AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 1315
APPALTI - Bando di gara - Presentazione delle offerte - Plico e buste
sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura - Finalità della previsione -
Nozione di “lembo di chiusura”. La previsione del bando di gara, che impone
la presentazione da parte dei concorrenti di plico e buste sigillati e
controfirmati sui lembi di chiusura, risponde alla ratio di garantire la
genuinità e paternità della domanda di partecipazione e della documentazione a
questa allegata, la quale può essere assicurata solo se la sigillatura sia tale
da impedire che il plico possa essere aperto senza che ne resti traccia visibile
e possa essere anche solo teoricamente manomesso (vedi Consiglio di Stato, IV,
10 marzo 2011, n. 1553). Tale previsione va, però, interpretata in maniera non
formalistica al fine di garantire la massima partecipazione alla gara e la
concorrenza tra gli operatori del settore. Si è, pertanto, condivisibilmente
ritenuto che per "lembo di chiusura" di una busta deve intendersi quello
costituente l'imboccatura della stessa soggetto ad operazione di chiusura a sé
stante, sicché è sufficiente che l'adempimento formale imposto al concorrente
venga limitato ai lembi della busta chiusi dall’utilizzatore, con esclusione di
quelli preincollati dal fabbricante (in tal senso Consiglio di Stato, VI, 04
giugno 2007, n. 2946 e 20 aprile 2006, n. 2200). Pres. D’Agostino, Est. Lento -
V.A. (avv. Tillieci) c. G. s.p.a. (avv.ti Tripiciano e Patrigni) - TAR
SICILIA, Palermo, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 1315
www.AmbienteDiritto.it
N. 01315/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01010/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2008, proposto da:
Violante Antonio, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso,
dall’avv. Antonino Tillieci, elettivamente domiciliato in Palermo, via della
Libertà, n.108/B, presso lo studio dell’avv. Marco Anzaldi;
contro
“GES.A.P. - Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo” S.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusto
provvedimento dell’Amministratore Delegato prot. n. 444 del 24 aprile 2008 e per
procura in calce alla copia notificata del ricorso, sia congiuntamente che
disgiuntamente, dagli avv. Anna Tripiciano e Vincenzo Patrigni, domiciliato
presso la segreteria di questo T.A.R. in Palermo, via Butera, n. 6;
nei confronti di
Correro Giovanni, nella qualità di titolare della ditta Tecnotel, non
costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
del verbale di aggiudicazione della gara di appalto per la realizzazione
dell’impianto di alimentazione elettrica degli impianti pubblicitari esterni
dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” del 15 febbraio 2008 alla ditta “Tecnotel”
di Correro Giovanni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione
intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 583 del 23 maggio 2008;
Vista l’ordinanza del CGA n. 1009 del 15 dicembre 2008;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;
Uditi, alla pubblica udienza del 22 giugno 2011, i difensori delle parti come da
verbale;
Ritenuto e considerato:
FATTO
Con ricorso, notificato il 10 aprile 2008 e depositato il giorno 29 successivo,
il signor Violante Antonio esponeva di avere partecipato alla gara indetta dalla
“GES.A.P. - Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo” S.p.a. per
l’aggiudicazione dell’appalto finalizzato alla realizzazione dell’impianto di
alimentazione elettrica degli impianti pubblicitari esterni dell’aeroporto
“Falcone e Borsellino” (importo a base d’asta € 117.150,23, di cui € 3.231,31
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
Ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento
del 15 febbraio 2008, con il quale si è provveduto alla aggiudicazione a favore
della ditta “Tecnotel”.
Il ricorso è stato affidato alla seguente unica censura:
Violazione e falsa applicazione: del bando; del disciplinare; degli artt. 73, 74
e 77 del d.lgs.vo n. 163/2006. Eccesso di potere per travisamento.
L’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto le buste
contenenti la propria offerta non presentavano tutti i lembi di chiusura
sigillati e controfirmati come richiesto dalla lex specialis.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha depositato una
memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, in
considerazione del fatto che le buste della aggiudicataria erano sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, seppur non sui lembi di costruzione, con
conseguente esclusione della violazione della segretezza.
Con ordinanza n. 583 del 23 maggio 2008, confermata con ordinanza del CGA n.
1009 del 15 dicembre 2008, l’istanza cautelare è stata rigettata con la seguente
motivazione: “le buste oggetto dei motivi di ricorso, depositate in giudizio in
originale, appaiono integre, sì da “garantire, oltre ogni ragionevole dubbio o
interpretazione discrezionale, la genuinità e paternità della domanda di
partecipazione e della documentazione a questa allegata (Consiglio Stato, VI, 20
aprile 2006, n. 2200)”.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011, su conforme richiesta dei difensori
delle parti, il gravame è stato posto in decisione.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto
per la realizzazione dell’impianto di alimentazione elettrica degli impianti
pubblicitari esterni dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” (importo a base
d’asta € 117.150,23, di cui € 3.231,31 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso).
Deduce, in particolare, la ricorrente che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere
esclusa dalla gara, in quanto le buste contenenti la propria offerta non
presentavano tutti i lembi di chiusura sigillati e controfirmati come richiesto
dalla lex specialis.
La censura è infondata.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la previsione del bando
di gara, che impone la presentazione da parte dei concorrenti di plico e buste
sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, risponde alla ratio di
garantire, oltre ogni ragionevole dubbio o interpretazione discrezionale, la
genuinità e paternità della domanda di partecipazione e della documentazione a
questa allegata, la quale può essere assicurata solo se la sigillatura sia tale
da impedire che il plico possa essere aperto senza che ne resti traccia visibile
e possa essere anche solo teoricamente manomesso (vedi Consiglio di Stato, IV,
10 marzo 2011, n. 1553).
Tale previsione va, però, interpretata in maniera non formalistica al fine di
garantire la massima partecipazione alla gara e, pertanto, la concorrenza tra
gli operatori del settore.
Si è, pertanto, condivisibilmente ritenuto che per "lembo di chiusura" di una
busta deve intendersi quello costituente l'imboccatura della stessa soggetto ad
operazione di chiusura a sé stante, sicché è sufficiente che l'adempimento
formale imposto al concorrente venga limitato ai lembi della busta chiusi
dall’utilizzatore, con esclusione di quelli preincollati dal fabbricante (in tal
senso Consiglio di Stato, VI, 04 giugno 2007, n. 2946 e 20 aprile 2006, n.
2200).
Nella specie, come risulta dalla produzione documentale della Amministrazione
resistente, le buste della aggiudicataria erano sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, seppur non su quelli di costruzione.
Ne consegue la legittimità, sotto il profilo dedotto, del provvedimento di
ammissione alla gara e della conseguente aggiudicazione alla controinteressata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, che
liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se e in quanto
dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it