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Giurisprudenza

 

Diritto dell'Energia

Processo e procedure - legittimazione - risparmio energetico - fonti alternative - conto energia...

 

Si veda altra: giurisprudenza massimata

2011

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2010 -  2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-92

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DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di energia da fonti rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi - Proprietari dei terreni interessati da servitù di elettrodotto - Titolarità di diritti partecipativi - Esclusione. In tema di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, l’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 prevede un procedimento ispirato a principi di semplificazione e accelerazione, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni necessari, tramite il modulo della conferenza di servizi (Cons. St. Sez. VI, 22.2.2010 n. 1020). La lettera e la ratio dell’art. 14 ter della legge n. 241/1990 sul funzionamento della conferenza di servizi, richiamata dall’art. 12, prevede la partecipazione delle sole autorità amministrative interessate direttamente al provvedimento da emanare, che sono destinatarie immediate e beneficiarie delle garanzie partecipative previste per i lavori della conferenza (Cons. St. Sez. V, 13.9.2010, n. 6562; 4.3.2008, n. 824).E’ pertanto da escludersi che le società proprietarie dei terreni interessati da servitù di elettrodotto, in quanto non destinatarie dell’atto finale, siano titolari di diritti partecipativi al procedimento di rilascio di autorizzazione unica prevista dal citato art. 12 Pres. f.f. Branca, Est. Quadri - Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454

DIRITTO DEL’ENERGIA - Impianti di energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Conferenza di servizi - Partecipazione dei proprietari di terreni interessati da servitù di elettrodotto - Termini applicabili.
Anche ove si ritenesse che la determinazione dell’amministrazione di invitare alla conferenza di servizi i soggetti proprietari dei terreni interessati da servitù di elettrodotto comportasse l’ accettazione di un loro coinvolgimento anche nel procedimento di autorizzazione, non si potrebbe comunque loro applicare altro termine se non quello di cinque giorni di cui le stesse amministrazioni partecipanti beneficiano, stabilito dall’art. 14 ter della L n. 241/1990. Non può, invero, ritenersi applicabile l’art. 10 bis della legge n. 241/1990 sul preavviso di rigetto (che prevede un termine di dieci giorni), nei confronti di soggetti diversi dal richiedente l’autorizzazione. Pres. f.f. Branca, Est. Quadri - Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Comunicazione di avvio del procedimento - Destinatari - Proprietari di suoli confinanti con l’area di intervento - Esclusione.
La p.a. è tenuta a notificare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi (Cons. Stato Sez. IV Sent., 03-03-2009, n. 1213), tra cui non sono ricompresi, in base al chiaro disposto dell’art. 12 d. lgs. n. 387/2003, i proprietari di suoli confinanti con l’area di intervento. Pres. f.f. Branca, Est. Quadri - Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454

DIRITTO DELL’ENERGIA - Conferenza di servizi ex art. 12, c. 3 d.lgs. n. 387/2003 - Convocazione - Termine di trenta giorni - Termine di 180 gg. per la conclusione del procedimento - Natura acceleratoria.
Il termine di trenta giorni entro il quale la conferenza di servizi deve essere convocata ai sensi dell’art. 12, c. 3 del d.lgs. n. 387/2003 ha natura acceleratoria, non potendosi considerare il mancato rispetto di tale termine, per di più giustificato dalla complessità dell’istruttoria, come vizio del provvedimento finale. Parimenti, il superamento del termine finale di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4 (nel testo all’epoca vigente), per la conclusione del procedimento di autorizzazione non priva l’amministrazione del potere di adottare il provvedimento finale, dovendo essere riconosciuta anche a questo termine natura acceleratoria e non perentoria ( Cons. St. 11.5.2010, n. 2825). Pres. f.f. Branca, Est. Quadri - Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti a fonti rinnovabili - Ubicazione in zona agricola - Possibilità - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003.
L’art. 12 d. lgs. n. 387/2003 consente l’ubicazione di impianti a fonti rinnovabili anche in zone classificate agricole. Pres. f.f. Branca, Est. Quadri - Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454

DIRITTO DELL’ENERGIA - Progetti di efficienza energetica - Finalità - Aer. 9 d.lgs. n. 79/1999 - AEEG - Valutazione e certificazione della riduzione dei consumi energetici - TTE.
I progetti di efficienza energetica hanno l’obiettivo di incrementare l’efficienza negli usi finali dell’energia. Tale obiettivo è reso obbligatorio per le imprese titolari della distribuzione di energia elettrica e gas ( art. 9 d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79) nella misura stabilita dai decreti ministeriali attuativi ( d.m. 24.4.2001; d.m. 20.7.2004; d.m. 21.12.2007). In base alle disposizioni ministeriali i progetti di efficienza energetica possono essere realizzati o direttamente dai soggetti obbligati (distributori), al fine di raggiungere gli obiettivi imposti dalla normativa regolamentare, o da società terze operanti nel settore dei servizi energetici ed accreditate previamente presso l’AEEG. Di detti progetti viene valutata e certificata dalla Autorità la riduzione dei consumi di energia effettivamente conseguita e, per ogni progetto certificato, viene attribuito un determinato numero di titoli di efficienza energetica (TTE) o c.d. certificati bianchi emessi dal Gestore del mercato elettrico al soggetto che ha realizzato il progetto medesimo. Questi tioli sono poi offerti in vendita ai soggetti obbligati ( distributori) i quali, con l’acquisto degli stessi, assolvono all’obbligo di legge specificato con appositi decreti ministeriali in quantitativi minimi annuali. Pres. Coraggio, Est. Castriota Scanderbeg - E. s.r.l. (avv. Molè) c. Autorita' per l'energia elettrica e il gas (Avv. Stato) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. III n. 7644/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 25 luglio 2011, n. 4448

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Filiere agro-energetiche - Disposizioni regionali campane - Disposizioni statali - Tutela del paesaggio - Rapporto. Le linee programmatiche regionali campane (delibera n. 500 del 20.3.2009), nonché le disposizioni statali (d.lgs. n. 387/03) e regionali (l.r. Campania n. 1/08), laddove promuovono le filiere agro-energetiche, non possono conculcare le competenze statali in materia di tutela del paesaggio al fine di apprezzare la compatibilità dei progettati interventi con le caratteristiche estetiche dello stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo. Pres. Esposito, Est. Sabbato - I. s.p.a. (avv. Marenghi) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Soprintendenza Baaas di Salerno ed Avellino (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez .II - 21 luglio 2011, n. 1346

DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Pannelli fotovoltaici - Incisione negativa sulla fruibilità paesaggistica - Assenza di misure idonee a mitigare l’impatto - Parere negativo della Soprintendenza- Illogicità - Esclusione.
Non è implausibile - potendo pertanto escludersi vizi di illogicità del parere contrario dell’autorità tutoria - ritenere che la disposizione dei pannelli fotovoltaici in maniera da costituire un unico piano di rilevanti dimensioni e di altezza significativa possa incidere negativamente sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, in assenza di misure, indicate dalla Soprintendenza, idonee a mitigare l’impatto ambientale (nella specie, frazionamento della struttura con chiome di alberi). Pres. Esposito, Est. Sabbato - I. s.p.a. (avv. Marenghi) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Soprintendenza Baaas di Salerno ed Avellino (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez .II - 21 luglio 2011, n. 1346
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Sospensione della pratica DIA in attesa dell’adozione di indirizzi interpretativi - Illegittimità - Fondamento. Secondo lo schema delineato dall’art. 23 del T.U. edilizia non è consentita l’inibitoria dell’intervento che si intende realizzare se non per la riscontrata assenza di una o più delle condizioni stabilite dalla normativa vigente al momento della scadenza dei termini previsti per la formazione del titolo edilizio, senza poter mai invocare al medesimo fine atti regolamentari che allo stato risultano solo in corso di predisposizione. Un simile potere soprassessorio (sospensione della pratica DIA in attesa della adozione di indirizzi interpretativi ed operativi), oltre a porsi in contrasto con quanto previsto dall’art. 21-quater della l. n. 241 del 1990, non appare neppure contemplato dalla normativa in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (d.lgs. n. 387 del 2003). Peraltro, in applicazione del principio di legalità dell’azione amministrativa ciascuna amministrazione può esercitare soltanto i poteri espressamente previsti dalla legge e secondo le modalità da questa previste, e ciò tanto più ove si tratti di incidere su attività economiche soggette a (parziale) liberalizzazione (cfr. art. 1 della legge n. 239 del 2004) e ritenute fondamentali per il raggiungimento di obiettivi di politica ambientale fissati a livello comunitario (direttiva 2001/77/CE) e internazionale (Protocollo di Kyoto). In questa prospettiva, il provvedimento inibitorio viola i principi fondamentali di semplificazione stabiliti dal d.lgs. n. 387 del 2003, che prevede termini perentori per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, sì da non tollerare una loro sospensione ad tempus (cfr. Corte cost., sent. n. 364 del 2006) o, a maggior ragione, sine die. Pres. Cavallari, Est. Santini - R. s.r.l. (avv. Zaccaria) c. Comune di Carovigno (avv. Ciullo) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1373

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energie rinnovabili - Leggi regionali dichiarate incostituzionali - D.L. n. 105/2010, art. 1-quater - Salvezza dei titoli abilitativi - Esercizio dell’impianto entro 150 gg. dalla data di entrata in vigore della norma - Ordine di sospensione dei lavori o annullamento del titolo - Conseguenze.
L’art. 1-quater del decreto legge n. 105 del 2010 consente la salvezza degli effetti dei titoli abilitativi formatisi in relazione ad impianti di energie rinnovabili recanti soglie superiori rispetto alla disciplina statale, per effetto di leggi regionali dichiarate poi incostituzionali (nella specie, sentenza Corte Cost. n. 119/2010). L’articolo in esame subordina la salvezza della DIA al completamento ed all’esercizio dell’impianto entro una certa data (150 gg. dal’entrata in vigore della norma), tenuto conto, tra l’altro, dell’utilità che detti impianti hanno per l’economia nazionale e dell’affidamento riposto nella norma dichiarata incostituzionale. Se questo è vero per le procedure in cui,fisiologicamente,alla DIA sono seguiti i lavori, è parimenti vero per i casi in cui l’intervento dell’autorità ha impedito l’operatività della DIA. L’impossibilità di eseguire i lavori dovuta ad un ordine di sospensione o all’annullamento del titolo, lungi dall’impedire la salvezza delle DIA, comporta pertanto lo spostamento in là della data ultima per il conseguimento della salvezza. Pres. Cavallari, Est. Santini -T. s.r.l. (avv.ti Ferrari, Fontana, Fontana e Sticchi Damiani) c. Comune di Cursi (avv. Millefiori) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1365

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energia rinnovabile - Criteri di inserimento nel paesaggio - Competenza - Conferenza Unificata - Linee guida statali - Art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003 - Regioni - Competenza in via attuativa - Province e comuni - Incompetenza.
Le competenze in tema di individuazione di aree idonee e di elaborazione di criteri di corretto inserimento degli impianti di energie rinnovabili nel paesaggio appartengono unicamente alla Conferenza Unificata (mediante linee guida c.d. statali - cfr. art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003) in via generale ed alle Regioni in via meramente attuativa; non anche a province e comuni, i quali potranno tutt’al più provvedere, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., alla disciplina degli aspetti più propriamente organizzativi e procedimentali, nel rispetto di quanto già stabilito in proposito dalle linee guida statali e regionali, non anche gli aspetti sostanziali come quelli che nella specie si è inteso in senso assolutamente prevalente regolare (cfr. TAR Lecce, sez. I, 26 gennaio 2011, n. 140). Pres. Cavallari, Est.Viola - A.E. s.r.l. (avv. Zurlo) c. Provincia di Brindisi (avv. Durano) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1356

DIRITTO DEL’ENERGIA - VIA - Impianti fotovoltaici - Regolamento per la redazione degli studi e la valutazione della compatibilità ambientale - Provincia - Incompetenza relativa.
L’incompetenza della Provincia all’emanazione di un regolamento per la redazione degli studi e la valutazione della compatibilità ambientale di impianti fotovoltaici deve essere ritenuta non assoluta ma relativa. E ciò in forza di una interpretazione più restrittiva del concetto di incompetenza assoluta che, anche a seguito della riforma costituzionale del 2001, deve essere letta come impossibilità non tanto di adottare il singolo atto ma, piuttosto, di intervenire in generale sull’intero settore di attività: circostanza questa che nel caso di specie non si verifica, posto che la Provincia esercita comunque numerose competenze - anche al di là di quelle specificamente delegate in tema di VIA - in materia di tutela dell’ambiente [cfr. art. 19, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 267 del 2000) e di valorizzazione delle risorse energetiche [cfr. lettera b) della stessa disposizione](T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 29 giugno 2011 nn. 1215, 1216 e 1218 e e 11 luglio 2011 n. 1286). Pres. Cavallari, Est.Viola - A.E. s.r.l. (avv. Zurlo) c. Provincia di Brindisi (avv. Durano) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1356

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Oneri istruttori - Principio della predeterminazione - Quantificazione dell’onere - Momento della presentazione della domanda - Ratio. La L.18 aprile 2005 n. 62, all’art. 4, stabilisce che gli oneri sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe “predeterminate e pubbliche”. La predeterminazione delle tariffe è contemplata in funzione dell’interesse del soggetto che, con la sua richiesta, determina la effettuazione della prestazione,non dell’interesse dell’Amministrazione ad effettuare la prestazione ad un costo stabilito prima che la stessa venga erogata. Infatti, la ratio della norma che prevede la predeterminazione del costo degli oneri istruttori è quella di assicurare che il soggetto proponente conosca l’importo degli stessi oneri nel momento in cui presenta la domanda; è quindi alla data di presentazione della domanda che deve essere individuato il momento in cui l’onere deve essere quantificabile(fattispecie in tema di oneri istruttori nel procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica). (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 13 aprile 2011 n. 657). Pres. Cavallari, Est. Viola - E. s.r.l. (avv. Vergine) c. Regione Puglia (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 11 luglio 2011, n. 1285
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Termine di centottanta giorni - Legge regionale - Procedimento di valutazione di impatto ambientale - Previsione di un termine superiore - Riconduzione al termine di 180 gg. All’obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, la Regione deve inderogabilmente uniformarsi, anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari o superiore (per espressa previsione di norme regionali): in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal d. lgs. n. 387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter, quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si dispone che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi. Pres. Allegretta, Est. Picone - T. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Regione Puglia (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 1044

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Strumenti urbanistici - Limitazione alla realizzazione nelle zone agricole di rispetto - Legittimità - Condizioni.
La normativa statale (cfr. art. 12, c. 7 d.lgs. n. 387/2007) lascia la potestà ai comuni di disciplinare ragionevolmente l’ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in salvaguardia degli interessi ambientali, purchè non si ponga un divieto generalizzato e illogico. Ne deriva la legittimità della norma tecnica di attuazione del piano regolatore comunale la quale, con riferimento alle zone agricole di rispetto, limita la possibilità di realizzazione di siffatti impianti ai soli già autorizzati alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico. Pres. ed Est. Zuballi - S. soc. agr. a r.l. (avv. Cirulli) c. Comune di Roca S. Giovanni (avv. De Carolis) - TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 422
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti fotovoltaici a terra - Previsioni urbanistiche - Generalizzata preclusione in area agricola - Illegittimità. Contrasta con la normativa nazionale e comunitaria una generalizzata preclusione urbanistica di repulsione di impianti fotovoltaici a terra da tutte le aree agricole classificate in classe I, II e III. Pres. Bianchi, Est. Malanetto - M.R.C. e altri (avv.ti Vivani, Licci Marini e Pogace) c. Comune di Caluso (avv. Pipitone Federico), Provincia di Torino (avv.ti Gallo e Bugalla) e Regione Piemonte (avv. Chesta) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 30 giugno 2011, n. 717
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Localizzazione di impianti eolici - Regioni - Imposizione di limitazioni anteriormente all’emanazione delle linee guida nazionali - Illegittimità. Ai sensi dell’art. 12, del d.lgs, n. 387 del 2003, le Regioni non possono imporre limitazioni, anche solo modali o quantitative, alla localizzazione degli impianti eolici se prima non sono state approvate in conferenza unificata le linee guida volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio - adottate, con d.m. 10 settembre 2010 - (cfr. Corte cost., 26 marzo 2010, n. 119; 1 aprile 2010, n. 124; 26 novembre 2010, n. 344; 3 marzo 2011, n. 67). Tale criterio vale sia ove l’imposizione di criteri limitativi sia stata effettuata tramite legge regionale, sia, a maggiore ragione, ove sia stata effettuata con atti amministrativi generali. Le linee guida sopravvenute in corso di giudizio non possano assumere rilievo come parametro di legittimità della delibera di G.R. dell’Umbria n. 985 del 2009, con cui è stato reso obbligatorio un monitoraggio faunistico ante operam della durata di almeno dodici mesi delle aree interessate. Pres. Lamberti, Est. Fantini - APER (avv.ti De Matteis, Tonoletti, e Viola) c. Regione Umbria (avv.ti Caselli e Manuali) - TAR UMBRIA, Sez. I - 23 giugno 2011, n. 182

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti che utilizzano fonti rinnovabili - Bilanciamento tra esigenze connesse alla produzione di energia e alla tutela del paesaggio - Linee guida nazionali - Art. 27 l.r. Piemonte n. 18/2010 - Sospensione dei provvedimenti in corso - Illegittimità costituzionale.
Pur non potendosi trascurare la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell’ambiente e del paesaggio, il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, che il l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 rimette all’emanazione delle linee guida nazionali. Solo in base alla formulazione di dette linee guida, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali, non essendo nel frattempo consentito porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze nn. 166 e 382 del 2009; nn. 119 e 344 del 2010; n. 44 del 2011), e nemmeno sospendere le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate parti del territorio regionale, fino all’approvazione delle linee guida nazionali (sentenze n. 364 del 2006, n. 382 del 2009, nn. 124 e 168 del 2010). E’ evidente che, prevedendo la sospensione dei procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, e di quelli che saranno iniziati in seguito, l’art. 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 ha l’effetto di procrastinare per un periodo di tempo indeterminato il rilascio della relativa autorizzazione, così contravvenendo alla norma di principio (art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003), che, ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e volta a garantire, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, le regole del procedimento autorizzativo, fissa in centottanta giorni il termine per la conclusione del procedimento. Ne deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale. Pres. Maddalena, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Piemonte - CORTE COSTITUZIONALE - 15 giugno 2011, n. 192
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Utilizzo delle fonti rinnovabili - Pubblico interesse e pubblica utilità - Protocollo di Kyoto. L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto “Protocollo di Kyoto” dell'11 dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002). Pres. Romeo, Est. Anastasi - N. s.r.l. (avv.ti Saldutti, Starace e Viti) c. Regione Calabria e altro (avv. Boccucci) - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 7 giugno 2011, n. 805

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Attività d’impresa liberalizzata - Autorizzazione unica - Conferenza di servizi - Partecipazione del Comune - Interesse alla corretta localizzazione urbanistica.
La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, che, a scopo di semplificazione burocratica ed in ossequio ai principi comunitari, viene sottoposta, previa conferenza di servizi, ad un’autorizzazione unica, che costituisce anche titolo per la costruzione dell'impianto, e, quindi, è anche sostitutiva del permesso di costruire, poiché il Comune può far valere il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico e alla sua conformità edilizia, nell'ambito della suddetta conferenza di servizi (Cons. Stato, Sez. III° par. 14.10.2008 n. 2849). Pres. Romeo, Est. Anastasi - N. s.r.l. (avv.ti Saldutti, Starace e Viti) c. Regione Calabria e altro (avv. Boccucci) - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 7 giugno 2011, n. 805

DIRITTO DELL’ENERGIA - “Moratoria eolica” - Contrarietà ai principi di cui alla dir. 2001/77/CE.
La "moratoria eolica” si pone in contrasto con i principi stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia e, in particolare, della già citata Direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE, che ha individuato, tra gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, quello di "ridurre gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili", quello di "razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo", quello di "garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili" nonché con lo spirito di “favor” per gli impianti di tale tipologia, che traspare, da tutta la normativa comunitaria ed internazionale in materia. Pres. Romeo, Est. Anastasi - N. s.r.l. (avv.ti Saldutti, Starace e Viti) c. Regione Calabria e altro (avv. Boccucci) - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 7 giugno 2011, n. 805

DIRITTO DELL’ENERGIA - Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Termine di 180 gg. - Principio fondamentale della materia vincolante per le Regioni.
La previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento unico, volto al rilascio di un'autorizzazione unica (delineato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387), costituisce un principio fondamentale della materia - in quanto ispirata alle regole della semplificazione e della celerità amministrativa - vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22-02-2010, n. 1020). Pres. Romeo, Est. Anastasi - N. s.r.l. (avv.ti Saldutti, Starace e Viti) c. Regione Calabria e altro (avv. Boccucci) - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 7 giugno 2011, n. 805
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi - Mancata partecipazione della Soprintendenza - Provvedimento negativo in ordine alla compatibilità paesaggistica assunto al di fuori della conferenza - Illegittimità - Artt. 14-ter, c. 3 bis e 14 quater L. n. 241/1990. La mancata partecipazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici alla conferenza di servizi convocata per l’esame dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 è circostanza di per sè sufficiente ad inficiare la legittimità del provvedimento negativo reso - al di fuori della conferenza - dall’organo statale periferico in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’opera proposta (cfr. TAR Molise nn. 98/2011 e 109/2011, T.A.R. Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20 gennaio 2010, n. 578, nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11 aprile 2008, n. 295). Tale considerazione è avvalorata dal contenuto degli articoli 14-ter, comma 3-bis, e 14-quater, primo comma, della legge n. 241 del 1990 nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010. Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante - F. s.r.l. (avv.ti Colalillo e Di Nezza) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri (Avv. Stato) - TAR MOLISE, Sez. I - 1 giugno 2011, n. 314

DIRITTO DELL’ENERGIA - Costruzione ed esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici - Autorizzazione unica - L. n. 55/2002 - Intesa con la Regione interessata - Rifiuto - Competenza della Giunta regionale - Mozione - Atto privo di lesività - Difetto di interesse.
La legge 55/2002 prevede, all’art. 1 che l’autorizzazione unica sia rilasciata “d’intesa con la regione interessata”. L’eventuale rifiuto regionale dell’intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell’istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa. E’ del tutto pacifico che la deliberazione sul punto spetti alla Giunta Regionale (nella specie, il provvedimento impugnato si configurava come mozione che invitava l’organo competente ad esprimere il proprio dissenso: poiché la mozione, pur impegnando l’organo destinatario sotto il profilo della responsabilità politica, non produce effetti esterni vincolanti, ed è pertanto un atto privo di lesività, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse) Pres. Passanisi, Est. Ruiu - A. s.p.a. (avv.ti Mastri e Di Ciommo) c. Regione Marche (avv.ti Costanzi e De Bellis), Provincia di Ancona (avv.ti Domizio e Sgrignuoli) e altri (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 28 maggio 2011, n. 431

DIRITTO DELL’ENERGIA - Progetti sottoposti a VIA - L.R. Marche n. 17/2003 - Pubblicazione per estratto - Contrasto con la disposizione nazionale che prevede la pubblicazione integrale dell’atto autorizzativo - Art. 14-ter, c. 10 L. n. 241/1990.
La modalità di pubblicazione - per estratto - prevista dall’art. 4, comma 2, let. e), della L.R. Marche n. 17/2003, non è adeguata alla disposizione nazionale (art. 14-ter, comma 10, L. n. 241/1990) che stabilisce l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di approvazione dei progetti sottoposti a VIA; infatti la legge statale prevede la pubblicazione integrale dell’atto autorizzativo e dell’estratto del parere favorevole in sede di VIA, mentre la legge regionale prevede solo la pubblicazione di un avviso in cui sono riportati gli estremi dell’atto e l’oggetto. Pertanto non possono essere considerati tardivi i ricorsi proposti avverso l’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, in mancanza della prova del momento in cui i singoli ricorrenti hanno acquisito la piena conoscenza dell’atto impugnato. Pres. f.f. Morri, Est. Capitanio - G.T. e altri (avv. Mazzi) c. Regione Marche (avv. De Bellis) e altri (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 26 maggio 2011, n. 363

DIRITTO DELL’ENERGIA - P.E.A.R. Marche - Illegittimità nella parte in cui impone che gli impianti eolici siano collocati in aree con ventosità minima - Criteri di localizzazione adottati anteriormente all’emanazione delle linee guida nazionali - Illegittimità.
Il P.E.A.R. delle Marche è illegittimo nella parte in cui impone che le aree nelle quali si intende collocare impianti eolici abbiano una ventosità minima di 5 m/s. Allo stesso modo è illegittima la deliberazione di G.R. n. 829/2007, nella parte in cui stabilisce criteri di localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, visto che le Regioni non avevano il potere (cfr. sentenze Corte Cost. nn. 166 e 282 del 2009 e nn. 119 e 168 del 2010) di adottare linee-guida per l’installazione degli impianti che utilizzano le energie rinnovabili prima dell’emanazione delle linee-guida statali (approvate, queste ultime, con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10/9/2010, entrato in vigore il 3/10/2010. Nella Regione Marche, come è noto, all’attuazione delle linee-guida statali si è provveduto con deliberazione del C.R. n. 13 del 30/9/2010). Pres. f.f. Morri, Est. Capitanio - G.T. e altri (avv. Mazzi) c. Regione Marche (avv. De Bellis) e altri (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 26 maggio 2011, n. 363

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Imposizione di servitù - Violazione del principio di tassatività delle servitù - Esclusione.
Poiché l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 prevede espressamente che l’autorizzazione unica ha anche valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in essa menzionate, non viola il principio di tassatività l’imposizione della servitù in forza della menzionata norma, che costituisce peraltro un peso minore per la proprietà rispetto all’espropriazione. (cfr. Sez. IV del Consiglio di Stato n. 3723/2009) Pres. f.f. Morri, Est. Capitanio - G.T. e altri (avv. Mazzi) c. Regione Marche (avv. De Bellis) e altri (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 26 maggio 2011, n. 363

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento - Costruzione e la gestione di impianti industriali - Autorizzazioni ambientali - Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (SO2 e di NOx) - Direttiva 2008/1/CE - Dir. 2001/81/CE. L’art. 9, nn. 1, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, nella sua versione originaria, nonché in quella codificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nel rilasciare autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali come quelle di cui trattasi nelle cause principali non sono obbligati ad inserire tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione il rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx stabiliti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, pur dovendo rispettare l’obbligo derivante da detta direttiva di adottare o di prevedere, nell’ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente le emissioni, in particolare di tali inquinanti, a quantitativi che non superino i limiti indicati nell’allegato I di tale direttiva entro il 2010. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 26/05/2011, Procedimenti riuniti da C-165/09 a C-167/09

DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica - Direttiva 2001/81/CE - Emissione inquinanti atmosferici - Limiti nazionali - Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio - Effetto diretto - Ambiente - Direttiva 2008/1/CE. Nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, previsto all’art. 4 della direttiva 2001/81: - gli artt. 4, n. 3, TUE e 288, n. 3, TFUE, nonché la direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri di astenersi dall’adottare misure che possano compromettere seriamente la realizzazione del risultato prescritto da tale direttiva; - l’adozione da parte degli Stati membri di una misura specifica relativa ad una sola fonte di SO2 e di NOx non appare, di per sé sola, capace di compromettere seriamente il conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva 2001/81. Spetta al giudice nazionale verificare se tale condizione ricorra per ciascuna delle decisioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, quali quelle controverse nelle cause principali; - l’art. 288, n. 3, TFUE e gli artt. 6, 7, nn. 1 e 2, nonché 8, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri, da un lato, di elaborare, aggiornare e modificare, se necessario, programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali di SO2 e di NOx, che essi devono mettere a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili, e comunicare alla Commissione europea nei termini prescritti, e, dall’altro, di elaborare ed aggiornare annualmente gli inventari nazionali di dette emissioni, nonché le proiezioni nazionali per il 2010, che essi devono comunicare, nei termini prescritti, alla Commissione europea e all’Agenzia europea dell’ambiente; - l’art. 288, n. 3, TFUE e la stessa direttiva 2001/81 non impongono agli Stati membri né di rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali, come quelle controverse nelle cause principali, né di adottare misure di compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, e ciò nemmeno in caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx. 3) L’art. 4 della direttiva 2001/81 non è incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali prima del 31 dicembre 2010. Infine, l’art. 6 della direttiva 2001/81 attribuisce ai singoli direttamente interessati diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri adottino o prevedano, nell’ambito di programmi nazionali, politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a ridurre, complessivamente, le emissioni degli inquinanti indicati in modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti nell’allegato I di detta direttiva entro il 2010, e mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 26/05/2011, Procedimenti riuniti da C-165/09 a C-167/09

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Centrali alimentate a carbone - Parco del Delta del Po - Art. 30 L.r. veneto n. 30/1997 - Criterio di preferenza per le centrali alimentate a gas metano - Coordinamento esegetico con l’art. 5-bis del D.L. n. 5/2009 - Valutazione comparativa tra l’impatto delle differenti tipologie di centrale. In difetto, allo stato, di un principio di legislazione statale che imponga la realizzazione delle centrali elettriche alimentate a carbone senza lasciare margini all’intervento legislativo regionale, e nella perdurante vigenza di una legge regionale volta ad introdurre, per il contesto territoriale del Parco del Delta del Po, un criterio di preferenza delle centrali elettriche alimentate a gas metano, salve fonti di alimentazione con minore o pari impatto ambientale, il coordinamento esegetico delle due fonti normative (Art. 5-bis D.L. n. 5/2009 e art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36) impone una esplicitazione delle ragioni sottese alla valutazione comparativa tra l’impatto ambientale proprio della centrale a carbone che si intende realizzare e l’impatto correlato alla realizzazione e al funzionamento di centrale a gas metano; presuppone, più nel dettaglio, che all’esito di tale comparazione, l’autorità amministrativa competente abbia responsabilmente concluso per il minore o quanto meno equivalente impatto ambientale della centrale a carbone. La suddetta comparazione, lungi dal poter essere rimessa al soggetto che propone il progetto, deve essere adeguatamente svolta dall’Amministrazione pubblica, nell’esercizio della discrezionalità tecnica che le compete. Pres. ff. De Nictolis, Est. Garofoli - Associazione A. e altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e altri (Avv. Stato ) e Regione Veneto (avv.ti Ligabue, Manzi e Mio) - (Riforma T.A.R. LAZIO, Roma , SEz. II, n. 32824/2010 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 23 maggio 2011, n. 3107

DIRITTO DELL’ENERGIA - Centrali alimentate a carbone - Parco del Delta del Po - Art. 30 L.r. veneto n. 30/1997 - Modifica ex aL.r. n. 18/1999 -Centrali a gas - Valutazione di pari o minore impatto ambientale.
Se è vero che l’ art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, nella formulazione successiva alla novella di cui alla l.r. 26 febbraio 1999 n. 18, non prevede più l’obbligo dell’alimentazione a gas metano o con altre fonti alternative non inquinanti limitandosi a prescrivere che nell'ambito dell'intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po “gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale”, non è men vero, tuttavia, che la valutazione di “pari o minore impatto ambientale” dell’impianto a carbone rispetto all’impianto alimentato a gas debba essere svolta dall’amministrazione in modo analitico, tenendo senz’altro anche conto dell’attitudine inquinante che le centrali a confronto presentano sotto i diversi aspetti che vengono in rilievo. Pres. ff. De Nictolis, Est. Garofoli - Associazione A. e altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e altri (Avv. Stato ) e Regione Veneto (avv.ti Ligabue, Manzi e Mio) - (Riforma T.A.R. LAZIO, Roma , SEz. II, n. 32824/2010 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 23 maggio 2011, n. 3107
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti fotovoltaici - Disciplina urbanistica comunale - Indifferenziato divieto di installazione - Illegittimità - Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Valenza di variante urbanistica. Il corretto fine e onere di tutelare il paesaggio non può tradursi in un indifferenziato o generalizzato divieto di installazione di impianti fotovoltaici nella quasi totalità delle aree agricole del Comune e prescindendo da peculiarità specifiche delle aree, poiché tali impianti sono comunque oggetto di particolari discipline incentivate a più livelli. Ne deriva la correttezza della scelta della Provincia, amministrazione procedente, di disattendere la disciplina urbanistica comunale che produca un simile risultato, invocando anche la specifica valenza di variante urbanistica del procedimento di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Pres. Bianchi, Est. Malanetto - Comune di Ceva (avv. Sarzotti) c. Provincia di Cuneo (avv.ti Bramard, e Gammaidoni), ANAS s.p.a. (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR PIEMONTE, Torino, Sez. I - 4 maggio 2011, n. 451

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - VIA - Procedimento di autorizzazione unica ex art- 12 d.lgs. n. 387/2003 - Giudizio conclusivo di VIA - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Direttiva 77/01/CE, art. 7 - L.r. Umbria n. 11/98. Nel procedimento dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, il giudizio conclusivo di VIA non configura un atto impugnabile in via autonoma: ciò si evince anzitutto dal “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” di cui è menzione nel comma terzo a proposito dell’autorizzazione unica, la cui conformità alle garanzie ambientali e paesaggistiche deve essere assicurata dall’autorità preposta al rilascio senza particolari modalità procedimentali. La previsione di un autonomo sub procedimento si porrebbe, poi, in aperta contraddizione con la semplificazione ed accelerazione della disciplina interna, imposte agli Stati membri dall’art. 7 della direttiva 77/01/CE, diretta a “ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili … e razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo” di cui la disposizione in esame costituisce attuazione. L’introduzione di un atto impugnabile all’interno del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, sarebbe perciò difforme dall’obiettivo comunitario, perché, oltre a costituire uno iato nel quadro procedimentale, sarebbe suscettibile a paralizzare il rilascio dall’atto finale sino all’esito dell’eventuale ricorso, così frustrando gli obiettivi di semplificazione e velocizzazione imposti dalla Comunità. In conformità ai suesposti principi deve anche essere interpretato l’art. 7 della legge regionale Umbria n. 11 del 9 aprile 1998, laddove qualifica mero “giudizio motivato” la valutazione di compatibilità ambientale, confermando la natura endoprocedimentale della determinazione assunta dalla conferenza di VIA di competenza della Regione. Pres. ed Est. Lamberti - Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e altri (Avv. Stato) c. Comune di S. Giustino (avv. Calzoni), Regione Umbria (avv.ti Iannotti e Manuali) e altro (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez. I - 3 maggio 2011, n. 124

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Istanza di autorizzazione unica - Oneri istruttori - L. n. 62/2005, art. 4 - Criteri della predeterminatezza e della pubblicità - Momento in cui gli oneri devono essere quantificabili - Presentazione della domanda. La L. 18 aprile 2005 n. 62, all’art. 4, stabilisce che gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe “predeterminate e pubbliche”. La ratio della norma che prevede la predeterminazione del costo degli oneri istruttori è quella di assicurare che il soggetto proponente conosca l’importo degli stessi oneri nel momento in cui presenta la domanda ; è quindi alla data di presentazione della domanda che deve essere individuato il momento in cui l’onere deve essere quantificabile. In caso contrario, gli oneri istruttori non potrebbero essere quantificati dai soggetti che attivano la procedura, impedendo così agli stessi di formare un piano economico consapevole (fattispecie relativa alla domanda di Autorizzazione Unica alla regione Puglia per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico). Pres. Cavalleri, Est. Lattanzi - S. s.r.l. (avv. Vergine) c. Regione Puglia (avv.ti Colelli e Triggiani) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 13 aprile 2011, n. 657

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento autorizzatorio - Regione - Indicazione di aree e siti non idonei all’installazione - Linee guida da adottarsi in Conferenza unificata. L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, nel dettare la disciplina del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da un lato riconosce a detti impianti carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza (co. 1 ) e conferisce all’autorità procedente - la Regione, ovvero la Provincia da questa delegata - il potere di rilasciare l’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici vigenti (co. 3); ma, per altro verso, non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti nell’ambiente, rimettendo a linee-guida da adottarsi in Conferenza unificata l’approvazione dei criteri in applicazione dei quali consentire alle Regioni di indicare di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti (cfr., fra le altre, Corte Cost. 26 marzo 2010, n. 119; 6 novembre 2009, n. 282; 29 maggio 2009, n. 166). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - M.B. (avv.ti Bitto e Gabrielli) c. Regione Toscana (avv. Ciari), Comune di Castelnuovo Val di Cecina (avv. Viciconte) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II, 7 aprile 2011, n. 629

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Normativa statale - Mancata previsione di limitazioni specifiche o di divieti inderogabili - Legislatore regionale - Autonoma localizzazione dei siti inidonei - Preclusione - Enti locali - Previsione di limitazioni attraverso la pianificazione urbanistica - Illegittimità.
In presenza di una normativa statale che non contempla alcuna limitazione specifica alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, né pone divieti inderogabili, ma rinvia all’adozione di criteri comuni per tutto il territorio nazionale, è negata al legislatore regionale la possibilità di provvedere autonomamente alla localizzazione dei siti inidonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti, a maggior ragione sembra doversi escludere che risultati analoghi possano venire perseguiti dagli enti locali in sede di pianificazione urbanistica, con conseguente illegittimità - per contrasto non solo con l’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, ma con gli stessi principi costituzionali che governano l’allocazione della funzioni normative e amministrative - degli atti di normazione secondaria che ponessero in ambito comunale limitazioni sconosciute alla legge statale. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - M.B. (avv.ti Bitto e Gabrielli) c. Regione Toscana (avv. Ciari), Comune di Castelnuovo Val di Cecina (avv. Viciconte) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II, 7 aprile 2011, n. 629

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Disciplina urbanistica - Favor per la diffusione di energie alternative - Capovolgimento del rapporto tra pianificazione e variante.
Ma se anche, in astratto, si volesse ipotizzare la facoltà del Comune di individuare per regolamento zone sottratte e zone destinate all’installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, come pure in passato la giurisprudenza ha fatto (per tutte cfr. T.A.R. Umbria, 15 giugno 2007, n. 518), nondimeno il diniego frapposto dalla Provincia sulla sola base del divieto posto dallo strumento urbanistico dovrebbe reputarsi illegittimo, in difetto di specifica motivazione circa il mancato esercizio dei poteri di variante urbanistica previsti dall’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, a conferma del fatto che la disciplina urbanistica rappresenta un ostacolo per definizione non insormontabile alla realizzazione degli impianti in questione: non potrebbe, infatti, trovare applicazione il tradizionale indirizzo interpretativo secondo cui il diniego di variante urbanistica non richiede un apparato motivazionale particolarmente pregnante, giacché il chiaro favore per la diffusione delle energie alternative impone di capovolgere i termini del rapporto fra regola (pianificazione urbanistica vigente) ed eccezione (variante), nel senso che - a fronte dell’istanza volta ad ottenere il titolo per l’installazione di un impianto di produzione di energia “pulita”, e degli incentivi all’uopo apprestati dal legislatore - non è il sovvertimento della regola, ma la sua conservazione, a dover essere appropriatamente giustificata dall’amministrazione. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - M.B. (avv.ti Bitto e Gabrielli) c. Regione Toscana (avv. Ciari), Comune di Castelnuovo Val di Cecina (avv. Viciconte) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II, 7 aprile 2011, n. 629
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - D.Lgs. n. 22/2010 - Gestione e utilizzazione delle risorse geotermiche - Valore di riforma economico-sociale - Regioni e Province autonome - Osservanza - Obbligo. Le disposizioni del d.lgs n. 22 del 2010, le quali hanno ad oggetto la gestione e l’utilizzazione delle risorse geotermiche, disciplinandone la ricerca, la coltivazione ed il loro inserimento nel piano energetico nazionale, hanno valore di “riforma economico-sociale” di rilevante importanza e, indipendentemente dal problema delle situazioni dominicali, debbono essere osservate anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome, titolari di competenze primarie in tema di “miniere”. Dette disposizioni, inoltre, che perseguono l’unica ratio di ottenere energia rinnovabile e senza inquinamento, derivano dall’esercizio da parte dello Stato delle competenze esclusive in materia ambientale, in necessario concorso con le competenze in materia di energia, sicché, anche sotto questo profilo, esse sono in grado di imporsi all’osservanza da parte delle Regioni e delle Province autonome, le quali sono sprovviste di competenze legislative primarie in materia di tutela dell’ambiente. Pres. De Siervo, est. Maddalena - Ricorso promosso dalla Provincia Autonoma di Bolzano - CORTE COSTITUZIONALE - 7 aprile 2011, n. 112

DIRITTO DELL’ENERGIA - Risorse geotermiche - Provincia autonoma di Bolzano - Canoni relativi ai permessi di ricerca e concessioni geotermiche - Art. 1, c. 6 , d.lgs. n. 22/2010 - Illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede l’inapplicabilità della disciplina alla Provincia di Bolzano.
La Provincia di Bolzano è tenuta ad osservare le norme statali costituenti riforme economico-sociali per quegli aspetti che riguardano la gestione e la migliore utilizzazione delle risorse geotermiche, siano esse di alta, media o bassa entalpia, mentre mantiene tutti i suoi diritti per quanto concerne gli aspetti economici. In altre termini, spettano alla Provincia i canoni relativi ai permessi di ricerca ed alle concessioni delle risorse geotermiche. Ne deriva che il comma 6 dell’art. 1 del d.lgs n. 22 del 2010, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all’appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alla Provincia di Bolzano. Pres. De Siervo, est. Maddalena - Ricorso promosso dalla Provincia Autonoma di Bolzano - CORTE COSTITUZIONALE - 7 aprile 2011, n. 112
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - PIEAR Regione Basilicata - L.r. n. 1/2010 - Impianti eolici - Innalzamento della soglia di potenza al di sotto della quale è consentito ricorrere a procedure semplificate - Illegittimità costituzionale - Tabella A allegata al d.lgs. n. 387/2003. Il nuovo testo dell’Allegato A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), che è parte integrante della legge della Regione Basilicata del 2010, n. 1, al paragrafo 1.2.2.1., terzo capoverso, come riformulato dal paragrafo i) dell’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2010, stabilisce che gli impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere «costruiti ed eserciti con la DIA», a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria. L’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, dai limiti ben più contenuti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, la costruzione dell’impianto risulta subordinata a procedure semplificate, comporta l’illegittimità della norma regionale, posto che maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010). Pres. De Siervo, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Basilicata - CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2011, n. 107

DIRITTO DELL’ENERGIA - PIEAR Regione Basilicata - L.r. n. 1/2010 - Impianti fotovoltaici - Innalzamento della soglia di potenza al di sotto della quale è consentito ricorrere a procedure semplificate - Illegittimità costituzionale - Tabella A allegata al d.lgs. n. 387/2003.
Il nuovo testo del paragrafo 2.2.2. (quinto capoverso) dell’Allegato A del PIEAR, come riformulato dal paragrafo iii) dell’art. 3, comma 1, della legge regionale della Basilicata n. 21 del 2010, stabilisce che gli impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere «costruiti ed eserciti con la DIA», anch’essi a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria. La norma regionale, prevedendo una soglia superiore a quella stabilita dalla legge statale per tali tipi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (20 kW), si pone in contrasto con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2009, che contiene la normativa statale di principio in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». Ne va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale. Pres. De Siervo, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Basilicata - CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2011, n. 107
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti da fonti rinnovabili - Tutela costituzionale del paesaggio - Libertà economica - Funzionalizzazione alla salvaguardia delle bellezze naturali. La costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili - soggetta ad autorizzazione unica regionale - deve rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell’art. 12 comma terzo del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (cfr.: Corte Cost., 26.3.2010 n. 119).. Mentre la tutela costituzionale del paesaggio e dei beni culturali è infatti incondizionata e assoluta, la garanzia della libertà economica è subordinata alla sua <<funzione sociale>>, rientrando nella generale accezione della funzionalizzazione anche la salvaguardia delle bellezze naturali, del patrimonio pubblico e dei beni destinati alla fruizione collettiva. (Cons. Stato V, 12.6.2009 n. 3770; Corte Cost. 22.5.2009 n. 162). Ciò, tuttavia, non comporta che non debba tenersi conto l’utilità economica delle opere progettate, secondo quanto previsto dell’art. 152 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Interesse paesaggistico e interesse ambientale - Possibile conflitto - Valutazione comparativa in concreto.
E’ vero che la riduzione delle emissioni nocive attraverso l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili costituisce oggetto di impegni internazionali assunti dallo Stato italiano (come il Protocollo di Kyoto), ma è altresì vero che pure la salvaguardia del paesaggio costituisce oggetto di impegni internazionali (come la Convenzione europea del paesaggio). Pertanto, alla concezione totalizzante dell’interesse paesaggistico non può sostituirsi una concezione totalizzante dell’interesse ambientale, che ne postuli la tutela a ogni costo mediante lo sviluppo di impianti di energia alternativa, che abbiano un grave e irreversibile impatto paesaggistico. In altri termini, il conflitto tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente e della salute non può essere risolto in forza di una nuova aprioristica gerarchia che inverta la scala dei valori, ma deve essere operato in concreto mediante una ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, potendosi configurare una preminenza valoriale a favore del paesaggio, o tutt’al più un’equivalenza ponderata tra il paesaggio, l’ambiente e il diritto d’intrapresa economica (cfr.: T.A.R. Molise I, 8.4.2009 n. 115). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99

DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorità tutoria - Comparazione con gli interessi economici - Necessità - Esclusione.
Se è vero che i conflitti tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente (e indirettamente della salute) che si possono innescare nello sviluppo di fonti di energia alternativa, in caso di grave e irreversibile impatto paesaggistico, possono e devono essere risolti in concreto, attraverso una ponderazione comparativa tra tutti gli interessi coinvolti, e ciò deve avvenire all’interno della conferenza di servizi - non già nell’esercizio unilaterale dei vari poteri pubblici implicati - nondimeno, all’autorità tutoria non compete - neppure in virtù dei princìpi generali della normativa sul procedimento amministrativo, né dell’ art. 152 del D.Lgs. n. 42 del 2004 - di comparare e ponderare, nel procedimento, gli interessi tutelati con gli altri interessi economici e di salvaguardia ambientale, intrinseci alle politiche di promozione delle energie da fonti alternative, atteso che detta comparazione avviene in un momento e nell’esercizio di un potere diverso, in sede di conferenza di servizi regionale (cfr.: Corte Cost. 6.11.2009 n. 282). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica - Conferenza di servizi - Mancata indizione o mancata partecipazione - Illegittimità dell’autorizzazione.
L’art. 12 del d. lgs. 387 del 2003 prevede che l’autorizzazione unica debba essere rilasciata a seguito di procedimento unico articolato secondo il modulo della conferenza di servizi. Si tratta di conferenza di servizi obbligatoria atteso che ai sensi del comma 3 deve essere necessariamente convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione ed alla stessa, ai sensi del successivo comma 4, “partecipano tutte le Amministrazioni interessate”. La mancata indizione della conferenza di servizi o la mancata partecipazione di amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, non può che comportare la illegittimità dell’autorizzazione unica in quanto ne risulta frustrata la finalità del legislatore di favorire la composizione degli interessi antagonisti attraverso la predisposizione di una sede unitaria di confronto reputata come la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso o di contrasto (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20 gennaio 2010, n. 578 nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11 aprile 2008, n. 295). Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. Comune di Pietrabbondante (avv. Colalillo), I. s.r.l. (avv.ti Conte e Di Nezza) e altri (n.c.) - TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 98

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica - Parere espresso dalla sovrintendenza al di fuori della conferenza di servizi - Incompetenza assoluta.
In tema di autorizzazioni unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, il parere espresso dalla Soprintendenza al di fuori della conferenza di servizi è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di atto adottato da un’autorità amministrativa priva di potere in materia (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20 gennaio 2010, n. 578 nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11 aprile 2008, n. 295) Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. Comune di Pietrabbondante (avv. Colalillo), I. s.r.l. (avv.ti Conte e Di Nezza) e altri (n.c.) - TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 98

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Finalità di accelerazione e semplificazione - Procedimento autorizzatorio - Conduzione nel rispetto della disciplina statale - Obbligo.
Le evidenti finalità di semplificazione e accelerazione dell’art. 12, quarto comma, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, sono state sottolineate anche dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza 9 novembre 2006 n. 364, ha qualificato tale termine come principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. Deve pertanto affermarsi l'obbligo dell'Amministrazione di condurre il procedimento nel rispetto della disciplina statale, che é espressione dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario. Pres. Allegretta, Est. Adamo - S. s.r.l. (avv. Profeta) c. Regione Puglia (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 3 marzo 2011, n. 366

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 54, c. 1 l.r. Basilicata n. 42/2009 - Impianti di energia da fonti rinnovabili - Installazione - Moratoria - Ingiustificata posizione di vantaggio per i soggetti pubblici - Distorsione nell’accesso al mercato - Illegittimità costituzionale. L’ art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 prolunga in modo implicito e irragionevole la moratoria generalizzata relativamente all’installazione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili, senza alcuna plausibile giustificazione al riguardo. In più, la disposizione autorizza eccezionalmente l’installazione, su terreni di proprietà pubblica, di impianti fotovoltaici, sotto la responsabilità di soggetti pubblici che operano nel settore - in mancanza di vincoli di sorta circa la destinazione della produzione - esclusivamente a fini di profitto. Tale previsione derogatoria non solo è direttamente lesiva dell’art. 3 Cost., ma introduce un elemento di forte distorsione nell’accesso al mercato delle fonti rinnovabili, assegnando ai soggetti pubblici una indebita e ingiustificata posizione di vantaggio. In tal modo la norma regionale frustra l’esigenza di consentire la piena apertura del mercato nel settore delle energie rinnovabili a tutti gli operatori economici (sentenza n. 314 del 2009). Ne risulta, così, pregiudicata la tutela della concorrenza, che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., a ulteriore presidio della libertà d’iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost. Deve, allora, esserne dichiarata l’illegittimità costituzionale. Pres. De Siervo, Est. Mazzella - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Basilicata. CORTE COSTITUZIONALE - 3 marzo 2011, n. 67

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 54 c. 2 l.r. Basilicata n. 42/2009 - Terreni destinati all’insediamento di impianti di energia da fonti alternative - Regime vincolistico -Contrasto con l’art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003 - Linee guida nazionali - Contrasto con il principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale. L’art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, nel quadro di una disciplina dettata dalla Regione Basilicata in materia di costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture ed opere connesse in zone agricole, prevede fasce di rispetto e svariate restrizioni sui terreni destinati all’insediamento di impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Tale regime vincolistico, però, è completamente avulso dalle linee guida nazionali previste dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, in violazione della tutela dell’ambiente riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Il menzionato art. 12, c. 10, è espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente. Sicché, non è conforme a Costituzione l’adozione da parte delle Regioni, nelle more dell’approvazione delle linee guida previste dall’art. 12, di una normativa tale da produrre l’«impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio (…), dal momento che l’emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell’ambiente» (sentenza n. 119 del 2010). Anche sotto il profilo dell’art. 117, terzo comma, Cost., peraltro, l’individuazione, da parte della norma regionale impugnata, di aree territoriali interdette all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici contrasta con il principio fondamentale fissato dall’art. 12, che prevede espressamente l’intervento della legislazione regionale soltanto «in attuazione» delle linee guida nazionali, mentre queste, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, non erano state ancora emanate. Avendo ignorato l’esigenza di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, la Regione si è posta in contrasto con il principio di leale collaborazione (sentenze nn. 168 e 119 del 2010 nonché n. 282 del 2009). Deve, quindi, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009. Pres. De Siervo, Est. Mazzella - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Basilicata. CORTE COSTITUZIONALE - 3/03/2011, n. 67

DIRITTO DELL’ENERGIA - VIA - Art. 7, c. 1, lett. c) l.r. Basilicata n. 1/2010 - Deroga all’obbligo di VIA per alcune tipologie di progetti - Contrasto con l’Allegato III al d.lgs. n. 152/2006 - Illegittimità costituzionale. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. l’art. 7, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, laddove, modificando l’Allegato A della legge reg. Basilicata n. 47 del 1998 circa la valutazione d’impatto ambientale in relazione ad alcune tipologie di progetti che devono essere ad essa sottoposti, aggiunge il seguente punto: «25. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW.». Mentre la legge regionale impugnata consente infatti l’installazione di impianti al di sotto delle soglie stabilite anche in mancanza di valutazione d’impatto ambientale, l’ Allegato III al d.lgs. n. 152 del 2006 ricomprende testualmente sub lettera c-bis), senza alcuna esclusione “sotto soglia”, l’intera categoria degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali». Sicché, la normativa statale contenuta nella lettera c-bis), dell’Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d’impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale. Se, quindi, l’obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di valutazione d’impatto ambientale attiene al valore della tutela ambientale (sentenza n. 127 del 2010), la norma regionale impugnata, nel sottrarvi la tipologia degli impianti “sotto soglia”, è invasiva dell’ambito di competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Pres. De Siervo, Est. Mazzella - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Basilicata. CORTE COSTITUZIONALE - 3 marzo 2011, n. 67

DIRITTO DELL’ENERGIA - AREE PROTETTE - PIEAR allegato alla L.r. Basilicata n. 1/2010, punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A - Illegittimità costituzionale - Preclusione assoluta alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nei siti della Rete Natura - Disciplina statale di tutela delle aree protette - Valutazione di incidenza. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, laddove pongono vincoli tassativi alla realizzazione di determinati impianti (solari termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione e di grande generazione) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e pZPS). Tale assoluta preclusione risulta ingiustificata e contrasta apertamente con la disciplina protezionistica statale già esistente, che regola gli interventi all’interno delle aree protette, non già escludendone incondizionatamente l’installazione, ma sottoponendone la fattibilità alla valutazione di incidenza, per individuarne e valutarne in via preventiva gli effetti sulla base di un concreto confronto con gli obiettivi di conservazione dei siti. Dunque, il divieto aprioristico di realizzazione degli impianti in oggetto svuota di ogni significato la valutazione di incidenza, che invece potrebbe preludere, nei singoli casi, alla praticabilità dell’intervento. La competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.), infatti, è intesa ad assicurare livelli di protezione, non solo adeguati, ma anche uniformi, fungendo così da limite invalicabile per la legislazione regionale. Pres. De Siervo, Est. Mazzella - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Basilicata. CORTE COSTITUZIONALE - 3 marzo 2011, n. 67

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Impianto di produzione di energia elettrica da FER - Conferenza di servizi - Esigenze di tutela della qualità dell’aria - Area caratterizzata da valori al limite rispetto agli obiettivi di qualità. La valutazione del progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da FER, in sede di conferenza di servizi, correttamente non tiene in unica ed unilaterale considerazione la promozione dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile avulsa da ogni altro aspetto, dovendosi necessariamente far carico, in un’ottica di bilancio ambientale positivo della complessiva compatibilità dell’opera con plurime esigenze quali ad esempio quelle di tutela della qualità dell’aria. Ciò tanto più là dove l’area liberamente prescelta dall’interessato ricade in zona caratterizzata da valori al limite rispetto agli obiettivi di qualità dell’aria fissati proprio dall’Unione Europea (direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69 CE, 2002/3/CE e, da ultimo, 2008/50/CE). Pres. Bianchi, Est. Malanetto - S. s.r.l. (avv.ti Munari, Scaparone e Blasi)c. Provincia di Asti (avv. Gallo), Comune di Castagnole delle Lanze (avv. Venturino), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e altri (Avv. Stato), M.V. (avv. Rossanigo) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 26 febbraio 2011, n. 219

DIRITTO DELL’ENERGIA  - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Impianto di produzione di energia elettrica - Impatto inquinante - Valutazione - Scelta amministrativa di privilegiare sistemi di produzione da biomassa di carattere cogenerativo - Legittimità.
Non può ritenersi arbitraria la scelta amministrativa di privilegiare sistemi di produzione di energia da biomassa di carattere cogenerativo, soluzione che risponde al criterio generale di incentivare le strutture più efficienti; ciò non è neppure eccentrico rispetto alla disciplina comunitaria, poiché tende a privilegiare quegli impianti che garantiscono un maggior rendimento energetico unitamente ad un minor impatto ambientale (nella specie, l’impatto inquinante dell’impianto è stato valutato in relazione al tasso di sfruttamento del combustibile impiegato, poiché un basso sfruttamento ovviamente comporta che le emissioni, anche se teoricamente più basse di altri impianti, debbano essere rapportate ad una altrettanto bassa produzione energetica, con conseguente impatto ambientale complessivo proporzionalmente sfavorevole) Pres. Bianchi, Est. Malanetto - S. s.r.l. (avv.ti Munari, Scaparone e Blasi)c. Provincia di Asti (avv. Gallo), Comune di Castagnole delle Lanze (avv. Venturino), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e altri (Avv. Stato), M.V. (avv. Rossanigo) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 26 febbraio 2011, n. 219
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - V.I.A. - Impianti di produzione di energia elettrica - Art. 31, c. 2, d.lgs. n. 112/98 - Parere positivo espresso in sede di v.i.a. - Affidamento della parte circa la realizzazione dell’impianto - Limiti - Emersione di sopravvenienze rilevanti - Subordinazione dell’autorizzazione finale a ulteriori prescrizioni - Legittimità. Nell'ambito della più ampia procedura volta al rilascio dell'autorizzazione finale di cui all'art. 31, comma 2, lett b) del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112, il parere espresso in sede di valutazione di impatto ambientale, sul piano istruttorio e per le tematiche ad esso inerenti, comporta un forte vincolo procedimentale e pertanto i risultati cui è pervenuto, non potrebbero essere legittimamente disattesi dalla successiva attività istruttoria per le parti che costituiscono il presupposto logico essenziale del giudizio espresso in quella sede. Tuttavia la positiva valutazione di impatto ambientale non esaurisce ogni aspetto della procedura autorizzativa e non è pertanto idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento, reso possibile solo dal rilascio dell’autorizzazione finale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2006, n. 129). Deve pertanto ritenersi che l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale sia comunque legittimata a chiedere chiarimenti ed integrazioni ovvero a subordinare ad ulteriori condizioni e prescrizioni il rilascio dell'autorizzazione finale, qualora, nel corso dell'istruttoria, emergano nuovi elementi prima non considerati i quali rendano evidente l'impossibilità di conseguire quelle fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale poste a fondamento del giudizio favorevole di compatibilità ambientale. (cfr. Cass. civ., s.u., 7 luglio 2010, n. 16039). Pertanto, l’affidamento della parte alla realizzazione dell’impianto determinato dal rilascio della v.i.a. non cristallizza la situazione al momento in cui la stessa è stata rilasciata, ma consente di valutare anche sopravvenienze, purchè naturalmente esse vi siano e siano anche rilevanti. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - E. s.p.a. (avv.ti Villata e Gianolio) c. Comune di Mantova (avv.ti Bini e Nespor) e Provincia di Mantova (avv.ti Noschese e Persegati) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 16 febbraio 2011, n. 282

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas - Art. 2, comma 20, lett. C), della legge 14 novembre 1995, n. 481 - Pregiudizio cagionato agli utenti e vantaggio conseguito dall’autore dell’illecito - Elementi costitutivi dell’illecito - Esclusione - Rilevanza ai soli fini della valutazione della gravità e della quantificazione della sanzione. Ai sensi dell’art. 2.1 lett. c) e d) dell’Allegato A della delibera A.E.E.G. 144/08 - recante le “linee guida sull’applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. C), della legge 14 novembre 1995, n. 481” - sia l’eventuale pregiudizio cagionato agli utenti, sia l’eventuale vantaggio, anche economico, conseguito dall’autore della violazione (nella specie, utilizzo di un coefficiente M diverso da quello prescritto), rilevano solo ai fini della gravità dell’illecito, ossia per la quantificazione della sanzione, ma non sono degli elementi costitutivi dell’illecito medesimo. Invero, l’illecito di cui si tratta prescinde dalla concreta produzione di un danno agli utenti essendo diretto a realizzare una tutela anticipata di interessi di particolare rilievo, alla cui protezione tende la predeterminazione dei criteri tariffari da parte dell’Autorità, quali gli interessi dei consumatori, che acquistano energia elettrica e gas, nonché l’interesse alla realizzazione di un assetto concorrenziale del mercato (sul carattere anticipato della tutela nei casi in esame si consideri Tar Lombardia Milano, sez. III, 01.07.2009, n. 4248). Pres. Giordano, Est. Fornataro - E. s.p.a. (avv.ti Nanni e Boniello) c. Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 11 febbraio 2011, n. 456

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Rete nazionale - Capacità di dispacciamento - Aggiornamento - Piani di sviluppo delle centrali di produzione dell’energia. Le capacità di dispacciamento della rete nazionale non possono essere considerate come un dato statico, essendo necessario viceversa tener conto che l’aggiornamento della rete non può che procedere di pari passo con l’attuazione dei piani di sviluppo, peraltro inevitabilmente calibrati sugli impianti già autorizzati; l’attività di pianificazione va invero ancorata a dati certi anziché non ancora definiti, quali quelli desunti dalle iniziative in fase di valutazione nell’ambito del procedimento di cui alla legge n. 55/2002. In altri termini, l’aggiornamento della rete non può che procedere di pari passo con lo sviluppo delle centrali di produzione dell’energia. Pres. Maruotti, Est. Garofali - C.E. s.r.l. (avv. Vuolo) c. Ministero delle Attività Produttive (Avv. Stato), regione Calabria (avv. Falduto), R. s.p.a. (avv.ti Bonsegna, Cuppone e Scoca), E. s.p.a. (avv. Carbone) e altri (n.c.) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 febbraio 2011, n. 910

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici - L. n. 55/2002 - Autorizzazione - Procedimento unico - Intesa con la regione interessata - Sent. Corte Cost. n. 6/2004.
Il procedimento disciplinato dalla legge n. 55 del 2002 è unico e culmina in un provvedimento di autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive emanato d’intesa con la regione interessata: si tratta di un’intesa che, come rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004, va considerata come “un’intesa forte, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insormontabile alla conclusione del procedimento”. Pres. Maruotti, Est. Garofali - C.E. s.r.l. (avv. Vuolo) c. Ministero delle Attività Produttive (Avv. Stato), regione Calabria (avv. Falduto), R. s.p.a. (avv.ti Bonsegna, Cuppone e Scoca), E. s.p.a. (avv. Carbone) e altri (n.c.) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 febbraio 2011, n. 910

DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione alla costruzione delle centrali - D.L. n. 7/2002 - Variante agli strumenti urbanistici vigenti.
Ai sensi dell’art. 1 del d.l. 7/2002, l’autorizzazione alla costruzione delle centrali, rilasciata all’esito di procedimento cui partecipano anche gli enti locali in sede di conferenza di servizi, implica anche variante agli strumenti urbanistici vigenti, sicché la compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti non può costituire un fattore vincolante. Pres. Maruotti, Est. Garofali - C.E. s.r.l. (avv. Vuolo) c. Ministero delle Attività Produttive (Avv. Stato), regione Calabria (avv. Falduto), R. s.p.a. (avv.ti Bonsegna, Cuppone e Scoca), E. s.p.a. (avv. Carbone) e altri (n.c.) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 febbraio 2011, n. 910

DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas - Settori liberalizzati - Poteri di regolazione - Permanenza - D.lgs. n. 164/2000, artt. 1, 23 e 28 - L. n. 481/1995.
L'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas è titolare di poteri di regolazione anche nei settori liberalizzati, affinché siano salvaguardate le dinamiche concorrenziali, a tutela dell'utenza. Infatti, la liberalizzazione di un mercato non comporta automaticamente il passaggio ad una situazione di concorrenza, la cui promozione rientra tra le competenze dell'Autorità, fin quando essa ritenga che il mercato non sia idoneo alla formazione corretta dei prezzi in una reale competizione (Sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3352). Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, infatti, nell’incipit dell’art. 1 ha previsto una clausola di riserva secondo cui “le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere”, ma “nei limiti delle disposizioni del presente decreto” e sia l’art. 23, comma primo, che l’art. 28 del medesimo testo normativo fanno salve le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Pres. Maruotti, Est. Taormina - Autorità per l'energia elettrica e il gas (Avv. Stato) c. E. s.p.a. (avv.ti Clarich, Salonico e Falcione) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 febbraio 2011, n. 876

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Limiti di edificabilità su determinate aree del territorio regionale - Art. 1, c. 25 l.r. Campania n. 2/2010 - Illegittimità costituzionale. Non è consentito alle Regioni, in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze n. 119 e n. 344 del 2010; n. 166 e n. 382 del 2009). La disciplina attiene infatti alla materia di potestà legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione di energia», in cui le Regioni sono vincolate ai principi stabiliti dalla legislazione statale (sentenze n. 124, n. 168, n. 332 e n. 366 del 2010). Ne deriva l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 1, comma 25, primo periodo, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, il quale prescrive, per la dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, il rispetto di una distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree. Pres. De Siervo, Est. Finocchiaro- Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Campania - CORTE COSTITUZIONALE - 11 febbraio 2011, n. 44

DIRITTO DELL'ENERGIA - RIFIUTI - Nucleare - Costruzione ed esercizio degli impianti - Autorizzazione - Parere della Regione interessata - Necessità - Art. 4 d.lgs. n. 31/2010 - Illegittimità costituzionale.
Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 31 del 2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all’intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari. Pres. ed Est. De Siervo - Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia - CORTE COSTITUZIONALE - 2 febbraio 2011, n. 33

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Tariffa incentivante - Art. 8, c. 6 D.M. 28 luglio 2005 - Decadenza - Mancato compimento delle fasi di realizzazione ed esercizio dell’impianto - Inosservanza del termine di comunicazione - Irrilevanza. Nell’art. 8, c. 6 del decreto ministeriale del 28 luglio 2005, i termini la cui inosservanza comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante sono riferiti al mancato compimento delle fasi di realizzazione ed esercizio dell’impianto e non alla mancata comunicazione al riguardo, emergendo da ciò l’evidente ratio della normativa di sanzionare con la decadenza dal diritto all’incentivazione non l’inadempimento formale della comunicazione delle operazioni di realizzazione dell’impianto ma quello, sostanziale, di non avere dato luogo a tali operazioni, in coerenza con il fine ultimo della normativa in materia consistente nella incentivazione della realizzazione degli impianti. Pres. Severino, Est. Meschino -B.E. s.r.l. (avv.ti Camilotti, Sogari e Passalacqua) c. Ministero dello Sviluppo Economico e altro (n.c.) - (Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n. 1560/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28 gennaio 2011, n. 657

DIRITTO DELL’ENERGIA - D.M. 19 febbraio 2007 - Disciplina innovativa - Normativa transitoria ex art. 16 - Irragionevolezza - Esclusione.
Con il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 è stata introdotta una disciplina innovativa della precedente, incidente sui requisiti e le modalità dell’incentivazione, risultando di conseguenza necessaria una normativa transitoria e finale disposta con l’art. 16, che prevede, in particolare, l’applicazione della normativa di cui ai decreti del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 agli impianti che, ai sensi di questi, abbiano acquisito, entro il 2006, il diritto alle tariffe incentivanti (comma 1), la proroga, in questo caso, del termine per le comunicazioni di inizio lavori (comma 2), l’abolizione della possibilità di scorrimento delle graduatorie in caso di rinuncia o decadenza dei suddetti aventi titolo (comma 3), con ulteriori previsioni connesse e conseguenti. Tale normativa non risulta illegittima né irragionevole poiché idonea, in sintesi, a salvaguardare la posizione dei soggetti che abbiano maturato il diritto all’incentivazione ai sensi del regime precedente nell’anno antecedente l’entrata in vigore della nuova normativa, essendo una diversa previsione affetta da illegittima retroattività a fronte di un diritto quesito, a consentire in tal caso un breve differimento del termine per la comunicazione di inizio lavori, non viziata per disparità di trattamento poiché riferita ai soggetti aventi titolo all’incentivazione, a non consentire lo scorrimento delle graduatorie, in quanto relativo a soggetti comunque non aventi titolo nel regime precedente, ai sensi del già citato art. 7, comma 6, del decreto ministeriale del 28 luglio 2005, ed alla luce della logica esigenza di non incidere sull’applicazione di una disciplina innovativa con effetti di ultrattività di quella precedente basata su presupposti e regole procedimentali diversi. Pres. Severino, Est. Meschino -B.E. s.r.l. (avv.ti Camilotti, Sogari e Passalacqua) c. Ministero dello Sviluppo Economico e altro (n.c.) - (Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n. 1560/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28 gennaio 2011, n. 657
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - D.lgs. n. 387/2003 - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Intento promozionale - Finalità di interesse pubblico. Il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 evidenzia nel suo complesso una precisa volontà promozionale relativa ai procedimenti d’installazione d’impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che corrisponde a finalità di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di gas all'effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili di tecniche avanzati compatibili con l'ambiente tra i quali rientrano impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano recepito nell'ordinamento statale della legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997) (cfr. Cons. Stato n. 971/2005) Pres. Allegretta, Est.Adamo - V. s.r.l. (avv. Caggiano) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 gennaio 2011, n. 101

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Termine per la conclusione del procedimento - Principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia.
L’articolo 12, quarto comma del d.lgs. n. 387/2003 dispone: “Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”. Le evidenti finalità di semplificazione e accelerazione sono state sottolineate anche dalla Corte costituzionale, che (sent. n. 364/2006) ha qualificato tale termine come principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. Pres. Allegretta, Est.Adamo - V. s.r.l. (avv. Caggiano) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 gennaio 2011, n. 101

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Delibera di giunta regionale n. 10/3 - Blocco generalizzato - Illegittimità - Contrasto con la direttiva 2001/77/CE e con il d.lgs. n. 387/2003. Un blocco generalizzato nel settore eolico si pone in stridente contrasto con lo spirito di favor per gli impianti di tale tipologia che traspare, da un lato, dalla direttiva 2001/77/CE cui il d.lgs. 387/2003 ha dato attuazione e, dall’altro, dagli accordi internazionali (così, il Protocollo di Kyoto) tesi alla valorizzazione e incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili. L’art. 12 del d.lgs. 387/2003 identifica poi espressamente gli impianti eolici quali "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. Anche questa qualificazione collide palesemente con il blocco generalizzato del settore previsto dalla delibera di giunta regionale della Sardegna n. 10/3, in attesa della costituzione della società prevista dalla delibera G.R. 10/1 del 12.03.2010. Pres. Ravalli, Est. Rovelli - G.E.S. s.r.l. (avv.ti Massa e Vignolo) c. Regione Sardegna (avv. Ledda e Parisi) - TAR SARDEGNA, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica -Termine di centottanta giorni - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Principio fondamentale.
La previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento unico volto al rilascio di un'autorizzazione unica delineato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 costituisce un principio fondamentale della materia, in quanto ispirata alle regole della semplificazione e della celerità amministrativa. (cfr. Corte Cost. n. 124/2010). Pres. Ravalli, Est. Rovelli - G.E.S. s.r.l. (avv.ti Massa e Vignolo) c. Regione Sardegna (avv. Ledda e Parisi) - TAR SARDEGNA, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37

DIRITTO DELL’ENERGIA - Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - D.lgs. n. 387/2003 - Principi di semplificazione ed accelerazione - Conferenza di servizi - Art. 12 - Principio fondamentale vincolante per le Regioni.
Il d.lgs. 387 del 2003 è stato varato in ossequio a precisi impegni internazionali e comunitari, ed è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica. In particolare, l'art. 12, rende palese l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza dei servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica. All’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 va quindi riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22.02.2010, n. 1020). Pres. Ravalli, Est. Rovelli - G.E.S. s.r.l. (avv.ti Massa e Vignolo) c. Regione Sardegna (avv. Ledda e Parisi) - TAR SARDEGNA, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37

DIRITTO DELL’ENERGIA - Libero mercato concorrenziale - Riserva e monopoli pubblici - Incompatibilità.
In virtù del quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 41 della Costituzione, dal d.lgs. n. 79/1999, dalla Direttiva 2001/77/CE e dal d.lgs. n. 387/2003, la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile sia con riserve e monopoli pubblici, sia con privative industriali. Si tratta, in altre parole, di una attività libera, soggetta ad autorizzazione e non di una attività riservata ai poteri pubblici. TAR SARDEGNA, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37

DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazioni unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Valutazioni di carattere paesaggistico - Espressione nell’ambito della Conferenza di servizi - Parere reso al di fuori della conferenza - Illegittimità per incompetenza assoluta
. L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentate da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 578 del 20.1.2010, n. 578 ). L’autorizzazione unica sostituisce quindi tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in essa confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative all’esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, tramite il meccanismo della Conferenza di servizi. Pertanto, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla Conferenza di servizi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1020), mentre le Amministrazioni interessate dal progetto di realizzazione dell'opera, ivi compresa quella deputata alla tutela del paesaggio, sono tenute a partecipare alla predetta conferenza ed ad esprimere in tale sede i pareri di cui sono investiti per legge. Qualora, invece, il singolo parere sia reso al di fuori della conferenza esso è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di un atto adottato da un'autorità amministrativa priva di potere in materia (C.G.A.R.S., ordinanza 14 ottobre 2009 n. 1032; C.G.A.R.S., 11 aprile 2008, n. 295; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 02 febbraio 2010, n. 1297). Pres. f.f. Schillaci, Est. Barone - A.S. s.p.a. (avv.ti Consoli, Incorvaia, Torrani e Malanchini) c. Soprintendenza Ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Catania, Sez.I - 14 gennaio 2011, n. 35

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Fonti di energia rinnovabili - Pubblico interesse e pubblica utilità - Art. 12, c. 1 d.lgs. n. 387/2003 - Protocollo di Kyoto. L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto “Protocollo di Kyoto” dell'11 dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002). Pres. Romeo, Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv. Croce) c. Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.). TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32

DIRITTO DELL’ENERGIA - Realizzazione e gestione di impianti eolici - Autorizzazione unica - Comune - Interesse urbanistico ad una corretta localizzazione - Conferenza di servizi.
La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, che, a scopo di semplificazione burocratica ed in ossequio ai principi comunitari, viene sottoposta, previa conferenza di servizi, ad un’autorizzazione unica, che costituisce anche titolo per la costruzione dell'impianto, e, quindi, è anche sostitutiva del permesso di costruire, poiché il Comune può far valere il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico e alla sua conformità edilizia, nell'ambito della suddetta previa conferenza di servizi ( conf.: Cons. Stato, Sez. III° par. 14.10.2008 n. 2849). Pres. Romeo, Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv. Croce) c. Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.) - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Autorizzazione - Mancata approvazione del piano energetico comunale - Determinazione negativa - Illegittimità - D. Lgs. n. 387/2003 - Termine di conclusione del procedimento - 180 gg.
E’ illegittima la determinazione negativa del Comune in ordine all’autorizzazione per la realizzazione di un impianto eolico, sul rilievo della mancata approvazione del piano energetico comunale: detta determinazione viene a tradursi, in sostanza, in una sorta di “sospensione sine die” delle richieste di autorizzazione in tale settore, in contrasto con il principio fondamentale del D.L.vo n. 383/2003, che esige la conclusione del procedimento entro il termine definito di 180 giorni, in coerenza con le regole della semplificazione amministrativa e della celerità, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale ( conf.: Corte Cost. sent. 9.11.2006 n. 364, 14.10.2005 n. 383 e n. 336 del 2005). Pres. Romeo, Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv. Croce) c. Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.) - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32

DIRITTO DELL’ENERGIA - Produzione di energia eolica - Interesse paesaggistico - Interesse all’approvvigionamento energetico - Principio di proporzionalità.
L'impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica, sicuramente rilevante e tale da giustificare l'esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva, dovendo l'attività in parola tener conto altresì (e principalmente) dell'interesse nazionale - costituzionalmente rilevante - all'approvvigionamento energetico, soprattutto se in forme non inquinanti, il quale richiede la necessità, in base al principio di proporzionalità, della precisa indicazione delle ragioni ostative al rilascio della autorizzazione paesaggistica, al fine di eliminare sproporzioni fra la tutela dei vincoli e la finalità di pubblico interesse sotteso alla produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica. Pres. Romeo, Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv. Croce) c. Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.) - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32

DIRITTO DELL’ENERGIA - Regioni - Indicazione dei luoghi ove non è possibile costruire impianti di energia rinnovabile - Preventiva approvazione delle linee guida nazionali.
L’indicazione, da parte delle Regioni, dei luoghi ove non è possibile costruire gli impianti di energia rinnovabile può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Corte Cost.: sent. 26.3.2010 n. 119 e sent. 26.11.2010 n. 344. Pres. Romeo, Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv. Croce) c. Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.) - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energia rinnovabile - Artt. 12 d.lgs. n. 387/2003 e 14 quater L. n. 241/90 - Amministrazione dissenziente - Dissenso costruttivo - Indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
Dal combinato disposto dell'art. 12 comma 4 del D.L.vo 387/2003 e dell'art. 14 quater comma 1 della L. 241/90, deriva l'obbligo dell'Amministrazione dissenziente (nel caso di specie il Comune sul cui territorio deve sorgere l'impianto) di esprimere la propria opposizione con un atto "costruttivo" che oltre ad essere congruamente motivato, deve anche recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Pres. Romeo, Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv. Croce) c. Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.) - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32

DIRITTO DELL’ENERGIA - Comuni - Previsioni di aree specificamente destinate ad impianti eolici - Mancanza di specifico previsioni conformative - Zone agricole - Compatibilità.
Se è vero che i Comuni possono prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici, anche tenuto conto delle (diverse) disposizioni vigenti in tema di sostegno nel settore agricolo, di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, di tutela della biodiversità, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, etcc., occorre, però, ritenere che, in mancanza di alcuna espressa previsione conformativa, detti impianti possono essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica), in tutte le zone agricole (conf.: T.A.R. Umbria, 15 luglio 2007 , n. 518). Pres. Romeo, Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv. Croce) c. Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.) - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32

 

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