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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI - 31/01/2011, Sentenza n.
696
APPALTI - SOA - Attività di attestazione nei confronti di imprese certificate
dalle stesse SOA - Divieto - Art. 8, c. 4 L. n. 109/94 - Modifiche ex art. 7 L.
n. 166/2002 - Caducazione del divieto - Esclusione. Anche a seguito delle
modifiche apportate all’art. 8, comma 4, della legge n. 109 del 1994 dall’art. 7
della legge n.166 del 2002, non è venuto meno il divieto per le SOA di svolgere
attività di attestazione nei confronti di imprese certificate dalle stesse SOA o
da società da queste controllate. La circostanza che la legge non preveda più il
divieto per le società di certificazione della qualità di svolgere anche
attività di qualificazione con riferimento alla stessa impresa non significa
affatto che le società di certificazione possano ora incondizionatamente anche
attestare nell’ambito dei lavori pubblici senza alcun limite soggettivo. La
riforma disposta nel 2002 ha invece comportato soltanto che le società di
certificazione non possono più essere autorizzate a qualificare soggetti
esecutori di lavori pubblici, neppure con il limite soggettivo prima esistente.
Pres. Maruotti, Est. Giovagnoli - S. s.p.a. (avv.ti Damonte e Villani) c.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altro (Avv. Stato) - (Conferma
T.A.R. LAZIO, ROMA n.3659/2003) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 31 gennaio 2011, n. 696
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00696/2011REG.PROV.COLL.
N. 09538/2003 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9538 del 2003, proposto dalla s.p.a. Soa
Rina-Organismo di Attestazione, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Damonte e Ludovico
Villani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ludovico Villani in
Roma, via Asiago, 8;
contro
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro
tempore, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in presenza del
presidente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n.
03659/2003, resa tra le parti, concernente NEGATA AUTORIZZAZIONE DELLA ATTIVITA'
DI CERTIFICAZIONE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il Cons. Roberto
Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Damonte e Villani e l'avvocato
dello Stato Pluchino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con il ricorso n. 13865 del 2002, proposto al T.a.r. per il Lazio, la s.p.a.
SOA RINA ha chiesto:
a) l’annullamento della determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002, con la quale
l’Autorità di vigilanza ha ritenuto che, in seguito all’entrata in vigore della
legge n. 166 del 2002, fosse venuta meno la possibilità di autorizzare i
soggetti operanti nella certificazione di qualità a svolgere anche l’attività di
attestazione;
b) il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tale determinazione.
Con la sentenza n. 3659 del 2003, il T.a.r., senza esaminare la domanda
risarcitoria, ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento, sul
presupposto che la s.p.a. SOA RINA non rientrasse tra i destinatari
dell’impugnata determinazione (che secondo il Tribunale amministrativo ha come
destinatari i soggetti operanti nella certificazione di qualità).
Avverso tale sentenza, la s.p.a. SOA RINA ha presentato appello al Consiglio di
Stato limitatamente al punto del mancato esame della domanda risarcitoria.
A sostengo della domanda risarcitoria, l’appellante deduce che, a causa
dell’incertezza provocata dalla determinazione dell’Autorità, non ha potuto
(fino alla sentenza con cui il giudice di primo grado ha chiarito che l’odierna
appellante era estranea all’ambito soggettivo di applicazione di quella
delibera) svolgere in piena libertà la propria attività, attestando, come invece
avrebbe potuto, anche le imprese certificate dalla s.p.a. RINA.
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta per la
decisione.
2). L’appello risulta infondato e va respinto, poiché risulta corretta
l’interpretazione del quadro normativo, fornita dall’Autorità di vigilanza nella
citata determinazione n. 27 del 2002.
Si può pertanto prescindere dall’esame delle deduzioni della Amministrazione
appellante, secondo cui l’atto impugnato in primo grado non avrebbe determinato
alcuna lesione, poiché si è limitato a fornire una risposta ad una ‘richiesta di
chiarimenti’.
3). La questione sollevata dall’appellante consiste nello stabilire se, per
effetto delle modifiche apportate all’art. 8, comma 4, della legge n. 109 del
1994 dall’art. 7 della legge n.166 del 2002, sia venuto meno il divieto per le
SOA di svolgere attività di attestazione anche nei confronti di imprese
certificate dalle stesse SOA o da società da queste controllate.
Il Collegio ritiene che al quesito si debba dare risposta negativa, e che,
pertanto, il divieto continui a sussistere, così come ritenuto dall’Autorità.
4). L’art. 8, comma 4, della legge n. 109 del 1994, nel testo previgente alla
riforma di cui all’art. 7 della legge n. 166 del 2002 demandava al regolamento
di istituzione del sistema di qualificazione il compito di definire: “b) le
modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli
organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi,
finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere fermo restando
che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori dei
lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti
alla sorveglianza dell’Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle
costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 4500 e delle
norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di
qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall’Autorità, nel caso in cui siano
in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di
attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto
di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli di attestazione
relativamente alla medesima impresa”.
La disposizione, quindi, prevedeva che, in presenza di determinati requisiti, le
società di certificazione potessero essere autorizzate a svolgere attività di
attestazione, stabilendo, tuttavia, come limite comunque operante, anche in
presenza dell’autorizzazione, il divieto espresso di cumulare le due attività
relativamente alla medesima impresa.
5). Con l’art. 7 della legge n. 166 del 2002, la lett. b) del comma 4 dell’art.
8 della legge n. 109 del 1994 è stata sostituita dalla seguente: [Il regolamento
di cui al comma 2 definisce in particolare] b) le modalità e i criteri di
autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici
che i predetti organismi devono possedere.
Non si può, tuttavia, ritenere che per effetto di questa modifica sia venuto
meno il divieto di svolgere attività di certificazione e di attestazione nei
confronti della medesima impresa.
Al contrario, come correttamente ritenuto dall’Autorità, l’effetto di tale
modifica è il venir meno della possibilità di autorizzare i soggetti operanti
nella certificazione di qualità a volgere anche l’attività di attestazione.
L’art. 8, comma 4, lett. b), della legge n. 109 del 1994, prima delle modifiche
del 2002, aveva un contenuto precettivo duplice: da un lato, in deroga alla
regola dell’esclusività dell’oggetto sociale degli organismi di attestazione,
consentiva che l’attività di attestazione fosse svolta, previa autorizzazione,
anche da soggetti certificatori; dall’altro, limitava tale possibilità,
impedendo che uno stesso soggetto potesse svolgere attività di certificazione e
di attestazione nei confronti della stessa impresa. La disposizione, quindi,
conteneva due norme tra loro strettamente collegate: una di autorizzazione
(derogatoria rispetto al principio dell’esclusività dell’oggetto sociale di cui
all’art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000) e l’altra di divieto, che aveva
proprio lo scopo di limitare l’ampiezza, altrimenti eccessiva, di
quell’autorizzazione.
La parziale abrogazione di tale disposizione ha fatto venire meno entrambi i
contenuti precettivi appena descritti. E’ caduto, in altri termini, non solo il
divieto, ma prima ancora, e soprattutto, la norma autorizzante. Il divieto, del
resto, aveva un senso proprio in presenza della norma che permetteva
eccezionalmente lo svolgimento di attività di attestazione da parte dei soggetti
certificatori.
In altri termini, la circostanza che la legge non preveda più il divieto per le
società di certificazione della qualità di svolgere anche attività di
qualificazione con riferimento alla stessa impresa non significa affatto che le
società di certificazione possano ora incondizionatamente anche attestare
nell’ambito dei lavori pubblici senza alcun limite soggettivo.
La riforma disposta nel 2002 ha invece comportato soltanto che le società di
certificazione non possono più essere autorizzate a qualificare soggetti
esecutori di lavori pubblici, neppure con il limite soggettivo prima esistente.
6). In senso contrario non vale invocare la considerazione che non è stato
formalmente abrogato l’art. 13 del regolamento emanato con il d.P.R. n. 34 del
2000 , che, al primo comma, prevede: “gli organismi già accreditati al rilascio
di certificazione dei sistemi di qualità, che intendono svolgere anche attività
di attestazione, sono soggetti alla autorizzazione da parte dell'autorità”.
Tale disposizione regolamentare, per effetto delle modifiche legislative
intervenute, ha visto svuotato il suo contenuto normativo, perché fa riferimento
ad una autorizzazione che ormai l’ordinamento non permette più di rilasciare.
7). Destituiti di fondamento sono anche i prospettati dubbi di compatibilità
comunitaria della normativa nazionale interpretata nel senso appena descritto.
Ad avviso della Sezione, il divieto in questione, infatti, nella misura in cui
mira ad affermare la neutralità e l’imparzialità dei soggetti chiamati a
verificare la sussistenza dei requisiti per partecipare alle gare di appalto
risulta certamente in linea con i principi comunitari che tutelano la
concorrenza.
Anzi, proprio lo scopo di consentire che alle gare d’appalto in materia di
lavori pubblici partecipino soltanto quei soggetti effettivamente in possesso
dei requisiti prescritti giustifica, anche sotto il profilo della
proporzionalità, il divieto di esercizio congiunto di attività di attestazione e
di certificazione.
8). Alla luce delle considerazioni che precedono, rilevato che l’interpretazione
fornita dall’Autorità legittima risulta conforme alla normativa di settore, la
domanda risarcitoria proposta dalla s.p.a. SOA RINA deve essere respinta, non
riscontrandosi alcun fatto illecito imputabile all’Amministrazione.
9). Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese e gli onorari
del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando sull'appello n. 9538/2003, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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