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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R.
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1373
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti
di produzione da fonti rinnovabili - Sospensione della pratica DIA in attesa
dell’adozione di indirizzi interpretativi - Illegittimità - Fondamento.
Secondo lo schema delineato dall’art. 23 del T.U. edilizia non è consentita
l’inibitoria dell’intervento che si intende realizzare se non per la riscontrata
assenza di una o più delle condizioni stabilite dalla normativa vigente al
momento della scadenza dei termini previsti per la formazione del titolo
edilizio, senza poter mai invocare al medesimo fine atti regolamentari che allo
stato risultano solo in corso di predisposizione. Un simile potere
soprassessorio (sospensione della pratica DIA in attesa della adozione di
indirizzi interpretativi ed operativi), oltre a porsi in contrasto con quanto
previsto dall’art. 21-quater della l. n. 241 del 1990, non appare neppure
contemplato dalla normativa in materia di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili (d.lgs. n. 387 del 2003). Peraltro, in applicazione del
principio di legalità dell’azione amministrativa ciascuna amministrazione può
esercitare soltanto i poteri espressamente previsti dalla legge e secondo le
modalità da questa previste, e ciò tanto più ove si tratti di incidere su
attività economiche soggette a (parziale) liberalizzazione (cfr. art. 1 della
legge n. 239 del 2004) e ritenute fondamentali per il raggiungimento di
obiettivi di politica ambientale fissati a livello comunitario (direttiva
2001/77/CE) e internazionale (Protocollo di Kyoto). In questa prospettiva, il
provvedimento inibitorio viola i principi fondamentali di semplificazione
stabiliti dal d.lgs. n. 387 del 2003, che prevede termini perentori per la
conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, sì da non tollerare una
loro sospensione ad tempus (cfr. Corte cost., sent. n. 364 del 2006) o, a
maggior ragione, sine die. Pres. Cavallari, Est. Santini - R. s.r.l. (avv.
Zaccaria) c. Comune di Carovigno (avv. Ciullo) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I -
18 luglio 2011, n. 1373
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N. 01373/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01693/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2008, proposto da:
Risveglio del Sole Energy Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Zaccaria, con domicilio eletto presso Vincenzo Caprioli in Lecce, via Luigi
Scarambone n. 56;
contro
Comune di Carovigno, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Massimo Ciullo,
con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.12913 del 31.07.2008 a firma del responsabile dello
sportello unico per l'edilizia Arch. Vito Nicola Sacchi; di ogni altro atto
comunque presupposto, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2011 il dott. Massimo
Santini e uditi per le parti i difensori Zaccaria Giovanni e Mangiatordi
Giovanna, in sostituzione di Ciullo Giacomo Massimo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 3 luglio 2008 la società ricorrente presentava, ai sensi della legge
regionale n. 1 del 208 ratione temporis applicabile, denunzia di inizio attività
per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ad 1 MW.
Con provvedimento n. 12913 del 31 luglio 2008 il Comune di Carovigno inibiva
l’intervento di cui sopra in quanto la documentazione grafico descrittiva
prodotta non forniva “soddisfacenti elementi per valutare la sintonia
dell’intervento con le direttiva di tutela del paesaggio rurale”, nonché in
considerazione del fatto che “il Comune di Carovigno non si è ancora dotato di
un regolamento che disciplini le modalità di installazione degli impianti in
questione anche nelle zone classificate agricole dal vigente strumento
urbanistico”.
Il provvedimento veniva impugnato per violazione dell’art. 27 della legge
regionale n. 1 del 2008, degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380 del 2001 e per
difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale intimata per chiedere il
rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 1178 del 2008 veniva accolta l’istanza di tutela cautelare.
Alla pubblica udienza del 29 giugno 2011 la causa veniva infine trattenuta in
decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo il provvedimento è viziato da evidente difetto di motivazione
nella parte in cui si afferma, con mera clausola di stile, che non sarebbero
stati forniti “soddisfacenti elementi per valutare la sintonia dell’intervento
con le direttiva di tutela del paesaggio rurale”, senza neppure indicare quali
sono siffatte “direttive di tutela”.
In secondo luogo, secondo lo schema delineato dall’art. 23 del testo unico
edilizia (espressamente richiamato dalla legge regionale n. 1 del 2008, si
ripete, ratione temporis applicabile alla fattispecie) non è consentita la
inibitoria dell’intervento che si intende realizzare se non per la riscontrata
assenza di una o più delle condizioni stabilite dalla normativa vigente al
momento della scadenza dei termini previsti per la formazione del titolo
edilizio, senza poter mai invocare al medesimo fine atti regolamentari che allo
stato risultano solo in corso di predisposizione.
Peraltro, un simile potere soprassessorio (sospensione della pratica DIA in
attesa della adozione di indirizzi interpretativi ed operativi), oltre a porsi
in contrasto con quanto previsto dall’art. 21-quater della legge n. 241 del
1990, non appare neppure contemplato dalla normativa di riferimento (d.lgs. n.
387 del 2003 e DPR n. 380 del 2001).
Infatti, in applicazione del principio di legalità dell’azione amministrativa
ciascuna amministrazione può esercitare soltanto i poteri espressamente previsti
dalla legge e secondo le modalità da questa previste. E ciò tanto più ove si
tratti – come nella specie – di incidere su attività economiche: a) in via di
principio soggette a (parziale) liberalizzazione (cfr. art. 1 della legge n. 239
del 2004); b) ritenute fondamentali per il raggiungimento di obiettivi di
politica ambientale fissati a livello comunitario (direttiva 2001/77/CE, la
quale prevede inoltre la riduzione di qualsivoglia ostacolo normativo) e ancor
prima a livello internazionale (v. Protocollo di Kyoto).
In questa prospettiva, il provvedimento inibitorio si appalesa anzi oltremodo
posto in violazione di principi fondamentali di semplificazione stabiliti dalla
legislazione statale in materia di energia (d.lgs. n. 387 del 2003), la quale
prevede termini perentori per la conclusione dei relativi procedimenti
amministrativi, sì da non tollerare una loro sospensione ad tempus (cfr. Corte
cost., sent. n. 364 del 2006) e a maggior ragione sine die, come quella qui
adottata.
Da quanto sopra detto deriva la fondatezza del ricorso ed il suo necessario
accoglimento.
Sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare tra le arti le spese di
lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1693 de 2008, lo accoglie e per
l’effetto annulla l’atto in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Massimo Santini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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