Sito giuridico ambientale
(Legge Finanziaria 2002 Sicilia)
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO ED IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1.
(Omissis)
Art. 2.
Servizio riscossione tributi Accesso dei
concessionari all'anagrafe comunale
(Omissis)
Art. 3.
Cessione e cartolarizzazione dei crediti
(Omissis)
Art. 4.
Saldi liquidazione enti
(Omissis)
Art. 5.
Armonizzazione sistema previdenziale
(Omissis)
Art. 6.
Tributo ambientale
1. L'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è sostituito dal
seguente:
"1. Allo scopo di finanziare investimenti finalizzati a ridurre e prevenire il potenziale danno ambientale derivante dalle condotte installate sul territorio della Regione siciliana, nelle quali è contenuto il gas metano, è istituito un tributo ambientale il cui gettito è destinato a finanziare iniziative volte alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente con particolare riguardo alle aree interessate dalla presenza di tali condotte.
2. Il tributo trova applicazione a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge.
3. Per l'anno 2002 il gettito è valutato
in 123.949 migliaia di euro. Presupposto del tributo è la proprietà dei
gasdotti, nei quali è contenuto il gas, ricadenti nel territorio della Regione
siciliana.
4. I soggetti passivi del tributo sono i
proprietari dei gasdotti con condotte classificabili di prima specie di cui al
comma 3 che effettuano almeno una delle seguenti attività: trasporto,
distribuzione, vendita, acquisto.
5. Ai fini del tributo per gasdotto si
intende l'insieme di tubi, curve, raccordi, valvole ed altri pezzi speciali
uniti tra loro per il trasporto e la distribuzione del gas naturale.
6. La base imponibile è costituita dal
volume dei gasdotti, misurato in metri cubi, classificabili in condotte di
prima specie, ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1984, recante norme
di regolamentazione, ai fini della sicurezza, degli impianti di trasporto e di
distribuzione di gas naturale a mezzo di condotte.
7. Il tributo è determinato per periodo di
imposta annuale sulla base imponibile di cui al comma 6.
8. La misura del tributo è stabilita con apposita legge della Regione siciliana
da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora entro il suddetto
termine non venga stabilita una nuova misura si intende prorogata quella
dell'anno precedente aumentata dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
calcolato al 31 dicembre dell'anno che immediatamente precede quello di imposizione.
Per l'anno 2002 il tributo è determinato nella misura di 153 euro per metro
cubo di gasdotto.
9. Per i tratti di gasdotto ricadenti su
suolo privato la misura di cui al comma 8 è ridotta del 10 per cento.
10. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi
di cui al comma 4 per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali
si è protratta la proprietà; a tal fine il mese durante il quale la proprietà
si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Limitatamente
al mese di febbraio negli anni solari non bisestili, nel particolare caso in
cui la proprietà sia stata per soli quattordici giorni, è tenuto a
corrispondere il tributo per l'intero mese il soggetto divenuto proprietario
del gasdotto a partire dal giorno quindici.
11. Il versamento del tributo deve essere
effettuato direttamente alle casse regionali entro la fine di ciascun mese in
rate mensili, ciascuna pari ad 1/n del tributo dovuto per l'anno solare in
corso, intendendo per "n" il numero di mesi di effettiva proprietà
nel corso dell'anno solare di imposizione. Le somme devono essere arrotondate
all'euro intero per eccesso per frazioni di euro non inferiori ai cinquanta
centesimi o per difetto per frazioni di euro inferiori ai cinquanta centesimi.
12. I soggetti passivi del tributo devono
presentare una dichiarazione annuale, contenente gli elementi necessari a
quantificare l'importo dovuto, entro la fine del mese di febbraio dell'anno
successivo. Qualora, entro lo stesso termine non venga presentata una nuova
dichiarazione, la stessa si intende prorogata per l'anno successivo.
13. I soggetti passivi che nel corso
dell'anno non sono più proprietari di gasdotti devono presentare apposita
dichiarazione di cessazione entro lo stesso termine di cui al comma 12. In caso
di mancata presentazione della stessa il tributo è dovuto per l'intero anno
solare, mentre non è dovuto per gli anni successivi qualora il contribuente
dimostri debitamente di non essere più soggetto passivo.
14. Con decreto del dirigente generale del
dipartimento regionale finanze e credito, da emanarsi entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità
di versamento del tributo alle casse regionali. Con successivo decreto del
dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, di concerto
con il dirigente generale del dipartimento regionale industria, da emanarsi
entro il 31 dicembre 2002, sono approvati il modello della dichiarazione
annuale nonché le modalità di presentazione della stessa.
15. L'Assessorato regionale del bilancio e
delle finanze controlla le dichiarazioni presentate, verifica i versamenti
eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni stesse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di
calcolo e liquida il tributo. L'Assessorato emette avviso di liquidazione con
l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta
nonché delle sanzioni e degli interessi. L'avviso deve essere notificato al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, per gli
anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del quale è
stato o doveva essere eseguito il versamento della imposta.
16. L 'Assessorato regionale del bilancio
e delle finanze provvede all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni nel
caso di infedeltà ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa
presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato recante anche
la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta nonché delle
sanzioni e degli interessi. L'avviso deve essere notificato al contribuente, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nel caso di omessa
presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare.
17. Ai fini dell'esercizio dell'attività
di liquidazione e accertamento l'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o
trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e
firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei
singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti nonché effettuare
ispezioni avvalendosi di tecnici dell'Amministrazione regionale.
18. La notifica dell'avviso di
liquidazione nonché dell'avviso di accertamento può essere effettuata anche a
mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
19. Le somme liquidate dall'Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze per imposta, sanzioni ed interessi, se
non versate, con le modalità di cui al comma 14, entro il termine di novanta
giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di
accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione,
coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e
integrazioni, nonché ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di
accertamento sono stati notificati al contribuente, ovvero, in caso di
sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di scadenza del periodo di sospensione.
20. Il contribuente può richiedere
all'Assessorato del bilancio e delle finanze il rimborso delle somme versate e
non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno dell'avvenuto pagamento
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al
rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali sino
alla data di ordinativo di pagamento.
21. In caso di mancato versamento, in
tutto o in parte, o tardivo versamento di ogni singola rata entro i termini di
cui al comma 11 si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento
dell'importo non versato o tardivamente versato.
22. Per l'omessa presentazione della
dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell'imposta dovuta.
23. Se la dichiarazione è infedele si
applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore
imposta dovuta.
24. Le sanzioni indicate ai commi 22 e 23
sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo,
se dovuto, della sanzione e degli interessi.
25. In materia di sanzioni, per quanto non
previsto dal presente articolo, trovano applicazione le norme contenute nel
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed
integrazioni che disciplinano il sistema sanzionatorio in materia tributaria.
26. Sulle somme dovute a titolo di tributo
si applicano gli interessi al tasso legale.
27. Le controversie sono attribuite alla
giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera i) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.".
Art. 7.
IRAP
1. In attuazione
dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere
dal 1° gennaio 2002 l'imposta regionale sulle attività produttive per i
soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto legislativo si applica
nella misura del 5,25 per cento.
2. Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25 per cento.
3. Per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi operanti in Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'IRAP è applicata nella misura del 5,25 per cento.
4. Alle aziende i cui titolari abbiano
sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro
danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è
applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di
effettuazione della denunzia, l'aliquota del 3,25 per cento.
5. Le organizzazioni non lucrative di cui
al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono esenti dall'imposta sulle attività
produttive.
Art. 8.
Tassa per il diritto allo studio
(Omissis)
Art. 9.
Partecipazione al costo prestazioni
sanitarie
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le prestazioni sanitarie
sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli
assistiti, secondo le previsioni contemplate dall'articolo 3, commi 2 e 7, e
dagli articoli 4, 5, 6, 7 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
2. Per le prestazioni erogate in regime di
pronto soccorso non seguite da ricovero, come disciplinate dall'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, il personale addetto
al servizio di pronto soccorso è tenuto ad informare l'utente dell'eventuale
costo di partecipazione cui è soggetta la prestazione erogata.
3. L'Assessore regionale per la sanità
provvede con proprio decreto, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le
finanze, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana, a dare attuazione alle disposizioni che prevedono la determinazione
regionale della quota di partecipazione al costo da parte degli assistiti.
4. Nelle more della adozione del
provvedimento la quota di partecipazione alla spesa correlata alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è
determinata nella misura del 50 per cento del limite massimo di spesa ivi
individuato.
Art. 10.
1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori,
spettante alla Regione siciliana ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074, è attribuito alle province regionali, in conformità a
quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale attuativo
previsto al comma 3 dello stesso articolo.
2. I concessionari della riscossione sono
tenuti a comunicare i dati dei versamenti eseguiti in favore delle province
regionali della Sicilia all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze,
dipartimento regionale finanze e credito.
3. I trasferimenti alle province regionali
di cui all'articolo 76 della presente legge sono ridotti per un importo pari al
gettito riscosso per l'imposta sulle assicurazioni. Resta di competenza della
Regione siciliana il gettito dell'imposta versato dalle società di
assicurazione fino all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 11.
Tassa sui rifiuti solidi urbani
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6, sono aggiunte le parole "e gli istituti regionali di cui
all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive
modifiche ed integrazioni".
2. All'articolo 2 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 11 è
aggiunto il seguente:
"11bis. Gli avvisi di liquidazione e
di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed
alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo
non ne riproduca il contenuto essenziale.".
Art. 12.
Recupero fondi di rotazione
(Omissis)
Art. 13.
Contratti fornitura beni e servizi
1. Ai contratti di fornitura di beni o servizi, ad esecuzione periodica o
continuativa, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile
1985, n. 21, e delle società a prevalente capitale pubblico degli enti locali
si applicano le norme dell'articolo 44, punto 4, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724. Dette norme non si applicano ai contratti stipulati prima dell'entrata
in vigore della presente legge, qualora contengano la clausola di applicazione
del "prezzo chiuso" di cui all'articolo 70 della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10 di cui agli articoli 44 e 45 della legge regionale 29
aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni in quanto
applicabili.
Art. 14.
Semplificazione procedure
1. Trova applicazione nel territorio della Regione siciliana l'articolo 1,
commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Art. 15.
Agenzia del demanio
1. Per la stipula della convenzione di cui all'articolo 40 della legge
regionale 10 dicembre 2001, n. 21 nonché per promuovere l'impiego ottimale, la
riconversione e la dismissione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione,
è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.232 migliaia di
euro.
Art. 16.
Adesione circuito nazionale acquisti
(Omissis)
Art. 17.
Riduzione compensi agli organi
(Omissis)
Art. 18.
Compartecipazione finanziaria o
sponsorizzazioni
(Omissis)
Art. 19.
Servizi strumentali
(Omissis)
Art. 20.
Vigilanza enti
1. L'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, modificato
dall'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è sostituito dal
seguente:
"Art. 32 - 1. I bilanci di
previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e i regolamenti di
enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di
tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso
entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere
si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di
concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di osservazioni, richieste di
chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione
acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate
una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di
ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti
regionali.
2. Il parere dell'Assessorato del bilancio
e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti
alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui ai commi
2 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 introdotti con
l'articolo 21 della presente legge.
3. Le variazioni di bilancio effettuate da
enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di
riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per
conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei
revisori.
4. L'istituto della perenzione
amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale
4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli
enti di cui al comma 1.
5. Gli enti, istituti ed aziende regionali
per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni
di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.
6. I contributi per le spese di
funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due
semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata
alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere
effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con
il predetto conto; qualora l'importo dell'avanzo dovesse risultare superiore
alla seconda semestralità, detto maggiore importo è conguagliato con
l'erogazione della successiva semestralità.
7. I trasferimenti a carico del bilancio
della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati
diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni
legislative.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
4 si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende
ospedaliere, alle Aziende policlinico, all'Istituto zooprofilattico
sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e
l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in
Sicilia.".
Art. 21.
Modalità erogazioni in favore di enti,
aziende ed istituti
(Omissis)
Art. 22.
1. All'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola "regolamenti" è sostituita con le parole
"decreti del Presidente della Regione";
b) al comma 1 dopo le parole "della
presente legge" sono aggiunte le parole "previo parere della
Conferenza Regione-autonomie locali, della Commissione affari istituzionali e
della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana";
c) al comma 2 la parola
"regolamento" è sostituita con "decreto presidenziale";
d) al comma 3 la parola "regolamenti"
è sostituita con "decreti presidenziali";
e) al comma 4 la parola
"regolamento" è sostituita con "decreto presidenziale".
Art. 23.
1. I conduttori degli alloggi regionali di edilizia residenziale pubblica di
cui all'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26 e successive
modifiche ed integrazioni, che, prima dell'entrata in vigore della legge
regionale 3 novembre 1994, n. 43, avevano in godimento legittimamente un alloggio,
hanno facoltà di presentare, entro novanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, domanda di riscatto per gli stessi. Per la determinazione del
prezzo di cessione degli alloggi si applica l'articolo 2 della legge regionale
22 marzo 1963, n. 26, come modificato dalla legge regionale 12 maggio 1975, n.
21.
2. Il quinto comma dell'articolo 2 della
legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come sostituito dall'articolo 2 della
legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è così sostituito:
"Il valore venale di cui al primo
comma è pari al valore di mercato corrente al momento della cessione.".
3. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1 viene incrementato
della quota spettante per lavori di manutenzione straordinaria ove realizzati
negli stessi alloggi negli ultimi cinque anni dall'ente gestore.
4. Il coniuge, i discendenti entro il
terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante successivamente
deceduto succedono nella facoltà di acquistare l'alloggio di cui abbiano
acquisito il diritto alla locazione.
5. Il termine previsto dall'articolo 5
della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed
integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2002.
6. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano anche a coloro che occupavano l'alloggio alla data del
31 dicembre 1994 ed il cui legittimo diritto all'occupazione o all'assegnazione
sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato anche successivamente
alla data del 31 dicembre 1994.
7. Al comma 1 dell'articolo 98 della legge
regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "non superiore a due
pensioni minime INPS" sono aggiunte le seguenti "con esclusione dei
redditi dei figli di età inferiore a 30 anni".
8. Il secondo comma dell'articolo 24 della
legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è così sostituito:
"L'assegnazione di tali alloggi
avviene sulla base di graduatorie permanenti che privilegiano gli abitanti di
alloggi le cui strutture presentano segni di crollo imminente, gli abitanti di
alloggi impropri, i pensionati, le famiglie numerose. Dette graduatorie vengono
redatte da un funzionario nominato dal sindaco, scelto fra i dipendenti del
comune, ed approvate dai consigli comunali. Le commissioni assegnazione alloggi
che hanno in corso di esecuzione graduatorie restano comunque in carica per il
completamento delle stesse.".
9. All'articolo 2 della legge regionale 3
novembre 1994, n. 43, è aggiunto il seguente comma:
"5. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 1, comma
4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, gli assegnatari o i loro familiari
conviventi i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre due
anni.".
Art. 24.
(Articolo omesso in quanto impugnato, ai
sensi dell'ar-ticolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la
Regione siciliana).
Art. 25.
Edilizia residenziale
(Omissis)
Art. 26.
Fondi per la realizzazione di alloggi
popolari
(Omissis)
Art. 27.
Ristrutturazione della rete ospedaliera
1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, ai sensi e per
gli effetti della legge 16 novembre 2001, n. 405, la Regione è tenuta ad
assicurare il vincolo dello standard di posti letto fino a 4 posti per mille
abitanti per acuzie, oltre ad un ulteriore uno per mille per la riabilitazione
e lungodegenza, procedendo alle riduzioni degli stessi che si rendessero
necessarie secondo il criterio del minor indice occupazionale, della capacità
reddituale e dell'impatto sociale.
2. I posti letto di riabilitazione e lunga
degenza, così come stabilito dal piano sanitario regionale vigente, sono
attivati entro il 31 dicembre 2002.
Art. 28.
Equilibrio economico aziende sanitarie
(Omissis)
Art. 29.
Risultato economico bilanci aziende
sanitarie
(Omissis)
Art. 30.
Insediamenti in verde agricolo
1. Il comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è così
sostituito:
"3. Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi inseriti oltre che nei contratti d'area ed in altri analoghi strumenti di programmazione negoziata approvati dal CIPE o relativi ad interventi finanziati dallo Stato con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, o concernenti interventi finanziati dall'Unione europea, anche a singole iniziative imprenditoriali private, quando tali finanziamenti non siano a carico della finanza derivata, nell'ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali né aree attrezzate artigianali e industriali e su porzioni dell'area interessata insistano precedenti insediamenti produttivi.".
2. All'articolo 22 della legge regionale
27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il
seguente comma:
"Previa autorizzazione delle
amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito
il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare
concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera
e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova
destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché
di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio
stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in
manufatti destinati a civile abitazione, nel rispetto della cubatura esistente
e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con
interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione
ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la
relativa attività.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non
si applicano nelle aree destinate a verde agricolo ricadenti in tutte le
zonizzazioni dei parchi regionali e delle riserve naturali della Regione.
4. All'articolo 89 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
"13. Le disposizioni di cui al comma
1 del presente articolo si applicano anche ai progetti ed ai piani di settore,
relativi alle iniziative pubbliche e private inserite nei PRUSST (programmi di
riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) di cui al
decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, supplemento ordinario, del 27 novembre 1998, n.
278.".
Art. 31.
Pareri tecnici
1. In deroga all'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nelle
more di una revisione organica della disciplina in materia forestale e al fine
di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati con il POR Sicilia
2000/2006, i pareri tecnici di cui all'articolo 12 della legge regionale 29
aprile 1985, n. 21 sui progetti di interventi di sistemazione
idraulico-forestale e sugli interventi rientranti nelle tipologie individuate
dalla misura 1.09 del POR Sicilia 2000/2006 redatti dagli Ispettorati forestali
e dagli enti locali, sono resi dagli ispettori dipartimentali delle foreste
competenti per territorio. Per i progetti predisposti dal dipartimento foreste
i pareri sono espressi dal dirigente tecnico forestale del relativo servizio.
Gli stessi ispettori si esprimono altresì su tutti i progetti di qualsiasi
importo relativi ad interventi colturali, manutentori e di prevenzione
antincendio nonché sulle relative perizie di variante e suppletive da
eseguirsi, anche in amministrazione diretta o mediante fiduciario, da parte del
dipartimento regionale delle foreste.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli interventi i
cui progetti o perizie di variante e suppletive non siano ancora stati
approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32.
Cumulo di aiuti e controlli
(Omissis)
Art. 33.
Trasformazione A.S.T.
(Omissis)
Art. 34.
Privatizzazione aziende termali
1. A favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda
autonoma delle Terme di Acireale, dopo la trasformazione in società per azioni
ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, da
effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2002, sono mantenute le
autorizzazioni di spesa a carico del bilancio regionale in applicazione del
decreto legislativo del Presidente della Regione 20 dicembre 1954, n. 12 e
successive modifiche ed integrazioni, fino all'esercizio successivo alla
trasformazione stessa, per garantire la riorganizzazione e lo sviluppo della
società attraverso operazioni di ricapitalizzazione.
2. E' fatto divieto, alle aziende termali,
fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, di
procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 35.
Trasformazione enti lirici, sinfonici e
comitato Taormina arte
1. Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte
sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di
diritto privato alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le fondazioni subentrano nei diritti,
negli obblighi, nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data
della trasformazione.
3. Le fondazioni sono disciplinate secondo
i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle
disposizioni di attuazione del medesimo.
4. Le amministrazioni cui compete la
vigilanza e la tutela degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali
procedono a dare attuazione alla presente disposizione mediante nomina di
commissari ad acta.
5. Fino all'esercizio successivo alla
trasformazione in fondazione viene mantenuto il contributo regionale nella
misura necessaria alle esigenze della riorganizzazione e dello sviluppo della
fondazione e comunque non superiore a quella fissata nel bilancio della Regione
per l'esercizio finanziario 2001. Al personale in servizio presso le
fondazioni, così come previste dal presente articolo, si applicano le norme del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente delle
fondazioni lirico-sinfoniche.
Art. 36.
Accelerazione delle operazioni di
privatizzazione
(Omissis)
Art. 37.
Trasformazione E.A.S.
1. Le procedure di trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in
società per azioni, ivi compresa la cessione di parte delle azioni, sono
completate entro il 31 dicembre 2002 in conformità alle disposizioni di cui
all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come
modificato dal presente articolo.
2. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10, il periodo "e secondo il disposto
dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549" è
soppresso e dopo le parole "per azioni" sono aggiunte le parole
"anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte
delle attività,".
3. All'articolo 23 della legge regionale
27 aprile 1999, n.10, dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti commi:
"2 ter. L'E.A.S. mantiene le attività
progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2
nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato
giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.
2 quater. Le società di gestione del
servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale
dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con
le organizzazioni sindacali.
2 quinquies. Alla eventuale liquidazione e
cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a
carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento
dello status posseduto.
2 sexies. Le disposizioni di cui al comma
2 quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza.".
4. Le disposizioni di cui all'articolo 17,
comma 2, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30, continuano ad applicarsi
fino all'attivazione del servizio idrico integrato, come disciplinato dalla
legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 38.
(Omissis)
Titolo III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 39.
Manifestazioni turistiche
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore regionale per il
turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotta con proprio decreto il
calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo
turistico che hanno luogo nell'anno successivo e che comprendono tutte le
manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa
pubblica e privata, che si realizzano nel territorio regionale di riconosciuto
valore e grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico.
2. L'Assessore regionale per il turismo,
le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a promuovere e realizzare
direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed
organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria,
manifestazioni ed eventi e ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese
di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti
terzi, entro il limite massimo del 20 per cento delle spese complessive
riconosciute ammissibili a valere sullo stanziamento del l'U.P.B. 12.2.1.3.1 e
comunque nel limite del 30 per cento.
3. L'inserimento delle manifestazioni nel
calendario ufficiale regionale non attribuisce comunque diritto a finanziamento
regionale. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti, ove intenda avvalersi della facoltà prevista al comma 2, deve, nel
medesimo termine indicato al comma 1, determinare il piano generale degli
interventi finanziari da assumere complessivamente a proprio carico, in
relazione alle previsioni del bilancio pluriennale in corso. Tali interventi
possono essere rimodulati in misura proporzionale alla effettiva consistenza
della dotazione finanziaria recata nel bilancio di previsione dell'anno
corrente di riferimento.
Art. 40.
Collegamenti Isole minori
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è
autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, ad erogare contributi per
garantire il collegamento marittimo con le isole Pelagie (AG) e Pantelleria
(TP) previa convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Alle finalità di cui al comma 1 è
destinata la somma di 1.000 migliaia di euro a valere sullo stanziamento
dell'U.P.B. 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione.
3. Al fine di consentire il regolare
espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le Isole minori il
termine del 31 dicembre 2001, previsto dall'articolo 99 della legge regionale
10 dicembre 2001, n. 21 è prorogato al 31 dicembre 2002.
4. Nelle Isole minori ove non sia
possibile il decollo e l'atterraggio dei mezzi aerei, ivi inclusi quelli ad ala
rotante, per la realizzazione di basi eliportuali che consentano l'atterraggio
ed il decollo di mezzi di soccorso, anche nelle ore notturne, nonché per il
completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli eliporti già
esistenti nelle Isole minori per il perseguimento delle medesime finalità è
autorizzata per l'anno finanziario 2002 la spesa di 750 migliaia di euro.
5. La spesa autorizzata dal comma 4 è
prioritariamente destinata alla realizzazione di basi eliportuali.
6. Gli interventi concernenti la realizzazione delle basi eliportuali di cui al
presente articolo, individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Protezione civile, di concerto con la Regione siciliana e
con le Prefetture territorialmente competenti, sono attuati dai Prefetti ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 utilizzando lo
stanziamento di cui al comma 2 del presente articolo, in aggiunta ai
finanziamenti eventualmente assegnati per le stesse finalità dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
7. Per l'utilizzo delle eventuali
disponibilità destinabili al completamento, la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli eliporti già esistenti nelle Isole minori e destinate al
perseguimento delle medesime finalità di cui al presente articolo, l'Assessore
regionale alla Presidenza della Regione predispone un piano di ripartizione
delle somme ai comuni i quali provvedono ai relativi interventi.
Art.
41.
Bed and
breakfast
1. Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all'articolo 3 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
2. Al comma 7 dell'articolo 88 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32 vengono soppresse le parole "stabilendo,
altresì, le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di alloggio e
prima colazione, distinte per categoria".
Art. 42.
Imprese turistiche
1. Sono recepite le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 4, e
nell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo.
2. Con decreto dell'Assessore regionale
per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro sessanta giorni, sono
individuate le tipologie di imprese turistiche per cui si applica tale
normativa.
Art. 43.
Fondo di rotazione per la progettazione
1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un
fondo di rotazione da utilizzare per il finanziamento della progettazione degli
interventi a qualunque titolo finanziati direttamente dalla Regione o attuati
mediante trasferimenti ad enti locali, enti o aziende regionali.
2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2002, in 15.000 mi gliaia di euro cui si provvede ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con parte delle assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultavano non impegnate o per le quali non è stato identificato il soggetto beneficiario.
3. In sede di prima applicazione il fondo
viene utilizzato per consentire agli enti territoriali proponenti la redazione
delle progettazioni esecutive delle opere inserite nei Progetti integrati
territoriali (P.I.T.) finanziati dal POR o in altri strumenti di programmazione
negoziata.
4. Con decreto del Presidente della
Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali vengono stabilite le modalità di utilizzazione del
fondo di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:
a) validità triennale del programma di
utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa regionali;
b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale
all'estensione territoriale e al numero di abitanti.
5. A seguito del finanziamento dell'opera
da parte della Regione le spese di progettazione anticipate con le risorse del
fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.
6. Gli enti possono avvalersi delle
disponibilità del fondo per il pagamento delle somme di cui all'articolo 5,
comma undicesimo.
7. E' abrogato l'articolo 5 ter della
legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 44.
Sistema qualificazione imprese
1. Il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per
importo superiore a 150.000 euro è regolato dalla normativa nazionale vigente
alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione
appaltante
2. Il sistema di qualificazione delle
imprese esecutrici di lavori pubblici per importo inferiore a 150.000 euro è
regolato, oltre che dalla normativa nazionale vigente alla data della
deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante, dalla
sola iscrizione, da almeno due anni, alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per le imprese iscritte all'Albo artigiani e per le
cooperative iscritte al registro prefettizio.
Art. 45.
1. Al fine di usufruire dei finanziamenti previsti dal POR 2000-2006 e da tutti
gli strumenti di contrattazione programmata sul territorio inclusi PIT, PIR e
PRUSST, i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985,
n. 21, possono procedere all'affidamento a trattativa privata degli appalti di
servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, sempre che l'importo del servizio non ecceda il limite
di 200 migliaia di euro previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1 sono
soggetti ai divieti di cui ai commi 15 e 16 dell'articolo 5 della legge
regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e devono
essere conferiti in conformità ai criteri di cui all'articolo 5, comma 9, della
legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 46.
Impianti di marinocoltura
1. I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 29 possono essere, altresì, concessi per il ripristino degli
impianti di marinocoltura.
Art. 47.
Fondo a gestione separata - CRIAS
(Omissis)
Art. 48.
Disposizioni in materia di lavoro
1. Al fine di consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2002 degli
interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85
e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative
misure di fuoriuscita, la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle
relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni
dell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24,
nonché per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8 della medesima legge
è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 209.768 migliaia
di euro.
2. Al fine di consentire fino al 31 dicembre 2002 la prosecuzione degli interventi in materia di attività socialmente utili di cui all'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 22.725 migliaia di euro.
3. Al fine di consentire fino al 31
dicembre 2002 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e il finanziamento delle relative
misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la
spesa di 30.988 migliaia di euro.
4. Per le finalità di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, trovano applicazione le
disposizioni della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
5. L'articolo 9, comma 4, della legge
regionale 15 mag gio 1991, n. 27, così come sostituito dall'articolo 4 della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e come richiamato all'articolo 2, comma
3, del decreto assessoriale 9 maggio 1997 è così modificato: le parole "e
durante il periodo di fruizione dei contributi stessi" sono soppresse.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si
applicano anche alle procedure non ancora definite.
Art. 49.
Assegno integrativo
(Omissis)
Art. 50.
Servizi per l'impiego
(Omissis).
Art. 51.
1. L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è
autorizzata a finanziare, con le risorse all'uopo destinate dallo Stato, le
misure previste alla lettera d) , del comma 1, dell'articolo 17 della legge 24
giugno 1997, n. 196, conferendo priorità ai tirocini formativi e di
orientamento rivolti a lavoratori disoccupati o inoccupati per i quali
l'attività formativa è propedeutica all'assunzione. Gli interventi di cui al
presente comma sono attivati esclusivamente presso datori di lavoro privati.
2. Con deliberazione della Commissione
regionale per l'impiego sono determinati i limiti numerici dei tirocinanti che
i datori di lavoro possono ospitare, anche in deroga alle disposizioni di cui
al comma 3, dell'articolo 1, del regolamento recante norme di attuazione dei
principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, approvato con decreto 25 marzo 1998, n. 142.
3. In caso di mancata disponibilità di
soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, gli
incentivi erogati alle aziende private possono essere destinati anche a
disoccupati o inoccupati di lunga durata, ferma restando la disciplina
sanzionatoria di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81.
Art. 52.
Società "Stretto di Messina"
1. La Presidenza della Regione è autorizzata a concedere un contributo
complessivo in conto capitale della somma di 2.063 migliaia di euro in favore
della società per azioni "Stretto di Messina" quale quota per gli
oneri di integrazione ed aggiornamento del progetto di massima del ponte sullo
Stretto di Messina da erogare in due annualità rispettivamente di 1.375
migliaia di euro per l'anno 2002 e 688 migliaia di euro per l'anno 2003.
Art. 53.
Mutui Forze di Polizia
(Omissis)
Art. 54.
Programmi annuali opere
1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio
finanziario 2002, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza della U.P.B.
6.2.2.6.5, capitoli 672005 e 672006, le somme relative all'esecuzione delle
opere, ricomprese nei programmi annuali di spesa degli esercizi 1999, 2000 e
2001, per le quali sia stato adottato, dall'organo competente, entro il 31
dicembre 2001, il provvedimento di aggiudicazione a seguito dell'espletamento
delle procedure di gara nonché per quelle del 2001 per le quali, entro lo stesso
termine del 31 dicembre 2001, sia stato pubblicato il relativo bando di gara.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli
enti interessati presentano istanza entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 55.
Istituto sperimentale zootecnico
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a
disporre ulteriori finanziamenti pari a 775 migliaia di euro, per l'esercizio
finanziario 2002 a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo
143704, tabella H, in favore dell'Istituto sperimentale zootecnico, anche al
fine di razionalizzare la sezione di apicultura.
Art. 56.
Partecipazione azionaria nel Banco di
Sicilia
(Omissis)
Art. 57.
Agricoltura biologica ed indennità
compensative
1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
le somme relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di
settore, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono destinate,
nell'esercizio 2002:
a) quanto a 5.165 migliaia di euro per le
finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE 1257/99, mediante l'utilizzo di
parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 23
aprile 1975, n. 125;
b) quanto a 15.494 migliaia di euro per le
finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE 1257/99, mediante l'utilizzo di
parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15
ottobre 1981, n. 590;
c) quanto a 30.987 migliaia di euro per la
corresponsione delle indennità compensative di cui all'articolo 14 del Reg. CEE
1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle
assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Art. 58.
Competitività nel settore agricolo
1. Al fine di agevolare la ripresa produttiva e la competitività del comparto
agricolo siciliano, alle aziende agricole siciliane singole o associate,
costituite anche in forma societaria, alle aziende esercenti l'attività di
prima trasformazione di prodotti agricoli, alle cooperative, ai consorzi ed
associazioni di produttori costituiti in forma societaria, gli istituti e gli
enti anche regionali esercenti l'attività creditizia consentono la concessione
di finanziamenti di soccorso ventennale, con preammortamento triennale, da
destinare specificamente al pagamento di tutte le passività pregresse ad oggi
contratte anche se non scadute, derivanti dall'attività, nonché quelle di
esercizio e miglioramento, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di
dotazione per l'acquisto di attrezzature, macchine agricole ed animali.
2. I finanziamenti concessi dagli istituti
di credito e dagli enti anche regionali, ai sensi del comma 1, sono regolati al
tasso di riferimento vigente al momento della stipula fermo restando che sugli
stessi può essere riconosciuto il concorso pubblico nel pagamento degli
interessi nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 128, commi 5 e 6
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza ulteriori oneri a carico del
bilancio della Regione.
3. Gli istituti e gli enti anche regionali
esercenti l'attività creditizia prorogano al 30 giugno 2003 le passività di
carattere agricolo, nonché i ratei relativi a prestiti di dotazione per
l'acquisto di macchine agricole ed animali già scaduti o che andranno a scadere
entro il 30 dicembre 2002, ancorchè già prorogati purchè contratte
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 59.
Rifinanziamento consorzi di bonifica
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995,
n. 76, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli
esercizi finanziari 2002 e 2003.
Art. 60.
Agevolazioni fiscali
1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di
scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli
atti elencati al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604,
da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2006, sono soggetti
alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui all'articolo 9 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 601 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale.
Art. 61.
Fondo nazionale per la montagna
1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97 è istituito il fondo regionale per la montagna a
cui affluiscono le risorse erogate dal fondo regionale per la montagna di cui
al comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. In attuazione delle disposizioni di cui
al comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, l'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste predispone apposito piano annuale per
l'utilizzo delle risorse assegnate, a decorrere dal 1999, dallo Stato ai sensi
della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97. Il piano è approvato dalla Giunta
regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale
siciliana.
Art. 62.
Riammissione alle operazioni di
cartolarizzazione
(Omissis)
Art. 63.
Parco archeologico Valle dei Templi
1. Per assicurare il funzionamento del Parco archeologico ed ambientale della
Valle dei Templi di Agrigento istituito con legge regionale 3 novembre 2000, n.
20 l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione è autorizzato ad erogare un contributo di 1.000 migliaia di euro per
l'esercizio finanziario 2002. Per gli esercizi successivi la quantificazione
degli oneri è determinata annualmente con la legge finanziaria.
Art. 64.
Valorizzazione beni culturali
1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione ai fini della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali nonché
per la realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi
può: stipulare accordi con amministrazioni pubbliche o con soggetti privati;
costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità
e criteri già definiti per il Ministero per i beni e le attività culturali ai
sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
affidare all'esterno i servizi per la fruizione pubblica dei beni culturali con
le modalità di cui all'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e
successive norme attuative.
2. L'Assessore presenta annualmente
all'Assemblea regionale siciliana una relazione sulle iniziative adottate ai
sensi del presente comma. Gli enti locali interessati alla realizzazione di
antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi provvedono direttamente o
anche attraverso interventi di finanza di progetto, affidando in concessione a
soggetti privati, in forma singola o associata, la costruzione, la gestione e
l'esercizio degli antiquaria e dei musei.
3. Con decreto dell'Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione da emanarsi
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i
criteri per l'attribuzione delle risorse e la ripartizione degli introiti, la
durata delle eventuali concessioni a privati dei servizi museali, tenendo
conto, ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare servizi o con i
quali costituire nuove persone giuridiche, dell'impiego di soggetti già
impegnati nei lavori socialmente utili.
4. Per l'espletamento dei servizi di cui
all'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 di custodia,
conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia, manutenzione,
tutela e fruizione dei beni ambientali come integrati dall'articolo 6, comma 2,
della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 è autorizzata, per ciascuno degli
esercizi 2002, 2003 e 2004, la spesa di 20.659 migliaia di euro.
Art. 65.
Polo universitario di Enna
(Omissis)
Art. 66.
Consorzi universitari
(Omissis)
Art. 67.
Gas naturale
1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante
"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 41 della legge 17 maggio
1999, n. 144 si applicano all'ordinamento della Regione siciliana con le
seguenti modifiche ed integrazioni.
2. La distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il
servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a
venti anni.
3. Gli enti locali che affidano il
servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di
vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed
i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da apposito contratto
di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Assessorato
regionale dell'industria entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge. Ai fini della presente legge, per enti locali si intendono comuni ed
unione di comuni.
4. Alle gare sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata sulla base di diritti oggettivi, proporzionati e non discriminatori. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.
5. Le concessioni in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data
di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni,
senza possibilità di proroga.
6. A decorrere dall'1 gennaio 2003 nel
territorio della Regione siciliana le imprese di gas naturale che svolgono nel
settore del gas unicamente attività di distribuzione e vendita,
indipendentemente dal numero dei clienti finali, separano societariamente le
stesse attività di distribuzione e di vendita. I clienti finali sono
considerati clienti idonei con la seguente gradualità:
a) dall'1 gennaio 2004, nei comuni con più
di 10.000 clienti attivi;
b) dall'1 gennaio 2006, nei comuni con più
di 5.000 clienti attivi;
c) dall'1 gennaio 2008, nei comuni con più
di 3.000 clienti attivi;
d) dall'1 gennaio 2010, tutti quelli
attivi in ogni comune.
Art. 68.
Impianti di distribuzione carburanti
1. A modifica dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 il
numero delle apparecchiature per l'erogazione di carburanti con il sistema
self-service a prepagamento non è soggetto ad alcuna limitazione. In ogni caso
il sistema self-service può essere consentito solo presso impianti che
dispongono di sufficiente spazio di rifornimento tale da permettere l'ordinato
svolgimento delle operazioni senza pregiudizio per il traffico e la pubblica
incolumità, ferma restando l'insussistenza di ipotesi ostative di cui
all'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.
Art. 69.
Benzina verde
1. A far data dall'1 gennaio 2002 il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi
e delle colonnine d'erogazione della benzina con piombo alla benzina senza
piombo non comporta l'emanazione di alcun provvedimento da parte
dell'Assessorato regionale dell'industria.
2. I titolari delle concessioni e delle
autorizzazioni sono tenuti a comunicare l'avvenuto cambio di destinazione
all'amministrazione concedente.
Art. 70.
Cofinanziamento programmi energia
alternativa
1. A valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 5.2.2.7.99, capitolo 643902 del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, l'Assessorato
regionale dell'industria è autorizzato a cofinanziare per l'anno 2002 il
"Programma solare termico" del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, con l'importo di 1.000 migliaia di euro.
Art. 71.
Destinazione risorse
(Omissis)
Art. 72.
Obbligazioni pregresse
(Omissis)
Art. 73.
Garanzie creditizie
(Omissis)
Art. 74.
Cofinanziamento interventi assistenza
sanitaria
1. Per l'anno 2002 il fondo riservato alle attività a destinazione vincolata,
costituito ai sensi del comma 9 dell'articolo 66 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 3
novembre 1993, n. 30, è destinato in via prioritaria al finanziamento della
quota di parte regionale degli interventi per la riqualificazione della
assistenza sanitaria previsti ai sensi del comma 1 dell'articolo 71 della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 75.
1. I limiti di impegno di cui al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6 sono incrementati, a decorrere dall'anno 2002, di 12.912
migliaia di euro ciascuno al fine di consentire la copertura degli oneri di
dilazionamento dei crediti di cui al comma 1 del predetto articolo.
Art. 76.
Assegnazioni agli enti locali
(Omissis)
Art. 77.
Economie su mutui Cassa depositi e
prestiti
1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di
obiettivi di pubblica utilità anche in coerenza all'articolo 49, comma 16,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, autorizza l'utilizzo delle economie sui
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per opere pubbliche di
competenza regionale.
2. Le economie di cui al comma 1, anche
mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli
enti locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario
ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse finalizzato alla realizzazione
di opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste dalle
leggi originarie di spesa.
3. Le disposizioni del presente articolo
si applicano sia ai mutui in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali
l'ammortamento sia stato già concluso, ove non sia intervenuto conguaglio di
contributo.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E
CONTABILITA'
Art. 78.
Disposizioni in materia di residui attivi
(Omissis)
Art. 79.
Disposizioni in materia di residui passivi
e di residui perenti
(Omissis)
Art. 80.
Adempimenti funzionari delegati
(Omissis)
Art. 81.
Corresponsione somme
(Omissis)
Art. 82.
Programma attività promozionali - Impegni
di spesa
(Omissis)
Art. 83.
Osservatorio per il monitoraggio dei
servizi e prodotti bancari
(Omissis)
Art. 84.
Rideterminazione competenze Commissione
consultiva in materia di riscossione
(Omissis)
Art. 85.
Fondi comunitari
(Omissis)
Art. 86.
Interventi POP 1990-1993 - Proroga termini
1. Il termine per il completamento degli interventi del Programma operativo
plurifondo 1990-1993 di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 9
ottobre 1998, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2002.
Art. 87.
Modifiche all'articolo 39 della legge
regionale 17 marzo 2000, n. 8
(Omissis)
Art. 88.
Fondi cofinanziamenti ed adesioni
organismi ultraregionali
1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un
fondo con la dotazione per l'esercizio finanziario 2002 di 1.000 migliaia di
euro, per far fronte a cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente
legislazione.
2. Con decreto dell'Assessore per il
bilancio, su richiesta del Presidente della Regione, previa delibera della
Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti
interessati.
3. E' istituito nel bilancio della
Regione, dipartimento segreteria generale, un fondo per le partecipazioni e le
convenzioni. Il fondo è destinato a:
a) partecipazione ad organismi
ultraregionali comunque denominati o società;
b) stipula di convenzioni o accordi con
soggetti ultraregionali;
c) stipula di convenzioni per studi e
ricerche.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa a destinazione vincolata di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è
autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno
degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.
Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI
Art. 89.
Casa e premio Sicilia
1. E' istituita la Casa Sicilia (d'ora in avanti denominata "Casa").
2. La Casa ha il compito di promuovere
fuori dall'Italia la cultura, l'immagine, le opportunità di impresa ed i
prodotti tipici e di qualità siciliani.
3. Le Case sono affidate dal Presidente
della Regione, a titolo gratuito, a privati, singoli o associati in qualsiasi
forma giuridica, previa convenzione.
4. Il testo della convenzione prevede la
durata e i casi di decadenza, gli obblighi cui si sottopongono i gestori nei
confronti dell'Amministrazione regionale, compresa la previsione di verifiche,
almeno annuali, da parte dell'Amministrazione regionale, i requisiti dei locali
in cui hanno sede le Case, le iniziative che annualmente sono obbligatoriamente
da condurre e le condizioni per le iniziative liberamente adottate dal gestore.
5. Il testo della convenzione è approvato dalla Giunta regionale su proposta
del Presidente della Regione di concerto con gli Assessorati interessati, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità del presente articolo, gli Assessorati regionali, gli enti
locali e quelli sottoposti a vigilanza e tutela della Regione possono condurre
iniziative in collaborazione con le Case.
7. I gestori delle Case hanno titolo a
partecipare ai programmi regionali di spesa.
8. E' istituito il premio Sicilia "Archimede", d'ora in avanti
"premio".
9. Il premio è assegnato a eminenti
personalità che si siano distinte nel campo della scienza, della cultura,
dell'arte, dell'impegno sociale, dell'economia e della difesa dei diritti umani
e civili.
10. Il Presidente della Regione nomina con proprio decreto una giuria composta da un massimo di nove componenti.
11. Il Presidente della Regione determina
con proprio decreto le modalità organizzative del premio che viene assegnato il
15 maggio di ogni anno.
12. Per le finalità del presente articolo
è autorizzata la spesa annua di 400 migliaia di euro.
Art. 90.
Cinquantacinquesimo anniversario prima
seduta Ars
(Omissis)
Art. 91.
Ufficio per le relazioni diplomatiche ed
internazionali
(Omissis)
Art. 92.
Ufficio di Bruxelles
(Omissis)
Art. 93.
Utilizzazione personale
(Omissis)
Art. 94.
Ufficio del sovrintendente del Palazzo
d'Orleans
(Omissis)
Art. 95.
Funzionamento uffici speciali
(Omissis)
Art. 96.
Incarichi dirigenziali
(Omissis)
Art. 97.
Contributo Fondazione banco alimentare
1. Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di parte delle risorse
del Fondo nazionale per le politiche sociali, assegnato alla Regione ai sensi
della legge 8 novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale degli enti locali
è autorizzato a concedere un contributo annuo di 775 migliaia di euro in favore
della Fondazione banco alimentare Onlus, per il sostegno all'attività da questa
svolta nel territorio della Regione, anche attraverso propri comitati, sezioni,
articolazioni e dipendenze, di somministrazione di generi alimentari e di prima
necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati
nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di
povertà estrema.
Art. 98.
Soppressione del Consiglio di amministrazione
dell'Azienda delle foreste demaniali
1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della
Regione siciliana è soppresso ed i relativi poteri e funzioni sono conferiti al
dirigente generale dell'Azienda delle foreste demaniali.
Art. 99.
Istituto regionale per la ricerca
educativa Sicilia
1. Al fine di adeguare la normativa statale, recepita con la legge regionale 24
febbraio 2000, n. 6, alle peculiari competenze attribuite alla Regione, con
decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate
le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'Istituto regionale per la
ricerca educativa Sicilia e, in particolare, la nomina e la composizione del
consiglio d'amministrazione, il conferimento dell'incarico di direttore, la
composizione e la nomina del collegio dei revisori dei conti e l'utilizzo delle
risorse finanziarie.
2. Alle nomine degli organi dell'IRRE
Sicilia non si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 20 aprile
1976, n. 35, 11 maggio 1993, n. 15, 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
3. Gli organi attualmente in carica
decadono all'atto dell'insediamento degli organi nominati ai sensi delle
disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 100.
Conferenza Regione-autonomie locali
1. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è
sostituito dai seguenti:
"2. La Conferenza interviene, con propri deliberati, sulle questioni di
carattere generale che abbiano incidenza in ambito comunale, provinciale o
metropolitano, nonché in ogni altra ipotesi in cui il Governo regionale lo
ritenga opportuno.
3. Le deliberazioni sono assunte dalla
Conferenza entro quindici giorni. Tale termine può essere rinnovato per una
sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla
Conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la Conferenza si sia
espressa, la Giunta regionale procede prescindendo dalla acquisizione dello
stesso.
4. Della Conferenza, nominata con decreto
del Presidente della Regione, fanno parte: il Presidente della Regione o un suo
delegato che la presiede, l'Assessore regionale per gli enti locali,
l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il presidente dell'ANCI
Sicilia, il presidente dell'URPS, nove sindaci e tre presidenti delle province
regionali scelti rispettivamente dall'ANCI e dall'URPS nel rispetto delle varie
categorie di enti. Della Conferenza fanno parte, altresì, il rappresentante
della Lega delle autonomie, dell'ASACEL e dell'ASAEL. La Conferenza è di volta
in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto
di discussione.
5. Alle sedute della Conferenza possono
essere invitati i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente
competenti , che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il supporto tecnico e
conoscitivo.
6. Con il decreto istitutivo della
Conferenza viene, altresì, costituita la segreteria tecnica ed individuati la
sede ed il personale da destinare al funzionamento della stessa.
7. L'articolo 44 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6, è abrogato.".
Art. 101.
Comitato regionale comunicazioni
(Omissis)
Art. 102.
Istituzione nuovi Comuni - Consultazione
referendaria
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
30, è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. La superiore disposizione non
si applica qualora in almeno due dei comuni di origine ed in quello istituendo
la popolazione sia pari o superiore a 5.000 abitanti.".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
"7 bis. La consultazione referendaria
è limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni
interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del
territorio e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di
parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni
contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al
30 per cento della popolazione complessiva del comune.".
Art. 103.
Proroga programmi enti locali
(Omissis)
Art. 104.
Contributi alle associazioni antimafia
1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20,
sono prorogati per l'anno 2002, i contributi previsti dalla legge regionale 16
novembre 1984, n. 91; dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n.
21; dall'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e
dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.
2. I contributi previsti dal comma 1 nonché quelli previsti dagli articoli 17 e 19 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, concessi per l'anno 2001, sono utilizzati anche a copertura di spese effettuate nell'anno successivo a quello di riferimento, ferme restando le finalità di cui alle vigenti disposizioni di legge, purché ricomprese nell'ambito di specifico programma approvato dal Consiglio di amministrazione.
3. In caso di parziale e/o mancata
rendicontazione dei contributi, l'Amministrazione regionale effettua la
compensazione con l'eventuale contributo da erogare. In caso di inammissibilità
al beneficio, si attivano le procedure per il recupero delle somme non
rendicontate.
4. Per il 1999 ed il 2000 la
rendicontazione può essere effettuata con la presentazione della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante, dalla
quale risulti che i contributi sono stati utilizzati per le finalità previste
dalla legge.
Art. 105.
Revisione veicoli
1. Per la realizzazione di stazioni provinciali di controllo per revisione
veicoli, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
ivi compreso l'acquisto dei terreni, è autorizzata per l'esercizio finanziario
2002, la spesa di 20.000 migliaia di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa
fronte con le entrate derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 11
settembre 2000, n. 296.
Art. 106.
Interventi via Pagano
1. Per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 10 dicembre
2001, n. 21, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200
migliaia di euro da ripartire proporzionalmente tra le unità adibite ad usi non
abitativi.
Art. 107.
Contributo Pontificia facoltà teologica e
Studio teologico San Paolo
(Omissis)
Art. 108.
(Articolo omesso in quanto impugnato, ai
sensi dell'ar-ticolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la
Regione siciliana). (Omissis)
Art. 109.
(Omissis)
Art. 110.
Convenzioni master di alta
specializzazione
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la
pesca è autorizzato, in relazione alle economie delle proprie unità
previsionali di base, a sottoscrivere convenzioni con consorzi universitari per
istituire master di alta specializzazione per le materie di competenza.
Art. 111.
Debiti pregressi
1. Per far fronte agli oneri derivanti da debiti pregressi nei confronti del
Ministero dell'ambiente relativi all'attività di monitoraggio effettuata negli
anni scorsi e per consentire il finanziamento da parte dello Stato della nuova
attività di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 115
migliaia di euro.
Art. 112.
Misure di salvaguardia piano regolatore
1. L'efficacia delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale di
cui all'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche,
che in virtù della proroga dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1958,
n. 22, ha la durata di cinque anni, può essere prorogata di ulteriori sei mesi.
Art. 113.
Fondo emergenza Argentina
(Omissis)
Art. 114.
Ortigia
1. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto
1985, n. 34, come sostituiti dall'articolo 18 della legge regionale 18 maggio
1996, n. 34, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della
pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo annuo al comune di
Siracusa di 1.500 migliaia di euro.
Art. 115.
Comodato d'uso immobili regionali
1. Al ricorrere dei requisiti e delle condizioni ivi previste le disposizioni
di cui all'articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 si
applicano anche in favore di enti no profit di cui all'articolo 1 della
legge 11 luglio 1986, n. 390, che perseguano finalità di natura educativa e
assistenziale.
Art. 116.
1. Nelle aree urbanistiche denominate "B" e "C" non servite
da pubblica fognatura, le richieste di concessione edilizia e di autorizzazione
degli scarichi, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge regionale 15
maggio 1986, n. 27, devono contenere relazione idrogeologica-ambientale
redatta esclusivamente da un professionista geologo iscritto all'albo. Detto
studio geologico deve accertare le condizioni di compatibilità dello
smaltimento dei reflui seconde le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera
del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento
(CITAI) del 4 febbraio 1977.
Art. 117.
Utilizzazione fondi legge 31 dicembre
1991, n. 433
1. Le opere pubbliche finanziate ed appaltate mediante il programma di
intervento per la ricostruzione di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre
1991, n. 433, quale obiettivo H del comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge,
per il cui completamento strutturale siano necessari finanziamenti suppletivi, attingono
ai fondi previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433.
Art. 118.
Servizi di vigilanza venatoria
1. Per le finalità dell'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n.
33 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.583 migliaia
di euro (U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143311). Per gli esercizi successivi la
quantificazione degli oneri è determinata annualmente con la legge finanziaria.
Art. 119.
Contributo immobili di interesse
storico-artistico
1. Per gli immobili che rivestono notevole interesse storico-artistico, il
contributo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 settembre
1995, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, è adeguato al finanziamento
degli interventi a completamento ed in variante delle riparazioni dei danni,
nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro
dell'intero bene culturale. Per le suddette finalità è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 750 migliaia di euro.
Art. 120.
Incarichi di collaudo
1. Il settimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21
e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
"Gli incarichi di collaudo
tecnico-amministrativo conferiti o da conferire dall'Amministrazione regionale a
commissioni o a più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe
professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio, qualora
non diversamente ed espressamente indicato nell'atto di nomina.".
Art. 121.
Contributo Associazione centro studi opera
Don Calabria
(Omissis)
Art. 122.
Nomine aziende sanitarie
1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere e delle aziende policlinico possono procedere alle nomine di cui
all'articolo 3, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modifiche ed integrazioni, anche tra coloro che abbiano
superato il limite di età di cui all'articolo 3, comma 7, del suddetto decreto
legislativo purché all'atto del superamento di detto limite svolgano funzioni
di direttore generale, direttore amministrativo o dirigente sanitario e non
oltre il limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
Art. 123.
Medicina riabilitativa
1. Le prestazioni di medicina fisica riabilitativa di cui al decreto
assessoriale 240559 dell'11 dicembre 1997 e successive integrazioni, fermo
restando quanto specificato per la definizione dei livelli essenziali di
assistenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2001, restano a carico del Servizio sanitario regionale e devono
essere regolamentate all'interno del progetto riabilitativo e dei relativi
percorsi terapeutici entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge con apposito decreto dell'Assessore regionale per la
sanità. Il decreto deve contenere il protocollo terapeutico, le modalità di
accesso alle prestazioni, la durata del trattamento e la verifica
dell'efficacia dello stesso.
Art. 124.
Associazione italiana sclerosi multipla
1. Per le finalità di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 dicembre
2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di
77.500 euro.
Art. 125.
Assistenza sanitaria in forma indiretta
1. L'assistenza sanitaria in forma indiretta continua ad essere erogata in
conformità alle disposizioni regionali in materia fino all'emanazione dei nuovi
criteri previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e comunque non
oltre il 30 giugno 2002, nel rispetto delle previsioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 33 dell'8 febbraio 2002.
Art. 126.
Donazione beni aziende sanitarie
1. I beni mobili e le attrezzature delle aziende sanitarie e ospedaliere da
dismettere per obsolescenza, purché ancora idonei all'uso originario, possono
essere donati alle Caritas diocesane regionali nonché all'associazione
internazionale Emergency, in base ad appositi accordi in tal senso con le
predette aziende per la riutilizzazione di beni ed attrezzature nell'ambito dei
paesi in via di sviluppo.
2. Le aziende sanitarie e ospedaliere
corrispondono alle predette organizzazioni siciliane un contributo, che grava
sul fondo sanitario regionale, pari al 95 per cento delle spese effettivamente
sostenute per il trasporto dei beni e delle attrezzature presso i luoghi di
destinazione, ferma restando l'esclusiva finalità umanitaria della
ricollocazione.
Art. 127.
Informazione e comunicazione
(Omissis)
Art. 128.
(Articolo omesso in quanto impugnato, ai
sensi dell'ar-ticolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la
Regione siciliana). (Omissis)
Art. 129.
Abrogazione e modifiche di norme
1. L'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9 è sostituito dal
seguente:
"I versamenti di cui alla presente
legge affluiscono in entrata al bilancio della Regione siciliana.".
2. L'articolo 13 delle legge regionale 30
dicembre 1986, n. 36 come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge
regionale 26 marzo 1988, n. 5, è abrogato.
3. L'articolo 260 della legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione siciliana" è abrogato.
4. L'articolo 22 della legge regionale 6
giugno 1968, n. 14 è abrogato.
5. Il secondo periodo del comma 4
dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è soppresso.
6. Al comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
le parole "l'Amministrazione regionale può" sono sostituite dalle
parole "gli Assessorati regionali competenti possono". L'ultimo
periodo è sostituito dal seguente "Ai fini di cui al presente comma
ciascun assessorato competente adotta una convenzione tipo.".
7. Sono abrogati l'articolo 15 della legge
regionale 18 giugno 1977, n. 39 e l'articolo 30 della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10.
8. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge
regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni è
abrogato.
9. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge
regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo le parole "ambiente naturali"
sono aggiunte le parole "nonché di fornire ogni servizio di supporto a ciò
necessario".
10. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge
regionale 7 agosto 1990, n. 23, sono aggiunte le seguenti parole "anche al
fine di offrire servizi innovativi in grado di aumentare la potenzialità e la
competitività del settore agricolo e di assicurare le azioni di assistenza
tecnica e di integrazione dei risultati della ricerca nell'ambito dei servizi allo
sviluppo".
11. All'articolo 17 della legge regionale
27 maggio 1987, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole
"dieci anni" con le parole "cinque anni";
b) al comma 5 è aggiunto il seguente
inciso "La decadenza dal beneficio comporta la restituzione di una parte
dell'importo riscosso calcolata pro-rata temporis per il periodo vincolativo
residuo";
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente
comma "6 bis. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano, anche,
ai casi per i quali la procedura di recupero del contributo non sia ancora
completata.".
12. Sono abrogati l'articolo 5 della legge
regionale 18 aprile 1981, n. 68; l'articolo 4 della legge regionale 28 marzo
1986, n. 16; il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 3 novembre 1993,
n. 30; l'articolo 20 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6; è soppresso il
Consiglio regionale di sanità, istituito con la legge regionale 1 agosto 1990,
n. 19, i cui compiti vengono svolti dall'Assessorato regionale della sanità,
che può avvalersi, ove necessario, delle aziende unità sanitarie locali.
13. L'ultimo comma dell'articolo 14 della
legge regionale 15 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente:
"Alla liquidazione del contributo si
provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo
stesso è assegnato, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario
dell'avvenuto svolgimento dell'attività, con la specifica analitica delle spese
sostenute. La documentazione relativa alle dette spese deve essere conservata
per dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo al fine di
consentire la verifica da parte dell'Amministrazione regionale.".
14. Il comma 5 dell'articolo 20 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è sostituito dal seguente:
"5. A decorrere dall'entrata in
vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori
dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente
presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui
ai commi precedenti.".
15. Al comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "organi
collegiali" aggiungere le parole "di cui all'articolo 1 della legge
regionale 11 maggio 1993, n. 15,";
b) le parole "nell'articolo 1 della
legge regionale 11 maggio 1993, n. 15" sono sostituite con le parole
"con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta
regionale,";
c) alla fine aggiungere "e decorrono
dalla data di emanazione del predetto decreto.".
16. I commi 3 e 4 dell'articolo 64 della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono
soppressi.
17. Al terzo comma dell'articolo 12 della
legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sostituire le parole "all'esecuzione
di opere" con le parole "agli investimenti fissi lordi ed acquisti di
terreni.".
18. Il comma 4 dell'articolo 15 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è soppresso.
19. L'articolo 8 bis della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47 è soppresso.
20. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le
parole "in forza del comma 1" aggiungere le parole "o comunque
relativi a spese con vincolo di specifica destinazione".
21. Al comma 6 dell'articolo 87 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sostituire le parole "il 60 per
cento" con le parole "il 75 per cento".
22. L'articolo 19 della legge regionale 10
dicembre 2001, n. 21 è soppresso.
23. L'articolo 5 della legge regionale 29
dicembre 1981, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso.
24. Al comma 2 dell'articolo 35 della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, le parole "con qualifica non inferiore
a dirigente" sono sostituite con la parola "direttivo" e le
parole "con qualifica non inferiore ad assistente" sono soppresse.
25. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, come modificata dall'articolo 52 della legge regionale 3 maggio
2001, n. 6, è sostituita dalla seguente:
"c) all'eventuale rifinanziamento,
per non più di un anno, delle principali leggi regionali di spesa;".
26. L'articolo 3 bis della legge regionale
9 dicembre 1996, n. 44, introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 4 giugno
1997, n. 18, è abrogato.
27. Al comma 1 dell'articolo 10 della
legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, le parole "degli impianti in
esercizio" sono sostituite con le parole "delle reti irrigue in
esercizio, dalle secondarie all'utente".
28. L'articolo 1 della legge regionale 17
maggio 1984, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
29. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge
regionale 28 settembre 1999, n. 22 è soppresso.
Art. 130.
Fondi globali e tabelle
(Omissis)
Art. 131.
Effetti della manovra e copertura
finanziaria
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Verona, 26 marzo 2002.
CUFFARO
Assessore regionale per il bilancio e le
finanze PAGANO
(Allegati omessi)