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Giurisprudenza

 

 

Aree protette, Parchi,  Riserve... 

 

Diritto ambientale

 

2011

Anni: 2010 - 2009 - 2008 -2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999-95

Vedi anche: Urbanistica 

(Sentenze rilevanti: D.Lvo 1999 n.490 - Galasso

     

 

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AREE PROTETTE - Valutazione di incidenza - Interventi esterni al perimetro dei siti tutelati - Possibile sottoposizione a valutazione di incidenza - Art. 5 d..P.R. n. 357/1997 - Limiti - Fattispecie. L’articolo 5, comma 3, del d.P.R. 357/1997 non limita la valutazione di incidenza ai soli interventi che ricadono all’interno del perimetro dei siti tutelati (cfr. CGE, II, 10 gennaio 2006 n. 98; id., 29 gennaio 2004 n. 209; Cons. Stato, IV, 22 luglio 2005, n. 3917; TAR Calabria, Catanzaro, I, 1 ottobre 2007, n. 1420). Tuttavia, non può non rilevarsi come ammettere una valutazione di incidenza che prescinda dalla ricaduta in un ambito vincolato delle opere di trasformazione del territorio oggetto di valutazione, rischia di renderne assolutamente incerta la delimitazione, mentre l’esercizio di poteri sostanzialmente vincolistici presuppone una delimitazione certa dell’ambito vincolato, o comunque di quello su cui si applicano gli effetti dell’esercizio del potere; ciò, innanzitutto, per dar conto della sussistenza e delle caratteristiche dell’interesse pubblico che richiede, per rilevanza comunitaria e costituzionale, una valutazione differenziata e prevalente, rispetto a quella che discende dal mero rispetto della disciplina urbanistica del territorio interessato. Ed anche l’interesse pubblico che si concretizza nella “valutazione di incidenza”, finalizzata alla protezione dei siti contemplati dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita in Italia a partire dal 1997, non sfugge a questo presupposto generale. Per ridurre tale inconveniente, occorre pertanto che vengano accertati motivatamente l’incidenza ambientale dell’intervento ed il carattere significativo di essa, in relazione ad un concreto rischio di compromissione dell'integrità del sito protetto. (Fattispecie relativa all’individuazione di un territorio come “corridoio di naturalità”) Pres. Lamberti, Est.Ungari - F. s.r.l. (avv. De Matteis) c. Regione Umbria (avv.ti Manuali e Iannotti) e A.R.P.A. Umbria (avv. Tarantini) - TAR UMBRIA, Sez. I - 14 giugno 2011, n. 171
 

AREE PROTETTE - Regione Veneto - Parco regionale dei Colli Euganei - Piano ambientale - Art. 6 L.r. Veneto n. 58/1989. L’art. 6 della legge regionale 58 del 1989 (istitutiva del Parco Regionale dei Colli Euganei) stabilisce che il piano ambientale ha valenza paesistica e comporta l’automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni ed ai vincoli approvati (di tale norma ha tenuto conto anche TAR Veneto I n° 2858 del 2006). Ne consegue che le norme di tutela del piano ambientale devono essere tenute presenti e rispettate dalle Pubbliche Amministrazioni chiamate ad esprimersi, quando viene richiesta l’autorizzazione paesaggistica o l’autorizzazione ambientale, trattandosi di norme di tutela che attengono proprio alla valutazione di compatibilità con l’ambiente ed il paesaggio. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Comitato Popolare Lasciateci Respirare e altri (avv. Furlan) c. Provincia di Padova (avv. Mazzoleni), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Comune di Monselice (avv.ti Cacciavillani) e Parco Regionale dei Colli Euganei (avv.ti Barel, Signor e Battistella) - TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 803

 

AREE PROTETTE - Detenzione armi in aree protette - Autorizzazione - Necessità - Art. 11, c. 3, lett. f) L. n.341/94. In materia di aree protette, il contenuto all'articolo 11, comma terzo, lettera f) della legge n.341/94 “divieto di introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura in assenza di autorizzazione”, deve essere inteso nel senso che: la legge - quadro limita il divieto ai privati che non dispongono di autorizzazione, di conseguenza il porto delle armi nelle zone parco non deve ritenersi sempre vietato. Pertanto, la detenzione di un fucile da caccia non é vietata in modo assoluto, essendo la stessa possibile previa autorizzazione, né detta arma costituisce una cosa intrinsecamente pericolosa. (annulla senza rinvio sentenza emessa il 14/5/2010 dal Tribunale di Lucera - Sezione Distaccata di Apricena) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Trotta ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 27/04/2011 (Cc. 16/03/2011) Sentenza n. 16442

 

AREE PROTETTE - SIC e ZPS - DPR 357/1997, art. 5, c. 3 - Intervento di lottizzazione - Inderogabile assoggettamento a previa valutazione di incidenza ambientale - Prescrizioni di cui all’All. G del DPR 357/97. L'intervento di lottizzazione ricadente nella perimetrazione di un SIC e, per di più, nell'ambito di una zona speciale di conservazione, era inderogabilmente soggetto, nelle more della definizione a livello comunitario delle procedure istitutive della rete Natura 2000, in forza dell’art. 5 comma 3^ del DPR 357/1997, come modificato dall’art. 6 del DPR 120/2003 (che non ammette esenzioni, se non nei limiti di cui ai commi 9 e 10), alla previa valutazione d'incidenza ambientale, i cui contenuti non solo non possono essere generici od approssimativi, ma devono al contrario risultare puntuali ed esaurienti, dal punto di vista tecnico-scientifico, rispetto alle analitiche prescrizioni dell'Allegato G del DPR 357/97; e ciò con riferimento a tutti i possibili effetti sulla flora, sulla fauna e sugli habitat d'interesse comunitario presenti nel sito. Pres. ed Est. De Zotti - F. s.r.l. 8avv.ti Bugaro Cavani e Pietrogrande) c. Comune di Feltre (avv. Canal), Regione Veneto (avv.ti Drago e Ligabue) e Ministero per l’Ambiente (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. II - 26 aprile 2011, n. 695
 

AREE PROTETTE - D.P.R. istitutivi di parchi nazionali - Gerarchia delle fonti - Annullamento e disapplicazione. I d.p.r. di istituzione di enti parchi nazionali (nella specie, Parco Nazionale del Gargano) si collocano nella gerarchia delle fonti come normativa di rango secondario che trova il proprio fondamento nella legge quadro 394/91, quali atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi; ne consegue, oltre alla possibilità per i soggetti aventi legittimazione ed interesse di chiederne l’annullamento al GA, la stessa possibilità per il giudice anche d’ufficio di disapplicazione, secondo il principio di legalità e di iuria novit curia, in ipotesi di lesione anche di posizioni di interesse legittimo (ex multis Consiglio di Stato sez V, 20 maggio 2003, n.2750, C.G.A.S. 9 luglio 2007, n.561, T.A.R. Sicilia Palermo sez II, 30 settembre 2010, n.11232). Pres. Morea, Est. Amovilli - Consorzio O. (av. Dentamaro) c. Ente Parco Nazionale del Gargano e altro (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 25 marzo 2011, n. 500

AREE PROTETTE - Nulla osta ex art. 13 L. n. 394/1991 - Applicabilità nelle more della formazione del Piano per il Parco - Orientamenti giurisprudenziali - Limiti.
La questione dell’ applicabilità del nulla osta codificato dall’art 13 l. 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette”, nelle more della formazione dello strumento del Piano per il Parco di cui all’art. 12 della medesima legge, ha determinato contrasti di giurisprudenza. Secondo una prima tesi, formatasi in seno alla giurisprudenza amministrativa di prime cure, il regime autorizzatorio “a regime” degli interventi nelle aree protette di cui all’art 13 presuppone l’approvazione del Piano per il Parco, applicandosi altrimenti le sole misure di salvaguardia previste dall’art 6 e i divieti di cui all’art 11 l.394/1991 (T.A.R. Abruzzo 7 marzo 2008 n.130, T.A.R. Toscana sez I 19 febbraio 2002 n.288). Altra tesi, di segno decisamente prevalente, affermata sia dal Consiglio di Stato (sez VI 20 gennaio 2009, n.265, id. sez VI, 19 luglio 2006, n.4594) che dalla Cassazione penale (sez III 5 aprile 2007, n.14183, sez III 13 dicembre 2006, n.14183, sez III 14 gennaio 2004, n.5863) opina in senso diametralmente opposto, ritenendo che il nulla osta da parte dell’ente Parco debba in tal caso far riferimento agli atti istitutivi dell’ente stesso, alle deliberazioni emanate dagli organi di gestione, ai piani paesistici territoriali ed urbanistici nonché alle misure di salvaguardia (ex multis Cassazione penale sez III 13 dicembre 2006 n.14183).Tale seconda opzione ermeneutica appare maggiormente inerente alla ratio di tutela delle aree protette che ispira la legge quadro 394/91. Mette conto comunque evidenziare come la carenza dello strumento del Piano incida in modo significativo sull’ampiezza del potere esercitato e sulle possibilità di diniego (id est di prescrizioni fortemente limitative). Pres. Morea, Est. Amovilli - Consorzio O. (av. Dentamaro) c. Ente Parco Nazionale del Gargano e altro (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 25 marzo 2011, n. 500

AREE PROTETTE - Misure di salvaguardia di cui all’art. 6 della L. n. 394/91 - Disciplina di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001 - Differenza.
Alle misure di salvaguardia stabilite direttamente dalla legislazione quadro sulle aree protette (art 6 l.394/91) non è possibile applicare la disciplina sulla salvaguardia propria dell’adozione di strumenti urbanistici, oggi prevista dall’art 12 d.p.r.380/2001, trattandosi di specifiche misure legali conservative dei siti, non soggette ad alcun termine di decadenza (T.A.R. Lazio Roma sez II 10 maggio 2010, n.10577, T.A.R. Liguria Genova 10 luglio 2008, n.1453) datane la natura conformativa e la finalità di tutela ambientale fino all’approvazione del Piano e del regolamento del Parco. Pres. Morea, Est. Amovilli - Consorzio O. (av. Dentamaro) c. Ente Parco Nazionale del Gargano e altro (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 25 marzo 2011, n. 500

AREE PROTETTE - Rilascio del nulla osta - Valutazioni discrezionali tecniche - Preavviso di rigetto - Necessità.
Nel procedimento preordinato al rilascio del nulla osta contraddistinto da valutazioni discrezionali tecniche (T.A.R. Basilicata, 13 maggio 1998, n.144) - quali il giudizio di incidenza di un intervento sugli habitat naturali o sulle misure di salvaguardia, pur se “a non elevato tasso di discrezionalità” (Consiglio di Stato sez.VI 29 dicembre 2008 sent. n. 6591) - non pare a priori inutile l’esame delle osservazioni che il privato proponente voglia presentare se destinatario del c.d. preavviso di rigetto, nell’ottica collaborativa e soprattutto deflattiva che contraddistingue l’innovativo istituto, nettamente distinto sul piano della finalità, struttura e ambito applicativo dalla comunicazione di avvio di cui all’art 7 l.241. Pres. Morea, Est. Amovilli - Consorzio O. (av. Dentamaro) c. Ente Parco Nazionale del Gargano e altro (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 25 marzo 2011, n. 500

AREE PROTETTE - Nulla osta dell’ente parco - Art. 13 L. n. 394/91 - Silenzio assenso.
Anche dopo l’entrata in vigore delle modifiche all’art 20 l.241/90 ad opera della l. 15/2005, è pienamente vigente il silenzio assenso in materia ambientale codificato dall’art.13 l. n.394/91 sul nulla osta dell’Ente Parco (Consiglio di Stato, sez.VI, 29 dicembre 2008, sent. n. 6591) destinato ad inserirsi in un procedimento in cui ulteriori specifici interessi ambientali (paesaggistici, idrogeologici) vengono valutati in modo espresso, essendo comunque il legislatore statale libero di qualificare in termini di silenzio-assenso il decorso del tempo entro cui l’amministrazione competente deve concludere il procedimento, esclusi i procedimenti c.d. complessi caratterizzati da “elevato tasso di discrezionalità” (Corte Costituzionale sent n.404/1997 e n.26/1996). Pres. Morea, Est. Amovilli - Consorzio O. (av. Dentamaro) c. Ente Parco Nazionale del Gargano e altro (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 25 marzo 2011, n. 500
 

AREE PROTETTE - Zone di protezione speciale - Regione siciliana - Obbligo di istituzione - Adempimento - Divieto di caccia lungo le rotte migratorie - Divieto di caccia a 500 metri dalla costa marina - Meccanismo conservativo ex art. 21, c. 5, L. n. 157/92 - Presupposto - Mancata istituzione delle zone di protezione. Le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva Uccelli, già istituite dalla Regione Sicilia con decreto 46/GAB del 21 febbraio 2005, null’altro sono che habitat sottoposti a particolare tutela ambientale “sia per le specie elencate nell’allegato I sia per le specie migratrici, il che trova giustificazione nel fatto che si tratta, rispettivamente, delle specie più minacciate e delle specie che costituiscono un patrimonio comune della Comunità” (Corte Giustizia CE, Sez. II, 13/12/2007, n. 418), come si evince chiaramente già dal terzo e nono considerando della direttiva 79/409/CEE. Deve ritenersi, quindi, che la Regione Sicilia abbia adempiuto all’obbligo di istituzione di zone di protezione speciale per le specie migratrici anche lungo le rotte di migrazione, sicché non può considerarsi operante il meccanismo “conservativo” di cui al comma 5 dell’art. 21, L. 157/1992, ai sensi del quale il divieto di caccia lungo le rotte migratorie a meno di 500 metri dalla costa presuppone, in primo luogo, proprio la mancata istituzione delle predette zone di protezione. Nel nostro ordinamento non esiste infatti tout court un divieto di caccia lungo le rotte migratorie; mentre esiste un divieto di caccia lungo i valichi montani interessati dalle rotte migratorie. Esiste, per contro, l’obbligo di istituire zone di protezione lungo le predette rotte, e solo in difetto della loro istituzione ed in esito all’attivazione di un meccanismo di diffida (e sostitutivo), scatta il divieto di caccia lungo le predette rotte, a meno di 500 mt. dalla costa marina. Pres. D’Agostino, Est. Tomaiuoli - Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus e altri (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidenza Regione Siciliana e altri (Avv. Stato), Federazione Siciliana della Caccia (avv.ti Lino, Gazzè e Mistretta) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 23 marzo 2011, n. 546

AREE PROTETTE - CACCIA - Oasi di protezione - ZPS - Regime di protezione - Differenza - Piani di gestione - Adozione di misure di protezione uniformi.
Il regime di protezione accordato dall’ordinamento nazionale alle Oasi di protezione è attualmente più intenso di quello accordato, in astratto, dall’ordinamento comunitario e nazionale alle Z.P.S..Mentre nelle prime, infatti, vige un divieto assoluto di caccia, ciò non accade nelle seconde, dove allo stato - ed in attesa dell’approvazione dei piani di gestione che dovranno contenere adeguate misure conservative ex artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 - valgono gli standard uniformi di protezione stabiliti con l’art. 5 del D.M. 17.10.2007 che vieta l’attività venatoria per talune specie ed in alcune specifiche forme. Che il divieto di caccia nelle ZPS non sia in linea di massima assoluto lo si desume, peraltro, già dalla lettura del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 7 della “direttiva Uccelli” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 23/01/2008, n. 105). In ogni caso, ciò non toglie che, anche nelle more dell’approvazione dei predetti piani di gestione, le misure di protezione uniformi possano e debbano essere incrementate, laddove emergano evidenze scientifiche che le facciano ritenere inadeguate alla tutela di particolari specie o habitat naturali, dal momento che “la tutela delle Z.P.S. non deve limitarsi a misure volte ad ovviare ai danni ed alle perturbazioni esterne causati dall’uomo, bensì deve anche comprendere, in funzione della situazione di fatto, misure positive per la conservazione e il miglioramento dello stato del sito”(Corte Giustizia CE, Sez. II, 13/12/2007, n. 418; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 24/07/2010, n. 558). Pres. D’Agostino, Est. Tomaiuoli - Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus e altri (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidenza Regione Siciliana e altri (Avv. Stato), Federazione Siciliana della Caccia (avv.ti Lino, Gazzè e Mistretta) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 23 marzo 2011, n. 546

AREE PROTETTE - Valutazione di incidenza - Principio di precauzione - Portata.
La valutazione di incidenza deve essere effettuata secondo il noto principio comunitario di precauzione, tenendo conto non solo degli effetti direttamente causati dalle attività consentite sui siti, ma anche degli effetti indiretti causati dalle attività esterne agli stessi: “a norma dell'art. 6 n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Il requisito di un’opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o progetto è subordinato alla condizione che questo sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato. Alla luce del principio di precauzione, tale rischio esiste ogni qual volta non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato” (Corte Giustizia CE, Sez. II, 10/01/2006, n. 98; cfr. anche Corte Giustizia CE, Sez. III, 15/07/2010, Sentenza C-573/08). Pres. D’Agostino, Est. Tomaiuoli - Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus e altri (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidenza Regione Siciliana e altri (Avv. Stato), Federazione Siciliana della Caccia (avv.ti Lino, Gazzè e Mistretta) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 23 marzo 2011, n. 546

 

AREE PROTETTE - L.r. Basilicata n. 4/2010 - Parchi - Attribuzione al Consiglio regionale di un potere regolamentare riservato dalla L. n. 394/91 alla competenza dell’Ente parco - Illegittimità costituzionale. La legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4, nell’attribuire al Consiglio Regionale un potere regolamentare in materia di parchi, che la legge statale (artt. 11 e 22 L. n. 394/1991) riserva alla competenza dell’Ente Parco, e nel consentire la deroga ai divieti che l’art. 19, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1994, stabilisce in conformità all’art. 11, comma 3, della legge quadro n. 394 del 1991, incide sulla tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sicchè ne va dichiarata l’illegittimità costituzionale. Pres. De Siervo, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Basilicata. CORTE COSTITUZIONALE - 3 marzo 2011, n. 70

 

AREE PROTETTE - PIEAR allegato alla L.r. Basilicata n. 1/2010, punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A - Illegittimità costituzionale - Preclusione assoluta alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nei siti della Rete Natura - Disciplina statale di tutela delle aree protette - Valutazione di incidenza. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, laddove pongono vincoli tassativi alla realizzazione di determinati impianti (solari termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione e di grande generazione) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e pZPS). Tale assoluta preclusione risulta ingiustificata e contrasta apertamente con la disciplina protezionistica statale già esistente, che regola gli interventi all’interno delle aree protette, non già escludendone incondizionatamente l’installazione, ma sottoponendone la fattibilità alla valutazione di incidenza, per individuarne e valutarne in via preventiva gli effetti sulla base di un concreto confronto con gli obiettivi di conservazione dei siti. Dunque, il divieto aprioristico di realizzazione degli impianti in oggetto svuota di ogni significato la valutazione di incidenza, che invece potrebbe preludere, nei singoli casi, alla praticabilità dell’intervento. La competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.), infatti, è intesa ad assicurare livelli di protezione, non solo adeguati, ma anche uniformi, fungendo così da limite invalicabile per la legislazione regionale. Pres. De Siervo, Est. Mazzella - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Basilicata. CORTE COSTITUZIONALE - 3 marzo 2011, n. 67
 

AREE PROTETTE - CACCIA - Istituzione nel territorio dei parchi di aree cinofile adibite all’addestramento dei cani da caccia - Art. 1, c. 16 l.r. Campania n. 2/2010 - Illegittimità costituzionale. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, la quale prevede l’istituzione da parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi e nelle zone montane, di aree cinofile, adibite esclusivamente all’addestramento ed allenamento dei cani da caccia, e l’individuazione di strutture ove consentire l’addestramento anche dei cani da pastore, da utilità e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al soccorso. Nel rispetto dei livelli uniformi, previsti dalla legislazione statale nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. - e tale è la materia delle aree protette, in cui la legge n. 394 del 1991 costituisce fonte di principi fondamentali (sentenze n. 20 e n. 315 del 2010; n. 366 del 1992) - la Regione esercita la propria potestà legislativa, senza potervi derogare, mentre può determinare, sempre nell’àmbito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela (sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009). In particolare, il territorio dei parchi, siano essi nazionali o regionali, ben può essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell’art. 117 Cost., purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni (sentenza n. 232 del 2008). Pres. De Siervo, Est. Finocchiaro- Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Campania - CORTE COSTITUZIONALE - 11 febbraio 2011, n. 44

 

AREE PROTETTE - DIRITTO URBANISTICO - Immobili ricadenti in parchi - Modesti aumenti di cubatura - Interventi in totale difformità dal titolo - Art. 32, u.c., d.P.R. n. 380/2001 - Ordine di demolizione. Rispetto agli immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, anche modesti aumenti di cubatura e di superficie sono comunque considerati in totale difformità dal permesso di costruire (art. 32 u.c. D.P.R. n. 380/2001; in tal senso è anche la legislazione regionale, cfr. l’art. 44 u.c. L.R. Liguria n. 6/2008), e quindi sanzionati con l’ordine di demolizione (artt. 31 D.P.R. n. 380/2001), anche se relativi ad interventi di ristrutturazione (art. 46 comma 1 L.R. n. 6/2008). Pres. Balba, Est. Vitali - E.D. (avv. Damonte) c. Comune di Monterosso al Mare e altro (n.c.) - TAR LIGURIA, Sez. I - 22 gennaio 2011, n. 150
 

PARCHI E RISERVE - Regione Siciliana - Piano territoriale per il parco - Art. 9 L.r. Sicilia n. 98/81 - Fase integrativa di efficacia del provvedimento - Esito positivo - Necessità - Esclusione - Decorso del termine di trenta giorni. L’art. 9 della L.r. Sicilia n. 98/81 (come modificato dalla l.r. n. 14/88) stabilisce, al comma 3, che “ sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni concernenti:….(omissis)….. e) il piano territoriale del parco”. Le suddette deliberazioni “sono comunicate all' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente e diventano esecutive se entro trenta giorni dalla ricezione degli atti non intervenga motivato provvedimento di annullamento”. La norma si colloca nel novero di quelle che prevedono l’espletamento di una fase integrativa dell’efficacia del provvedimento, con la precisazione che la mancanza di tale incombente non determina l’inefficacia del provvedimento, potendo questo diventare esecutivo in seguito al decorso del termine di trenta giorni. Pertanto, non essendo necessario un esito positivo del controllo, trattandosi di fase del tutto eventuale, ne discende che i provvedimenti in questione divengono esecutivi al decoro del termine di trenta giorni. Pres. Monteleone, Est. Cavallo - Ente "Parco delle Madonie” (avv. Lupo) c. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 43