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O.P.C.M. 24 luglio 2002, n. 3231
Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale.
(GU n. 177 del 30-7-2002)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, concernente la dichiarazione, fino al 31 ottobre 2002, dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi;
Visto in particolare, l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza;
Visto inoltre, l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'attuazione degli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, concernente la dichiarazione di stato di emergenza nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, interessato da situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere nel monte Rosa;
Considerato che gli incendi boschivi costituiscono un fenomeno che, specialmente nel periodo estivo, colpisce l'intero territorio nazionale, determinando gravissimi danni al patrimonio boschivo e faunistico e rendendo necessaria una costante azione di contrasto sia a terra che con il concorso delle componenti aeree delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
Considerato altresi', che gia' nei primi mesi dell'anno 2002 le condizioni meteo climatiche hanno causato, su tutto il territorio nazionale, fenomeni di siccita' che hanno favorito l'innesco e la propagazione di numerosi incendi, tanto che la componente aerea statale, nella disponibilita' del Dipartimento della protezione civile e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, e' stata sottoposta ad una intensa e non preventivabile attivita' di lotta agli incendi boschivi, con conseguente necessita' di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, con reiterazione ed anticipazione delle ordinarie programmazioni manutentive, e che, nell'attualita', impedisce di poter fruire a pieno della flotta, facendo sorgere la necessita' di aumentarne la capacita' operativa, anche implementando il numero dei velivoli da adibire alla lotta agli incendi boschivi;
Considerato che le condizioni meteorologiche del mese di giugno 2002, caratterizzate da temperature di gran lunga superiori alla media stagionale, hanno ulteriormente aggravato la gia' grave situazione siccitosa presente su gran parte del territorio nazionale, comportando l'ulteriore inaridimento del suolo, con il conseguente aumento del rischio di insorgenza, sviluppo e propagazione degli incendi boschivi nel corso della stagione estiva;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3221 del 15 giugno 2002 recante "Disposizioni urgenti per la lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio nazionale", con la quale, anche in considerazione di quanto rappresentato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, si e' ritenuto di' dover urgentemente implementare il numero degli equipaggi dei velivoli da destinare alla lotta agli incendi boschivi, con autorizzazione alla formalizzazione di iniziative contrattuali per il potenziamento della capacita' operativa della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile;
Considerato che per affrontare adeguatamente e superare la situazione di crisi, predisponendo, altresi', le necessarie iniziative di carattere preventivo, e' necessario utilizzare mezzi e poteri straordinari, al fine di assicurare l'aumento della complessiva capacita' operativa dell'attuale flotta aerea, anche acquisendo prontamente la disponibilita' di mezzi per implementare il numero dei velivoli da destinare alla lotta attiva agli incendi boschivi;
Considerato che la molteplicita' delle tipologie di contesti emergenziali, rispetto a cui l'azione di contrasto deve contemplare per le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, tra cui il Corpo forestale dello Stato, la disponibilita' di mezzi tecnologicamente idonei suscettibili di molteplici ottimali utilizzazioni per il piu' proficuo perseguimento delle finalita' di prevenzione, di soccorso e di superamento delle emergenze;
Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di conseguire una piu' efficace e tempestiva azione di contrasto agli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, i velivoli comunque impegnati per le predette finalita' sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, coerentemente con quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, con conseguente obbligo dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo S.p.a. di assicurare ai predetti aeromobili nello svolgimento delle attivita' di istituto la priorita' nelle sequenze di atterraggio e decollo.
2. Per il miglioramento della capacita' operativa della componente aerea impegnata nella lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a predisporre ed attuare un programma straordinario urgente di potenziamento degli allestimenti tecnologici ed informatici, acquisendo, anche mediante il ricorso alla trattativa privata, le necessarie attrezzature.
Art. 2.
1. Per fronteggiare adeguatamente e con la indispensabile immediatezza gli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, in un contesto di sostanziale stabile potenziamento della flotta aerea nella disponibilita' del Dipartimento della protezione civile, anche tenuto conto della molteplicita' delle tipologie dei contesti emergenziali, ed al fine di' assicurare, nel contempo, il soddisfacimento di primarie esigenze di prevenzione rispetto a possibili scenari di incremento degli eventi predetti, idonei a creare l'insorgenza di situazioni di grave pericolo a persone e cose, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad individuare, con somma urgenza, i mezzi aerei ritenuti piu' idonei per l'assolvimento dei compiti d'istituto, stipulando a trattativa privata, in deroga alla normativa indicata al successivo art. 4, contratti per l'acquisizione e o l'implementazione di servizi di spegnimento aereo degli incendi boschivi.
2. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, per il potenziamento della capacita' operativa della componente aerea del Corpo forestale dello Stato impegnata nella lotta agli incendi boschivi, nonche' nelle ulteriori azioni di contrasto delle possibili situazioni emergenziali di protezione civile, il medesimo Corpo forestale dello Stato e' autorizzato a procedere all'individuazione, con somma urgenza, dei mezzi aerei ritenuti piu' idonei per l'assolvimento dei compiti d'istituto, nonche' degli ulteriori compiti derivanti dall'art. 11 della legge n. 225/1992, la disponibilita' dei quali e' acquisita a trattativa privata, in deroga alla normativa indicata al successivo art. 4. A tal fine il Corpo forestale dello Stato puo' anche acquisire e valutare gli esiti degli accertamenti eseguiti e delle esperienze di protezione civile di altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali, nonche' di eventuali
indagini tecniche all'uopo disposte, perseguendo gli obiettivi della piu' proficua integrazione funzionale ed operativa e della economicita' della gestione dell'intera flotta aerea statale antincendi boschivi. Il Corpo forestale dello Stato, per l'acquisizione dei velivoli di cui al presente comma ed in deroga alla normativa in materia di contabilita' generale dello Stato, puo', altresi', concludere accordi per la cessione in permuta di aeromobili nella propria disponibilita', gia' destinati alla vendita, ma non alienati.
3. Al fine di assicurare il coordinamento delle squadre a terra con i velivoli antincendio da parte del direttore del fuoco, il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato a procedere, anche a trattativa privata, all'acquisto di apparati radio ricetrasmittenti e dei relativi accessori, necessari per le comunicazioni terra-bordo-terra con i predetti velivoli antincendio impiegati nelle operazioni di spegnimento degli incendi.
4. Alle finalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo il Corpo forestale dello Stato provvede nei limiti delle risorse finanziarie allo stesso gia' assegnate per il medesimo scopo.
Art. 3.
1. In relazione alle maggiori esigenze connesse all'attuazione delle convenzioni e degli accordi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, per l'impiego, in attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme contro gli incendi boschivi, di soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' autorizzato ad avvalersi di cinque unita' di personale appartenente a pubbliche amministrazioni, che viene posto a disposizione del medesimo Ufficio da parte delle amministrazioni di appartenenza entro quindici giorni dalla richiesta ed a stipulare, nei limiti delle risorse recate per le predette finalita' dalla richiamata normativa, contratti di diritto privato con non piu' di cinque unita', avvalendosi delle deroghe e secondo le modalita' di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 3193/2002.
2. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, al personale militare di qualsiasi grado in servizio presso il Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile e' riconosciuta un'indennita' mensile il cui importo e' definito sulla base della misura giornaliera del compenso di alta valenza operativa di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.
3. In considerazione delle particolari esigenze d'impiego, agli equipaggi di volo del Corpo forestale dello Stato impegnati nella lotta agli incendi boschivi sul territorio nazionale, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, e' riconosciuto un compenso aggiuntivo pari a Euro 600 mensili. Il medesimo personale e', altresi', autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino a 20 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico delle disponibilita' di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118.
Art. 4.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'adozione di provvedimenti in deroga alle seguenti disposizioni:
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23, 25;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9 e conseguenti provvedimenti di esecuzione;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21;
legge 5 agosto 1978, n. 468, articoli 11-ter, 12, 17, 20 e 29;
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, articoli 3, 13 e 14;
art. 746 codice della navigazione;
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 225, art. 8;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26;
legge 31 marzo 1998, n. 61, art. 23-quinquies.
Art. 5.
1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte dal Dipartimento della protezione civile, quest'ultimo rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non potranno essere posti a carico del bilancio del Dipartimento medesimo.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2002
Il Presidente: Berlusconi