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Legislazione
A.I.B. Antincendio Boschivo Legislazione e commenti
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NORMATIVA NAZIONALE SUGLI INCENDI BOSCHIVI
Comunicato: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi boschivi durante la stagione estiva 2009. (GU n. 145 del 25-6-2009)
Decreto 14 aprile 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adozione del piano antincendio boschivo (piano AIB) predisposto dal Parco nazionale delle Cinque Terre con validita' 2008-2012. (GU n. 133 del 11-6-2009)
Decreto 1 aprile 2009: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del finanziamento autorizzato per l'anno 2008 per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale. (GU n. 87 del 15-4-2009)
Comunicato: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Cessazione dell'impegno dei comuni a fornire al MATTM i dati annuali sugli incendi boschivi comunali e urgenza della realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco. (GU n. 288 del 10-12-2008)
Comunicato: Presidenza del Consiglio dei MInistri Dipartimento della
Protezione Civile. Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi
boschivi ed i rischi conseguenti nella stagione estiva 2008. (GU n. 140 del
17-6-2008)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2008:
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di
emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto
nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale. (Ordinanza n. 3680).
(GU n. 137 del 13-6-2008)
Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008: Proroga dello
stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di
incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia
centro-meridionale. (GU n. 86 del 11-4-2008)
Decreto 24 Ottobre 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIBI)
delle riserve naturali statali, presenti nel territorio della regione Toscana. (GU
n. 278 del 29-11-2007)
Decreto
24 Ottobre 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare. Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIBI) delle riserve
naturali statali, presenti nel territorio della regione Emilia-Romagna. (GU n.
278 del 29-11-2007)
Decreto 24 Ottobre 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIBI)
delle riserve naturali statali presenti nel territorio della regione
Friuli-Venezia Giulia. (GU n. 278 del 29-11-2007)
Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Ottobre 2007: Proroga dello
stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di
incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia
centro-meridionale. (GU n. 253 del 30-10-2007)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Settembre 2007:
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di
emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Sicilia in relazione ad eventi calamitosi dovuti
alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3612). (GU
n. 235 del 9-10-2007)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Agosto 2007:
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di
emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria
e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla
diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3606). (GU n. 204
del 3-9-2007)
Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Luglio 2007: Dichiarazione
dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla
diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni
dell'Italia centro-meridionale. (GU n. 181 del 6-8-2007)
Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Luglio 2007: Dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del
propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286. (GU n. 179
del 3-8-2007)
Comunicato: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile. Atto di indirizzo recante: indirizzi operativi per
fronteggiare il rischio incendi boschivi per la stagione estiva 2007 (GU n. 133
del 11-6-2007)
Decreto
21 novembre 2006 (GU n. 283 del 5-12-2006)
Legge 4 agosto 2006,
n. 248:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Testo del decreto-legge
coordinato con la legge di conversione - (G.U. n. 186 dell'11.08.2006 - S.O. n.
183) -
INCENDI: Art. 18 bis:
Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi
Comunicato: Presidenza del Consiglio dei Ministro Dipartamento della protezione civile. Atto di indirizzo recante: «Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi» (GU n. 144 del 23-6-2006)
Comunicato: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. (GU n. 134 del 11-6-2005)
Decreto-Legge 31 maggio 2005, n. 90: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. (GU n. 125 del 31-5-2005)
Decreto 9 settembre 2004 (GU n. 223 del 22-9-2004)
Decreto 9 settembre 2003 (GU n. 224 del 26-9-2003)
Decreto 6 giugno 2003 (GU n. 151 del 2-7-2003)
Ordinanza P.C.M. 19-6-2003 n. 3295 (GU n. 147 del 27-6-2003)
D.P.C.M. 6 giugno 2003 (GU n. 134 del 12-6-2003)
Comunicato 2003: (GU n. 124 del 30-5-2003)
Decreto 14 ottobre 2002 n. 40: (GU n. 286 del 6-12-2002)
O.P.C.M. 24 luglio 2002, n. 3231 (G.U. n. 177 del 30-7-2002)
D.P.C.M. 28 giugno 2002 (G.U. n. 161 del 11-7-2002)
Ordinanza 15 giugno 2002, n. 3221 (G.U. n. 146 del 24-6-2002)
Legge 18 Giugno 2002, n. 118 conv. D. 19.4. 2002, n. 68
D.Legge 19.4. 2002, n. 68 (G.U. n. 92 del 19-4-2002)
Decreto 20 dicembre 2001 (G.U. n.48/2002).
Decreto Legisaltivo 18 maggio 2001, n. 227 (Suppl. ord. Gazz. Uff., 15 giugno, n. 137)
L. 21/11/ 2000, n. 353 Legge Quadro Incendi (Testo aggiornato e cordinato)
Ord. M. 5.8.1998, n. 2822
L. 15/12/1998 n. 441
D.P.C.M. 10 luglio 1998
D.M. 19/11/1997
L. 16/07/1997, n. 228
D.L. 19/05/1997 n. 130
D.L. 10/07/1995, n. 275
L. 23/12/1994, n. 724
L. 08/08/1994, n. 497
L. 29/10/1993, n. 428
D.L. 17/09/1993, n. 367
L. 03.05.1991, n. 142
L. 28.02.1990, n. 49
L. 08.08.1985, n. 431
L 24 11.1981; n. 689
D.P.R. 24.07.1977; n. 616
NORMATIVA SICILIANA SUGLI INCENDI BOSCHIVI
Sommario della normativa:
L. 26 marzo 2002, n. 2 | |||
L.R. 3 maggio 2001, n. 6 | D. P. 28 giugno 2000 |
L.R. 19.08.1999, n. 13 |
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L.R. 31.08.1998, n. 14
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Circ. prot. 5793/98
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Circ. prot.
5794/98 |
L.R. 05.06.1989, n. 11 |
Regolamento (CE) n.805/2002: del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 aprile 2002 che modifica il regolamento (CEE)n.2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi. (GUCE 17 maggio 2002)
Regolamento (CE) n. 1485/2001: del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi. (G.U.C.E. del 20 luglio 2001 n. L 196).
Regolamento (CEE) n. 2158/92: del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.
R.D.L.
30.12.1923 n. 3267
"Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani" (Legge Forestale).
Si tratta della normativa fondamentale in materia forestale: ha creato un piano
organico sulla politica forestale nazionale definendo i compiti della Guardia
Forestale ed istituendo i vincoli idrogeologici. Nella legge vengono posti i
primi vincoli sui terreni boschivi e vengono predisposte, negli artt. 8, 9,10,
e 11, le "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale" (P.M.P.F)
che prevedono una serie di limitazioni e cautele per la tutela dei boschi. In
particolare, riguardo la prevenzione e la repressione del pericolo degli
incendi boschivi si fa riferimento ai seguenti articoli:
ART. 9 lettera a):
nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti
dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo
delle giovani Piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo
di danno.
ART. 33:
chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta senza giustificato
motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di
spegnimento, è punito a norma dell'art. 435 del Codice Penale così come
modificato dall'art. 652 del nuovo codice penale (Arresto sino a 3 mesi, e
l'ammenda sino a L. 600.000).
R.D. 16 maggio 1926 n.
1126: Approvazione del
regolamento per l'applicazione del R.D. 30.12.1923 n. 3267, concernente il
riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni
montani. Con questa normativa vengono precisati i metodi
di applicazione della Legge Forestale. In particolare:
ART. 19:
sancisce, tra l'altro, che le Prescrizioni di massima di Polizia Forestale
sopra menzionate dovranno anche stabilire i provvedimenti da adottare per
Prevenire ed estinguere gli incendi nei boschi e per ricostruire i boschi
danneggiati o distrutti dagli incendi stessi.
R.D. 18 giugno
1931 n. 773: Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza in materia di incendi prevede:
ART. 59:
è vietato dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie fuori dal tempo
o senza e condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza
minore di quella in essi determinata. In mancanza di regolamenti è comunque
vietato dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad
una distanza minore di 100 metri da: case, edifici, boschi, piantagioni, siepi,
mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito
di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il
fuoco nel tempo, nei modi ed alla distanza su indicata, devono essere
adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha
acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone
fino a quando il fuoco sia spento.
17-BIS
1
(4).: Le violazioni alle disposizioni
di cui agli articoli 59, 60, 75, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità,
86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni
diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 123, 124 e 135, comma quinto,
limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire sei milioni. . La stessa sanzione si applica a chiunque,
ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1,
viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. Le violazioni alle
disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81,
83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126,
128, esclusele attività previste dall'art. 126, 135, escluso il comma terzo e
salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due
milioni (5) (9/cost).
IL DIVIETO
ASSOLUTO DI EDIFICARE SUI SUOLI BOSCHIVI PERCORSI DAL FUOCO,
costituisce una norma fondamentale per la lotta
contro le speculazioni edilizie. L'art. 2, comma 51, della Legge n.
662/1996, dispone che non possono formare oggetto del condono edilizio
previsto dall'art. 39, della L. N. 724/1994 << le costruzioni abusive
realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per
cause naturali o volontarie>>.
La
legge prevede, in caso di violazione del divieto, una sanzione penale (reato
contravvenzionale), nella forma del pagamento di una ammenda.
Ferme restando le norme previste dagli artt; 423 e 449
del Codice Penale, le infrazioni alla Legge Forestale 30.12.23 n. 3267,
prevedono il pagamento di un'ammenda (6).
Inoltre,
nel caso in cui si violi il divieto di nuove costruzioni in terreni percorsi
dal fuoco, l'Autorità Giudiziaria dispone, su proposta
dell'Ispettore Forestale, il ripristino entro sei mesi dello stato dei
luoghi da eseguirsi a cura e spese del trasgressore in solido con il
proprietario o il possessore. Trascorso il termine predetto, in caso di
inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dall'Autorità Forestale e le
relative spese sono anticipate dallo Stato con diritto di rivalsa nei confronti
del trasgressore.
Purtroppo,
in mancanza di un regolamento di attuazione, la fondamentale funzione
deterrente delle sanzioni previste per i trasgressori del divieto di costruire
sui terreni percorsi dal fuoco ha perso efficacia, a causa dell'inerzia degli
organi che dovrebbero vigilare (in particolare i comuni). Questo è stato
favorito in particolare dalla mancata istituzione fino al 1992 (e ancora in
fase di realizzazione) del catasto delle aree percorse dal fuoco. Addirittura,
la legge n. 47 del 1985 sulla sanatoria degli abusi edilizi ha condonato anche
le costruzioni realizzate sulle aree colpite da incendi dando un vero colpo di
grazia alla legge 47 del 1975.
D.
P. R. 24 luglio 1977, n. 616: Attuazione della delega
cui all'art. l della L. 22 luglio 1975, n. 382, questo decreto, modificando la
L., n. 47/75, all'art.69, comma 3, ha trasferito "alle regioni le funzioni
di cui alla L. 1marzo 1975, n. 47, contenente norme integrative per la
difesa dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge
predetta vengono disposti dalle regioni anche sulla base di intese
interregionali. LE REGIONI provvedono altresì a costituire servizi
antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine all’organizzazione
e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli
incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco. LE REGIONI
partecipano anche all'organizzazione e all'attuazione delle attività di
protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992 "Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile".
LEGGE
4 agosto 1984, n. 424: Inasprimento delle sanzioni
amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia dei boschi
degli incendi. Questa legge ha raddoppiato e addirittura quintuplicato le
sanzioni previste dalla legge n. 47/75. Le leggi nn. 424/84 e 47/75 sono
state abrogate dalla L. n. 353/2000.
LEGGE 8 agosto 1985 n. 431:
Tutela delle zone di particolare interesse ambientale (c. d. Legge
Galasso). Tale legge impone il vincolo paesaggistico
indistintamente su tutti i territori coperti da foreste e boschi anche se
percorsi o danneggiati dal fuoco.
LEGGE
28 febbraio 1990, n. 49: Norme urgenti in materia di finanza
locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni
varie.
ART. 30 BIS:
Misure urgenti perla prevenzione degli incendi:
1. Concede
alle Regioni Sardegna, Liguria e Sicilia un contributo straordinario per la realizzazione,
nel triennio 1990 -1992, dei sistemi organici di monitoraggio elettronico
permanente a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di controllo per la
prevenzione degli incendi boschivi.
2. questi
interventi devono essere definiti - entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione della legge di conversione del decreto nella Gazzetta Ufficiale -
dalle regioni, sulla base dei piani regionali di conservazione e difesa del
patrimonio boschivo di cui alla L. n. 47/75 e devono interessare prioritariamente
le aree caratterizzate dai maggiori indici di pericolosità.
3. Disciplina
le caratteriste tecniche dei sistemi di monitoraggio.
4. Dispone
le modalità di investimento dei finanziamenti.
5. Autorizza
le regioni a stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.
LEGGE 24.2.1992, n. 225: Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile. Il Servizio nazionale della protezione civile è stato
istituito al fine di "tutela" dell'integrità della vita i beni, gli
insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi", tra cui
rientrano anche gli incendi. Le strutture operative nazionali del
Servizio sono costituite dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, individuati
quale "componente fondamentale della protezione civile" nonché dagli
organi di Polizia, quelli della Forestale e delle organizzazioni di
volontariato. Per le regioni vengono confermate le competenze in materia di
incendi e vengono attribuiti, anche a seguito della legge 142 del 1990 (riforma
delle autonomie locali), poteri di programmazione e predisposizione degli
interventi, delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle
attività di protezione civile.
Legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge-quadro
in materia di incendi boschivi (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
30 novembre 2000)
Capo
I
PREVISIONE,
PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA
Art.
1.
(Finalità e princìpi)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e
alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene
insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali
dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per il
perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in
modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro
gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze
previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di
formazione, informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni a
statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base
delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno
dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui
alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali
previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle
medesime e previe opportune intese.
Art.
2.
(Definizione)
1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su
aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e
infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su
terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
Art.
3.
(Piano regionale di previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi)
1. Le regioni
approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base
di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si
avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito
denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza
unificata".(1).
2. Le regioni
approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla
deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.
3. Il piano,
sottoposto a revisione annuale, individua:
a) le cause determinanti ed i fattori
predisponenti l'incendio;
b) le aree percorse dal fuoco nell'anno
precedente, rappresentate con apposita cartografia;
c) le aree a rischio di incendio boschivo
rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l‚indicazione
delle tipologie di vegetazione prevalenti;
d) i periodi a rischio di incendio boschivo,
con l‚indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
e) gli indici di pericolosità fissati su
base quantitativa e sinottica;
f) le azioni determinanti anche solo
potenzialmente l‚innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di
incendio boschivo di cui alle lettere c)
e d);
g) gli interventi per la previsione e la
prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio
satellitare;
h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi,
degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva
contro gli incendi boschivi;
i) la consistenza e la localizzazione delle
vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di
approvvigionamento idrico;
l) le operazioni silvicolturali di pulizia e
manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del
proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
m) le esigenze formative e la relativa
programmazione;
n) le attività informative;
o) la previsione economico-finanziaria delle
attività previste nel piano stesso.
4. In caso di
inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia, ovvero,
fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la
Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività
di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle
strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.
5. Nelle more
dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli
effetti, i piani antincendio boschivi già approvati dalle regioni.
(1) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 3, d.l. 7 settembre 2001, n. 343, conv., con modificazioni, in l. 9 novembre 2001, n. 401
Art.
4.
(Previsione e prevenzione del rischio di
incendi boschivi)
1. L'attività di
previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio
di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità.Rientra nell'attività
di previsione l‚approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta
attiva di cui all'articolo 7.
2. L'attività di
prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il
potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione
dei danni conseguenti.A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di
controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le
tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di
cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a
migliorare l‚assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.
3. Le regioni
programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo
3.Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere
contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e
di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione
degli incendi boschivi.
4. Le regioni
provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle
aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in
materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado
di rischio di incendio boschivo del territorio.
5. Le province,
le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di
prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
Art.
5.
(Attività formative)
1. Ai fini della
crescita e della promozione di un‚effettiva educazione ambientale in attività
di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d‚intesa,
l‚integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni
ordine e grado.
2. Le regioni curano,
anche in forma associata, l‚organizzazione di corsi di carattere
tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di
previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.
3. Per l‚organizzazione
dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo
forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art.
6.
(Attività informative)
1. Le
amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della
legge 7 giugno 2000, n. 150, l‚informazione alla popolazione in merito alle
cause determinanti l‚innesco di incendio e alle norme comportamentali da
rispettare in situazioni di pericolo.La divulgazione del messaggio informativo
si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il
pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
Art.
7.
(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)
1. Gli
interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività
di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da
terra e aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.(1)
3. Le regioni
programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle
proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività
di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale
operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie
strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a
terra:
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad
accordi di programma;
b) di personale appartenente ad
organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa,
dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica
qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
c) di risorse, mezzi e personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e
urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre
l‚utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
d) di mezzi aerei di altre regioni in base
ad accordi di programma.
4. Su richiesta
delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2,
secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.
5. Le regioni
assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini
dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi
boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello
Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in unità
operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale del
Corpo medesimo .
6. Il personale
stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui
alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di
prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai
periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al
personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo
5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in
rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse
dal fuoco.
(1) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 3, d.l. 7 settembre 2001, n. 343, conv., con modificazioni, in l. 9 novembre 2001, n. 401.
(2) N.d.R.: Comma così modificato dall'articolo 5 della
legge 6 febbraio 2004, n. 36.
Art.
8.
(Aree naturali protette)
1. Il piano
regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali
protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e successive modificazioni, un‚apposita sezione, definita di intesa con
gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello
Stato.
2. Per i parchi
naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal
Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli
enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato.Detto piano costituisce
un‚apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.
3. Le attività
di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali
protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle
comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
4. Le attività
di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo
le modalità previste dall'articolo 7.
Art.
9.
(Attività di monitoraggio e relazione al
Parlamento)
1. Il Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del
Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla
presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge
stessa.
(1) N.d.R.: Articolo così modificato dall'art. 3, d.l. 7 settembre 2001, n. 343, conv., con modificazioni, in l. 9 novembre 2001, n. 401
Capo
II
FUNZIONI
AMMINISTRATIVE E SANZIONI
Art.
10.
(Divieti, prescrizioni e sanzioni)
1. Le zone boscate ed i
pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una
destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici
anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla
salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di
compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro
quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere
espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità
dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni
ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per
dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di
strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività
produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in
data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.(1) Sono vietate per cinque anni, sui predetti
soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute
con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal
Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione
competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto
idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela
di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per
dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco,
il pascolo e la caccia.
2. I comuni provvedono,
entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al
comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già
percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi
effettuati dal Corpo forestale dello Stato.Il catasto è aggiornato
annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta
giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale
termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i
successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative
perimetrazioni. E‚ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione
delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano
trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo
comma 1.
3. Nel caso di
trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi
dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni
capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di
trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una
sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire
800.000.
4. Nel caso di
trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su
soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l‚articolo 20,
primo comma, lettera c), della legge
28 febbraio 1985, n. 47.Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la
demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
responsabile.
5. Nelle aree e nei
periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni,
individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l‚innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni
ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire
20.000.000.Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile
appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di
trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività
turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della
licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente
l'esercizio dell'attività.
8. In ogni caso si
applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione
concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei
danni al soprassuolo e al suolo.
(1) N.d.R.: Articolo così modificato dall'art. 4, c. 173 della L. 350/2003. Di seguito il testo previgente, con riferimento alla sola parte interessata dalla modifica: "È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione"
Art.
11.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo l‚articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). ˆ Chiunque cagioni un incendio su boschi,
selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o
altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l‚incendio di
cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a
cinque anni.
Le pene previste
dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo
per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste
dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio
deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".
2. All'articolo 424,
primo comma, del codice penale, dopo la parola: "chiunque" sono
inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo
423-bis,".
3. All'articolo 424,
secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".
4. All'articolo 424 del
codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"Se al fuoco
appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al
rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo
423-bis".
5. All'articolo 425,
alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti"
sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".
6. All'articolo 425 del
codice penale, il numero 5) è abrogato.
7. All'articolo 449,
primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono
inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo
comma dell'articolo 423-bis,".
Capo
III
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE
Art.
12.
(Disposizioni finanziarie)
1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate
all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali
competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi
boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di
responsabilità n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
analoga destinazione.
2. In sede di
prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di
cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato
trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi
annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio
boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il
Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente
proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie
regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio
precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni
provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo
svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto
onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l‚anno finanziario
2000, allo scopo utilizzando l‚accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere
dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli
articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con
stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le
regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. Agli oneri
derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di
funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari
stanziamenti assegnati agli organi competenti.
5. Per la
sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone
boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera g), è autorizzata la
spesa di lire 3 miliardi per l‚anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale
di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva
operatività della stessa.Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l‚anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l‚accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l‚attuazione della presente legge.
7. Il Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi
dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del
Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i
provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate,
in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del
provvedimento di assegnazione dei finanziamenti.Con decreto del medesimo
Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di
assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da
parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base
20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della
presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non
fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il
Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle
norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
Art.
13.
(Norme abrogate ed entrata in vigore)
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in
particolare:
a) la legge 1º marzo 1975, n. 47, recante
norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante
misure urgenti per la protezione civile.
2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MINISTERO DELL’AMBIENTE
SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA
N. SCN/DG/2000/14281
Circolare ai Comuni in tema di incendi boschivi
Roma,
8 settembre 2000
Ai Commissari di Governo nelle Regioni e Province
Autonome
Ai Prefetti della
Repubblica
p.c.
Alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli
Affari Regionali
Al Ministero dell’Interno
Direzione Generale
dell’Amministrazione Civile
Alle Regioni e Province
Autonome
All’ANCI
All’UNCEM
All’UPI
Ai Presidenti degli Enti
Parco Nazionali
Alla Segreteria
Conferenza Unificata
Oggetto: Sollecito alle
segnalazioni di incendi in base all’art. 9 della Legge 1 marzo 1975 n. 47
“Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi”.
L’art. 9 della legge 1°
marzo 1975, n. 47 (come modificato dall’art. 1/bis della legge del 29 ottobre
1993, n. 428) ha previsto che "E’ fatto obbligo al Sindaco di compilare e
trasmettere entro il mese di ottobre di ogni anno, alla Regione ed al Ministero
dell’Ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale
percorso dal fuoco; in tale territorio non sono consentite destinazioni d’uso
diverse da quelle in atto prima dell’incendio per almeno dieci anni”.
Atteso che negli anni
passati numerosi comuni non hanno ottemperato al disposto legislativo, anche
per mera non conoscenza della citata legge, si pregano le SS.LL. di voler
sensibilizzare, nelle forme ritenute più idonee, i sindaci affinché inviino a
questa amministrazione, entro il 31 ottobre p.v., i necessari dati e relative
planimetrie delle aree percorse dal fuoco.
Al fine di rendere
omogenei i dati, si allega alla presente una scheda di rilevamento che dovrà
essere redatta dai comuni interessati e fatta pervenire all’indirizzo riportato
in calce alla presente.
Atteso che la normativa
di riferimento richiede che venga contemporaneamente inviata una cartografia
del territorio percorso dal fuoco si specifica che a tal fine dovrà essere
utilizzata cartografia I.G.M. al 25000 od altra cartografia tecnica regionale,
laddove già disponibile.
Con l’occasione, si
ritiene opportuno che venga anche rammentato che, a termini dello stesso
articolo di legge sopra richiamato, in tutti gli atti di compravendita di aree
e di immobili ricadenti nei territori percorsi dal fuoco deve essere
espressamente richiamato, a pena di
nullità dell’atto, il vincolo decennale che fa divieto di modifica della
destinazione d’uso rispetto a quelle in atto prima dell’incendio.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Aldo Cosentino)
Ministero dell’Ambiente
Servizio Conservazione Natura
Via Capitan Bavastro n. 174 – 00147 ROMA
All’attenzione del funzionario Sig. Paolo Gonzales
(tel.
06/5722-8588 opp. 5722-8508/11/12/15 – Fax 06/57288328).
Il codice penale divide gli incendi boschivi in tre
categorie: Incendi dolosi, danneggiamenti da incendio e incendi colposi.
Si ha il DOLO quando l'evento non solo
è preveduto ma anche voluto dall'agente. Quindi, agisce dolosamente colui
che appicca il fuoco in un'aria verde con il preciso scopo e finalità di
bruciarla. Questo tipo di reato è previsto dai seguenti articoli del Codice
Penale:
GLI ARTICOLI DEL CODICE PENALE SONO AGGIORNATI IN
BASE ALLA CONVERSIONE IN LEGGE
N. 275 del 6. 10. 2000
DEL D. L. - del 4.08.2000, E ALLA
LEGGE QUADRO N. 353/2000.
ART. 423 C.P.:
(INCENDIO).
Chiunque
cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche
nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la
incolumità pubblica .
Art. 423-bis C.P.:
(INCENDIO BOSCHIVO).
Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai
forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la
reclusione da quattro a dieci anni.
Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è
della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se
dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della
metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente
ART.
425 C.P.: (CIRCOSTANZE
AGGRAVANTI).
Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è
commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso
pubblico, su monumenti, cimiteri e loro
dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di
abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o
su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le
acque;
3) su navi o altri edifici natanti, o su
aeromobili ;
4) su scali ferroviari o marittimi, o
aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi
o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
ART.
435 C.P. : ("FABBRICAZIONE E DETENZIONE DI
MATERIE ESPLODENTI").
Chiunque, al fine di attentare alla
pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti,
asfissianti, accecanti tossiche o infiammabili ovvero sostanze che servono alla
composizione o alla fabbricazione di esse è punito con la reclusione da uno a
cinque anni
DANNEGGIAMENTO
SEGUITO DA INCENDIO.
La differenza con la categoria precedente
consiste nel fatto che l'azione non viene compiuta con l'intenzione di
provocare un incendio, bensì con la semplice intenzione di danneggiare la cosa
altrui (es.: appiccare il fuoco a delle strutture segnaletiche o ricreative di
un Parco nazionale, ad una pianta isolata, oppure, nel caso di una lite tra
vicini di podere, quando il fuoco viene appiccato per dispetto nel campo del
confinante ma le fiamme non raggiungono, neanche potenzialmente le
caratteristiche di diffusione e pericolosità per l'incolumità pubblica. E' il
caso anche del fuoco che viene appiccato ad un piccolo insieme di piante
isolate e subito spento senza creare alcun pericolo. Questo tipo di reato è
previsto dal seguente articolo:
ART.
424 C.P.:
(DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO).
Chiunque, al di
fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare
la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito,
se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi
a due anni.
Se segue l'incendio, si applicano le
disposizioni dell’articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla
metà.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali
destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste
dall'art. 423 Bis.
Un reato si definisce colposo quando il fatto
viene compiuto per imprudenza, negligenza o imperizia.
Un reato è quindi colposo quando manca la volontà
dell’evento che invece caratterizza il dolo. Tutti coloro
quindi che, a causa di una condotta incivile e irresponsabile, pur recandosi in
un bosco senza avere l’intenzione di bruciarlo, provocano ugualmente un incendio,
compiono un reato colposo. Questo tipo di reato è previsto dal seguente
articolo:
ART.
449. C.P.:
(DELITTI COLPOSI DI DANNO).
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo
423-bis, cagiona per colpa un incendio,
o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
La pena è raddoppiata se si tratta di
disastro ferroviario o di naufragio o
di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un
aeromobile adibito a trasporto di persone.
OMISSIONE
COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI:
ART. 451 C.P. : Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibile apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio è punito con la reclusione fino ad 1 anno e con la multa da lire 200 mila a 1 milione.
Legge Regione Sicilia del 5 giugno 1989, n. 11
(G.U.R.S. 7 giugno 1989, n. 28): Norme
riguardanti gli interventi forestali e l'occupazione dei lavoratori forestali.
Buona parte del contenuto della presente
normativa è stato ridisciplinato dalla Legge Regionale 16/96. Restano tuttavia
da sottolineare gli artt. 17 e 18, riguardanti in modo particolare il DIVIETO
per almeno 5 ANNI di QUALSIASI ATTIVITÀ, compreso il pascolo sui
terreni boscati pubblici percorsi dal fuoco (art. 17 1° comma). L'art. 18
disciplina la campagna di sensibilizzazione contro gli incendi (2° comma) e il
coordinamento collaborativo tra i comuni, le scuole, le organizzazioni
sindacali professionali e le associazioni ambientalistiche e culturali, tale
comma è diretto specificamente all'attività antincendio (1°comma).
ART.
17. (Norme particolari per i boschi percorsi da
incendi)
1. E'
vietato per un periodo di almeno cinque anni l'esercizio del pascolo e di
qualsivoglia attività economica nei terreni boscati percorsi
da incendi, che si trovino a qualsiasi titolo nella disponibilità
dell'Amministrazione forestale e di altri enti pubblici.
2. Il
consiglio di amministrazione dell'Azienda (7), previo parere del
comitato tecnico amministrativo, delibera sull'opportunità di interventi di
ripristino e di ricostituzione boschiva, anche a carattere innovativo, nei
boschi demaniali o in occupazione temporanea e specie in quelli nei quali gli
incendi risultino più frequenti, disponendo accertamenti finalizzati alla
rimozione delle cause connesse ad eventuali carenze strutturali e provvedendo
alle eventuali decisioni di abbandono.
ART.
18. (Campagne antincendio)
1. Allo
scopo di garantire una più efficace campagna antincendio, l'Azienda (AFDRS) è
autorizzata a promuovere forme di collaborazione attive con i comuni, le
scuole, le organizzazioni sindacali professionali e le associazioni
ambientalistiche e culturali.
2.Per le stesse finalità l'Azienda cura la produzione e la diffusione di materiale audiovisivo e di documentari ed il lancio di campagne giornalistiche e radiotelevisive.
Legge Regione Sicilia del 6 aprile 1996, n. 16.
(G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17). Riordino della
legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. (Legge
Commentata)
E' la più importante legge della Regione Sicilia
diretta a promuove la valorizzazione delle risorse del settore
agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita delle
popolazioni di montagna, l'incremento della superficie boscata, della
selvicoltura e delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di
dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, la ricostituzione e
il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, la fruizione
sociale dei boschi anche a fini ricreativi (art.1 1 comma).
ART.
3, (applicabilità delle norme statali) per
quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della
Regione Sicilia, le norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e
successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti
la materia forestale(art. 3).
L'ART.
5 prevede l'inventario forestale. Gli Ispettorati
ripartimentali per le foreste, formano ed aggiornano l'inventario forestale
regionale. All'inventario è allegata una carta forestale regionale, nella
quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La
carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni. AI COMUNI È FATTO
OBBLIGO di trasmettere agli Ispettorati, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni
boscati facenti parti del patrimonio comunale (5° comma).
L'ART.
9 si occupa del vincolo idrogeologico
disponendo che il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti
i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici rientra nella competenza
degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ad esclusione dei provvedimenti
di cui all'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i quali
continua ad applicarsi l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n.
84.
L'ART.
10 tratta dell'attività edilizia vietando
nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una
zona di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi pur tuttavia
sono ammesse particolari deroghe subordinate comunque al parere favorevole
della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio,
sentito altresì il Comitato tecnico amministrativo dell'AFDRS per i profili
attinenti alla qualità del bosco e alla difesa idrogeologica. Tali pareri, sono
espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
regionale per i beni culturali e ambientali. Questo divieto non opera per la
costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività
proprie dell'Amministrazione forestale. Il 5° comma prevede che all'interno dei
parchi naturali la deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei
boschi e delle fasce forestali resta consentita nei soli limiti e con le
procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14. Il
sesto e l'ottavo comma dispongono rispettivamente che all'interno delle riserve
naturali non è consentita la deroga al divieto di cui sopra (6° c.); e che nei
terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto resta
salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per
le zone territoriali omogenee agricole (8° c.). Il 9° comma fa riferimento ai
boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce
di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi
della legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita
solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco. Il comma
10 prevede che le zone di rispetto di cui al comma 1 sono in ogni caso
sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497. Vedi modifiche della
Legge 3 maggio 2001, n. 6:
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.
L'ART.
13 prevede i piani di assestamento forestale
per la gestione del patrimonio boschivo. L'AFDRS opera, di norma, sulla base di
piani di assestamento forestale. I piani di assestamento forestale contengono:
a.
una relazione tecnico-economica sullo stato del bosco;
b.
indicazioni, di ordine quantitativo e temporale, in ordine ai
tagli e alle altre utilizzazioni;
c.
le norme di gestione e di cura colturale del bosco;
d.
un programma di interventi colturali ed infrastrutturali
finalizzati al miglioramento del bosco sotto il profilo produttivo;
e.
un programma di interventi finalizzati al miglioramento della
qualità dell'ambiente e al restauro ambientale, anche attraverso la demolizione
di manufatti e la dismissione di piste.
L'ART.
14 menziona le attività complementari
dell'Amministrazione forestale, in aggiunta ai suoi compiti principali, le
seguenti attività:
a.
gestione di riserve naturali;
b.
gestione di terreni boscati o comunque di interesse
naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti
pubblici;
c.
impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti
pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
d.
restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di
giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto
il profilo paesaggistico ed ambientale;
e.
interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione
su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali;
f.
interventi di forestazione per la produzione di legname
destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere;
g.
realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o
trasformazione dei prodotti del bosco;
h.
formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con
scopi scientifici e divulgativi;
i.
coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di
funghi;
j.
coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà
tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano;
k.
miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere
sperimentale;
l.
organizzazione di corsi di formazione professionale e di
campi di lavoro destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti;
m.
organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e
partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti;
n.
pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca
scientifica, divulgazione, educazione o informazione;
o.
assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale.
Per molti di queste attività sono su richiesta
dell'ente proprietario del terreno, fermo restando l'onere della manutenzione a
carico dello stesso, a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei
terreni. Le relative spese sono a totale carico dell'Amministrazione forestale.
Per alcuni interventi è richiesto il parere della competente sovrintendenza ai
beni culturali e ambientali, altri sono compiuti in base a direttive del
Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ed a seguito di
convenzione con gli enti parco.
L'ART.
16 prevede ai fini della pianificazione e della
gestione delle attività di propria competenza, l'Amministrazione forestale si
avvale, di norma, per le esigenze di consulenza tecnica e scientifica,
della collaborazione delle Università siciliane.
L'ART.
18 dispone incentivi alle pluriattività
svolte nel territorio della Regione Siciliana le disposizioni dei commi 1 e 2
dell'articolo 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Le disposizioni sopra
richiamate sono estese alle aree naturali protette e alle isole minori.
L'ART.
28 stabilisce che nelle more della redazione dei piani
di bacino, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti
l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e l'Assessore regionale
per i lavori pubblici, promuove e realizza un programma poliennale di
interventi idraulico-forestali, da realizzare sulla base di stralci
annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla
valorizzazione dell'ambiente.
ART.
29 decreta che gli interventi di cui all'articolo
28 consistono in particolare in:
a.
opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli
invasi già realizzati o in corso di realizzazione;
b.
opere di sistemazione dei bacini, di regolazione dei corsi
d'acqua, di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani
particolarmente degradati;
c.
nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce
boschive con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di
terreni gravati da dissesto, con gli interventi idraulici connessi, su terreni
demaniali della Regione o di altri enti pubblici e comunque su terreni da
acquisire al demanio regionale o tramite esproprio o tramite offerte presentate
da privati proprietari;
d.
interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo e di
difesa dei boschi dagli incendi;
e.
interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare
nelle aree protette.
L'ART.
31 istituisce che al fine di realizzare gli
interventi di cui all'articolo 28, nonché il miglioramento ed una maggiore
razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo, l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è
autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano
di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari:
a.
boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per
una razionale gestione;
b.
boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte
dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a
salvaguardia e tutela di particolari interessi;
c.
terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti
in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;
d.
terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni,
purché accorpabili con il preesistente demanio;
e.
seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee
dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse
sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio.
Il 2° comma, autorizzata l'acquisizione di
aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi
specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti anche ricadenti
all'interno di parchi e riserve naturali.
Il 4° comma dà priorità assoluta all'acquisizione
dei boschi naturali e delle aree di interesse naturalistico anche ricadenti
all'interno di parchi e riserve naturali. Tali beni comunque possono essere
affidati in gestione anche agli enti parco (comma 6°). L'8° comma stabilisce
che la gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui
al comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è
affidata all'AFDRS.".
IMPORTANTE
È L'ART. 32 riguardante il nulla-osta in materia
di impatto ambientale, il quale stabilisce che dopo il comma 4 dell'articolo
30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed
integrazioni, è aggiunto il seguente: "5. Si prescinde dal nulla-osta di
cui al comma 1 per le opere indicate dall'articolo 39, comma secondo, n. 1 del
regio decreto legge 31 dicembre 1923, n. 3267, nonché per i lavori di
imboschimento e di ricostituzione di boschi degradati".
IL
TITOLO II affronta il grave problema della prevenzione
e lotta contro gli incendi boschivi.
L'ART.
33 prevede nel 1° c. che nel rispetto delle
norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del
rischio di incendi, la Regione esercita in modo sistematico e continuativo
attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della
vegetazione. Il 2 c. regola l'attività di cui al comma 1 è diretta alla
protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli,
del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle
persone.
L'ART.
34 dispone che entro il 31 dicembre 1997, con decreto
del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, sentita la competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato il piano per la difesa della
vegetazione dagli incendi. Il piano comprende:
a.
la base conoscitiva relativa all'individuazione delle cause
degli incendi ed alle azioni da adottare per ridurne l'operatività
b.
le azioni organiche di informazione e sensibilizzazione
dell'opinione pubblica;
c.
la creazione o il miglioramento di sistemi di prevenzione,
con particolare riguardo alla creazione di infrastrutture di protezione, quali
serbatoi e punti d'acqua, piste, sentieri e fasce tagliafuoco;
d.
l'individuazione dei punti sensibili, richiedenti operazioni
periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca e di
altro materiale combustibile;
e.
la determinazione delle operazioni selvicolturali da
incentivare nel quadro di una strategia globale di protezione delle foreste contro
gli incendi;
f.
gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di
bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali
migliori per la prevenzione degli incendi;
g.
la creazione o il miglioramento di strutture di sorveglianza
fisse e mobili;
h.
le azioni relative alla formazione del personale
specializzato;
i.
le previsioni relative alla dotazione di personale necessario
per il raggiungimento degli obiettivi del piano;
j.
le previsioni relative alla dotazione di mezzi necessari per
il raggiungimento degli obiettivi del piano;
k.
la realizzazione di studi e ricerche e di progetti
sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere
l'efficacia dell'azione;
l. qualsiasi
altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33.
Il 4° comma afferma che il piano può prevedere
modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da parte degli
enti locali territoriali e di altri enti pubblici. Il piano ha efficacia a
tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento, ove insorgano
ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge
o a norme comunitarie. Il piano si attua mediante programmi annuali di
intervento predisposti, entro il 31 marzo di ciascun anno, dagli enti di
cui al comma 4.
L'ART.
36. (Norme speciali per le aree naturali
protette) al 1 comma stigmatizza che gli enti parco e gli enti gestori
delle riserve naturali contribuiscono alla elaborazione e all'aggiornamento del
piano di cui all'articolo 34, formulando proposte relative agli interventi da
realizzare nelle aree di loro competenza. Al 2° comma, prevede i programmi
annuali di intervento, relativi ai territori dei parchi naturali regionali, che
a loro volta sono approvati con decreto del Presidente dell'Ente-parco e
contengono disposizioni per il coordinamento delle attività dei diversi
soggetti che, nell'ambito di tali territori, svolgono funzioni di prevenzione e
di difesa antincendio, secondo le previsioni del piano di cui all'articolo 34.
Le attività previste nei programmi di cui al comma 2 sono svolte autonomamente
da ciascun ente attuatore, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute
nei programmi medesimi.
ART.
37. (Attività vietate nelle zone boscate
percorse da incendi)
Il 1° comma dispone che nelle zone boscate
distrutte o danneggiate da incendi restano fermi i divieti di realizzare
costruzioni edilizie di qualsiasi tipo e di mutare la destinazione data ai
terreni prima dell'incendio, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 1 marzo
1975, n. 47 e successive modificazioni.
Il 2° comma precisa che i divieti di cui al comma
1 sono estesi alle zone di rispetto di cui all'articolo 10, comma 1, salvo le
deroghe previste nel medesimo articolo.
Il 3° comma si preoccupa che nelle zone di cui al
comma 1 sia vietato l'esercizio del pascolo per almeno cinque anni,
salvo norme più restrittive previste dalle prescrizioni di massima e di polizia
forestale vigenti in ciascuna provincia.
Il 4° comma stabilisce che salvo quanto previsto
dall'articolo 10 della legge 1 marzo 1975, n. 47 e successive modificazioni,
per le trasgressioni ai divieti di cui al presente articolo si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000, per ogni ettaro
o frazione di ettaro in cui siano state compiute azioni vietate dal presente
articolo in aggiunta alle sanzioni previste da altre leggi e all'obbligo di
risarcimento del maggior danno ambientale eventualmente causato. Tratta i
boschi demaniali e quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità
dell'Amministrazione forestale, distrutti o danneggiati da incendi, disponendo
che i lavori di ricostituzione sono preceduti da accertamenti finalizzati alla
rimozione delle cause connesse ad eventuali carenze strutturali. Tali
interventi, sentito il Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS, sono
limitati alle opere riconosciute indispensabili per la salvaguardia e il
ripristino della copertura vegetale.
IMPORTANTISSIMO L'ART. 39
(Catasto degli incendi boschivi) che ordina al 1° comma che i terreni
boscati percorsi da incendi sono individuati su cartografia 1:10.000, a cura
degli Ispettorati forestali competenti per territorio. L'elenco dei terreni, percorsi
da incendi, con le relative cartografie, è tenuto a disposizione del pubblico
presso ogni Ispettorato forestale. Copia dell'atto di individuazione del
terreno percorso da incendi deve essere trasmessa, da parte degli Ispettorati
forestali, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e ai comuni
interessati per i provvedimenti di competenza.
ART.
40. (Fuochi controllati in agricoltura)
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni
disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi
controllati nelle attività agricole, o sottopongono a revisione i regolamenti
già vigenti in materia. Il 3° comma prevede che in caso di violazione delle
disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, i trasgressori sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da lire
100.000 a lire 500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La
sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco. Fino all'approvazione
dei regolamenti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo
59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.
L'ART.
41 (Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione
degli incendi) stabilisce che l'Amministrazione forestale e le province
regionali eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle
sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di
proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle
condizioni dei luoghi. I lavori devono essere limitati alla asportazione
di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso
essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli
arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa
del suolo. Gli enti preposti possono regolare con accordi di programma gli
ambiti territoriali entro cui svolgeranno le rispettive attività. In mancanza di
tali accordi, l'Amministrazione forestale cura l'esecuzione dei lavori nelle
strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in
quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle
relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei
lavori nelle restanti parti del territorio provinciale. Per la realizzazione
dei lavori di cui ai commi precedenti, le autorità competenti predispongono
appositi programmi, contenenti l'individuazione delle aree in cui saranno
eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1: 10.000. Copia dei
programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai soggetti
interessati, mediante affissione nell'albo della provincia regionale e degli Ispettorati
ripartimentali delle foreste, nonché per estratto all'albo dei comuni
interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali. I possessori dei
terreni interessati all'esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti
devono fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria per
l'accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata
collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità competenti
possono procedere all'immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle
condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori. La
Regione contribuisce alle spese per la realizzazione degli interventi di cui al
presente articolo. I contributi sono ripartiti annualmente con decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con
l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
L'ART.
42 prevede anche che pure le Azienda autonoma delle
Ferrovie dello Stato S.p.A., le Aziende esercenti le ferrovie in concessione,
le società di gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma delle
strade e le province regionali sono tenute a mantenere pulite, tramite
operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di
loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate. A
tale riguardo il 2° comma sancisce che per le violazioni dell'art. 42 si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000
per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di
essi.
ART.
43, per i boschi che, a seguito di incendi, o per
il mancato rispetto delle prescrizioni forestali si trovino in condizioni di
accentuato degrado, l'Amministrazione forestale, su conforme parere del
Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS, ordina ai proprietari l'esecuzione
dei necessari interventi di ripristino, fissando un termine per l'esecuzione
degli stessi. In caso di inottemperanza dei proprietari, l'Amministrazione
forestale è facultata all'espropriazione o all'occupazione temporanea dei
boschi, ancorché non previsti nel programma poliennale di cui all'articolo 28.
In caso di occupazione temporanea, non è dovuta indennità ai proprietari. Il 4°
comma recita che le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi
di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici, che si trovino in
condizioni di accentuato degrado, ancorché non causate da incendi.
Si riporta l'ART. 44
riguardante le Competenze in ordine alle sanzioni amministrative
inflitte ai trasgressori.
1.
Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle
relative sanzioni amministrative, come previste dalla presente legge, si
applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2.
Il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, deve essere presentato, salvo che non sia diversamente previsto
dalla presente legge, all'Ispettore ripartimentale delle foreste competente per
territorio.
L'ART.
45 tratta del servizio elicotteri. Per
migliorare e potenziare l'azione di difesa dei boschi dagli incendi, nonché i
servizi tecnici connessi all'attività forestale, l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a dotarsi di elicotteri, alla
cui gestione provvede con il personale del ruolo del Corpo forestale della
Regione.
Si omette la trattazione del Titolo III e del Titolo IV avente per oggetto rispettivamente le prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi e le disposizioni organizzativeFattore importante per i combustibili è il contenuto di acqua, infatti quando essa è superiore al 25% l’accensione è possibile solo con un elevato apporto esterno di calorie.
Decreto Presidenziale 28
giugno 2000 G.U.R.S. 18 agosto 2000, n. 38 Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri,
ripariali e della macchia mediterranea.
IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto
lo Statuto della Regione;
Vista
la legge regionale 16 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in
materia forestale e di tutela della vegetazione";
Visto
l'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, che modifica l'art. 4
della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16, recante la definizione di bosco;
Visto
il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16, così come
modificato dal citato art. 1 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, il
quale prevede che vengano determinati con apposito provvedimento i criteri per
l'individuazione delle formazioni rupestri, riparali e della macchia
mediterranea;
Vista
la nota n. 2361 del 9 dicembre 1999 della Direzione regionale delle foreste,
con cui è stato dato incarico ad apposita commissione di elaborare una proposta
in merito ai cennati criteri;
Vista
la nota n. 14840 datata 25 maggio 2000, con cui la suddetta commissione ha
trasmesso alla Direzione regionale delle foreste la proposta riguardante i
criteri di che trattasi;
Considerato
che la proposta formulata è coerente con le prescrizioni legislative sopra
richiamate;
Su
proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
Ai
termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art.
1
Definizione
di macchia mediterranea
Per
le finalità del presente decreto, si definisce macchia mediterranea una
formazione vegetale, rappresentativa del clima termomediterraneo caratterizzata
da elementi sclerofillici costituenti associazioni proprie
dell'Oleo-Ceratonion, alleanza dell'ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni
(Quercetea ilicis), insediata stabilmente in spazi appropriati in maniera
continua e costituita da specie legnose arbustive a volte associate ad arboree,
più o meno uniformi sotto l'aspetto fisionomico e tassonomico.
Le
specie guida più espressive sono rappresentate da:
-
Alaterno (Rhamnus Alàternus);
-
Alloro (Laurus nobilis);
-
Bupleuro fruticoso (Bupleurum fruticosum);
-
Caprifoglio mediterraneo (Lonicera implexa);
-
Caprifoglio etrusco (Lonicera etrusca);
-
Carrubbazzo (Anagyris foetida);
-
Carrubo (Ceratonia siliqua);
-
Citiso delle Eolie (Cytisus aeolicus);
-
Corbezzolo (Arbutus unedo);
-
Efedra distachia (Ephedra distachya);
-
Efedra maggiore (Ephedra maior)
-
Erica (Erica ss.pp.);
- Ginepro feniceo (Juniperus phoenicea, incl.
J. turifera);
- Ginepro ossicedro (Juniperus oxycedrus
subsp. macrocarpa);
-
Ginestra delle Madonie (Genista madoniensis);
-
Ginestra delle Eolie (Genista tyrrhena);
-
Ginestra dell'Etna (Genista aetnensis);
-
Ilatro comune (Phillyrea latifoglia, incl. P. media);
-
Ilatro sottile (Phillyrea angustifolia);
-
Lentisco (Pistacia lentiscus);
-
Mirto (Mirtus communis);
-
Olivastro (Olea europaea var. sylvestris);
-
Palma nana (Chamaerops humilis);
-
Periploca minore (Periploca laevigata subsp. angustifolia);
-
Quercia di Solunto (Quercus x soluntina);
-
Quercia spinosa (Quercus calliprinos);
-
Ranno con foglie d'Olivo (Rhamnus oleoides);
-
Salvione giallo (Phlomis fruticosa);
-
Terebinto (Pistacia terebinthus);
-
Viburno (Viburnum tinus).
Per
l'attribuzione di una determinata formazione vegetale alla macchia mediterranea
occorre che siano rappresentate almeno cinque delle specie elencate ivi
compresi gli elementi arborei riconducibili alla stessa associazione dell'Oleo-Ceratonion.
La
presenza diffusa nell'ambito della superficie considerata di una o più specie
legnose residuate da colture agricole (olivo, mandorlo, frassino, noce, pero,
nocciolo, melo, pistacchio, agrumi etc.) esclude ogni riferimento alla macchia
mediterranea.
Art.
2
Definizione
di formazione rupestre
Per
le finalità del presente decreto, si definisce formazione rupestre una
formazione forestale anche discontinua insediata in balze scoscese con picchi e
dirupi rocciosi caratterizzata dalla presenza diffusa di almeno dieci tra le
specie di casmofite (legnose, semilegnose ed erbacee) appresso elencate, più
espressive dell'abitat rupestre ed in cui sia ricompresa una componente di
almeno il 30% di elementi arborei o arbustivi tipici delle cenosi a macchia
mediterranea individuati al punto uno.
Le
specie guida più espressive sono rappresentate da:
-
Adenocarpo (Adenocarpus complicatus);
-
Atamanta siciliana (Athamanta sicula);
-
Camomilla delle Madonie (Anthemis cupaniana);
-
Cappero (Capparis spinosa);
-
Cavolo biancastro (Brassica incana);
-
Cavolo delle Egadi (Brassica macrocarpa);
-
Cavolo rupestre (Brassica rupestris s.l.);
-
Cavolo villoso (Brassica villosa s.l.);
-
Centaurea (Centaurea tauromenitana);
-
Centaruea eolica (Centaurea aeolica);
-
Ciombolino siciliano (Cymbalaria pubescens);
-
Coronilla (Coronilla emerus);
-
Erba perla mediterannea (Lithodora rosmarinifolia);
-
Euforbia di Bivona (Euphorbia bivonae);
-
Finocchiella di Boccone (Seseli bocconi ssp. bocconi);
-
Fiordaliso delle scogliere (Centaurea ucriae s.l.)
-
Garofano rupicolo (Dianthus rupcola);
-
Iberide florida (Iberis semper florens);
-
Inula (Inula crithmoides);
-
Kochia (Kochia saxicola);
-
Ortica rupestre (Urtica rupestris);
-
Pepetuini delle scogliere (Helicrysum rupestre s.l.);
-
Perlina di Boccone (Odontites bocconei);
-
Putoria delle rocce (Putoria calabrica);
-
Ruta (Ruta chalepensis);
-
Scabiosa (Scabiosa cretinica);
-
Senecio (Senecio bicolor);
-
Silene fruticosa (Silene fruticosa);
-
Stellina di Sicilia (Asperula rupestris);
-
Teucrio (Teucrium fruticosus);
-
Trachelio siciliano (Trachelium lanceolatum);
-
Valeriana rossa (Centranthus ruber);
-
Vedovina delle scogliere (Lomelosia cretica);
-
Vilucchio turco (Convolvulus cneorum);
-
Violaciocca rossa (Matthiola incana s.l.).
Art.
3
Definizione
di formazione ripariale
Per
le finalità del presente decreto, si definiscono formazioni ripariali le
formazioni vegetali legnose, igrofile, insediate naturalmente lungo le rive dei
corsi d'acqua. Rientrano in questa tipologia gli arbusteti, le boscaglie
fisionomizzati prevalentemente da specie autoctone dei generi Salix, Populus,
Fraxinus, Platanus, Ulmus, Alnus, Tamarix, Nerium, Sambucus e Vitex.
Non
sono riferibili a questa tipologia le formazioni vegetazionali che, seppure
caratterizzate da specie dei citati generi, siano insediate su una o entrambe
le sponde e costituiscano una ascia di larghezza in proiezione orizzontale
inferiore a mt. 20 complessivi.
Art.
4
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
Palermo,
28 giugno 2000.
LEGGE 19 agosto 1999, n. 13. Modifiche alla Legge Regionale 6 aprile 1996,
n. 16, concernente "Riordino della legislazione in materia forestale e
di tutela della vegetazione". (Sicilia)
Art.
1. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 L'articolo 4 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art.
4. Definizione di bosco 1. Si definisce bosco a
tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non
inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o
arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che
determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.
2.
Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle
di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea,
nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non
inferiore a 25 metri.
3.
Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sono determinati criteri per l'individuazione
delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.
4.
I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente
privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio,
sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.
6. A
tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i
parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a
rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie
forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del
frutto".
Art. 2. Inventario
forestale regionale 1. Al comma 1, dell'articolo 5, della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16, dopo le parole "dell'agricoltura e foreste" sono
inserite le seguenti: "ai soli fini dell'Amministrazione forestale".
Art. 3. Modifica
dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 L'articolo 10
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art.
10. Attività edilizie
1.
Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali
ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.
2.
Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui
al comma 1 è elevata a 200 metri.
3. Nei boschi di superficie compresa tra 10.000 mq. e 10 ettari la fascia di
rispetto di cui ai precedenti commi è determinata in misura proporzionale.
4.
La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della
Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio,
sentito altresì il Comitato tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste
demaniali della Regione siciliana per i profili attinenti alla qualità del
bosco ed alla difesa idrogeologica.
5.
I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a
direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni
culturali ed ambientali.
6.
All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone
di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività
edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge
regionale 9 agosto 1988, n. 14.
7.
All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di
cui al comma 1.
8.
Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture
necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione
forestale. E' altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse
all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture
connesse alle stesse.
9.
In deroga al divieto di cui al comma 1, nei terreni artificialmente rimboschiti
e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei
limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee
agricole.
10.
Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative
fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai
sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita
solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.
11.
Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di
diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497".
Art.
4. Disposizioni per le isole minori 1. Per
le isole minori, limitatamente agli interventi riguardanti l'esecuzione di
lavori forestali nei rispettivi territori, non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 53, comma 4, ed all'articolo 55, comma 3, della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16.
Art.
5. Dotazione squadre di pronto intervento 1.
Al fine di consentire una più efficace conservazione e difesa dagli incendi del
patrimonio boschivo e delle aree protette, tenuto conto della peculiarità del
territorio siciliano che richiede il potenziamento del servizio antincendio, la
dotazione complessiva delle squadre di pronto intervento prevista dall'articolo
56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è
incrementata in via sperimentale di 700 unità. 2. All'attribuzione delle unità
così come determinate dal comma 1 ai singoli ispettorati ripartimentali delle
foreste provvede il Presidente della Regione con proprio decreto su proposta
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3.
Ferma restando la priorità per i lavoratori di cui all'articolo 78 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6, i criteri per il completamento del reclutamento
delle unità di addetti alle squadre di pronto intervento vengono determinati
dalla Commissione regionale per l'impiego tenendo conto delle professionalità
acquisite.
Art.
6. Immobili demaniali 1. Al comma 3,
dell'articolo 63, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, sono aggiunte in
fine le parole: "o anche a titolo gratuito in presenza di richieste
formulate da enti, associazioni o altre organizzazioni che operano nel campo
sociale senza fini di lucro, con precedenza per quelle che hanno per fine la
prevenzione o il recupero di minori a rischio e disadattati".
2.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma 4, della legge regionale
6 aprile 1996, n. 16, il canone di concessione dovuto dal personale del Corpo
forestale della Regione siciliana che abbia qualifica di polizia giudiziaria e
pubblica sicurezza per gli alloggi situati in sedi di servizio
dell'Amministrazione forestale è stabilito dal consiglio di amministrazione
dell'Azienda, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 63, sulla base dei
prezzi di mercato ridotti equitativamente in rapporto all'utilità che la
presenza sul posto del suddetto personale apporta all'Amministrazione
forestale.
Art.
7. Distintivi di grado 1. Al comma 2,
dell'articolo 75, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, la parola
"dieci" è sostituita con la parola "sette".
Art.
8. Interventi di imboschimento 1. Per
l'applicazione del Regolamento CEE n. 2080/92, in attesa dell'adeguamento della
legislazione regionale alla legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive
modificazioni, può essere utilizzato materiale vivaistico di propagazione,
anche non rispondente ai requisiti di cui alla predetta legge, purché la
provenienza venga certificata dal vivaista fornitore ovvero da un tecnico
abilitato secondo lo schema previsto all'allegato C della legge medesima.
Art.
9. Lavori, provviste e servizi in economia 1.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, approva con proprio decreto il regolamento per i lavori, le provviste
ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e
periferici dell'Amministrazione forestale della Regione siciliana.
Art.
10. Missioni del personale 1. Per far fronte
ai maggiori oneri conseguenti alla definizione del contenzioso connesso alle
missioni effettuate dal personale delle sezioni operative dell'assistenza
tecnica nonché alle esigenze di missioni per l'assistenza alle popolazioni
disagiate e per la salvaguardia del patrimonio naturale, è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1999 l'ulteriore spesa di lire 1.300 milioni da
iscrivere al capitolo 14233 del bilancio della Regione. 2. All'onere di lire
1.300 milioni derivante dal presente articolo si fa fronte, quanto a lire 900
milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto dal
capitolo 54571 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 e quanto
a lire 400 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata per
l'esercizio finanziario 1999 dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5 (capitolo
15031).
Art.
11. Interventi idraulico-forestali e campagna
antincendio 1999 1. Per le finalità previste dall'articolo 29 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16, e per far fronte alle straordinarie esigenze
connesse alla campagna antincendio 1999, è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1999 l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni cui si provvede con
parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della
Regione siciliana.
Art.
12. Norma finanziaria 1. Per le finalità
previste dall'articolo 5 della presente legge è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1999 la spesa di lire 5.000 milioni cui si provvede con parte delle
disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione
siciliana.
2.
Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata, altresì, la spesa di lire
5.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 che trovano riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione siciliana progetto 08.01.00 mediante
riduzione di pari importo dell'accantonamento codice 1001.
Art.
13. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
2.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione. Palermo, 19 agosto 1999.
Legge 3 maggio 2001, n. 6: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.
Titolo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 89.
Norme urbanistiche
8. All'articolo 10 della legge
regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come sostituito dall'articolo 3 della legge
regionale 19 agosto 1999, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. Nei boschi di
superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai
precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5
ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis:
"3 bis. In deroga a
quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere
l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle
fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq. Il
comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è
costituito esclusivamente dalla zona di rispetto";
c) dopo il comma 11
è inserito il seguente com-ma 12:
"12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali".
Vedi altri articoli della Legge 3 maggio 2001, n. 6: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001. La normativa finanziaria investe modificandole anche diverse norme ambientali - urbanistiche in difesa del suolo ecc.
Decreto 20
dicembre 2001:
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - Linee
guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. (G.U.
N. 48 del 26 Febbraio 2002).
IL
Ministro dell'Interno
Visto
l'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge quadro in
materia di incendi boschivi";
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di
protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della
difesa civile" che, all'art. 3, apportando modificazioni alla predetta
legge n. 353/2000, ha disposto che tutti i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha contestualmente soppresso l'Agenzia
di protezione civile;
Considerato che il Consiglio dei Ministri si è pronunciato, in via preliminare,
in data 16 luglio 2001;
Visto
il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 19
luglio 2001, repertorio atti 484/CU del 19 luglio 2001;
Preso
atto che la Conferenza unificata ha anche proposto l'istituzione di un gruppo
di lavoro, cui affidare il compito di approfondire il tema dei requisiti minimi
psico-attitudinali ed i dispositivi di protezione individuale relativi agli
operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato,
da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi e che il relativo
provvedimento è attualmente in corso di elaborazione;
Vista
la delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001;
Ritenuto
necessario emanare le linee guida di cui alla predetta legge n. 353/2000,
adeguando il testo alle modificazioni introdotte con il decreto-legge n.
343/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, relativamente
alla soppressione dell'Agenzia di protezione civile;
le
seguenti linee guida di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353,
relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
1.
Premessa.
La
nuova legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353/2000) nasce
dalla diffusa convinzione che l'approccio più adeguato per perseguire la conservazione
del patrimonio boschivo (bene insostituibile per la qualità dalla vita) sia
quello di promuovere e incentivare le attività di previsione e di prevenzione,
anziché privilegiare la fase emergenziale legata allo spegnimento degli
incendi.
Le
innovazioni introdotte dalla legge n. 353/2000 hanno lo scopo di indirizzare
verso una costante e radicale riduzione delle cause d'innesco d'incendio,
utilizzando sia i sistemi di previsione per localizzare e studiare le
caratteristiche del pericolo sia iniziative di prevenzione per realizzare
un'organica gestione degli interventi e
delle azioni mirate a mitigare le conseguenze degli incendi.
L'informazione alla popolazione sull'importanza di mantenere
il bosco e le sue funzioni, l'addestramento e la formazione del personale
addetto, così come gli eventuali incentivi elargiti in termini proporzionali
alla riduzione delle superfici bruciate
rispetto agli anni precedenti concorreranno a rendere più efficaci le azioni di
salvaguardia.
Il modello organizzativo che si delinea - anche
tecnologicamente avanzato in virtù dell'utilizzo di tecniche di rilevamento da
piattaforma satellitare, di applicazioni GIS e di software per la simulazione
del comportamento del fuoco - deve prevedere altresì un'azione di coordinamento
tra le varie realtà interessate (amministrazioni centrali, regioni, province,
comuni, comunità montane, volontariato) affinché l'azione di contrasto agli
incendi risponda ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e
dell'economicità. Le sinergie da attivare tra il centro di comando e controllo
regionale e quello locale devono risultare chiare e codificate.
Le regioni promuovono, nelle forme ritenute più opportune
(Conferenza dei servizi, ecc.), apposite riunioni di coordinamento con gli enti
locali allo scopo di informare e di discutere sulle problematiche locali nonché
di definire gli interventi di pianificazione indicando gli obiettivi prioritari
da difendere.
La programmazione e la pianificazione delle attività, in
questo nuovo contesto normativo, devono perseguire l'obiettivo della riduzione
delle superfici boscate percorse dal fuoco: ciò, tra l'altro, comporta la
possibilità di acquisire quote di incentivi messe a disposizione dallo Stato
proprio allo scopo di promuovere il processo di riorganizzazione incentrato
sullo spostamento delle risorse economiche e umane dalle attività di emergenza
verso quelle di prevenzione e di controllo del territorio.
Un'accurata e costante attività di manutenzione dei boschi,
delle scarpate stradali e ferroviarie, da effettuare nei periodi a basso
pericolo utilizzando eventualmente anche le risorse lavorative degli enti
locali e le organizzazioni di volontariato, garantirebbero sia la riduzione
delle cause d'innesco d'incendio sia il contenimento dei danni prodotti dagli incendi.
Le medesime unità, invece, nei periodi a maggior pericolo potrebbero essere
impiegate nelle attività di controllo e vigilanza del territorio organizzando
squadre con compiti di pattugliamento, avvistamento anche con mezzi aerei
leggeri, allarme e primo intervento che assicurerebbero quell'azione tempestiva
(nella prima mezz'ora) sul fuoco indispensabile a contenere la propagazione
delle fiamme.
I risultati dell'applicazione di questo modello organizzativo
dipendono anche dal livello culturale ed economico del locale contesto sociale
che opportunamente informato e formato potrà creare le condizioni necessarie
per rispettare le limitazioni e i divieti posti nell'uso del territorio.
Le linee guida per la predisposizione dei piani sono
elaborate per suggerire un'architettura generale del "Piano regionale per
la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi" che le singole regioni dovranno redigere
adattandola alle proprie specifiche strutturazioni operative e realtà
territoriali, affinché le finalità della normativa in questione possano essere
raggiunte in tempi brevi con il massimo dei risultati.
Per "regioni" si intendono quelle a statuto
ordinario e speciale nonché le province autonome; inoltre, per Corpo forestale
dello Stato si deve intendere, per le regioni e province autonome, i rispettivi
Corpi forestali.
Le regioni a statuto autonomo e le province autonome potranno utilizzare i più
ampi margini operativi, organizzativi e di programmazione consentiti dagli
statuti di autonomia.
Le presenti linee guida esprimono altresì indirizzi e
suggerimenti per la redazione e l'attuazione (per quanto attiene al rischio
incendi boschivi) dei programmi regionali e provinciali di previsione e
prevenzione nonché dei piani provinciali e comunali e/o intercomunali di
protezione civile e di emergenza.
Le regioni sottopongono a revisione annuale il piano per
aggiornare le parti suscettibili di modifiche e/o integrazioni.
Le linee guida potranno essere modificate o aggiornate,
sentita la Conferenza unificata, alla luce dei risultati concreti conseguiti
nell'applicazione della legge n. 353/2000.
2.
Schema del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Si riporta di seguito lo schema del "Piano regionale per
la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi". Le regioni hanno la facoltà di organizzare, nel
modo che ritengono più confacente alle proprie esigenze, i singoli punti
dell'articolazione mantenendone i contenuti o, se lo ritengono opportuno,
ampliandoli e/o dettagliandoli maggiormente.
I.
Parte generale:
1.
descrizione del territorio;
2.
banche dati;
3.
cartografia di base;
4.
supporti informatici;
5.
analisi storica dei dati AIB;
6.
obiettivi prioritari da difendere;
7.
modello organizzativo.
II.
Previsione:
8.
Le cause determinanti e i fattori predisponenti l'incendio;
9.
Le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate a mezzo di
apposita cartografia tematica;
10.
Le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia
tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione
prevalenti;
11.
I periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione delle prevalenti
caratteristiche anemologiche stagionali;
12.
Gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
13.
Gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche
attraverso sistemi di monitoraggio satellitare.
III.
Prevenzione:
14.
Contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di
incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle
lettere c) e d) dell'art. 3, comma 3, della legge n. 353/2000;
15.
La consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati
spartifuoco nonchè di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
16.
Le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà
di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in
particolare nelle aree a più elevato rischio;
17.
Le esigenze formative e la relativa programmazione;
18.
Le attività informative.
IV. Lotta attiva:
19. La consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
20.
Ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento;
21.
Sale operative unificate permanenti (SOUP);
22.
Intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti;
V.
Sezione aree naturali protette regionale.
VI.
Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato.
VII.
Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.
3.
Contenuti dello schema di Piano regionale per la programmazione delle attività
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
I.
Parte generale:
1.
Descrizione del territorio: la descrizione dell'ambito territoriale
regionale con la specificazione delle zone boscate, arborate, cespugliate,
ecc., concorre a fornire gli elementi indispensabili per definire gli obiettivi
prioritari da difendere.
2.
Banche dati: le regioni sono tenute a costituire e ad
aggiornare con cadenza annuale una base dati relativa a: gli incendi boschivi
degli ultimi 5 anni (fonti: schede AIB-FN del CFS; comuni, comunità montane ed
enti gestori delle aree protette, VVF); per quanto attiene la procedura per
l'archiviazione dei fogli notizia incendi deve essere utilizzata quella del
Ministero delle politiche agricole e forestali denominata AIBFNWIN. Il rilascio
delle licenze e degli aggiornamenti software alle regioni avverrà a titolo
gratuito a cura di detto Ministero. Le regioni sono tenute a trasmettere i
propri file di dati AIB-FN al Ministero delle politiche agricole e forestali,
al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile. Le regioni
che abbiano già una propria procedura di archiviazione ed elaborazione dei
fogli notizie incendi boschivi potranno mantenere i propri standard fornendo
comunque al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero
dell'interno e al Dipartimento della protezione civile dati compatibili con le
finalità previste;
le
reti di monitoraggio, avvistamento, telecomunicazione;
gli
interventi infrastrutturali e selvicolturali già effettuati;
mezzi
e materiali disponibili presso tutti i soggetti impegnati; le informazioni
relative alle squadre di personale addetto alle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva dislocate sul territorio (centro operativo e ambito
territoriale di pertinenza;
individuazione
responsabile;
nominativi,
numeri telefonici, turnazione, grado di addestramento, dotazione individuale e
settori di impiego degli addetti; mezzi a disposizione delle squadre, ecc.);
le
procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.
L'eventuale
utilizzo di sistemi GIS per la gestione delle informazioni richiede,
ovviamente, che dette banche dati siano opportunamente e adeguatamente
georeferenziate.
3.
Cartografia di base. Dovrà essere predisposta una serie di
carte tematiche, di adeguata scala che evidenzino almeno:
a)
i limiti amministrativi con l'individuazione dei centri operativi, la dislocazione
delle squadre (e relativi ambiti di pertinenza) e mappa degli obiettivi da
difendere con l'indicazione delle priorità;
b)
aree percorse dal fuoco;
c)
vegetazione;
d)
uso del suolo;
e)
viabilità e punti di approvvigionamento idrici.
La
scala dei vari elaborati sarà opportunamente scelta in base alle esigenze
riscontrate da ogni regione e al livello di precisione dei dati; trattandosi
comunque di un livello geografico alquanto vasto, potrebbe essere opportuno
anche un livello comunale o subcomunale per aree omogenee; laddove ce ne fosse
la possibilità,
sarebbe utile comunque scegliere scale di livello più dettagliato; in ogni caso
è preferibile non scendere, per gli elaborati derivati, al di sotto della scala
1:50000.
4.
Supporti informatici. È opportuno che vengano descritti i
sistemi informativi e le strutture informatiche per la gestione delle banche
dati e della cartografia.
5.
Analisi statistica dei dati AIB. La descrizione e
l'analisi dei dati relativi all'evoluzione del fenomeno degli incendi boschivi,
in ordine all'andamento delle variabili che lo caratterizzano, è funzionale
alla verifica di quanto attuato negli anni precedenti e alla definizione di
strategie organizzative e operative finalizzate al conseguimento di migliori
risultati.
6.
Obiettivi prioritari da difendere. L'individuazione degli
obiettivi prioritari da difendere rappresenta una nuova strategia di lotta
contro gli incendi boschivi finalizzata alla riduzione dei danni economici e
alla mitigazione delle conseguenze sul patrimonio ambientale e socio-culturale
nonché alla conservazione del bene inteso come elemento indispensabile della
qualità della vita.
La
definizione degli obiettivi consente di fissare una scala di priorità di
supporto all'attività decisionale nella fase dell'attivazione dell'intervento
di difesa e di contrasto agli incendi.
Per
la determinazione degli obiettivi prioritari sono da considerare quali elementi
di valutazione:
a)
presenza antropica (strutture abitative, industriali, commerciali, turistiche);
b)
pregio vegetazionale e ambientale: aree naturali protette;
c)
aree boscate e/o non boscate limitrofe alle aree di cui ai punti a) e b);
d)
rimboschimenti di giovane età e/o boschi di conifere;
e)
difficile accessibilità da terra verso le aree di cui ai punti precedenti.
Le
regioni inviano al COAU del Dipartimento della protezione civile l'elenco degli
obiettivi prioritari da difendere. Il COAU ne tiene conto per stabilire la
priorità dell'invio dei mezzi aerei AIB.
7.
Modello organizzativo. Nel piano dovrà essere sinteticamente descritto il
modello organizzativo con le indicazioni delle strutture e delle forze
utilizzate, nonché gli eventuali accordi che la regione promuove con le
amministrazioni pubbliche e private ai fini dell'attuazione delle varie fasi del
piano.
II.
Previsione:
8.
Le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio.
Per
fattori predisponenti si intende l'insieme degli aspetti che favoriscono
l'innesco di un incendio e la propagazione del fuoco:
condizioni
climatiche (alte temperature, siccità, ventosità, bassa umidità relativa,
ecc.), geomorfologia (pendenze, esposizione all'irraggiamento solare, ecc.),
caratteristiche vegetazionali e selvicolturali (presenza di specie più o meno
infiammabili e/o combustibili, contenuto d'acqua, stato di manutenzione del
bosco, ecc.).
Per
cause determinanti si intendono gli aspetti che in una situazione definita da
fattori predisponenti possono dar luogo all'immediato sviluppo e alla
propagazione del fuoco.
Le
cause determinanti dovranno essere distinte in conformità al regolamento CEE n.
804/94 relativo all'attuazione di un sistema comunitario di informazione sugli
incendi di foresta denominato "Base comune minima d'informazioni sugli
incendi di foresta" che classifica l'origine presunta di ciascun incendio
secondo le quattro categorie di seguito riportate:
incendio
di origine ignota;
incendio
di origine naturale;
incendio
di origine colposa;
incendio
di origine dolosa.
9.
Le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita
cartografia.
Il
piano contiene la cartografia delle aree percorse dal fuoco nell'anno
precedente, aggiornata annualmente (utilizzando, ove disponibili, i rilievi
realizzati dai comuni per l'apposizione del regime vincolistico previsto per le
aree percorse dal fuoco dall'art. l0 della legge n. 353/2000), preferibilmente
riportata e archiviata in formato digitale.
Le
procedure tecniche per la definizione delle aree potranno essere modificate
alla luce dei risultati della sperimentazione di tecniche satellitari prevista
dall'art. 12, comma 5, della legge n. 353/2000, alla quale le regioni sono
chiamate a concorrere per la validazione dei dati.
La
relazione delle aree percorse dal fuoco con il data-base territoriale può
utilizzare il Sistema informativo della montagna (SIM) del Corpo forestale
dello Stato (CFS), già attivo come sportello unico per l'utenza della montagna
presso tutte le regioni, le sedi periferiche dello stesso Corpo, le comunità
montane, gli enti parco e alcuni comuni.
Il
SIM - fornito a titolo gratuito dal CFS -- registrerebbe così i territori
interessati all'apposizione del regime
vincolistico e consentirebbe un facile riscontro al momento della richiesta da
parte del proprietario di rilascio di eventuali nullaosta.
10.
Le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia
tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione
prevalenti.
La
valutazione del grado di rischio attribuibile alle diverse formazioni forestali,
vale a dire la loro propensione a essere percorse più o meno facilmente dal
fuoco, deve tenere conto delle caratteristiche peculiari della vegetazione, di
quelle geomorfologiche e meteoclimatiche nonché del fattore antropico nelle
accezioni del comportamento umano, del grado di urbanizzazione, della viabilità
e del livello socio-economico della zona.
Pertanto,
la caratterizzazione del territorio dal punto di vista del rischio di incendio
boschivo sarà data dalla sovrapposizione, opportunamente ponderata, delle
informazioni relative: all'estensione delle aree boscate, alla tipologia
vegetazionale, alle condizioni d'uso e allo stato di conservazione del bosco,
alla presenza di zone di particolare interesse naturalistico, paesaggistico e
ambientale, alla frequenza d'innesco d'incendio e all'estensione delle aree
percorse dal fuoco, alle aree agricole, alla densità della popolazione, ai
flussi turistici, alla rete viaria, ai centri abitati, alle aree oggetto di
contenzioso tra pubblico e privato, alle caratteristiche orografiche,
all'esposizione e alle pendenze dei versanti, alle caratteristiche climatiche e
meteorologiche. I dati potranno anche essere rilevati integrando le diverse
metodologie esistenti (telerilevamento aereo/satellitare o rilievi a terra),
che permettono di indagare superfici di dimensioni diverse con diverso grado di
risoluzione spaziale. Ove possibile, sarebbe opportuno effettuare tale analisi
- previa elaborazione di un'adeguata cartografia tematica - a mezzo di supporto
GIS.
11.
I periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione delle prevalenti
caratteristiche anemologiche stagionali.
Le
risultanze dei sistemi di previsione messi in atto dalla regione forniscono gli
elementi essenziali per individuare i periodi a rischio di incendi boschivi e i
relativi divieti sulla base anche dei dati meteorologici e dell'aridità (o
umidita) del suolo.
12.
Gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica.
Il
piano contiene la descrizione degli indici di pericolosità giornaliera di
incendio boschivo, adottati dalla regione in funzione delle specifiche
caratteristiche territoriali e meteoclimatidhe.
Detti
indici esprimono numericamente la probabilità che una determinata formazione
forestale possa essere interessata da un incendio in relazione ai fattori
predisponenti precedentemente definiti: caratteristiche strutturali e fisiche
(stato di manutenzione, infiammabilità e combustibilità, contenuto d'acqua,
ecc.), condizioni meteorologiche (venti, temperature, umidità relativa, piogge)
e aspetti geomorfologici della zona stessa (pendenze, esposizione, ecc.).
In
particolare, qualora le regioni non dispongano già di metodologie di
valutazione dell'indice giornaliero di pericolosità di incendio, dovranno
essere preferibilmente adottati metodi meteorologici, cumulativi di inizio e
diffusione, basati comunque su criteri fissati dalla Commissione europea per la
previsione del pericolo di incendio (sistema EUDIC).
Gli
indici potranno essere rappresentati utilizzando appositi supporti cartacei e/o
GIS o, anche, direttamente i servizi territotiali del sistema informativo della
montagna (SIM) del CFS, visualizzando mediante scale di colori i vari tematismi
che consentono di avere una visione sinottica della pericolosità.
L'indice
di pericolosità definito giornalmente da parte della regione sarà oggetto di
apposita, tempestiva comunicazione (che metta debitamente in rilievo gli
aspetti meteorologici avversi, e in particolare i forti venti) da parte della
regione medesima alle proprie strutture operative AIB e agli enti locali
secondo protocolli prestabiliti.
13.
Gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche
attraverso sistemi di monitoraggio satellitare.
Le
informazioni necessarie alla creazione e alla gestione di banche dati, alla
redazione della cartografia tematica, all'utilizzo di simulatori di eventi e di
modelli di propagazione del fuoco possono essere acquisite tramite rilevamento
da piattaforma satellitare o da mezzo aereo o con rilievi diretti da terra;
dette metodologie possono essere
altresì impiegate per attività di sorveglianza e controllo del territorio.
III.
Prevenzione.
14.
Contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di
incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle
lettere c) e d) dell'art. 3, comma 3, della legge n. 353/2000.
Le
regioni, in base alle loro specifiche situazioni, definiscono le azioni che
possono determinare lo sviluppo degli incendi boschivi e da assoggettare a
divieti. In ogni caso, oltre a definire la tipologia delle azioni, deve essere
indicata anche la loro applicazione sia in termini temporali che territoriali.
15. La consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati
spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico.
Gli
interventi strutturali e infrastrutturali per la previsione, la prevenzione e
la lotta attiva contro gli incendi boschivi (viali tagliafuoco, piste e
sentieri antincendio, punti di approvvigionamento idrico, sistemi di
avvistamento, basi per i mezzi terrestri e aerei, ecc.) dovranno essere
programmati dalla regione in base alla priorità degli obiettivi da difendere e
a criteri di ottimizzazione operativa e gestionale delle attività.
La
regione fissa le tipologie e gli standards relativi alla realizzazione degli
interventi in base alle proprie caratteristiche ambientali e territoriali
nonchè le modalità per l'affrancazione dei terreni individuati per la
realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali preventivi ove detti
terreni fossero soggetti a uso civico ai sensi della legge 16 giugno 1927, n.
1766.
16.
Le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà
di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in
particolare nelle aree a più elevato rischio.
Il
piano contiene la programmazione di interventi di gestione, manutenzione e
pulizia del bosco, nelle aree a elevato rischio di incendio, volti:
alla
riduzione della biomassa particolarmente combustibile e alla rimozione della
necromassa;
all'ottenimento
di soprassuoli forestali misti e ben strutturati; dove possibile, alla
conversione dei cedui in fustaia;
alla
rigenerazione delle ceppaie e alla protezione della rinnovazione naturale; al
diradamento e allo sfoltimento dei vecchi rimboschimenti di conifere
eccessivamente densi;
al
decespugliamento, allo sfalcio, alla ripulitura e al diserbo (da parte degli
enti competenti, nel rispetto del codice della strada e delle altre norme
vigenti) delle scarpate e dei margini stradali, autostradali e ferroviari
adiacenti formazioni boschive.
Gli
interventi di rimboschimento e quelli di ingegneria naturalistica (con
particolare attenzione a quelli necessari per il ripristino dell'assetto
idrogeologico dei versanti e per la valorizzazione ambientale dei siti) vanno
fatti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 353/2000 in
ordine ai soprassuoli percorsi dal fuoco, in modo da regolare la distribuzione
spaziale dei diversi tipi di combustibili vegetali creando alternanza di zone a
combustibilità diversa e soluzioni di continuità sia in senso orizzontale che
verticale.
Le
regioni, ai sensi del comma 3, art. 4, della legge n. 353/2000, possono
concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di
pulizia e di manutenzione selvicolturale prioritariamente finalizzate alla
prevenzione degli incendi boschivi.
È
opportuno che gli enti locali promuovano, in anticipo rispetto alla stagione a
rischio, interventi nel settore della prevenzione (per esempio, iniziative per
la gestione e manutenzione dei boschi), prevedendo, laddove possibile,
incentivi economici connessi ai migliori risultati conseguiti in termini di
riduzione delle aree percorse dal fuoco rispetto agli anni precedenti.
17.
Le esigenze formative e la relativa programmazione.
Il
piano prevede la realizzazione da parte delle regioni, anche in forma
associata, delle attività formative e addestrative destinate a tutti i soggetti
utilizzabili per l'attuazione delle attività di previsione e prevenzione
(compreso l'utilizzo di software e di strumenti informatici quali l'EUDIC e il
SIM o qualsivoglia supporto GIS).
Il
personale da impegnare nelle attività di spegnimento sarà sottoposto
all'accertamento dell'idoneità fisica e a uno specifico addestramento nel
rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro. Per l'addestramento le regioni potranno
avvalersi della facoltà di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 353/2000.
18.
Le attività informative.
Le
regioni dovranno descrivere le modalità con le quali intendono divulgare le
notizie relative alla propria organizzazione e attività AIB. I soggetti
competenti in materia di incendi boschivi, ognuno al proprio livello,
utilizzano tutti i mezzi di comunicazione disponibili per effettuare campagne
di sensibilizzazione e di educazione sul problema degli incendi boschivi e della
salvaguardia dei boschi nonchè per portare a conoscenza dei cittadini i
divieti, le limitazioni da osservare, le norme comportamentali da tenere nei
boschi e le misure di autoprotezione da assumere in caso di incendio.
Particolare
attenzione deve essere rivolta alla informazione nelle scuole di ogni ordine e
grado, organizzando, di concerto con le autorità competenti, incontri tra
studenti e operatori del settore.
Il
messaggio informativo, opportunamente veicolato dai media, risulta
indispensabile per divulgare le notizie riguardo a:
i
periodi di massima pericolosità e le prescrizioni previste per la limitazione
delle cause d'innesco d'incendio;
i
vincoli e i divieti (con le relative sanzioni);
i
danni e le conseguenze diretti ed indiretti causati dal fenomeno degli incendi
boschivi;
la
conoscenza di norme comportamentali e di autoprotezione da tenersi in caso di
incendio boschivo;
i
numeri telefonici ai quali i cittadini possono comunicare situazioni a rischio
o incendi avvistati.
Detto
messaggio, in particolare, è rivolto agli operatori delle attività
silvopastorali e turistiche, alle
associazioni di categoria, ai proprietari dei terreni, agli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado e alle organizzazioni di volontariato.
IV.
Lotta attiva.
19.
La consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse
umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Il
piano contiene la descrizione della struttura operativa AIB e le procedure per
la lotta attiva, con particolare riferimento all'organizzazione e alla
localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane per lo
svolgimento delle attività di lotta attiva, appartenenti e attivate dalla regione
e dagli enti locali.
Al
fine di un migliore coordinamento degli interventi, le regioni promuovono
intese tra i corpi operativi nazionali e la propria organizzazione,
considerando anche la possibilità che a tali strutture possa essere assegnata
un'area di azione sulla quale sono chiamate prioritariamente a intervenire.
20.
Ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento.
Dall'efficienza
con la quale è gestita la rete di
ricognizione-sorveglianza-avvistamento-allarme, fissa e mobile, terrestre ed
aerea, dipende la rapidità e l'efficacia dell'intervento di spegnimento.
Ricognizione.
Sarà effettuata con particolare riferimento agli obiettivi
prioritari da difendere nei periodi di maggior pericolo, con mezzi aerei
leggeri e/o tramite squadre a terra adeguatamente attrezzate.
Sorveglianza.
Nelle aree di particolare pregio o a rischio particolarmente elevato, sarà
predisposta attività di sorveglianza in modo intensivo e continuativo, con
l'utilizzo di squadre addette al controllo del territorio e/o con sistemi fissi
di monitoraggio e/o con una rete di osservazione da vedetta uniformemente
distribuita sul territorio in questione.
Avvistamento.
Sarà effettuato da terra (a mezzo di squadre mobili sul territorio e/o di
vedette fisse), da mezzo aereo, anche con sistemi di avvistamento automatici
fissi (sensori all'infrarosso, telecamere, ecc.).
Allarme.
La segnalazione dell'allarme perviene ai centri di ascolto dedicati sia dagli
addetti ai servizi di ricognizione-sorveglianza-avvistamento e sia da altri
soggetti pubblici e privati tramite l'utilizzo di reti di telecomunicazione
(riservate per gli operatori) o a mezzo di linee telefoniche i cui riferimenti
dovranno essere opportunamente pubblicizzati.
Spegnimento.
Il piano prevede la dislocazione sul territorio di squadre di intervento per lo
spegnimento a terra formate da un numero congruo di addetti specializzati. Sono
individuati su apposita mappa (preferibilmente su supporto GIS) gli obiettivi
prioritari da difendere e l'ambito territoriale di pertinenza di ciascuna
squadra includendo anche, previa specifica intesa, le strutture operative dei
CNVVF e CFS.
Per
ogni ambito territoriale viene altresì individuata la figura del coordinatore
delle operazioni.
Di
norma le squadre operano nell'ambito del territorio di competenza, ma è
possibile anche l'impiego in altra zona del territorio regionale qualora
particolari emergenze lo esigano, ferma restando l'attribuzione del
coordinamento delle operazioni.
Le
squadre sono impiegate con modalità di piena disponibilità nei periodi di
massima pericolosità; con il criterio della reperibilità, nei periodi di
allertamento e nelle ore fuori servizio.
Ogni
squadra sarà di norma dotata di:
mezzo
fuoristrada per attività di sorveglianza e di primointervento;
apparecchi
radio fissi, veicolari e portatili per la connessione via etere, su frequenze
prestabilite riportate all'interno del piano, compresi apparati per il
collegamento radio TBT per guidare gli interventi aerei;
GPS;
attrezzature
per l'avvistamento;
accorgimenti
per il riconoscimento delle squadre;
attrezzature
di autoprotezione previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza sul
lavoro.
Le
indicazioni relative alla localizzazione di detti mezzi e attrezzature vanno
riportate sullo stesso tematismo che individua le aree e la localizzazione
delle squadre d'intervento.
Le
squadre a terra, sempre in diretto contatto radio o telefonico con le centrali
operative, possono essere impiegate anche, ovviamente, nelle fasi di
ricognizione-avvistamento-sorveglianza, in modo da ridurre il più possibile i
tempi di intervento sul fuoco. Al di fuori dei periodi a rischio, il personale
delle squadre può essere impiegato in attività di prevenzione del rischio
incendi boschivi.
21.
Sale operative unificate permanenti (SOUP).
La Sala operativa unificata permanente (SOUP) dovrà assicurare il collegamento e il coordinamento fra il livello regionale e quello locale; dovrà gestire l'intervento dei mezzi aerei regionali, ove esistenti nonché le fasi relative alla richiesta di concorso aereo dei mezzi aerei dello Stato per lo spegnimento degli incendi boschivi.
Detta
richiesta, opportunamente motivata, deve essere inoltrata secondo le procedure
stabilite dal Dipartimento.
La SOUP, nei periodi a maggior rischio di incendio boschivo, dovrà assicurare
un funzionamento di tipo continuativo e un collegamento permanente con le
strutture operative interessate agli interventi (CFS, CNVVF, volontariato).
La
SOUP contribuisce ad assolvere un insieme di esigenze proprie delle attività di
protezione civile ed è pertanto auspicabile che, a regime, essa rappresenti il
centro operativo regionale per il concorso alla gestione delle emergenze
relative ai diversi rischi che insistono sul territorio regionale nonché
l'organo di collegamento tra le componenti territoriali deputate a svolgere
compiti di protezione civile.
22.
Intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti.
Il
comma 4 dell'art. 3 della legge n. 353/2000 prevede che in caso di inadempienza
delle regioni, il Ministro dell'interno, avvalendosi del Dipartimento, del
CNVVF e del CFS, sentita la Conferenza unificata, predisponga anche a livello
interprovinciale le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture
operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.
L'Ufficio
territoriale di governo assicurerà il coordinamento (con operatività h24) delle
risorse umane e dei mezzi disponibili sul territorio avvalendosi del CFS e del
CNVVF, previa specifica pianificazione d'emergenza predisposta, per quanto
possibile, secondo i criteri generali e le linee di indirizzo riportate nel
presente documento.
V. Sezione aree naturali protette regionali.
Questa
sezione segue la struttura del piano organizzata secondo i contenuti riportati
in precedenza. Nel contempo, le particolari caratteristiche di pregio
vegetazionale, ambientale, paesaggistico e socio-culturale impongono adeguate
misure rafforzative per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli
incendi.
Le
attività di previsione e prevenzione sono svolte dagli enti gestori (e solo in
caso di inadempienza di questi, da province, comunità montane e comuni secondo
le attribuzioni decise dalle regioni).
VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato.
Questa
sezione contiene il piano predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con
le regioni, per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000.
VII. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano.
La
spesa relativa a tutte le attività previste nel piano e la ripartizione di
questa sui capitoli di spesa regionali (relativi alle spese ordinarie, le spese
di breve periodo, gli investimenti di medio e lungo periodo) è inserita in
un'apposita sezione del piano stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
20 dicembre 2001
Il
Ministro: Scajola
Registrato
alla Corte dei conti il 2 febbraio 2002
Ministeri
istituzionali, registro n. 1 Interno, foglio n. 350
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo
le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota
all'art. 2:
L'articolo
5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della
legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", a
seguito della disposta modifica è il seguente:
Inventario
forestale regionale
1.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ai soli fini
dell'Amministrazione forestale, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali
per le foreste, forma ed aggiorna l'inventario forestale regionale.
2. L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai
sensi dell'articolo 4, dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e dei
terreni soggetti a vincoli forestali per altri scopi. 3. All'inventario è
allegata una carta forestale regionale, nella quale i boschi sono classificati
per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma,
ogni cinque anni. 4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana
le direttive in ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di
pubblicità dello stesso nonché in ordine alla redazione della carta forestale
regionale. 5. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli Ispettorati, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco
particellare dei terreni boscati facenti parti del patrimonio comunale". Nota
all'art. 4: Gli articoli 53 e 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
16, così dispongono:
Art.
53 Avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali
1.
Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali verrà
formulata un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i
lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo
la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza.
2.
I lavoratori vengono iscritti nella graduatoria di cui al comma 1 con un
massimo di due qualifiche possedute, a scelta del lavoratore stesso.
3.
L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e,
per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto
dell'ordine di graduatoria.
4.
I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso
dell'anno per un numero di giornate superiore a quello del contingente di
appartenenza.
5.
La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non
giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia al turno".
Art.
55. Assunzione di operai per l'ulteriore fabbisogno occupazionale
1.
All'ulteriore fabbisogno occupazionale l'Amministrazione forestale provvede
mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste ordinarie
del collocamento per i lavoratori agricoli per turni di lavoro di norma di
durata temporale non inferiore a cinquantuno giornate di lavoro effettivo e non
eccedente il limite di sessanta giornate previsto dalla legge 12 aprile 1962,
n. 205. Hanno precedenza coloro che hanno avuto rapporti di lavoro con la
stessa Amministrazione negli anni 1993, 1994 o 1995. 2. Qualora richiesto da
particolari esigenze operative, l'Amministrazione forestale, in via
eccezionale, procede all'assunzione di lavoratori anche per periodi di durata
inferiore a quelli indicati nel comma 1, ferma restando la garanzia di un
minimo di cinquantuno giornate complessive annue. Detta garanzia può venir meno
in caso di lavoratori assunti per l'esecuzione di lavori di pronto intervento o
resi necessari da eccezionali circostanze.
3.
I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso
dell'anno per più di un turno di lavoro.
4.
La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non
giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia al turno".
Nota all'art. 5, comma 1: La dotazione complessiva delle
squadre di pronto intervento prevista dall'articolo 56, comma 5, lettera a),
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è stabilita complessivamente in
3.424 addetti, e ripartita per ciascuna provincia avuto riguardo alla
superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi ed alle
attrezzature in dotazione.
Nota
all'art. 5, comma 3: L'articolo 78 della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, integrando l'articolo 57, comma 1, della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, fa salva "la priorità per i soggetti
che abbiano conseguito specifica qualifica all'interno di attività corsuali
finanziate con il concorso del Fondo sociale europeo (F.S.E.)".
Nota
all'art. 6: L'articolo 63 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, a seguito della disposta modifica, è il
seguente:
Utilizzazione
dei fabbricati demaniali
1.
Il Consiglio di amministrazione dell'AFDRS, anche in relazione alle esigenze
rappresentate alla Direzione regionale delle foreste, individua i fabbricati
demaniali da destinate: a) a sedi di servizio dell'Amministrazione
forestale; b) ad alloggi di servizio del personale del Corpo forestale
della Regione avente qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza; c)
ad altri usi.
2.
Per gli immobili di cui alla lettera b), il Consiglio di amministrazione
dell'AFDRS stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione, l'uso nonché i
canoni di concessione sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione
dell'equo canone.
3.
Gli immobili di cui alla lettera c), ove ne sussista la disponibilità, possono
essere dati, a richiesta, anche a terzi in concessione temporanea a titolo
oneroso o anche a titolo gratuito in presenza di richieste formulate da
enti, associazioni o altre organizzazioni che operano nel campo sociale senza
fini di lucro, con precedenza per quelle che hanno per fine la prevenzione o il
recupero di minori a rischio e disadattati.
4.
Per gli immobili di cui alle lettere b) e c), ivi comprese le foresterie, può
essere previsto, per il personale individuato nella medesima lettera b), l'uso
gratuito dell'alloggio per esigenze connesse al servizio o all'incarico
ricevuto.
5.
Entro il 31 dicembre 1997 l'AFDRS provvederà alla ricognizione e alla
regolarizzazione ai sensi del presente articolo di tutti gli atti concessori
riguardanti l'utilizzazione dei fabbricati demaniali. In mancanza di tale
adempimento, non trova attuazione il disposto del comma 3.".
Nota
all'art. 7: L'articolo 75 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, a seguito della disposta modifica, così
dispone:
Distintivi
di grado delle guardie e sottufficiali forestali
1.
Ai fini della determinazione della anzianità necessaria per indossare i
distintivi di grado nel computo del servizio effettivo nella qualifica non si
tiene conto dei servizi comunque riconosciuti, anche ai soli fini giuridici.
2.
La guardia forestale si fregia del distintivo di guardia scelta al compimento
di sette anni di servizio effettivo nella qualifica. Dopo ulteriori
cinque anni detto fregio potrà assumere una diversa colorazione". (Omissis)
Nota all'art. 8: Il Regolamento (CEE) n. 2080/92 del
Consiglio, del 30 giugno 1992, istituisce un regime comunitario di aiuti alle
misure forestali nel settore agricolo.
La
legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: "Disciplina della produzione e
commercio di sementi e piante di rimboschimento".
DEGLI INCENDI BOSCHIVI IN ITALIA.
Da una parte: mafia, ‘ndrangheta, camorra, speculatore
edilizi, allevatori, lavoratori forestali, piromani, noleggiatori di aerei
antincendio ecc. ancora oggi si ricercano le cause dei devastanti incendi
boschivi che, puntualmente e implacabilmente ogni anno, continuano a colpire
l’Italia, e in particolare alcune Regioni, una vera e propria industria
“illecita” che trae profitto dagli incendi.
Dall’altra: emergenza incendi, tragedie in
vite umane, dichiarazioni di stato di calamità naturale, imprevedibilità,
indignazione, chiacchierificio, incuria dei boschi, ingenti esborsi finanziari
per la prevenzione e lo spegnimento, omissione di atti, spesso molto gravi, da
parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Questo è il desolante quadro che ogni anno,
inesorabilmente, si ripresenta senza alcun intervento politico serio, mirato a
risolvere, almeno in parte, il problema incendi.
Si prevedono, anche quest’anno, circa 2000
miliardi di danno economico - boschivo oltre il danno ambientale. Il conto (come
la stagione passata) è presto fatto:
1.
Spese dirette all’avvistamento e spegnimento degli incendi,
calcolando gli oneri di gestione dell’intera flotta aerea, delle spese
sostenute dal Corpo Forestale, dai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile,
dalle Regioni e in alcuni sporadici casi dai Comuni;
2.
Spese indirette derivanti dal danno ecologico e dal dissesto
idrogeologico determinato dalla scomparsa di aree boschive, ad esempio, spese
strettamente collegate a frane, smottamenti, alluvioni;
3.
Spese per ripristinare i boschi percorsi dal fuoco oltre
l’immediato danno che si avrà per la instabilità del clima delle zone
interessate;
4.
Perdita di alcuni servizi, economicamente rilevanti, quali:
produzione silvo-colturale (legno, frutti di bosco, funghi ecc.), produzione
ricreativa, produzione turistica;
5.
Perdite in beni economicamente apprezzabili, quali: fauna,
flora, edifici o altri beni ad uso umano danneggiati o distrutti dalle fiamme;
6.
Spesso in questo elenco si deve, purtroppo, aggiungere
l’inestimabile valore delle perdite in vite umane.
A tale proposito, molte associazioni di
volontariato che si occupano, saggiamente, del problema hanno chiesto sempre
più frequentemente e in assoluto rispetto delle competenze degli organi
preposti:
Che venga predisposto con la massima
urgenza un Testo Unico sugli incendi
boschivi, che racchiuda la numerosa e disordinata normativa, (in considerazione
che, le miriade di norme che trattano l’argomento iniziano sin dal 1923, R.D.L.
n. 3267). Nel Testo Unico si è ritenuto strategicamente importante l’eventuale
inserimento di incentivi ai privati finalizzati alla cura del bosco e del
sottobosco;
Che venga operata una riduzione drastica degli operatori
forestali (braccianti), che comunque verranno riassunti dai privati, che grazie
agli incentivi, potranno creare in questo settore migliaia di nuovi posti di
lavoro, con enormi risparmi da parte dello Stato;
Che venga effettuato l’acquisto di aerei antincendio
affidando la gestione direttamente all’Aeronautica Militare, in questo modo si
otterrebbe: un immediato risparmio sui mezzi, sul personale (piloti e
meccanici), e una maggiore professionalità;
Che venga rivisitato tutto il sistema sanzionatorio, penale e
amministrativo, introducendo, per chi subisce condanne per il reato d’incendio
doloso, anche l’interdizione perpetua dagli (e con) Enti Pubblici;
Che venga esplicitamente chiarito, in base a quanto disposto
dalla Legge c.d. Bassanini, l’obbligo
per le Regioni, Province e Comuni di organizzare le squadre antincendio
(Protezione Civile), per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi;
Che venga verificato
il rispetto della L. n. 47/1975 art. 9 e succ. mod., (L. n.428/1993) ove prevede
che nelle zone boscate interessate da incendi è vietato l’insediamento di
costruzioni di qualsiasi tipo (i Sindaci pertanto non possono autorizzare
alcuna costruzione). Inoltre, la stessa norma prevede che, alle medesime zone,
nella formazione degli strumenti urbanistici (P.R.G. compreso), non potrà darsi destinazione diversa da quella
in atto prima dell’incendio;
Che venga verificato
il rispetto della L. n. 47/1975 art. 9 e succ. mod., (L. n.428/1993) il
quale prevede L’OBBLIGO, per i Sindaci
che, entro il mese di ottobre di ogni anno, di compilare e trasmettere alla
Regione e al Ministero dell’Ambiente una planimetria, in scala adeguata, che
evidenzi il territorio comunale percorso dal fuoco (e i vincoli che ne
derivano). In tali territori per almeno 10 anni, non sono consentite
destinazione d’uso diverse da quelle in atto prima dell’incendio e detto vincolo deve essere indicato
espressamente, a pena di nullità, in
tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nel medesimo
territorio;
Che venga verificato
il rispetto della L. n. 662/1996, art. 2 comma 51, il quale dispone che, NON POSSONO FORMARE OGGETTO DEL CONDONO
EDILIZIO previsto dall’art. 39, L. n. 724/94 “le costruzioni abusive realizzate
sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause
naturali o volontarie;”
Che vengano verificati
l’attuazione e il rispetto del R.D.L. n. 3267/1923 art.9 lett. a) e L.R.S.
16/96 art. 37 3° comma i quali prevedono che, nelle zone boscate distrutte
o danneggiate da incendi È’ VIETATO il
pascolo per almeno 5 anni, salvo norme più restrittive
Che venga verificata
l’applicazione di quanto disposto dall’art. 5 della Legge Regione Sicilia,
(L.R.S) n. 16/1996. nella parte in cui OBBLIGA
i Comuni a trasmettere agli Ispettorati Forestali, l’elenco particellare dei
terreni boscati facenti parti del patrimonio comunale(inclusi i terreni percorsi dal fuoco), e l'inventario
dell’elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell'articolo 4,
dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e dei terreni soggetti a vincoli
forestali per altri scopi;
Che venga verificato
l’attuazione e il rispetto della Legge Regione Sicilia, (L.R.S) n. 16/1996 art.
39 il quale ORDINA che, i
terreni boscati percorsi da incendi devono essere individuati su cartografia
1:10.000, a cura degli Ispettorati forestali competenti per territorio e copia
dell’atto di individuazione del terreno percorso da incendi è trasmessa, da
parte degli Ispettorati forestali, all'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente e ai Comuni interessati per i provvedimenti di competenza.
Quasi in tutte le normative regionali si
riscontrano le medesime imposizioni della Legge siciliana, che qui viene impostata
e recepita come fievole traccia per l’inizio di uno studio, davvero efficace,
diretto alla soluzione di questo fenomeno avvilente e tragico.
(4) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno
1931, n. 146.
(5) Aggiunto dall'art.
3, D. Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, riportato al n. A/CV. (9/cost) La Corte
costituzionale, con sentenza 22-29 gennaio 1996, n. 13 (Gazz. Uff. 7 febbraio
1996, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 3, nel testo introdotto
dall'art. 3 del D. Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 41 della Costituzione.
(5 Bis) Legge 1 marzo 1975,
n. 47 (in Gazz. Uff., 14 marzo 1975, n. 72). -- Norme integrative per la difesa
dei boschi dagli incendi (1) (2) (3). (1) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono
state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative
inerenti alla materia della protezione della natura, ad eccezione di quelle
espressamente mantenute allo Stato. (2) Allo scopo di agevolarne la lettura,
nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata
aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli
ultimi anni. (3) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale
o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende
espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato
ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale
o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro
secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato
CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in
decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24
giugno 1998, n. 213).
(6)
L'art. 32 della legge n. 689/81 depenalizza i reati per la cui violazione era prevista
la sanzione della ammenda trasformandola in sanzione amministrativa. Ma
l'articolo 34 della stessa legge ha escluso dalla depenalizzazione i reati
previsti in materia urbanistica ed edilizia. Tale esclusione è stata confermata
dalla sentenza della Cassazione Penale, sez. VI n. 17330 del 16.12.89.
(7) Per "Azienda" s'intende l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana di seguito denominata AFDRS.