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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 23 dicembre 2010, n. 6860
ACQUA - Acque di balneazione - Concentrazione di sostanze nocive per la salute -
Mancato rispetto delle condizioni previste dall’Accordo tra Stato e Regioni del
16 gennaio 2003 - Esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente -
Legittimità. Il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie minime
previste dall'Accordo tra Stato e Regioni del 16 gennaio 2003 che fissa i
parametri relativi alla concentrazione di sostanze nocive per la salute
all'interno delle acque destinate alla balneazione (nella specie, di una
piscina) giustifica l’esercizio dei poteri di ordinanza contingibile e urgente
di cui all’art. 54, comma 2, del Testo unico degli enti locali. Pres. Nicolosi,
Est. Massari -T.F.S. (avv.Gironi) c. Comune di Bucine (avv. Paolini) e altri (n.c.)
-
TAR TOSCANA, Sez.II - 23 dicembre 2010, n. 6860
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accertamenti tecnici -
Instaurazione del contraddittorio con gli interessati - Obbligo - Esclusione.
Nella fase dell’accertamento tecnico, in presenza di un interesse pubblico che
può essere tutelato solo attraverso l’esercizio dei poteri sindacali extra
ordinem, non sussiste per l’Amministrazione l’obbligo di instaurare un
contraddittorio con gli interessati le cui eventuali controdeduzioni potranno
essere vagliate successivamente (T.A.R. Toscana, sez. II, 20 gennaio 1999, n.
158; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 24 luglio 2003, n. 653). Pres. Nicolosi, Est.
Massari -T.F.S. (avv.Gironi) c. Comune di Bucine (avv. Paolini) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 23 dicembre 2010, n. 6860
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Ordinanza contingibile
e urgente - Art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Preventivo avviso di avvio del
procedimento - Necessità - Esclusione. Deve ritenersi sottratto all'obbligo
di preventivo avviso di avvio del procedimento il provvedimento contingibile ed
urgente, adottato per ragioni di tutela della salute pubblica ai sensi dell'art.
54 del d. lgv. n. 267 del 2000 (T.A.R. Lazio, sez. II, 20 gennaio 2006, n. 455;
T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 14 dicembre 2004, n. 1337). Pres. Nicolosi, Est.
Massari -T.F.S. (avv.Gironi) c. Comune di Bucine (avv. Paolini) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 23 dicembre 2010, n. 6860
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06860/2010 REG.SEN.
N. 02420/2004 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 2420 del 2004, proposto da:
Taddei Francesco Saverio, in proprio e nella veste di legale rappresentante
della Soc. Tour Country Service S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Andrea
Gironi, con domicilio eletto presso Andrea Gironi in Firenze, via Pandolfini 28;
contro
Comune di Bucine, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Emilio Paolini, con
domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
Azienda U.S.L. n. 8 Arezzo;
A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Arezzo;
per l'annullamento
dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 106 del 20.08.04 a firma del Sindaco
del Comune di Bucine con cui è stato ordinato ai ricorrenti di provvedere, entro
tre giorni dalla notifica, al ripristino dei parametri dell'acqua della piscina
previsti dalla normativa vigente e dell'ordinanza n. 107 del 28.08.04 sempre a
firma del Sindaco del Comune di Bucine con cui è stata ordinata la sospensione
dell'attività di balneazione entro e non oltre tre ore dalla notifica della
stessa ordinanza, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o
consequenziale ancorché di estremi incogniti ed espressamente delle note n.
48690 del 19.08.04 e 49789 del 27.08.04 redatte dall'USL 8 di Arezzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bucine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Bernardo
Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Riferisce il ricorrente di gestire, in qualità di amministratore unico della
società Tour Country Service S.r.l., la piscina pubblica della Comune di Bucine.
A seguito dell'ispezione eseguita dal Dipartimento di prevenzione e sanità
pubblica dell’Azienda Usl n. 8, i cui esiti sono trasfusi nella nota in data 19
agosto 2004 indirizzata all'amministrazione comunale, emergeva dall'analisi dei
campioni d'acqua prelevati dalla piscina il superamento delle variazioni massime
consentite dalla normativa vigente.
Conseguentemente, con i provvedimenti indicati in epigrafe il Sindaco del Comune
ordinava al ricorrente di provvedere, entro 3 giorni, al ripristino dei
parametri legali dell'acqua della piscina e, successivamente la sospensione
immediata dell'attività di balneazione.
In data 28 agosto 2004 veniva, altresì, notificato al ricorrente un avviso di
garanzia per il reato di cui all'art. 650 del codice penale.
Contro gli atti suddetti ricorrono il sig. Taddei e la società dal medesimo
rappresentata chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i
motivi che seguono:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 l. n. 833/1978 e degli artt. 50
e 107 del d.lgs. n. 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma
2, dell’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003. Violazione dei principi
generali regolanti esercizio del potere sindacale di ordinanza contingibile e
urgente, con particolare riferimento al difetto del requisito dell'eccezionalità
ed urgenza della situazione presupposta. Violazione del principio di tipicità e
tassatività in materia di atti e provvedimenti amministrativi. Eccesso di potere
per errore, travisamento difatti, difetto dei presupposti, carenza assoluta di
istruttoria e difetto di motivazione. Sviamento di potere. Incompetenza.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, nonché
dell'art. 3 della medesima legge. Violazione del principio di leale
collaborazione tra privato e pubblica amministrazione. Eccesso di potere per
errore, carenza dei presupposti travisamento difatti. Carenza e perplessità
della motivazione. Sviamento di potere.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale opponendosi
all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti in epigrafe con cui il
Sindaco del Comune di Bucine ha dapprima ordinato ai ricorrenti di provvedere,
entro tre giorni dalla notifica, al ripristino dei parametri dell’acqua della
piscina nei limiti previsti dalla normativa vigente e successivamente, stante
l’inottemperanza all’ordinanza, ha disposto l’immediata sospensione
dell’attività di balneazione nella piscina dai medesimi gestita.
Può prescindersi dall'esame dell'eccezione di improcedibilità del gravame,
avanzata dalla difesa di controparte, atteso che il ricorso è, nel merito,
infondato.
Lamentano i ricorrenti, con il primo motivo, che non risulterebbero, nella
fattispecie, i presupposti per l'adozione di provvedimenti contingibili e
urgenti come delineati dall'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, nè sarebbe stato
instaurato il necessario contraddittorio con la controparte.
La tesi non può essere seguita.
L'art. 50, comma 5, del Testo unico degli enti locali stabilisce che “in caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante
della comunità locale…".
In verità non pare che, nella circostanza, il Comune di Bucine abbia inteso
avvalersi di tali poteri che non risultano, in effetti, in alcun modo richiamati
nel provvedimento impugnato. Per contro, come condivisibilmente evidenziato
nelle difese di controparte, nell'emanare l'ordinanza contestata il Sindaco ha
fatto piuttosto applicazione dell'art. 54, comma 2, del citato Testo unico
(nella formulazione all'epoca vigente), a tenore del quale "il sindaco, quale
ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei
cittadini".
Come risulta dalla documentazione in atti, nella fattispecie sussistevano,
all'evidenza, i presupposti per l'utilizzo dei suddetti poteri. Infatti, dalle
analisi effettuate dall'ARPAT sui campioni sia dell'acqua di immissione, sia su
quella contenuta nella vasca della piscina, è emerso il mancato rispetto delle
condizioni igienico-sanitarie minime previste dall'Accordo tra Stato e Regioni
del 16 gennaio 2003 che, appunto, fissa i parametri relativi alla concentrazione
di sostanze nocive per la salute all'interno delle acque destinate alla
balneazione.
Dalle prefate analisi risultava, infatti, una concentrazione di coliformi e
nitrati superiore di oltre il doppio rispetto alla soglia fissata dalla Tabella
A del protocollo d'intesa sopraccitato.
Detta situazione era evidentemente idonea a porre in pericolo l'incolumità dei
bagnanti, soprattutto considerando la frequenza dell'impianto da parte dei
bambini abitanti nell'area interessata.
Ne consegue che sussistevano tutti presupposti per l’emissione di un’ordinanza
contingibile ed urgente.
Per quanto attiene al diverso profilo di asserita illegittimità dedotto dai
ricorrenti, si osserva che su tale aspetto il Giudice amministrativo ha da tempo
fatto chiarezza, precisando che, nella fase dell’accertamento tecnico, in
presenza di un interesse pubblico che può essere tutelato solo attraverso
l’esercizio dei poteri sindacali extra ordinem, non sussiste per
l’Amministrazione l’obbligo di instaurare un contraddittorio con gli interessati
le cui eventuali controdeduzioni potranno essere vagliate successivamente
(T.A.R. Toscana, sez. II, 20 gennaio 1999, n. 158; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 24
luglio 2003, n. 653).
Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7
della legge n. 241 del 1990, in quanto l'Amministrazione non ha fatto precedere
l'ordinanza sindacale oggetto di gravame da rituale comunicazione di avvio del
procedimento.
La doglianza si palesa priva di pregio, in quanto, come più volte chiarito dalla
giurisprudenza, deve ritenersi sottratto all'obbligo di preventivo avviso di
avvio del procedimento il provvedimento contingibile ed urgente, adottato per
ragioni di tutela della salute pubblica ai sensi dell'art. 54 del d. lgv. n. 267
del 2000 (T.A.R. Lazio, sez. II, 20 gennaio 2006, n. 455; T.A.R. Abruzzo
L'Aquila, 14 dicembre 2004, n. 1337).
D'altro canto, come argomentato con riferimento alla precedente censura,
ricorrono nella specie i presupposti per l’applicazione dell'art. 21-octies,
comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, per il quale “Il
provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato”.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato
Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano forfettariamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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