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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE Sez. VI, 15/06/2011 (Ud. 18/05/2011) Sentenza n. 24022
RUMORE - INQUINAMENTO ACUSTICO - Emissioni sonore - Emergenze sanitarie e di
igiene pubblica - Responsabilità del sindaco - Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art.50/2 D.Lg.vo n.267/2000. Al Sindaco, nella sua posizione di garante
dotato di poteri-doveri giuridici in materia di igiene e sanità pubbliche,
compete l’obbligo di porre rimedi al fenomeno di inquinamento acustico o nel
contrastarlo. (riforma sentenza n. 536/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
CASTROVILLARI, del 11/05/2009) Pres. Garribba, Est. Gramendola, Ric. Pubblico
Ministero in proc. Bria. CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 15/06/2011 (Ud.
18/05/2011) Sentenza n. 24022
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Accesso ai documenti amministrativi - Interesse ad
agire - Omissione di atti di ufficio - Art.25 L. n.241/1990 - Art.328 cp..
In tema di omissione di atti di ufficio, con particolare riferimento alla
richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art.25 legge
7/8/1990 n.241, dalla lettura del secondo comma dell'art.328 cp., si ricava che
la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o
di attivarsi servizio, interesse da parte del pubblico ufficiale o
dell'incaricato di pubblico è riconosciuta esclusivamente al soggetto, che abbia
interesse al compimento dell'atto. Tale interesse non si identifica con quello
generale al buon andamento della pubblica amministrazione, che riguarda tutti i
consociati, ma in quello che fa capo ad una situazione soggettiva, sulla quale
il provvedimento è destinato direttamente ad incidere (Cass. Sez. VI
4/2-29/5/2008 n.21735). (riforma sentenza n. 536/2008 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CASTROVILLARI, del 11/05/2009) Pres. Garribba, Est. Gramendola,
Ric. Pubblico Ministero in proc. Bria. CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI,
15/06/2011 (Ud. 18/05/2011) Sentenza n. 24022
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sentenza di non luogo a procedere ex art.606/1
lett.d) ed e) cpp. - Controllo della Corte di Cassazione. Il controllo della
Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere ex
art.606/1 lett.d) ed e) cpp., deve essere riferito alla prognosi sull'eventuale
accertamento di responsabilità alla stregua dei risultati provvisoriamente
offerti dagli atti di indagini, nonché delle prove irripetibili o assunte in
incidente probatorio (Cass. Sez.V, 3/2-19/3/2010 n.10811). (riforma sentenza n.
536/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CASTROVILLARI, del 11/05/2009) Pres.
Garribba, Est. Gramendola, Ric. Pubblico Ministero in proc. Bria. CORTE DI
CASSAZIONE Sez. VI, 15/06/2011 (Ud. 18/05/2011) Sentenza n. 24022
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sentenza di non luogo a procedere - Utilità o
meno del dibattimento - Criterio di valutazione - Poteri del G.I.P.. Il
criterio di valutazione, al quale deve riferirsi il giudice dell'udienza
preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'utilità o meno del
dibattimento, anche in presenza di elementi contraddittori o insufficienti. Ne
deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento, relativa
all'evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio
raccolto - e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga
ad una valutazione di innocenza dell'imputato - può condurre ad una sentenza di
non luogo a procedere (Cass. Sez.V 15/5-3/6/2009 n.22864). (riforma sentenza n.
536/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CASTROVILLARI, del 11/05/2009) Pres.
Garribba, Est. Gramendola, Ric. Pubblico Ministero in proc. Bria. CORTE DI
CASSAZIONE Sez. VI, 15/06/2011 (Ud. 18/05/2011) Sentenza n. 24022
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. VI Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. TITO GARRIBBA
- Presidente
Dott. NICOLA MILO
- Consigliere
Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
- Consigliere Rel.
Dott. LUIGI LANZA
- Consigliere
Dott. ANNA PETRUZZELLIS
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI nei confronti di:
1) BRIA LUIGI N. IL 12/11/1955 * C/
avverso la sentenza n. 536/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CASTROVILLARI,
del 11/05/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Dellaye
che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari
dichiarava n.d.p. per non avere commesso il fatto ai sensi dell'art.425 cpp.
contro Bria Luigi in ordine ai reati di cui agli artt.81-328 co.1°cp. (capo A) e
328/2° cp.(capo B).
Si addebitava all'imputato nella sua qualità di Sindaco del Comune di Villapiana
di avere rifiutato sistematicamente il compimento di atti di ufficio,
riguardanti il fenomeno dell'inquinamento acustico, e che, per ragioni di igiene
e sanità, andavano posti in essere senza ritardo a tutela della salute pubblica,
nonché di avere nella predetta qualità omesso di rispondere alle richieste,
avanzate da Marzano Francesco in data 11/9/06 e 18/7/07, di accesso agli atti
amministrativi, riguardanti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi
pubblici e le modalità di emissioni sonore nel periodo estivo, nonché agli atti
della polizia municipale, relativi ai controlli effettuati nel predetto ambito,
lasciando decorrere infruttuosamente il termine di legge.
In motivazione il G.I.P. richiamando varie delibere e ordinanze sindacali,
relative alla zonizzazione acustica del territorio di Villapiana e la
determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, nonché
diversi verbali della polizia municipale riteneva non sussistente l'ipotesi
criminosa contestata al capo A) e quanto alla seconda ipotesi contestata al capo
B) osservava che con nota in data 28/9/07 il segretario comunale, quale
responsabile Area AA.GG.II aveva risposto alla richiesta di Marzano Francesco,
fornendo i dati richiesti e scusandosi del ritardo, e che in ogni caso il
ritardo non era addebitabile al sindaco, non potendo quest'ultimo essere
considerato pienamente responsabile solo per la sua posizione istituzionale di
ogni ritardo o inadempimento.
Contro tale decisione ricorre il Procuratore della Repubblica e ne denuncia il
vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento agli
artt.469 cpp e 328 co.1° e 2° cp..
Quanto alla prima ipotesi di reato, dopo avere evidenziato che il dispositivo di
proscioglimento, per non avere commesso il fatto, configgeva con la motivazione
in ordine alla ritenuta insussistenza del fatto, sostiene l'apparenza e la
manifesta illogicità della motivazione, che si era limitata ad evocare tutta una
serie di atti, che comprovavano l'esistenza del fenomeno, definito grave, ma
nulla diceva sull'attività posta in essere per fronteggiarlo da parte del
sindaco nella sua posizione di garanzia, che si articolava nell'obbligo di
protezione, di controllo e di impedimento di reati. Secondo l'organo requirente
il provvedimento impugnato era affetto da vizio in procedendo, laddove nulla
diceva sulla inutilità del dibattimento e sulla valutazione prognostica in
ordine alla potenzialità espansiva degli elementi di prova disponibili nel
futuro dibattimento, in linea con il dettato della norma di cui all'art.469 cpp.,
come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla seconda ipotesi di reato evidenzia l'omissione del G.I.P., che non
aveva considerato che la risposta alla richiesta del Marzano era avvenuta, ad
opera peraltro non del responsabile del servizio, quando era già stata inoltrata
la denuncia ed erano in atto le indagini di p.g., che la funzione del sindaco è
disciplinata dall'art.50/2 del D.Lg.vo 267/2000, quale organo che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti e adotta le
ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene
pubblica, e che infine non si era tenuto conto della prognosi di espansione e
evoluzione dei dati acquisiti nel futuro dibattimento.
Con memoria, pervenuta in data 18/4/2011, la difesa dell'imputato eccepisce la
inammissibilità dell'impugnazione, sia in riferimento al deposito in cancelleria
nel termine di legge, la cui data risultava incerta sia in riferimento alla
violazione dell'art.606/3 cpp., essendo essa fondata su motivi di merito.
Osserva il collegio che nessun dubbio può sorgere sulla tempestività
dell'impugnazione. Essa risulta redatta e depositata nella cancelleria del
Tribunale in data 24/6/2009, e quindi entro il termine di 45 giorni a decorrere
dalla data della pronuncia avvenuta il 11/5/2009 in virtù del combinato disposto
degli artt.585/1 lett.b) e 544/2 cpp..
Nel merito il ricorso è, sia pure in parte, fondato e va accolto per quanto di
ragione.
Ed invero è risaputo da consolidata giurisprudenza di legittimità, qui
pienamente condivisa, che il controllo della Corte di Cassazione sulla
motivazione della sentenza di non luogo a procedere ex art.606/1 lett.d) ed e)
cpp., deve essere riferito alla prognosi sull'eventuale accertamento di
responsabilità alla stregua dei risultati provvisoriamente offerti dagli atti di
indagini, nonché delle prove irripetibili o assunte in incidente probatorio (ex
multis Cass. Sez. V 3/2-19/3/2010 n.10811 Rv.246366).
Nel caso in esame non pare che il giudice a quo in riferimento
all'imputazione di cui al capo A) abbia fatto corretta applicazione
dell'enunciato principio.
Ed invero, a prescindere dal segnalato errore nella formula assolutoria
adottata, la prognosi negativa sull'eventuale accertamento di responsabilità a
carico dell'imputato non ubbidisce ai criteri della logica e del diritto,
laddove richiama atti risalenti nel tempo, quali: una datata delibera consiliare
di natura programmatica, varie ordinanze sindacali, recanti determinazione degli
orari di apertura-chiusura dei pubblici esercizi e obbligo per gli esercenti di
munirsi di "limitatore di potenza" ovvero ordinanze di cessazione immediata di
attività abusive di intrattenimenti musicali, nonché diversi verbali di
contravvenzione; atti tutti, assolutamente neutri rispetto all'addebito
contestato al capo A).
Nulla dice il G.I.P. sull'attività doverosa che all'imputato, nella sua
posizione di garante, dotato di poteri-doveri giuridici in materia di igiene e
sanità pubbliche, competeva nel porre rimedio al fenomeno di inquinamento
acustico o nel contrastarlo.
Ricorda il collegio che, come già ribadito dalla consolidata giurisprudenza di
legittimità, il criterio di valutazione, al quale deve riferirsi il giudice
dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'utilità o meno
del dibattimento, anche in presenza di elementi contraddittori o insufficienti.
Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento, relativa
all'evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio
raccolto - e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga
ad una valutazione di innocenza dell'imputato - può condurre ad una sentenza di
non luogo a procedere (Cass,Sez.V 15/5-3/6/2009 n.22864 Rv.244202).
Limitatamente a tale capo dunque la sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio al medesimo Tribunale di Castrovillari, che nella nuova demandata
deliberazione si attenga agli enunciati principi di diritto.
Il ricorso deve essere invece rigettato in riferimento alla seconda imputazione
di cui al capo B) della rubrica, sia pure previa correzione della motivazione a
sostegno del proscioglimento.
Ricorda il collegio che in tema di omissione di atti di ufficio, con particolare
riferimento alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi
dell'art.25 legge 7/8/1990 n.241, dalla lettura del secondo comma dell'art.328
cp., si ricava che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un
dovere di rispondere o di attivarsi servizio, interesse da parte del pubblico
ufficiale o dell'incaricato di pubblico è riconosciuta esclusivamente al
soggetto, che abbia interesse al compimento dell'atto. Tale interesse non si
identifica con quello generale al buon andamento della pubblica amministrazione,
che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo ad una situazione
soggettiva, sulla quale il provvedimento è destinato direttamente ad incidere
(Cass. Sez. VI 4/2-29/5/2008 n.21735).
Nel caso in esame non risulta che alcun interesse specifico, se non quello
generale al buon andamento della P.A., abbia allegato il Marzano Francesco a
sostegno della sua richiesta di accesso agli atti indicati nel capo di accusa,
né alcuna situazione giuridica soggettiva a favore del predetto richiedente è
stata evidenziata dal P.M. ricorrente.
Quindi, sia pure attraverso un iter argomentativo diverso da quello adottato dal
giudice a quo, va confermato il proscioglimento dell'imputato da tale
imputazione.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato al capo A) e rinvia per
nuova deliberazione al Tribunale di Castrovillari; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma 18/5/2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 GIU. 2011
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