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Giurisprudenza
Pubblica Amministrazione Diritto amministrativo
2011
Si veda anche: Appalti - Urbanistica - Procedure e Varie - Espropriazione - Lavoro - Giurisprudenza
Vedi: Pubblica Amministrazione anni 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 -1999 -1998 -1997-92 (N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Dirigente dell'ufficio tecnico - Rilascio concessione edilizia in sanatoria per opera non conforme agli strumenti urbanistici generali vigenti - Configurabilità - Artt.81, 323, 378 c.p.. Configura un ingiusto vantaggio patrimoniale anche il mero incremento del valore commerciale dell'immobile, per cui ben può essere chiamato a rispondere di abuso di ufficio il responsabile del settore urbanistico del Comune che abbia rilasciato una concessione edilizia in sanatoria per un'opera non conforme agli strumenti urbanistici generali vigenti in quel Comune (Cass. Sez.6, del 6/6/2008, n.35856 Morelli). (conferma sentenza n. 1493/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 11/02/2010) Pres. De Maio, Est. Rosi, Ric. Capodieci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/07/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n. 27703
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Accesso ai documenti amministrativi - Interesse ad
agire - Omissione di atti di ufficio - Art.25 L. n.241/1990 - Art.328 cp..
In tema di omissione di atti di ufficio, con particolare riferimento alla
richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art.25 legge
7/8/1990 n.241, dalla lettura del secondo comma dell'art.328 cp., si ricava che
la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o
di attivarsi servizio, interesse da parte del pubblico ufficiale o
dell'incaricato di pubblico è riconosciuta esclusivamente al soggetto, che abbia
interesse al compimento dell'atto. Tale interesse non si identifica con quello
generale al buon andamento della pubblica amministrazione, che riguarda tutti i
consociati, ma in quello che fa capo ad una situazione soggettiva, sulla quale
il provvedimento è destinato direttamente ad incidere (Cass. Sez. VI
4/2-29/5/2008 n.21735). (riforma sentenza n. 536/2008 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CASTROVILLARI, del 11/05/2009) Pres. Garribba, Est. Gramendola,
Ric. Pubblico Ministero in proc. Bria.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 15/06/2011 (Ud. 18/05/2011) Sentenza n. 24022
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Circolare della pubblica amministrazione - Effetti non vincolanti - Natura ed efficacia delle circolari - Uffici gerarchicamente sottordinati - Vincolo - Esclusione. La circolare interpretativa è atto interno alla pubblica amministrazione che si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo. Pertanto, va sottolineata la natura di atti meramente interni alla pubblica amministrazione che esprimono esclusivamente un parere dell'amministrazione medesima non vincolante per il destinatario, per gli uffici, per la stessa autorità che l'ha emanata e per il giudice. Sicché, la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare". La circolare non vincola, il Giudice (e, a maggior ragione, la Corte di Cassazione) dato che per l'annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'amministrazione e ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l'ordinamento affida esclusivamente al Giudice il compito di interpretare la norma (Cass. SS. UU. civili n. 23031, 2/11/2007 in materia tributaria). (conferma ordinanza emessa il 9110/2009 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Santoriello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/5/ 2011 (Ud. 27/4/2011) Sentenza n. 19330
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Sportello unico edilizia - Amministrazioni comunali - Mancata istituzione -
Poteri delle Regioni. L'articolo 5 del D.P.R. 380/01, stabilisce che le
amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
provvedano, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi
del capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti,
alla costituzione di un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia,
destinato a curare tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove
occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
Ciò posto, deve rilevarsi che la mancata istituzione è del tutto indifferente
per quanto riguarda il conseguimento dei titoli abilitativi ed, in ogni caso, la
definizione delle pratiche inerenti la disciplina urbanistica ed edilizia. Lo
sportello unico costituisce, pertanto, il tramite tra il privato e
l'amministrazione per il rilascio dei titoli abilitativi ed uno strumento di
semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi ed è stato modellato su
quello già previsto per le attività produttive di cui al d.p.r. 20 ottobre 1998
n. 447. Sebbene la costituzione dello sportello unico sia obbligatoria, non sono
tuttavia previsti termini temporali né sanzioni in caso di mancata istituzione
ed inoltre, la natura di norma regolamentare dell'articolo 5 menzionato ed il
riferimento dello sportello unico alla disciplina di "governo del territorio"
determinano, quali eventuali conseguenze, la possibilità per le Regioni di
disciplinarlo con proprie leggi o addirittura sopprimerlo e, per i Comuni, di
organizzarne la gestione e l'organizzazione. E' di tutta evidenza che la mancata
istituzione dello Sportello Unico non incide in alcun modo sul regime
autorizzatorio degli interventi edilizi disciplinato da specifiche disposizioni
normative che sarà comunque gestito dall'amministrazione competente. (conferma
sentenza emessa il 16/11/2009 dal Tribunale di Tribunale di Catania - Sezione
Distaccata di Giarre) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Manera.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n.
19315
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO URBANISTICO - Reato di abuso d'ufficio - Configurabilità - Vantaggio privato affiancato ad una finalità pubblica - Fattispecie - Art. 323 c.p.. Nell'ipotesi di reato contenuta nell’articolo 323 c.p., occorrerà verificare quali sia stato il vero fine, vantaggio privato o finalità pubblica, che ha mosso l'agente ed in che misura un fine abbia avuto la prevalenza sull'altro ed escludere il reato allorché il fine pubblico ha avuto la prevalenza sull'altro. In definitiva il vantaggio o danno per il privato può essere affiancato anche da una finalità pubblica che rappresenti una mera occasione o pretesto per coprire la condotta illecita. (Fattispecie: lavori realizzati in totale difformità dalla concessione edilizia). (riforma sentenza della Corte d'appello di Roma del 4/5/2010) Pres. Ferrua, Est. Petti, Ric. Cesaroni ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/5/2011 (Ud. 24/2/2011), Sentenza n. 18895
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Reato di abuso d'ufficio - Elemento soggettivo del
reato - Fine politico dell’agente - Antitesi con la finalità altruistica e
collettiva - Fattispecie: Sindaco con smania di protagonismo e finalità
propagandistica per aumentare il consenso elettorale - Art. 323 c.p.. Ai
sensi dell’art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) il perseguimento del fine pubblico
dell’agente non vale ad escludere il dolo sotto il profilo dell’intenzionalità,
allorché, rappresenti un mero pretesto con il quale venga mascherato l’obiettivo
reale della condotta. Sicché, il vantaggio o danno per il privato può essere
affiancato anche da una finalità pubblica che rappresenti una mera occasione o
pretesto per coprire la condotta illecita. La finalità pubblica non deve essere
confusa con il fine politico dell’agente, con l’esigenza di dimostrare la
propria capacità di “governo” ai consociati, con la smania di protagonismo, con
la finalità propagandistica, con l’aspirazione ad aumentare il consenso
elettorale perché questi sono motivi egoistici che si pongono in antitesi con la
finalità altruistica e collettiva che deve connotare la finalità pubblica.
(Fattispecie: lavori realizzati in totale difformità dalla concessione edilizia
da parte del Sindaco con smania di protagonismo e finalità propagandistica per
aumentare il consenso elettorale). (riforma sentenza della Corte d'appello di
Roma del 4/5/2010) Pres. Ferrua, Est. Petti, Ric. Cesaroni ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/5/2011 (Ud. 24/2/2011), Sentenza n.
18895
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Condotta del sindaco - Violazione della normativa
di settore - Reato di abuso d'ufficio - Configurabilità - Fattispecie:
Esautorazione e sostituzione di funzionari con altri più compiacente e
malleabili - Art. 323 c.p.. Integra il reato di abuso d'ufficio la condotta
del sindaco di un Comune che, in violazione della normativa di settore,
conferisca un incarico dirigenziale a persona priva dei requisiti di legge,
arrecando così intenzionalmente un danno ingiusto al dirigente che ne ha
diritto. Il perseguimento del fine pubblico dell'agente non vale ad escludere il
dolo dell'abuso d'ufficio sotto il profilo dell'intenzionalità allorché
rappresenti un mero pretesto con il quale venga mascherato l'obiettivo reale
della condotta. (Cass. Sez. VI 19/05/2010 n.23421). (Nella specie: funzionari
del comune che avevano espresso parere contrario, sono stati esautorati e
sostituiti con altri più compiacente e malleabili). (riforma sentenza della
Corte d'appello di Roma del 4/5/2010) Pres. Ferrua, Est. Petti, Ric. Cesaroni ed
altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/5/2011 (Ud. 24/2/2011), Sentenza n.
18895
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Opera economicamente svantaggiosa per la P.A. -
Finalità pubblica - Esclusione - Concetto di pubblica utilità - Principio del
buon andamento della P.A. - Art. 97 Cost. - Ordine illegittimo del sindaco -
Violazione di legge e tutela della finalità pubblica - Reato di abuso d'ufficio
- Configurabilità - Art. 323 c.p.. La finalità pubblica non può essere
realizzata ad "ogni costo" o "a qualsiasi prezzo". Non si può parlare di
realizzazione di una finalità pubblica, ma eventualmente di finalità politica
personale dell'agente, se l'opera è economicamente svantaggiosa per la pubblica
amministrazione. Il concetto di pubblica utilità non può prescindere
dall'osservanza, anche sotto il profilo economico, del principio del buon
andamento della pubblica amministrazione. Nei fatti, con la riforma del 1997 si
è sì ridotta l'area d'intervento del giudice penale in materia di abuso
d'ufficio, ma non si è abrogato l'articolo 97 della Costituzione. Pertanto, in
presenza di una macroscopica violazione di legge posta a tutela della finalità
pubblica e di un vantaggio patrimoniale arrecato al privato, è difficilmente
configurabile il contemporaneo interesse pubblico, specialmente quando la
finalità pubblica venga realizzata a costi economici esorbitanti. Si configura,
invece, il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). (riforma sentenza della
Corte d'appello di Roma del 4/5/2010) Pres. Ferrua, Est. Petti, Ric. Cesaroni ed
altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/5/2011 (Ud. 24/2/2011), Sentenza n.
18895
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Reato di abuso d'ufficio - Dolo intenzionale -
Elementi. Il dolo intenzionale, quale atteggiamento psicologico dell'agente,
deve ovviamente desumersi dai comportamenti tenuti prima durante e dopo la
condotta ed in particolare modo dall'evidenza delle violazioni, dalla competenza
dell'agente, dalla reiterazione e gravità delle violazioni, dai rapporti tra
agente e soggetto favorito o danneggiato ed, in caso di compresenza di più fini,
dalla comparazione dei rispettivi vantaggi o svantaggi; dall'intento di sanare
le illegittimità con successive violazioni di legge (Cass. Sez. VI, n
41365/2006). (riforma sentenza della Corte d'appello di Roma del 4/5/2010) Pres.
Ferrua, Est. Petti, Ric. Cesaroni ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/5/2011 (Ud. 24/2/2011), Sentenza n.
18895
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Obbligo di provvedere - Assenza di specifica
disposizione normativa - Ragioni di giustizia ed equità che impongono l’adozione
di un provvedimento - Rilevanza. L’obbligo di provvedere deriva di regola da
una norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da
prescrizioni di carattere generale o dai principi generali dell’ordinamento che
regolano l’azione amministrativa, sicché, ad esempio, può originare dal rispetto
del principio di imparzialità o trovare fondamento nel principio di buon
andamento dell’azione amministrativa o nel principio di legalità della stessa
azione amministrativa. Pertanto, si può ritenere che, a prescindere
dall'esistenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere
sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di
giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, cioè in tutte
quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona
amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima
aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni
(qualunque esse siano) di quest’ultima (Tar Catanzaro, sez. I, 17 novembre 2010,
n. 2704). Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - S. s.r.l. (avv. Vergine) c. E.D.
s.p.a. (avv.ti Grandolfo, Nicolì e Tanzariello) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 12 maggio 2011, n. 830
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Diritto di accesso
-Rapporto tra accesso e tutela della privacy - Necessità difensive - Prevalenza
rispetto alle esigenze di riservatezza - Presupposti - Effettiva necessità di
tutela di interessi che si assumano lesi - Dati sensibili - Fattispecie. Il
quadro normativo che risulta a seguito delle modifiche apportate, con d.lgs. n.
15/2005, alla L. n. 241/1990, definisce ormai in maniera compiuta il rapporto
tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza di taluni dati; in
particolare, pur dovendosi ammettere in generale che le necessità difensive,
riconducibili al principi di tutela fissati dall'art. 24 Cost., debbano
ritenersi prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, è anche vero (ciò
discendendo dal comma 7 dell'art. 24, l. n. 241 del 1990) che il legislatore ha
chiaramente specificato come non bastino esigenze di difesa genericamente
enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una
effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi; tutela ammessa
solo nei limiti in cui sia la conoscenza di documenti, contenenti "dati
sensibili e giudiziari", sia strettamente indispensabile. (nella specie,
un’associazione di consumatori aveva richiesto al Comune l’ostensione delle
domande di rateizzazione dei debiti relativi alla fornitura idrica: il TAR ne ha
ritenuto la natura riservata, sul presupposto che tali domande possono contenere
il riferimento a dati personali o familiari, anche sensibili, nonché che gli
interessati sono comunque nelle condizioni di esibire all’associazione la
documentazione necessaria per un’eventuale azione in giudizio). Pres. Ferlisi,
Est. Boscarino - Unione Nazionale Consumatori Comitato Comunale di Messina (avv.
Intilisano) c. Comune di Santa Domenica Vittoria (avv. Vecchio) -
TAR SICILIA, Catania, Sez. III, 28 marzo 2011, n. 737
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ARPA - Nota emanata all’esito di un sopralluogo -
Giudizio sull’esito del sopralluogo - Natura di parere - Esercizio della
funzione consultiva propria dell’ARPA - Impugnazione - Inammissibilità. La
nota emanata dall’ARPA all’esito di un sopralluogo, con la quale l’ente comunica
le proprie valutazioni al riguardo, contenendo un giudizio sull’esito (ritenuta
sussistenza di irregolarità) ma omettendo qualsiasi prescrizione sulle azioni
concrete da intraprendere in conseguenza costituisce non già esercizio di
funzioni di amministrazione attiva eccedenti la competenza dell’ARPA, quanto
esercizio della funzione consultiva di essa propria, a fronte del quale gli
organi competenti, la Provincia e il Comune sollecitati, potranno, secondo i
principi, conformarsi all’orientamento espresso o motivatamente discostarsene.
Ne deriva che la nota in questione costituisce in sostanza un parere, che come
tale non riveste carattere provvedimentale, e quindi non può di regola essere
impugnato, perché privo di autonoma attitudine lesiva. Pres. Petruzzelli, Est.
Gambato Spisani - Provincia di Mantova (avv. Persegati Ruggerini) c. Arpa
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (avv.
Santamaria) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 29 marzo 2011, n. 487
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Conferenza di
servizi - Scopi di semplificazione e accelerazione - Manifestazione in forma
tacita o non contestuale della volontà di ciascun ente - Legittimità. La
conferenza di servizi non ha natura di organo collegiale che funziona secondo il
metodo deliberativo della discussione e deliberazione, ma è essenzialmente un
luogo per l’acquisizione dell’assenso delle Amministrazioni o degli organi
coinvolti nell’istruttoria interessati ad un procedimento (cfr. Cons. Stato,
sez. IV, 11 aprile 2007 n. 1644). Essa dunque opera con scopi di semplificazione
ed accelerazione dell’azione amministrativa, mirando all’acquisizione in un
contesto unitario di tutte le valutazioni e pareri necessari per l’adozione di
un determinato provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2005 n.
1768). Conseguentemente, la volontà di ciascun ente ben può essere manifestata
anche in forma tacita ovvero non contestuale: da ciò deriva la piena legittimità
dell’espressione della volontà di un’Amministrazione attraverso la trasmissione
del proprio avviso positivo (o atto di assenso) determinatosi al di fuori della
conferenza di servizi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2004 n. 458; Id.,
sez. IV, 30 gennaio 2004 n. 316). Pres. Allegretta, Est. Picone - M. s.r.l.
(avv.ti Mescia e Mescia) c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio per le Province di Bari e Foggia (Avv. Stato) e altro (n.c.) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 marzo 2011, n. 478
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Diritto di accesso - Enti esponenziali di interessi collettivi - Spettanza. Il diritto di accesso, oltre che alle persone fisiche, spetta anche a enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività dell'associazione o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all'oggetto dell'istanza. Pres. Filippi, Est. Quiligotti - Codacons e altro (avv.ti Giuliano e Agliocchi) c. Regione Lazio (avv. Regione Lazio), Provincia di Roma (avv. De Maio) e altro (n.c.) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II ter - 14 marzo 2011, n. 2260
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Accordi integrativi o sostitutivi del procedimento
- Art. 11 L. n. 241/19990 - Stipulazione della convenzione - Competenza
dell’organo consiliare - Risoluzione dell’accordo per inadempimento della
controparte privata - Competenza della Giunta. In tema di accordi
integrativi o sostitutivi del procedimento ex art. 11 L. n. 241/1990, se non è
in discussione la competenza dell’organo consiliare allorché si tratta della
scelta di stipulazione della convezione, deve invece riconoscersi alla Giunta,
in virtù della sua competenza generale e residuale ex art. 48 D.Lgs. 267/2000,
il potere di disporre la risoluzione dell’accordo, in caso di accertato
inadempimento della controparte privata. L’atto di risoluzione si pone, infatti,
come atto di esecuzione della stessa convenzione, nel senso cioè che l’organo
dotato di competenza amministrativa generale (Giunta), può legittimamente
accertare la sussistenza dei presupposti di legge (articoli 1453 e seguenti del
codice civile, applicabili in virtù del generale richiamo di cui all’art. 11,
comma 2°, della legge 241/1990), tali da far venire meno gli effetti
dell’accordo. (Consiglio di Stato, sez. IV, 11.12.2007, n. 6358, TAR Lombardia,
Milano, sez. II, 20.12.2004, n. 6485 e TAR Piemonte, sez. II, 4.12.2000, n.
1270) Pres. Arosio, Est. Zucchini - Fallimento M. (avv. Grella) c. Comune di
Monticelli Pavese (avv. Ferrari) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 4 marzo 2011, n. 628
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Disposizione di cui
all’art. 2, c. 3 L. n. 241/1990 - Inapplicabilità ai procedimenti regolati dalla
L. n. 689/1981. La disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art.
2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione, secondo cui il procedimento
amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto
nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo
2005, n. 35, art. 36 bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui
il termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo in cui è
inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981,
n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un
procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati
in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di
un termine così breve (Cass. 27 luglio 2007 n. 16763) Pres. Vadalà, Est.
Marcelli - F. s.p.a. (avv. Verna) c. Comune di Serra S. Quirico (avv. Ceruti) -
(conferma Tribunale di Ancona, Sez. distaccata di Fabriano del 16/07/2009) -
CORTE DI APPELLO DI ANCONA- 17 febbraio 2011, n. 159
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CAVE E MINIERE - Art. 14 L. n. 689/81 - Termine di 90
gg. decorrenti dall’accertamento - Significato di accertamento - Infrazione di
cui all’art. 20 della l.r. Marche n. 71/97 - Commisurazione alla quantità del
materiale abusivamente estratto. L’art. 14 della L. n. 689/81, nel riferirsi
all’accertamento e non “al giorno in cui è stata commessa la violazione, va
inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in
cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità
o meno della fattispecie, l’attività amministrativa volta a verificare
l’esistenza dell’infrazione. L’accertamento non coincide con la generica ed
approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini
necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall’art. 13,
l’esistenza di tutti gli elementi dell’infrazione, fermo restando che
l’accertamento deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta di
valutazre i dati già acquisiti, anche se caratterizzati da complessità sotto il
profilo tecnico-giuridico . Ne consegue che i limiti temporali entro i quali, a
pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’amministrazione procedente
deve provvedere alla contestazione, sono collegati all’esito del procedimento di
accertamento e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale
decorre soltanto il termine di inizio della prescrizione ex art. 28 L. n.
689/1981 (Cass. n. 7346 del 2004. cass. n. 3524 del 2003; Cass. n. 1866 del
2000, Cass. n. 11308 del 1998). In particolare, nel caso in cui l’infrazione è
punita (art. 20 della L. r. Marche n. 71/1997) con sanzione pecuniaria
commisurata alla quantità del materiale abusivamente estratto, l’accertamento
del fatto materiale integrante tale infrazione non può ritenersi completato con
la generica constatazione dell’abusiva estrazione di materiale, ma soltanto con
la esatta quantificazione del materiale estratto ed il deposito presso il
soggetto competente alla irrogazione della sanzione della definitiva relazione
del tecnico incaricato dell’accertamento. Pres. Vadalà, Est. Marcelli - F.
s.p.a. (avv. Verna) c. Comune di Serra S. Quirico (avv. Ceruti) - (conferma
Tribunale di Ancona, Sez. distaccata di Fabriano del 16/07/2009) -
CORTE DI APPELLO DI ANCONA- 17 febbraio 2011, n. 159
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Atti assoggettati a registrazione - Accesso da parte di soggetti diversi dai contraenti - Autorizzazione del giudice competente - Art. 18, c. 3 d.P.R. n. 131/1986. L'art. 24 comma 5, della legge 7 agosto 1990 n. 241 fa salve le disposizioni vigenti che limitano l' accesso alla documentazione amministrativa, sicché deve ritenersi che la richiesta di accesso a una denuncia di successione, come agli altri atti assoggettati a registrazione, da parte dei soggetti diversi dalle parti contraenti, dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, sia disciplinata dall'art. 18, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (t.u. dell'imposta di registro) cui rinvia per i divieti l'art. 60 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (t.u. delle imposte di donazione e successione), per cui il rilascio di copie di tali atti può avvenire soltanto su autorizzazione del giudice competente. Conseguentemente, la domanda di accesso a una denuncia di successione da parte di un terzo deve essere preceduta da apposita autorizzazione del g.o. competente e la carenza di tale previa autorizzazione comporta l'insussistenza dell'obbligo dell'amministrazione finanziaria di consentire l' accesso e di rilasciare copia della denuncia richiesta (T.A.R. Abruzzo Pescara, 22 marzo 2002 , n. 352). Pres. Calvo, Est. Trizzino - R.B. (avv. Zauli) c. Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Cesena (Avv. Stato) e altro (n.c.). TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 13 gennaio 2011, n. 7
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO AGRARIO - Costruzioni strumentali alle
attività agricole - Rimborso dell'ICI versata - Presupposti - Requisiti
oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della ruralità - Art. 29, D.P.R. n.
917/1986. Il diritto ad ottenere il rimborso dell'ICI versata, nella
considerazione che fosse da riconoscere il carattere rurale delle costruzioni, -
in quanto strumentali alle attività agricole di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 29, deve essere adeguatamente
motivato ed indicate quali siano le "c.d. produzioni agricole". Pertanto, è
necessario ogni riferimento al contenuto dei requisiti oggettivi e soggettivi
indispensabili per il riconoscimento della ruralità, esplicitare le
considerazioni alla cui stregua gli elementi desumibili dalla documentazione
risultino rilevanti agli effetti decisionali ed argomentando su fatti (assenza
di terreno agricolo, requisiti contribuente, dato catastale, attività
commerciale), di portata decisiva ai fini della soluzione della controversia.
(annulla con rinvio sentenza n. 235 della Commissione Tributaria Regionale di
Bologna, Sez. Staccata di Parma n. 22, del 12.12.2006, dep. 27/02/2007) Pres.
Lupi, Est. Di Blasi, Ric. Comune di Casalgrande.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione Tributaria, Ordinanza 4/01/2011, n. 148