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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



TRIBUNALE DI PERUGIA, Sez. penale, 17/02/2011, Sentenza n. 11 (ud. 10/01/2011)



INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Rumori provenienti da lavori di ristrutturazione di un immobile - Concreto pericolo di disturbo - Valutazione. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p., è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata (Cass., Sez. I, sent. n. 23130/2006; Cass., Sez. I, sent. n. 23866/2009; Cass., Sez. I, sent. n. 40393/2004; Cass., Sez. I, sent. n. 246, 2008). La valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente, ove i rumori vengono percepiti, di guisa che non vi è comunque alcuna necessità di disporre una perizia fonometrica per accertare l'intensità dei rumori, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento che, per le modalità di uso e di propagazione, la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone. (Fattispecie: rumori causati da lavori di ristrutturazione protratti anche nelle ore considerate di quiete). Giud. Grimaccia, imp. Ca. La. TRIBUNALE DI PERUGIA, Sez. penale, 17/02/2011 (ud. 10/01/2011), Sentenza n. 11

INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Esercizio di attività rumorosa - Obbligo di adottare le cautele necessarie ad evitare disturbo - Sussistenza. L'agente, il quale svolge attività di per sé rumorosa, è sempre obbligato non solo a rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dall'Autorità, ma anche a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Pertanto dovrà ritenersi sussistente l'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p., qualora i rumori prodotti siano di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, generando disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone. (Fattispecie: rumori causati da lavori di ristrutturazione protratti anche nelle ore considerate di quiete). Giud. Grimaccia, imp. Ca. La. TRIBUNALE DI PERUGIA, Sez. penale, 17/02/2011 (ud. 10/01/2011), Sentenza n. 11

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Rumori derivanti dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso - Configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. Rientrano nel generico disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone tutti i rumori eccedenti la normale tollerabilità, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, e quindi anche se derivano dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso, qualora l'esercizio predetto ecceda le sue normali modalità e ne costituisca uso smodato e tale da rendere impossibile la vita e, soprattutto, il riposo delle persone (Cass., Sez. I, sent. n. 29375/2009; Cass., Sez. I, sent. n. 46083/2007; Cass., Sez. I, sent. n. 30773/2006; Cass., Sez. I, sent. n. 7692/2006; Cass., Sez. I, sent. n. 1075/2006). (Fattispecie: rumori causati da lavori di ristrutturazione protratti anche nelle ore considerate di quiete). Giud. Grimaccia, imp. Ca. La. TRIBUNALE DI PERUGIA, Sez. penale, 17/02/2011 (ud. 10/01/2011), Sentenza n. 11


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PENALE


 

Il Giudice Unico Monocratico D.ssa Alessandra Grimaccia all'udienza del 10.01.2011 hai pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente


SENTENZA


nei confronti di Ca. La., nato ..ad.. il (omissis), Residente in Cordano, Via (omissis), Domiciliato in Passignano sul Trasimeno, Via (omissis)
Posizione giuridica: Libero/presente
Difesa dall'Avv. De. Be. del Foro di Perugia di fiducia - presente

IMPUTATO

A) del reato di cui agli artt. 110, 659, 635 c.p. per avere in concorso con altri in qualità di proprietari dell'appartamento sito in Via (omissis): art. 659 c.p. mediante rumori causati per motivi di ristrutturazione protratti anche nelle ore considerate di quiete disturbato l'occupazione e il riposo di Gu.Fr. e Za.Cr. in qualità rispettivamente di proprietaria e locataria dell'appartamento ubicato in Via (omissis) in Passignano sul Trasimeno.
B) art. 635 c.p.: per avere nelle circostanze di cui al capo A) durante i lavori di ristrutturazione a causa di un violento temporale causato dalle infiltrazioni di acqua, danneggiato l'appartamento di Gu.Fr. nonché i corredi e suppellettili di Za.Cr.
Con la continuazione del reato art. 81 cpv. c.p.

*******************

Con l'intervento del Pubblico Ministero: Dr. Anna Silvia Nardi che per il capo A) chiede sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Chiede assoluzione per il capo B) perché il fatto non costituisce reato.
Con l'intervento delle parti civili Gu.Fr. e Za.Cr. - assenti - rappresentate e difese dall'Avv. Mi.Ca. che conclude come da nota scritta che illustra e deposita unitamente a nota spese.
Il difensore dell'imputato: assoluzione per il capo A) perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; in ordine al capo B) assoluzione per non aver commesso il fatto. Chiede la condanna alle spese sostenute dall'imputato quantificate in Euro 4.000,00, oltre IVA e CAP come per legge, oltre al risarcimento del danno causato all'imputato da definirsi in via equitativa.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE


A seguito di opposizione a decreto penale di condanna Ca .La. veniva citato a giudizio dinanzi a questo Giudice all'udienza del 3.11.2008 per rispondere dei reati a lui ascritti in rubrica e si presentava al dibattimento nel quale si costituivano parti civili Za.Cr. e Gu.Fr. In occasione di tale udienza il procedimento non poteva essere trattato a causa dello sciopero a cui aveva aderito l'assistente giudiziario, cosicché il procedimento veniva rinviato all'udienza del 23.01.2009. Nel corso dell'istruttoria venivano escussi n. 5 testi indotti dal Pubblico Ministero e venivano escussi n. 2 testi indotti dalla difesa, dopodiché il presente procedimento veniva deciso all'udienza del 10.01.2011 mediante pubblica lettura del dispositivo di questa sentenza, previo espletamento della necessaria istruttoria dibattimentale e previa acquisizione delle conclusioni rese dalle parti così come emergono dal verbale d'udienza.

Dall'esame degli atti acquisiti e dall'esame dei testi escussi è emerso che, in forza del contratto di locazione sottoscritto in data (omissis), tale Za.Cr. aveva occupato l'immobile sito in Passignano sul Trasimeno, Via (omissis), di proprietà di Gu.Fr. fino all'(omissis).

é emerso che detto appartamento confinava, nella parte soprastante, con l'immobile dell'odierno imputato il quale nel mese di (omissis) aveva appaltato all'impresa di costruzioni "Ot. S.r.l." di Mo.Gi. dei lavori di ristrutturazione dello stabile (cfr. contratto di appalto e fotografie agli atti).

é emerso che detti lavori si erano protratti fino al mese di luglio del (omissis) e che avevano prodotto dei forti rumori che con il tempo erano divenuti intollerabili per la Za.Cr. alla quale era stato del tutto inibito il riposo all'interno della propria abitazione.

é emerso infatti che i lavori iniziavano verso le h. 07,00 di tutti i giorni, si protraevano fino alle h. 12,00 - 12,30, per poi riprendere alle h. 13,30 fino alle h. 17,00 circa.

Poiché all'epoca la Za. lavorava come cameriera presso un ristorante e il suo orario di lavoro si concentrava prevalentemente nelle ore serali, fino circa le h. 24,00 - 01,00, di fatto le era stata del tutto inibita la possibilità di riposarsi nel corso delle prime ore del mattino ovvero nel corso delle ore corrispondenti alla pausa pranzo (14,00 - 15,00).

A nulla erano valse le plurime lamentele formalizzate sia dalla Za. che dalla Gu. nei confronti sia della ditta appaltatrice che del proprietario Ca., poiché quest'ultimo aveva mostrato totale disinteresse sul punto.

Di fatto il Ca. non aveva mai invitato la ditta a modificare gli orari di lavoro ovvero a non utilizzare determinati attrezzi più rumorosi nelle prime ore del mattino ovvero durante la pausa pranzo.

A seguito di tali opere di ristrutturazione, inoltre, si erano verificate anche delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento condotto dalla Za. ed anche di altra persona che abitava in un appartamento situato nel medesimo immobile, tale Ku.Ma., infiltrazioni che avevano interessato zone del soggiorno, della camera da letto e dei terrazzi.

Infine in data (omissis), a seguito di un violento temporale che si era abbattuto sul posto durante la notte, si era verificato l'allagamento dell'appartamento condotto dalla Za. causando gravi danni sia alla struttura dell'immobile che agli arredi. In sostanza i teloni di copertura apposti dalla ditta costruttrice sul solaio non avevano retto all'impeto del vento e, pertanto, si era determinato l'allagamento degli immobili sottostanti, compreso quello abitato dalla Ku.

Per quanto emerso dall'odierna istruttoria appare evidente che, quanto al reato di cui all'art. 635 c.p., il danneggiamento dell'appartamento di proprietà della Gu. non possa essere addebitato alla condotta dolosa di nessuno, né, tantomeno, dell'odierno imputato, atteso che, come giustamente rilevato dal difensore del Ca., il reato di danneggiamento colposo non è contemplato dal nostro ordinamento.

Quanto invece alla contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. occorre premettere un discorso diverso.

Dalle dichiarazioni rese dalla teste Za. e dalla teste Ku. è emerso che per ben 7 mesi i rumori conseguenti alla ristrutturazione dell'immobile sovrastante gli appartamenti di queste ultime erano stati costanti e particolarmente invasivi della quiete e della privacy della persona offesa. La Ku. ne aveva subito minor pregiudizio poiché la sua attività lavorativa si concentrava prevalentemente nelle ore diurne, viceversa la Za., che aveva bisogno di riposare anche nelle prime ore del mattino ovvero nelle ore di pausa del primo pomeriggio, di fatto si era trovata nella totale impossibilità di riposarsi.

D'altro canto che i rumori fossero avessero superato il limite della normale tollerabilità lo dimostrano anche i prodotti dai mezzi lavorativi utilizzati dalla ditta appaltatrice così come emergono dal rapporto di valutazione del rumore effettuato in data 6.06.2005 dalla Sa. S.r.l. per conto della "Ot. S.r.l." (agli atti), dB che superano nettamente tutti i limiti previsti dal D.P.C.M. 1.03.1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) e dal D.P.C.M. 14.11.1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), in relazione alla L. 26.10.1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), vieppiù che tali rumori venivano prodotti proprio sopra l'ambiente abitativo in cui viveva la Za.

Né i testi sentiti hanno riferito, contrariamente a quanto dichiarato dal teste Mo., che la ditta evitava l'utilizzo degli strumenti più rumorosi nelle prime ore del mattino ovvero durante le prime ore del pomeriggio.

Invero è ormai orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurabilità del suindicato reato, è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata (Cass. Sez. I, sent. n. 23130 del 2006; Cass. Sez. I, sent. n. 23866 del 2009; Cass. Sez. I, sent. n. 40393 del 2004; Cass. Sez. I, sent. n. 246, 2008).

Inoltre la valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente, ove i rumori vengono percepiti, di guisa che non vi è comunque alcuna necessità di disporre una perizia fonometrica per accertare l'intensità dei rumori, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento che, per le modalità di uso e di propagazione, la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone.

Invero l'agente, il quale svolge attività di per sé rumorosa, è comunque sempre obbligato non solo a rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dall'Autorità, ma anche a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Pertanto dovrà ritenersi sussistente l'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p., qualora i rumori prodotti siano di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, generando disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone.

Secondo l'orientamento della stessa Corte, infine, rientrano nel generico disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone tutti i rumori eccedenti la normale tollerabilità, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, e quindi anche se derivano dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso, qualora l'esercizio predetto ecceda le sue normali modalità e ne costituisca uso smodato e tale da rendere impossibile la vita e, soprattutto, il riposo delle persone (Cass. Sez. I, sent. n. 29375 del 2009; Cass. Sez. I, sent. n. 46083 del 2007; Cass. Sez. I, sent. n. 30773 del 2006; Cass. Sez. I, sent. n. 7692 del 2006; Cass. Sez. I, sent. n. 1075 del 2006).

Nel caso della Za., quindi, per tutte le circostanze sopra esposte, non vi è dubbio che i rumori prodotti dalla ditta appaltatrice avessero senz'altro superato la normale tollerabilità, superamento comunque di per sé idoneo ad arrecare disturbo alle occupazioni e al riposo di un numero indeterminato di persone.

Inoltre l'esasperazione della Za. si era notevolmente incrementata nel tempo, atteso che la donna si era vista precludere il diritto alla quiete proprio nelle ore dedicate al riposo. A fronte di tali condizioni, infatti, la disturbata non ha potuto riposare ed ha avvertito in modo acuto la violazione della privacy all'interno della sua abitazione soprattutto perché il rumore è stato presente in modo continuo, costante e quotidiano tutti i giorni, per sette mesi, fino a quando la stessa, totalmente esasperata ed esausta, aveva dovuto lasciare definitivamente l'appartamento della Gu.

Infine non può ritenersi giustificativa la circostanza che il Ca. aveva appaltato i lavori di ristrutturazione e pertanto poteva disinteressarsi completamente di quanto avveniva all'interno del suo immobile. Invero l'imputato ben conosceva lo stato di disagio in cui versava la Za. la quale più volte gli aveva richiesto di intervenire affinché i rumori prodotti dalla ditta appaltatrice fossero limitati ovvero evitati nelle ore dedicate al suo riposo, e non vi è dubbio che, in qualità di proprietario del bene, anche il Ca. abbia concorso, con una evidente condotta omissiva, nell'attività rumorosa causata dalla Ot. S.r.l.

Ciò posto occorre rilevare che, tuttavia, la condotta contravvenzionale di cui all'art. 659 c.p. risulta prescritta (nel suo termine massimo) in data (omissis).

Infine non può accogliersi la richiesta del difensore in ordine alla condanna delle parti civili al pagamento delle spese sostenute dall'imputato e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 541 comma 2 c.p.p.

Invero, quanto al reato di cui all'art. 659 c.p., è intervenuta una pronuncia in punto di prescrizione e non un'assoluzione in punto di merito. Quanto al reato di cui all'art. 635 c.p. è intervenuta una assoluzione in punto di mancata correttezza della qualificazione giuridica del fatto da parte del Pubblico Ministero, né si ravvisa comunque un'ipotesi di colpa grave in capo alle parti civili. Permane comunque sempre una legittima costituzione in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p. sopra descritto.


P.Q.M.


Visto l'art. 531 c.p.p.;
pronuncia
sentenza di non doversi procedere nei confronti di Ca.La. in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p. per essere tale reato estinto per intervenuta prescrizione;
Visto l'art. 530 c.p.p.;


assolve


Ca.La. in ordine al reato di cui all'art. 635 c.p. perché il fatto non costituisce reato.
 

Motivazione in gg. 90.

Così deciso in Perugia il 10 gennaio 2011.
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2011.



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