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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/01/2011, Sentenza n.
222
APPALTI - Offerta economicamente più vantaggiosa - Elementi di valutazione -
Punteggio numerico - Sufficienza - Presupposti. Il solo punteggio numerico
assegnato agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa può essere ritenuto idoneo a configurare motivazione sufficiente
quando i prefissati criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo,
siano estremamente dettagliati; in questo caso, infatti, sussiste comunque la
possibilità di ripercorrere il percorso valutativo, quindi di controllare la
logicità e la congruità del giudizio tecnico (cfr., tra le più recenti, Cons.St.,
Sez. V, 16 giugno 2010 n. 3806 e 11 maggio 2007 n. 2355, nonché 9 aprile 2010 n.
1999, richiamata dall’appellante). Pres. Piscitello, Est. Dell’Utri - Comune di
Cerreto Sannita (avv. Clarizia) c. Soc. Coop. A.N. (avv.ti Marrama e Tarricone)
- (Riforma T.A.R. CAMPANIA, Napoli, n.1612/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 17 gennaio 2011, n. 222
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00222/2011REG.PROV.COLL.
N. 03989/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3989 del 2010, proposto da:
Comune di Cerreto Sannita, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con
domicilio eletto presso l’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde
n. 2;
contro
Soc. Coop. Alba Nuova, rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Marrama e
Pasquale Tarricone, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco De Leonardis in
Roma, via Germanico n. 172;
nei confronti di
Soc. Coop. il Girasole;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 01612/2010, resa
tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE CENTRO URBANO.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc. Coop. Alba Nuova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il Cons. Angelica
Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Lilli e De Leonardis, su delega
rispettivamente degli avv.ti Clarizia e Marrama;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il 4 ed il 6 maggio 2010 e depositato il giorno 6 il Comune
di Cerreto Sannita ha appellato la sentenza succintamente motivata 25 marzo 2010
n. 1612 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli,
sezione prima, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da Alba Nuova
soc. coop., seconda graduata con punti 73 nella procedura negoziata mediante
cottimo fiduciario indetta con avviso pubblico del 27 novembre 2009 per
l’affidamento del servizio di spazzamento delle strade del centro urbano e
servizi collaterali, sono stati annullati l’aggiudicazione definitiva in favore
dell’unica altra concorrente ammessa, soc. coop. Girasole che aveva conseguito
punti 82,31, e gli atti presupposti, tra cui il disciplinare di gara. A sostegno
dell’appello ha dedotto:
1.a.- Irricevibilità.
Col primo motivo la ricorrente contestava l’inserimento nei criteri di
valutazione stabiliti dal disciplinare di elementi inerenti la qualificazione
tecnica o economica dei concorrenti. Il TAR ha respinto la relativa eccezione di
irricevibilità, sollevata dall’Ente resistente, ed ha accolto il motivo per
violazione dell’invocato “fondamentale precetto (…), con conseguente
illegittimità dell’intera lex specialis”. La sentenza è errata innanzitutto
nella parte in cui ha respinto l’eccezione, giacché l’immediata lesività non è
limitata alle clausole concernenti i requisiti di partecipazione, dovendo essere
estesa anche a situazioni, qual è quella in questione, in cui l’applicazione
della clausola non possa che avvenire in senso pregiudizievole, sicché il
termine di impugnazione non può farsi decorrere dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva.
1.b.- Inammissibilità per carenza di interesse.
Alba Nuova non ha interesse a dolersi del punteggio conseguito per i punti c) ed
e), per i quali ha ottenuto il punteggio massimo previsto dalla lex specialis.
Neppure ha interesse circa il punto d), per il quale ha ottenuto 4 punti sul
massimo di 10, dal momento che la differenza tra le due offerte è pari a 9,31
punti, superiore al divario di 6 tra il punteggio conseguito e quelle massimo
attribuibile.
1.c.- Nel merito, il TAR non ha considerato che il principio in questione va
applicato “cum grano salis” nelle procedure di appalto di servizi, in cui
l’offerta tecnica consiste in un facere che può essere valutato solo con criteri
quali-quantitativi, fra i quali ben può rientrare la pregressa esperienza
dell’operatore o la solidità ed estensione della sua organizzazione d’impresa,
quali indici significativi, come gli elementi indicati nella specie, della
qualità delle prestazioni e dell’affidabilità che il concorrente può garantire,
dunque idonei ad “illuminare la qualità dell’offerta”. Inoltre il TAR non ha
considerato che tali elementi non erano preponderanti, né limitavano la platea
dei possibili partecipanti, non trattandosi di requisiti di ammissione.
2.- Il TAR ha accolto anche il secondo motivo, di insufficienza ai fini
motivazionali del punteggio solo numerico pari a zero assegnato per tre delle
quattro voci di valutazione del progetto tecnico, pur recando il disciplinare
criteri di valutazione sufficientemente dettagliati. Ciò è erroneo, stante la
legittimità dei punteggi numerici di dettaglio, idonei di per sé a dare contezza
delle valutazioni compiute e ad assolvere all’obbligo di motivazione in
presenza, come nella specie, di criteri sufficientemente specifici. Peraltro, la
Cooperativa non ha mai contestato il deficit motivazionale così come ritenuto
dal TAR, il quale ha altresì omesso di considerare che si tratta di affidamento
in economia tramite cottimo fiduciario ex art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006,
il quale esclude una generale applicabilità delle regole del codice proprie
dell’evidenza pubblica. Del resto, le ragioni del punteggi attribuito si
evincono chiaramente dal progetto tecnico della ricorrente, carente di qualsiasi
indicazione richiesta dalla lex specialis per le voci in parola.
In data 11 maggio 2010 la coop. Alba Nuova si è costituita in giudizio ed ha
svolto ampie controdeduzioni.
L’Ente ha a sua volta illustrato ulteriormente le proprie tesi e richieste con
memorie del 26 novembre e 3 dicembre 2010.
All’odierna udienza pubblica l’appello è stato introitato in decisione.
DIRITTO
Com’è esposto nella narrativa che precede, si discute della procedura negoziata
mediante cottimo fiduciario e col metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento del servizio di spazzamento delle strade del
centro urbano e servizi collaterali, indetta dall’appellante Comune di Cerreto
Sannita con avviso pubblico del 27 novembre 2009 ed alla quale sono state
ammesse le offerte della soc. coop. Il Girasole, aggiudicataria con punti 82,31,
e della soc. coop. Alba Nuova, ricorrente in primo grado, seconda graduata con
punti 73 e quindi con una differenza di punteggio di 9,31 rispetto
all’aggiudicataria.
Con la sentenza appellata l’intera procedura è stata annullata in accoglimento
della censura di violazione del principio del divieto di commistione tra criteri
di valutazione delle offerte e requisiti di ammissione del concorrente
concernenti la sua capacità tecnica ed economica, con riferimento ai criteri
valutativi previsti dall’art. 9 del disciplinare di gara ai punti c)
(“curriculum delle attività svolte nell’ultimo triennio con descrizione delle
stesse”), d) (“storicità: anzianità di iscrizione ai registri e altri albi
previsti dalle normative vigenti”) ed e) (“volume degli affari”). E’ stata
inoltre ritenuta fondata l’ulteriore censura concernente l’assegnazione di
punteggio solo numerico, privo di specifica motivazione.
La prima censura, condivisa – giova ribadirlo – limitatamente alle predette voci
c), d) ed e) e non anche alle voci b) (“presenza sedi operative”) ed a.2
(“descrizione dettagliata … dei prodotti, delle attrezzature, dei macchinari
impiegati e dei dispositivi di sicurezza individuati”) senza che sia stato
proposto appello incidentale, era invece da ritenersi inammissibile per carenza
di interesse, poiché per le ridette voci c) ed e) entrambe le concorrenti hanno
ottenuto il punteggio massimo previsto di 10 e, rispettivamente, di 4, mentre
per la voce d) la soc. coop. Alba Nuova ha ottenuto punti 4 e la soc. coop. Il
Girasole punti 10, quindi con una differenza di punti 6 insufficiente a colmare
il divario di complessivo di punti 9,31, sicché non risulta superata la prova di
resistenza.
Si rivela pertanto fondato il secondo motivo d’appello, inteso appunto a far
valere siffatto profilo di inammissibilità.
Non senza dire che per la voce b) la ricorrente aveva ottenuto il punteggio
massimo di 6 a fronte dei 5 punti conseguiti dalla controinteressata, mentre la
voce a.2, inserita dal disciplinare nell’ambito della valutazione del parametro
a) “progetto tecnico” e la cui dizione completa è “Metodologie tecniche
operative: Descrizione dettagliata delle modalità tecniche di prestazione, dei
prodotti, delle attrezzature, dei macchinari impiegati e dei dispositivi di
sicurezza individuati”, è chiaramente attinente alle caratteristiche oggettive
dell’offerta tecnica e non a profili soggettivi dell’offerente.
L’ulteriore censura accolta è invece infondata nel merito, come dedotto
nell’ambito del secondo motivo d’appello.
La Sezione ha già avuto modo ripetutamente di precisare che il solo punteggio
numerico assegnato agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa può essere ritenuto idoneo a configurare motivazione sufficiente
quando i prefissati criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo,
siano estremamente dettagliati; in questo caso, infatti, sussiste comunque la
possibilità di ripercorrere il percorso valutativo, quindi di controllare la
logicità e la congruità del giudizio tecnico (cfr., tra le più recenti, Cons.
St., Sez. V, 16 giugno 2010 n. 3806 e 11 maggio 2007 n. 2355, nonché 9 aprile
2010 n. 1999, richiamata dall’appellante).
Non è dubbio che, nella specie, si verte in tale ipotesi, stante la puntualità
dei criteri di valutazione previsti dal già citato art. 9 del disciplinare di
gara, il quale ripartisce i 60 punti riservati all’offerta tecnica in 5
elementi, a loro volta articolati in vari sottoparametri per ciascuno dei quali
è stabilito il punteggio massimo. In particolare, il parametro “progetto
tecnico”, oggetto specifico della contestazione di cui qui si discute e per il
quale è previsto il punteggio massimo di 30, è suddiviso in quattro voci
minuziosamente descritte, sicché per comprendere le ragioni dell’attribuzione
alla soc. coop. Alba Nuova del punteggio di “zero” per tre di esse è sufficiente
il mero raffronto tra le corrispondenti descrizioni e l’offerta tecnica da essa
presentata, estremamente scarna quanto a “metodologie tecniche operative” (cit.
voce a.2), “verifica del servizio” (voce a.3) e “proposte migliorative” (voce
a.4).
Per le considerazioni sin qui esposte l’appello non può che essere accolto, con
assorbimento di ogni altra doglianza non esaminata.
Di conseguenza, la sentenza appellata dev’essere riformata nel senso della
reiezione del ricorso di primo grado.
Tuttavia, nella peculiarità della fattispecie si ravvisano ragioni affinché
possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i
gradi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per
l’effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo
grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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