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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI - 13 maggio 2011, Sentenza n.
2919
APPALTI - Servizi di pulizia degli edifici - Direttive 17/2004 e 18/2004 -
Assoggettabilità alla disciplina dettata per i settori speciali - Parametro
oggettivo - Pulizia di proprietà immobiliari ed edifici costituenti parte
integrante delle reti di produzione, distribuzione e trasporto. I servizi di
pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari sono previsti
negli allegati sia della direttiva europea n. 17/2004, che coordina le procedure
di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali, sia della n. 18/2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi. Ne deriva che l’assoggettabilità
dell’affidamento del servizio di pulizia alla disciplina dettata per i settori
speciali non può essere desunta sulla base di un criterio solo soggettivo,
relativo cioè al fatto che ad affidare l’appalto sia un ente operante nei
settori speciali, ma anche in applicazione di un parametro di tipo oggettivo,
attento alla riferibilità della pulizia all’attività speciale. In altri termini,
la pulizia rientra nella normativa dei settori speciali quando è funzionale a
detta attività, il che si verifica qualora si tratti di proprietà immobiliari ed
edifici che costituiscano parte integrante delle reti di produzione,
distribuzione e trasporto indicate negli articoli 208 e ss. del d. lgs. n. 163
del 2006. Pres. Maruotti, Est. Garofoli - I. s.p.a. (avv.ti Cugurra e Romano) c.
F. s.p.a. (n.c.) - (Conferma T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma, n. 315/2007)
- CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 13 maggio 2011, n. 2919
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02919/2011REG.PROV.COLL.
N. 06252/2007 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6252 del 2007, proposto dalla s.p.a.
Iren (succeduta alla s.p.a. Enia), in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Cugurra e Salvatore Alberto
Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Alberto
Romano in Roma, viale XXV Aprile, 11;
contro
La s.p.a. Fidente, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituitosi nel secondo grado del giudizio;
nei confronti di
La s.c.r.l. Colser, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Michiara, con domicilio eletto presso la
Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
la s.c.r.l.Friul Clean, in proprio e quale capogruppo dell’–a.t.i. con la s.a.s.
Gialgi di Gigliola Zaminella;
per la riforma della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA
n. 315/2007;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Roberto Garofoli
e udito per le parti l’avvocato Rainaldi, per delega dell’avvocato Romano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza n. 315 del 2005, il T.A.R. per l’Emilia Romagna ha respinto il
ricorso n. 386 del 2006, proposto dalla s.p.a. Fidente avverso gli atti della
procedura negoziata indetta dalla società appellante (operante prevalentemente
nei settori speciali di gas acqua ed elettricità) per l’aggiudicazione, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del “servizio di pulizia
ordinaria e straordinaria delle sedi del gruppo Enia S.p.A.”.
Nel dettaglio, come ricostruito dal TAR, il servizio da aggiudicare è stato
suddiviso, nel bando e nel capitolato speciale d’appalto, in tre lotti
corrispondenti alle sedi di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Il bando ha
previsto che “l’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi
del D. lgs 163 del 2006, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa”.
La società ricorrente in primo grado ha partecipato alla gara e non è risultata
aggiudicataria: i lotti sono stati assegnati rispettivamente alla Colser
S.c.a.r.l., per quanto concerne i lotti 2 (Parma) e 3 (Piacenza), ed alla Friul
Clean S.c.a.r.l., per quanto concerne il lotto 1 ( Reggio Emilia).
Con la sentenza impugnata, il T.A.R., nell’accogliere il ricorso, ha ritenuto
che la stazione appaltante avrebbe dovuto applicare, nell’indire e gestire la
procedura per l’affidamento del servizio di pulizia sopra indicato, non già la
disciplina dettata dal d. lgs. n. 163 del 2006 con riguardo agli appalti nei
settori speciali, bensì quella dettata dallo stesso decreto per gli appalti dei
settori ordinari.
Conseguentemente il TAR ha concluso per l’illegittimità degli atti di indizione
della procedura in parola ed in particolare del bando e del capitolato, oltre
che per l’illegittimità derivata di tutti i successivi atti della procedura, per
avere la stazione appaltante utilizzato una procedura negoziata, anziché una
procedura aperta o ristretta, come invece prescritto dal d. lgs. n. 163 del 2006
per l’affidamento di appalti pubblici di servizi di importo superiore alla
soglia comunitaria nel settore ordinario.
Muovendo dallo stesso presupposto relativo alla qualificazione dell’appalto
affidato quale appalto non riconducibile ai settori speciali, il T.A.R. ha anche
ritenuto gli atti di gara viziati per omessa pubblicità delle sedute di gara,
oltre che per omessa redazione dei verbali di gara delle singole sedute.
Avverso la sentenza, la stazione appaltante ha presentato l’appello in esame,
chiedendo che sia respinto il ricorso di primo grado.
DIRITTO
L’appello va respinto.
Assume rilievo centrale, nella definizione della controversia, l’individuazione
della normativa applicabile alla gara indetta dalla società appellante -
operante prevalentemente nei settori speciali di gas acqua ed elettricità - per
l’affidamento di un appalto avente ad oggetto il “servizio di pulizia ordinaria
e straordinaria delle sedi del gruppo Enia S.p.A.” e degli altri locali indicati
nell’articolo 3 del capitolato.
Dirimente, in particolare, è verificare se a disciplinare la fattispecie sia la
normativa prevista dal d. lgs. n. 163 del 2006 per gli appalti dei settori
speciali ovvero quella generale prevista per gli appalti di servizi.
Come è noto, la disciplina generale per gli appalti di servizi è contenuta nella
parte II del d. lgs n. 163 del 2006, la cui parte III reca, invece, la
disciplina per gli appalti nei settori speciali.
Ai sensi dell’art. 3, comma 10, del d. lgs n. 163 del 2006, “gli appalti
pubblici di servizi sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di
lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui
all'allegato II”.
Ebbene, l’allegato II A, al n. 14, si riferisce ai “servizi di pulizia degli
edifici e di gestione delle proprietà immobiliari”.
Si tratta una disciplina introdotta dal legislatore nazionale in attuazione
dalla disciplina europea che si è inteso recepire.
Invero, l’art. 1, comma 2, lett. d), della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo
2004 dispone che “gli appalti pubblici di servizi sono appalti pubblici diversi
dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la
prestazione dei servizi di cui all'allegato II”; l’all. II, alla lett. A, punto
14, ha riguardo, ai “servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle
proprietà immobiliari”.
Su altro fronte, l’articolo 31 del d. lgs n. 163 del 2006 dispone che “le
disposizioni contenute nella parte II non si applicano ai contratti di cui alla
parte III (settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti,
servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le stazioni appaltanti
che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208 a 214
aggiudicano per tali attività”.
Parimenti, l’art. 217 del D. lgs 163 del 2006 chiarisce che la parte III “non si
applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi
dall’esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213”.
Dal quadro normativo riportato emerge, quindi, che la disciplina speciale della
parte III trova applicazione purché l’attività costituente oggetto dell’appalto
da affidare sia riferibile al settore speciale di attività indicate agli artt.
da 208 a 214 del D. lgs 163 del 2006.
Di fondamentale importanza risulta allora verificare se l’attività che la
società odierna appellante ha inteso affidare con le procedure contestate in
primo grado sia riferibile al settore speciale di attività indicate agli artt.
da 208 a 214 del D. lgs 163 del 2006.
Ebbene nel sostenere la tesi della riferibilità del servizio di pulizia affidato
nel caso di specie al settore speciale di attività espletato dalla stessa
ricorrente (operante prevalentemente nei settori di gas, acqua ed elettricità),
l’appellante assegna rilievo quasi esclusivo a quanto disposto dall’art. 31
della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004, per il quale “gli appalti aventi
per oggetto i servizi di cui all'allegato XVII A sono aggiudicati secondo le
disposizioni degli articoli da 34 a 59”; in particolare, la società appellante
rimarca che l'allegato XVII A, al punto, 14, ha riguardo ai “servizi di pulizia
e di gestione delle proprietà immobiliari”.
Sulla base di tale ricostruzione del quadro normativo, l’appellante ha concluso
per la sicura assoggettabilità dell’appalto avente ad oggetto il servizio di
pulizia della sede di un ente operante nei settori speciali alla disciplina
dettata per gli stessi settori.
Ritiene il Collegio che tale tesi non possa essere condivisa.
Come sopra osservato, anche l’art. 1, co. 2, lett. d), della direttiva
2004/18/CE del 31 marzo 2004 , dispone che “gli appalti pubblici di servizi sono
appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi
per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II”; allegato che,
alla lett. A, punto 14, ha riguardo, pure ai “servizi di pulizia degli edifici e
di gestione delle proprietà immobiliari”.
Consegue che, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, posta la
previsione dei servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà
immobiliari negli allegati di entrambe le direttive europee (n. 17/2004, che
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e n. 18/2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi), l’assoggettabilità
dell’affidamento del servizio di pulizia alla disciplina dettata per i settori
speciali non può essere desunta sulla base di un criterio solo soggettivo,
relativo cioè al fatto che ad affidare l’appalto sia un ente operante nei
settori speciali, ma anche in applicazione di un parametro di tipo oggettivo,
attento alla riferibilità della pulizia all’attività speciale.
Detto altrimenti, la pulizia rientra nella normativa dei settori speciali quando
è funzionale a detta attività, il che si verifica qualora si tratti di proprietà
immobiliari ed edifici che costituiscano parte integrante delle reti di
produzione, distribuzione e trasporto indicate negli articoli 208 e ss. del d.
lgs. n. 163 del 2006.
Il che pacificamente non è nel caso di specie, posto che il servizio di pulizia
oggetto delle contestate procedure di affidamento riguarda gli edifici ove ha
sede la società ricorrente, non già certo le reti utilizzate per l’esercizio
dell’attività dalla stessa società svolta.
Sulla base delle esposte considerazioni deve ritenersi, quindi, che la stazione
appaltante avrebbe dovuto attenersi alla disciplina generale prevista per gli
appalti di servizi, non già, come invece illegittimamente verificatosi, a quella
dettata dal D. Lgs. n. 163 del 2006 per gli appalti dei settori speciali.
L’appello va pertanto respinto.
Consegue la condanna della società appellante al pagamento delle spese
processuali del secondo grado del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando sull’appello n. 6252 del 2007, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado,
liquidate in complessivi 3.000 (tremila euro), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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