AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


 

  Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

Giurisprudenza

 

Pubblica Amministrazione

Diritto amministrativo

 

 

2010

 

Si veda anche: Appalti - Urbanistica - Procedure e Varie - Espropriazione - Lavoro - Giurisprudenza

 

 

 Vedi: Pubblica Amministrazione anni

 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 -1999 -1998 -1997-92

(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)

 

 

Informazioni per la pubblicità su AmbienteDiritto.it

 

 


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esercizio dei poteri extra ordinem - Artt. 50 e 54 TUEL - Presupposto dell’emergenza - Prove concrete del pericolo imminente per la salute.
L’esercizio dei poteri extra ordinem (artt. 50 e 54 T.U.E.L.) richiede che la situazione da affrontare presenti il carattere dell’emergenza, sia cioè tale da determinare, se non un danno attuale, un pericolo imminente per la salute della comunità territoriale di riferimento, in relazione al quale sia impossibile utilizzare i mezzi giuridici ordinari e debba, perciò, ricorrersi a rimedi d’urgenza affidati a strumenti atipici, previo accertamento della situazione di fatto fondato su prove concrete e non su mere presunzioni (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6366). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - L.A.V. (avv. Stefutti) c. Comune di Pontedera (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez II - 30 dicembre 2010, n. 6883
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Informativa antimafia - Risultanze istruttorie a monte - Differenza - Limitazioni all’accesso. Ai fini dell’accesso, l’’informativa antimafia, generalmente consistente nella mera formula rituale con la quale il Prefetto, sulla base delle risultanze in suo possesso, afferma la sussistenza di elementi interdittivi a carico dell'impresa, atto per sua natura pienamente ostensibile, va distinta dalle risultanze istruttorie "a monte", cui ha attinto l'Autorità prefettizia per pervenire al giudizio sfavorevole formulato a carico dell'impresa medesima, laddove l'accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della documentazione in possesso dell'Amministrazione coperte da segreto istruttorio, in quanto afferenti a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, o in quanto coinvolgenti, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza; ovvero, ancora, adducendo specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata (T.A.R. Campania, Salerno, sentenza n. 818/2007). Pres. f.f. Maisano, Est. Tulumello -C.R. (avv.ti Rubino e Marino) c. Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 30 dicembre 2010, n. 14413

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accertamenti tecnici - Instaurazione del contraddittorio con gli interessati - Obbligo - Esclusione.
Nella fase dell’accertamento tecnico, in presenza di un interesse pubblico che può essere tutelato solo attraverso l’esercizio dei poteri sindacali extra ordinem, non sussiste per l’Amministrazione l’obbligo di instaurare un contraddittorio con gli interessati le cui eventuali controdeduzioni potranno essere vagliate successivamente (T.A.R. Toscana, sez. II, 20 gennaio 1999, n. 158; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 24 luglio 2003, n. 653). Pres. Nicolosi, Est. Massari -T.F.S. (avv.Gironi) c. Comune di Bucine (avv. Paolini) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 23 dicembre 2010, n. 6860

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Ordinanza contingibile e urgente - Art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Preventivo avviso di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione.
Deve ritenersi sottratto all'obbligo di preventivo avviso di avvio del procedimento il provvedimento contingibile ed urgente, adottato per ragioni di tutela della salute pubblica ai sensi dell'art. 54 del d. lgv. n. 267 del 2000 (T.A.R. Lazio, sez. II, 20 gennaio 2006, n. 455; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 14 dicembre 2004, n. 1337). Pres. Nicolosi, Est. Massari -T.F.S. (avv.Gironi) c. Comune di Bucine (avv. Paolini) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 23 dicembre 2010, n. 6860

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Rilascio di un’autorizzazione - Inosservanza del dovere di compiere l’istruttoria per verificare la sussistenza delle condizioni richieste - Violazione di legge - Art. 3 L. n. 241/1990. L’inosservanza del dovere di compiere un'adeguata istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio di un'autorizzazione (nella specie, permesso di costruire) è idonea ad integrare la violazione di legge, rilevante ai fini della sussistenza del reato di abuso di ufficio, dal momento che l’istruttoria amministrativa è comunque imposta da una norma generale sul procedimento amministrativo, prevista dalla L. 7 agosto 1990. n. 241, art. 3, costituendo una fase procedimentale essenziale e incidente direttamente sul momento finale della decisione, in cui i diversi interessi, pubblici, collettivi e privati, devono essere ponderati (Cass, Sez. 6^, 4 novembre 2004, n. 69, Palascino; Sez. 6^, 7 aprile 2005, n. 18149, Fabbri). G.I.P. Lerose - Imp. Ca.Gr. e altri - TRIBUNALE DI SALERNO, UFFICIO DEL G.I.P. - 21 dicembre 2010, n. 683

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Violazione di strumenti urbanistici - Integrazione del reato di abuso di ufficio - Possibilità - Fondamento.
La violazione di strumenti urbanistici, pur non potendosi questi configurare come norme di legge o di regolamento, può integrare il reato di abuso d'ufficio, in quanto rappresenta solo il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica, alla quale deve farsi comunque riferimento quale dato strutturale della fattispecie delittuosa di cui all'art. 323 c.p. (Cass. Sez. 6, 25 gennaio 2007, n. 11620, Pellegrino). G.I.P. Lerose - Imp. Ca.Gr. e altri - TRIBUNALE DI SALERNO, UFFICIO DEL G.I.P. - 21 dicembre 2010, n. 683

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Concorso del privato - Presupposti - Presentazione della sola istanza relativi ad un atto rivelatosi poi illegittimo - Insufficienza.
Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel reato di abuso di ufficio, anche se destinatario dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, è necessaria la dimostrazione che questi abbia posto in essere una condotta causalmente rilevante nella realizzazione della fattispecie criminosa, partecipando con comportamenti diretti a determinare o ad istigare il pubblico ufficiale ovvero accordandosi con quest'ultimo (Sez. 6A, 25 maggio 1995, n. 2140, Tontoli). Di conseguenza deve escludersi ogni forma di concorso nel caso in cui il privato si limiti alla presentazione della semplice istanza relativa a un atto che, nel concreto, risulti illegittimo (tra le tante v., Sez. 6, 12 luglio 2000. Margini). G.I.P. Lerose - Imp. Ca.Gr. e altri - TRIBUNALE DI SALERNO, UFFICIO DEL G.I.P. - 21 dicembre 2010, n. 683

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Delitti contro la P.A. - Concorso del privato nel delitto di abuso d'ufficio - Mera coincidenza tra la richiesta del privato e il provvedimento posto in essere dal pubblico funzionario - Idoneità ad integrare il concorso - Esclusione - Ragioni.
In tema di delitti contro la P.A., al fine di affermare la sussistenza del concorso del privato nel reato di abuso di ufficio, la prova che I'atto amministrativo è il risultato della collusione tra privato e pubblico funzionario non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta del primo e il provvedimento posto in essere dal secondo, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra le parti o altri dati di contorno dimostrino che la presentazione della domanda è stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa col Pubblico funzionario, o comunque da pressioni dirette a sollecitarlo, ovvero a persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo e, nonostante ciò, venga adottato; va infatti considerato che il privato, contrariamente al pubblico funzionario, non è tenuto a conoscere le norme che regolano l’attività di quest'ultimo, nè a conoscere le situazioni attinenti l’ufficio che possano condizionare la legittimità dell’atto(conf., ex plurimis, Cass. sez. 6 12/2003). G.I.P. Lerose - Imp. Ca.Gr. e altri - TRIBUNALE DI SALERNO, UFFICIO DEL G.I.P. - 21 dicembre 2010, n. 683

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Falso documentale - Natura plurioffensiva.
Il falso documentale ha natura plurioffensiva: l'obiettivo generalmente perseguito dal falsario non è infatti quello precipuo dell'offesa della fede pubblica, bensì lo scopo ulteriore cui è diretta l’attività criminosa, onde il falso finisce in genere con l'aggredire gli specifici interessi di volta in volta lesi dall'uso del documento falsificato. G.I.P. Lerose - Imp. Ca.Gr. e altri - TRIBUNALE DI SALERNO, UFFICIO DEL G.I.P. - 21 dicembre 2010, n. 683

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Falso materiale e falso ideologico - Differenza.
Laddove il falso materiale attiene generalmente alla forma esteriore del documento, aggredendo il carattere della genuinità dell'atto, il falso ideologico, o falso intellettuale, attiene invece al contenuto di veridicità di un atto materialmente integro, ossia si identifica con dichiarazioni menzognere, aggredendo quindi la veridicità del documento. G.I.P. Lerose - Imp. Ca.Gr. e altri - TRIBUNALE DI SALERNO, UFFICIO DEL G.I.P. - 21 dicembre 2010, n. 683

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Falso ideologico - Dolo richiesto per il perfezionamento del reato - Dolo generico.
Il dolo richiesto al fine del perfezionarsi del reato di falso ideologico è quello generico, consistente nella volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione, non essendo invece richiesto nè l’animus nocendi, ne l’animus decipendi G.I.P. Lerose - Imp. Ca.Gr. e altri - TRIBUNALE DI SALERNO, UFFICIO DEL G.I.P. - 21 dicembre 2010, n. 683


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Falso ideologico - Occultamento della situazione reale - Necessità.
Il falso ideologico presuppone necessariamente l'occultamento della situazione reale. La condotta criminosa è scindibile in 2 momenti: I'attestazione del fatto non vero e I'occultamento di quello vero. Quando l'attestazione del fatto- pur incompleta o minimizzata- consente di pervenire all'individuazione del fatto vero, essa non può essere ritenuta falsa (Cass., V, 17/4/92, Montalbano). G.I.P. Lerose - Imp. Ca.Gr. e altri - TRIBUNALE DI SALERNO, UFFICIO DEL G.I.P. - 21 dicembre 2010, n. 683

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - falso in atto pubblico - Bene tutelato - Affidamento nella corrispondenza al vero delle informazioni contenute nell’atto.
Nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato è quello dell'affidamento che chi prende cognizione dell'atto fa nella corrispondenza al vero dell'informazione che l'atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel determinato contesto. Non è necessario , ai fini della rilevanza penale, nè la determinazione di un danno ulteriore per l'amministrazione, né il pregiudizio derivante dalla lesione di un interesse probatorio connesso all’oggetto materiale della condotta di falsificazione (S.C., sez. V,21/1 1/96, Meloro) G.I.P. Lerose - Imp. Ca.Gr. e altri - TRIBUNALE DI SALERNO, UFFICIO DEL G.I.P. - 21 dicembre 2010, n. 683

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Oggetto del reato - Soggetti attivi - Reato proprio non esclusivo - Attuazione per interposta persona - Concorso nel reato dell’extraneus.
L'abuso di ufficio è fattispecie legale volta a reprimere quei fatti illeciti che si concretizzano nell'esercizio distorto e strumentale di un pubblico ufficio, ovvero delle potestà pubblicistiche connesse all'esercizio dell'ufficio, al fine della realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale, o del danno ingiusto, perseguito attraverso la violazione di norme o regolamenti. Oggetto del reato è la lesione del buon funzionamento della P.A.. Quanto ai soggetti attivi del reato, trattasi di tipica figura di reato proprio ma non esclusivo, onde a ciò consegue la possibilità di attuare il fatto tipico anche per interposta persona e la applicabilità del concorso nel reato dell'extraneus - secondo i principi generali dell'istituto del concorso di persone nel reato- senza tuttavia che tale apporto dell'extraneus possa essere considerato imprescindibile per la configurazione dell'illecito. G.I.P. Lerose - Imp. Ca.Gr. e altri - TRIBUNALE DI SALERNO, UFFICIO DEL G.I.P. - 21 dicembre 2010, n. 683


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Art- 323 c.p. - Violazione di norme di leggi o regolamento - Atto amministrativo illegittimo per violazione di legge - Differenza.
Il novellato art. 323 c.p. richiede espressamente, al fine del configurarsi dell’elemento oggettivo del reato, che i'ingiusto danno o vantaggio venga perseguito mediante la violazione di norme di legge o di regolamento, concetto questo che non va confuso con quello, più ampio, di atto amministrativo illegittimo per violazione di legge, atteso che il termine legge riportato dall'art. 26 del T.U. sul C.d S.- e cui si riferisce il vizio dell'atto amministrativo- include non solo le fonti primarie di produzione del diritto, ma anche qualunque altro atto o fatto che costituisca fonte normativa in senso lato, mentre invece non possono ricomprendersi nella previsione dell'art. 323 c.p. le fonti normative diverse da quelle primarie e secondarie. Il concetto di violazione di legge come vizio dell'atto amministrativo è invece più ristretto di quello cui si riferisce l’art. 323 cp, atteso che quest’ultimo si riferisce non necessariamente , o esclusivamente, - come nel caso del vizio dell'atto- alla attività del p.u. che si sia tradotta in atti amministrativi, bensì a qualsivoglia attività o comportamenti posti in essere in violazione di legge, pur se non tradottisi in atti amministrativi. G.I.P. Lerose - Imp. Ca.Gr. e altri - TRIBUNALE DI SALERNO, UFFICIO DEL G.I.P. - 21 dicembre 2010, n. 683

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Condotta punibile - Azione od omissione.
In tema di abuso di ufficio, l’attuale previsione normativa, presupponendo la violazione di una norma di legge o di regolamento, che a sua volta può contenere un obbligo di agire a carico del pubblico funzionario, consente la punibilità di un abuso commesso sia con una condotta attiva che omissiva. Laddove infatti è sancito un obbligo di agire a carico del funzionario pubblico, l'eventuale omissione perpetrata, se diretta a procurare un vantaggio ingiusto, non può che determinare la responsabilità dello stesso. G.I.P. Lerose - Imp. Ca.Gr. e altri - TRIBUNALE DI SALERNO, UFFICIO DEL G.I.P. - 21 dicembre 2010, n. 683

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Art. 323 c.p. - Vantaggio ingiusto - Doppia condizione - “Non iure” e “contra ius”.
Affinchè il vantaggio previsto dall'art. 323 c.p. possa considerarsi ingiusto, occorre la doppia condizione che esso sia prodotto "non iure" e inoltre che sia " contra ius", vale a dire che risultato dell'abuso si presenti come contrario all'ordinamento giuridico G.I.P. Lerose - Imp. Ca.Gr. e altri - TRIBUNALE DI SALERNO, UFFICIO DEL G.I.P. - 21 dicembre 2010, n. 683

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Dolo intenzionale.
In tema di abuso d’ufficio, il dolo intenzionale può correttamente intendersi integrato dalla coscienza e volontà non solo del fatto tipico, e dunque delle specifiche modalità di causazione dell'evento (violazione di norme ecc.), ma anche dell'evento di danno o di ingiusto vantaggio, risultando invece irrilevante il movente, ossia la motivazione induce il soggetto a perseguire la realizzazione del reato come fine della condotta. G.I.P. Lerose - Imp. Ca.Gr. e altri - TRIBUNALE DI SALERNO, UFFICIO DEL G.I.P. - 21 dicembre 2010, n. 683

 

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Azione di accertamento - Codice del processo amministrativo - Previsione di singole e specifiche azioni di accertamento (artt. 31 e 34) - Esperimento di azioni di accertamento non espressamente previste - Principio di tipicità delle azioni - Esclusione. La circostanza che il codice del processo amministrativo non abbia disciplinato in generale l’azione di accertamento bensì previsto singole e specifiche ipotesi di azione di accertamento (cfr. artt. 31 e 34 ) non può deporre nel senso di doversi desumere dal tessuto della nuova codificazione un divieto implicito nel giudizio amministrativo di azioni di accertamento non espressamente previste (ovvero un principio di tipicità delle azioni), poiché un ostacolo di tal fatta ad esperire in generale azioni di accertamento si porrebbe in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost. (Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717). Pres. Urbano, Est. Cocomile - Coop. E. (avv. Nitti) c. Regione Puglia (avv.ti Altamura e Bucci) e Comune di Triggiano (avv. Gagliardi La Gala). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 17 dicembre 2010, n. 4242

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Ricorso principale e ricorso incidentale - Esame - Criteri di priorità - Apprezzamento del giudice. L’ordinamento processuale amministrativo non detta alcuna disposizione né pone criteri generali circa l’ordine di esame del ricorso principale e di quello incidentale. La relativa scelta è pertanto lasciata al prudente apprezzamento del giudice adito, censurabile unicamente sotto il profilo dell’irragionevolezza, circostanza che non ricorre nel caso in cui la priorità data al ricorso incidentale sia giustificata dalle censure nello stesso dedotte, suscettibili di incidere sull’interesse a ricorrere del ricorrente principale e, quindi, sulla sussistenza di una condizione dell’azione. (Cons. Stato Ad. Plen., 10 novembre 2008, n. 11). Pres. Urbano, Est. Cocomile - Coop. E. (avv. Nitti) c. Regione Puglia (avv.ti Altamura e Bucci) e Comune di Triggiano (avv. Gagliardi La Gala). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 17/12/2010, n. 4242

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Strumenti convenzionali per l’esercizio di poteri amministrativi - Giurisdizione esclusiva del G.A. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di accordi concerne controversie aventi ad oggetto principale e diretto le pattuizioni infra-procedimentali, ovvero quelle sostitutive di provvedimenti, in cui l’Amministrazione utilizzi strumenti convenzionali per l’esercizio di poteri amministrativi, di guisa che l’azione volta all’accertamento degli obblighi di esecuzione dell’accordo rientra nelle controversie attinenti alla fase esecutiva dell’accordo medesimo, la cui giurisdizione è radicata dinanzi al giudice amministrativo in via esclusiva (cfr.: Cons. Stato V, 27.1.2006 n. 236; T.A.R. Campania Napoli III, 13.1.2010 n. 86; Cass. Civile sez. un., 30.1.2008 n. 2029). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - N. s.r.l. (avv. Neri) c. Comune di Sant’Angelo del Pesco (avv.ti Giallonardi e Iannarelli) - TAR MOLISE, Sez. I - 16 dicembre 2010, n.1552

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Risoluzione di controversie derivanti da contratti - Possibilità di avvalersi dell’arbitrato irrituale o libero - Esclusione - Ragioni.
Benché l’Amministrazione, nel suo operare negoziale, si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, ciò non significa che vi sia una piena e assoluta equiparazione della sua posizione a quella del privato, essendo essa portatrice di un interesse pubblico, a cui il suo agire deve ispirarsi in ogni caso. Ne consegue che all’Amministrazione è preclusa la possibilità di avvalersi, nella risoluzione di controversie derivanti da contratti, accordi o convenzioni, del cosiddetto <<arbitrato irrituale o libero>>, poiché - in tal modo - il componimento della vertenza sarebbe affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) individuati, nell’ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, pertanto, privo di adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta (cfr.: Cass. Civile sez. un., 16.4.2009 n. 8987). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - N. s.r.l. (avv. Neri) c. Comune di Sant’Angelo del Pesco (avv.ti Giallonardi e Iannarelli) - TAR MOLISE, Sez. I - 16 dicembre 2010, n.1552

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Accordi integrativi e sostitutivi tra privati e P.A. - Applicazione dei principi civilistici - Art. 11, c. 2 L. n. 241/1990 - Inadempimento di una delle parti - Art. 1456 c.c. - Risoluzione di diritto in presenza di clausola risolutiva espressa - Applicabilità.
A tenore dell’art. 11 comma secondo della legge n. 241/1990, agli accordi integrativi e sostitutivi tra privati e P.A. si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, talché si possono ritenere applicabili alla fattispecie non solo i principi di cui all’art. 1453 del codice civile, per il caso di inadempimento di una delle parti, ma anche quelli di cui al successivo art. 1456, che consentono la risoluzione di diritto di un accordo o contratto, quando una determinata obbligazione non sia adempiuta, in presenza di una clausola risolutiva espressa. Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - N. s.r.l. (avv. Neri) c. Comune di Sant’Angelo del Pesco (avv.ti Giallonardi e Iannarelli) - TAR MOLISE, Sez. I - 16 dicembre 2010, n.1552

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Termine per la conclusione del procedimento - Natura ordinatoria - Intervento nel procedimento in corso, successivamente alla scadenza del termine, dei soggetti aventi titolo - Legittimità. Il termine per la conclusione del procedimento è di tipo ordinatorio, il cui inutile decorso non è idoneo a determinare l’illegittimità del provvedimento successivamente adottato (Cons. Stato Sez. VI: 25 giugno 2008, n. 3215; 14 gennaio 2009, n. 140), per cui se l’Amministrazione conserva la potestà di provvedere anche dopo la scadenza del termine suddetto non vi è motivo di ritenere che, fino a quando non abbia provveduto, non possano intervenire nel procedimento tuttora in corso i soggetti aventi titolo a farlo (salvo che l’intervento non risulti in concreto svolto a ridosso della emanazione del provvedimento, dovendosi salvaguardare il principio di buon andamento della pubblica amministrazione). Pres. Maruotti, Est. Meschino - Ministero per i beni e le attivita' culturali (Avv. Stato) c. Italia Nostra onlus (n.c.) - (Riforma T.A.R. LIGURIA, n. 1851/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 15/12/2010, n. 8931

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - P.A. soccombente in primo grado - Spontanea esecuzione - Effetti. La spontanea esecuzione, da parte della p.a. soccombente in primo grado, della sentenza del T.A.R. non implica di per sé alcuna acquiescenza, in quanto tale sentenza è immediatamente esecutiva e va eseguita anche se ciò avvenga dopo la proposizione dell'appello, fermo restando che tale attività è doverosa e risponde a regole di buona amministrazione e non crea alcun inconveniente, essendo destinata a caducarsi automaticamente in caso d'accoglimento dell'appello (Cons. Stato, sez. V, 8/6/2000, n. 3240; C.d.S. sez. VI, 2/3/1999, n.222; id., sez. V, 14/4/1997, n.363). Tuttavia, una volta venuti meno i provvedimenti sulla cui base l’attività esecutiva della P. A. è stata posta in essere anche quest’ultima viene automaticamente rimossa. (dichiara improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse avverso sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO Sez. II n. 00498/2006) Pres. Giaccardi - Est. Pozzi - Comune di Altomonte (avv. Crapolicchio) c. Piragine (avv.ti avv. Salvatore e Sanino). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/12/2010, Sentenza n. 8730

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Legittimazione del sindaco a stare in giudizio - Mancanza di autorizzazione - Ininfluenza - L n. 142/1990 - T.U. EE. LL. n. 267/2000 - L. n. 81/1993. Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali delineato dalla legge n. 142/1990 e dal T.U. EE. LL. n. 267/2000, il Sindaco e il Presidente della Provincia hanno assunto (anche in relazione alla legge 25.3.1993, n. 81, che ne ha previsto l'elezione diretta) un ruolo di vertice politico - amministrativo centrale, in quanto titolari di funzioni di direzione e di coordinamento dell'esecutivo comunale e provinciale, onde l'autorizzazione del Consiglio prima e della Giunta poi, se trovava ragione in un assetto in cui essi erano eletti dal Consiglio e la Giunta costituiva espressione del Consiglio stesso, non ha più ragione di esistere in un assetto nel quale i medesimi traggono direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituiscono loro stessi la fonte di legittimazione degli assessori che compongono la Giunta, cui il citato T.U. affida il compito di collaborare (con il Sindaco o con il Presidente della Provincia) e di compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco (o del Presidente della Provincia) o degli organi di decentramento (Cons. Stato, sez. VI, 07/01/2008 , n. 33; C.d.S. sez. IV, 19/06/2006, n. 3622 ; Cass. SS.UU. 16.6.2005 n. 12868). (dichiara improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse avverso sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO Sez. II n. 00498/2006) Pres. Giaccardi - Est. Pozzi - Comune di Altomonte (avv. Crapolicchio) c. Piragine (avv.ti avv. Salvatore e Sanino). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/12/2010, Sentenza n. 8730

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Potere di autotutela - Decorso di considerevole lasso di tempo - Criterio di ragionevolezza - Temperamento. Al potere di autotutela , esercitato dopo un “ considerevole lasso di tempo “ (in applicazione dell'art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990), deve comunque essere applicato il criterio di ragionevolezza, secondo cui in presenza di posizioni oramai consolidate e a fronte di vizi di legittimità meramente formali, occorre procedere ad un puntuale apprezzamento del ragionevole affidamento suscitato nell'amministrato sulla regolarità della sua posizione. ( cfr. : Cons. St., sez. VI, 18 agosto 2009 , n. 4958 ; sez. VI, 2 ottobre 2007, n. 5074 ). Pur tuttavia allorché vengano in rilievo contrastanti interessi di terzi, o superiori interessi pubblici, tali principi devono contemperarsi con quello, secondo cui per gli atti che esplicano effetti giuridici permanenti o ripetuti nel tempo il principio di legalità impone all'amministrazione il loro adeguamento in ogni momento al quadro normativo di riferimento. In questi casi l'interesse pubblico all'esercizio dell' autotutela è "in re ipsa" e si identifica nella cessazione di ulteriori effetti "contra legem" (Cons. St. , sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 106; v. anche sez. VI n. 4958/2009, cit.). Pres. Giaccardi, Est.Pozzi - Comune di Altomonte (avv. Crapolicchio) c. P.A.M.C. (avv.ti Salvatore e Sanino) - (Annulla TAR Calabria, Catanzaro, n. 499/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 10 dicembre 2010, n. 8729

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Consiglieri comunali - Art. 43, c. 2 d.lgs. n. 267/2000 - Ratio ed estensione - Differenza rispetto al diritto di accesso ex artt. 10 del d. l.vo n. 267/2000 e 22 e ss. L. n. 241/1990 - Onere di motivare la richiesta di accesso - Esclusione - Consiglieri di minoranza. Ai sensi dell’art. 43, c. 2 del d.lgs. n. 267/2000, i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare -con piena cognizione- la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Il diritto di accesso loro riconosciuto ha infatti una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi ex articolo 10 del d. l.vo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero ex art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241: infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio del proprio mandato (Cons. Stato, n. 4855/2006) ai fini della tutela degli interessi pubblici e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Cons. Stato, n. 976/1994). Di conseguenza sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che diversamente opinando sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio del mandato del consigliere comunale; dal termine "utili", contenuto nell’articolo 43 del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, detto aggettivo garantendo in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio del mandato”. Tali conclusioni vieppiù si appalesano stringenti ove ad azionare l’istituto siano consiglieri di minoranza, cui i principi fondanti delle democrazie e la legge (cfr., ad esempio, l’art. 44 del medesimo Testo unico sugli Enti locali) attribuiscono compiti di controllo dell’operato della maggioranza e, quindi, dell’esecutivo, qui inteso nella sua più larga accezione di apparato politico ed apparato amministrativo, se pur, si intende, da esplicarsi nel rispetto della legge, ovvero senza indebite incursioni in ambiti riservati all’apparato amministrativo dalla legge stessa e senza porre in essere atti e/o comportamenti qualificabili come abuso del diritto. Pres. Conti, Est. Monaciliuni - G.B. e altro (avv.ti Della Corte e Della Corte) c. Comune di Villa di Briano (avv. D’Angiolella) -  TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 2 dicembre 2010, n. 26573

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Consiglieri comunali - Natura riservata degli atti cui è richiesto l’accesso - Limitazione all’accesso - Esclusione - Utilizzi impropri delle informazioni ottenute - Illecito penale.
Il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'ente tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio (Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2716). Esclusa, quindi, la possibilità di diniego in ragione della natura dei dati, l’accesso dovrà essere negato solo ove sia la legge a precluderlo expressis verbis. Ciò nella precisazione che utilizzi impropri, ovvero per finalità estranee a quelle per le quali si è potuto accedere ai dati riservati, manipolazioni et similia costituiscono illecito penale ex art. 167 del d. l.vo 30 giugno 2003, n. 196, ed ai sensi delle diverse previsioni inserite direttamente nel codice penale per sanzionare i c.d. computer's crimes dalla l. 23 dicembre 1993, n. 547 recante “Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”. Pres. Conti, Est. Monaciliuni - G.B. e altro (avv.ti Della Corte e Della Corte) c. Comune di Villa di Briano (avv. D’Angiolella) -  TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 2 dicembre 2010, n. 26573

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFIUTI - Ruoli TARSU/TIA - Sottrazione all’accesso - Inconfigurabilità - Natura di dati sensibili - Esclusione.
I ruoli Tarsu/Tia ed Ici non rientrano fra i documenti sottratti all’accesso dall’art. 24 della legge sul procedimento, non costituendo essi documentazione interna ai singoli procedimenti tributari (attività di accertamento) “per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano” (lettera b dell’art. 24). Né è a dirsi che costituiscano dati sensibili, ancorchè anche tale qualificazione non ne precluderebbe di per sé, sempre e comunque, l’accesso. Pres. Conti, Est. Monaciliuni - G.B. e altro (avv.ti Della Corte e Della Corte) c. Comune di Villa di Briano (avv. D’Angiolella) -  TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 2 dicembre 2010, n. 26573


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Rilascio di documenti su supporto informatico a consiglieri comunali - Legittimità.
In presenza di dati non sensibili e, in una, dell’obbligo di riservatezza che astringe i consiglieri comunali, non vi sono preclusioni al rilascio dei documenti (nella specie: ruoli TARSU/TIA e ICI) su supporto magnetico, a mezzo di modalità atte ad offrire adeguate garanzie di un loro corretto utilizzo, sempre che, tuttavia, essi consiglieri -nel rispetto delle regole che presiedono l’istituto dell’accesso- forniscano adeguata giustificazione delle ragioni a sostegno dell’interesse tutelabile anche in ordine alla modalità prescelta: se supporto informatico o cartaceo. Pres. Conti, Est. Monaciliuni - G.B. e altro (avv.ti Della Corte e Della Corte) c. Comune di Villa di Briano (avv. D’Angiolella) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 2 dicembre 2010, n. 26573
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Rilascio di un provvedimento concessorio - Acquisizione di un parere - Annullamento del titolo - Principio del contrarius actus - Necessità di nuova acquisizione del parere - Eccezioni. In base al principio del contrarius actus qualora in sede di rilascio della concessione sia stato acquisito il parere della Commissione tale parere va acquisito anche all'atto dell'annullamento del titolo, fatte salve le ipotesi in cui il provvedimento di autotutela sia supportato da ragioni formali o di tipo esclusivamente giuridico (Consiglio di Stato, IV, 31 marzo 2009, n. 1909). Pres. Balba, Est. Morbelli -M.M. (avv.ti Pellerano e Quaglia) c. Comune di Dolceacqua (avv. Sciandra) - TAR LIGURIA, Sez. I - 1 dicembre 2010, n. 10722
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Strade pubbliche - Danni da insidia - Comportamento colpo del soggetto danneggiato - Esclusione di responsabilità per la P.A. - Artt. 2043 e 2051 c.c.. In tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione, per danni subiti dai cittadini, e, in particolare, dagli utenti delle strade pubbliche, derivanti da c.d. insidia e/o trabocchetto stradale, deve ritenersi che l'uso del bene demaniale in modo poco diligente, costituisce un fatto comunque idoneo ad escludere il nesso di causalità fonte di responsabilità per la p.a. dell’evento lesivo di cui il danneggiato sia rimasto vittima e ciò sul rilievo che sia nel caso in cui trovi applicazione l'art. 2051 c.c, sia nel caso in cui la fattispecie concreta possa essere ricondotta alla regola generale dl neminem laedere, ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo osservato dal medesimo soggetto danneggiato - che sussiste sia nell'ipotesi di uso del bene demaniale senza la dovuta diligenza, sia nell'ipotesi di un’affidamento soggettivo anomalo - esclude la responsabilità della p.a. se è idoneo ad interrompere il nesso eziologico. Giud. Traversa - C.P. c. Comune di Triggiano. TRIBUNALE CIVILE DI BARI, Sez. III - 29 novembre 2010 n. 3567

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Contratti di durata stipulati con la P.A. - Art. 1339 c.c. - Inserzione automatica di clausole - Applicabilità. Il meccanismo civilistico noto come inserzione automatica di clausole e scolpito all’art. 1339 c.c., si applica anche ai contratti di durata stipulati con una P.A. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5.10.2005, n. 5316; in termini, Consiglio di Stato, Sez. IV, 14.2.2005 n. 453, secondo cui: “l’art. 1339 c.c. assolve la funzione precipua di assicurare l’attuazione delle condizioni contrattuali previste in via inderogabile dalla legge con il meccanismo dell’inserzione automatica delle clausole imperative in sostituzione di quelle difformi convenute dalle parti e postula dunque la conclusione di un accordo negoziale il cui contenuto risulti parzialmente contrastante con quello imposto dal legislatore, sottratto come tale all’autonomia privata”). Pres. Bianchi, Est. Graziano - F.P. e altri (avv.ti Dibitonto e Raffone) c. Autorita' D'Ambito N. 2-Biellese-Vercellese-Casalese (avv. Vivani) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 19 novembre 2010, n. 4168

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Programmi di investimento - Interessi pretensivi - Ritardo nella conclusione del procedimento - Incertezza sui tempi di realizzazione - Aumento del rischio amministrativo - Fattispecie. Il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, qualora incidente su interessi pretensivi agganciati a programmi di investimento di cittadini o imprese, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica. In questa prospettiva ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un investimento si traduce nell’aumento del c.d. “rischio amministrativo” e, quindi, in maggiori costi, attesa l’immanente dimensione diacronica di ogni operazione di investimento e di finanziamento. (Nella specie, il CGA ha accolto la domanda risarcitoria fondata sul ritardo dell’amministrazione nel rilascio di un provvedimento autorizzatorio alle emissioni in atmosfera, cui la conferenza di servizi aveva condizionato il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003. Tale ritardo, protrattosi per oltre tre anni, era stato causa della revoca di un contributo comunitario previamente concesso). Pres. Virgilio, Est. Carlotti - Assessorato Regionale all’Industria e altro (Avv. Stato) c. N. s.r.l. (avv.ti Angius, Surdi e Surdi) - (Riforma T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1478/2009) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, Sez. I - 4 novembre 2010, n. 1368

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFIUTI - Ordinanza contingibile e urgente - Omissione della comunicazione di avvio del procedimento - Presupposto - Urgenza qualificata. Il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente (nella specie, di rimozione e smaltimento di rifiuti) giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione (Cfr.: T.A.R. Campania, Sez. V, 3.2.2005, n. 764; T.A.R. Marche, 25 gennaio 2002, n. 97; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168). Pres. Onorato, Est. Cernese - Consorzio E. (avv.ti Gallo e Tagliaferro) c. Comune di Afragola (avv. Schiavone) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 18 ottobre 2010, n. 19881
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimento - Atto meramente confermativo (conferma impropria) - Conferma in senso proprio - Differenza. Si ha un atto meramente confermativo (la c.d. conferma impropria) quando l'Amministrazione, di fronte ad un'istanza di riesame, si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione. Per queste sue caratteristiche, l'atto meramente confermativo non riapre i termini per impugnare. Esso non rappresenta, infatti, un'autonoma determinazione dell'Amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione dell'Amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate. Si ha, al contrario, conferma in senso proprio, quando la p.a. entra nel merito della nuova istanza e, dopo aver riconsiderato i fatti e i motivi prospettati dal richiedente, si esprima in senso negativo (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01 aprile 2010, n. 396; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11 maggio 2010, n. 1453). Pertanto, il provvedimento di conferma si differenzia dall'atto meramente confermativo per due caratteristiche: perché viene disposta una nuova istruttoria e perché, in seguito ad essa, viene adottato un provvedimento di conferma, che assorbe e sostituisce quello confermato (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 12 luglio 2010, n. 5673). Pres. Cavallari, Est. Caprini - L.A. (avv. Lupo) c. Comune di Fragagnano (avv. Frortunato) - TAR PUGLIA, Lecce. Sez. III - 15 ottobre 2010, n. 2086

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO URBANISTICO - Accordi amministrativi ex L. n. 241/19990 - Natura - Limiti - Titolarità del potere - Perseguimento dell’interesse pubblico attribuito alla cura dell’amministrazione - Fattispecie. A prescindere dalla natura che voglia attribuirsi agli accordi amministrativi ex L. n. 2410/1990 - privatistica o pubblicistica - sussistono in ogni caso limiti insuperabili da tali atti: nella prospettiva pubblicistica l’esercizio di un potere presuppone pur sempre che il soggetto pubblico sia titolare di tale potere, dovendosi altrimenti affermare la radicale nullità dell'atto; nella prospettiva privatistica, che considera l'accordo alla stregua di un contratto, permane comunque in capo all'amministrazione pubblica il vincolo al perseguimento dell'interesse pubblico attribuito alla sua cura: l'utilizzo degli strumenti di diritto privato, quale espressione della capacità generale dell'ente pubblico, deve tuttavia essere giustificato in ragione della loro attinenza alle finalità curate dall'ente; e come il principio della capacità generale delle pubbliche amministrazioni (ex art. 11 c.c.) deve coordinarsi con il necessario rispetto del principio di legalità cui è soggetta anche l'attività di diritto privato della p.a. e che si traduce in un "vincolo di scopo" interno all'atto negoziale.(nella specie, è stato ritenuto illegittima l’accordo amministrativo intervenuto tra il ricorrente ed il Comune, nella parte in cui imponeva al privato la compartecipazione alla realizzazione di infrastrutture in relazione ad un edificio che aveva già assolto il contributo agli oneri di urbanizzazione in sede di rilascio del permesso di costruire). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - D.s.r.l. (avv.ti Giavazzi e Petraglia) c. Comune di Ciserano (avv. Sonzogni) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 12 ottobre 2010, n. 4026

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Provvedimenti incidenti sulle libertà individuali - Limitazioni all’accesso - Art. 3, lett. a) d.m. n. 415/1994 - Interpretazione. L’art. 3 lett. a), d.m. 10 maggio 1994 n. 415 - secondo cui sono sottratti ad accesso “relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposti per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità” - deve essere interpretata, soprattutto allorché i documenti di cui è chiesto l’accesso siano già stati utilizzati per l’adozione di provvedimenti amministrativi incidenti sulle libertà individuali, nel senso che la sottrazione all’accesso debba essere di volta in volta giustificata in relazione a specifiche e concrete esigenze di salvaguardia dell’ordine pubblico e di repressione della criminalità e specificamente in relazione alla tutela di “strutture, mezzi, dotazioni, personale e azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”, come previsto dalla lett. c) dell’art. 24 comma 6, l. 7 agosto 1990 n. 241; se infatti la disposizione venisse interpretata in senso letterale potrebbe dubitarsi della sua legittimità in quanto si determinerebbe una sostanzialmente generalizzata sottrazione ad accesso di quasi tutti i documenti formati dall’amministrazione dell’interno con frustrazione delle finalità della l. n. 241/1990. (T.a.r. Lazio Latina, 15 ottobre 2009, n. 949). Pres. Corsaro, Est. Scudeller - F.G. (avv. Pavia) c. Ministero dell’Interno (n.c.) - TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 6 ottobre 2010, n. 1653

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Servizio pubblico - Identificazione giuridica - Coordinate qualificatorie. Per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non è indispensabile a livello soggettivo la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione all’amministrazione. Oltre alla natura pubblica delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di servizio pubblico e alla doverosità del loro svolgimento, è ancora necessario, nella prospettiva di una definizione oggettiva della nozione, che le suddette attività presentino un carattere economico e produttivo (e solo eventualmente costituiscano anche esercizio di funzioni amministrative) e che le utilità da esse derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti (in caso di servizi divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in caso di servizi indivisibili). Pres. De Lipsis, Est. Carlotti - E. s.p.a. (avv.ti Giuliano e Grassi) c. Assessorato Regionale Energia e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.) - (Conferma Tar Sicilia, Palermo, n. 540/2009) - C.G.A. per la Regione Siciliana - 6 ottobre 2010, n. 1266

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Registro di protocollo - Natura di atto pubblico - Fede privilegiata - Contestazione della veridicità - Querela di falso. Il registro di protocollo, quale documento formato, tenuto e conservato dagli uffici di una pubblica amministrazione, quanto ai dati da esso recati e alle informazioni riportate, ha natura di atto pubblico, per cui, in ragione della fede privilegiata di tale documento, l’eventuale contestazione della veridicità delle attestazioni in esso descritte e quindi dell’affidabilità della prova documentale non può non avvenire a mezzo dello strumento della querela di falso, di cui all’art.221 e ss. c.p.c. Pres. Numerico, Est. Migliozzi - B.D. (avv.ti Dragogna e Calo') c. Comune di Fie' allo Sciliar (avv.ti Manzi e Schullian) - (Conferma T.R.G.A. Bolzano n. 94/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 5 ottobre 2010, n. 7309

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Presupposto - Esistenza del documento - Incertezza o eventualità - Azione di accesso amministrativa o giudiziale - Inammissibilità. L’accesso agli atti è ammissibile quando il documento sia stato formato e quindi sia venuto ad esistenza. Conseguentemente “laddove l’esistenza del documento sia incerta (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1998 n. 1346) o solo eventuale o ancora di là da venire (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2000 n. 6694), l’azione di accesso agli atti non può essere ritenuta ammissibile - né in sede amministrativa né in sede giudiziale - in quanto viene a mancare l’oggetto della richiesta da parte dell’interessato così come tutelata dal Legislatore” (così TAR Toscana, sez. II, 22 dicembre 2003, n. 6233). Pres. Ravalli, Est. Manca - G.P.P. (dif. in proprio) c. Comune di Cagliari (avv. Farci) - TAR SARDEGNA, Sez. I - 28 settembre 2010, n. 2274

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Atti pubblici - Verbali provenienti da pubblici ufficiali - Efficacia probatoria e limiti - Querela di falso e art. 2700 c.c. - Apprezzamenti, valutazioni e deduzioni del pubblico ufficiale - Esclusione della c.d. fede privilegiata - Confutazione - Fattispecie: verbali della polizia municipale. In materia di atti pubblici, se per un verso è vero che i verbali della polizia municipale, come tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali, hanno efficacia di piena prova, fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) solo relativamente alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (mentre tale fede privilegiata non si estende né agli apprezzamenti del pubblico ufficiale ovvero alle sue ulteriori valutazioni e deduzioni); d'altra parte è pur vero che le valutazioni e deduzioni in tal modo svolte dai pubblici ufficiali possono essere confutate nella loro consistenza solo attraverso l'allegazione di circostanziate deduzioni in contrario che, nel caso di specie, non sono state in alcun modo fornite, se non attraverso l'indimostrata affermazione della destinazione dei manufatti in parola al superamento delle barriere architettoniche. (conferma sentenza del T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sez. VI, n. 10492/2005) - Pres. Barbagallo - Est. Contessa - D.C.M. (avv. Diaco) c. Comune di Monte di Procida (n.c.). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24/09/2010, Sentenza n. 7129

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Partecipazione al procedimento - Totale assenza della comunicazione - Finalità partecipativa e impossibilità di incidere - Interpretazione ed applicazione non meccanica né formalistica - Artt. 7, 8 e 10 L. n. 241/1990 - D. M. n.165/2002. Il raggiungimento della finalità partecipativa o l'impossibilità di incidere - con la partecipazione - sul contenuto del procedimento, sono stati considerati esimenti sufficienti ai fini della validità del provvedimento adottato senza la pedissequa osservanza delle norme citate, o anche in totale assenza della comunicazione. Inoltre, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 L. 7 agosto 1990 n. 241, si deve tener conto dell'esigenza di una interpretazione ed applicazione non meccanica né formalistica delle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 15/06/2004, n. 4018). (annulla sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, Sez. III n. 12895/2003) - Pres. Barbagallo - Est. Garofoli - Ministero per i beni e le attivita' culturali (Avvocatura Generale dello Stato) c. L. (avv. Lamberti). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24/09/2010, Sentenza n. 7123

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - INQUINAMENTO ACUSTICO - Provvedimento amministrativo illegittimo - Indizio presuntivo della colpa - Risarcimento del danno - Onere della prova - Fattispecie: situazione di inquinamento acustico e di pericolo per l’ordine, la quiete e la salute pubblica. In sede di giudizio di risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, l’illegittimità dell’atto costituisce indizio presuntivo della colpa, restando a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare la scusabilità dell’errore per contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma, per la complessità del fatto ovvero per l’influenza di altri soggetti (Cons. St. Sez. V, 20 luglio 2009, n. 4527), elementi questi liberamente valutabili dal giudice al fine di escludere la colpevolezza, non potendo l’imputazione avvenire sulla base del dato meramente oggettivo dell’illegittimità del provvedimento (Cons. St. Sez. V, 13.4.2010, n. 2029). Nella specie, l’amministrazione ha fornito piena dimostrazione dell’assenza di imputabilità di ogni responsabilità a titolo di dolo o di colpa, data la molteplicità di richieste di intervento provenienti da soggetti pubblici e privati, l’emergenza della situazione creatasi a causa del livello dei rumori percepiti dall’interno delle abitazioni, la necessità di intervenire prontamente, il giustificato affidamento sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente come unica misura idonea a fronteggiare immediatamente la situazione di inquinamento acustico e di pericolo per l’ordine, la quiete e la salute pubblica. (riforma, sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA, Sez. III, n. 01102/2005) Pres. Piscitello - Est. Quadri - Comune di Verona (avv.ti Caineri, Clarich) c. Noidue S.n.c. (avv.ti Manzi, Tezza). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6979

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Richiesta di realizzazione urgente dei lavori di messa in sicurezza di un costone roccioso - Silenzio rifiuto - Illegittimità - Risposta completa all’istanza - Necessità. In tema di silenzio rifiuto relativo a lavori di sistemazione sponde torrente, persiste l’obbligo della Regione (in specie Assessorato regionale alle Politiche ambientali e Difesa del suolo) di fornire una risposta completa all’istanza dell’interessato tenendo conto del complesso delle competenze degli altri settori regionali facenti parti dell’Assessorato stesso. Pres. Piscitello - Est. Cerreto - (riforma sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 06352/2009) De Juliis (avv.ti Della Monica e Gargano) c. Regione Campania (avv. Panariello) ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6952

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Legittimità del provvedimento impugnato - Domande risarcitoria nei confronti dell’Ente - Esclusione. Nei casi in cui risulti la legittimità del provvedimento, impugnato in primo grado, sono infondate le domande risarcitorie proposte nei confronti del Comune poiché non è configurabile un suo illecito. (riforma sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 00157/2008) Pres. Maruotti - Est. Potenza - Comune di Lanciano (avv. Carlini) c. D'Amico (n.c.) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 15/09/2010, Sentenza n. 6871

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Diniego - Mancata impugnazione nel termine di trenta giorni - Reiterazione dell’istanza di accesso - Successivo diniego - Carattere meramente confermativo - Impugnazione - Irricevibilità. La mancata impugnazione del diniego all'accesso agli atti e all'attività amministrativa, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo, non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, potendo l'interessato reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante. Pres. Giamportone, Est. Spampinato - G.G. (avv. Giarrusso) c. ministero della Giustizia (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Catania, Sez. II - 9 settembre 2010, n. 3675

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Atto meramente confermativo - Nozione. L’atto meramente confermativo consiste in una determinazione priva del carattere della innovatività, con la quale l’amministrazione, piuttosto che determinare un nuovo assetto degli interessi in gioco previa valutazione dell’interesse pubblico perseguito, si limiti a rinviare la regolamentazione della fattispecie ad una propria precedente determinazione (richiamandone l’esistenza), senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione; esso è pertanto caratterizzato dalla sostanziale identità della parte dispositiva rispetto al precedente provvedimento, senza l’acquisizione di nuovi elementi di fatto ovvero senza una nuova valutazione dei fatti preesistenti, implicando quindi non già una nuova autonoma determinazione dell'amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo una mera manifestazione della decisione dell'amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate (C.d.S., sez. VI, 11 maggio 2007, n. 8853; sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8853; 4 marzo 2008, n. 797). Pres. Trovato, Est. Saltelli - Regione Lombardia (avv.ti Fidani, Stajano e Vivone) c. A. s.p.a. (avv.ti Invernizzi, Sandulli e Rossi) - (Riforma T.A.R. Lombardia, Milano, n. 5338/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 settembre 2010, n. 6522

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Responsabilità della P. A. nei confronti dei privati - Qualificazione - Responsabilità risarcitoria - Presupposti - Colpa dell'amministrazione - Onere della prova - Artt. 2043, 2727 e 2729 cod. civ.. Si qualifica la responsabilità della pubblica Amministrazione nei confronti dei privati per l'adozione di provvedimenti illegittimi, come responsabilità aquiliana (extracontrattuale da fatto illecito), allorquando - in assenza di una causa di giustificazione - venga arrecato un danno ad una posizione soggettiva riconosciuta dall'ordinamento meritevole di tutela, indipendentemente dalla qualificazione della stessa in termini di diritto soggettivo o di mero interesse legittimo, il danneggiato può invocare in suo favore l'applicazione dell'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, ai fini della responsabilità risarcitoria, non è sufficiente il mero dato oggettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma deve sussistere altresì la colpa, non del funzionario agente, bensì dell'Amministrazione come apparato, da intendersi come violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità. L'onere della prova incombe, al riguardo, sul privato che si pretende danneggiato. (Corte Cass. Sez. Un. Civ. 22/07/1999, n. 500). Anche il Consiglio di Stato, ha qualificato la responsabilità della P.A. come extracontrattuale, con tutto ciò che ne consegue anche in tema di prova dell'elemento soggettivo (C. Stato sez. IV, 29/09/2005, n. 5204; sez. IV, 26/04/2006, n. 2288), dovendo ritenersi consentita, nei confini dello schema e della disciplina della responsabilità aquiliana, la utilizzazione, per la verifica dell'elemento soggettivo, delle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. (C. Stato, sez. IV, 6/07/2004, n. 5012). In tale ottica il privato danneggiato, ancorché onerato della dimostrazione della colpa dell'amministrazione, risulta agevolato dalla possibilità di offrire al giudice elementi indiziari, quali la gravità della violazione, il carattere vincolato dell'azione amministrativa e l'univocità della normativa di riferimento. Così che, acquisiti gli indici rivelatori della colpa, spetta all'amministrazione l'allegazione degli elementi ascrivibili allo schema dell'errore scusabile e al giudice apprezzarne e liberamente valutarne l'idoneità ad attestare o a escludere la colpevolezza (C. Stato, sez. IV, 10/08/2004, n. 5500). È stato altresì affermato che "ferma restando la permanente difficoltà di individuare un quid pluris rispetto alla stessa illegittimità dell'atto, la colpa dell'Amministrazione deve essere valutata tenendo conto dei vizi che inficiano il provvedimento, della gravità delle violazioni imputabili all'Amministrazione, anche alla luce del potere discrezionale concretamente esercitato, delle condizioni concrete, dell'apporto eventualmente dato dai privati al procedimento" (C. Stato, sez. IV, 12/01/2005, n. 43; 11/10/2006, n. 6059). (conferma, sentenza 27.4.2009 della Corte di appello di Milano) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Comune Milano in proc. Monetti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32941

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Natura - Strumento procedimentale di coordinamento. La conferenza di servizi, proprio perché è solo un modulo procedimentale e non costituisce anche un ufficio speciale della Pubblica amministrazione, autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, riverbera certamente i suoi effetti (che sono di natura procedimentale) sull'atto finale (cfr. Cons. St. IV sez., 9 luglio 1999 n. 1193), ma non assurge alla dignità di organo "ad hoc", né acquista soggettività giuridica autonoma, essendo solo uno strumento procedimentale di coordinamento di Amministrazioni che restano diverse tra loro e mantengono la rispettiva autonomia soggettiva (cfr. Cons. St. IV Sez. 14 giugno 2001 n. 3169). Pres. Nicolosi, Est. Massari - I.C.M. s.r.l. (avv.ti Anselmi, Colzi e Sommovigo) c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 31 agosto 2010, n. 5145

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Istruttoria - Forma libera - Dichiarazioni di persone a conoscenza dei fatti - Utilizzabilità - Fondamento - Art. 6, c. 1 L. n. 241/1990. Secondo la norma generale dell’art. 6, co. 1, lett. b) della L. n. 241/1990, l’istruttoria nel procedimento amministrativo in generale si svolge in forma libera, e non conosce prove legali predeterminate, talchè possono essere senz’altro usate dall’amministrazione prove costituite da dichiarazioni di persone a conoscenza dei fatti e documentazione prodotta dagli stessi. Pres. Petruzzelli, Est. Russo -V.G. e altro (avv. Massari) c. Comune di Lonato (avv. Luzzari). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 6 agosto 2010, n. 2656
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Diritto all’accesso ai documenti - Presupposti e limiti - Situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento - Domanda sproporzionata - Fattispecie - Artt.3, 23, 24 e 25, L. n. 241/1990, e s.m.i. - D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del capo V, legge n. 241/1990, il diritto (rectius: interesse legittimo) di accesso ai documenti amministrativi è consentito ai soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale sia chiesto l’accesso. La richiesta dev’essere motivata ed il richiedente, nella domanda, deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero, gli elementi che ne consentano l’individuazione, e comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta. La domanda di accesso non può essere palesemente sproporzionata rispetto all’effettivo interesse conoscitivo del soggetto, che deve specificare il puntuale riferimento che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela. Sicché, la richiesta di accesso ai documenti deve indicare i presupposti di fatto e rendere percettibile l’interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento de quo. Nella specie, la richiesta di accesso non conteneva alcuno degli elementi sopra indicati, avendo l’attuale appellante tentato di usare l’istituto dell’accesso forse per non pagare quanto dovuto, dal momento che, quanto agli atti richiesti, (incontestatamente) avrebbe dovuto richiedere il registro al gestore degli impianti e la deliberazione di determinazione del canone alla Segreteria comunale, mentre, quanto alla richiesta di conoscere i contributi corrisposti dagli altri utenti, effettivamente nessun interesse specifico e concreto sussisteva, in capo alla ricorrente, a prenderne visione. (conferma sentenza T.a.r. Molise, Campobasso, sezione I, n. 00177/2009) Pres. Cirillo - Rel. Scola - Ass. Promosport (avv. Lioi) c. Comune di Bojano (avv. Molé). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 04/08/2010, Sentenza n. 5226

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Trasferimento locali farmacia - Delibera di autorizzazione - Interesse ad agire - Presupposti - Fattispecie. L’interesse ad agire avverso la delibera di autorizzazione al trasferimento della sede di un servizio farmaceutico sussiste in capo al titolare di altra farmacia solo con riguardo al rispetto del limite legale di distanza degli esercizi farmaceutici, potendo egli ricevere un pregiudizio qualora tale rispetto non sia garantito attraverso la collocazione delle altre sedi farmaceutiche in maniera conforme all'ordinamento (Cons. Stato, IV, n. 2327/2003, n. 2713). Nella specie, non era posto in discussione il rispetto dei limiti legali di distanza tra le farmacie, di conseguenza, il ricorrente era privo di interesse a contestare il trasferimento dei locali dell’altra farmacia. Inoltre, si osservava, che tale interesse non poteva emergere in via di mero fatto in conseguenza dell’asserita diminuzione della clientela. (conferma sentenza T.A.R. CALABRIA - CATANZARO n. 00171/1999) - Pres. Cirillo - Est. Chieppa - Morelli (avv. Caravita Di Toritto) c. Comune di Amantea (avv. Barba) ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 04/08/2010, Sentenza n. 5211

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESPROPRIAZIONE - Risarcimento danni per illegittima occupazione e trasformazione aree - Decreto di esproprio nullo e privo di giuridica efficacia - Giudizio di ottemperanza - Limiti di procedibilità - Fondi occupati illegittimamente - Proprietà - Fattispecie - Artt.37 L. n.1034/1971 e 27 R.D. n.1054/1924. Il giudizio di ottemperanza previsto dagli artt.37 della legge n.1034 del 1971 e 27 del R.D. n.1054 del 1924 è diretto a far dichiarare il dovere dell’Amministrazione a conformarsi alle decisioni coperte da giudicato per far conseguire agli interessati l’utilitas o il bene della vita già loro riconosciuta in sede di cognizione nell’ambito del quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione sulla base del petitum, causa petendi e motivi del decisum (Cons. Stato Sez. IV 16/11/2007 n.5883). Nella specie, il TAR disponeva il rigetto dei ricorsi “dovuto da una parte al fatto che i fondi occupati sono ancora di proprietà dei ricorrenti i quali possono pretenderne la immediata restituzione e dall’altro lato ad una incompletezza delle domande, non essendo stata formulata né richiesta di restituzione né di risarcimento di danni diversi da quelli conseguenti alla perdita della proprietà”. Lo stesso Tribunale nel dispositivo accertava e dichiarava che il decreto di esproprio, “emesso dal Comune di è nullo e privo di giuridica efficacia”. (dich. inammissibile il ricorso in ottemperanza del CONSIGLIO DI STATO - Sez. IV n. 07762/2006) Pres. Giaccardi - Rel. Migliozzi - Contursi ed altro (Agostinacchio e Basso) c. Comune di Cassano delle Murge (n.c.). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5175

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Autonomia diritto di accesso - nozione di “situazione giuridicamente rilevante” - effetti diretti o indiretti - Fattispecie: accesso a documenti relativi a vendita all'incanto immobile ed accertamento del proprio diritto di proprietà sull’immobile - Artt. 22, 24 e 25 L. n. 241/1990. La nozione di “situazione giuridicamente rilevante” contenuta nell’art. 22 L. n. 241 del 1990, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, così che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell’atto (Cons. Stato, V Sez., n. 6440/06). (annulla, sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, Sez. III TER n. 07798/2009) Pres. Giaccardi - Est. Leoni - Catarinella (avv. Molea) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Gen. Stato). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5173

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Atto e funzioni affidate per incarico alla ripartizione tecnica - Sostituzione del Sindaco e del segretario comunale - Illegittimità - Fattispecie. Non sussiste la legittimazione del Sindaco e del segretario comunale a sottoscrivere un atto che dovrebbe promanare dalla ripartizione tecnica (o da ufficio di analoga posizione ordinamentale). La competenza del segretario comunale sussisterebbe, solo, in carenza di qualsivoglia soggetto incaricato dello svolgimento del servizio tecnico. Nel caso di specie risulta che tali funzioni sono affidate per incarico a un ingegnere, unico soggetto titolato a manifestare la volontà dell’Amministrazione comunale in subiecta materia. Ne consegue l’incompetenza del segretario comunale, a prescindere dal problema se la sottoscrizione di quest’ultimo sul provvedimento avesse finalità di compartecipazione all’atto o di semplice autentica della sottoscrizione del sindaco per un atto che normalmente esorbita dalle funzioni di quello. (annulla T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n. 00020/2009) Pres. Piscitello - Est. D'Agostino - Curti (avv. Camerini e Rossi) c. Comune di Fagnano Alto (avv. Giuliani). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 02/08/2010, Sentenza n. 5070

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO DEGLI APPALTI - Accesso ai documenti - Carattere segreto delle informazioni tecniche e commerciali - Codice dei contratti pubblici - Affidamento dei lavori - Tutela in giudizio degli interessi legittimi nascenti dalla procedura ad evidenza pubblica - Soggetto terzo non partecipante alla procedura di gara - Artt. 22, 24 u.c. e 25, L. n. 241/90 - Art. 13 D.Lgs. n. 163/06 - d.P.R. n. 184/2006. In tema di accesso ai documenti, il carattere segreto delle informazioni tecniche e commerciali, (che peraltro deve risultare da motivata dichiarazione dell’offerente prodotta in sede di presentazione della offerta), non può far velo alla esibizione della restante documentazione (cioè di quella non coinvolta da tali profili di meritevole segretazione) nei confronti dei terzi interessati. Inoltre, la speciale legittimazione all’accesso alle (sole) informazioni segrete riguarda solo i partecipanti alla gara ed è funzionale alla tutela in giudizio degli interessi legittimi nascenti dalla procedura ad evidenza pubblica. (riforma, T.A.R. PIEMONTE - TORINO, Sez. I n. 1600/2010) Pres. Barbagallo - Est. Castriota Scanderbeg - Metallurgica Piemontese Srl (avv.ti Sanino e Occhiena) c. Societa' Interporto di Torino - Sito S.p.A. (avv.ti Pizzetti, Villani e Guadagnini). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 30/07/2010, Sentenza n. 5062

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Accesso ai documenti - Assenza di notifica al contro interessato - Partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale - Artt. 22, 24 u.c. e 25, L. n. 241/90 - Art. 13 D.Lgs. n. 163/06 - Art. 3, D.P.R. n. 184/2006 - Art. 15, L. n. 15/2005. Il ricorso in materia d’accesso non può essere dichiarato inammissibile, per assenza di notifica al controinteressato, quando la stessa Amministrazione non abbia ritenuto di dover consentire la partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale. Poiché, l'articolo 3 primo comma, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, dispone che "fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione" si deve concludere che la disposizione (in coerenza con l'art. 15 della legge 11 febbraio 2005, n. 15) ha previsto che sia la stessa Amministrazione a dover consentire la partecipazione procedimentale del soggetto che a suo avviso potrebbe subire un pregiudizio dall'accoglimento della istanza di accesso (e che acquisterebbe la qualità di controinteressato, nel caso di impugnazione del conseguente diniego), (Consiglio di Stato IV, dec. n. 2093 del 14/04/2010). (riforma, T.A.R. PIEMONTE - TORINO, Sez. I n. 1600/2010) Pres. Barbagallo - Est. Castriota Scanderbeg - Metallurgica Piemontese Srl (avv.ti Sanino e Occhiena) c. Societa' Interporto di Torino - Sito S.p.A. (avv.ti Pizzetti, Villani e Guadagnini). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 30/07/2010, Sentenza n. 5062
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Diniego lavori di manutenzione infrastrutture nel sottosuolo - Disposizioni regolamentari che prevedono indennità di ristoro - Illegittimità - Art. 238, d.P.R. n. 156/1973 e art. 4 L. n. 259/1997 - Art. 93 D.lgs. n. 259/2003. Prima dell’entrata in vigore dell’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, nella vigenza dell’art. 238 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, l’amministrazione comunale ben poteva istituire una indennità di ristoro a carico di coloro che avessero eseguito scavi nella sua sede stradale, per evitare che questi potessero conseguire un arricchimento senza causa (C.S. Sez. V, 20/12/1996, n. 1572; C.d.S. Sez. VI, 01/03/1995, n. 214). Nondimeno, rileva ora, l’art. 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per il quale, oltre alla tassa, al canone e al contributo una tantum ivi elencati, “nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all’articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al presente decreto”. Tale disposizione ha fatto dunque perdere efficacia alle disposizioni regolamentari, emesse dai Comuni - con riferimento a tali opere - sulla base della previgente normativa (l’art. 238 del d.P.R. n. 156 del 1973, ovvero l’art. 4 della legge n. 259 del 1997), e dunque preclude all’amministrazione di subordinare il rilascio delle autorizzazioni al pagamento di importi riferibili al periodo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo art. 93. (riforma, sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: Sez. I n. 00064/2007) - Pres. Ruoppolo - Est. Buonvino - Telecom Italia s.p.a. (avv.ti Ferraris ed Robaldo) c. Comune di Carate Brianza (avv.ti Grella e Romanelli). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 30/07/2010, Sentenza n. 5055

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Istanza di accesso ai documenti - Disposizione regolamentare interna - Richiesta di allegazione di copia del documento di identità - Interpretazione formalistica - Preclusione dell’accoglimento - Illegittimità. Nessuna norma impone al privato di presentare l’istanza di accesso agli atti amministrativi corredata da copia del documento d’identità; peraltro eventuali disposizioni regolamentari ed interne di questo tipo non potrebbero in ogni caso essere formalisticamente interpretate siccome preclusive dell’accoglimento dell’istanza, poiché il rapporto tra privato cittadino e Pubblica Amministrazione deve essere improntato alle regole di leale collaborazione, partecipazione e buona fede, sicché graverebbe comunque sull’Amministrazione l’onere di invitare il privato a regolarizzare la propria istanza. Pres. Giallombardo, Est. Tomaiuoli - G.L. (avv. Fiasconaro) c. Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 luglio 2010, n. 8689

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Art. 11 L. n. 241/1990 - Strumenti consensuali - Novella del 2005 - Assoluta fungibilità con gli strumenti autoritativi - Principio di tipicità dei provvedimenti - Permanenza. Con la “novella” del 2005 il legislatore ha optato per una piena e assoluta fungibilità dello strumento consensuale rispetto a quello autoritativo, sul presupposto della maggiore idoneità del primo al perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse: essendo venuta meno la previgente riserva alla legge dei casi in cui alle amministrazioni è consentito ricorrere ad accordi in sostituzione di provvedimenti autoritativi, tale possibilità deve ritenersi sempre e comunque sussistente (salvi i casi di espresso divieto normativo); col che, secondo l’opinione preferibile, non è stato affatto introdotto il principio della atipicità degli strumenti consensuali in contrapposizione a quello di tipicità e nominatività dei provvedimenti, atteso che lo strumento convenzionale dovrà pur sempre prendere il posto di un provvedimento autoritativo individuato fra quelli “tipici” disciplinati dalla legge: a garanzia del rispetto di tale limite, lo stesso art. 11 L. .n 241/1990 prevede l’obbligo di una previa determinazione amministrativa che anticipi e legittimi il ricorso allo strumento dell’accordo. Pres. Trotta, Est. Greco - Comune di Roma (avv.ti D’Ottavi, Raimondo e Sabato) c. A.C. (avv.ti Lavitole e Zerboni) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 13 luglio 2010, n. 4545

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Atti rientranti nell’ambito oggettivo della disciplina dell’accesso - Atti estranei - Discrimen - Individuazione - Fattispecie: atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato. Il discrimen tra gli atti che devono considerarsi rientranti nell’ambito oggettivo della disciplina dell’accesso e quelli destinati a rimanerne fuori, non va identificato nella distinzione tra attività posta in essere nell’esercizio di potestà pubbliche e attività condotta secondo moduli privatistici, bensì, nella sottoposizione o meno del soggetto preposto al suo espletamento al dovere di imparzialità (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Ad. Plen., decisioni nn. 4 e 5 del 1999; nonché, Cons. St. Sez., VI^, 5 marzo 2002 n. 1303). Tale è il caso degli atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato, che hanno natura giuridica privata, ma che sono funzionali all’interesse pubblico curato dal datore di lavoro che rimane, così, vincolato dai parametri costituzionali di cui all’art. 97 Cost. Pres. Leo, Est. Plantamura - A.L.R. (avv. Cefalì) c. P.s.p.a. (avv. Severino) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 28 giugno 2010, n. 2647

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Consiglieri comunali - Diritto di accesso - Art. 43 T.U. n. 267/2000 - Estensione - Ratio. Il diritto di accesso del consigliere comunale disciplinato dall’art. 43 del T. U. n. 267/2000, dal cui contenuto emerge chiaramente l’estensione a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del mandato, ciò anche al fine dì permettere di valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Pres. Esposito, Est. Gaudieri - F.A. e altri (avv. Lombardi) c. Comune di Montemiletto (avv. Salvo) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 giugno 2010, n. 9584

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Consiglieri comunali - Diritto di accesso - Art. 43 T.U. n. 267/2000 - Diritto di accesso ex L.n. 241/1990 - Differenza.
Il diritto di accesso codificato dall’art. 43 del T. U. n. 267/2000 è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito e, quindi, alla funzione di rappresentanza della collettività. Il diritto ha una ratio diversa, quindi, da quella che contraddistingue l'ulteriore diritto di accesso ai documenti amministrativi che è riconosciuto, non solo ai consiglieri comunali o provinciali, ma a tutti i cittadini in riferimento ai documenti amministrativi detenuti dalle amministrazioni (art. 22 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2 d.PR. 27 giugno 1992, n. 352). Invero, la finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata. Le disposizioni richiamate, infatti, collegano l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell' ente . Pres. Esposito, Est. Gaudieri - F.A. e altri (avv. Lombardi) c. Comune di Montemiletto (avv. Salvo) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 giugno 2010, n. 9584

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Consiglieri comunali - Diritto di accesso - Art. 43 T.U. n. 267/2000 - Limite delle competenze attribuite al consiglio comunale - Esclusione.
Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze attribuite al consiglio comunale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del munus in tutte le sue potenziali implicazioni per consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (cfr.: Cons. Stato, V Sez. 21.2.1994 n. 119, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109, Cons. Stato, V Sez. 2.4.2001 n. 1893). Pres. Esposito, Est. Gaudieri - F.A. e altri (avv. Lombardi) c. Comune di Montemiletto (avv. Salvo) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 giugno 2010, n. 9584


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Consiglieri comunali - Diritto di accesso - Art. 43 T.U. n. 267/2000 - Motivazione della richiesta - Necessità - Esclusione.
A differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta né l'ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato, altrimenti gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato (Cons. Stato, V Sez. 7.5.1996 n. 528, Cons. Stato, V Sez. 22.2.2000 n. 940, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109; Cons. Stato, V Sez . 4.5.2004) Pres. Esposito, Est. Gaudieri - F.A. e altri (avv. Lombardi) c. Comune di Montemiletto (avv. Salvo) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 giugno 2010, n. 9584

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Consiglieri comunali - Diritto di accesso - Art. 43 T.U. n. 267/2000 - Limite della riservatezza delle informazioni - Opponibilità - Esclusione.
Il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto (Cons. Stato, V Sez. 20.2.2000 n. 940 e la già citata Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716)”. Pres. Esposito, Est. Gaudieri - F.A. e altri (avv. Lombardi) c. Comune di Montemiletto (avv. Salvo) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 giugno 2010, n. 9584

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Il perseguimento di un fine pubblico non esclude la consumazione del reato - Art 323 c.p.. Il perseguimento di un fine pubblico da parte dell’agente non vale ad escludere il dolo dell’abuso d’ufficio, sotto il profilo dell’intenzionalità, allorché rappresenti un mero pretesto, col quale venga mascherato l’obiettivo reale della condotta (Cass. Sez. 6, 17/10/2007 n. 40891). (annulla con rinvio sentenza in data 30/09/2007 la Corte di Appello di Bari) Pres. Serpico, Rel Matera, Ric. N.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. VI, 17/06/2010, Sentenza n. 23421

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Conferimento degli incarichi dirigenziali - Potere discrezionale - Valutazioni di carattere fiduciario - Provvedimento di nomina - Obblighi motivazionali - Diffusa esternazione dell’iter valutativo - Necessità - Esclusione. La Pubblica Amministrazione fruisce di un potere ampiamente discrezionale in ordine al conferimento degli incarichi dirigenziali, in ragione del ruolo di collegamento di tali incarichi tra la funzione di indirizzo politico e quella amministrativa, in ossequio al principio legislativo secondo il quale, nell’attribuzione delle qualifiche di vertice, deve privilegiarsi l’obiettivo della piena efficienza della P.A. attraverso la più ampia possibilità di reperimento dei soggetti più capaci e meritevoli, che giustifica l’evidenza pubblica (cfr. Cons. di Stato, sez.IV, n.1391/2005, ex pluris). La scelta dei soggetti da nominare, nondimeno, prescinde da ogni forma di valutazione comparativa, il che esime anche da adempimenti di partecipazione procedimentale, e deve avvenire sulla base di valutazioni di carattere eminentemente fiduciario con riferimento alla probabilità di svolgimento ottimale delle mansioni pubbliche, in piena autonomia, ma in consonanza con l’indirizzo politico del nominante (cfr.Cons. di Stato, cit.). Ne deriva che il provvedimento di nomina non richiede la diffusa esternazione dell’iter valutativo compiuto dall’Amministrazione, dovendosi ritenere assolto l’obbligo di motivazione allorchè sia dato atto della positiva valutazione dei requisiti professionali del nominato, in relazione alla particolarità dell’incarico da svolgere, all’esito di un apprezzamento complessivo della sua professionalità (cfr.TAR Calabria, CZ, sez. II, n.1452/2007). Pres. f.f. Passoni, Est. Abbruzzese - D.G. (avv.ti Foglietti e Sabatini) c. Regione Abruzzo (avv.ti Cerulli Irelli, Di Salvatore e Pasquali) - TAR ABRUZZO L’Aquila, Sez. I - 24 maggio 2010, n. 420

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Deliberazione del consiglio comunale - Errore di verbalizzazione - Correzione - Nuove deliberazione consiliare - Appunti manoscritti dei consiglieri interessati - Insufficienza. L’eventuale errore di verbalizzazione di un deliberazione del consiglio comunale deve essere corretto attraverso una nuova deliberazione dello stesso organo, non potendosi ammettere, pena la perdita di ogni valore di certezza giuridica proprio dell’atto pubblico, che il verbale possa essere integrato o addirittura smentito attraverso semplici dichiarazioni dei soggetti interessati o mediante appunti manoscritti di questi ultimi. Pres. Arosio, Est. Zucchini - G.V. (avv. Grella) c. Comune di Cermenate (avv. Anania) e altri (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Consorzio tra comuni - Natura - Finalità - Adesione o recesso - Esercizio del potere discrezionale - Controversie - Giurisdizione - Giudice amministrativo. Il consorzio tra Comuni è una particolare forma associativa prevista dalla legge (art. 31 del d.lgs. n. 267 del 2000), avente natura di ente pubblico (cfr. Cass., sez. un., n. 14475 del 2002), “per la gestione associata di uno o più servizi” nonché “per l’esercizio associato di funzioni”: esso è quindi preordinato alla realizzazione di un servizio o di una funzione pubblica tale da assicurare, date le circostanze del caso concreto e previa valutazione delle necessità del territorio, maggiore affidamento di riuscita rispetto ad una gestione diretta lasciata alle amministrazioni singolarmente. La decisione di entrare a far parte di un consorzio - e, correlativamente, quella di recedervi - è quindi preordinata alla migliore gestione del servizio pubblico che di volta in volta viene in considerazione: le relative deliberazioni prese dall’Ente locale, pertanto, rappresentano una modalità di esercizio del potere discrezionale che la legge conferisce all’amministrazione locale per la migliore gestione del servizio pubblico. Non può dunque sostenersi che i rapporti tra il consorzio e gli enti che ne fanno parte siano da inquadrare nei binari del diritto soggettivo e non dell’interesse legittimo: ne deriva, per le relative controversie, in base ai principi generali, la giurisdizione del giudice amministrativo. Pres. Calvo, Est. Masaracchia - Consorzio B. (avv.ti Scacchi e Scaparone) c. Comune di Cavallirio (avv. Dal Piaz) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 13 maggio 2010, n. 2388

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Calamità Naturali o catastrofi - Sindaco - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Sussistenza - Rapporto Di Causalità - Posizione Di Garanzia - Gestione dell'emergenza - Poteri del Sindaco rispetto al Prefetto - Natura concorrente (e non residuale) - Fattispecie: eventi verificatisi in Sarno. Nel sistema delineato dalla L. 24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione del servizio nazionale della protezione civile) al sindaco, quale autorità locale di protezione civile e nell'ambito del territorio comunale, compete la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, di calamità naturali o catastrofi. Pertanto, se questi eventi non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune il sindaco chiede l'intervento di altri mezzi e strutture al prefetto che adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli del sindaco le cui attribuzioni hanno natura concorrente (e non residuale) con quelle del prefetto che ne ha la direzione. Fattispecie: eventi verificatisi in Sarno, nel quale l'abitato fu investito da numerose colate di fango che provocarono la morte di 137 persone. Pres. P. Mocali, Rel. C.G. Brusco. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 03/05/2010 (Ud. 11/03/2010), Sentenza n. 16761

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Accordo di programma - Art. 15 L. n. 241/90 - Mancato richiamo all’art. 11, c. 4 - Diritto di recesso - Esclusione - Salva l’ipotesi di specifica previsione in convenzione. Il mancato richiamo dell’art. 15 l. 241/90, norma generale sugli accordi di programma, alla disposizione dell’art. 11, co. 4, stessa legge, che regola invece l’accordo tra amministrazione e privato e prevede la possibilità per l’amministrazione di recedere dall’accordo salva corresponsione di un indennizzo, induce a ritenere che, salvo il caso in cui siano state le stesse parti a prevedere il diritto di recesso nel momento in cui hanno concordato tra loro il regolamento pattizio, il contenuto dell’accordo sia modificabile solo mediante una nuova determinazione espressa da tutte le amministrazioni contraenti che giungono ad una nuova sistemazione concordata dell’assetto degli interessi sottostanti all’azione amministrativa. Pres. Petruzzelli, Est. Russo -Comune di Brembate di Sopra (avv. Di Vita) c. Comune di Ponte S. Pietro (avv.ti Zonca, Zonca, Abrami, Collia) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1635

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FAUNA E FLORA - Commissione CITES - Natura - Organo tecnico consultivo di alto livello scientifico - Natura necessitata - Convenzione CITES - L. n. 874/1985 - Ministero dell’Ambiente - Obbligo di nomina e insediamento. La natura di organo tecnico consultivo di alto livello scientifico della Commissione CITES è desumibile dalle competenze ad essa attribuite dalla legislazione nazionale (art. 12 bis D.L. 12-1-1993 n. 2) e dalle norme pattizie internazionali (paragrafo IX della Convenzione CITES) e comunitarie. Risulta, inoltre, la natura necessitata dello stesso organo alla stregua della citata disciplina pattizia internazionale e comunitaria, pienamente vigente nel nostro ordinamento, in via diretta e per il tramite della legge n. 874/1975, in conformità alle previsioni degli articoli 10 ed 11 della Costituzione. Ne deriva l’obbligo, per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di provvedere alla nomina e all’insediamento della predetta commissione. Pres. Pugliese, Est. Sestini - A. s.p.a. (avv.ti Cividini e Romanelli) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato). TAR LAZIO, ROMA Sez. II bis - 16 aprile 2010, n. 7264

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Millantando credito presso un pubblico ufficiale - Nozione - Delitto del privato contro la P.A. - Reato di cui all’art. 346 c.p. c.2° - Configurabilità nella forma tentata - Elementi. L'art. 346 cod. pen., com'è noto, sanziona la condotta di chi, millantando credito presso un pubblico ufficiale riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione (comma 1) ovvero come prezzo per comprare il favore del pubblico ufficiale o per remunerarlo (comma 2). Trattasi di un delitto del privato contro la pubblica amministrazione il cui retto e imparziale funzionamento costituisce l'oggetto della tutela. Per integrare la fattispecie tipica, ed in particolare l'ipotesi - ravvisata nei casi di specie nella forma tentata - prevista dal secondo comma dell'art. 346 (che costituisce ipotesi autonoma di reato e non aggravante: v. Cass., sez. VI, 20/02/2006 n. 22248, Ippaso e altri) è irrilevante che l'iniziativa parta dalla persona cui è richiesto di corrispondere il danaro o l'utilità (Cass., sez. VI, 22/02/2005 n. 11441, Sammartano) e neppure è richiesto che l'agente indichi nominativamente i funzionari o impiegati che devono essere comprati o remunerati (Cass., sez. VI, 27/01/2000 n. 2645, Agresti e altro; Cass. 17/06/1999 n. 9425, Fatone). Presidente T. Gemelli, Relatore C. G. Brusco, Ric. Marcarino. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 2/04/2010 (Ud. 21/01/2010), Sentenza n. 12822

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFIUTI - Rimozione degli amministratori degli enti locali per gravi e persistenti violazioni di legge - Art. 142, c. 1 bis del d.lgs. n. 267/00 - Misure ordinamentali volte a far fronte ai problemi inerenti lo smaltimento dei rifiuti - Natura sanzionatoria - Ingerenza statale nell’autonomia delle amministrazioni locali - Extrema ratio - Tutela della salute della comunità. Il vigente ordinamento costituzionale contempla due forme di ingerenza statale nell'autonomia delle amministrazioni locali: quella di natura sostitutiva di cui all'art. 120 Cost., che fa fronte ad esigenze oggettive da perseguire con un intervento surrogatorio, e quella, riferibile sotto il profilo sistematico agli artt. 126 e 117, comma 2, lett. p) Cost., che è espressione di un potere di controllo sugli organi e presuppone la sussistenza di violazioni da sanzionare, in vista del soddisfacimento di un rilevante interesse nazionale. La rimozione degli amministratori degli enti locali, per atti e comportamenti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, è espressione di una norma di chiusura del sistema di controllo sugli organi degli enti stessi (C. Stato, IV, 15 novembre 2004, n. 7455). Il paradigma delineato si rispecchia nel disposto del comma 1-bis dell’art. 142, d. lgs. 267/00, introdotto in sede di decretazione d’urgenza (art. 3, d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla l. 30 dicembre 2008, n. 210) nell’ambito delle misure ordinamentali volte a far fronte ai gravissimi problemi di smaltimento dei rifiuti che hanno interessato parti del territorio nazionale. Ne consegue che non può versarsi in dubbio che la rimozione del sindaco ex art. 142, comma 1-bis del tuel ha, come le fattispecie generali di cui agli artt. 141 e 142 nell’ambito delle quali si inserisce, natura schiettamente sanzionatoria, e costituisce, pertanto, l’extrema ratio per il ripristino della legalità violata in relazione al perseguimento di un interesse fondamentale dello Stato connesso alla salute della comunità. Pres. Giovannini, Est. Bottiglieri - M.F. (avv.ti Lamberti e Lamberti) c. Presidenza della Repubblica e altri (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 17 marzo 2010, n. 4196

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimento di rimozione del Sindaco - Competenza - Presidente della Repubblica. Dopo la modificazione apportata dalla l. 25 marzo 1993, n. 81 alle ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, anche il provvedimento di rimozione del sindaco, adottato ai sensi dell'art. 40, l. 8 giugno 1990, n. 142, comportando la necessità di sciogliere il consiglio comunale, appartiene alla competenza del Presidente della Repubblica (C. Stato, IV, 28 maggio 1997, n. 582). Pres. Giovannini, Est. Bottiglieri - M.F. (avv.ti Lamberti e Lamberti) c. Presidenza della Repubblica e altri (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 17 marzo 2010, n. 4196

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 141, c. 1, lett. b), punto 1) del T.U. Enti Locali - Rimozione del sindaco - Scioglimento del consiglio comunale - Aspetti inscindibili del medesimo procedimento. La rimozione del sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale sono due aspetti inscindibili del medesimo procedimento, atteso che alla prima consegue inevitabilmente il secondo, come sancito dall'art. 141, comma 1, lett. b), punto 1) del t.u. enti locali; la decisione di operare la concentrazione unitaria in un'unica determinazione complessiva a carico dell'Autorità competente ad adottare l'atto conclusivo del procedimento, piuttosto che dare luogo all'artificiosa scissione in due statuizioni contestuali, risulta quindi opzione conforme a criteri di ragionevolezza e di economicità dell'azione amministrativa (C. Stato, VI, 15 marzo 2007 , n. 1264). Pres. Giovannini, Est. Bottiglieri - M.F. (avv.ti Lamberti e Lamberti) c. Presidenza della Repubblica e altri (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 17 marzo 2010, n. 4196

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 142, c. 1 bis T.U.E.L. - Rimozione del Sindaco - Responsabilità oggettiva - Esclusione - Violazione grave e imputabile al rimosso. Deve escludersi che la rimozione del Sindaco ex art. 142, comma 1-bis del Tuel possa essere correlata ad una responsabilità oggettiva: si oppongono ad una siffatta conclusione la natura sanzionatoria del rimedio, i corrispondenti principi generali ordina mentali e, in specie, la definizione della rimozione come misura, per quanto estrema, di controllo sugli organi, e lo stesso dato letterale rinveniente dall’art. 142, comma 1-bis, che contempla disgiuntivamente più soggetti, anche nell’ambito del medesimo ente provincia o comune (sindaco, presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte). Sia la gravità che deve connotare l’inosservanza degli obblighi presidiata con la rimozione, sia il rimedio individuato mal si conciliano con l’esclusione della responsabilità soggettiva. Deve ritenersi, pertanto, che la rimozione in parola richiede la congruenza tra l'atto ed i presupposti assunti a sua giustificazione, e, indi, la violazione grave ed imputabile al rimosso, nonchè il rigoroso rispetto dei profili formali e procedimentali che connotano l’alveo provvedimentale in cui essa si situa, condizioni che concorrono a determinare il legittimo ricorso all’istituto. Pres. Giovannini, Est. Bottiglieri - M.F. (avv.ti Lamberti e Lamberti) c. Presidenza della Repubblica e altri (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 17 marzo 2010, n. 4196

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 142, c. 1 bis T.U.E.L. - Rimozione del Sindaco -Istruttoria - Confronto procedimentale con l’interessato - Formale contestazione dell’addebito. Nessun dato testuale o normativo della disposizione dell’art. 142 tuel o del suo comma 1-bis autorizza a concludere che la fattispecie non sia assistita, come tutte quelle di natura sanzionatoria, dalla necessità da parte dell’autorità procedente di un’accurata istruttoria volta ad accertare l’inadempimento, e, indi, dell’avvio di un confronto procedimentale con l’interessato, mediante una formale ed esauriente contestazione dell’addebito. Vieppiù, la norma addirittura impone una fase procedimentale intercorrente tra l’accertamento della violazione e il provvedimento di rimozione, nella quale all'ente interessato deve essere assegnato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari. Pres. Giovannini, Est. Bottiglieri - M.F. (avv.ti Lamberti e Lamberti) c. Presidenza della Repubblica e altri (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 17 marzo 2010, n. 4196

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Concorrenza - Disciplina ex L. n. 287/1990 - Principi comunitari - Nozione di impresa - Attività economica - Stato - Esercizio del potere d’imperio - Esercizio di attività economiche di natura industriale o commerciale - Natura delle attività svolte dalla pubblica impresa. La disciplina dettata dalla legge 287/1990 in tema di intese, abuso di posizione dominante e concentrazione, costituendo attuazione dei principi sanciti dall'ordinamento comunitario in materia di concorrenza, deve essere interpretata alla luce dei principi dettati da tale ordinamento, in particolare dagli artt. 81-82 del Trattato CE. Va pertanto adottata l'ampia accezione di impresa consolidata nella giurisprudenza formatasi sugli artt. 81 e 82 del Trattato CE, secondo cui essa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dal suo statuto giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, costituendo attività economica qualunque attività consistente nell'offerta di beni o di servizi su un mercato determinato. Tuttavia è necessario distinguere tra l'ipotesi in cui lo Stato agisca esercitando il potere d'imperio e quella in cui svolga attività economiche di natura industriale o commerciale consistenti nell'offrire beni o servizi sul mercato. A questo proposito, non ha rilevanza il fatto che lo Stato agisca direttamente tramite un organo che fa parte della pubblica amministrazione o tramite un ente cui ha conferito diritti speciali o esclusivi, occorre invece esaminare la natura delle attività svolte dalla pubblica impresa o dall'ente al quale lo Stato ha conferito diritti speciali o esclusivi. Pres. Giovannini, Est. Politi - E. s.p.a. (avv.ti Tesauro, Ruggiero e Ielo) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 9/03/2010, n. 3572

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Svolgimento di compiti di interesse generale - Natura di attività economica - Subordinazione alle norme in tema di concorrenza. La circostanza che ad un soggetto siano attribuiti taluni compiti di interesse generale non può impedire che le attività da esso svolte siano considerate attività economiche. L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE sancisce infatti che i servizi d'interesse economico generale sono sottoposti “alle norme di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”. In tal senso deve essere letto il comma 2 dell’art. 8 della legge 287/1990, che individua l’ambito di operatività dell’esonero dall'applicazione della disciplina da essa dettata prendendo in considerazione le “imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati”. Pres. Giovannini, Est. Politi - E. s.p.a. (avv.ti Tesauro, Ruggiero e Ielo) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 9/03/2010, n. 3572

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Soggetto incaricato di pubbliche funzioni - Organismo di diritto pubblico - Valutazione dell’attività in concreto - Deviazione dallo scopo istituzionale - Assoggettamento alla disciplina in tema di concorrenza. Se, in presenza di un soggetto incaricato di pubbliche funzioni (vieppiù ove in capo ad esso sia predicabile la qualità di organismo di diritto pubblico), l’attività dal medesimo disimpegnata deve essere sempre valutata in concreto e non in astratto, con riferimento ai fini istituzionali il cui perseguimento è al medesimo rimesso, soltanto ove siffatta attività devii dallo scopo istituzionale per cui le pubbliche funzioni sono state conferite, allora può ragionevolmente predicarsi il venire meno del nesso funzionale tra lo svolgimento delle pubbliche funzioni ed il carattere non economico dell'attività posta in essere: con la conseguenza che quest'ultima sarà suscettibile di essere valutata nella sua obiettività, rimanendo assoggettata alla disciplina in tema di concorrenza. Pres. Giovannini, Est. Politi - E. s.p.a. (avv.ti Tesauro, Ruggiero e Ielo) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 9/03/2010, n. 3572

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Imprese esercitanti la gestione di servizi di interesse economico generale - Imprese aventi carattere di monopolio - Esclusione dall’applicazione delle norme in materia di concorrenza - Limiti. Il problema ermeneutico posto dalla decifrazione del contenuto della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 8 della legge 287/1990 va risolto attraverso una lettura combinata della norma in questione con quanto stabilito dall'art. 86 del Trattato UE, il quale prevede che “le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”. Tale interpretazione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione (sent. 16 maggio 2007 n. 11312), la quale ha ritenuto che “in tema di concorrenza, ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 8 l'esclusione dell'applicazione delle norme contenute nella stessa legge per le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, sussiste solo per quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati”. Pres. Giovannini, Est. Politi - E. s.p.a. (avv.ti Tesauro, Ruggiero e Ielo) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 9 marzo 2010, n. 3572

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Nozione di impresa pubblica - Art. 3, c. 28 d.lgs. n. 163/2006 - Nozione di organismo di diritto pubblico - Differenza. La nozione di “impresa pubblica” trova definizione nell’art. 3, comma 28, del D.Lgs. 163/2006, alla stregua del quale per “imprese pubbliche” devono intendersi solo le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa; c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa. Se l’impresa pubblica è un’impresa ordinaria, tuttavia qualificata dalla presenza di particolari vincoli con la sfera pubblica che ne sottraggano l’espansione dell’attività economica alle regole in materia di concorrenza, evidenti sono i tratti distintivi di tale figura rispetto alla connotazione dell’“organismo di diritto pubblico”, che lo stesso art. 3 (al comma 25) del D.Lgs. 163/2006 diversamente comprende e considera nel novero delle “amministrazioni aggiudicatrici”. Pres. Giovannini, Est. Politi - E. s.p.a. (avv.ti Tesauro, Ruggiero e Ielo) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 9 marzo 2010, n. 3572

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Organismi di diritto pubblico - Limitazioni operanti per le imprese pubbliche - Esclusione - Giudizio sulla strumentalità delle condotte rispetto al perseguimento delle finalità - Inapplicabilità strutturale delle disposizioni in materia di concorrenza. Gli organismi di diritto pubblico non sono assoggettati alla limitazione operante per le imprese pubbliche in quanto le relative attività sono ex se preordinate al conseguimento di pubbliche finalità; e, conseguentemente, non viene in considerazione l’esigenza di alcuna valutazione o giudizio sulla strumentalità (rectius: sulla diretta e necessaria inerenza) delle condotte dai medesimi poste in essere rispetto al perseguimento delle finalità di che trattasi: è quindi strutturalmente inapplicabile, nei confronti degli organismi di diritto pubblico, l’art. 8, c. 2 della L. n. 287/1990. Pres. Giovannini, Est. Politi - E. s.p.a. (avv.ti Tesauro, Ruggiero e Ielo) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 9 marzo 2010, n. 3572

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AMBIENTE - Organi legislativi regionali - Termine della legislatura - Istituto della prorogatio - L.R. Abruzzo n. 14/2008 e 17/2008 - Illegittimità costituzionale. Va dichiarata la illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2. (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina), e della legge della Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 (Norme regionali contenenti l’attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale), per violazione dell’art. 86, terzo comma, dello statuto regionale in relazione all’art. 123 Cost, in merito alla disciplina della prorogatio dei poteri legislativi regionali dopo il termine della legislatura. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Regione Abruzzo - CORTE COSTITUZIONALE - 26 febbraio 2010, n. 68

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Permesso di costruire - Autorizzazioni amministrative - Falsa attestazione fornite alla P.A. - Provvedimento del Pubblico Ufficiale - Falso per induzione - Disciplina giuridica - Art. 480 c.p. - T.U. n. 380/2001. La circostanza che i dati debbano essere oggetto di verifica non esclude la responsabilità per la falsa attestazione: il bene tutelato nelle varie disposizioni in tema di falsità ideologica non è solo l'affidamento del destinatario dell'atto, ma anche la fiducia che la generalità dei consociati deve poter riporre in taluni atti provenienti da soggetti qualificati (Cass. Sez. V, sentenza n. 3146/2008). In particolare, l'autore di false attestazioni che sono alla base del provvedimento del Pubblico Ufficiale può non rispondere del falso per induzione nella sola ipotesi in cui il secondo sia caduto in errore esclusivamente per causa propria e non anche quando l'inganno del decipiens e la colpa del deceptus concorrono alla produzione dell'evento (Cass. Sezione 5 sentenza 3146/2008). Ai fini della classificazione delle falsità in atti disciplinate dal codice penale, quella ideologica del permesso di costruire rientra nella fattispecie di reato dell'art. 480 c.p. che concerne le autorizzazioni amministrative. Pres. Lupo, Est. Squassoni, Ric. Petracca (rinvio ad altra sezione Corte di Appello di Lecce). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2010 (Ud. 12/01/2010), Sentenza n. 6642

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTI DEI CONSUMATORI - Sigilli apposti al fine di impedire l'uso di un bene - Violazione di sigilli - Reato -Configurabilità - Fattispecie: Attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione. Si configura il reato di violazione di sigilli, anche nel caso in cui la condotta tipica abbia riguardo a sigilli apposti esclusivamente per impedire l’uso illegittimo della cosa e non solo quando gli stessi siano stati apposti per assicurarne la conservazione o l’identità. Fattispecie: Attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione. (Conferma Corte di Appello di Messina sentenza del 14/3/08) Pres. T. Gemelli, Rel. U. Giordano, Ric. D'Agostino. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 10/02/2010 (Ud. 26/11/2009), Sentenza n. 5385

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Opera abusiva - Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio - Procedura amministrativa - Art. 7 L. n. 47/1985 ed ora art. 31 D.P.R. n. 380/2001. La procedura amministrativa già disciplinata dall'art. 7 della Legge n. 47/1985 ed ora dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 prevede la seguente sequenza: a) l'autorità comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo; b) se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'immobile a acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale; c) l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di demolizione e notifica detto accertamento all’interessato; d) la notifica dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del Comune e per la trascrizione nei registri immobiliari. II comma 3 del predetto art. 31 dispone testualmente, in particolare, che : "se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune" e da tale formulazione letterale della norma risulta evidente che l'effetto ablatorio si verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 2912

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Illecito amministrativo - Responsabilità dell'azienda e dell'amministratore con delega alla gestione dell'impianto - Principio societas delinquere non potest - Enti collettivi dotati o non di personalità giuridica - Obbligazione solidale al pagamento della sanzione con le persone fisiche, autrici della violazione - Rifiuti pericolosi e sanzioni amministrative - Art. 6 c. 3 L. n. 689/81 - artt. 12/1 e 52/2 D.lgs. 22/97 e succ. mod.. E’ correttamente applicato l'art. 6 co. 3 della L. n. 689/81, che in aderenza al principio societas delinquere non potest prevede che in caso di illecito amministrativo riferibili ad attività di enti collettivi, dotati o non di personalità giuridica, gli stessi sono solo obbligati in solido al pagamento della sanzione con le persone fisiche, autrici della violazione. Di quest'ultima rispondono, a titolo personale, non solo coloro che materialmente abbiano posto in essere l'attività vietata o omesso quella imposta dalla legge, ma anche quei soggetti organicamente rappresentanti l'ente, ai quali, in ragione del relativo ordinamento interno fa capo lo specifico settore cui é riferibile l'attività, nel cui ambito si è verificata l'azione o omissione illecita. Fattispecie: violazione degli artt. 12/1 e 52/2 D.lgs. 22/97 e succ. mod., per aver effettuato attività di trasporto di rifiuti pericolosi, costituiti da liquidi nocivi provenienti da macchine automatiche per lo sviluppo fotografico senza aver tenuto il prescritto registro di carico e scarico. Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n. 659

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Illeciti amministrativi- Applicazione - Deroghe in materia di rifiuti - Esclusione - Art. 1 c.2, L. n. 689/1981. Gli illeciti amministrativi derivante dell'art. 1 della Legge 24.11.1981 n. 689, in particolare dal comma 2, a termini del quale "le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati" (Cass. n. 14959/09, 144771/05, 16422/05, 18212/03, 12654/03 ,6232/99), avendo portata generale e non oggetto di particolari deroghe in materia di rifiuti. Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n. 659

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Provvedimento ampliativo - Destinatario - Comportamento divergente ed inadempiente - Effetti sulla legittimità del provvedimento - Esclusione - Controlli - Revoca sanzionatoria. Il comportamento divergente ed inadempiente del destinatario di un provvedimento ampliativo non si riverbera ex post sulla legittimità del provvedimento amministrativo autorizzatorio, che rimane invulnerata, potendo e dovendo l'inottemperanza de qua rilevare in occasione e sede di controlli che l'Amministrazione potrà effettuare, il cui negativo esito potrà condurre anche alla revoca sanzionatoria dell'autorizzazione (TAR Piemonte, Sez. I, 25/9/2009 n. 2292). Pres. f.f. Lotti, Est. Graziano - Comune di Borgomanero (avv. Cavallaro) c. Ministero dello Sviluppo Economico e altri (Avv. Stato). TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 234

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Diritto d’accesso - Strumentalità rispetto ala protezione di una situazione soggettiva sottesa - natura - Diritto soggettivo, interesse legittimo o interesse collettivo o diffuso. Quale che sia la natura del diritto d' accesso lo stesso è strumentale rispetto alla protezione di un'ulteriore o sottesa situazione soggettiva che non necessariamente è di interesse legittimo o di diritto soggettivo, ma che può avere la consistenza di un interesse collettivo o diffuso o di un interesse semplice o di fatto. (Consiglio Stato , sez. V, 10 agosto 2007, n. 4411). Pres. f.f. Buonvino, Est. Taormina - S. Sezione di Genova (avv. Repetti) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) - (Conferma Tar Liguria n. 585/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11/01/2010, n. 24

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Diritto d’accesso - Organizzazione sindacale - Titolarità dell’interesse giuridicamente rilevante - Duplice posizione legittimante - Fondamento - Iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell’attività dell’amministrazione datrice di lavoro - Preclusione - Art. 24, c. 3, L. n. 241/90 e ss.mm.. L'organizzazione sindacale può essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'accesso di atti e documenti amministrativi, sia in relazione alla posizione di singoli iscritti, con necessaria esclusione di ogni ipotesi di pur potenziale conflitto di interessi, sia in relazione a un interesse proprio dell'organizzazione, il quale sia rapportabile - secondo la terminologia giuslavoristica - a una posizione di parte del conflitto collettivo che intercorre istituzionalmente tra sindacato e datore di lavoro e quindi, nel settore pubblico, tra sindacato e amministrazione che agisca nella veste di datore di lavoro. (Consiglio Stato , sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9158). Detta sfera di legittimazione, non può tuttavia tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell' intera attività dell'amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro. Tale preclusione è espressamente codificata all' art. 24, comma terzo, della legge n. 241/1990, nel teso novellato dall' art. 16 della legge n. 15/2005 (sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1351). Pres. f.f. Buonvino, Est. Taormina - S. Sezione di Genova (avv. Repetti) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) - (Conferma Tar Liguria n. 585/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11/01/2010, n. 24