’esercizio della propria autonomia
negoziale. In definitiva, venendo in rilievo la regolamentazione di un rapporto
privatistico che, per assicurare il principio di uguaglianza, deve essere
disciplinato in maniera uniforme dalla normativa contenuta nel Codice dei
contratti pubblici, la disposizione stessa deve essere dichiarata
costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost. Pres. De Siervo, Est. Quaranta - Presidente del Consiglio dei
Ministri c. Regione Umbria -
CORTE COSTITUZIONALE - 11 febbraio 2011, n. 43
APPALTI - Art. 22, cc. 3 e 4 l.r. Umbria n. 3/2010 - Illegittimità
costituzionale. I commi 3 e 4 dell’art. 22 della legge regionale dell’Umbria
n. 3/2010 disciplinano, con riferimento agli appalti relativi all’espletamento
dell’attività di manutenzione, un particolare tipo di contratto che viene
qualificato come “aperto”, il quale si caratterizza per il suo contenuto
“variabile”, ossia determinabile in ragione delle necessità manifestate
dall’amministrazione nel periodo temporale (quattro anni) di efficacia dello
stesso. Il d.lgs. n. 163 del 2006 non contempla tale figura contrattuale, né può
ritenersi che i contratti aperti siano assimilabili agli “accordi quadro”.
Questi ultimi, infatti, in ragione del contenuto specifico della norma che li
disciplina (art. 59 del d.lgs. n. 163 del 2006), integrano gli estremi di una
tipologia contrattuale diversa da quella che rileva in questa sede. Ciò posto,
deve ribadirsi che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con la sentenza
n. 401 del 2007, che spetta «al legislatore statale - ferma restando l’autonomia
negoziale delle singole amministrazioni aggiudicatrici - individuare, per
garantire uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale, il tipo
contrattuale da utilizzare per la regolamentazione dei rapporti di lavori,
servizi e forniture». Ne consegue che il prevalente ambito materiale che, nella
specie, viene in rilievo, è rappresentato dall’ordinamento civile. Deve,
pertanto, essere dichiarata la illegittimità costituzionale dei commi impugnati
per violazione dei parametri costituzionali di cui all’art. 117, secondo comma,
lettere e) ed l), Cost. Pres. De Siervo, Est. Quaranta - Presidente del
Consiglio dei Ministri c. Regione Umbria -
CORTE COSTITUZIONALE - 11 febbraio 2011, n. 43
APPALTI - Violazione delle disposizioni relative al subappalto - Conseguenza - Esclusione - Illegittimità. Le eventuali violazione delle disposizioni relative al subappalto, non riguardando la fase di ammissione alla gara ma l’esecuzione del contratto, non possono condurre all’esclusione della ditta, allorchè la stessa possieda i requisiti per svolgere in proprio tutte le prestazioni oggetto del contratto. In questo caso, la S.A. potrà solo vietare il subappalto e l’aggiudicatario dovrà eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto di gara (C.S. n. 6708/09). Pres. Corasaniti, Est. De Piero - S. s.r.l. (avv.ti Feresin e Calligaris) c. Comune di Aviano (avv. Mazzoleni) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 febbraio 2011, n. 98
APPALTI - Condanne riportate dai concorrenti - Valutazione - Non compete al
soggetto partecipante ma alla stazione appaltante - Obbligo di indicare tutte le
condanne riportate. Le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne
riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità professionale
spettano alla stazione appaltante e non al concorrente medesimo, il quale è
pertanto tenuto a indicare tutte le condanne riportate, non potendo operare a
monte alcun "filtro" e omettendo la dichiarazione di alcune di esse sulla base
di una selezione compiuta secondo criteri personali (Consiglio di Stato, sez. IV,
10 febbraio 2009, n. 740), e ciò indipendentemente dall’inserimento dell’obbligo
in una specifica clausola del bando e/o del disciplinare di gara. Pres.
Coraggio, Est. Vigotti - C.(avv.ti Ancora e Clarizia) c. Provincia di Lecce
(avv.ti Capoccia e Testi) e altro (n.c.) - (Conferma Tar Puglia, Lecce, n.
1581/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2011, n. 782
APPALTI - SOA - Attività di attestazione nei confronti di imprese certificate
dalle stesse SOA - Divieto - Art. 8, c. 4 L. n. 109/94 - Modifiche ex art. 7 L.
n. 166/2002 - Caducazione del divieto - Esclusione. Anche a seguito delle
modifiche apportate all’art. 8, comma 4, della legge n. 109 del 1994 dall’art. 7
della legge n.166 del 2002, non è venuto meno il divieto per le SOA di svolgere
attività di attestazione nei confronti di imprese certificate dalle stesse SOA o
da società da queste controllate. La circostanza che la legge non preveda più il
divieto per le società di certificazione della qualità di svolgere anche
attività di qualificazione con riferimento alla stessa impresa non significa
affatto che le società di certificazione possano ora incondizionatamente anche
attestare nell’ambito dei lavori pubblici senza alcun limite soggettivo. La
riforma disposta nel 2002 ha invece comportato soltanto che le società di
certificazione non possono più essere autorizzate a qualificare soggetti
esecutori di lavori pubblici, neppure con il limite soggettivo prima esistente.
Pres. Maruotti, Est. Giovagnoli - S. s.p.a. (avv.ti Damonte e Villani) c.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altro (Avv. Stato) - (Conferma
T.A.R. LAZIO, ROMA n.3659/2003) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 31 gennaio 2011, n. 696
APPALTI - Partecipazione alle procedure di affidamento - Requisiti di ordine
generale - Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 - Destinatari della prescrizione - Società
di capitali - Amministratori muniti di poteri di rappresentanza - Fondamento -
Procuratori - Esclusione. L’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 tra i
requisiti di ordine generale per la partecipazione a procedure di affidamento di
appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, alle lettere b) e c)
stabilisce, da un lato l’assenza di procedimenti di prevenzione pendenti o di
cause ostative ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575,
dall’altro la mancanza di condanne definitive per categorie di reati ritenuti
fortemente incidenti in senso negativo sull’affidabilità morale dell’impresa; in
ordine alle persone fisiche cui riferire tali requisiti, per le società di
capitali la norma si riferisce ai soli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o al direttore tecnico, mentre nulla viene stabilito a proposito
dei procuratori. Costoro, in quanto tali, non possono ritenersi anche titolari
della legale rappresentanza dell’impresa, ferma restando la sostanziale
differenza tra poteri di gestione e funzione rappresentativa, per cui non
possono ritenersi destinatari dalla richiamata disposizione dell’art. 38 (T.A.R.
Campania I Sezione 7 giugno 2010 n. 12674). G. s.p.a. e altri (avv.ti Erra e
Napolitano) c. Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione "V. Monaldi" (avv. Campobasso) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31 gennaio 2011, n. 597
APPALTI - Mancata indicazione preventiva dei costi di sicurezza - Incompletezza
dell’offerta - Natura costituzionale degli interesse protetti. La violazione
della norma primaria che impone l’indicazione preventiva dei costi di sicurezza
rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente importante alla luce
della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti, ed impedisce
alla Stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta
stessa (in termini Cons. Stato, Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849). Pres.
Lamberti, Est. Fantini - Consorzio S. (avv.ti Marcucci e Abrate) c. Azienda
Ospedaliera di Perugia (avv. Calzoni) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 20 gennaio 2011, n. 17
APPALTI - Offerta economicamente più vantaggiosa - Elementi di valutazione - Punteggio numerico - Sufficienza - Presupposti. Il solo punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere ritenuto idoneo a configurare motivazione sufficiente quando i prefissati criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo, siano estremamente dettagliati; in questo caso, infatti, sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo, quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (cfr., tra le più recenti, Cons.St., Sez. V, 16 giugno 2010 n. 3806 e 11 maggio 2007 n. 2355, nonché 9 aprile 2010 n. 1999, richiamata dall’appellante). Pres. Piscitello, Est. Dell’Utri - Comune di Cerreto Sannita (avv. Clarizia) c. Soc. Coop. A.N. (avv.ti Marrama e Tarricone) - (Riforma T.A.R. CAMPANIA, Napoli, n.1612/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 17 gennaio 2011, n. 222
APPALTI - Offerta economicamente più vantaggiosa - Variazioni migliorative in
sede di offerta. E’ insito nella scelta del criterio selettivo dell'offerta
economicamente più vantaggiosa che, anche in presenza di un progetto definitivo
posto a base di gara, sia consentito alle imprese proporre le variazioni
migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche,
purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dal
bando, per non ledere la par condicio (cfr. C.S., sezione IV, dec. 11 febbraio
1999 n. 149). In particolare (cfr. C.S., sezione V, dec. 19 febbraio 2003 n.
923), si ammettono varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive
dell'opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione
dell'oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a
quello voluto dalla p.a.; risulta inoltre essenziale che la proposta tecnica sia
migliorativa rispetto al progetto base, che l'offerente dia contezza delle
ragioni giustificanti l'adattamento proposto e le variazioni alle singole
prescrizioni progettuali, che si dia la prova che la variante garantisca
l'efficienza del progetto e le esigenze della p.a. sottese alla prescrizione
variata. Pres. Piscitello, Est. Scola - P. s.r.l. (avv.ti Masini e Sticchi
Damiani) c. Comune di Fasano (n.c.) - (riforma T.a.r. Puglia, Lecce, n.
01213/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 13 gennaio 2011, n. 171
APPALTI - Offerta economicamente più vantaggiosa - Offerta tecnica -
Punteggio - Discrezionalità della commissione - Art. 83 d.lgs. n. 163/2006.
In materia di specificazione dei criteri per la valutazione delle offerte,
secondo quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'art. 83, comma 4,
d.lgs. n. 163/2006, lascia ampia discrezionalità alla commissione nella
suddivisione del punteggio da attribuire agli elementi costituenti l'offerta
tecnica, secondo i criteri predefiniti nel bando di gara: tale discrezionalità
tecnico-amministrativa non potrebbe essere oggetto di sindacato giurisdizionale
se non in presenza di macroscopiche irrazionalità e/o incongruenze, tali non
essendo la parziale riproduzione di alcuni dei punti messi in evidenza dai
criteri generali di valutazione espressi dal bando, laddove la incongruità
invece sarebbe stata evidente se la commissione, nell'elaborare i sottocriteri,
si fosse discostata completamente dal bando. Pres. Piscitello, Est. Scola - P.
s.r.l. (avv.ti Masini e Sticchi Damiani) c. Comune di Fasano (n.c.) - (riforma
T.a.r. Puglia, Lecce, n. 01213/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 13 gennaio 2011, n. 171
APPALTI - Rovina e difetti di cose immobili - Termine annuale per la denunzia
dei vizi - Dies a quo. Il termine annuale per la denunzia dei vizi
posto dall'art. 1669 c.c., in materia di appalto, ha inizio dal momento in cui
si abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità del difetto,
della sua gravità, delle sue cause, tenuto conto della tipologia dei vizi
riscontrati e della loro estensione. (Cass. civ. Sez. II, 12.5.2000 n. 6092).
Giudice Monocratico Dr.Romagnoli - Attore Ca.Fr. e altri (avv. Ma.Ch.) - conv.
Le.Ma. (avv. Sa. Ca.).
TRIBUNALE DI BOLOGNA, Sezione II civile, 10 gennaio 2011, n. 39
APPALTI - Rovina e difetti di cose immobili - Difetto di costruzione -
Gravità - Nozione. Tra i difetti di costruzione vanno ricompresi, oltre ai
casi di rovina o di evidente pericolo di rovina, anche quei vizi che pur non
incidendo sulla statica e sulla struttura dell'edificio, pregiudicano in modo
grave la funzione cui esso è destinato e ne limitano in modo notevole la
possibilità di godimento. In altri termini è grave difetto anche una qualsiasi
alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera che pur
non riguardando parti essenziali della stessa (sì da determinare rovina o
pericolo di rovina) interessi quegli elementi dell'opera accessori o secondari
che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinato. Tali sono stati ritenuti,
ad esempio, i difetti afferenti condutture idriche, impianto di riscaldamento,
canna fumaria, impermeabilizzazione della copertura, tali da compromettere in
modo grave la funzionalità ed il godimento dell'immobile. (Cass. civ. Sez. II
2.2.1995 n. 1256; Cass. civ. Sez. II, 1.8.2003 n. 11740). Giudice Monocratico
Dr.Romagnoli - Attore Ca.Fr. e altri (avv. Ma.Ch.) - conv. Le.Ma. (avv. Sa.
Ca.).
TRIBUNALE DI BOLOGNA, Sezione II civile, 10 gennaio 2011, n. 39
APPALTI - Project financing - Art. 1 L.r. Liguria n. 63/2009 - Illegittimità costituzionale - Art. 153 d.lgs. n. 163/2006. Le norme relative alle procedure di gara ed all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese quelle in tema di programmazione di lavori pubblici, sono di competenza legislativa statale perché poste a tutela della concorrenza. Tale incidenza è evidente anche nel caso della disposizione di cui all’art. 1, comma 6, della legge regionale ligure n. 63 del 2009. La presentazione di uno studio di fattibilità non compreso nella programmazione triennale attribuisce al proponente un indiscutibile vantaggio nella successiva gara per l’affidamento dell’opera stessa, dal momento che egli è il primo ad aver approfondito gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari del problema; ed anzi, proprio per effetto della mancata previsione della pubblica utilità dell’opera, può dirsi che egli acquisisce un vantaggio verosimilmente ancora maggiore rispetto agli eventuali concorrenti. Pertanto, si deve ritenere che la presentazione dello studio di fattibilità, di cui all’art. 153, comma 19, del d.lgs. n. 163/2006, pur cadendo in un momento antecedente alla fase dell’evidenza pubblica, costituisce parte integrante di quest’ultima. La norma regionale censurata, dunque, incidendo direttamente sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, è illegittima. Pres. De Siervo, est. Mazzella - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria. CORTE COSTITUZIONALE - 5 gennaio 2011, n. 7
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-97
(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)
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