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Giurisprudenza
Inquinamento Danno ambientale Diritto ambientale Tutela dell'ambiente Associazioni e comitati Costituzione Parte Civile Informazione ambientale
Si veda altra: giurisprudenza massimata 2010 Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 -2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-88
(N.B.: queste pagine
continueranno ad essere aggiornate)
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INQUINAMENTO - Bonifica - Conferenza di servizi - Determinazione conclusiva -
Motivazione per relationem - Ammissibilità - Limiti. Solo nell’ipotesi in
cui la determinazione conclusiva disattenda in tutto o in parte il contenuto
della conferenza di servizi risulterà assoggettata allo specifico obbligo di
motivazione previsto dall’art. 14-ter, comma 6-bis, l. n. 241/90: obbligo che,
ovviamente, non potrà essere soddisfatto con motivazione “per relationem”,
attraverso il mero richiamo al verbale della conferenza, visto che se ne
disattendono i contenuti. Qualora, invece, la determinazione conclusiva aderisca
ai contenuti della conferenza, approvandoli e considerandoli come definitivi,
non è necessaria una motivazione più articolata ed autonoma rispetto alle
argomentazioni contenute nella conferenza stessa. Pertanto l’obbligo di
motivazione potrà ben essere soddisfatto in tal caso “per relationem”, mediante
il semplice richiamo al verbale della conferenza di servizi. Pres. Nicolosi,
Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798
INQUINAMENTO - Bonifica - Siti di interesse nazionale - Competenza del Ministro
dell’ambiente - Competenza dirigenziale - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006.
L’art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 distingue tra atti ed attività di competenza
del Ministro dell’Ambiente ed atti e attività facenti capo al “Ministero”.
Rientra così tra i primi l’individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di
interesse nazionale (art. 252, comma 2, cit.). La rilevanza politica di tale
atto è, d’altro lato, dimostrata dalla necessità dell’intesa con le Regioni
interessate: intesa prescritta, per l’appunto, dal citato comma 2 dell’art. 252.
Deve, invece, ritenersi che i decreti direttoriali attinenti alle modalità con
cui devono essere condotti gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza (e
come dovrà esserlo quello di bonifica) costituiscono un mero atto di gestione,
che segue l’individuazione del sito di bonifica e, come tale, rientra nella
competenza dirigenziale e non del Ministro, non concernendo le scelte di fondo
che la P.A. è chiamata a compiere nel settore in questione (come accade invece
per la mappatura e perimetrazione dei siti di interesse nazionale) (T.A.R.
Lombardia, Bs, Sez. I, 9.10.09, n. 1738). Pres. Nicolosi, Est. Correale - E.
s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798
INQUINAMENTO - Bonifica - Siti di interesse nazionale - Procedimento -
Partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico - Portata - Art. 252
d.lgs. n. 152/2006. Nell’ipotesi di bonifica di SIN, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare resta il soggetto
principale del procedimento e la partecipazione del Ministero dello Sviluppo
Economico si sostanzia, invece, nell’espressione di un parere obbligatorio - di
cui al “sentito il Ministero” di cui all’art. 252, comma 4, d.lgs. 152/2006 - la
cui mancanza non è suscettibile di inficiare il provvedimento finale (in tal
senso: TAR Friuli, Sez. I, 28.1.08, n. 90). Pres. Nicolosi, Est. Correale - E.
s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798
INQUINAMENTO - Bonifica - Procedimento - Partecipazione dei destinatari delle
prescrizioni - Principi di trasparenza e pubblicità. Nei procedimenti in
materia di bonifica ambientale, è necessario che la P.A. consenta ai destinatari
delle prescrizioni stabilite dalla stessa P.A. di partecipare al relativo
procedimento, articolato in una o più conferenze di servizi istruttorie e
decisorie. Ciò, quantomeno, con riferimento alle fasi procedimentali in cui
emerge l'esistenza di una contaminazione del terreno e della falda acquifera
nell'area interessata e che poi sfociano nelle determinazioni assunte da una
conferenza di servizi decisoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Mi, Sez. I, 19.4.07, n.
1913; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 27.7.01, n. 488). Ciò perché l'onere di
effettuare gli accertamenti in contraddittorio con le parti interessate risponde
ad evidenti ragioni di trasparenza e pubblicità, principi del diritto vivente
cui la P.A. si deve uniformare in ogni momento della propria azione, oltre che
all'interesse pubblico all'imparzialità dell'azione amministrativa. Pres.
Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798
INQUINAMENTO - Bonifica - Barrieramento fisico - Analisi comparativa con misure
meno invasive - Necessità. L’Amministrazione è tenuta a valutare ed
accertare non solo l'efficacia di misure meno invasive della barriera fisica, ma
anche l'effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema stesso di
contenimento fisico. Pertanto, l'opzione per detto sistema, ovvero per un
utilizzo combinato delle differenti tipologie di intervento, può legittimamente
avere luogo soltanto all'esito di un'analisi comparativa tra le diverse
alternative in discorso, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'area.
L'analisi comparativa deve incentrarsi quantomeno sull'efficacia delle diverse
alternative nel raggiungere gli obiettivi finali, nonché sulle concentrazioni
residue, sui tempi di esecuzione e sulla loro compatibilità con l'urgenza del
provvedere, sull'impatto rispetto all'ambiente circostante gli interventi.
(T.A.R. Puglia, Le, Sez. I, 11.6.07, n. 2247; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14.10.09,
n. 1540 e 18.12.09, n. 3973) Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv.
Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv.
Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798
INQUINAMENTO - Bonifica - decisioni adottate dalla P.A. - Apparato motivazionale
- Attività istruttoria. Tutte le decisioni adottate dalle competenti
autorità in materia ambientale e, segnatamente, in materia di bonifica, devono
essere assistite - in relazione alla pluralità ed alla rilevanza degli interessi
in gioco - da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che deve
tenere conto di un’attività istruttoria parimente ineccepibile (TAR Friuli, n.
90/08). Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798
INQUINAMENTO - Bonifica - Limiti di accettabilità per la contaminazione dei
suoli e delle acque superficiali - Recepimento in conferenza di servizi della
posizione dell’ISS - Illegittimità -Lacuna normativa - Integrazione analogica
operata da organi consultivi - Inammissibilità - Fattispcie: MTBE. I
parametri relativi ai limiti di accettabilità per la contaminazione dei suoli e
delle acque superficiali e sotterranee non possono essere modificati né
dall'Istituto Superiore di Sanità, né dalle conferenze di servizi (TAR Toscana,
Sez. II, 24.8.10, n. 4875; TAR Puglia, Le, 11.6.07 n. 2247; T.A.R. Friuli
Venezia Giulia, n. 90/08 cit.). In particolare, in riferimento al parametro
“MTBE” (sostanza non inclusa nelle tabelle allegate al d.m. 471/99), deve
ritenersi illegittimo il recepimento, da parte della conferenza di servizi,
della pur autorevole posizione dell'ISS in materia (Cons. Stato, Sez. VI,
8.9.09, n. 5256). Come condivisibilmente rilevato in giurisprudenza, infatti,
pur ammettendo, alla luce di ulteriori e più aggiornati studi in materia, la
tossicità per l'uomo e l'ambiente del ”MBTE”, la lacuna normativa non può essere
colmata attraverso un'attività di integrazione analogica operata da organi
consultivi quali l'Istituto Superiore di Sanità o anche dalla stessa
Amministrazione competente all'approvazione del progetto, sussistendo al
riguardo il limite normativo che attribuisce, in via esclusiva, tale potere
secondo la specifica procedura prevista dal legislatore (TAR Toscana, Sez. II,
n. 4875/10 cit.; TAR Piemonte, Sez. II, 17.3.07, n. 1297; TAR Veneto, Sez. III,
2.7.07, n. 2114). Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c.
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri
(n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798
INQUINAMENTO - Bonifica - Terreno - Concentrazione del campione- Allegato 2,
parte IV d.lgs. n. 152/2006 - Riferimento alla totalità del materiale secco -
Riferimento al solo sottovaglio - Illegittimità. Gli Allegati alla Parte IV
del Titolo V del d.lgs. n. 1\52/06 e del d.m. 13 settembre 1999 impongono la
rappresentazione dello stato di tutto il materiale secco del terreno e non solo
di una sua frazione. In particolare, l’Allegato 2, Parte IV, Titolo V, d.lgs.
cit. prevede che le la concentrazione del campione dovrà essere determinata
riferendosi “alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello
scheletro” e che determinate modalità di campionamento sono volte ad ottenere
una “maggiore estensione delle informazioni sulla verticale”, soluzione non
possibile se si considera rappresentativo il solo “sottovaglio”, notoriamente
disperso omogeneamente sul terreno e non rappresentativo dello stato della
verticale. Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798
INQUINAMENTO - Siti inquinati di interesse nazionale - Potere del Ministero
dell’Ambiente di sottoporre ad autorizzazione opere movimenti di terra che
interessano l’area inquinata - Art. 252 T.U. Ambiente. Un potere del
Ministero dell’Ambiente di sottoporre ad autorizzazione le opere ed i movimenti
terra che avvengono nel perimetro dell’area inquinata è previsto nella norma
dell’art. 252 t.u. ambiente relativa ai siti inquinati di interesse nazionale. I
co. 6, 7 e 8 della stessa norma delineano infatti un sistema in cui sono
concentrati in capo al Ministero dell’ambiente i poteri autorizzatori per
qualsiasi tipo di attività che modifichi gli impianti, le attrezzature e le aree
oggetto di bonifica. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - I. s.p.a. (avv.ti Mansueto,
Negrini e Sella,) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e altri (Avv. Stato) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 20 dicembre 2010, n. 4884
INQUINAMENTO - Bonifica - Messa in sicurezza d’emergenza - Rimozione della
matrice inquinante - Compatibilità - Art. 240, lett. m) d.lgs. n. 152/2006.
La lettera m) dell’art. 240 del codice dell’ambiente, nel definire le attività
in cui può consistere la messa in sicurezza d’emergenza, ha previsto
espressamente anche l’ipotesi che essa si risolva in un intervento volto a
contenere la diffusione dell’inquinamento, impedire il contatto delle matrici
inquinanti, rimuoverle. La rimozione della matrice inquinante - onde evitare
ulteriori propagazioni della contaminazione - è pertanto normativamente
compatibile con la messa in sicurezza d’emergenza. Pres. Petruzzelli, Est. Russo
- I. s.p.a. (avv.ti Mansueto, Negrini e Sella,) c. Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 20 dicembre 2010, n. 4884
INQUINAMENTO - Messa in sicurezza d’emergenza - requisiti di cui alle lettere m)
e t) - Effetti nocivi alla salute - Contaminazione repentina. Le situazioni
che ai sensi della lettera t) dell’art. 240 del codice giustificano la messa in
sicurezza consistono nella possibilità che la contaminazione possa creare
effetti nocivi acuti alla salute, mentre - quanto al requisito di cui alla
lettera m), deve ritenersi che l’evento di contaminazione repentino consiste
anche nell’accertamento del perpetuarsi e dell’aggravarsi dell’inquinamento per
effetto della permanenza delle matrici inquinate nell’area oggetto d’indagine.
Pres. Petruzzelli, Est. Russo - I. s.p.a. (avv.ti Mansueto, Negrini e Sella,) c.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv.
Stato) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 20 dicembre 2010, n. 4884
INQUINAMENTO - Misure di messa in sicurezza d’emergenza - Preventivo
completamento della caratterizzazione - Necessità - Esclusione. Le mere
misure di messa in sicurezza d’emergenza non richiedono che sia prima completata
la caratterizzazione. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - I. s.p.a. (avv.ti
Mansueto, Negrini e Sella) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 20 dicembre 2010, n. 4884
INQUINAMENTO – Operazioni di bonifica e di messa in sicurezza – Acqua di falda
emunte – Diverso regime – Rifiuto e scarico – Illegittimità – Art. 243 d.lgs. n.
152/2006, come novellato dall'articolo 8-quinquies della legge n. 13 del 2009.
Non può ritenersi normativamente corretta l’assimilabilità a rifiuto delle acque
di falda emunte nelle operazioni di messa in sicurezza ( e di contro,
l’assimilabilità a scarico per le acque estratte in occasione delle operazioni
di bonifica), in forza della novella apportata dall'articolo 8-quinquies della
legge n. 13 del 2009 all’art. 243 del d.lgs. n. 152/2006 (si vede in tema la
sentenza T.a.r. Sicilia, Palermo, I, n. 540/09, secondo cui la norma in parola
introduce un peculiare regime diversificato per le acque di falda emunte
nell'ambito di interventi di bonifica di siti inquinati, di per sé non idoneo
tuttavia a parificarne il regime giuridico - per quanto attiene alla gestione e
autorizzazione dei relativi impianti di trattamento - a quello proprio delle
acque reflue industriali). Pres. Petruzzelli, Est. Russo – E. s.p.a. (avv.ti
Capria, Gorlani e Marocco) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I– 20 dicembre 2010, n. 4883
INQUINAMENTO - Sostanze cancerogene - Art. 301 d.lgs. n. 152/2006 - Principio di
precauzione - Limiti più restrittivi rispetto a quelli di cui ala tabella 5 -
Legittimità. In situazioni di inquinamento in atto da sostanze cancerogene
l’art. 301 del d.lgs. n. 152/06 (disposizione che per espressa definizione di
legge è attuazione del principio di precauzione previsto dall’art. 174 Trattato
CE, secondo cui “in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana
e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”)
consente al Ministero di individuare valori limite più restrittivi di quelli
individuati dalla tabella 5 allegata al codice dell’ambiente, cui l’autorità
amministrativa non è vincolata. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - P. s.p.a.
(avv.ti Grassi e Onofri) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 20 dicembre 2010, n. 4882
INQUINAMENTO - Utilizzo della migliore tecnologia disponibile - Discrezionalità
tecnica amministrativa. La scelta amministrativa in ordine alla necessità di
utilizzo della migliore tecnologia disponibile, in assenza di norme cogenti sul
punto, incide su aspetti di discrezionalità tecnica non censurabili, se non
sotto il profilo dell’eccesso di potere per manifesta illogicità o travisamento
(T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 7 settembre 2007, n. 5773). Pres.
Petruzzelli, Est. Russo - P. s.p.a. (avv.ti Grassi e Onofri) c. Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 20 dicembre 2010, n. 4882
INQUINAMENTO - Siti inquinati di interesse nazionale - Potere del Ministero
dell’Ambiente di sottoporre ad autorizzazione opere movimenti di terra che
interessano l’area inquinata - Art. 252 T.U. Ambiente. Un potere del
Ministero dell’Ambiente di sottoporre ad autorizzazione le opere ed i movimenti
terra che avvengono nel perimetro dell’area inquinata è previsto nella norma
dell’art. 252 t.u. ambiente relativa ai siti inquinati di interesse nazionale. I
co. 6, 7 e 8 della stessa norma delineano infatti un sistema in cui sono
concentrati in capo al Ministero dell’ambiente i poteri autorizzatori per
qualsiasi tipo di attività che modifichi gli impianti, le attrezzature e le aree
oggetto di bonifica. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - P. s.p.a. (avv.ti Grassi e
Onofri) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
altri (Avv. Stato) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 20 dicembre 2010, n. 4882
INQUINAMENTO - Bonifica - Materiale di scavo proveniente da siti inquinati -
Riutilizzo - Risultanze analitiche - Riferimento alla frazione granulometrica
inferiore a 2 mm - Illegittimità - Allegato 2 alla parte IV del d.lgs. n.
152/2006. Alla luce dell’allegato 2 alla parte IV del d.lgs. 152/06 , deve
ritenersi illegittima la prescrizione ministeriale che - ai fini del riutilizzo
del materiale di scavo proveniente da siti inquinati - riferisce le risultanze
analitiche del terreno alla sola frazione granulometrica inferiore a 2 mm, in
quanto la concentrazione deve essere determinata con riferimento alla totalità
dei materiali secchi. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - P. s.p.a. (avv.ti Grassi e
Onofri) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
altri (Avv. Stato) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 20 dicembre 2010, n. 4882
INQUINAMENTO - Bonifica - Art. 17
d.lgs. n. 22/97 - Responsabilità - Proprietario incolpevole dell’area inquinata
- Principio “chi inquina paga” - Interventi di recupero ambientale - Privilegio
speciale immobiliare. L’art. 17 del d.lgs. n. 22/97 impone l'obbligo di
adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la
situazione di inquinamento solamente a carico di colui che di tale situazione
sia responsabile, per avervi dato causa, postulando, da un punto di vista
soggettivo, il requisito del dolo o della colpa. E’ evidente, pertanto, che,
conformemente al principio comunitario "chi inquina paga" (art. 174, ex art.
130/R, Trattato CE), secondo cui chi fa correre un rischio di inquinamento o chi
provoca un inquinamento è tenuto a sostenere i costi della prevenzione o della
riparazione, l'amministrazione non può imporre ai privati che non hanno alcuna
responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengono
individuati solo in quanto proprietari del bene, lo svolgimento di attività di
recupero e di risanamento. A carico del proprietario dell'area inquinata, non
responsabile della contaminazione, spetta, invero, unicamente la facoltà di
eseguire gli interventi ambientali in questione, al fine di evitare
l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle
spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da
privilegio speciale immobiliare. Pres. Salamone, Est. Sinigoi - I. s.r.l.
(avv.ti Buffa, Simonis e Buffa) c. Comune di Monticchio (n.c.) -
TAR PIEMONTE, Sez. II - 18 dicembre 2010, n. 4593
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Tutela della salute pubblica - Ordinanza ex art. 38 L.
n. 142/1990 - Danni temuti. Il provvedimento contingibile ed urgente emesso
dal Sindaco ai sensi dell’art. 38 L. 8 giugno 1990, n. 142, quando mira alla
tutela della salute pubblica, può essere adottato non solo per porre rimedio a
danni già verificatisi alla salute, ma anche e soprattutto per evitare che tali
danni si verifichino. Ciò anche quando la salute pubblica sia minacciata da
fenomeni di inquinamento ambientale provocati da rifiuti, emissioni inquinanti
nell’aria e scarichi inquinanti. Pres. Salamone, Est. Lotti - M.G. e altri (avv.
Frisani) c. Comune di Avigliana (avv. Manni) -
TAR PIEMONTE, Sez. II - 18 dicembre 2010, n. 4584
INQUINAMENTO ALIMENTI - Prodotti fitosanitari - Quantità massima di un antiparassitario contenuta in cibi e bevande - Nozione di “informazione ambientale” - Riservatezza delle informazioni commerciali e industriali - Accesso del pubblico all’informazione - Applicazione nel tempo - Direttiva 91/414/CEE - Direttive 90/313/CEE e 2003/4/CE. La nozione di «informazione ambientale» di cui all’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende l’informazione prodotta nell’ambito di un procedimento nazionale di autorizzazione o di estensione dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario al fine di fissare la quantità massima di un antiparassitario, di un suo elemento costitutivo o di suoi prodotti di trasformazione, contenuta in cibi e bevande. Fatto salvo il caso in cui una situazione non rientri in quelle elencate all’art. 14, secondo comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, le disposizioni del primo comma di detto articolo 14 devono essere interpretate nel senso che esse possono applicarsi solo a condizione che non vengano pregiudicati gli obblighi derivanti dall’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4. Inoltre, l’art. 4 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la ponderazione da esso prescritta dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione di un’informazione ambientale e dell’interesse specifico tutelato dal rifiuto di divulgare deve essere effettuata in ciascun caso particolare sottoposto alle autorità competenti, anche qualora il legislatore nazionale dovesse determinare con una disposizione a carattere generale criteri che consentano di facilitare tale valutazione comparata degli interessi contrapposti. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE) Pres./Rel. Bonichot - Stichting ed altri c. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 16/12/2010, Sentenza C-266/09
AMBIENTE - Informazione
ambientale - Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 - Accesso in materia ambientale -
Disciplina generale prevista dalla L. n. 241/1990 - Differenza. L'art. 3 del
D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195 ha introdotto una fattispecie speciale di accesso
in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella
L n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti
legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il
primo profilo, l'art. 3 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a
chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale
sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e
qualificato interesse. Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione
estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali»
(che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione
debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una
tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990,
oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella
disponibilità dell'Amministrazione. Pres. ed Est. Leotta - D.C. (avv. Irali) c.
Comune di Reggio Calabria (n.c.) -
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 1724
AMBIENTE - Informazione ambientale - Disciplina ex d.lgs. n. 195/2005 -
Finalità - Direttiva 2003/4/CE. La disciplina speciale della libertà
d'accesso alle informazioni ambientali risulta preordinata, in coerenza con le
finalità della direttiva 2003/4/CE di cui costituisce attuazione, a garantire la
massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo
diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare,
realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale
dell'art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed
esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente. Pres. ed Est.
Leotta - D.C. (avv. Irali) c. Comune di Reggio Calabria (n.c.) -
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 1724
AMBIENTE - Informazione ambientale - Limitazione della legittimazione
all’accesso - Preclusione - Art. 3 d.lgs. n. 195/2005. Ogni indebita
limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso
alle informazioni ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale dell’art.
3 del d.lgs. n. 195/2005, sia dalla sua finalità. (così anche T.A.R. Lazio Roma,
sez. III, 28 giugno 2006 , n. 5272). Pres. ed Est. Leotta - D.C. (avv. Irali) c.
Comune di Reggio Calabria (n.c.) -
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 1724
INQUINAMENTO - CIRCOLAZIONE
STRADALE - ZTL - Provvedimenti limitativi della circolazione veicolare -
Interessi contrapposti - Contemperamento - Criteri di ragionevolezza -
Fattispecie. In materia di provvedimenti limitativi della circolazione
veicolare all'interno dei centri abitati, è consolidato nella giurisprudenza
amministrativa l’orientamento, secondo il quale tali atti sono espressione di
scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni
possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono
essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza (tra le tante Consiglio
di Stato, V, 13 febbraio 2009, n. 825 e 3 febbraio 2009, n. 596; TAR Puglia
Bari, III, 13 maggio 2010, n. 1869; TAR Campania Napoli, I, 17 dicembre 2009, n.
8874). (nella specie è stato ritenuto illegittima la regolamentazione
dell’accesso e sosta in ZTL per effetto della quale risultava precluso l’accesso
al centro storico da parte dei possessori di garage e dei disabili. Pres. f.f.
Maisano, Est. Lento - G.M.A. e altro (avv. Piacentino) c. Comune di Trapani
(avv. Santangelo) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 15 dicembre 2010, n. 14299
INQUINAMENTO - Impianti di rigassificazione - Conferenza di servizi - Comuni
interessati dalla localizzazione degli impianti - Partecipazione alla conferenza
di servizi - Necessità. In virtù della finalità propria della conferenza di
servizi, che è quella della composizione delle discrezionalità amministrative e
dei poteri spettanti alle amministrazioni partecipanti, nonché di contestuale
esame degli interessi pubblici coinvolti, ponendosi come momento di confluenza
delle volontà delle singole amministrazioni, deve ritenersi necessaria la
partecipazione per quei comuni il cui territorio è interessato dalla
realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente
alla localizzazione degli impianti di rigassificazione, opere o interventi
principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati (cfr., in tal
senso, T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 6 ottobre 2009 , n. 1755). Pres.
Tosti, Est. Mezzacapo - Comune di Agrigento (avv.ti Faro e Sinesio) c. Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 dicembre 2010, n. 36519
INQUINAMENTO - Impianti di rigassificazione - Conferenza di servizi - Comuni
interessati dalla localizzazione degli impianti - Partecipazione della Provincia
in via sostitutiva - Adeguata rappresentanza degli interessi delle popolazioni
del territorio comunale - Esclusione. Gli interessi della popolazione
residente nel comune ove è prevista la localizzazionedi impianti di
rigassificazione non possono essere adeguatamente tutelati dalla partecipazione
alla conferenza di servizi procedimento della relativa Provincia di appartenenza
(e della stessa Regione). Mentre la idoneità della rappresentanza provinciale
può essere infatti affermata al fine di veder per suo tramite valutati e
considerati gli interessi delle popolazioni di un territorio più ampio di quello
direttamente interessato alla realizzazione dell’impianto e dunque coinvolto in
maniera comunque mediata, ciò non può valere - in via sostitutiva - per le
popolazione insediate su territorio direttamente coinvolto. La necessarietà
della presenza del Comune, che rileva ai fini del pari necessario
contemperamento degli interessi in gioco, non contraddice il vigente meccanismo
procedurale che ha comunque potenziato il ruolo (e la responsabilità)
dell'amministrazione procedente cui è rimessa la determinazione finale, previa
valutazione delle specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle
posizioni « prevalenti » espresse in quella sede (cfr. T.A.R. Liguria Genova,
sez. I, 11 luglio 2007 , n. 1376). Pres. Tosti, Est. Mezzacapo - Comune di
Agrigento (avv.ti Faro e Sinesio) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (Avv. Stato) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 dicembre 2010, n. 36519
INQUINAMENTO - SALUTE - Amianto- Obbligo cogente e generalizzato di rimozione -
Sussistenza - Esclusione - Parere tecnico in ordine allo stato di manutenzione -
Competenza - ASL. - Artt 3 e 12 L. n. 257/1992. Dalla lettura degli artt. 3,
c. 1 e 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257 non pare potersi evincere un obbligo
cogente e generalizzato di rimuovere il materiale contenente amianto già
utilizzato negli edifici privati prima dell'entrata in vigore della legge n.
257/1994, salvo che lo stato di manutenzione del medesimo ne renda evidente
l'opportunità(T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 giugno 2006, n. 6786); la
competenza ad emettere il parere tecnico necessario è assegnata dalla legge agli
uffici delle Aziende sanitarie locali e non all’Agenzia per la protezione
dell’ambiente. Pres. Nicolosi, Est. Massari - P.A. e altri (avv. Naccarato) c.
Comune di Firenze (avv.ti Pacini e Sansoni) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 11 dicembre 2010, n. 6722
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Legittimazione ex artt. 13 e 18 L. n. 349/1986 - Limite alla proposizione di censure - Atti e profili aventi valenza meramente urbanistica - Esclusione. La legittimazione ad agire di cui agli artt. 13 e 18 L. 349/1986, stante la sua natura eccezionale (in quanto derogatoria del principio generale di cui all’art. 81 c.p.c.), deve essere limitata alla deduzione di censure che concernono l’assetto normativo di tutela dell’ambiente o la violazione di norme poste a salvaguardia dell’ambiente, con esclusione degli atti e dei profili che abbiano una valenza meramente urbanistica. (Cons. Stato, IV Sez. n. 8234 del 2003; Cons. Stato, IV, 9.11.2004, n. 7246; T.A.R. Veneto, I, 19.1.2006, n. 97; T.A.R. Lombardia-Milano, II, 8.10.2004, n. 5515). Pres. Balba, Est. Vitali - G.R. e altri (avv. Granara) c. Comune di Recco (avv.ti Acquarone, Marconi e Busoli), Regione Liguria (avv. ti Castagnoli e Michela Sommariva), Provincia di Genova (avv.ti Giovanetti, Scaglia e Manzone) e Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) - TAR LIGURIA, Sez. I - 29 novembre 2010, n. 10667
AMBIENTE - Difesa del suolo - Salvaguardia dal dissesto idrogeologico - Materia
della tutela dell’ambiente - Competenza esclusiva statale. Le attività
relative alla difesa del suolo, anche con riguardo alla salvaguardia per i
rischi derivanti da dissesto idrogeologico, rientrano nella materia della tutela
dell’ambiente, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost. (ex plurimis: sentenze n. 254, n. 246 e n. 232 del
2009). Pres. De Siervo, Est. Criscuolo - Regione Toscana c. Presidente del
Consiglio dei Ministri -
CORTE COSTITUZIONALE - 26 novembre 2010, n. 341
DANNO AMBIENTALE - Condanna generica - C.d. giudizio di probabilità - Risarcimento in favore dell’ente locale - Elementi probatori - Onere della parte civile - Fattispecie: degrado dell’area, deterioramento dei luoghi e danneggiamento dell’immagine. La condanna generica al risarcimento del danno postula, per il suo accoglimento l'accertamento di un fatto da ritenersi, alla stregua di un giudizio di probabilità, anche solo potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. Rimane, conseguentemente, l'onere della parte civile di dare la prova in sede civile della sussistenza, in concreto, del danno e del suo ammontare. Fattispecie: degrado dell’area relativa al deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi ottenuti da demolizioni di manufatti stradali (con evidente impatto ambientale), deterioramento complessivo dei luoghi, danneggiamento dell’immagine dell’ente locale. (conferma sentenza del 23.62009 del Tribunale di Milano) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Guadagnolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 41016
INQUINAMENTO - Bonifica - Procedura - Mappatura preliminare - Analisi dei campioni - Caratterizzazione del sito - Analisi del rischio - Bonifica - Art. 242 d.lgs. n. 152/2006. La disciplina attualmente in vigore in tema di bonifiche prevede la seguente procedura: in considerazione dell’ampiezza dell’area e del carattere eterogeneo dei rifiuti abbandonati (nonché del tempo trascorso dalle ultime analisi) è possibile richiedere una mappatura preliminare dei punti da investigare per concentrare l’attenzione sulle porzioni di terreno dove è maggiormente probabile la presenza di inquinanti. Tale mappatura deve essere validata dall’ARPA con il coinvolgimento della Provincia e della ASL, bilanciando i principi di proporzionalità e precauzione, a garanzia della significatività dei punti esplorati. Alla mappatura segue l’analisi dei campioni, diretta ad accertare l’eventuale superamento delle CSC ai sensi dell’art. 242 comma 2 del Dlgs. 152/2006. Solo se risulti superato il livello delle CSC, anche per un solo parametro, è possibile passare alla caratterizzazione del sito ai sensi dell’art. 242 comma 3 del Dlgs. 152/2006, attività che può essere posta a carico del proprietario dell’area pur in mancanza di una precisa valutazione delle responsabilità (v. art. 2 commi 2 e 4 del Reg. reg. 1/2005). Una volta acquisiti i risultati della caratterizzazione è necessario effettuare un’analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Sulla base di quest’ultima analisi è infine possibile passare alla vera e propria bonifica ai sensi dell’art. 242 commi 4-7 del Dlgs. 152/2006. Per imporre la bonifica al proprietario è comunque necessario dare dimostrazione della sua responsabilità o almeno corresponsabilità nella causazione dell’inquinamento, ferma restando la facoltà di esproprio dell’area inquinata (v. art. 4 del Reg. reg. 1/2005). Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - Azienda Agricola M. (avv.ti Calvi e Carattoni) c. Comune di Bolgari (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 17 novembre 2010, n. 4636
AMBIENTE - Tutela dell’ambiente - Giurisprudenza costituzionale - Legislazione esclusiva statale - Art. 117, c. 2, lett. s), Cost. Alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale, la tutela dell’ambiente (non espressamente prevista dallo statuto regionale siciliano) rientra nell’ambito della legislazione esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sicché la disciplina statale in materia costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome possono dettare in altri ambiti di loro rispettiva competenza (sentenze n. 378 del 2007, n. 104 del 2008 e n. 67 del 2010). Pres. Virgilio, Est. Carlotti - Assessorato Regionale all’Industria e altro (Avv. Stato) c. N. s.r.l. (avv.ti Angius, Surdi e Surdi) - (Riforma T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1478/2009) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, Sez. I - 4 novembre 2010, n. 1368
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Attività potenzialmente inquinante - Provvedimento autorizzativo - Impugnazione - Dimostrazione del danno - Necessità - Esclusione. Ai fini dell’impugnativa di un provvedimento che autorizza l’avvio di un’attività potenzialmente inquinante, il ricorrente non è tenuto a dimostrare che si è verificato un danno, in quanto tale questione attiene al merito, ed è invece sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate vicinanze (cfr. Tar Toscana Sez. II, 6 ottobre 2009 , n. 1505; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 novembre 2008 , n. 5910; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657; Consiglio di stato, Sez. V, 12 ottobre 1999 , n. 1445). Pres. Di Nunzio, Est. Mielli - A.A. e altri (avv.ti Garancini e Padovan) c. Regione Veneto (avv.ti Ligabue e Zanon) e altri (n.c.) - TAR VENETO, Sez. III - 5 novembre 2010, n. 5982
INQUINAMENTO - Responsabilità
ambientale - Imputabilità dell’inquinamento - Condotte attive ed omissive -
Prova diretta ed indiretta - Presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. - Principio
dell’”id quod plerumque accidit”. In materia di individuazione di
responsabilità ambientale, la giurisprudenza ha recentemente concluso nel senso
per cui alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente,
ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici
elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità
dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte
omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in
quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si
può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo
in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e
precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l'”id quod
plerumque accidit”, che sia verificato un inquinamento e che questo sia
attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885). Pres.
Nicolosi, Est. Correale - F. s.r.l. (avv. Giampietro) c. Provincia di Massa
Carrara (avv. Lenzetti) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 27 ottobre 2010, n. 6538
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Concetto di “limite”. Il concetto di “limite” va
inteso non già (o non solo) come mero valore-soglia, ma più propriamente come
valore-limite commisurato alla media giornaliera calcolata sperimentalmente in
condizioni di funzionamento standard e di carico medio degli impianti, se del
caso imponendo parametri più stringenti di quelli posti dalle linee-guida
nazionali, recanti i criteri per l’individuazione delle migliori e più recenti
tecnologie disponibili (MTD o, se si vuole, BAT) in tema di grandi impianti di
combustione (LCP), per tener conto di eventuali fluttuazioni o anomalie dei
parametri in determinate condizioni di funzionamento. Pres. Tosti, Est .Russo -
Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto
(avv.ti Zenon e Manzi) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Documenti BREF - Natura - BAT - Livelli di emissione
- Modelli di riferimento - Obiettivi da raggiungere nel tempo - Adeguamento dei
limiti emissivi realistico e realizzabile. I documenti BREF sono elaborati
in sede UE al fine di suggerire agli Stati membri ed agli operatori del settore
l’individuazione delle BAT (migliori tecniche disponibili: secondo l’acronimo
italiano, le MTD) e le condizioni di applicabilità alle singole vicende. Le
regole scaturenti dai BREF e, in particolare, i livelli d’emissione là posti non
esprimono né valori massimi inderogabili, né tampoco valori limite d’emissione
per i singoli inquinanti, servendo piuttosto ad indicare seri modelli di
riferimento, applicati sulla scorta delle linee-guida, per migliorare allo stato
dell’arte le prestazioni ambientali. Dal canto loro, dette linee-guida vanno non
eseguite tout court, ma applicate in modo calibrato al tipo ed alle
particolarità dell’impianto e del sito in cui si colloca, negli ovvi limiti non
solo delle conoscenze tecniche, ma soprattutto della loro sostenibile
realizzabilità tecnica ed economica nel singolo contesto, al fine d’ottenere il
miglioramento sperato in termini di valori d’emissione. E siffatta sostenibilità
è tenuta presente dal BREF, laddove reputa i limiti indicati nelle BAT
raggiungibili non illic et immediate -a pena, cioè, di VIA negativa per il sol
fatto dello sforamento anche d’un solo parametro-, bensì con ragionevole
gradualità, lungo un ampio arco di tempo ed in un ottimale assetto d’esercizio
dell’impianto. Dal che non tanto la vincolatezza a priori di tali dati come se
fossero sempre e comunque valori massimi d’emissione, ma più propriamente la
necessità di considerarli come obiettivi da raggiungere nel tempo occorrente
affinché si contemperino con tutte le situazioni, locali, ambientali ed
economiche in cui si colloca l’impianto o, in parole più semplici, affinché si
realizzi un adeguamento dei limiti emissivi realistico e realizzabile. Pres.
Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv.
Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e Manzi) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Valori BREF - Valore medio di riferimento - Valori
limite - Differenza. I valori riportati nel BREF rappresentano un valore
medio di riferimento, ossia la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di
attività e relativi metodi d’esercizio, che indica l’idoneità pratica di date
tecniche a costituire la base logica di massima dei valori limite di emissione,
preordinati ad evitare o, se del caso e ove ciò si riveli impossibile, a ridurre
in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. Tanto
a differenza di quelli che la legge effettivamente pone come valori limite, i
quali non devono esser mai superati in nessuna condizione di funzionamento a
regime dell’impianto. Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri (avv.ti
Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e Manzi) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824
INQUINAMENTO - Attività di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati - Natura di servizio pubblico - Fondamento. Le coordinate qualificatorie del servizio pubblico ben si attagliano al caso delle attività di bonifica e di messa in sicurezza dei siti inquinati, disciplinate dall’art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Difatti le procedure di messa in sicurezza e di bonifica sono obbligatorie ex lege al ricorrere di determinati presupposti di fatto, sono disciplinate da fonti di rango primario, sono svolte (anche) a favore di una collettività indeterminata di beneficiari (gli abitanti di una zona inquinata), mirano al perseguimento di un interesse pubblico (alla salubrità ambientale e al ripristino del bene-interesse violato dagli inquinamenti) e, infine, consistono in attività produttive e di rilievo economico. La circostanza che per tali attività non sia prevista l’erogazione di un corrispettivo da parte dei beneficiari (come si verifica invece per la normale attività di depurazione) non inficia i riferiti connotati dell’attività quale attività di servizio pubblico e ciò perché, in via generale, la previsione di un corrispettivo (così come di un profitto del gestore del servizio) non è essenziale sul piano della qualificazione giuridica delle attività di servizio pubblico; inoltre, dal punto di vista strettamente economico, l’utilità dei soggetti tenuti alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati è all’evidenza rappresentata dal vantaggio che costoro (o i loro danti causa) hanno conseguito precedentemente attraverso la socializzazione dei costi (id est l’inquinamento) relativi a oneri del processo produttivo (ossia quelli connessi al corretto smaltimento degli agenti inquinanti) che sarebbero dovuti rimanere a carico delle stesse imprese inquinatrici: attraverso le procedure di bonifica e messa in sicurezza tali costi vengono nuovamente internalizzati, peraltro in misura inferiore al vantaggio ottenuto dalle imprese obbligate (non essendo integralmente risarciti i danni, individuali e collettivi, alla salute medio tempore verificatisi). Pres. De Lipsis, Est. Carlotti - E. s.p.a. (avv.ti Giuliano e Grassi) c. Assessorato Regionale Energia e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.) - (Conferma Tar Sicilia, Palermo, n. 540/2009) - C.G.A. per la Regione Siciliana - 6 ottobre 2010, n. 1266
INQUINAMENTO - Impianti di smaltimento fumi e polveri - Sequestro preventivo
- Esigenze cautelari riferibili ai rischi alla salute dei dipendenti e degli
abitanti del territorio limitrofo - Salvaguardia dell'attuale livello
occupazionale - Art. 104 bis disp. att. c.p.p. - Art. 2, c. 9, lett. b), L. n.
94/2009. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 104 bis disp. att.
c.p.p., inserito nel codice di rito dall'art. 2, comma 9, lett. b), legge 15
luglio 2009, n. 94, in forza del quale "nel caso in cui il sequestro preventivo
abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare
l'amministrazione (...) l'autorità giudiziaria, nomina un amministratore
giudiziario (...)" nulla osta al fatto che l'attività produttiva continui anche
in pendenza di un provvedimento di sequestro preventivo che abbia ad oggetto
beni per i quali si ponga un'esigenza di utile gestione. (conferma ordinanza del
22.12.2009 del Tribunale del riesame di Trento), Pres. Onorato, Est. Amoroso,
Ric. PM in proc. Spandre ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
6/10/2010 (Cc. 2/07/2010), Sentenza n. 35801
INQUINAMENTO - Sequestro stabilimento inquinante - Prosecuzione dell’attività
- Nomina di un amministratore - Poteri che competono al custode - Art. 104 bis
disp. atto c.p.p.. Se di norma i poteri che competono al custode sono
attinenti alla mera custodia a fini conservativi delle cose in sequestro, la cui
disponibilità è opportuno che sia sottratta alla persona sottoposta alle
indagini, nulla vieta - ed anzi ora l'art. 104 bis disp. Att. c.p.p.
espressamente consente - che nella sfera dei poteri del custode rientri anche
l'amministrazione dei beni in sequestro, con esercizio di poteri di vera e
propria gestione. Ciò in realtà poteva già desumersi dall’art. 259 c.p.p.,
applicabile anche al sequestro preventivo ma dopo l’introduzione dell’ari. 104
bis disp. att. c.p.p. deve ritenersi certamente consentito al g.i.p. nel decreto
di sequestro preventivo di tenere conto anche di altre esigenze, come quelle
produttive ed occupazionali nell' esercizio di una sua scelta discrezionale, e
di procedere alla nomina di un amministratore del compendio aziendale
sequestrato. Va quindi ribadito che è possibile la nomina di un amministratore
dei beni sottoposti a sequestro preventivo perché dia anche corso agli
adempimenti necessari a ripristinare Io stato antecedente alla condotta illecita
(Cass., sez. III, 9/06/2010, n. 22028). (conferma ordinanza del 22.12.2009 del
Tribunale del riesame di Trento), Pres. Onorato, Est. Amoroso, Ric. PM in proc.
Spandre ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
6/10/2010 (Cc. 2/07/2010), Sentenza n. 35801
INQUINAMENTO - Reato di omessa bonifica - Condotta commissiva (cagionare il superamento dei limiti CSR o l'evento potenzialmente inquinante) - Inottemperanza al piano di caratterizzazione - C.d. condizione di punibilità a contenuto negativo - Continuità normativa - Art. 257 D. L.vo n.152/2006 (art. 51 bis D. L.vo n.22/1997). Si configura il reato contenuto nell’art. 257 del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152, allorché il responsabile dell’inquinamento impedisce di predisporre e di realizzare la bonifica già attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione. Tali comportamenti sono punibili sia ai sensi del sopravvenuto art. 257 del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 sia ai sensi ed in vigenza dell'art. 51 bis d. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. (conferma sentenza emessa il 12/03/2009 dal giudice del tribunale di Udine), Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Morgante. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2010 (Ud. 2/07/2010), Sentenza n. 35774
INQUINAMENTO - Inquinamento ambientale - Prescrizione - Decorrenza - Computo del
tempo - Data dell’ultimo superamento dei limiti. In tema d’inquinamento
ambientale, nei casi in cui lo stesso dovesse proseguire nel tempo la
prescrizione deve iniziare a decorrere dalla data in cui si è avuto l'ultimo
superamento dei limiti. (conferma sentenza emessa il 12/03/2009 dal giudice del
tribunale di Udine), Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Morgante.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2010 (Ud.
2/07/2010), Sentenza n. 35774
INQUINAMENTO - Obbligo di bonifica - Adempimenti delle comunicazioni -
condizioni obiettive di punibilità. L'obbligo di bonifica e l'adempimento delle
comunicazioni costituiscono condizioni obiettive di punibilità. (conferma
sentenza emessa il 12/03/2009 dal giudice del tribunale di Udine), Pres.
Onorato, Est. Franco, Ric. Morgante.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2010 (Ud.
2/07/2010), Sentenza n. 35774
ASSOCIAZIONE E COMITATI - Risarcimento del danno - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Violazioni paesaggistiche - Natura di reato di pericolo - Principio di offensività - Qualificazione del reato da contravvenzione a delitto - Art. 181, D.Lgs. n.42/2004. Il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. Sicché, i caratteri distintivi, in senso di maggiore gravità, della nuova previsione penale dell'art. 181, comma 1 bis, D.Lgs. n. 42/2004 (introdotta dalla legge 15.12.2004, n. 308) hanno inciso così pesantemente sulla struttura della fattispecie originaria dell'art. 181, 1° comma, da determinare un aggravamento quantitativo e qualitativo della pena, che è sfociato nella diversa qualificazione del reato da contravvenzione a delitto. Inoltre, la fattispecie di cui all'art. 181, comma 1 bis, D.Lgs. n. 42/2004 è punita a titolo di dolo generico. Quanto al risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile, costituendo l'ambiente naturale un bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento anche del danno non patrimoniale derivatone (vedi Cass. civ., sez. III: 10.10.2008, nn. 25010 e 25011). Tale diritto deve ritenersi configurabile anche per le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 8.6.1986, n. 349, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle loro finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto dell'ambiente (Cass. pen., sez. III, 16.9.2008, n. 35393). Inoltre, il danno non patrimoniale costituisce "danno-conseguenza" e non già "danno-evento" (Cass., Sez. Unite civ., 11.11.2008, n. 26972), sicché esso non si connette, come una specie di pena privata, al mero accertamento della compressione formale del bene ambiente. (conferma sentenza n. 320/2008 CORTE APPELLO di TRENTO, del 24/06/2009), Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Vascellari ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud. 22.4.2010), Sentenza n. 34866
ASSOCIAZIONE E COMITATI - Legittimazione dell'associazione (Codacons) - Diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato in ogni stato e grado del procedimento - Sussistenza - Art. 13 L. n. 349/1986 - Art. 408, c.2°, c.p.p. - Art. 91 c.p.p. - D. M. dell'Ambiente 17/10/1995. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, ai quali sono stati riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi dal reato (ai sensi ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986), sono legittimati a ricevere l'avviso di cui all'art. 408, comma secondo, c.p.p.. Inoltre l'art. 91 c.p.p. che "Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alle persona offesa dal reato." Nella specie, con decreto del Ministro dell'Ambiente del 17 ottobre 1995 il Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - è individuato tra le Associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 349/1986. Sussistendo la legittimazione dell’associazione ad esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, in tema di violazione della legge quadro sulle aree protette, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato. (annulla senza rinvio decreto in data 29.5.2009 del G.I.P. del Tribunale di Grosseto) Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Codacons. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Cc. 24.6.2010), Sentenza n. 34220
INQUINAMENTO - Impianti termici civili - Combustibili con contenuto di zolfo non
superiore all’1% - D.lgs. n. 152/2006 - Delibera regionale con disposizioni
maggiormente restrittive - Potere regionale di adottare misure a tutela della
qualità dell’ambiente - Delibera 96/62/CE del 4 agosto 1999, n. 351. Secondo
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, negli impianti termici civili è
consentito, tra l’altro, l’uso dell’olio combustibile e di altri distillati
pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all’1%; tale
riconoscimento non comporta tuttavia sic et simpliciter l’illegittimità della
delibera (nella specie, di limitazione all’utilizzazione di specifici
combustibili per il riscaldamento civile nelle zone definite “critiche”, “di
risanamento” e “di mantenimento”) che si inquadra nell’ambito delle misure, la
cui adozione spetta alle Regioni, per tutelare la qualità dell’ambiente aria al
fine di prevenire, eliminare o ridurre gli effetti nocivi dell’inquinamento
atmosferico sulla salute umana e, in generale, sull’ambiente, in attuazione
della delibera 96/62/CE del 4 agosto 1999, n. 351. Pres. Trovato, Est. Saltelli
- Regione Lombardia (avv.ti Fidani, Stajano e Vivone) c. A. s.p.a. (avv.ti
Invernizzi, Sandulli e Rossi) - (Riforma T.A.R. Lombardia, Milano, n. 5338/2009)
-
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 settembre 2010, n. 6522
INQUINAMENTO - Regioni - Tutela dell’ambiente - Limitazione di un olio
combustibile astrattamente utilizzabile secondo la normativa generale -
Fondamento - Limiti - D.P.C.M. 8 marzo 2002 - Art. 281, c. 3 d.lgs. n. 152/2006.
Le Regioni hanno l’obbligo di rilevare obiettivamente la situazione di
inquinamento, individuandone anche le ragioni ed i singoli fattori responsabili,
e di valutare altrettanto obiettivamente, attraverso la misurazione dei singoli
fattori di inquinamento ed il loro monitoraggio anche con riferimento ai valori
soglia prestabiliti, le misure più adeguate per il conseguimento della finalità
di tutela dell’ambiente aria, secondo programmi, azioni ed obiettivi: è del
tutto ragionevole pertanto ritenere che l’amministrazione regionale possa anche
limitare l’uso di un olio combustibile, quand’anche astrattamente ritenuto
assolutamente utilizzabile secondo la generale normativa in materia ambientale,
se esso, con riferimento ad una particolare area geografica, previamente
definitiva, ed in ragione della peculiare situazione di incremento di
quest’ultimo, da solo o per effetto dell’azione combinata con altri fattori
inquinanti possa determinare il superamento della soglia dei valori limiti di
inquinamento. Tale potere regionale trova anche positivo fondamento nel D.P.C.M.
8 marzo 2002, espressamente rimasto in vigore, quanto al titolo II, per effetto
della previsione di cui al terzo comma dell’articolo 290 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti temici civili di cui
all’articolo 281, comma 3, fino alla data in cui è effettuato l’adeguamento
disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 281, comma 2.
Infatti l’articolo 11 del citato D.P.C.M. 8 marzo 2002 (collocato proprio nel
titolo II) espressamente prevede che le Regioni, nell’ambito dei piani e
programmi di cui agli articoli 8 e p del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, possano limitare l’uso tra l’altro degli oli combustibili, ove tale misura
sia stata necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell’aria. Pres.
Trovato, Est. Saltelli - Regione Lombardia (avv.ti Fidani, Stajano e Vivone) c.
A. s.p.a. (avv.ti Invernizzi, Sandulli e Rossi) - (Riforma T.A.R. Lombardia,
Milano, n. 5338/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 settembre 2010, n. 6522
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile - Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della L. n. 349/1986 - Privati costituitisi parti civili - Riconoscimento del risarcimento danno - Limiti. In materia di risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile, va evidenziato che l'ambiente naturale costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la cui lesione fa sorgere il diritto al risarcimento del derivato danno anche non patrimoniale pure per le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 8.6.1986, n. 349, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle loro finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto dell'ambiente (Cass. pen., sez. III, 16.9.2008, n. 35393). Mentre, ai privati costituitisi parti civili, invece, il diritto al risarcimento risulta riconosciuto per la situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla autorizzata edificazione e per la lesione dei valori urbanistici della stessa. (conferma, sentenza 27.4.2009 della Corte di appello di Milano) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Comune Milano in proc. Monetti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32941
INQUINAMENTO - Accertamenti ispezioni e controlli - Genuinità
dell’accertamento - Comunicazione di avvio del procedimento - Momento in cui è
dovuta - Individuazione. Mentre gli accertamenti, le ispezioni ed i
controlli cd. a sorpresa (aventi natura di mere attività preistruttorie, di
accertamento preliminare all’avvio dei procedimenti volti ad ottenere il
rispetto della normativa antinquinamento) non debbono essere preceduti dalla
comunicazione di avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la
genuinità, sussiste invece l’obbligo di comunicazione dell’avvio del
procedimento amministrativo, in relazione al vero e proprio inizio di
quest’ultimo (C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3190). Pres. Nicolosi, Est. De
Berardinis - M. s.r.l. (avv. Pozzolini) c. Comune di Borgo San Lorenzo (avv.
Cecchi) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 31 agosto 2010, n. 5148
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Trattamento e smaltimento - Principio di precauzione - Incertezza circa l’esistenza o la portata di rischi per la salute - Armonizzazione con il principio di proporzionalità. Il principio di precauzione, di derivazione comunitaria, sancito dall'art. 174 par. 2, del Trattato di Roma, trova applicazione in tutti quei settori in cui si manifesta la necessità di un elevato livello di protezione, indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 23 gennaio 2003, n. 260). In tale senso le stesse istituzioni giudiziarie dell’Unione europea hanno avuto modo di affermare l’immediata applicabilità del principio di precauzione quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, e la conseguente possibilità di adottare misure protettive, senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (Tribunale I grado C.E., sez. II, 19 novembre 2009; C.G. C.E. sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; id. 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme). Il principio è pacificamente ritenuto applicabile alla materia del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti (Corte giustizia C.E., sez. IV, 4 marzo 2010, n. 297), dovendo, peraltro, armonizzarsi, nella concreta applicazione, con quello di proporzionalità, non potendo chiaramente prefigurarsi la prevalenza del primo sul secondo, ma dovendosi ricercare un loro equilibrato bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e privati in gioco. Conseguentemente tutte le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia ambientale devono essere assistite - in relazione alla pluralità e alla rilevanza degli interessi in gioco - da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di una attività istruttoria parimenti ineccepibile (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 2 novembre 2009, n. 6758). Pres. Nicolosi, Est. Massari - I.C.M. s.r.l. (avv.ti Anselmi, Colzi e Sommovigo) c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 31 agosto 2010, n. 5145
INQUINAMENTO - Fenomeni di inquinamento in atto - Avviso di avvio del
procedimento - Omissione - Legittimità - Esigenze di celerità - Art. 7 L. n.
241/1990. In presenza di fenomeni di inquinamento della falda freatica con
possibile inquinamento batteriologico può legittimamente omettersi la
comunicazione di avvio del procedimento, in quanto fondata ragione di
impedimento derivante da particolari esigenze di celerità (art. 7 l. 241/90).
Pres. Petruzzelli, Est. Russo - V.G. e altro (avv. Massari) c. Comune di Lonato
(avv. Luzzari).
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.I - 6 agosto 2010, n. 2656
INQUINAMENTO - Indagine preliminare sulla contaminazione - Superamento delle
CSC - Obbligo di presentare il piano di caratterizzazione - Riesame o verifica
supplementare - Diritto del responsabile dell’inquinamento - Esclusione. Se
la legge (art. 242 d.lgs. n. 152/2006) prevede che l’indagine preliminare sulla
contaminazione venga effettuata entro certi termini, e se i risultati
(correttamente ottenuti, secondo quanto previsto dall’allegato II della Parte IV
del Titolo V, del d.lgs. 152/2006) di detta indagine attestano l’esistenza dei
presupposti per l’obbligo di presentare il piano di caratterizzazione del sito
inquinato, non è necessario procedere ad un riesame, concedendo al responsabile
dell’evento inquinante una sorta di seconda chance, che si tradurrebbe in una
disapplicazione del principio comunitario del “Chi inquina paga”, e della
disciplina nazionale che ne ha stabilito tempi e modalità attuative, e
comporterebbe un aggravamento del rischio di danno per l’ambiente. Anche nella
prospettiva del giudizio di ragionevolezza di una disciplina legislativa che
prevede termini e passaggi procedimentali cogenti (escludendo, quindi, un
diritto del responsabile a riesami o verifiche supplementari), va considerato
che l’effettuazione di un piano di caratterizzazione ha un costo (nel caso in
esame, di qualche migliaio di euro) evidentemente sostenibile, a fronte del
rischio e del possibile danno che deriverebbe da un ritardo nell’avanzamento del
procedimento finalizzato alla (eventuale) bonifica del sito contaminato. Pres.
Lignani, Est. Ungari - B. s.p.a. (avv.ti Manna e Orsenigo) c. Provincia di
Perugia (avv.ti Minciaroni e Valentini) e altro (n.c.) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 24 luglio 2010, n. 416
INQUINAMENTO - DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 27, c. 27 L. n. 99/2009 - Insediamento sul territorio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile - Disciplina di favore - Deroga alle disposizioni di legge regionali che prevedano limiti di localizzazione territoriale - Interpretazione costituzionalmente orientata. L’art. 27, c. 27 della L. n. 99/2009, al fine di contenere, per quanto possibile, l’emissione nell’ambiente di sostanze inquinanti, appresta una disciplina di favore con riguardo all’insediamento sul territorio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile, prevedendo che, alla condizione di limitare, nella misura indicata dall’art. 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, il pregiudizio ambientale connesso a tale fonte di energia, vi si possa procedere «in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale». Sul piano delle competenze, la finalità di contenimento del pregiudizio ambientale, comunque correlato agli impianti da carbon fossile, si innesta su una previsione diretta ad incidere su interessi attribuibili alle materie concorrenti della produzione di energia e del governo del territorio: si è, infatti, compiuta una scelta di promozione di una particolare fonte energetica, per mezzo di uno strumento, la deroga ai limiti legislativi di localizzazione, che chiaramente fa leva sull’assetto urbanistico del territorio. Il legislatore statale, anziché indicare criteri di localizzazione favorevoli alla realizzazione degli impianti in questione, si è spinto fino all’adozione di una generale clausola derogatoria della legislazione regionale, per quanto in un settore ove non emerge la necessità di costruire una rete di impianti collegati gli uni agli altri, e dunque in assenza di un imperativo di carattere tecnico che imponesse un’incondizionata subordinazione dell’interesse urbanistico ad esigenze di funzionalità della rete. Tale tecnica legislativa, proprio in ragione per un verso dell’ampiezza e per altro verso della indeterminatezza dell’intervento operato, necessita di venire ricondotta a proporzionalità in via interpretativa, ciò che la formulazione letterale della norma consente. Va osservato, infatti, che la disposizione impugnata ha per oggetto le leggi regionali «che prevedono limiti di localizzazione territoriale». Questa Corte ritiene che tale espressione linguistica sia stata impiegata dal legislatore esattamente nell’accezione che, sia pure con riferimento ad un caso peculiare, già si è visto ricorrere nella sentenza n. 331 del 2003, per distinguerla dall’ipotesi dei consentiti «criteri di localizzazione», ovvero per il caso in cui la legge regionale determini, qui con specifico riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica, un divieto di localizzazione tale da determinare l’impossibilità dell’insediamento e non permetta, nel contempo, una localizzazione alternativa. Non vengono coinvolte dalla deroga, pertanto, né la generale normativa regionale di carattere urbanistico, che non abbia ad oggetto gli impianti in questione, o che comunque non si prefigga di impedirne la realizzazione, né tantomeno le discipline regionali attinenti alle materie di competenza legislativa residuale o concorrente, che siano estranee al governo del territorio. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Regione Toscana e altri c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2010, n. 278
INQUINAMENTO - M.I.S.E. -
Presupposti - D.lgs. n. 22/97 (oggi d.lgs. n. 152/2006) - Situazione improvvisa
di inquinamento - Misure immediate di rimozione o di contenimento della
diffusione degli inquinanti - Diffida - Omessa motivazione in ordine ai rischi
da fronteggiare - Illegittimità. Ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e del D.M. n.
471/99, l’imposizione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza si
giustifica unicamente ove occorra porre riparo a situazioni improvvise di
inquinamento, tali da richiedere misure immediate di rimozione e comunque
contenimento della diffusione degli inquinanti, in attesa della bonifica o della
messa in sicurezza permanente (fra le altre, cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 6
maggio 2009, n. 762, in tema di m.i.s.e. ordinata ai sensi delle analoghe
disposizioni ora contenute D.Lgs. n. 152/06). La totale assenza di motivazione
in ordine alla configurabilità di rischi da fronteggiare in via d’urgenza vizia
dunque la diffida ad eseguire le opere di M.I.S.E. Pres. Massari, Est. Grauso -
K. s.p.a. (avv.ti Gonnelli e Ragazzini) c. Comune di Carrara (avv.ti Buselli,
Fantoni e Vannucci) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 21 luglio 2010, n. 3140
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Sedi regionali delle associazioni ambientaliste - Legittimazione attiva - Accesso alla giustizia in materia ambientale - Convenzione di Aarhus. Le eccezioni di difetto di legittimazione attiva delle sedi regionali di associazioni ambientaliste risultano infondate, alla stregua di una interpretazione della normativa nazionale conforme alla disciplina europea ed internazionale (Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108, e Direttiva 2003/35/EC) dell’accesso alla giustizia amministrativa in materia ambientale. Pres. Giallombardo, Est. Tulumello - Legambiente - Comitato regionale siciliano ONLUS e altri (avv.ti Giuliano, Giudice e Crosta) c. Presidenza della Regione Siciliana e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I- 16 luglio 2010, ord. n. 638
INQUINAMENTO - AIA - Durata del’autorizzazione - 5 anni - Autorizzazioni rimaste inutilizzate per un tempo corrispondente - Decadenza - Formazione di diritti quesiti in capo ai soggetti precedentemente autorizzati - Esclusione. L’AIA ha (nella maggior parte dei casi) una durata limitata a 5 anni, che può essere ulteriormente ridotta qualora siano nel frattempo intervenute variazioni sostanziali nelle migliori tecniche disponibili (art. 9 del Dlgs. 59/2005). Se dunque una volta trascorsi 5 anni il valore dell’autorizzazione decade e il soggetto che ha realizzato l’impianto deve subire una verifica sulla base della nuova normativa tecnica, la stessa regola deve essere applicata nel caso in cui l’autorizzazione non sia stata utilizzata per un corrispondente periodo di tempo. Considerata la natura degli interessi pubblici coinvolti (salute dei cittadini, integrità dell’ambiente) non vi sono ragioni per garantire un migliore trattamento alle autorizzazioni rimaste inutilizzate, indipendentemente dalla causa all’origine dell’inattività. Dunque fa ormai parte dei principi dell’ordinamento la regola secondo cui le autorizzazioni di attività che hanno come esternalità la produzione di inquinanti devono avere durata limitata nel tempo e carattere recessivo rispetto ai miglioramenti tecnici in grado di limitare l’inquinamento. Sotto questi profili non possono formarsi diritti quesiti in capo ai privati precedentemente autorizzati. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - Comune di Mantova (avv.ti Bergamaschi e Magotti) c. Regione Lombardia (avv. Cederle) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 19 luglio 2010, n. 2484
ASSOCIAZIONI E COMITATI -
Associazione non riconosciuta - Legittimazione a ricorrere - Elementi
qualificanti. Ai fini della legittimazione a ricorrere di una associazione
non riconosciuta o figura soggettiva equivalente, non rientrante
nell’elencazione di cui all’art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349 (sistema di
accreditamento confermato dall’art.17, comma 46, della legge 15 maggio 1997,
n.127), non è sufficiente allegare che la figura soggettiva abbia fra i suoi
scopi statutari la tutela ambientale ed operi nella Provincia in cui è posta
l’area su cui incide il provvedimento amministrativo contestato o sia stata
costituita appositamente per la tutela dell’area” medesima, ma richiede
l’esistenza di elementi qualificanti in concreto la differenziazione della
posizione del soggetto ricorrente, quali, necessariamente, il collegamento
stabile con il territorio interessato, cioè consolidatosi obiettivamente in un
periodo di tempo significativo, nonché un’azione associativa dotata di adeguata
consistenza nonché rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare,
anche con riferimento al numero ed alla qualità degli associati, sì da
illustrare l’effettività e riferibilità, ad un interesse specificamente
delineato, del pregiudizio allegato (Consiglio di Stato, VI, 25 giugno 2008, n.
3234; altresì, T.A.R. Toscana, Firenze, II, 3 marzo 2010, n. 591). Pres. Lao,
Est. De Vita - Genitori Antismog e altri (avv.ti Gerometta e Murtula) c. Comune
di Milano (avv.ti Surano, Calì e Ceccoli) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 15 luglio 2010, n. 2995
INQUINAMENTO - Tariffa ecopass - Esenzione generalizzata per tutti i veicoli con
filtro antiparticolato - Irragionevolezza - Ragioni. Come emerge dalla
normativa in materia di filtri antiparticolato - da ultimo il D.M. 10 agosto
2009 -non tutti i filtri garantiscono lo stesso livello di abbattimento
dell’inquinamento da particolato ed anche la stessa tipologia di filtro
garantisce riduzioni differenti a seconda della classe Euro del veicolo sulla
quale è installata. Oltretutto i filtri garantiscono l’abbattimento solo
dell’inquinamento da particolato, non essendo in grado di agire sugli altri
inquinanti, come invece avviene con il sistema di classificazione dei veicoli
(Euro 1, 2, ecc.). L’esenzione generalizzata dal pagamento della tariffa Ecopass
per tutti i veicoli che hanno installato un qualsivoglia filtro antiparticolato
determina, di conseguenza, una irragionevole equiparazione sia tra coloro che
hanno montato una diversa tipologia di filtro antiparticolato - chiuso o aperto,
con diversi livelli di abbattimento, ecc. - su differenti classi di veicoli -
Euro 1, 2, ecc. - sia tra questi ultimi e i soggetti in possesso di una vettura
Euro 5, parimenti esentati dal pagamento della tariffa. Pres. Lao, Est. De Vita
- Genitori Antismog e altri (avv.ti Gerometta e Murtula) c. Comune di Milano
(avv.ti Surano, Calì e Ceccoli) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 15 luglio 2010, n. 2995
INQUINAMENTO - Obblighi di
bonifica - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Responsabilità dell’autore
dell’inquinamento - Natura - Responsabilità oggettiva - Rapporto di causalità
tra l’azione o l’omissione e l’inquinamento - Responsabilità del proprietario -
Natura - Responsabilità da posizione - Onere reale. La responsabilità
dell'autore dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs.
22/1997, costituisce una forma di responsabilità oggettiva per gli obblighi di
bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale conseguenti alla
contaminazione delle aree. La natura oggettiva della responsabilità in questione
è desumibile dalla circostanza che l'obbligo di effettuare gli interventi di
legge sorge, in base all'art. 17 citato, in connessione con una condotta "anche
accidentale", ossia a prescindere dall'esistenza di qualsiasi elemento
soggettivo doloso o colposo in capo all'autore dell'inquinamento. Ai fini della
responsabilità in questione è comunque pur sempre necessario il rapporto di
causalità tra l'azione (o l'omissione) dell'autore dell'inquinamento ed il
superamento - o pericolo concreto ed attuale di superamento - dei limiti di
contaminazione, in coerenza col principio comunitario "chi inquina paga”.
Sensibilmente diversa si presenta invece la posizione del proprietario del sito,
per la responsabilità del quale occorre fare riferimento ai cc. 10 e 11
dell’art. 17: chi subentra nella proprietà o possesso del bene subentra anche
negli obblighi connessi all'onere reale ivi previsto, indipendentemente dal
fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza. Quella posta in capo al
proprietario è pertanto una responsabilità "da posizione", non solo svincolata
dai profili soggettivi del dolo o della colpa, ma che non richiede neppure
l'apporto causale del proprietario responsabile al superamento o pericolo di
superamento dei valori limite di contaminazione. È quindi evidente che il
proprietario del suolo - che non abbia apportato alcun contributo causale,
neppure incolpevole, all'inquinamento - non si trova in alcun modo in una
posizione analoga od assimilabile a quella dell'inquinatore, essendo tenuto a
sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica esclusivamente in ragione
dell'esistenza dell'onere reale sul sito. Pres. Barbagallo, Est. Giovagnoli -
Comune di Vomodrone (avv.ti Abbamonte e Chiarolanza) c. Regione Lombardia e
altri (n.c.) - (Riforma TAR Lombardia, Milano, n. 5681/2004) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 15 luglio 2010, n. 4561
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Reato di uccellagione e risarcimento danni - Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna - Legittimità - Sussistenza - Art. 74 cpp - Art. 30 lett. e) L. n.157/92. Un Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna, in riferimento all'intero territorio nazionale, (in specie, WWF Italia) è legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dall'attività illecita della uccellagione. (riforma sentenza emessa il 09/01/09 Tribunale di Forlì) Pres. Altieri, Est. Gentile, Ric. Sassi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/07/2010 (Ud. 26/05/2010), Sentenza n. 25873
INQUINAMENTO - Bonifica - Siti di
interesse nazionale - Competenze - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006 - Competenze del
Ministro dell’Ambiente - Competenze dirigenziali - Individuazione dei siti di
interesse nazionale - Decreto di recepimento della conferenza di servizi -
Procedimenti di bonifica - Interventi di messa in sicurezza d’emergenza. L’art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 distingue tra atti ed attività di competenza
del Ministro dell’Ambiente ed atti e attività facenti capo al Ministero. Rientra
ad es. tra i primi l’individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di
interesse nazionale, attinente all’indirizzo politico-amministrativo in materia.
Si deve invece reputare che il decreto di recepimento della Conferenza di
Servizi costituisca un mero atto di gestione, di competenza dirigenziale, atteso
che esso certamente non concerne le scelte di fondo che la P.A. è chiamata a
compiere nel settore in esame. Del resto, l’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152
cit. attribuisce la competenza per i procedimenti di bonifica di cui al
precedente art. 242, qualora abbiano ad oggetto i siti di interesse nazionale,
“alla competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”. E
se l’attribuzione delle relative competenze al “Ministero” (e non al Ministro,
salve le tassative eccezioni) sussiste per gli atti del procedimento di
bonifica, a fortiori essa deve sussistere anche per gli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza, i quali investono una fase prodromica rispetto alla
bonifica e non sono in grado di determinare il definitivo riassetto del sito (v.
art. 240, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152 cit.) (cfr. T.A.R. Lombardia,
Brescia, n. 1738/2009, secondo cui, in base al generale principio di distinzione
tra attività di governo ed attività di gestione, gli atti del procedimento di
bonifica dei siti di interesse nazionale, compresi quelli conclusivi, rientrano
nella competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi, in quanto non
contengono elementi di indirizzo politico-amministrativo che possano attrarre
detta competenza nella sfera riservata agli organi di governo). Pres. Nicolosi,
Est. De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi e Colzi) c. Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.)
-
TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316
INQUINAMENTO - Bonifica - Procedimento - Concerto con il Ministero dello
Sviluppo Economico - Necessità - Esclusione - Ragioni - Art. 252 c. 4 d.lgs. n.
152/2006 - Differenza con il procedimento di individuazione dei siti di
interesse nazionale - Intesa con le Regioni - Art. 252, c. 1. L’art. 252,
comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, non richiede, nell’ambito della procedura di
bonifica,il concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico . A tal proposito
è significativa la differenza rispetto al precedente comma 1, che richiede
invece l’intesa con le Regioni per il distinto procedimento di individuazione
dei siti di interesse nazionale. D’altro canto, l’intesa ed il concerto
sarebbero incompatibili con la natura di atto gestionale propria del decreto di
recepimento delle conclusioni della conferenza di servizi, ed anzi, il fatto che
non siano richiesti ne conferma la natura di atto di mera gestione e non di
indirizzo politico-amministrativo. L’esercizio di poteri che sfociano in decreti
emanati di concerto tra due ministri, infatti, non può essere ricondotto ad
un’attività meramente gestionale, ma rientra nell’ambito dell’indirizzo
politico-amministrativo, rappresentando espressione di valutazioni anche
politiche proprie dei poteri governativi (cfr. T.A.R. Veneto, n. 350/2002).
Sotto questo aspetto vi è dunque assoluta coerenza tra la necessità dell’intesa
nel procedimento di cui al comma 1 dell’art. 252 e l’assenza di una tale intesa
o concerto nella disciplina di cui al successivo comma 4 :nel primo caso si
tratta di un procedimento che attiene all’indirizzo politico-amministrativo,
mentre negli altri casi si tratta di procedimenti preordinati all’adozione di
atti di gestione, che proprio per tale ragione non necessitano del preventivo
concerto a livello di vertice politico dei rispettivi apparati. Pres. Nicolosi,
Est. De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi e Colzi) c. Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.)
-
TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316
INQUINAMENTO - Bonifica - Conferenza di servizi - Pareri, intese e concerti -
Art. 252 d.lgs. n. 152/2006 - Acquisizione all’interno della conferenza. Nel
modulo procedimentale della Conferenza di Servizi, i pareri, le intese ed i
concerti di cui all’art. 252 cit. ed all’art. 15, comma 4, del d.m. n. 471/1999
possono ben essere acquisiti all’interno della Conferenza stessa, senza che poi,
in sede di emanazione del provvedimento finale, si debba provvedere ad una nuova
acquisizione (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, nn. 319/2009, cit. e 1738/2009,
cit.). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi
e Colzi) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316
INQUINAMENTO - Bonifica - Destinatari delle prescrizioni - Partecipazione al
procedimento. Nei procedimenti in materia di bonifica ambientale, è
necessario che la P.A. consenta ai destinatari delle prescrizioni stabilite
dalla stessa P.A. di partecipare al relativo procedimento, articolato in una o
più Conferenze di Servizi istruttorie e decisorie. Ciò, quantomeno, con
riferimento alle fasi procedimentali in cui emerge l’esistenza di una
contaminazione dell’area interessata e che poi sfociano nelle determinazioni
assunte dalla Conferenza di Servizi decisoria (cfr T.A.R. Toscana, Sez. II, 6
maggio 2009, n. 762; cfr. altresì T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 19 aprile
2007, n. 1913 e T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 27 luglio 2001, n. 488 per
l’affermazione secondo cui l’attività istruttoria del procedimento di bonifica
deve prevedere la partecipazione del soggetto interessato). Pres. Nicolosi, Est.
De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi e Colzi) c. Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.)
-
TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316
INQUINAMENTO - Bonifica - Attività istruttoria - Contraddittorio procedimentale
- Accertamenti analitici - Principi di trasparenza e pubblicità - Art. 223 disp.
att. c.p.p. Nell’attività istruttoria del procedimento di bonifica, il
contraddittorio procedimentale si appalesa necessario in particolare per gli
accertamenti analitici (v. T.A.R. Lombardia, Sez. I, n. 1913/2007.): ciò, atteso
che l’onere di effettuare gli accertamenti in contraddittorio con le parti
interessate risponde ad evidenti ragioni di trasparenza e pubblicità, principi
del diritto vivente cui la P.A. si deve uniformare in ogni momento della propria
azione, oltre che all’interesse pubblico all’imparzialità dell’azione
amministrativa. Va poi rilevato che, ad avviso di altra giurisprudenza, in
materia sarebbe applicabile l’art. 223 disp. att. c.p.p., secondo cui, qualora,
nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si
debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione,
l’organo procedente deve, anche oralmente, dare avviso all’interessato dell’ora
e del luogo di effettuazione delle analisi, in funzione del diritto dello stesso
di presenziare a queste, di persona o tramite persona di fiducia da lui
designata, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico (cfr. T.A.R.,
Lombardia, Sez. I, 11 novembre 2003, n. 4982). Pres. Nicolosi, Est. De
Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi e Colzi) c. Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.)
-
TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316
INQUINAMENTO - Bonifica - Imposizione della misura della barriera fisica
-Accertamenti tecnici - Necessità, efficacia e realizzabilità. L’imposizione
della misura della cd. barriera fisica deve essere supportata da adeguati
accertamenti tecnici che la indichino come l’unico od il miglior sistema per
evitare la diffusione dell’inquinamento. A prescindere dalla valutazione di
altre misure, di minore complessità ed onerosità, la P.A. è tenuta a valutare ed
accertare non solo l’inefficacia di misure meno invasive della barriera fisica,
ma anche l’effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema di
contenimento fisico (T.A.R. Puglia, Lecce. Sez. I, 11 giugno 2007, n.
2247;T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 ottobre 2009, n. 1540; id., 18 dicembre 2009,
n. 3973). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone,
Marconi e Colzi) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
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INQUINAMENTO - Bonifica - Barriera fisica - Sottoposizione a VIA - Obbligo.
L’opera di contenimento dell’inquinamento a mezzo di barriera fisica è soggetta
a procedura obbligatoria di valutazione di impatto ambientale, ai sensi sia del
d.lgs. n. 152/2006, sia del precedente art. 1, comma 1, lett. l), del d.p.c.m.
n. 377/1988 (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 20 luglio 2007, n. 1254)
Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi e
Colzi) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv.
Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316
INQUINAMENTO - Obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare lo stato di
inquinamento - Soggetto responsabile - Principio del “chi inquina paga” -
Obbligo di bonifica o messa in sicurezza - Proprietario incolpevole dell’area
inquinata - Svolgimento delle attività di risanamento - Imposizione -
Possibilità - Esclusione - Misure d’emergenza - Artt. 240 e ss. d.lgs. n.
152/2006. Tanto la disciplina di cui al d.lgs. n. 22/1997 (in particolare,
l’art. 17, comma 2), quanto quella introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 (ed in
particolare, gli artt. 240 e segg.), si ispirano al principio secondo cui
l’obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a
fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che
di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o
colpa: l’obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere invece
addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni sua responsabilità (cfr.,
ex multis, T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 aprile 2009, n. 665; id., 6 maggio 2009,
n. 762; nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 26 luglio 2007, n.
1254). L’Amministrazione non può, perciò, imporre ai privati che non abbiano
alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che
vengano individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle
attività di recupero e di risanamento. L’enunciato è conforme al principio “chi
inquina, paga”, cui si ispira la normativa comunitaria (cfr. art. 174, ex art.
130/R, del Trattato CE), la quale impone al soggetto che fa correre un rischio
di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione. Va
precisato, in argomento, che il principio “chi inquina, paga” vale, altresì, per
le misure di messa in sicurezza d’emergenza. Infatti, anche l’adozione delle
misure di messa in sicurezza d’emergenza è addossata dalla normativa in discorso
al soggetto responsabile dell’inquinamento (cfr. art. 242 del d.lgs. n. 152
cit.). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi
e Colzi) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316
INQUINAMENTO - Proprietario dell’are inquinata non responsabile - Esecuzione
d’ufficio delle opere di recupero ambientale - Garanzie gravanti sul terreno
oggetto degli interventi - Artt. 244, 250 e 253 d.lgs. n. 152/2006. A carico
del proprietario dell’area inquinata, che non sia altresì qualificabile come
responsabile dell’inquinamento, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli
interventi in parola, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area
interessata libera da pesi. Dal combinato disposto degli artt. 244, 250 e 253
del Codice ambiente si ricava infatti che, nell’ipotesi di mancata esecuzione
degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile
dell’inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso - e sempreché
non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati - le
opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A. competente, che potrà
rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell’area bonificata,
anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul
terreno oggetti dei medesimi interventi (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 10
luglio 2007, n. 5355; T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 settembre 2009, n. 1448).
Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi e
Colzi) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv.
Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316
DIRITTO AMBIENTALE - Rilevanza della nozione di ambiente - Paesaggio - Assetto del territorio - Aspetti scientifico-naturalistici. L’ambiente rileva non solo come paesaggio ma anche come assetto del territorio, comprensivo financo degli aspetti scientifico - naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona. Pres. Trotta, Est. Poli - Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) - (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 5 luglio 2010, n. 4246
ASSOCIAZIONI E COMITATI -
Associazioni di protezione ambientale - Artt. 13 e 18, c. 5, L. n. 349/86 -
Legittimazione attiva - Limitazione alla sola tutela paesistica - Esclusione.
Non essendo espressamente specificato nelle disposizioni di cui agli artt. 13 e
18, c. 5 della L. n. 349/86 quali siano gli atti illegittimi contro cui le
associazioni di protezione ambientale possono ricorrere, essi devono essere
ricavati interpretativamente dall’art. 1, co. 2, stessa legge, che individua
come finalità ambientali del Ministero dell’Ambiente “la promozione, la
conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi
fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa
delle risorse naturali dall'inquinamento”. Le norme degli artt. 13 e 18 l.
349/86, infatti, attribuendo alle associazioni di protezione ambientale
legittimazione attiva nei giudizi dinanzi al giudice ordinario ed a quello
amministrativo per tutelare finalità (di protezione dell’ambiente) che sono
proprie dell’amministrazione dello Stato, costituiscono applicazione del
principio di sussidiarietà orizzontale poi recepito dall’art. 118, ultimo comma,
Cost. Non può pertanto condividersi una lettura riduttiva della norma che limiti
la legittimazione delle associazioni di protezione ambientale soltanto alla
tutela paesistica, la quale è soltanto una delle tante species della protezione
ambientale. Pres. Petruzzelli, Est.Russo - Italia Nostra Onlus (avv. Brambilla)
c. Comune di Palazzago (avv.ti Carzeri e Nola) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 1 luglio 2010, n. 2411
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Comitati spontanei di cittadini - Legittimazione ad
impugnare provvedimenti lesivi di interessi comuni - Presupposti - Collegamento
stabile con il territorio - Attività protratta nel tempo. Un comitato
spontaneo di cittadini può essere legittimato ad impugnare provvedimenti
ritenuti lesivi di interessi comuni solo se dimostra di avere un collegamento
stabile con il territorio ove svolge l’attività di tutela degli interessi
stessi, se la sua attività si è protratta nel tempo e se, quindi, il comitato
non nasce in funzione della impugnazione di singoli atti e provvedimenti (CdS,
IV, 1001/2010). Pres. Petruzzelli, Est.Russo - Italia Nostra Onlus (avv.
Brambilla) c. Comune di Palazzago (avv.ti Carzeri e Nola) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 1 luglio 2010, n. 2411
TUTELA DELL’AMBIENTE - Gestione illecita dei rifiuti - Violazione della normativa ambientale - Danno sostanziale al territorio e all'ambiente - Enti locali - Costituzione di parte civile. In tema di gestione dei rifiuti è ipotizzabile anche per gli enti locali un danno sostanziale che li rende portatori dell'interesse a costituirsi parte civile potendo dalla violazione della normativa ambientale derivare danno al territorio e all'ambiente [Cassazione Sez. III n. 755/2009; Cass. n. 29214/2003]. (conferma sentenza del Tribunale di Urbino del 28.05.2009) Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Larghetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n. 22757
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Impianti di combustione, con recupero energetico, di RSU - Progettazione, realizzazione e gestione - Prescrizione di utilizzo delle BAT - Riferimento a tecnologie già collaudate - Contraddittorietà - Esclusione - Ragioni. Non è contraddittoria, in seno agli atti di indizione di una gara per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di combustione, con recupero energetico , di rifiuti urbani, la prescrizione dell’impiego di BAT già collaudate in almeno tre impianti esistenti in Europa. La scelta rappresenta infatti un giusto contemperamento tra l’esigenza di impiegare le tecnologie più avanzate e quella di avere la garanzia che esse siano affidabili nel tempo e non lo siano soltanto teoricamente, ma siano state già proficuamente in uso in impianti esistenti. Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - Comune di Mezzocorona e altro (avv. Dragogna) c. Comune di Trento (avv.ti Colpi e Leone) e Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Fozzer e Leone) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 11 giugno 2010, n. 158
INQUINAMENTO - Mancata
individuazione del responsabile - Adozione delle misure necessarie alla
decontaminazione del sito - Legittimità - Piano di caratterizzazione -
Obiettivi. La circostanza che la pubblica
amministrazione non sia riuscita a determinare l’effettiva responsabilità
dell’inquinamento non può valere ad impedire e rendere illegittima
l’adozione delle misure necessarie per procedere alla decontaminazione del
sito, impregiudicata la questione relativa al definitivo accollo delle
relative spese. Tra l’altro, tra gli obiettivi del piano di
caratterizzazione vi è anche l’accurata definizione della situazione di
inquinamento, da cui è possibile trarre dati che consentano di determinarne
le cause precise e quindi di individuare il soggetto al quale va addossata
la relativa responsabilità. Pres. f.f. ed Est. Settesoldi - P. s.r.l.
(avv.ti Bianchini e Pacini) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Di
Danieli) -
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 giugno 2010, n. 387
INQUINAMENTO - Piano di caratterizzazione - Valutazioni in ordine
all’idoneità - Discrezionalità tecnica - Sindacato giurisdizionale - Limiti.
Qualsiasi valutazione in ordine alla idoneità del piano di
caratterizzazione approvato e del suo crono programma impinge nel merito di
valutazioni tecnico-discrezionali rimesse ai competenti organi tecnici
dell’amministrazione e sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità
se non per macroscopica irragionevolezza. Pres. f.f. ed Est. Settesoldi - P.
s.r.l. (avv.ti Bianchini e Pacini) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Di
Danieli) -
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 giugno 2010, n. 387
INQUINAMENTO - Situazione di inquinamento storico - Art. 242 d.lgs. n.
152/2006 - Procedure - Comune territorialmente competente - Realizzazione
d’ufficio - Art. 250 d.lgs. n. 152/2006. Rilevata una situazione di
inquinamento storico, come previsto dall’art. 242 c.1. del d.lgs 152/2006,
devono necessariamente essere effettuati gli adempimenti che la stessa norma
elenca per porre rimedio alla rilevata contaminazione del sito; pertanto, in
caso in cui i responsabili della situazione di inquinamento non siano
individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti
interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 devono
essere realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente, come
previsto dall’art. 250 dello stesso d.lgs. Pres. f.f. ed Est. Settesoldi -
P. s.r.l. (avv.ti Bianchini e Pacini) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.
Di Danieli) -
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 giugno 2010, n. 387
INQUINAMENTO - Proprietario dell’area - Messa in sicurezza - Affermata
disponibilità a realizzare gli interventi - Insufficienza - Iter
procedimentale ex art. 242 d.lgs. n. 152/2006 - Attivazione d’ufficio.
L’affermata “disponibilità” del proprietario dell’area inquinata a mettere
in sicurezza l’area, non risponde, neanche come sequenza procedimentale,
agli adempimenti richiesti dall’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 (che
prevedono, nell’ordine: caratterizzazione del sito, analisi di rischio e
infine la definizione definitiva del progetto operativo di intervento,
salva, la necessità di adottare misure di messa in sicurezza del sito
inquinato) e non può pertanto bastare ad evitare la necessità di
un’attivazione d’ufficio del Comune. Pres. f.f. ed Est. Settesoldi - P.
s.r.l. (avv.ti Bianchini e Pacini) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Di
Danieli) -
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 giugno 2010, n. 387
INQUINAMENTO - Apporto collaborativo del privato - Confronto tecnico -
Principio del giusto procedimento. Il principio del giusto procedimento
non esclude la facoltà dell’amministrazione di limitare l’apporto
collaborativo del privato ad un confronto sul piano tecnico nel momento in
cui deve avvenire l’acquisizione di tutti gli elementi, riservandosi,
invece, il momento valutativo ai fini della decisione. Pres. f.f. ed Est.
Settesoldi - P. s.r.l. (avv.ti Bianchini e Pacini) c. Regione Friuli-Venezia
Giulia (avv. Di Danieli) -
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 giugno 2010, n. 387
INQUINAMENTO - Depuratore delle acque - Cattivo funzionamento delle elettropompe - Sversamento di liquidi fognari su terreno - Idoneità lesiva della condotta ex art.674 c.p.. La fattispecie prevista dall'art.674 cp è collocata nello ambito delle contravvenzioni di polizia ed è posta a tutela della incolumità pubblica. I nocumenti, più o meno gravi, che la norma intende evitare devono essere messi in relazione alla loro capacità lesiva nei confronti delle persone che dal getto pericoloso di cose vengono imbrattate, offese nella loro integrità fisica o molestate e turbate nella loro tranquillità. L'idoneità lesiva della condotta è correlabile anche ad oggetti, ma in questo caso il fatto (danni solo alle colture senza riflessi negativi sulle persone) non ha rilevanza penale. Di conseguenza, il reato non si perfeziona quando i comportamenti enucleati nella norma sono idonei a danneggiare esclusivamente delle res. (annulla senza rinvio, sentenza n. 835/2007 TRIBUNALE di L'AQUILA, del 24/03/2009) Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. Chelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22032
DIRITTO AMBIENTALE - Agenti Corpo Forestale - Polizia Giudiziaria - Compiti - Fattispecie: corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia - L. n. 36/2004. La L. 6/2/04, n. 36, nel regolare il nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato, all'art. 1, n. 2 dispone che il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale, concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali, paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi; di poi, all'art. 4 n.10, dispone, altresì, che "Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione". In specie, pertanto, gli agenti del Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia sono ufficiali di polizia giudiziaria, in quanto omologhi, sul territorio della Regione, del Corpo forestale dello Stato. (conferma, ordinanza resa dal Tribunale di Udine in data 28/12/09) Pres. Onorato, Est. Gazzara, Ric. Mardero. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2010 (Cc. 29/04/2010), Sentenza n. 21660
INQUINAMENTO - Siti inquinati - Competenza provinciale - Esclusività - Nei
soli procedimenti ordinari -Potere di ordinanza contingibile e urgente -
Sussistenza - Applicabilità della disciplina generale ex art. 50, c. 5
d.lgs. n. 267/2000 - Presupposti - Artt. 244 e 191 d.lgs. n. 152/2006. La competenza della Provincia in materia di superamento dei valori di
concentrazione soglia in ordine al livello di contaminazione di un sito
(art. 244 d.lgs. n. 152/2006) può essere considerata come esclusiva soltanto
in relazione ai procedimenti ordinari, visto che la norma attributiva del
potere non fa uno specifico riferimento alle situazioni in cui si ravvisi
l’indifferibilità e l’urgenza di provvedere (per una fattispecie opposta,
ossia in cui è prevista esplicitamente l’emanazione di ordinanze
contingibili e urgenti, si veda l’art. 191 del D. Lgs. n. 152 del 2006). Di
conseguenza, pur a fronte di una normativa speciale che si occupa, di
regola, dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve
ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico
e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti previste
dall’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorquando se
ne configurino i relativi presupposti: sussistenza di una situazione di
effettivo pericolo grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non
fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva,
debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria (cfr. Consiglio
di Stato, V, 12 giugno 2009, n. 3765; II, parere 24 ottobre 2007, n. 2210;
T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 luglio 2009, n. 4379). Pres. Leo, Est. De
Vita - C. s.p.a. (avv.ti Toppan e Tabellini) c. Comune di Milano (avv.ti
Ammendola, Dal Toso e Surano) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 8 giugno 2010, n. 1758
INQUINAMENTO - Siti inquinati - Ordinanza contingibile e urgente - Previa
individuazione del soggetto responsabile - Necessità - Esclusione -
Destinatario dell’ordine - Proprietario dell’area inquinata. In tema di
siti inquinati, l’astratta configurabilità del potere di ordinanza
contiingibile e urgente di cui all’art. 50, c. 5 del d.lgs. n. 267/2000
consente di prescindere dalla previa individuazione del soggetto
responsabile dell’inquinamento, rendendo possibile indirizzare l’ordine di
intervento direttamente al proprietario dell’area inquinata (Consiglio di
Stato, V, 7 settembre 2007, n. 4718; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 luglio
2009, n. 4379). Pres. Leo, Est. De Vita - C. s.p.a. (avv.ti Toppan e
Tabellini) c. Comune di Milano (avv.ti Ammendola, Dal Toso e Surano) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 8 giugno 2010, n. 1758
INQUINAMENTO - Bonifica - Ordinanza - Competenza - Provincia - Art. 244
d.lgs. n. 152/2006. L’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 ha assegnato la
competenza ad adottare l’ordinanza di bonifica, finalizzata ad assicurare la
tutela ambientale, alla Provincia e non al Comune, in ragione verosimilmente
dei molteplici interessi pubblici coinvolti in episodi di inquinamento i
quali normalmente trascendono l’ambito territoriale comunale. Pres. Romeo,
Est. Corrado - Agenzia del Demanio (Avv. Stato) c. Comune di Serra D'Aiello
-
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 31/05/2010, n. 959
INQUINAMENTO - Bonifica di un sito inquinato - Utilizzo dello strumento
dell’ordinanza contingibile e urgente - Illegittimità - Ragioni - Art. 244
d.lgs. n. 152/2006. L'esercizio del potere di ordinanza contingibile e
urgente del sindaco presuppone la necessità di provvedere con immediatezza
in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si
potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati
dall'ordinamento (ex plurimis: Cons. St., Sez. IV, 13 dicembre 1999, n.
1844). Ne deriva che l’ordinanza continigibile e urgente non è
legittimamente utilizzabile per disporre in ordine alla bonifica di un sito
inquinato, ipotesi per la quale l’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 appresta
una specifica e articolata procedura. Pres. Romeo, Est. Corrado - Agenzia
del Demanio (Avv. Stato) c. Comune di Serra D'Aiello -
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 31.05.2010, n. 959
INQUINAMENTO - Obbligo di bonifica dei siti inquinati - Responsabile
dell’inquinamento - Disciplina - Artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 -
Principio “chi inquina paga”. Nell'attuale sistema normativo, l'obbligo
di bonifica dei siti inquinati grava, in primo luogo, sull'effettivo
responsabile dell'inquinamento, responsabile che le Autorità amministrative
hanno l'onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006),
mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti
interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica
(art. 245); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza
di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle
Amministrazioni competenti (art. 250), salvo, a fronte delle spese da esse
sostenute, l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a
tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi
relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a
trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253). Il complesso
di questa disciplina, conforme al diritto comunitario, appare ispirato al
cosiddetto principio del “chi inquina paga”, da intendersi in senso
sostanzialistico e che consiste, in definitiva, nell’imputazione dei costi
ambientali al soggetto che ha causato la compromissione ecologica illecita.
Pres. Romeo, Est. Corrado - Agenzia del Demanio (Avv. Stato) c. Comune di
Serra D'Aiello -
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 31/5/2010, n. 959
INQUINAMENTO - Principio di effettività della protezione del’ambiente -
Individuazione dei responsabili dei fatti di contaminazione - Condotte
attive e omissive - Indizi gravi, precisi e concordanti. Alla luce
dell’esigenza di effettività della protezione dell’ambiente, ferma la
doverosità degli accertamenti indirizzati ad individuare con specifici
elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l’imputabilità
dell’inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte
omissive, prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano
trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che inducano a ritenere
verosimile, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, che si sia verificato un
inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori. ( cfr.
T.A.R Calabria - Catanzaro 1118/2009). Pres. Romeo, Est. Corrado - Agenzia
del Demanio (Avv. Stato) c. Comune di Serra D'Aiello -
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 31 maggio 2010, n. 959
INQUINAMENTO - Bonifica - Art.
17 d.lgs. n. 22/97 - Situazioni di inquinamento verificatesi anteriormente
all'entrata in vigore del d.m. n. 471/99 - Applicabilità. La normativa
in materia di bonifiche di cui all'art. 17 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 è
applicabile a qualunque situazione di inquinamento ancora in atto al momento
dell'entrata in vigore del decreto legislativo, indipendentemente dal
momento in cui sono avvenuti i fatti che hanno provocato l'inquinamento e
anche in situazioni verificatesi in epoca anteriore all'emanazione del
regolamento di cui al d.m. 471 del 1999 (Cons. St. , sez. VI, 09/10/2007 ,
n. 5283). Pres. Calvo, Est. Fratamico - I. s.a.s. (avv.ti Montanaro e
Siniscalco) c. Comune di Moncucco Torinese e altri (n.c.) -
TAR PIEMONTE, Sez. II - 28 maggio 2010, n. 2697
INQUINAMENTO - Obbligo di bonifica - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Autore
dell'inquinamento - Proprietario incolpevole. L'art. 17, c. 2 del d.lgs.
n. 22/97 individua dal punto di vista soggettivo nella responsabilità
dell'autore dell'inquinamento, a titolo di dolo o di colpa, la fonte
dell'obbligo a provvedere alla messa in sicurezza e all'eventuale bonifica
del sito inquinato, con conseguente mancanza di responsabilità, e quindi di
obbligo a bonificare o di mettere in sicurezza, del proprietario
incolpevole. (cfr. TAR Toscana, sez. II, 17/04/2009 n. 665; TAR Calabria,
Catanzaro, sez. I, 20/10/2009 n. 1118). Pres. Calvo, Est. Fratamico - I.
s.a.s. (avv.ti Montanaro e Siniscalco) c. Comune di Moncucco Torinese e
altri (n.c.) -
TAR PIEMONTE, Sez. II - 28 maggio 2010, n. 2697
INQUINAMENTO - Ordinanza contingibile e urgente ex art. 13 d.lgs. n. 22/97 -
Preclusione in ragione dell'esistenza di apposita disciplina -
Inconfigurabilità. L'esistenza di un’apposita disciplina non preclude al
Sindaco l’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente ex art.
13 d.lgs. n. 22/97 quando la necessità di provvedere con efficacia ed
immediatezza a tutela del bene pubblico sia tanto urgente da non consentire
il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall’ordinamento. Pres.
Calvo, Est. Fratamico - I. s.a.s. (avv.ti Montanaro e Siniscalco) c. Comune
di Moncucco Torinese e altri (n.c.) -
TAR PIEMONTE, Sez. II - 28 maggio 2010, n. 2697
INQUINAMENTO - Imposizione dell'onere reale - Preventivo accertamento della
responsabilità del proprietario - Necessità - Esclusione. L’imposizione
dell’onere reale, così come delineata dall'art. 17 del d.lgs. n. 22/97, non
è subordinata all’accertamento della responsabilità del proprietario che,
anche se incolpevole, qualora il responsabile non si attivi o non sia
identificabile, finisce “comunque per essere il soggetto definitivamente
gravato” (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 27/07/2001 n. 488). Pres. Calvo, Est.
Fratamico - I. s.a.s. (avv.ti Montanaro e Siniscalco) c. Comune di Moncucco
Torinese e altri (n.c.) -
TAR PIEMONTE, Sez. II - 28 maggio 2010, n. 2697
INQUINAMENTO - Proprietario estraneo all'inquinamento - Esecuzione degli
interventi di bonifica - Onere - Evizione del bene. Per il proprietario
estraneo all'inquinamento, l'esecuzione degli interventi di bonifica
prescritti dall'amministrazione è un vero e proprio onere, finalizzato a
rimuovere il pregiudizio costituito dall'onere reale e dal connesso
privilegio immobiliare gravante sul bene: l'evizione del bene che il
proprietario può di fatto subire a causa dell'inerzia dell'inquinatore non
costituisce, però, una sanzione per non aver bonificato il sito, ma una
conseguenza dell'attività di ripristino ambientale realizzata dall'Ente
pubblico nell'interesse della collettività, tramite un meccanismo che
presenta similitudini più con l'esproprio che con il risarcimento del danno
ambientale. Pres. Calvo, Est. Fratamico - I. s.a.s. (avv.ti Montanaro e
Siniscalco) c. Comune di Moncucco Torinese e altri (n.c.) -
TAR PIEMONTE, Sez. II - 28 maggio 2010, n. 2697
DIRITTO AMBIENTALE - Prescrizioni normative in materia ambientale - Osservanza - Tutela del diritto alla salute - Diritto all’iniziativa economica e alla libertà d’impresa - Contemperamento. La puntuale osservanza delle precise disposizioni normative in materia ambientale mira ad assicurare la piena tutela del diritto alla salute, senza sacrificare il diritto alla iniziativa economica e la libertà di impresa, se non nei limiti imposti proprio dall’abuso di queste ultime: va, quindi, riaffermato che il diritto alla salute, sebbene rivesta un predominante valore costituzionale, nel campo della tutela dell’ambiente dall’inquinamento va realizzato e tutelato previo adeguato contemperamento con il diritto di libertà economica e di iniziativa di impresa, che, nella gerarchia dei valori costituzionali viene immediatamente dopo l’art. 32 Cost. Tale tutela va assicurata non con una ingiustificata compromissione del diritto di impresa, bensì con l’equo contemperamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, in attenta adesione alle scelte operate dal Legislatore in materia. Pres. Onorato, Est. Nunziata - L. s.r.l. (avv.ti Rianna e Crovace) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 26 maggio 2010, n. 9181
INQUINAMENTO - Siti di interesse nazionale - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006 -
Attività di competenza del Ministro dell’Ambiente - Atti facenti capo al
Ministero - Individuazione dei siti di interesse nazionale - Decreto di
recepimento della Conferenza di Servizi. L’art. 252 del d.lgs. n.
152/2006 distingue tra atti ed attività di competenza del Ministro
dell’Ambiente ed atti e attività facenti capo al Ministero. Rientra ad es.
tra i primi l’individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse
nazionale (art. 252, c. 2), dovendo la suddetta individuazione reputarsi
atto attinente all’indirizzo politico-amministrativo in materia di bonifica.
La rilevanza politica di un tale atto risulta, del resto, confermata dalla
necessità dell’intesa con le Regioni interessate, prescritta, per l’appunto,
dal comma 2 dell’art. 252. Si deve invece reputare che il decreto di
recepimento della Conferenza di Servizi costituisca un mero atto di
gestione, di competenza dirigenziale e non del Ministro, atteso che esso
certamente non concerne le scelte di fondo che la P.A. è chiamata a compiere
nel settore in, avendo invece ad oggetto la prescrizione di un singolo
intervento. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di Massa Carrara
(avv. Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525
INQUINAMENTO - Siti di interesse nazionale - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006 -
Individuazione delle competenze - Intervento di messa in sicurezza di
emergenza - Ministero. L’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152 cit.
attribuisce la competenza per i procedimenti di bonifica di cui al
precedente art. 242, qualora abbiano ad oggetto i siti di interesse
nazionale, “alla competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio”. Se l’attribuzione delle relative competenze al “Ministero” (e
non al Ministro, salve le tassative eccezioni) vale per gli atti del
procedimento di bonifica, a fortiori essa deve valere per il decreto di
recepimento della conferenza di servizi, avente ad oggetto un intervento di
messa in sicurezza d’emergenza che investe una fase prodromica rispetto alla
bonifica, e comunque non in grado di determinare il definitivo riassetto del
sito (v. art. 240, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152 cit.). Pres.
Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di Massa Carrara (avv. Andreanis)
c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv.
Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525
INQUINAMENTO - Siti di interesse nazionale - Atti del procedimento di
bonifica - Competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi - Art. 4, c.
3 d.lgs. n. 165/2001- Generale principio di distinzione tra attività di
governo e attività di gestione. Gli atti del procedimento di bonifica
dei siti di interesse nazionale, compresi quelli conclusivi, rientrano nella
competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi (dirigenti), in quanto
non contengono elementi di indirizzo politico-amministrativo che possano
attrarre detta competenza nella sfera riservata agli organi di governo. Ciò,
in base al generale principio di distinzione tra attività di governo ed
attività di gestione, che presiede l’organizzazione ed il funzionamento
delle P.A., alla luce anche dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001,
secondo il quale le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate
soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative
(T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1738; T.A.R. Toscana,
Sez. II, 16 ottobre 2008, n. 2287). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis -
Provincia di Massa Carrara (avv. Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525
INQUINAMENTO - Siti di interesse nazionale - Bonifica - Art. 252, c. 4
d.lgs. n. 152/2006 - Procedimento - Concerto con il Ministero dello Sviluppo
economico - Necessità - Esclusione. Il concerto con il Ministero dello
Sviluppo Economico non è richiesto dall’art. 252, comma 4, del d.lgs. n.
152/2006: vi è assoluta coerenza tra la necessità dell’intesa con le Regioni
nel procedimento di cui al comma 1 dell’art. 252 e l’assenza di una tale
intesa o concerto nella disciplina di cui al successivo comma 4 (il quale si
limita a chiedere che sia sentito il Ministero dello Sviluppo Economico).
Nel primo caso si tratta infatti di un procedimento (l’individuazione dei
siti di bonifica di interesse nazionale) che attiene all’indirizzo
politico-amministrativo, mentre negli altri casi si tratta di procedimenti
preordinati all’adozione di atti di gestione, che proprio per detta ragione
non necessitano del previo concerto a livello di vertice politico dei
rispettivi apparati. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di Massa
Carrara (avv. Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525
INQUINAMENTO - Bonifica - Conferenza di servizi - Intese e concerti ex art.
252 d.lgs. n. 152/2006 - Acquisizione all’interno della conferenza di
servizi. Nel modulo procedimentale della Conferenza di Servizi, i
pareri, le intese ed i concerti di cui all’art. 252 del d.lgs. n. 152/2006
ed all’art. 15, comma 4, del d.m. n. 471/1999 possono ben essere acquisiti
all’interno della Conferenza stessa, senza che poi, in sede di emanazione
del provvedimento finale, si debba provvedere ad una nuova acquisizione
(T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, nn. 319/2009, cit. e 1738/2009, cit.).
Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di Massa Carrara (avv.
Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525
INQUINAMENTO - Misure urgenti e definitive - Adozione - Responsabile
dell’inquinamento - Proprietario incolpevole - Principio “chi inquina paga”.
Tanto la disciplina di cui al d.lgs. n. 22/1997 (in particolare, l’art. 17,
comma 2), quanto quella introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 (ed in
particolare, gli artt. 240 e segg.), si ispirano al principio secondo cui
l’obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a
fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui
che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di
dolo o colpa: l’obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere
invece addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni sua
responsabilità (cfr., ex multis, T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 aprile 2009, n.
665; id., 6 maggio 2009; nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez.
I, 26 luglio 2007, n. 1254). L’Amministrazione non può, cioè, imporre ai
soggetti che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine del
fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari del
bene, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento (così, nel
vigore della precedente disciplina, T.A.R. Veneto, Sez. II, 2 febbraio 2002,
n. 320). L’enunciato è conforme al principio “chi inquina, paga”, cui si
ispira la normativa comunitaria (cfr. art. 174, ex art. 130/R, del Trattato
CE), la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento
di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione. Pres. Nicolosi,
Est. De Berardinis - Provincia di Massa Carrara (avv. Andreanis) c.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv.
Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525
INQUINAMENTO - Principio “chi inquina paga” - Applicabilità alle misure di
messa in sicurezza d’emergenza - Fondamento - Artt. 240 e ss. d.lgs. n.
152/2006. Il principio “chi inquina, paga” vale, oltre che per le misure
di bonifica, anche per le misure di messa in sicurezza d’emergenza, secondo
la definizione che delle misure stesse è contenuta nell’art. 240, comma 1,
lett. m), del d.lgs. n. 152/2006 (ogni intervento immediato od a breve
termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lett.
t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a
contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne
il contatto con altre matrici presenti nel sito ed a rimuoverle, in attesa
di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza
operativa o permanente). Infatti, anche l’adozione delle misure di messa in
sicurezza d’emergenza è addossata dalla normativa in discorso al soggetto
responsabile dell’inquinamento (cfr. art. 242 del d.lgs. n. 152/2006). Pres.
Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di Massa Carrara (avv. Andreanis)
c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv.
Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525
INQUINAMENTO - Opere di recupero ambientale - Esecuzione d’ufficio - Rivalsa
nei confronti del soggetto responsabile - Mancata individuazione - Esercizio
delle garanzie gravanti sul terreno inquinato. Dal combinato disposto
degli artt. 244, 250 e 253 del Codice ambiente si ricava che, nell’ipotesi
di mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del responsabile
dell’inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso - e
sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti
interessati - le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A.
competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del
valore dell’area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a
buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi
(T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 10 luglio 2007, n. 5355; T.A.R. Toscana,
Sez. II, 17 settembre 2009, n. 1448). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis -
Provincia di Massa Carrara (avv. Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525
INQUINAMENTO - Bonifica - Imposizione del barrieramento fisico - Analisi
comparativa tra le diverse alternative. La P.A. è tenuta a valutare ed
accertare non solo l’inefficacia di misure meno invasive della barriera
fisica, ma anche l’effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del
sistema di contenimento fisico. Pertanto, l’opzione per detto sistema,
ovvero per un utilizzo combinato delle differenti tipologie di intervento,
può legittimamente avere luogo soltanto all’esito di un’analisi comparativa
tra le diverse alternative, in ragione delle specifiche caratteristiche
dell’area (T.A.R. Lecce, Sez. I, n. 2247/2007, T.A.R. Toscana, Sez. II, 14
ottobre 2009, n. 1540; id., 18 dicembre 2009, n. 3973). In sintesi, detta
analisi deve implicare la valutazione comparativa dei vantaggi e degli
svantaggi delle differenti opzioni sul campo, con necessaria precisazione,
da parte della P.A., non solo dei vantaggi effettivi connessi alla
realizzazione della barriera fisica, ma anche della comparazione con i
relativi svantaggi, fornendo la prova di aver adeguatamente valutato questi
ultimi. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di Massa Carrara
(avv. Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525
INQUINAMENTO - Barriera di contenimento fisico - Configurazione quale messa
in sicurezza d’emergenza - Illegittimità - Natura di messa in sicurezza
permanente. La prescrizione di una misura avente natura di messa in
sicurezza permanente, se non di vera e propria bonifica, è illegittimamente
configurata quale messa in sicurezza d’emergenza. Il richiamo all’esigenza
di intervenire in via d’urgenza risulta infatti logicamente incompatibile
con la prescrizione di un intervento, quale - nella specie - la barriera di
contenimento fisico, la cui realizzazione e messa in opera richiede tempi
verosimilmente lunghi, i quali ne palesano l’inidoneità sotto i profili
dell’adeguatezza e della proporzionalità al conseguimento dello scopo
(T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 ottobre 2009, n. 1540; T.A.R. Puglia, Lecce,
Sez. I, n. 2247/2007). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di
Massa Carrara (avv. Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525
DIRITTO AMBIENTALE - Principio di precauzione - Applicazione - Produzione normativa, adozione di atti generali o di misure cautelari - Livello di rischio puntualmente definito dai poteri decisori centrali - Applicabilità - Esclusione. L’applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. E’ evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l’adozione di atti generali ovvero, ancora, l’adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l’ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l’ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali. Ne consegue che il principio di precauzione non può essere invocato, viceversa, laddove il livello di rischio connesso a determinate attività sia stato puntualmente definito dai decisori centrali sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, attraverso la puntuale indicazione di limiti e di prove (“test di cessione”) cui devono conformarsi le successive determinazioni delle autorità locali. Pres. Bianchi, Est. Goso - O. s.n.c. (avv.ti Montanaro e Pedussia) c. Provincia di Cuneo (avv.ti Rossi e Sciolla) e altri (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 3 maggio 2010, n. 2294
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Ordinanza di rimozione e bonifica -
Responsabilità del proprietario del terreno - Individuazione - Fattispecie:
comproprietari di aree inquinate per responsabilità di una società fallita.
La responsabilità del proprietario del terreno nel quale si ritrovano
abbandonati rifiuti deve essere accertata in concreto quanto meno a titolo
di colpa e di tale responsabilità se ne deve dare atto nel provvedimento che
ordina la rimozione dei rifiuti (nella fattispecie, i destinatari
dell’ordinanza di bonifica erano stati individuati non come soci o
amministratori della società fallita responsabile del’inquinamento, ma come
comproprietari delle aree da bonificare: in mancanza della prova di un ruolo
attivo nelle scelte imprenditoriali della società fallita, viene meno il
titolo per richiedere agli stessi una condotta di ripristino del sito
inquinato dai rifiuti abbandonati). Pres. Leo, Est. De Carlo - T.G. e altri
(avv.ti Grella e Pantò) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e Brambilla),
Provincia di Milano e altro (n.c.) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 27 aprile 2010, n. 1159
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Ordinanza di rimozione e bonifica - Competenza -
Comune - Sussistenza - Art. 192, c. 3 d.lgs. n. 152/2006. A mente
dell’art. 192 D.lgs. 152\06, terzo comma, Il Comune è senza dubbio
pienamente competente ad emanare le ordinanza di rimozione dei rifiuti e di
redazione di un piano di bonifica di un'area inquinata. Pres. Leo, Est. De
Carlo - T.G. e altri (avv.ti Grella e Pantò) c. Comune di Monza (avv.ti
Bragante e Brambilla), Provincia di Milano e altro (n.c.) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 27 aprile 2010, n. 1159
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Ordinanze di bonifica emesse a carico del
responsabile dell’inquinamento - Esecuzione in danno - Facoltà - Condizioni.
Il Comune non ha nessun obbligo di eseguire in danno le ordinanza emesse a
carico del responsabile dell’inquinamento e ben può procedere a tale
operazione solo quando ha verificato che nessun altro strumento a sua
disposizione si è rivelato praticabile. L’esecuzione d’ufficio delle
ordinanze emesse, nella specie, contro la società fallita responsabile
dell’inquinamento, pertanto, non può essere ritenuta come presupposto di
legittimità per poter procedere all’emissione dell’ordinanza di bonifica nei
confronti dei proprietari dell’area. Pres. Leo, Est. De Carlo - T.G. e altri
(avv.ti Grella e Pantò) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e Brambilla),
Provincia di Milano e altro (n.c.) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 27 aprile 2010, n. 1159
DANNO AMBIENTALE - Associazioni riconosciute e non - Legittimazione delle associazioni ecologiche a costituirsi parte civile nel processo penale - Lesione di un diritto soggettivo o di un interesse giuridicamente rilevante - Giurisprudenza - Risarcimento del danno ambientale - Condizioni e limiti. Le associazioni riconosciute o non, possono costituirsi parte civile qualora abbiano subito la lesione di un diritto soggettivo (o di un interesse giuridicamente rilevante secondo la Sentenza della Cass. Sezioni Unite civili n°500 del 1999) da una azione criminosa è stato riconosciuto, dopo varie oscillazioni giurisprudenziali, alle associazioni ecologiche in relazione ai reati che hanno come ricaduta un danno ambientale. Tale nocumento ha dimensioni diversificate: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno in esame presenta, oltre a quella pubblica, una dimensione personale e sociale quale lesione del diritto fondamentale all'ambiente salubre di ogni uomo e delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità: il danno ambientale in quanto lesivo di un bene di rilevanza costituzionale, quanto meno indiretta, reca una offesa alla persona umana nella sua sfera individuale e sociale. In tale contesto, è riscontrabile in capo alle associazioni ecologiche un interesse legittimo alla tutela del territorio ed è stata riconosciuta la loro possibilità di costituirsi parti civili nel processo. Le ricordate associazioni non possono costituirsi parte civile al fine di chiedere la liquidazione del danno ambientale di natura pubblica (a sensi dell'art.18 L.348/1986 ed ora D. L.vo n. 152/2006), ma possono agire in giudizio - in virtù del principio fondamentale in tema di nocumento ingiusto risarcibile enucleato dall'art.2043 cc - per il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale. Occorre, inoltre, rilevare che non possono costituirsi parte civili le associazioni portatrici di interessi meramente diffusi - comuni a più persone e non passibili di appropriazione individuale - che non sono suscettibili di tutela giurisdizionale; al fine che rileva, necessità che le associazioni siano esponenziali di interessi ambientali concretamente individualizzati, cioè, di interessi collettivi legittimi (Cass. Sez. III, sentenza n.33887/2006). Pertanto, non sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti e le associazioni quando l'interesse perseguito sia quello genericamente inteso all'ambiente o, comunque, un interesse che, per essere caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, resta diffuso e, come tale, non proprio del sodalizio e non risarcibile. Perché una associazione possa essere considerata esponenziale di un interesse della collettività, in cui si trova il bene oggetto di protezione, necessita che abbia come fine essenziale statutario la tutela dello ambiente, sia radicata nel territorio anche attraverso sedi sociali, sia rappresentativa di un gruppo significativo di consociati, ed abbia dato prova di continuità del suo contributo a difesa del territorio. A tali condizioni, le associazioni ecologistiche sono legittimate in via autonoma e principale alla azione di risarcimento per il danno ambientale con diritto al ristoro del nocumento commisurato alla lesione degli interesse collettivi rappresentati. Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. De Flammineis ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/04/2010 (Ud. 11/02/2010), Sentenza n.14828
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni di protezione ambientale - Legittimazione a ricorrere ex art. 18 L. n. 349/1986 - Strutture territoriali dell’associazione - Autonoma legittimazione processuale - Insussistenza. La speciale legittimazione delle associazioni di protezione ambientale a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, riconosciuta dall'art. 18 dalla legge n. 349/1986, riguarda l'associazione ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta e non le sue strutture territoriali, che non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione processuale neppure per l'impugnazione di provvedimenti ed efficacia territorialmente limitata (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 26.11.2007, n. 3365; Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 6.7.2007, n. 1618; Consigliodi Satto , sez. IV, 14.4.2006, n. 2151, TAR Veneto, Sez. II, 26.2.2007, n. 513). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - Associazione I. (avv. Rigo e Zanotti Fragonara) c. Comune di Sandrigo (avv.ti Breganze e Zambelli) e Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani, Fracasso, Mistrorigo, Tranfaglia e Dalla Chiara) - TAR VENETO, Sez. II - 12 aprile 2010, n. 1323
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Emergenza rifiuti in Campania - Requisizione di
un’area per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani - Derequisizione -
Presupposto - Cessazione dello stato di necessità - Obbligo di ripristino
dello stato originario dei luoghi - Esclusione - Obbligo di far precedere la
derequisizione dalla bonifica - Esclusione - Responsabilità contrattuale
dell’autorità beneficiaria della requisizione. In base alla normativa
vigente la derequisizione trova il suo unico presupposto di legittimità
nella cessazione dello stato necessitante valorizzato dalla precedente
requisizione, non essendo condizionata dall’assolvimento dell’obbligo di
ripristino dello stato originario dei luoghi (nella specie, bonifica delle
aree requisite inquinate dal percolato dei RSU ivi stoccati). Invero, tale
obbligo discende direttamente dalla legge in virtù della posizione di
custode assunta dall’autorità beneficiaria della requisizione e può dar
luogo, in caso di inosservanza, a distinta responsabilità contrattuale, ma
giammai può influire sulla legittimità del provvedimento di derequisizione,
che deve essere emanato senza indugio al cessare degli eventi necessitanti,
per consentire al privato inciso il riacquisto delle facoltà inerenti al
diritto di proprietà. Ne consegue che, nella specie, la derequisizione non
deve necessariamente essere preceduta dalla bonifica. Pres. Guida, Est.
Dell’Olio - P.C. e altri (avv.ti Mazziotti e Marzano) c. Comune di San
Giorgio a Cremano (avv.ti Cicatiello e Carlino) e altro (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 8 aprile 2010, n. 1824
INQUINAMENTO - Bonifica - Obbligo - Disponibilità dell’area compromessa -
Irrilevanza - Condotta determinativa dell’inquinamento o del pericolo di
inquinamento - Trasferimento dell’immobile - Irrilevanza. L’obbligo di
bonifica prescinde dalla disponibilità dell’area compromessa e si collega
semplicemente alla condotta determinativa dell’inquinamento o del pericolo
di inquinamento: in altre parole, il responsabile del degrado è sempre
tenuto a ripristinare la precedente situazione ambientale, indipendentemente
dal rapporto giuridico sussistente in relazione al bene contaminato. Ne
deriva che il soggetto individuato come responsabile di attività inquinanti,
giammai può perdere tale qualità con il semplice trasferimento della
detenzione dell’immobile in altre mani (nella specie, trasferimento - a
seguito di derequisizione - dal Comune responsabile dell’inquinamento ai
proprietari dell’area, che era stata requisita dal medesimo comune per far
fronte agli interventi richiesti dall’emergenza ambientale in Campania).
Pres. Guida, Est. Dell’Olio - P.C. e altri (avv.ti Mazziotti e Marzano) c.
Comune di San Giorgio a Cremano (avv.ti Cicatiello e Carlino) e altro (n.c.)
-
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 8 aprile 2010, n. 1824
INQUINAMENTO - Bonifica - Obbligo - Responsabile dell’inquinamento -
Qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato - Interventi di
bonifica - Onere reale. L’obbligo di bonifica grava sull’effettivo
responsabile dell’inquinamento, mentre la mera qualifica di proprietario o
detentore del terreno inquinato non implica l’obbligo di effettuazione della
bonifica, e le autorità amministrative hanno il dovere di ricercare ed
individuare il responsabile dell’inquinamento, non potendo costringere il
titolare dell’area a porre in essere gli interventi necessari (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2005 n. 4525; TAR Lombardia Milano,
Sez. IV, 2 aprile 2008 n. 791; TAR Campania Napoli, Sez. I, 12 dicembre 2005
n. 20141). Tutt’al più il proprietario dell’area ha l’onere di eseguire gli
interventi ambientali al fine di evitare l’espropriazione del terreno,
gravato ex lege da onere reale e privilegio speciale (cfr. TAR Piemonte,
Sez. I, 21 novembre 2008 n. 2928; TAR Toscana, Sez. II, 30 maggio 2008 n.
1541). Pres. Guida, Est. Dell’Olio - P.C. e altri (avv.ti Mazziotti e
Marzano) c. Comune di San Giorgio a Cremano (avv.ti Cicatiello e Carlino) e
altro (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 8 aprile 2010, n. 1824
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Articolazioni periferiche di associazioni nazionali riconosciute - Azionabilità di ricorsi giurisdizionali - Esclusione - Artt. 13 e 18 L. n. 349/1986 - Associazione nazionale - Apposizione del visto sul ricorso straordinario proposto dalla sezione locale - Ruolo di parte nel procedimento conseguente alla proposizione del ricorso - Esclusione. I ricorsi giurisdizionali per l’annullamento di atti ritenuti illegittimi non possono essere azionati da parte delle associazioni ambientali di carattere locale, sia pur costituenti articolazioni periferiche di associazioni nazionali riconosciute. A tale conclusione si perviene dal combinato disposto degli artt. 18 e 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, da cui emerge con evidenza che la legge ha operato una selezione delle associazione che possono ambire al riconoscimento ministeriale (funzionale, tra l’altro, ad ottenere la legittimazione processuale), individuando a tal fine le sole associazioni nazionali e quelle presenti in almeno cinque ragioni. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso straordinario proposto dalla sezione locale di un’associazione, anche ove sia stato apposto un “visto” da parte dell’organo rappresentativo dell’associazione nazionale. Il “visto” può valere infatti a dimostrare la conoscenza che l’associazione nazionale ha avuto della iniziativa intrapresa dalla Sezione locale e, al più, l’adesione sul piano morale della predetta associazione alla medesima iniziativa, ma non certo ad attribuire al ridetto ente a carattere nazionale ( il solo munito della speciale legittimazione processuale prevista dal citato art. 18 per far valere interessi legittimi afferenti la materia ambientale) il ruolo di parte nel procedimento conseguente alla proposizione del ricorso, in carenza di una procura ad litem ritualmente rilasciata dai suoi organi rappresentativi per l’incardinazione del ricorso amministrativo. Pres. Barbagallo, Est. Castriota Scanderbeg - Associazione L. (avv.Petrarota) c. O. s.r.l. (avv. Medina), Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e mare (avv. tamiozzo) e altri (n.c.) - (Conferma Tar Puglia, Bari n. 4256/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez.VI - 7 aprile 2010, n. 1960
INFORMAZIONE AMBIENTALE - Richiesta inerente lo stato della pratica e il nominativo del responsabile del procedimento - Sussumibilità nel novero delle istanze di accesso - Esclusione - Disciplina in materia di accesso alle informazioni ambientali - D.lgs. n. 195/2005 - Art. 3 sexies d.lgs. n. 152/2006 - Oggetto della richiesta. Ove si chieda di conoscere lo stato della pratica e il nominativo del responsabile del procedimento, la relativa richiesta non è qualificabile come istanza di accesso, in quanto volta a promuovere la conclusione del procedimento e ad assicurare la partecipazione allo svolgimento dello stesso (Tar Lazio, Roma, n. 292/2008). Siffatta conclusione non muta per effetto del più ampio spettro di azione conferito all’istituto dalla normativa dettata in tema di accesso alle informazioni ambientali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 ed all’articolo 3-sexies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come aggiunto dal decreto correttivo n. 4 del 2008. E’ vero che l’istituto dell’accesso alle informazioni ambientali non si assoggetta ai limiti soggettivi e oggettivi propri dell’accesso ai documenti amministrativi, nel senso che non è sottoposto al filtro soggettivo potendo essere esercitato da chiunque “senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante”, né al limite oggettivo proprio della legge n. 241/1990 “potendo riguardare anche informazioni da elaborare appositamente, e non soltanto documenti già formati ed esistenti presso l’amministrazione” (cfr., Tar Campania, Napoli, n. 68/2010). Resta tuttavia fermo che deve pur sempre trattarsi, ex art. 1 del d.l.vo n. 195/2005, di informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche e concernenti lo stato degli elementi dell'ambiente, i fattori che incidono o possono incidere sui suoi elementi, le misure, anche amministrative che incidono o possono incidere sui ripetuti elementi e fattori e così via seguendosi l’elencazione di cui all’art. 2 del decreto cennato. Pres.f.f. Scafuri, Est. Monaciliuni - E.V. (avv. Carbone) c. Comune di Caserta (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 31 marzo 2010, n. 1752
INQUINAMENTO - MTBE -
Assimilabilità ad un idrocarburo - Parere dell’ISS del 6.2.2001 - Successivo
parere del 12.9.2006 - Etere - Valori limite - Soglia olfattiva -
Concentrazione di riferimento nelle acque sotterranee. Il metil - ter -
butil - etere (MTBE ) è un composto organico di sintesi derivante dal
metanolo e dal 2 - metil - 2 - propanolo, che viene impiegato come additivo
per la benzina per aumentarne il numero di ottani, in sostituzione del
piombo tetraetile e del benzene. L’assimilabilità ad un idrocarburo di tale
sostanza, fondata su un parere dell'ISS datato 6.2.2001, è stata
successivamente smentita dallo stesso ISS con altro parere del 12.9.2006, in
cui è stato affermato che “l'originaria assimilazione del MTBE agli
idrocarburi totali non va tenuta ferma, in quanto l’MTBE non è definibile
come idrocarburo, ma è appartenente alla famiglia degli eteri”; e ciò
ancorché l’Istituto ritenga che i valori limite dell’MTBE debbano essere
comunque determinati, seppure non sulla base di un’affinità di tipo
tossicologico, ma del valore della soglia olfattiva. La concentrazione di
riferimento per l’MTBE nelle acque sotterranee, pur non essendo prevista
dalla normativa introdotta dal D.lgs. 152/2006, non dovrebbe comunque
superare, secondo il parere dello stesso ISS, il valore di concentrazione
della soglia olfattiva, che è compreso in un range tra 20 e 40
microgrammi/litro. Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti Breida,
Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana (avv. Lorenzi), Provincia
autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e Fozzer), Azienda
Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica, U.O.
Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi), Commissariato del Governo
per la Provincia Autonoma di Trento (Avv. Stato) e altro (n.c.) -
TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93
INQUINAMENTO - Principio di precauzione - Attività normative ed
amministrative - Adozione di provvedimenti idonei a prevenire rischi alla
salute, alla sicurezza e all’ambiente - Accertamento dell’esistenza del
danno. Il principio di precauzione, di cui all’art. 174, c. 2 del
Trattato CE è un criterio orientativo generale e di larga massima (T.A.R
Lazio, Roma, sez. I, 31.5.2004, n. 5118), che deve caratterizzare non
soltanto le attività normative, ma prima ancora quelle amministrative (cfr.
art. 1 L. n. 241/1990). Ne consegue che, su tale scorta, si costituisce
l’obbligo da parte delle autorità competenti di adottare provvedimenti
appropriati al fine di prevenire rischi anche se unicamente potenziali per
la salute, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo in ciò necessariamente
prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli
interessi economici dei singoli cui sia fondatamente addebitabile il
pregiudizio temuto ovvero già occorso: infatti, essendo le istituzioni
comunitarie e nazionali responsabili - in tutti i loro ambiti d’azione -
della tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, la regola della
precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende
dalle menzionate disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia CE, sentenza
26 novembre 2002 n. T-132; Consiglio di Stato, sez. VI, 5.12.2002, n. 6657).
L’esistenza del paventato danno deve essere accertata con serietà ed
attendibilità ogni volta che, seppure a fronte di una persistente incertezza
scientifica, sia ragionevolmente possibile dubitare dell'innocuità di una
sostanza. (cfr.: Tribunale I grado CE, 11 settembre 2002, causa T-13/99,
Pfizer Animal Health). Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti
Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana (avv. Lorenzi),
Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e Fozzer), Azienda
Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica, U.O.
Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi), Commissariato del Governo
per la Provincia Autonoma di Trento (Avv. Stato) e altro (n.c.) -
TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93
INQUINAMENTO - Principio di precauzione - Autorità competente - Esercizio
del proprio potere discrezionale - Livello di protezione - Responsabilità
istituzionale. La scelta di ricorrere al principio di precauzione si
correla strettamente al livello di protezione scelto dall’autorità
competente nell’esercizio del suo potere discrezionale. La statuizione che
sia in concreto adottata implica un’elevata responsabilità sul piano
istituzionale, dovendosi stabilire, previo un serio approfondimento del
danno occorso, quale sia sul piano nazionale il grado di rischio di volta in
volta tollerabile, il che necessariamente rientra nell'ambito di un potere
discrezionale rimesso alle autorità competenti, che ne assumono
conseguentemente la responsabilità di fronte alla collettività interessata
(cfr., sul punto: T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n. 304; id., sez. I,
9.10.2009, n. 1736). Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti
Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana (avv. Lorenzi),
Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e Fozzer), Azienda
Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica, U.O.
Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi), Commissariato del Governo
per la Provincia Autonoma di Trento (Avv. Stato) e altro (n.c.) -
TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93
INQUINAMENTO - Principi di prevenzione e precauzione - Imposizione di limiti
all’esercizio della libertà di iniziativa economica - Giustificazione.
L’imposizione di limiti all’esercizio della libertà di iniziativa economica,
sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell’interesse
dell’ambiente e della salute umana, può essere giustificata sulla base di
indirizzi fondati sullo stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze
sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali
o sovranazionali a ciò deputati, dato l’essenziale rilievo che, a questi
fini, rivestono gli organi tecnico - scientifici (cfr.: Corte cost.,
sentenze 26.6.2002, n. 282 e 17.3.2006, n. 116). Pres. Mariuzzo, Est.
Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine
Valsugana (avv. Lorenzi), Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli,
Biasetti e Fozzer), Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento,
Dipartimento Igiene Pubblica, U.O. Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e
Aloisi), Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento (Avv.
Stato) e altro (n.c.) -
TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93
INQUINAMENTO - Principio di precauzione - Aspetti caratterizzanti. Il
principio di precauzione si caratterizza per tre aspetti fondamentali: a) il
suo carattere di principio generale; b) l’impossibilità, in sede di
bilanciamento fra protezione della salute e libertà economica, di consentire
alle imprese di essere esonerate dall’adottare a loro spese le
indispensabili misure di cautela; c) la validità del principio di
precauzione come criterio interpretativo del sistema giuridico unitariamente
considerato. Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti Breida,
Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana (avv. Lorenzi), Provincia
autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e Fozzer), Azienda
Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica, U.O.
Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi), Commissariato del Governo
per la Provincia Autonoma di Trento (Avv. Stato) e altro (n.c.) -
TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93
INQUINAMENTO - Principio di precauzione - Mancata inclusione dell’MTBE nella
tabella allegata al D.lgs. n. 152/2006 - Potabilità dell’acqua - Parametro
“odore” - Riferimento al livello della soglia olfattiva di cui al parere
dell’ISS del 12.9./2006 - Coerenza. In applicazione del principio di
precauzione di derivazione comunitaria, la mancata inclusione dell’MTBE
nella tabella allegata al D. lgs. N. 152 del 2006 non rappresenta ex se un
elemento che precluda di affermarne la pericolosità. Invero, la potabilità
dell’acqua esige che essa sia immune da sostanze odorigene: la tabella C
allegata al D.lgs. 2.2.2001, n. 31 fissa il parametro “odore” (ed anche
quello del “sapore”) come “Accettabile per i consumatori e senza variazioni
anomale”; su tale fondamento, quindi, il livello della soglia olfattiva
considerato come limite dal parere dell’ISS del 12.9.2006 è coerente,
seppure privo di una puntuale previsione legislativa, col precetto che
esclude che l’acqua possa essere considerata potabile in presenza di
sostanze odorigene, che ne precludano il consumo. Pres. Mariuzzo, Est.
Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine
Valsugana (avv. Lorenzi), Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli,
Biasetti e Fozzer), Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento,
Dipartimento Igiene Pubblica, U.O. Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e
Aloisi), Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento (Avv.
Stato) e altro (n.c.) -
TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93
INQUINAMENTO - Principio di precauzione - Contemperamento con il principio
di proporzionalità - Necessità ed idoneità rispetto al fine perseguito -
Onere economico posto a carico del responsabile dell’inquinamento -
Principio del “polluter pay”. Il principio di precauzione, pur
preminente nel quadro della tutela della salute sugli interessi economici,
deve trovare il proprio equilibrio nel contemperamento con quello di
proporzionalità (cfr. Corte giustizia CE 5.2.2004, n. 24; T.A.R. Puglia,
Lecce, sez. I, 23.1.2003, n. 260). Sotto questo profilo il mezzo prescelto
dall’Amministrazione per prevenire il potenziale rischio di un pregiudizio e
dare comunque corso alla necessaria bonifica deve conseguentemente superare
la soglia della necessità e dell’idoneità rispetto al fine perseguito. Ne
consegue che, sul versante della concreta applicazione, l’onere anche
economico posto a carico di quanti abbiano inquinato sulla base del
principio “polluter pays” trova il proprio necessario temperamento nel
ridetto principio generale di diritto comunitario, che fa vincolante divieto
di superare quella che, con linguaggio tratto dalla dottrina tedesca, si
denomina “Unzumutbarkeit” e, cioè, il pur labile confine oltre il quale il
necessario recupero divenga inesigibile. Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - T.
s.p.a. (avv.ti Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana
(avv. Lorenzi), Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e
Fozzer), Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene
Pubblica, U.O. Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi),
Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento (Avv. Stato) e
altro (n.c.) -
TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93
INQUINAMENTO - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Prevenzione degli incidenti e limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente - Obbligo di elaborare piani di emergenza esterni - Termine - Inadempimento da parte di uno Stato (Spagna) - Artt. 9 e 11, n. 1, lett. c), Direttiva 96/82/CE. Non avendo predisposto piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti contemplati all’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. c), di quest’ultima. Pres. Lenaerts - Rel. Šváby - Commissione europea c. Regno di Spagna. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 25/03/2010, Sentenza C-392/08
INQUINAMENTO - Siti inquinati - Obbligo di bonifica - Responsabile
dell’inquinamento - Profilo causale- Regola del “più probabile che non” - Artt.
40 e 41 c.p. - responsabilità civile o amministrativa. Nell'attuale sistema
normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo
sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, che le competenti Autorità
amministrative hanno l'obbligo di individuare e ricercare, mentre la mera
qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per
sé l'obbligo di effettuazione della bonifica, con la conseguenza che esso può
essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell'illecito
abbandono (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Sotto il
profilo causale, anche in campo amministrativo-ambientale non può non valere la
regola, codificata nel processo civile (nel leading case di cui alla pronuncia
della Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del “più probabile
che non”. Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da
considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo
non si sarebbe verificato in assenza del secondo; ma l'applicazione di tale
principio, temperato dalla regolarità casuale, ai fini della ricostruzione del
nesso eziologico, va applicata alla peculiarità delle singole fattispecie
normative di responsabilità civile o amministrativa, dove muta la regola
probatoria. Pertanto, mentre ai fini della responsabilità penale vige la regola
della prova oltre il ragionevole dubbio, nel processo civile, così come nel
campo della responsabilità civile o amministrativa, vige la regola della
preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non. Pres. Bianchi, Est.
Lotti - S.I. (avv. Yeuillaz) c. Provincia di Torino (avv.ti Gallo e Massacesi),
Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 24 marzo 2010, n. 1575
INQUINAMENTO - Siti contaminati antecedentemente all’entrata in vigore del
d.lgs. n. 22/97 - Natura di illecito permanente della contaminazione. La
disciplina contenuta nel d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D. M. 25 ottobre
1999, n. 471 è diretta a risanare anche i siti contaminati antecedentemente
all'entrata in vigore di detta disciplina e che ancora necessitano di interventi
(cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 13 febbraio 2001, n. 987),
attesa la natura di illecito permanente della contaminazione. Pres. Bianchi,
Est. Lotti - S.I. (avv. Yeuillaz) c. Provincia di Torino (avv.ti Gallo e
Massacesi), Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avv. Stato) e altri (n.c.)
-
TAR PIEMONTE, Sez. I - 24/03/2010, n. 1575
INQUINAMENTO - Bonifica - Proprietario dell’area non responsabile dell’inquinamento - Intervento diretto del comune - Facoltà di provvedere direttamente - Onere reale e privilegio speciale immobiliare. La normativa in materia di inquinamento se, da un lato, non consente di imporre alcun obbligo di bonifica in capo al proprietario dell’area che non sia anche responsabile dell’inquinamento, dall’altro, prevede espressamente che al proprietario intimato, che non sia responsabile dell’inquinamento, sia data la facoltà di provvedere direttamente alla bonifica al fine di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525) e, quindi, l’esproprio. L’intervento diretto del Comune per la bonifica non presuppone, infatti, l’accertamento della responsabilità del proprietario, che non può sottrarsi allo stesso, se non provvedendovi direttamente. Pres.Calderoni, Est. Bertagnolli - L. s.r.l. (avv.ti Bini e Onofri) c. Comune di Asola (avv. Nicolini). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 19 marzo 2010, n. 1313
INQUINAMENTO - Sistema di assegnazione delle quote di CO2 - Sistema chiuso -
Autorità nazionali - Adozione di decisioni concernenti le singole quote -
Impossibilità - Superamento dei limiti del Piano nazionale di assegnazione.
Per evitare la violazione degli obblighi internazionali e comunitari dell’Italia
e l’alterazione delle regole di concorrenza fra gli operatori economici, il
sistema di assegnazione nazionale delle quote di CO2 ai singoli operatori
economici deve essere considerato un sistema “chiuso”, con la conseguente
impossibilità per le Autorità nazionali (incluso questo Giudice) di adottare
decisioni (cautelari o di merito) concernenti l’assegnazione di singole quote,
che possano causare il superamento dei limiti del Piano Nazionale di
Assegnazione validato dalla Commissione Europea per il periodo temporale di
riferimento. Pres. Pugliese, Est. Sestini - E. s.p.a. (avv.ti Butti, Chilosi e
Peres) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e altri
(Avv. Stato).
TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis - 16 marzo 2010, n. 4090
INQUINAMENTO - Emission trading - Deliberazione n. 025/2007 del
comitato di gestione e attuazione della Direttiva 2003/87/CE - Adempimento di
obblighi comunitari - Disapplicazione di norme nazionali difformi - D.lgs. n.
216/2006 - Mancata previsione di determinate tipologie di impianti - Impianti di
produzione di nerofumo. La Deliberazione n. 025/2007 del Comitato di
Gestione e Attuazione della Direttiva 2003/87/CE, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 26.7.2007, relativa alla “specificazione del campo di
applicazione del Decreto Legislativo 4 aprile 2006 relativamente agli impianti
di combustione e raccolta delle informazioni ai fini dell'assegnazione delle
quote di CO2 per il periodo 2008-2012 agli impianti di cui alla Decisione della
Commissione Europea del 15 maggio 2007” risulta adottata nel rispetto ed anzi in
adempimento delle fonti e degli atti di diritto comunitario, con il conseguente
obbligo per le competenti Autorità nazionali di disapplicare ogni eventuale
norma nazionale difforme (segnatamente, il d.lgs. n. 216/2006, il quale non ha
previsto, nell’ambito del sistema di emission trading, alcune tipologie
di impianti, quali quelli per la produzione di nerofumo, a nulla rilevando -
proprio in virtù dell’adempimento alle fonti comunitarie - che i contenuti del
medesimo d.lgs. siano stati modificati con atto amministrativo). Pres. Pugliese,
Est. Sestini - E. s.p.a. (avv.ti Butti, Chilosi e Peres) c. Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato).
TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis - 16/03/2010, n. 4090
INQUINAMENTO - Spese di bonifica - Proprietario del fondo - Limiti di valore del bene - Ipotesi in cui il proprietario del bene sia il Comune - Oneri complessivi riferibili alla realizzazione del piano di bonifica. Se è pur vero che il proprietario è obbligato alle spese di bonifica del fondo entro i limiti di valore del bene, tale criterio non può predicarsi per il soggetto titolare di diritti reali che la normativa primaria individua come responsabile della gestione territoriale nel suo complesso, qual è il Comune ex articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Rispetto a quest’ultimo valgono evidentemente gli oneri complessivi riferibili alla realizzazione del piano di bonifica, tutte le volte che lo stesso non sia assistito da specifico finanziamento. Pres. Riccio, Est. D’Agostino - Comune di Firenze (avv.ti Lorizio e Peruzzi) c. Regione Toscana (avv.tii Bora e Ciari) - (Conferma T.A.R. TOSCANA n. 6/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 15 marzo 2010, n. 1503
INQUINAMENTO - Circolazione stradale - Regolamentazione - Competenza - Comandante della polizia locale - D.lgs. n. 285/1992. Ai sensi del d.lgs. n. 285/1992, i provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione stradale sono attribuiti alla competenza del Comandante della Polizia locale. Pres. Piacentini, Est. Quadri - T. s.r.l. (avv.ti Boccini e Cattorini) c. Comune di Samarate (avv. Seccia). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 12 marzo 2010, n. 605
INQUINAMENTO - Impianto destinato a macinazione ed insacchettamento del cemento - Assenza di processi termici di combustione - Qualifica di industria insalubre di prima classe ex art. 216 r.d. n. 265/1934 - Esclusione. Un impianto destinato a macinazione ed insacchettamento del cemento, in assenza di qualsiasi processo termico di combustione, non può qualificarsi come industria insalubre di 1^ classe. L’argomento contrario, basato sulla lettura formale dell’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie (r.d. n. 265/1934), che contempla tra le industrie insalubri di 1^classe quelle destinate alla “produzione di cemento”, non tiene contro del fatto che nella specifica lavorazione è del tutto assente la parte più pericolosa, quella della combustione delle materie prime, donde si sprigionano particelle pericolose per la salute degli abitanti circonvicini. Pres. De Zotti, Est. Franco - I .s.r.l. e altro (avv.ti Bassi e Orsoni) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli, Paparella e Varvara), Comune di Rovigo (avv. Lembo) e ASL 18 di Rovigo (avv.ti Bianchini e Busetto). TAR VENETO, Sez. II - 11 marzo 2010, n. 776
INQUINAMENTO - CAVE E MINIERE - AIA - Autorizzazioni relative all’esercizio di attività economiche o industriali - Recupero di cava - Iter autonomo rispetto al procedimento di AIA - Art. 5, c. 14, d.lgs. n. 59/05. A norma dell’art. 5, c. 14, del D.lgs. n. 59/05, l’AIA copre l’ambito delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, allo scarico, alla realizzazione e modifica degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e all’esercizio delle relative operazioni, ma non quelle relative all’esercizio di attività economiche o industriali, quale è l’attività estrattiva, la cui disciplina (ivi comprese le operazioni di recupero) è contenuta - in ambito regionale - nella L. r. Friuli Venezia Giulia n. 35/86. A ciò consegue che le problematiche inerenti il recupero della cava sono estranee al procedimento di AIA e seguono un proprio autonomo iter, che comunque condiziona il rilascio dell’AIA. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - D. s.r.l. (avv. Sechi) c. Regione Friuli - Venezia Giula (avv. Di Danieli). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 11 marzo 2010, n. 170
INQUINAMENTO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Rigassificatori - Controversie - Attribuzione alla competenza funzionale del TAR Lazio - Esistenza di ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza - Interessi di portata generale e nazionale- Art. 41 L. n. 99/09. La materia “rigassificatori”, per la sua rilevanza in relazione alla tutela di pubblici interessi di portata generale e nazionale, oltre che internazionale (posto che coinvolge interessi anche di nazioni vicine), indubbiamente trascende quell’interesse territorialmente limitato che è il presupposto per la competenza territoriale dei singoli Tribunali Regionali. Conseguentemente, l'attribuzione della competenza al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi dell’ art. 41 della L. 99/09, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa, esistendo ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa (cfr. sentenza Corte Cost. n. 237/07). Pres. Corasaniti, Est. De Piero - Comune di San Dorligo della Valle (avv. Longo) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (avv. Stato). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 11 marzo 2010, n. 167
ASSOCIAZIONI E COMITATI -
Giudizi per danno ambientale - Legittimazione ad agire - Art. 18 L. n.
349/1986 - Associazione ambientalista nazionale - Strutture territoriali -
Autonoma legittimazione - Esclusione. La legittimazione ad “intervenire
nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l’ annullamento di atti illegittimi”, prevista dall’ art.
18 della legge n. 349/1986, spetta alla sola associazione ambientalistica
nazionale e non alle sue strutture territoriali, le quali non possono
ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l'impugnazione di un
provvedimento ad efficacia territorialmente limitata. (cfr. “ex plurimis”
sez. VI n. 5453 del 19.10.2007; n. 5111 del 03.10.2007 ; Sez. IV n. 2151 del
14.04.2006; sez. IV n. 3878/2001). L’articolazione regionale costituisce
infatti un soggetto a sé stante e non rientra nella sfera di previsione del
citato art. 13, che assume a riferimento il “carattere nazionale” degli
organismi che perseguono gli scopi di protezione ambientale e, in tali
limiti, assegna, previo atto di individuazione formale, la legittimazione ad
essere parte nei giudizi contemplati dal successivo art. 18, comma quinto.
Pres. Barbagallo, Est. Polito - Legambiente onlus e altro (avv.ti Bongiorni
e Furlanetto) c. Ministero per i beni e le attivita' culturali e altro (Avv.
Stato), Comune di Chiavari (avv.ti Rusca e Sivieri) e altri (n.c.) -
(Conferma TAR Liguria, n. 323/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 marzo 2010, n. 1403
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Legittimazione ad
agire - Art. 13 L. n. 349/1986 - Regime pubblicistico - Deroga per effetto
delle disposizioni statutarie dell’associazione - Esclusione. Lo
speciale regime pubblicistico sulla legittimazione ad agire, che discende
dall’art. 13 della legge n. 349/1986 e dal provvedimento ministeriale
attuativo, non può ricevere deroga dalle disposizioni dello statuto
dell’associazione o per effetto di accordi fra gli associati, che sono
chiamati ad operare su un piano strettamente privatistico. Siffatte norme si
riflettono sull’assetto organizzatorio interno dell’ ente e possono, tutto,
al più disciplinare il potere di stare in giudizio in rappresentanza della
persona giuridica o associazione, ma non distribuire verso le articolazioni
territoriali la posizione legittimante all’ impugnativa, che resta in capo
all’ente che ne è titolare in virtù di investitura legale ed eccezionale.
Pres. Barbagallo, Est. Polito - Legambiente onlus e altro (avv.ti Bongiorni
e Furlanetto) c. Ministero per i beni e le attivita' culturali e altro (Avv.
Stato), Comune di Chiavari (avv.ti Rusca e Sivieri) e altri (n.c.) -
(Conferma TAR Liguria, n. 323/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 marzo 2010, n. 1403
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Carenza di legittimazione all’impugnativa - Atto
di ratifica - Sanatoria - Inconfigurabilità. La carenza di legittimazione
all’ impugnativa non può formare oggetto di sanatoria in virtù di successivo
atto di ratifica. Questa potrebbe intervenire a convalida del difetto di
rappresentanza organica della persona fisica che ha promosso la lite, ma non
al fine di conferire, sul piano sostanziale, la legittimazione alla
contestazione dell’atto di rilievo ambientale ad ente che ne è privo,
essendo la titolarità dell’ azione - nei limiti e per l’ oggetto individuato
dall’ art. 18 comma quinto, della legge n. 349/1986 - riservata alle sole
associazioni selezionate ai sensi dell’ art. 13 della legge medesima. Pres.
Barbagallo, Est. Polito - Legambiente onlus e altro (avv.ti Bongiorni e
Furlanetto) c. Ministero per i beni e le attivita' culturali e altro (Avv.
Stato), Comune di Chiavari (avv.ti Rusca e Sivieri) e altri (n.c.) -
(Conferma TAR Liguria, n. 323/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 marzo 2010, n. 1403
DANNO AMBIENTALE - Prevenzione
e riparazione del danno ambientale - Responsabilità ambientale - Principio
“chi inquina paga” - Misure di riparazione - Obbligo di consultazione delle
imprese interessate - C.d. procedimento in contraddittorio - Punto 1.3.1
All. II, Dir. 2004/35 - Artt. 6, 7 e 11 Direttiva 2004/35 - D. lgs. n.
22/1997 - D. lgs. n. 152/2006. Gli artt. 7 e 11, n. 4, della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale, in combinato disposto con l’allegato II alla medesima, devono
essere interpretati nel senso che l’autorità competente ha il potere di
modificare sostanzialmente misure di riparazione del danno ambientale decise
in esito a un procedimento in contraddittorio, condotto in collaborazione
con gli operatori interessati, che siano già state poste in esecuzione o la
cui esecuzione sia già stata avviata. Tuttavia, al fine di adottare una
siffatta decisione l’autorità è obbligata ad ascoltare gli operatori ai
quali sono imposte misure del genere, salvo quando l’urgenza della
situazione ambientale imponga un’azione immediata da parte dell’autorità
competente. L’ autorità è tenuta parimenti ad invitare, in particolare, le
persone sui cui terreni queste misure devono essere poste in esecuzione a
presentare le loro osservazioni, di cui essa deve tener conto, e deve tener
conto dei criteri di cui al punto 1.3.1 dell’allegato II alla direttiva
2004/35 e indicare, nella sua decisione, le ragioni specifiche che motivino
la sua scelta nonché, eventualmente, quelle in grado di giustificare il
fatto che non fosse necessario o possibile effettuare un esame
circostanziato alla luce dei detti criteri a causa, ad esempio, dell’urgenza
della situazione ambientale. Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie
Mediterranee (ERG) SpA (ed altri) c. Ministero dello Sviluppo economico ed
altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenze C-379/08 e C-380/08
DANNO AMBIENTALE - Misure di riparazione ambientale - Principio di
precauzione - Direttiva 2004/35 e normativa nazionale - Disciplina
Applicabile. La direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale la
quale consenta all’autorità competente di subordinare l’esercizio del
diritto degli operatori destinatari di misure di riparazione ambientale
all’utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori
imposti da queste ultime, e ciò persino quando detti terreni non siano
interessati da tali misure perché sono già stati oggetto di precedenti
misure di bonifica o non sono mai stati inquinati. Tuttavia, una misura
siffatta dev’essere giustificata dallo scopo di impedire il peggioramento
della situazione ambientale dove dette misure sono poste in esecuzione
oppure, in applicazione del principio di precauzione, dallo scopo di
prevenire il verificarsi o il ripetersi di altri danni ambientali nei detti
terreni degli operatori, limitrofi all’intero litorale oggetto di dette
misure di riparazione. Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee
(ERG) SpA (ed altri) c. Ministero dello Sviluppo economico ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenze C-379/08 e C-380/08
DANNO AMBIENTALE - Misure di riparazione - Disciplina comunitaria - Artt.
6, 7 e 11 direttiva 2004/35. Nel sistema degli artt. 6 e 7 della
direttiva 2004/35, spetta in linea di principio all’operatore che sia
all’origine del danno ambientale di prendere l’iniziativa di proporre misure
di riparazione che esso reputi adeguate alla situazione. In considerazione
della conoscenza che si pensa che l’operatore abbia della natura del danno
provocato all’ambiente dalla sua attività, un sistema del genere può
consentire la definizione ed esecuzione rapide di misure di riparazione
ambientale opportune. Così, dall’art. 6, n. 1, della direttiva 2004/35 si
ricava che, quando si sia prodotto un danno ambientale, l’operatore informa
senz’indugio l’autorità competente e adotta, in particolare, le misure di
riparazione necessarie, conformemente all’art. 7 di questa direttiva.
Tuttavia, a norma del n. 2 del medesimo art. 6, questa autorità, in
particolare, può obbligare, in qualsiasi momento, l’operatore ad adottare le
misure di riparazione necessarie, dargli le istruzioni da seguire per
realizzare le medesime o addirittura, in mancanza di altre alternative,
adottare essa stessa queste misure. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, n. 2,
della direttiva 2004/35, l’autorità competente decide le misure di
riparazione da attuare conformemente all’allegato II a questa direttiva e
ciò, se necessario, in cooperazione con l’operatore interessato. Secondo
l’art. 11 di detta direttiva, l’obbligo di determinare le misure di
riparazione da adottare a norma dell’allegato II alla citata direttiva
spetta, in ogni caso e in ultima istanza, all’autorità competente. Pres.
Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA (ed altri) c.
Ministero dello Sviluppo economico ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenze C-379/08 e C-380/08
INQUINAMENTO AMBIENTALE -
RIFIUTI - Danno ambientale - Responsabilità ambientale - Direttiva
2004/35/CE applicabilità ratione temporis
- Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta
direttiva e proseguito dopo tale data - Disciplina applicabile - Attuazione
dir. 91/156/CEE che mod. la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti - Art.
311, c. 2, d. lgs. n. 152/2006. Quando, in un’ipotesi d’inquinamento
ambientale, non sono soddisfatti i presupposti d’applicazione ratione
temporis e/o ratione materiae della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale,
un’ipotesi del genere dovrà essere allora disciplinata dal diritto
nazionale, nel rispetto delle norme del Trattato e fatti salvi altri
eventuali atti di diritto derivato. Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie
Mediterranee (ERG) SpA ed altri c. Ministero Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenza C-378/08
INQUINAMENTO AMBIENTALE - RIFIUTI - Inquinamento a carattere diffuso -
Vicinanza degli impianti alla zona inquinata - Nesso di causalità -
Principio “chi inquina paga” - Normativa nazionale che imputa i costi di
riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di
imprese - D. lgs. n. 152/2006 - Direttiva 2004/35. La direttiva 2004/35
non osta a una normativa nazionale che consente all’autorità competente, in
sede di esecuzione della citata direttiva, di presumere l’esistenza di un
nesso di causalità, anche nell’ipotesi di inquinamento a carattere diffuso,
tra determinati operatori e un inquinamento accertato, e ciò in base alla
vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata. Tuttavia, conformemente al
principio «chi inquina paga», per poter presumere secondo tale modalità
l’esistenza di un siffatto nesso di causalità detta autorità deve disporre
di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali
la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la
corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati
da detto operatore nell’esercizio della sua attività. Pres. Skouris - Rel.
Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA ed altri c. Ministero Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenza C-378/08
INQUINAMENTO AMBIENTALE - APPALTI pubblici di lavori - Danno ambientale -
Requisito del comportamento doloso o colposo - Risarcimento del danno -
Onere della prova - Requisito del nesso di causalità - Artt. 3, n. 1, 4, n.
5, e 11, n. 2, direttiva 2004/35. Gli artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n.
2, della direttiva 2004/35 devono essere interpretati nel senso che, quando
decide di imporre misure di riparazione del danno ambientale ad operatori le
cui attività siano elencate nell’allegato III a detta direttiva, l’autorità
competente non è tenuta a dimostrare né un comportamento doloso o colposo,
né un intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano
considerate all’origine del danno ambientale. Viceversa spetta a questa
autorità, da un lato, ricercare preventivamente l’origine dell’accertato
inquinamento, attività riguardo alla quale detta autorità dispone di un
potere discrezionale in merito alle procedure e ai mezzi da impiegare,
nonché alla durata di una ricerca siffatta. Dall’altro, questa autorità è
tenuta a dimostrare, in base alle norme nazionali in materia di prova,
l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono
dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi. Pres.
Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA ed altri c.
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenza C-378/08
DANNO AMBIENTALE - Smaltimento
di rifiuti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio
all’ambiente - Potere discrezionale nella valutazione delle misure
necessarie - Art. 4, n. 1, direttiva 2006/12. Sebbene l’art. 4, n. 1,
della direttiva 2006/12 non precisi il contenuto concreto delle misure che
debbono essere adottate per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza
pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente,
ciò non toglie che la direttiva vincola gli Stati membri circa l’obiettivo
da raggiungere, pur lasciando agli stessi un potere discrezionale nella
valutazione della necessità di tali misure (sentenze 9/11/1999, causa
C-365/97, Commissione/Italia e 18/11/2004, causa C-420/02,
Commissione/Grecia). Non è quindi in via di principio possibile dedurre
direttamente dalla mancata conformità di una situazione di fatto agli
obiettivi fissati all’art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 che lo Stato
membro interessato sia necessariamente venuto meno agli obblighi imposti da
questa disposizione, cioè adottare le misure necessarie per assicurare che i
rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare
pregiudizio all’ambiente. Tuttavia, la persistenza di una tale situazione di
fatto, in particolare quando comporta un degrado rilevante dell’ambiente per
un periodo prolungato senza intervento delle autorità competenti, può
rivelare che gli Stati membri hanno oltrepassato il potere discrezionale che
questa disposizione conferisce loro (sentenze 9/11/1999, Commissione/Italia
e 18/11/2004, Commissione/Grecia). Pres. Bonichot - Toader Rel. -
Commissione europea c. Repubblica italiana.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08
DANNO AMBIENTALE - RIFIUTI - Gestione errata dei rifiuti su una parte
ridotta del territorio - Pericolo la salute e pregiudizio all’ambiente -
Configurabilità dell’art. 4, n. 1, dir. 2006/12 - Inadempimento di uno Stato
(Italia - Reg. Campania). Le conseguenze del mancato rispetto
dell’obbligo derivante dall’art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 rischiano,
per la natura stessa di tale obbligo, di mettere in pericolo la salute
dell’uomo e di recare pregiudizio all’ambiente anche in una parte ridotta
del territorio di uno Stato membro (sentenza 9/11/1999, Commissione/Italia).
Pres. Bonichot - Toader Rel. - Commissione europea c. Repubblica italiana.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08
DANNO AMBIENTALE - RIFIUTI - Accumulo nelle strade e nelle aree di
stoccaggio temporanee di quantitativi ingenti di rifiuti - Pericolo per
l’ambiente - Inadempimento di uno Stato (Italia - Reg. Campania) - Art. 4,
n. 1, lett. a), Dir. 2006/12. I rifiuti sono oggetti di natura
particolare, cosicché il loro accumulo, ancor prima di diventare pericoloso
per la salute, costituisce, tenuto conto in particolare della capacità
limitata di ciascuna regione o località di riceverli, un pericolo per
l’ambiente (sentenza 9/07/1992, causa C-2/90, Commissione/Belgio). Pertanto,
un accumulo nelle strade e nelle aree di stoccaggio temporanee di
quantitativi ingenti di rifiuti, come è avvenuto nella regione Campania alla
scadenza del termine fissato nel parere motivato, ha dunque indubbiamente
creato un rischio «per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora»
ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/12. Inoltre, tali
quantitativi di rifiuti provocano inevitabilmente «inconvenienti da odori»,
ai sensi del n. 1, lett. b), di tale articolo, in particolare se i rifiuti
rimangono per un lungo periodo abbandonati a cielo aperto nelle strade o
nelle vie. D’altra parte, tenuto conto della mancanza di disponibilità di
discariche sufficienti, la presenza di tali quantitativi di rifiuti fuori
dai luoghi di stoccaggio adeguati ed autorizzati, può «danneggiare il
paesaggio e i siti di particolare interesse» ai sensi dell’art. 4, n. 1,
lett. c), della direttiva 2006/12. Pres. Bonichot - Toader Rel. -
Commissione europea c. Repubblica italiana.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08
DIRITTO AMBIENTALE - Tutela dell’ambiente - Comunità e Stati membri - Competenze separate - Funzione - Artt. 174, 176 e 43 Trattato CE - Direttiva 2003/87/CE - Fattispecie: Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra. Dagli artt. 174 CE - 176 CE risulta che, in materia di tutela dell’ambiente, le competenze della Comunità e degli Stati membri sono separate. Pertanto, la normativa comunitaria in questo settore non mira ad un’armonizzazione completa e l’art. 176 CE contempla la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di tutela rafforzate, subordinate alle sole condizioni che esse siano compatibili con il Trattato CE e siano notificate alla Commissione (v., in tal senso, sentenza della Corte 14/04/2005, causa C-6/03, Deponiezweckverband Eiterköpfe). Nella specie, se le normative nazionali pertinenti, all’origine dell’impossibilità per la ricorrente di trasferire liberamente contingenti di quote tra i suoi impianti stabiliti in diversi Stati membri, siano conformi o meno alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 43 CE, si deve dichiarare che tale restrizione a detta libertà non può essere imputata alla direttiva 2003/87/CE per il solo fatto che questa non vieti in modo esplicito siffatto comportamento degli Stati membri. A maggior ragione il legislatore comunitario non può essere considerato responsabile di avere al riguardo violato in modo grave e manifesto i limiti del proprio potere discrezionale ai sensi dell’art. 174 CE, in combinato disposto con l’art. 43 CE. Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c. Parlamento europeo ed altro. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04
INQUINAMENTO - Procedura di bonifica - Presupposto - Superamento delle CSC e delle CSR - Rinvenimento di sostanze per le quali la tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 non prevede le CSC - Procedure. Nell’ipotesi in cui non siano state superate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non vi è il presupposto per attivare la procedura di bonifica (v. art. 242 comma 2 del Dlgs. 152/2006). Tali concentrazioni operano infatti come valori di attenzione oltre i quali sono necessarie la caratterizzazione del sito inquinato e l’analisi di rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). L’obbligo di bonifica sorge solo quando sia superata anche questa seconda serie di concentrazioni (v. art. 242 comma 7 del Dlgs. 152/2006). Ove nel sedimento campionato siano rilevate anche sostanze per le quali la tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del Dlgs. 152/2006 non prevede le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nel suolo e nel sottosuolo, le procedure possibili sono due: (a) adottare come valori di concentrazione accettabili quelli indicati per le sostanze tossicologicamente più affini (soluzione espressamente indicata nella nota 1 della tabella 1); (b) stabilire un livello accettabile di inquinamento mediante un’analisi sito-generica (da sviluppare eventualmente in analisi sito-specifica). Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - L.B. (avv.ti La Spada e Noschese) c. Comune di Nave (avv. Gitti) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 869
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Abbandono incontrollato - Espressa esclusione della procedura di bonifica ex art. 239, c. 2, lett. a) - Procedura applicabile - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006. L’abbandono incontrollato di rifiuti - non qualificabile come potenziale contaminazione del suolo -è ipotesi espressamente esclusa dalla procedura di bonifica ex art. 239 comma 2 lett. a) del Dlgs. 152/2006 salvo superamento dei valori di attenzione. Si applica quindi la procedura dell’art. 192 del Dlgs. 152/2006, che prevede la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti a cura e spese del responsabile dell’abbandono. Nel caso in cui il responsabile non sia individuato l’onere ricade sul Comune. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - L.B. (avv.ti La Spada e Noschese) c. Comune di Nave (avv. Gitti) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 869
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Ordinanza ex art. 244 d.lgs. n.
152/2006 - Competenza - Provincia - Disciplina transitoria ex art. 265, c. 3 -
Applicabilità - Limiti. In tema di bonifica di siti contaminati, ai sensi
dell’art. 244 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la competenza ad emettere
l’ordinanza con la quale il responsabile dell’inquinamento è diffidato a
provvedere appartiene, dalla data di entrata in vigore del nuovo codice
dell’ambiente, alla provincia e non al comune. Devono ritenersi fatti salvi, in
forza della norma transitoria di cui all’art. 265, c. 3, solo i procedimenti che
si sono conclusi con una espressa autorizzazione degli interventi di bonifica,
sulla base del principio per cui "nel caso di mutamento della norma regolatrice
del potere amministrativo, restano soggette alla vigente normativa solo con i
sub-procedimenti che hanno prodotto effetti consolidati o comunque
legittimamente esteriorizzati e portati concretamente ad esecuzione" (T.A.R.
Sicilia, Catania, sez. I, 20 luglio 2007, n. 1254). Pres. Nicolosi, Est. Massari
- C.s.p.a. (avv.ti Alfarano, Lanero e Nocentini) c.Comune di Pomarance (avv.
Grassi), Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Avv.
Stato), regione Toscana (avv.ti Bora e Mancini) e altri (n.c.).
TAR TOSCANA, Sez. II - 19 febbraio 2010, n. 436
INQUINAMENTO - Procedimenti in materia di bonifica ambientale -
Partecipazione dei destinatari. Nei procedimenti in materia di bonifica
ambientale, è necessario che la P.A. consenta ai soggetti destinatari delle
prescrizioni dettate dalla stessa P.A. di partecipare al relativo procedimento
(articolato in una o più Conferenze di Servizi, istruttorie e decisorie). Ciò,
quantomeno, con riguardo alle fasi procedimentali in cui emerge l’esistenza di
una contaminazione del terreno e della falda acquifera nell’area in esame e che
poi sfociano nelle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi decisoria.
È evidente, infatti, che l’onerosità degli obblighi imposti agli interessati
impone di instaurare con questi ultimi un ampio contraddittorio. Pres. Nicolosi,
Est. De Berardinis - L. s.p.a. e altro (avv.ti Castaldi, Pillon e Morelli) c.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e
altro (n.c.).
TAR TOSCANA, Sez. II - 19/02/2010, n. 436
INQUINAMENTO - Procedimenti di bonifica - Attività istruttoria -
Contraddittorio procedimentale - Accertamenti analitici - Art. 223 disp. att.
c.p.p.. Nell’attività istruttoria del procedimento di bonifica, il
contraddittorio procedimentale si appalesa necessario in particolare per gli
accertamenti analitici (v. T.A.R. Lombardia, Sez. I, n. 1913/2007, cit.): ciò,
atteso che l’onere di effettuare gli accertamenti in contraddittorio con le
parti interessate risponde ad evidenti ragioni di trasparenza e pubblicità,
principi del diritto vivente cui la P.A. si deve uniformare in ogni momento
della propria azione, oltre che all’interesse pubblico all’imparzialità
dell’azione amministrativa. Va poi rilevato che in materia è applicabile l’art.
223 disp. att. c.p.p., secondo cui, qualora, nel corso di attività ispettive o
di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire analisi di
campioni per le quali non è prevista la revisione, l’organo procedente deve,
anche oralmente, dare avviso all’interessato dell’ora e del luogo di
effettuazione delle analisi, in funzione del diritto dello stesso di presenziare
a queste, di persona o tramite persona di fiducia da lui designata,
eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico (cfr. T.A.R., Lombardia,
Sez. I, 11 novembre 2003, n. 4982, che, in proposito, ricorda l’orientamento
della Cassazione, per cui la disposizione è applicabile anche alle analisi di
campioni finalizzate a verificare l’esistenza di illeciti puniti con sanzioni
amministrative). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - L. s.p.a. e altro (avv.ti
Castaldi, Pillon e Morelli) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.).
TAR TOSCANA, Sez. II - 19 febbraio 2010, n. 436
DANNO AMBIENTALE - Art. 311 d.lgs. n. 152/2006 - Legittimazione della Provincia a costituirsi parte civile per i fatti precedenti e successivi all’entrata in vigore della norma - Permanenza - Interpretazione della norma - Enti locali sul cui territorio si è consumato il vulnus ambientale - Risarcimento del danno ambientale. L’entrata in vigore dell’art. 311 del T.U. Ambiente non ha escluso la legittimazione della Provincia a costituirsi parte civile né per i fatti precedenti né per i fatti successivi all’entrata in vigore dello stesso. La norma (cfr. Cass. n. 16575/07) deve infatti essere interpretata alla stregua dei consolidati principi dottrinali e giurisprudenziali che attribuiscono anche agli enti territoriali sul cui territorio di è consumato il vulnus ambientale un pieno diritto al risarcimento oltre che ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ. anche per il danno ambientale a fianco dello Stato - che peraltro, se al medesimo solo si dovesse ritenere attribuito, potrebbe rimanere inerte e vanificare così qualsiasi risarcimento del danno ambientale (Cass. Penale 775/2010). Giud. Mattioli - TRIBUNALE DI SIENA, Sezione distaccata di Poggibonsi - ordinanza 18 febbraio 2010
INQUINAMENTO - Piano di caratterizzazione - Ordinanza - Destinatario - Responsabile dell’inquinamento - Mancanza del responsabile - Realizzazione degli interventi necessari da parte del Comune - Costituzione dell’onere reale sul terreno interessato. L’ordinanza con la quale si impone la presentazione del piano di caratterizzazione del sito (che è il primo passo per la realizzazione del progetto di bonifica e di ripristino ambientale, così come indicato dall’Allegato IV al d.m. n. 471 del 1999) deve essere diretta unicamente al responsabile del rilevato inquinamento: in mancanza del responsabile, non può essere coinvolto direttamente il proprietario dell’area, ma è semmai il Comune stesso a doversi attivare per la realizzazione degli interventi necessari, salva la costituzione dell’onere reale sul terreno interessato. Pres. Calvo, Est. Masaracchia - C. s.n.c. e altri (avv. Forno) c. Comune di Nole Canavese (avv. Saracco). TAR PIEMONTE, Sez. II - 18 febbraio 2010, n. 973
INQUINAMENTO - Contaminazioni storiche - Art. 242, cc. 1 e 11 d.lgs. n.
152/2006 - Distinzione in rapporto alla presenza, o meno, di rischio immediato
per l’ambiente - Destinatario degli obblighi - Individuazione. Con
riferimento ai destinatari dell’obbligo di effettuare la messa in sicurezza
dell’area, la legge distingue, in merito alle contaminazioni storiche, tra
quelle che comportano rischio immediato per l’ambiente (o rischi di
aggravamento), disciplinate dell’art. 242 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, e quelle
che non presentano tale rischio, disciplinate dell’art. 242 comma 11 del D. Lgs.
152/2006. Per le prime il destinatario dell’obbligo è il responsabile
dell'inquinamento, per le seconde è il soggetto interessato. Pres. Leo, Est. Di
Mario - Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e
Brambilla) e altri (n.c.).
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12 febbraio 2010, n.408
INQUINAMENTO - Contaminazioni storiche - Impresa fallita - Obblighi di cui
all’art. 242 d.lgs. n. 152/2006 - Individuazione del destinatario - Curatore
fallimentare - Esclusione - Principio “chi inquina paga”. Il potere del
curatore di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della
procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta,
necessariamente, il dovere di adottare particolari comportamenti attivi
finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da
fattori inquinanti; la curatela fallimentare non subentra infatti negli obblighi
più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito a meno
che non vi sia una prosecuzione nell’attività. Ne consegue l’illegittima
individuazione del curatore quale destinatario degli obblighi di cui all’art.
242 d.lgs. n. 152/2006,poiché ciò, inoltre, determinerebbe un sovvertimento del
principio “chi inquina paga” scaricando i costi sui creditori che non presentano
alcun collegamento con l’inquinamento. (Cons. Stato, sez. V sent. 3885 del 16
giugno 2009). Pres. Leo, Est. Di Mario - Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c.
Comune di Monza (avv.ti Bragante e Brambilla) e altri (n.c.).
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12/02/2010, n.408
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Ordine di
smaltimento - Autore dell’abbandono - Responsabilità a titolo di dolo o colpa.
In conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza circa
l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 22/97, sostanzialmente riprodotto
nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 - l’ordine di smaltimento presuppone
l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo
all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o
titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga
chiamato a rispondere in solido dell’illecito (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17
aprile 2009, n. 1431; id., 1 agosto 2001, n. 1318). Pres. Leo, Est. Di Mario -
Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e
Brambilla) e altri (n.c.).
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12 febbraio 2010, n.408
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Art. 14
d.lgs. n. 22/97 (oggi art. 192 d.lgs. n. 152/2006) - Individuazione dei soggetti
passivi tenuti al ripristino - Titolare di funzioni di vigilanza e controllo
sulla sicurezza degli impianti - Cessazione medio tempore degli incarichi
societari - Irrilevanza. Ai fini dell’individuazione dei soggetti passivi
tenuti al ripristino ambientale ex art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi: art. 192
d.lgs. n. 152/2006), è indifferente la circostanza che tali soggetti abbiano nel
tempo a vario titolo perso il rapporto giuridico o materiale sul territorio
inquinato; in particolare, risulta irrilevante che il titolare di funzioni
qualificate di vigilanza e di controllo sulla sicurezza degli impianti abbia
medio tempore cessato dagli incarichi societari che il medesimo ricopriva
durante il periodo in cui i fatti inquinanti si sono verificati. Pres. Perrelli,
Est. Passoni - S.G. (avv.ti Di Mattia e Manzi) c. Comune di L’Aquila (avv.ti De
Nardis, Giuliani e Torelli) -
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 70
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi art. 192 d.lgs. n.
152/2006) - Soggetto passivo dell’ordinanza di rimozione - Responsabilità -
Canoni processuali di cui agli artt. 2043 c.c. e 41 e 42 c.p. - Responsabilità
diversificata - Assoluzione in sede penale - Obbligo del soggetto di attivarsi
per la rimozione degli effetti inquinanti - Permanenza. Seppure il soggetto
passivo di ordinanze di rimozione e smaltimento di rifiuti ex ar.t 14 d.lgs. n.
22/97 (oggi: art. 192. d.lgs. n. 152/2006) deve aver concorso con dolo o colpa
al verificarsi dell’inquinamento, va puntualizzato che tale responsabilità
(sufficiente per incardinare l’obbligo di attivarsi per la bonifica dei luoghi)
non deve essere necessariamente comprovata secondo i canoni processuali ex artt.
2043 c.c. e 41-42 c.p., dovendosi invece richiedere che il destinatario
dell’ordine risulti comunque inserito e coinvolto nel contesto giuridico e
fattuale dell’evento inquinante, senza univoche esimenti dovute all’assoluta
estraneità ai fatti, ovvero alla comprovata diligenza nell’aver apprestato ogni
tentativo esigibile per scongiurare l’evento stesso. Il quadro delle
responsabilità rilevanti per la legittimazione passiva nell’ordinanza di
bonifica risulta quindi diversificata rispetto alle rigorose garanzie di difesa
dell’imputato nel processo penale, così che un’assoluzione in tale sede non
esclude l’obbligo del medesimo soggetto di attivarsi comunque per la rimozione
degli effetti inquinanti. Pres. Perrelli, Est. Passoni - S.G. (avv.ti Di Mattia
e Manzi) c. Comune di L’Aquila (avv.ti De Nardis, Giuliani e Torelli) -
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 70
INQUINAMENTO - CIRCOLAZIONE STRADALE - Regolamentazione del traffico -
Refluenze sull’attività commerciale - Esercenti attività commerciali nella zona
interessata - Interesse qualificato - Sussistenza. Poiché la
regolamentazione del traffico ha refluenze sulla attività commerciale, gli
esercenti di attività commerciali nell’area coinvolta dal provvedimento di
istituzione di una ZTA sono indubbiamente portatori di un interesse qualificato
alla legittimità della regolamentazione. Pres. Virgilio, Est. D’Angelo - M.F. e
altri (avv. Timineri) c. Comune di Acireale (avv. Seminara).
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 5 febbraio
2010, n. 144
INQUINAMENTO - CIRCOLAZIONE STRADALE - Istituzione di una ZTL - Previa
adozione del Piano Urbano del Traffico - Necessità - Limitatamente all’ipotesi
di accesso alle ZTL a pagamento - Art. 7, c. 9, d.lgs. n. 285/1992. L’art.
7, c. 9 del d.lgs. n. 285/1992, nel richiedere, ai fini dell’istituzione di una
zona a traffico limitato, la previa adozione del piano urbano del traffico, si
riferisce alla sola ipotesi in cui i comuni vogliano subordinare l’accesso alle
ZTL al pagamento di somme. Pres. Virgilio, Est. D’Angelo - M.F. e altri (avv.
Timineri) c. Comune di Acireale (avv. Seminara).
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 5/02/2010, n.
144
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste riconosciute ex artt. 13 e 18 L. n. 349/1986 - Legittimazione a ricorrere - Affermazione ex lege - Dimostrazione di un danno specifico - Necessità - Esclusione. La legittimazione delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi degli artt. 13 e 18, comma 5, l.n. 349/1986 (da ult:, per tutte, TAR Piemonte, Sez. I, 25.9.09, n. 2292) è affermata “ex lege”, senza necessità di dimostrare ulteriormente alcun danno specifico da loro subito dal concreto intervento contestato. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Associazione F. e altri (avv.ti Peruzzi, Chiti e Tasselli) c. Provincia di Pistoia (avv.ti Pupino e Coppola), Comune di Serravalle Pistoiese (avv. Cecchi), Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Firenze e Pistoia e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 195
DANNO AMBIENTALE - Enti locali - Legittimazione e interesse ad agire in materia ambientale - Sussistenza - Titolarità dell’interesse collettivo. La legittimazione e l’interesse ad agire dell’ente locale in materia ambientale, in quanto titolare di un interesse collettivo, è riconosciuta dalla giurisprudenza fin da Tar Lazio 1064/90 ed è confermata da giurisprudenza successiva (Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5296). Sarebbe d’altronde irragionevole riconoscere legislativamente all’ente territoriale la possibilità di agire in giudizio in via successiva per il risarcimento del danno all’ambiente (art. 18, co. 3, l. 349/86), e negargli invece la possibilità di agire in via preventiva per impedire la produzione di quello stesso danno. Sarebbe altrettanto irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste, il cui collegamento con il territorio interessato dall’abuso è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo nell’ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - Provincia di Mantova (avv.ti Salemi e Noschese) c. Comune di Asola (avv. Gianolio). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 521
INQUINAMENTO - Tutela della salute - Potere di ordinanza del sindaco - Competenza all’adozione dei provvedimenti definitivi - Appartenenza ad altre amministrazioni -Funzione di “supplenza interinale” - Inerzia dell’amministrazione competente - Fattispecie. Il potere di ordinanza del sindaco a tutela della salute non è inibito in generale dal fatto che la competenza ad adottare provvedimenti definitivi appartenga ad altre amministrazioni, ma tale funzione di “supplenza interinale”, può giustificarsi solo quando l'autorità competente non si sia attivata (nella fattispecie, in tema di gestione di rifiuti ed emissioni in atmosfera, la provincia aveva adottato un provvedimento di diffida ex art. 278 del d.lgs. n. 152/2006, intimando la sospensione dall’utilizzo degli impianti interessati: perciò il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per un intervento d’urgenza da parte del Comune). Pres. Mozzarelli, Est. Lelli - I. s.r.l. (avv.ti Della Fontana e Marani) c. Comune di Modena (avv.ti Maini e Villani). TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 1 febbraio 2010, n. 540
INQUINAMENTO - Industrie
insalubri - Art. 216 r.d. n. 1265/1934 - Comuni - Preclusione dell’attività
insalubre - Condizioni. L’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie ha
conferito ai Comuni la possibilità di precludere l’esercizio dell’attività
insalubre, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall'autorizzazione a
suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria
istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di
eliminarli (in tal senso T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 04 luglio 2008 , n.
882). Pres. Calderoni, Est. Bertagnolli - C.G. (avv.ti Morabito e Pagano) c.
Comune di Sendrina (n.c.).
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 29 gennaio 2010, n. 420
INQUINAMENTO - Industrie insalubri - Art. 216 r.d. n. 1265/1934 -
Insediamento nell’ambito di centri abitati o aree paesaggisticamente sensibili -
Preclusione assoluta - Inconfigurabilità - Verifica di compatibilità.
L'insediamento di una industria insalubre nell'ambito di centri abitati o di
aree paesaggisticamente sensibili non è vietato in assoluto, essendo subordinato
alla verifica di compatibilità dell'impianto con il contesto di riferimento: ai
sensi dell'art. 216 comma 5, r.d. n. 1265 del 1934, è consentita la permanenza
di un'industria insalubre di prima classe nell'abitato, allorché sia provato che
il suo esercizio, per le speciali cautele introdotte, non rechi danno alla
salute dei residenti (cosi T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 16 giugno 2008 , n.
671). Pres. Calderoni, Est. Bertagnolli - C.G. (avv.ti Morabito e Pagano) c.
Comune di Sendrina (n.c.).
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 29 gennaio 2010, n. 420
INQUINAMENTO - AIA - Durata quinquennale - Nuove BAT - Rapporto tra diritti della collettività e iniziativa economica - Equilibrio dinamico. La durata quinquennale dell’AIA consente alla Regione di perfezionare nel tempo le prescrizioni sul monitoraggio e di ridefinire in senso maggiormente cautelativo i limiti alle diverse forme di inquinamento tenendo conto delle nuove BAT e dei dati progressivamente raccolti circa l’efficienza dei diversi sistemi di mitigazione. L’equilibrio garantito dall’AIA tra i diritti della collettività e l’iniziativa economica deve quindi essere inteso come dinamico, ossia in evoluzione verso soluzioni sempre meno inquinanti. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - Comune di Marcheno (avv.ti Stefano e Bezzi) c. Regione Lombardia (avv. Cederle). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 gennaio 2010, n. 211
INQUINAMENTO - Bonifica - Mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato - Obbligo di bonifica del sito inquinato - Esclusione - Responsabilità o corresponsabilità dell’illecito abbandono dei rifiuti. Nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno l'obbligo di individuare e ricercare, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica, con la conseguenza che esso può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell'illecito abbandono (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3885). Pres. Perrelli, Est. Riccio - I.A. e altro (avv. Bardaro) c. Comune di Aquino. TAR LAZIO, Roma, Sez. II ter - 19 gennaio 2010, n. 484
INQUINAMENTO - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Ricorso alle migliori tecniche disponibili - Strumento alternativo, complementare ed elastico rispetto alla fissazione di limiti inderogabili - Progressivo adattamento degli impianti - Art. 2, c. 7 d.P.R. n. 203/88 - Direttiva 96/61/CE - D.lgs. n. 152/2006 - Elevato livello di protezione ambientale. L’art. 2, punto 7, del DPR 203/1988 impone un “sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione, delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell’ambiente, sempre che l’applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi”. Tale imposizione ha una rilevanza comunitaria, atteso che essa risulta dalla Direttiva 96/61/CE ed è recepita dal D.Lgs. 59/2005 e dal D.Lgs 152/2006; la norma si riferisce alle tecniche e modalità di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente; tecniche e modalità che risultano sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale. Il ricorso alle migliori tecniche disponibili costituisce uno strumento alternativo, complementare ed elastico (in punto maggiormente rispondente al progresso tecnologico e alle esigenze industriali), rispetto a quello consistente nella fissazione diretta di limiti inderogabili al rilascio di sostanze inquinanti. Infatti, nel sistema tratteggiato dal D.P.R. 203/1988, l’impresa che intende ottenere il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è tenuta a progettare e ad adottare tutte le misure adeguate in vista del progressivo adattamento degli impianti esistenti alla migliore tecnica disponibile. Pres. Bianchi, Est. Lotti - S.s.r.l. (avv. Barosio e Inserviente) c. Regione Piemonte (avv. Rava). TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 214
INQUINAMENTO - Bonifica - Amianto - Doverosità della funzione pubblica -
Attribuzione dell’interesse ambientale diffuso in capo a singoli portatori -
Esclusione - Vincolo di prossimità - Diritto soggettivo o interesse legittimo
pretensivo idonei a fondare la legittimazione processuale - Esclusione. La
doverosità della funzione pubblica di bonifica ambientale dei siti inquinati
(nella specie, per la presenza di amianto) non si traduce ipso facto
nell’attribuzione di una pretesa tutelata dalla legge direttamente in capo ai
singoli portatori dell’interesse diffuso ambientale, come tale suscettibile di
essere fatta valere in sede procedimentale o in un successivo giudizio, con
domanda o azione individuale, uti singulus. La tutela ambientale, anche allorché
si traduca e si concretizzi in azioni dirette di bonifica di specifici siti
contaminati, non determina, in capo ai soggetti che si trovino legati a quel
territorio da un vincolo di prossimità, il sorgere di un diritto soggettivo o di
un interesse legittimo pretensivo, idonei a fondare una legittimazione
procedimentale propria di tali soggetti, siccome distinti e qualificati,
rispetto all’interesse (semplice o di fatto) diffuso tra i componenti la
collettività locale in vario modo interessata. Pres. Onorato, Est. Carpentieri -
B. e altri (avv.ti Dessì e D'Antonio) c. Comune di Caserta (avv. Federico) e
altri (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - sentenza 12 gennaio 2010 n. 70
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati da amianto - Azione verso il
silenzio inadempimento della P.A. - Pretesa di buon andamento della funzione
pubblica - Pretesa fondata su posizione qualificata e differenziata - Interessi
generali e diffusi - Singolo individuo - Azionabilità - Esclusione. L’azione
avverso il silenzio-inadempimento della p.a. non può valere a tutelare nella
forma dell’azione individuale domande, reclami e pretese che possono essere
fatti valere uti civis, che attengono, cioè, al buon funzionamento della
funzione pubblica e alla cura efficace della qualità ambientale e della salute
umana. Occorre sempre bene distinguere la pretesa di buon andamento della
funzione e dei servizi pubblici, reclamabile nella sede civica e politica della
partecipazione democratica, dalla pretesa di provvedimento specifico a sé
favorevole fondata su di una posizione qualificata e differenziata che legittimi
al procedimento, al provvedimento e, quindi, alla conseguente azione avverso il
silenzio illegittimo dell’amministrazione. Una cosa sono i “propri diritti e
interessi legittimi” contemplati dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 100
c.p.c., cui è data azione in giudizio, altra cosa sono gli interessi generali,
diffusi, che appartengono alla collettività e al singolo cittadino, ma come
parte della collettività, non come singolo individuo. L’interesse alla bonifica
dei siti contaminati dall’amianto è e resta pertanto un interesse generale, cui
corrisponde, sì, un dovere funzionale delle amministrazioni competenti, ma non
anche una pretesa differenziata e qualificata, suscettibile di tradursi in
un’azione giudiziaria individuale, dei singoli soggetti prossimi allo specifico
sito da bonificare. Pres. Onorato, Est. Carpentieri - B. e altri (avv.ti Dessì e
D'Antonio) c. Comune di Caserta (avv. Federico) e altri (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - sentenza 12 gennaio 2010 n. 70
INQUINAMENTO - Impianti forieri di possibili impatti sull’ambiente - Sito
individuato per la realizzazione - Residenti in prossimità dell’area - Interesse
individuale all’impugnazione - Sussistenza - Pregiudizio - Salute degli
interessati - Valore economico dei beni situati nelle vicinanze. Non può
essere disconosciuto l’interesse individuale all’impugnazione di chi, risiedendo
in prossimità del sito individuato per la realizzazione di impianti forieri di
possibili impatti sull’ambiente, riveste una posizione qualificata dallo stabile
collegamento con l’area interessata e dai rischi per l’uomo - primo dei fattori
che concorrono a comporre la nozione comunitaria, ed ora nazionale, di
“ambiente” - di volta in volta legati alle caratteristiche tecnico-funzionali
dell’opera. Alla stregua del criterio della prossimità alla fonte della lesione
paventata, la proposizione dell’azione individuale deve ritenersi perciò
consentita ogniqualvolta essa tenda a prevenire o eliminare il pregiudizio
derivante al singolo dalla compromissione degli interessi ambientali, ecologici
e paesaggistici coinvolti dall’azione amministrativa, fermo restando che il
pregiudizio non necessariamente deve investire la salute degli interessati, ma
può anche farsi consistere nella diminuzione del valore economico dei beni
situati nelle vicinanze dell’impianto (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V,
14 giugno 2007, n. 3192). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - S.R: e altri (avv.
Granara) c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli), Comune di Mulazzo
(avv. Rutigliano), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato),
Regione Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.).
TAR TOSCANA, Sez. II - 12 gennaio 2010, n. 17
INQUINAMENTO - Attività potenzialmente inquinante - Provvedimento di
autorizzazione - Impugnazione - Ricorrente - Dimostrazione dell’esistenza del
danno concreto e attuale - Necessità - Esclusione- Prospettazione delle temute
ripercussioni - Sufficienza. Ai fini dell’impugnativa di un provvedimento
che autorizza l’avvio di un’attività potenzialmente inquinante, il ricorrente
non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un danno concreto ed attuale,
trattandosi di questione di merito, ed essendo invece sufficiente la
prospettazione di temute ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate
vicinanze, ed in relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata
(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657). Pres. Nicolosi, Est.
Grauso - S.R: e altri (avv. Granara) c. Provincia di Massa Carrara (avv.
Guccinelli), Comune di Mulazzo (avv. Rutigliano), Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (Avv. Stato), Regione Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.).
TAR TOSCANA, Sez. II - 12/01/2010, n. 17
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni di protezione ambientale - Art. 13 L.
n. 349/86 - Legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi
ambientali - Interessi ambientali in senso stretto - Interessi ambientali in
senso lato - Individuazione. Un’associazione di protezione ambientale
sussumibile nella previsione di cui all’art. 13 della legge n. 349/86, è, come
tale, legittimata ad agire in giudizio per la tutela degli interessi ambientali
sia in senso stretto (gli aspetti fisico - naturalistici di una certa zona o di
un certo territorio), sia in senso lato, comprendenti questi ultimi la
conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente in senso ampio,
del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e
della qualità della vita, intesi tutti come beni e valori ideali idonei a
caratterizzare in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito
geografico e territoriale rispetto ad ogni altro ambito geografico e
territoriale e pertanto capaci di assicurare ad ogni individuo che entra in
contatto con tale ambito una propria specifica utilità che non può essere
assicurata da un altro ambiente (cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9
ottobre 2002, n. 5365). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - S.R: e altri (avv. Granara)
c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli), Comune di Mulazzo (avv.
Rutigliano), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Regione
Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.).
TAR TOSCANA, Sez. II - 12 gennaio 2010, n. 17
INFORMAZIONE AMBIENTALE - Accesso - Limiti soggettivi e oggettivi propri
dell’accesso ai documenti amministrativi - Assoggettabilità - Esclusione -
Principi generali di proporzionalità, economicità e ragionevolezza -
Applicazione. L’istituto dell’accesso alle informazioni ambientali non si
assoggetta ai limiti soggettivi e oggettivi propri dell’accesso ai documenti
amministrativi, ma resta comunque subordinato a un principio generale di
proporzionalità, di economicità e di ragionevolezza, per cui possono consentirsi
solo gli accessi che non si traducano in uno sproporzionato aggravio per
l’amministrazione, tale da metterne in pericolo l’efficienza gestionale. Pres.
Onorato, Est. Carpentieri - D.D.G. (avv. Prisco) c. Regione Campania (avv.
Palma) e altro (n.c.).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 12 gennaio 2010, n. 68I
INFORMAZIONE AMBIENTALE - Convenzione di Aarhus - L- n.
108/2001 - Obbligo delle amministrazioni di rendere disponibili le informazioni
ambientali - Cd. accesso passivo - Cd. Informazione attiva - Flussi informativi
particolarmente voluminosi o massicci - Opportunità di privilegiare
l’informazione attiva. Se è vero che il diritto di accesso alle informazioni
relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale,
giusta anche le previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata
dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, non è sottoposto al filtro
soggettivo, potendo essere esercitato da chiunque, “senza essere tenuto a
dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante”, né al
limite oggettivo proprio della legge n. 241/90 (potendo riguardare anche
informazioni da elaborare appositamente, e non soltanto documenti già formati ed
esistenti presso l’amministrazione), è altresì vero che l’obbligo delle
amministrazioni di rendere disponibili le informazioni ambientali può e deve
essere assolto non solo mediante accesso cd. “passivo” (ossia mediante
accoglimento delle specifiche domande di accesso dei cittadini), ma anche e
soprattutto mediante informazione “attiva”, ossia mediante pubblicazione, anche
sui siti internet, di tutti i flussi informativi relativi allo stato
dell’ambiente. Il che implica che informazioni voluminose e massicce, o di
contenuto oggettivo molto ampio, ben dovrebbero essere rese acquisibili
attraverso l’informazione attiva, piuttosto che essere fatte oggetto di accesso
“passivo” documentale, che costituisce una modalità notevolmente più impegnativa
e laboriosa, sia per l’amministrazione che per il cittadino. Pres. Onorato, Est.
Carpentieri - D.D.G. (avv. Prisco) c. Regione Campania (avv. Palma) e altro (n.c.).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 12/01/2010, n. 68I
DANNO AMBIENTALE - Risarcimento del danno ambientale - Forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale - Rapporti tra D. L.vo n. 152/2006 e art. 2043 cc - Fattispecie: legittimazione della Provincia (di Pesaro ed Urbino) a costituirsi parte civile e al risarcimento del danno patrimoniale. La disciplina normativa di cui all'art. 311, 1° comma, D.L.vo n. 152/06, secondo cui "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto" non esclude e comunque non è incompatibile con la disciplina generale prevista dall'art. 2043 cc, in virtù della quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Consegue che nella fattispecie de qua sussiste la legittimazione della Provincia di Pesaro ed Urbino a costituirsi parte civile, avendo detto Ente chiesto (ed ottenuto) il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla condotta illecita come contestata ed accertata nei confronti dell'imputato (attuale ricorrente). Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Ciaroni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 28/10/2009), Sentenza n. 755
INFORMAZIONE AMBIENTALE - Domanda di accesso alle informazioni ambientali - Dilatazione del concetto di interesse sotteso all’accesso - Mero sindacato ispettivo sull’attività amministrativa - Preclusione. Il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell' accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti. Anche in materia di “accesso ambientale”, peraltro, (laddove maggiormente si è assistito ad una dilatazione, in primis legislativa, del concetto di interesse sotteso all’accesso), si è avuto modo di sottolineare in senso definitorio che la domanda di accesso alle informazioni ambientali può consistere anche in una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale, a condizione che questo sia specificato e che la richiesta non sia mirata ad un mero sindacato ispettivo sull'attività dell’amministrazione (Consiglio Stato , sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 668, e n. 555 del 10.2.2006). Pres. f.f. Buonvino, Est. Taormina - S. Sezione di Genova (avv. Repetti) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) - (Conferma Tar Liguria n. 585/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 gennaio 2010, n. 24
ASSOCIAZIONI - CACCIA - Pianificazione faunistico-venatoria - Associazione ambientalista - Interesse a ricorrere - Sussistenza. La pianificazione faunistico venatoria appare presupposto imprescindibile per l'esercizio della caccia stessa - art.10 L. 157/92 - e quindi appare evidente interesse di un'associazione ambientalista ad ottenere corrette modalità delle attività venatorie e della tutela della fauna, attesa l’inscindibile connessione esistente tra tale aspetto e la protezione dell’ambiente nel suo complesso (T.A.R. Liguria, sez. II, 22 novembre 2002, n. 1124; Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2004, n. 6757). Pres. Nicolosi, Est. Massari - LAV (avv. Stefutti) c. Provincia di Siena (avv. Bartali). TAR TOSCANA, Sez. II - 9 gennaio 2010, n. 12
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Art. 17,
cc 3 e 9 d.lgs. n. 22/97 - Qualifica di “responsabile” - Indagine specifica
Conduzione - Ente dotato del potere di diffida - Organo tecnico - Invito a
provvedere - Provvedimento distinto. La qualifica di “responsabile” di cui
all’art. 17, cc. 3 e 9 del d.lgs. n. 22/97, comportando ingenti oneri anche di
natura economica, deve essere frutto di indagine specifica che comporta una
completa e puntuale ricognizione di comportamenti, commissivi o anche solo
omissivi, di tipo antigiuridico che hanno dato luogo alle conseguenze negative
per l’ambiente (TAR Toscana, Sez. I, 1.8.01, n. 1318). Tale indagine deve essere
svolta dall’ente dotato del potere di diffida, anche avvalendosi di organi
terzi, e non può essere una mera conseguenza dell’invito a provvedere
sollecitato dall’organo tecnico se questo non ha fornito elementi idonei a
ricondurre in maniera inconfutabile la situazione riscontrata ad un determinato
soggetto come individuato. Se è vero infatti che in materia ambientale l’ente
locale competente è tenuto a promuovere ogni iniziativa prevista dalle normative
vigenti a tutela del bene collettivo sulla base di indagini e sollecitazioni
delle agenzie tecniche preposte, è pur vero che ciò non sta a significare che
l’ente locale debba pedissequamente conformarsi ai suggerimenti dell’organo
tecnico ma solo che debba avviare il relativo procedimento con tutte le garanzie
previste dalla l.n. 241/1990 sempre che non sussistano ragioni di celerità e
urgenza, da richiamare comunque nel relativo provvedimento. L’”atto dovuto” in
questa materia non è quindi il provvedimento invocato dall’agenzia tecnica ma è
quello conseguente all’avvio del procedimento rivolto, comunque, al necessario
contraddittorio con il soggetto interessato, soprattutto se il provvedimento in
questione culminerebbe in specifiche e, spesso, gravose incombenze e imposizioni
(TAR Toscana, Sez. II, 6.5.09, n. 766; nonché 30.7.87, n. 647). Pres. Nicolosi,
Est. Correale - Curatela fallimento M. (avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio
(avv. Chiti) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8
INQUINAMENTO - Art. 17, c. 3 d.lgs. n. 22/97 - Accertamento della responsabilità
- Presunzioni ex art. 2727 c.c. - Principio dell’”id quod plerumque accidit”.
L’accertamento della responsabilità dell’inquinamento di cui all’art. 17,
comma 3, d.lgs. n. 22/97 e all’art. 8, D.M. n. 471/99 deve essere rigorosa e,
pur se non fondata su elementi di prova diretti e contestuali all’evento, molto
spesso difficili da acquisire, può essere individuata a carico dell’effettivo
soggetto autore dell’inquinamento in base anche a profili indiretti
riscontrabili con presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. in relazione a indizi
gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo il
principio dell’”id quod plerumque accidit” che si sia verificato un inquinamento
e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V,
16.6.09, n. 3885). Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M. (avv.
Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8
INQUINAMENTO - Impresa fallita - Ordine di bonifica impartito al curatore -
Illegittimità - Ragioni - Principio del “chi inquina paga” - Operatività sotto
la vigenza del d.lgs. n. 22/97. In materia di inquinamento, in caso di
impresa fallita, è illegittimo l’ordine di bonifica a carico del curatore, che
costituirebbe un sovvertimento del principio comunitario del c.d. “chi inquina
paga”, scaricando i costi sui creditori che non presentano alcun collegamento
con l’inquinamento, fermo restando il coinvolgimento della Curatela stessa in
caso di prosecuzione dell’attività (Cons. Stato, Sez. V, n. 3885 cit. e 29.7.03,
n. 4328; TAR Sardegna, Sez. II, 11.3.08, n. 395; TAR Lazio, Lt, 12.3.05, n. 304;
TAR Abruzzo, Aq, 17.12.04, n. 1393; TAR Toscana, Sez. II, 1.8.01, n. 1318). Il
principio del “chi inquina paga” era operante anche sotto la vigenza dell’art.
17 d.lgs n. 22/97 (ora sostanzialmente riproposto negli artt. 242 e 244 d.lgs.
n. 152/2006) in quanto da interpretarsi in senso sostanzialistico di un
principio immanente in materia di prevenzione e riparazione di danno ambientale
(TAR Campania, Na, Sez. V, 3.7.09, n. 3727; TAR Lombardia, Mi, Sez. IV, 7.9.07,
n. 5782 e Sez. I, 8.11.04, n.5681). Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela
fallimento M. (avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8
INQUINAMENTO - Bonifica - Onere risarcitorio - L.r. Toscana n. 25/98, art. 20 -
Interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata - Proprietario
dell’area inquinata - Responsabile dell’inquinamento. L’art. 20 della L.r.
Toscana n. 25/98, per essere comunitariamente e costituzionalmente orientata,
deve essere interpretata nel senso conforme alla normativa statale, atteso che
il principio del c.d. “chi inquina paga” era operante come indirizzo precettivo
già prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 e la responsabilità per
inquinamento non può desumersi, in maniera oggettiva, dal semplice rapporto
dominicale con il bene inquinato in tutti i procedimenti amministrativi in
corso, laddove non si sono prodotti diritti quesiti o comunque effetti
definitivi (TAR Campania, Na, Sez. V, 3.7.09, n. 3727 e Cons. Stato, Sez. cons.
atti normativi, 5.11.2007, n.3838). Di conseguenza, al proprietario del bene non
può in alcun modo essere applicata la normativa relativa al responsabile
dell’inquinamento, che adossa a quest’ultimo l’intero onere risarcitorio
(derivante dalle spese sostenute) per la messa in sicurezza, la bonifica e il
ripristino ambientale. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M.
(avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8
INQUINAMENTO - Bonifica - Conseguenze ricadenti sul proprietario dell’area -
Onere economico equivalente al valore del bene - Principio di proporzionalità.
Sul “proprietario”, ai sensi dell’art. 17, cc 10 e 11 del d.lgs. n. 22/97,
può ricadere - ove il medesimo non provveda direttamente ritenendo preferibile
evitare le conseguenze sul “suo” bene nell’ipotesi che intenda metterlo in
circolazione alienandolo con gli strumenti previsti dall’ordinamento -
unicamente l’onere economico equivalente al valore del bene stesso, per renderlo
effettivamente nuovamente utilizzabile, e non altro. Tale conclusione risponde
anche all’applicazione del principio generale di proporzionalità, principio che,
come è noto, si attaglia particolarmente alla materia delle limitazioni del
diritto di proprietà, della attività di autotutela, delle ordinanze di necessità
ed urgenza, delle irrogazione di sanzioni e, appunto, della tutela ambientale
(Cons. Stato, Sez. IV, 22.3.2005, n. 1195) ed in base ad esso la Pubblica
Amministrazione deve adottare la soluzione idonea ed adeguata comportante il
minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti e si risolve, in buona
sostanza, nell'affermazione secondo cui le autorità comunitarie e nazionali non
possono imporre, sia con atti normativi, sia con atti amministrativi, obblighi e
restrizioni alle libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in
misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel
pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l'autorità è tenuta a
realizzare ( Cons. Stato, sez. VI, 6.3.2007, n. 1736). Pres. Nicolosi, Est.
Correale - Curatela fallimento M. (avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv.
Chiti) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8
INQUINAMENTO - Bonifica - Responsabile dell’inquinamento e proprietario
dell’area - Differenze. La differenza tra il responsabile dell’inquinamento
e il proprietario dell’area inquinata, quanto alle conseguenze di cui ciascuno
deve rispondere, consiste nel fatto che il primo deve rispondere dell’intero
costo delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale anche se poste in essere, in seguito alla sua inerzia, dal Comune o
dalla Regione, anche se superano il valore del bene, mentre il costo che deve
sopportare il secondo non può che limitarsi al valore del bene stesso. Pres.
Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M. (avv. Uccelli) c. Comune di
Montescudaio (avv. Chiti) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8
INQUINAMENTO - Decreto Ronchi e D.M. n. 471/99 - Nozione di inquinamento -
Riferimento alla porzione di territorio comprensiva delle diverse matrici
ambientali - Suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee - Art. 840 c.c.
- Proprietà - Estensione al sottosuolo - Determinazione del valore del bene -
Necessaria ricomprensione del sottosuolo. Il c.d. “decreto Ronchi” ed il
collegato D.M. n. 471/99 (in particolare l’art. 17, commi 1, 2, 4, 6 bis, d.lgs.
cit. e l’art. 2 D.M. cit.), in relazione alla nozione di “inquinamento” facevano
riferimento alla sua realizzazione sul relativo “sito” - e non solo sul terreno
superficiale - inteso quale area o porzione di territorio intesa nelle diverse
matrici ambientali e comprensiva anche delle “eventuali” strutture edilizie ed
impiantistiche presenti in cui si riscontrano livelli di contaminazione o
alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del “suolo o del sottosuolo o delle
acque superficiali o “sotterranee” tali da determinare un pericolo per la salute
pubblica. Lo stesso D.M. n. 471/99, richiamando la nozione di bonifica, faceva
riferimento all’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di
inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle
sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel “sottosuolo”, nelle acque
superficiali o “sotterranee”, chiarendo ulteriormente che la stessa doveva
interessare tutte le matrici ambientali coinvolte, dato che senza un’efficace
depurazione della falda non sarebbe possibile certificare gli interventi di
bonifica del soprasuolo. Così pure l’art. 17, comma 1, lett.a) e c-bis), d.lgs.
faceva riferimento ai suoli ed alle “acque sotterranee” in relazione alla
specifica destinazione d’uso dei siti, con ciò confermando che le operazioni di
bonifica e quelle ad esse correlate riguardano il generale inquinamento del sito
e non solo il terreno superficiale insito in esso. In più, la proprietà, come
noto in base ai principi civilistici di cui all’art. 840, comma 1, c.c., si
estende anche al sottosuolo con tutto ciò che vi si contiene, in applicazione
del noto brocardo secondo cui la proprietà si estende “usque ad inferos et usque
ad sidera”. Il limite del “valore del bene”, quindi, non può che considerare
tali principi, ritenendo il sottosuolo parte integrante del bene stesso nel caso
di specie. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M. (avv. Uccelli)
c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8
INQUINAMENTO - Bonifica - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Costituzione dell’onere
reale sull’area da sottoporre a bonifica - Qualità di socio accomandatario -
Titolarità del diritto di proprietà sull’area interessata - Esclusione. La
qualità di socio accomandatario di una società non può far considerare il
soggetto titolare del diritto di proprietà invece riconducibile alla compagine
sociale, tenuto conto che, nella fattispecie considerata dall’art. 17, commi 10
e 11, d.lgs. n. 22/97, non si fa riferimento ad alcuna obbligazione personale
del proprietario ma esclusivamente alla costituzione di un onere reale sull’area
da sottoporre a bonifica. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M.
(avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8
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