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Regolamento (CE) n. 1485/2001
Regolamento (CE) n.
1485/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
giugno 2001 che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo
alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi. (G.U.C.E. del 20 luglio
2001 n. L 196).
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,
paragrafo 1,
vista
la proposta della Commissione(1),
visto
il parere del Comitato economico e sociale(2),
previa
consultazione del Comitato delle regioni,
ai
sensi della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando
quanto segue:
(1) È opportuno
sottolineare il ruolo fondamentale svolto dalle popolazioni rurali, in
particolare dai selvicoltori e dagli allevatori, principali detentori del
patrimonio forestale europeo, e segnatamente dalle loro organizzazioni
professionali, nella definizione di piani regionali di difesa dagli incendi, nella
pratica di una selvicoltura preventiva e nelle misure di primo intervento, e la
necessità di creare le condizioni per un'effettiva partecipazione di questi
operatori alla protezione delle foreste europee da tale fattore abiotico.
(2) Il periodo di applicazione
del regolamento (CEE) n. 2158/92(4) terminava il 31 dicembre 1996. Tale
regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 308/97(5). Nella
sentenza pronunciata il 25 febbraio 1999 nelle cause riunite C-164/97 e
C-165/97(6), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato il
regolamento (CE) n. 308/97 del Consiglio, ma ne ha conservato gli effetti fino
all'adozione di un nuovo regolamento che sostituisce quello annullato. È
opportuno, al fine di garantire la certezza del diritto, assicurare che le
misure adottate in applicazione del regolamento annullato permangano valide.
(3) Le foreste svolgono
una funzione essenziale per preservare gli equilibri ecologici fondamentali, in
particolare per quanto riguarda il suolo, il regime delle acque, il clima, la
fauna e la flora. Tali equilibri ecologici sono indispensabili per
un'agricoltura sostenibile e per la gestione dello spazio rurale.
(4) È opportuno
prendere in considerazione l'importanza del bosco mediterraneo negli ecosistemi
degli Stati membri del sud della Comunità, soprattutto nelle regioni
interessate da processi di desertificazione.
(5) La conservazione
del patrimonio forestale è di grande importanza dal punto di vista economico,
ecologico e sociale e contribuisce in particolare a salvaguardare la situazione
sociale della popolazione attiva nel settore dell'agricoltura e nelle zone
rurali.
(6) La Comunità e gli
Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione del
patrimonio forestale e al riguardo hanno assunto impegni a livello
internazionale in materia di sviluppo sostenibile delle foreste e di protezione
degli ecosistemi forestali, in particolare nel quadro della Conferenza mondiale
delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo svoltasi a Rio nel 1992,
nonché in occasione delle tre Conferenze ministeriali paneuropee sulla
protezione delle foreste in Europa, svoltesi rispettivamente a Strasburgo nel
1990, a Helsinki nel 1993 e a Lisbona nel 1998. L'azione comunitaria prevista
dal regolamento (CEE) n. 2158/92 contribuisce a tener fede ai suddetti impegni.
(7) In virtù del
regolamento (CEE) n. 2158/92 sono stati classificati come zone a rischio di
incendio 60 milioni di ettari di foreste, superficie che corrisponde a quasi la
metà della superficie totale delle foreste europee.
(8) Il fuoco continua a
rappresentare un fattore che limita lo sviluppo sostenibile delle foreste nelle
zone a rischio d'incendio.
(9) La protezione delle
foreste dagli incendi contribuisce pertanto direttamente alla realizzazione
degli obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del trattato.
(10) Il sistema
comunitario d'informazione sugli incendi di foresta, istituito ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2158/92, ha consentito di mettere in
atto una cooperazione comunitaria nel settore degli incendi boschivi. Lo
sviluppo di tale sistema consentirà di disporre di uno strumento efficace per
valutare meglio le iniziative di protezione delle foreste dagli incendi e per
analizzarne più approfonditamente le cause.
(11) È quindi opportuno
proseguire l'azione prevista dal regolamento (CEE) n. 2158/92, in particolare
per rafforzare la coerenza delle misure forestali finanziate nelle zone che
presentano rischi di incendio, per intensificare la lotta contro le cause degli
incendi, per migliorare i dispositivi di prevenzione e di sorveglianza, nonché
prorogarne di cinque anni la durata, per un totale di dieci anni a partire dal
1o gennaio 1992.
(12) Le misure per
l'esecuzione del regolamento (CEE) n. 2158/92 sono adottate in conformità della
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).
(13) Il presente
regolamento stabilisce, per tutta la durata dell'azione, una dotazione
finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della
procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del punto
33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo,
il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio(8) e il
miglioramento della procedura di bilancio.
(14) È necessario
modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2158/92,
HANNO
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n.
2158/92 è modificato come segue.
1) Gli articoli 9 e 10
sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 9
1. La Commissione è
assistita dal comitato permanente forestale (in seguito denominato 'il
comitato').
2. Nei casi in cui è
fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della
stessa.
Il periodo di cui
all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta
il proprio regolamento interno.
Articolo 10
1. L'azione è prevista
per una durata di dieci anni a partire dal 1o gennaio 1992.
2. La dotazione
finanziaria per l'attuazione dell'azione per il periodo 1997-2001 è pari a 49,4
milioni di EUR.
Gli stanziamenti annui
sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive
finanziarie.
3. Prima dello scadere
del periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento
e una proposta di revisione attinente in particolare agli aspetti ecologici,
economici e sociali (valutazione qualitativa) e ai risultati di un'analisi
costi-benefici (valutazione quantitativa)."
2) All'articolo 2,
paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 3, i
termini "procedura prevista all'articolo 9" sono sostituiti da
"procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 2".
Articolo 2
Qualunque riferimento a
una misura adottata in applicazione del regolamento (CE) n. 308/97 del
Consiglio va inteso come riferimento a una misura adottata in applicazione del
presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore di
quest'ultimo.
Articolo 3
Il presente regolamento
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento
è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo,
addì 27 giugno 2001.
Per il Parlamento
europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
B. Rosengren
(1) GU C 307 E del
26.10.1999, pag. 33 e
GU C 96 E del
27.3.2001, pag. 365.
(2) GU C 51 del
23.3.2000, pag. 24.
(3) Parere del
Parlamento europeo del 6 luglio 2000 (GU C 121 del 24.4.2001, pag. 176), posizione
comune del Consiglio del 26 febbraio 2001 (GU C 97 del 27.3.2001, pag. 5) e
decisione del Parlamento europeo del 13 giugno 2001.
(4) GU L 217 del
31.7.1992, pag. 3.
(5) GU L 51 del
21.2.1997, pag. 11.
(6) Raccolta della
giurisprudenza 1999, pag. I-1139.
(7) GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23.
(8) GU C 172 del
18.6.1999, pag. 1.