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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Agosto 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3606).
(GU n. 204 del 3-9-2007)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio
2007 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione
degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il
territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4
novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27
luglio 2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di
combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 2001, recante "Linee guida in materia di predisposizione dei
Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi";
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°
giugno 2007;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
ottobre 2004 recante: "Indirizzi in materia di protezione civile in
relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di
lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario";
Considerato che dal mese di giugno, a causa dell'aumento delle
temperature oltre i consueti limiti stagionali e delle conseguenze
derivanti da un lungo periodo di siccita', si sono manifestati gravi
incendi nei territori delle Regioni dell'Italia centro-meridionale;
Considerato che i detti eventi calamitosi oltre a manifestarsi come
incendi di bosco ed in zona rurale, hanno provocato ingenti danni ai
centri abitati, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e
privato, con conseguente pericolo per la pubblica incolumita', dando
vita ad incendi di interfaccia di particolare intensita';
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli incendi,
anche dovuti a comportamenti dolosi, hanno causato gravi difficolta' al
tessuto economico e sociale delle zone interessate, arrecando gravi
danni anche ai beni ed alle attivita' agricole ed agroforestali e,
pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi
mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato, altresi', che gli incendi in rassegna per intensita' ed
estensione hanno gravemente danneggiato il patrimonio naturalistico di
flora e fauna dei Parchi nazionali o regionali presenti nelle aree
interessate dai fenomeni di combustione, compromettendo seriamente i
servizi ambientali connessi a tale patrimonio, di primaria importanza
per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico sostenibile
delle aree colpite;
Ritenuta la necessita' di porre in essere i primi urgenti ed
indifferibili interventi per preservare, monitorare, ripristinare il
patrimonio naturalistico di flora e fauna dei Parchi nazionali o
regionali coinvolti dagli incendi e dei connessi servizi ambientali,
anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di
vita delle popolazioni interessate, nonche' di assicurare le attivita'
di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
Considerato che l'aggravamento della situazione verificatasi negli
ultimi giorni nelle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e nella
regione Siciliana impone l'immediato ricorso all'adozione di misure
straordinarie, nelle more della definizione, concordata con le Regioni
interessate, degli interventi di carattere generale occorrenti al
superamento del contesto emergenziale nel restante territorio
interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare immediatamente per le
predette regioni disposizioni di carattere straordinario ed urgente
finalizzate, in costanza della situazione di emergenza in rassegna, ad
una gestione unitaria e maggiormente incisiva volta ad implementare l'attivita'
di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi;
Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi
interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita delle popolazioni interessate;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Sentiti i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole, alimentari e
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Capo dipartimento della protezione civile e' nominato
commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in
premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti
diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni
di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di
cui sopra.
2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell'emergenza, il Commissario delegato, previa definizione con apposito
provvedimento dei territori provinciali nei quali siano stati
riscontrati ingenti danni e situazioni di grave pericolo per la pubblica
e privata incolumita' in conseguenza dei fenomeni calamitosi di cui alla
presente ordinanza si avvale, in qualita' di soggetti attuatori, dei
Presidenti delle regioni o dei Prefetti delle province interessate.
3. Il Commissario delegato provvede, per il tramite dei soggetti di cui
al comma 2, al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate
dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, dalle altre Amministrazioni e dagli Enti intervenuti
nella prima fase dell'emergenza, nel limite delle risorse finanziarie di
cui all'art. 9.
4. Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori, in
particolare, provvede:
a) alla individuazione dei comuni colpiti dagli incendi;
b) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle
infrastrutture e dai beni pubblici e privati anche sulla base dei dati e
delle informazioni fornite al riguardo dalle regioni e dalle strutture
territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
c) alla ricognizione ed alla quantificazione dei danni subiti dal
patrimonio agroforestale colpito dai fenomeni calamitosi, avvalendosi
del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione
siciliana, ed in coordinamento con l'AGEA, e di ogni altro soggetto
informato o competente in materia;
d) a promuovere presso gli enti competenti le opportune iniziative volte
al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture
pubbliche danneggiate dagli incendi e la pianificazione da parte delle
Regioni interessate dagli interventi di prevenzione e mitigazione del
rischio incendi.
5. Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori, pone
in essere ogni azione propulsiva affinche' i Sindaci dei comuni
interessati delle regioni di cui alla presente ordinanza, assicurino il
rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilita' dei campi e dei
boschi anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui
colturali.
6. Per l'attuazione degli interventi da realizzarsi all'interno dei
parchi nazionali e regionali, e delle aree naturali protette regionali
interessate, i soggetti attuatori, sentito il Corpo forestale dello
Stato, anche quello della regione siciliana, operano d'intesa con i
presidenti dei parchi nazionali e regionali interessati e con l'Ente
gestore delle aree naturali protette regionali, che provvedono, in
deroga all'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, alla
predisposizione dei piani recanti l'individuazione delle infrastrutture
per l'avvistamento degli incendi e per l'approvvigionamento idrico
antincendio e quanto altro ritenuto necessario ed il rapido accesso dei
mezzi di soccorso alle aree percorse dal fuoco. Detti piani
costituiscono un'apposita sezione dei piani regionali di cui all'art. 3
della citata legge n. 353/2000. A favore dei presidenti dei parchi
nazionali e regionali, nonche' degli enti gestori delle aree naturali
protette regionali, per le attivita' connesse all'attuazione della
presente ordinanza, trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 79 ed 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni.
7. I soggetti attuatori, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, trasmettono al Commissario
delegato l'elenco dei comuni che non hanno censito, ai sensi dell'art.
10, comma 2, della legge n. 353/2000, tramite apposito catasto, i
soprassuoli gia' percorsi dal fuoco e provvedono a diffidarli ad
adottare i provvedimenti di competenza entro ulteriori quindici giorni;
in caso di inerzia, i soggetti attuatori agiscono in via sostitutiva
raccogliendo e completando le informazioni di dettaglio relative agli
altri eventi manifestatisi nell'anno in corso e, con riferimento
all'ultimo quinquennio, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato,
anche di quello della regione siciliana, e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco. Il Commissario delegato, sulla base delle metodologie
utilizzate e delle informazioni ordinariamente raccolte dal Corpo
forestale dello Stato, anche di quello della regione Siciliana, ed
organizzate nell'ambito del sistema informativo della montagna, in
raccordo con i sistemi informativi - ove disponibili - delle regioni,
provvede, per il tramite dei soggetti attuatori, sia a rendere
disponibili tali informazioni presso i comuni, sia alla certificazione
delle relative informazioni ai fini dell'accatastamento da parte dei
comuni stessi. I comuni ricompresi all'interno di Parchi nazionali e
regionali, o gli Uffici territoriali di Governo, in via sostitutiva,
informano l'Ente Parco Nazionale dell'attivita' di censimento o
aggiornamento del catasto di cui al presente comma.
8. Le Prefetture - Uffici territoriali di governo provvedono alla
perimetrazione e classificazione delle aree esposte ai rischi derivanti
dal manifestarsi di possibili incendi di interfaccia, nonche'
all'organizzazione dei modelli di intervento, con il coordinamento delle
regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione siciliana ed
in collaborazione con le province e le prefetture interessate, con
l'ausilio del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione
Siciliana, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonche' delle
associazioni di volontariato ai diversi livelli territoriali.
9. I sindaci dei comuni di cui al comma 5, entro quarantacinque giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza,
predispongono, anche sulla base delle risultanze di cui al comma 7 e
degli indirizzi regionali, i piani comunali di emergenza che dovranno
tener conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al
rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e
dell'assistenza della popolazione. Qualora ricorrano situazioni di
inadempienza da parte dei predetti comuni, le Prefetture - Uffici
territoriali di Governo territorialmente interessate, provvedono in loro
sostituzione.
10. Il Commissario delegato pone in essere ogni azione di impulso utile
a favorire la predisposizione da parte dei comuni esposti al rischio
idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, ai sensi della legge
n. 267/1998, entro la cessazione dello stato di emergenza, della
relativa pianificazione di emergenza tenendo conto, ove possibile, degli
effetti indotti sui soprassuoli percorsi dai fuochi.
Art. 2.
1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti
alle organizzazioni di volontariato, anche regionali, impiegate nelle
attivita' finalizzate al superamento del contesto emergenziale e
debitamente autorizzate dal dipartimento della protezione civile nonche'
al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il
rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle
spese effettivamente sostenute.
2. Il Commissario delegato provvede, altresi', al rimborso degli oneri
sostenuti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile e dal Corpo forestale dello Stato per l'utilizzo di
volontari debitamente impiegati.
3. Il Commissario delegato e', inoltre, autorizzato ad effettuare i
rimborsi in favore della Croce Rossa italiana e del Corpo dei Vigili del
Fuoco volontari della Provincia autonoma di Trento, nonche' degli oneri
sostenuti dai datori di lavoro dei volontari delle predette
organizzazioni direttamente attivati in relazione alle necessita' di
impiego, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.
4. Ferma restando la gratuita' dell'incarico di Commissario delegato, il
Commissario medesimo, con apposito provvedimento, definisce il compenso
da attribuire ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2 ed il
compenso per il lavoro straordinario da riconoscere al personale
specificatamente individuato per coadiuvarli.
5. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo
e tecnico alle attivita' da porre in essere per il superamento
dell'emergenza, i prefetti di Foggia e di Messina sono autorizzati a
costituire un'apposita struttura, composta da tre unita' di personale in
servizio presso i relativi Uffici territoriali del Governo. Al predetto
personale e' corrisposto un compenso per lavoro straordinario per
prestazioni lavorative effettivamente rese nel limite massimo di 50 ore
mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenenti alla carriera
prefettizia, un'indennita' mensile pari al trenta per cento
dell'indennita' mensile di posizione in godimento.
6. Il Commissario delegato, con successivo provvedimento, provvede a
determinare il compenso accessorio da corrispondere al personale degli
Uffici territoriali di Governo, del Corpo forestale dello Stato, anche
di quello della regione siciliana, e del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco impiegati nelle attivita' di cui all'art. 1, commi 6 e 7.
Art. 3.
1. Il Commissario delegato e' autorizzato, per il tramite dei
soggetti attuatori, ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle
competenti autorita', anche in via preventiva, adottati a seguito degli
eccezionali eventi calamitosi di cui in premessa, un contributo per
l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e,
comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo
familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si
tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo
medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Rispetto a situazioni di carattere
eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti
nel presente comma, il Commissario delegato e' autorizzato, per il
tramite dei soggetti attuatori, ad erogare i contributi anche in misura
diversa, e, comunque, nel limite massimo di Euro 500,00. Qualora nel
nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni,
portatori di handicap, disabili con una percentuale di invalidita' non
inferiore al 67%, e' concesso un contributo
aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra
indicati.
2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere
dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano
realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia
provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
Art. 4.
1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari
distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita,
il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, e'
autorizzato ad erogare, per il tramite dei soggetti attuatori,
contributi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unita'
abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa
urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi
di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato e' autorizzato,
per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un
massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la
cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita
relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da
realizzare ed i relativi costi stimati.
2. Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della
popolazione colpita dagli eventi di cui in premessa e' assegnato un
contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria
attivita' lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri
sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque
fino ad un massimo di Euro 5.000,00. A tal fine gli interessati
presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
3. Per le medesime finalita', un ulteriore contributo in misura non
superiore al 30% di quello previsto al comma 1 puo' essere concesso
sulla base delle spese documentate effettuate per l'acquisto o il
ripristino di beni mobili registrati di carattere indispensabile
danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa,
al netto di eventuali polizze assicurative.
Art. 5.
1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare, per il tramite
dei soggetti attuatori, un contributo, fino ad un massimo di Euro
30.000,00, a favore dei titolari di attivita' industriali, agricole,
commerciali, artigianali, professionali e di attivita'
turistico-ricettive che abbiano subito gravi danni a seguito degli
eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano
apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni
subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di
riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita'
sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno
2006, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445.
2. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali,
agricole, artigianali, commerciali, professionali e di attivita'
turistico-ricettive, il Commissario delegato e' autorizzato, per il
tramite dei soggetti attuatori, ad erogare un contributo di cui al comma
1, nella misura massima di Euro 1000,00 mensili, anche a favore dei
titolari delle attivita' sopra richiamate i cui immobili siano stati
distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati e non piu'
agibili in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' a
seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione
di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli
distrutti, danneggiati o sgomberati e non piu' agibili.
3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il
reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno
essere presentate ai soggetti attuatori per la relativa istruttoria.
5. I contributi di cui al presente art. costituiscono comunque
anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.
6 Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed
ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli
apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in
corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle
cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli
interventi ordinari di cassa integrazione, ai lavoratori assunti per
periodi limitati che prestano ovvero hanno prestato servizio presso i
comuni colpiti dagli eventi calamitosi, cosi' come individuati ai sensi
dell'art. 1, comma 4, lettera a), e' corrisposta per il periodo di
sospensione o di riduzione dell'orario e comunque fino al 15 settembre
2007, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione
salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti
disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario,
nonche' l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.
7. Le regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e la regione Siciliana
sono autorizzate a provvedere al rafforzamento, con oneri a carico dei
rispettivi fondi regionali, dei relativi Centri funzionali regionali
multirischio mediante il potenziamento delle strutture operative,
nonche' la possibilita' di avvalersi di esperti per i diversi settori di
rischio, sempre con oneri a proprio carico.
Art. 6.
1. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo
della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli
incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del consiglio dei Ministri puo' acquisire, nell'ambito delle
risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione vigente per il
finanziamento delle spese di funzionamento, delle attivita' e dei
compiti di protezione civile, la disponibilita', in via di somma
urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando ogni utile
sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme organizzative e
addestrative.
Art. 7.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato
e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica
motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42,
117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9,10, 13,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77,
80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;
legge 21 novembre 2000, n. 353, articoli 3, 4, 8, 10, comma 2;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9,10,11,12,13, 14, 15,
16,17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli 191, 192, 193, 196,
197 e 198;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, articoli 24, 35 e 36;
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, articoli 3 e 5;
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Enti
locali;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione
statale oggetto di deroga;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 507.
Art. 8.
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede nel
limite massimo di euro 5.000.000,00 a titolo di anticipazione da porre a
carico del Fondo della protezione civile cosi' come integrato dal
Ministero dell'economia e delle finanze ed eventualmente dalle
Amministrazioni regionali e dagli Enti locali interessati.
2. Per le attivita' connesse allo stato di emergenza ed al conseguente
aumento del pericolo di incendi boschivi, nonche' per le iniziative
eventualmente poste in essere ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b)
il Corpo Forestale dello Stato provvede a valere sulle somme accantonate
per l'anno 2007, in deroga all'art. 1, comma 507, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 sulle unita' previsionali di base del Centro di
Responsabilita' "Corpo forestale dello Stato" nell'ambito dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
3. Per le attivita' connesse allo stato di emergenza ed al conseguente
aumento del pericolo di incendi boschivi, nonche' per le iniziative
eventualmente poste in essere ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b)
e c), il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco provvede a valere sulle
somme accantonate per l'anno 2007, in deroga all'art. 1, comma 507,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulle unita' previsionali di base
del Centro di responsabilita' amministrativa "Vigili del Fuoco, soccorso
pubblico e difesa civile" nell'ambito dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche con riferimento
alle risorse finanziarie destinate ai parchi nazionali e regionali
ricompresi nelle aree per le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza.
5. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza, affidati
dal Commissario delegato ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma
2, e' autorizzato il trasferimento di risorse, nel limite di cui al
comma 1, su apposite contabilita' speciali agli stessi intestate.
Art. 9.
Il dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni
rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente
ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 agosto 2007
Il Presidente: Prodi