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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 1 marzo 2011, n. 385
INQUINAMENTO - Interventi di bonifica - Completamento - Certificazione
rilasciata dalla provincia competente - Titolo per lo svincolo della garanzie
finanziarie - Possibilità di rilascio di certificazione parziale - esclusione -
Normativa di riferimento - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Art. 12 D.M. n. 471/1999 -
Art. 248, c. 2 d.lgs. n. 152/2006. L’art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 22/97
prevedeva che il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al
precedente comma 2, lett. c) - cioè dei progetti di bonifica delle aree
inquinate - venisse attestato da apposita certificazione rilasciata dalla
Provincia competente per territorio. In attuazione di detta norma, l’art. 12 del
d.m. n. 471/1999 ha stabilito, al comma 2, che il completamento degli interventi
di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto
approvato fossero accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione,
predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati nell’All. 5: la
predetta certificazione costituiva, in base al successivo comma 3, titolo per lo
svincolo della garanzie finanziarie da prestare, ai sensi dell’art. 10, comma 9,
del d.m. n. 471 stesso, una volta approvato il progetto definitivo di bonifica,
per la corretta esecuzione ed il completamento dell’intervento. L’art. 248,
comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 prevede ora che il completamento degli
interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza
operativa, nonché la conformità di essi al progetto approvato sia accertata
dalla Provincia tramite apposita certificazione, sulla base della relazione
tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
territorialmente competente. Anche in questo caso, la certificazione costituisce
titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie. Orbene, dal quadro normativo
così riprodotto emerge come la certificazione in esame sia rilasciata una volta
concluso l’intervento di bonifica, non essendo previsto da nessuna delle norme
riportate più sopra il rilascio di una certificazione parziale. Pres. Nicolosi,
Est. De Berardinis - T. s.p.a. (avv.ti Vecchio, Breida e Ceccuzzi) c. Provincia
di Grosseto (avv. Canuti, Sechi e Sorrenti), Comune di Grosseto (avv. Cruciani)
e altro (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 1 marzo 2011, n. 385
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N. 00385/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01804/2008 REG.RIC.
N. 02093/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 1804 del 2008,
proposto dalla
Total Italia S.p.A., in persona del direttore generale vicario marketing e
raffinazione pro tempore, sig. Xavier Dumont de Chassart, e del direttore, sig.
Paul Mannes, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Vecchio, Maria
Cristina Breida e Nicola Ceccuzzi e con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo, in Firenze, via de’ Benci n. 16
contro
Provincia di Grosseto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Chiara Canuti, Ivana Sechi e Stefania Sorrenti e con
domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40
Comune di Grosseto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Susanna Cruciani e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Francesco Massimo Pozzi, in Firenze, lungarno Vespucci n. 20
Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana – A.R.P.A.T., non
costituita in giudizio
sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2008, proposto da:
Total Italia S.p.A., in persona del direttore generale vicario marketing e
raffinazione pro tempore, sig. Antonio Fedele, e del direttore, sig. Paul Mannes,
rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata come nel precedente ricorso
contro
Comune di Grosseto, in persona del Vice Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso ed elettivamente domiciliato come nel precedente ricorso
Provincia di Grosseto, non costituita in giudizio
Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana – A.R.P.A.T., non
costituita in giudizio
A) quanto al ricorso n. 1804 del 2008:
- con il ricorso originario
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
- del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Ingegneria Ambientale
della Provincia di Grosseto, prot. n. 108034 del 10 luglio 2008, con cui è stata
respinta la richiesta di certificazione di avvenuta bonifica per l’area del
punto vendita Total sita in Grosseto, v.le Michelangelo, presentata dalla Total
Italia S.p.A.;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese
le risultanze istruttorie
e per la condanna
dell’Amministrazione all’integrale risarcimento dei danni
- con i motivi aggiunti depositati il 2 dicembre 2008
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
- della nota del Comune di Grosseto – Direzione Gestione del Territorio –
Ufficio Edilizia Privata, prot. n. 108088 del 9 settembre 2008, trasmessa alla
ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta il 16 settembre 2008, recante
comunicazione del parere negativo sull’intervento di cui alla D.I.A. del 17
luglio 2006 per lavori di manutenzione straordinaria nel punto vendita Total
sito in Grosseto, v.le Michelangelo;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese
le risultanze istruttorie ed inclusa la comunicazione della Provincia di
Grosseto prot. n. 108034 del 10 luglio 2008 (già impugnata con il ricorso
originario) e la relazione sull’intervento di bonifica dell’area del punto
vendita Total sito in Grosseto, v.le Michelangelo, redatta dall’A.R.P.A.T. il 20
marzo 2008
B) quanto al ricorso n. 2093 del 2008:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
- della nota del Comune di Grosseto – Direzione Gestione del Territorio –
Ufficio Edilizia Privata, prot. n. 108088 del 9 settembre 2008, trasmessa alla
ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta il 16 settembre 2008, recante
comunicazione del parere negativo sull’intervento di cui alla D.I.A. del 17
luglio 2006 per lavori di manutenzione straordinaria nel punto vendita Total
sito in Grosseto, v.le Michelangelo (già impugnata con il ricorso R.G. n. 1804
del 2008);
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese
le risultanze istruttorie ed inclusa la comunicazione della Provincia di
Grosseto prot. n. 108034 del 10 luglio 2008 e la relazione sull’intervento di
bonifica dell’area del punto vendita Total sito in Grosseto, v.le Michelangelo,
redatta dall’A.R.P.A.T. il 20 marzo 2008 (già impugnati con il ricorso R.G. n.
1804 del 2008).
Visti il ricorso originario n. 1804/2008 di R.G. ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla società ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto (solo nel
giudizio instaurato con il ricorso R.G. n. 1804/2008) e del Comune di Grosseto;
Visti i motivi aggiunti sul ricorso R.G. n. 1804/2008;
Visti il ricorso R.G. n. 2093/2008, recante riproduzione dei motivi aggiunti, ed
i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione degli atti impugnati, presentata in via
incidentale dalla società ricorrente;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1151/2008 del 10 dicembre 2008, con cui sono
stati riuniti i ricorsi ed è stata respinta l’istanza incidentale di
sospensione;
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle
rispettive tesi e difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 9 novembre 2010 il dott. Pietro De
Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
La società ricorrente, Total Italia S.p.A., espone di gestire attività di
distribuzione di carburanti su tutto il territorio nazionale e di avere, a tal
fine, acquistato la proprietà del terreno su cui insiste un proprio impianto di
carburanti in Grosseto, v.le Michelangelo.
Nel corso del 2004 l’esponente avviava la bonifica del terreno su cui insiste
l’impianto e di alcuni terreni con esso confinanti, in conformità al piano di
bonifica approvato dalle autorità competenti, dovendo, per poter utilmente
eseguire la bonifica, sospendere l’attività dell’impianto.
Con lettera del 3 aprile 2007 la società inviava alle varie P.A. interessate una
copia della relazione tecnica di fine lavori, chiedendo alla Provincia di
Grosseto la certificazione di avvenuta bonifica per l’area in esame. La
Provincia riscontrava la lettera con nota prot. n. 108034 del 10 luglio 2008,
con la quale, tuttavia, respingeva la richiesta di certificazione, giacché il
progetto di bonifica approvato aveva previsto, quale momento conclusivo
dell’intervento, quello in cui i valori di concentrazione degli analiti
traccianti della contaminazione, rilevati nelle acque sotterranee, sarebbero
risultati al di sotto dei limiti previsti dal d.m. n. 471/1999: nel caso di
specie, però, tale evenienza non si sarebbe verificata, persistendo la
contaminazione dell’acquifero superiore ed essendo ancora in atto i sistemi di
trattamento in situ. Per tal ragione, la Provincia di Grosseto negava la
certificazione richiesta, pur riconoscendo, nella nota in parola, che gli
interventi di bonifica si erano in effetti conclusi nell’area del punto vendita,
“trattandosi di bonifica ex situ”.
Avverso il succitato diniego della certificazione di avvenuta bonifica è insorta
la società esponente, impugnandolo con il ricorso rubricato al n. 1804/2008 del
R.G. e chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento
impugnato.
A supporto del gravame, la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, le
censure di: violazione e falsa applicazione degli artt. 240, 242 e segg. e 249
del d.lgs. n. 152/2006; contraddittorietà della motivazione; eccesso di potere
in tutte le sue figure sintomatiche.
In sintesi, la ricorrente lamenta che, a causa del mancato rilascio della
certificazione, non potrebbe eseguire interventi edilizi sull’impianto,
finalizzati alla riapertura del medesimo e che, atteso che le opere di bonifica,
per quanto riguarda l’area su cui insiste il punto vendita, sono state
completate, la Provincia avrebbe dovuto procedere al rilascio della
certificazione richiesta con riferimento all’area de qua, vincolando la Total
Italia S.p.A. alla prosecuzione delle opere nelle aree per cui l’attività di
bonifica risulta ancora non completata.
La società ha proposto, altresì, domanda di risarcimento dei danni, riservandosi
di quantificarli nel corso del giudizio.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Grosseto, depositando memoria, con
la quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua
reiezione, con reiezione, altresì, dell’istanza di sospensione.
Si è costituito in giudizio, altresì, il Comune di Grosseto, mentre non si è
costituita l’A.R.P.A.T. – Agenzia Regionale per la protezione ambientale della
Toscana.
Con motivi aggiunti depositati in data 2 dicembre 2008 – presentati anche quale
ricorso autonomo, rubricato al n. 2093/2008 di R.G. – la società ha impugnato la
nota del Comune di Grosseto, prot. n. 108088 del 9 settembre 2008, recante
parere negativo sull’intervento di manutenzione straordinaria del punto vendita
Total sito in Grosseto, v.le Michelangelo, di cui alla D.I.A. presentata in data
17 luglio 2006 dalla società stessa, nonché gli atti presupposti e connessi
indicati in epigrafe, compresa la relazione dell’A.R.P.A.T. del 20 marzo 2008.
La suddetta nota del Comune di Grosseto si fonda sull’avviso negativo della
Provincia sul rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, a seguito del
persistere di una contaminazione dell’acquifero e nonostante la conclusione
della bonifica per quanto riguarda l’area del punto vendita.
A supporto dei motivi aggiunti e del ricorso autonomo n. 2093/2008 di R.G., la
società ha dedotto le censure di:
- violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione
dell’art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 22/1997, degli artt. 10 e 12 del d.m. n.
471/1999, nonché delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380/2001 e degli artt.
240, 242 e segg., 248 e 249 del d.lgs. n. 152/2006, contraddittorietà della
motivazione ed eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in quanto
il Comune avrebbe indebitamente sovrapposto i due procedimenti di bonifica
dell’area inquinata e di rilascio del titolo abilitativo per i lavori di
riattivazione del punto vendita. In realtà il Comune avrebbe indicato, quali
condizioni alternative per autorizzare i lavori, il rilascio della
certificazione di avvenuta bonifica o la compatibilità degli interventi da
eseguire con l’eventuale bonifica ancora in corso: condizioni che sarebbero
ambedue sussistenti, come dimostrerebbe la documentazione depositata in atti, in
specie perché le residue attività di bonifica riguarderebbero un’area esterna a
quella su cui insiste il punto vendita e priva di correlazioni con quest’ultimo;
- violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché degli artt. 1 e 3 della l. n.
241/1990, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, eccesso di
potere in tutte le sue figure sintomatiche, violazione del principio di
proporzionalità, per essersi il Comune di Grosseto limitato a giustificare il
diniego richiamandosi al mancato rilascio della certificazione di avvenuta
bonifica da parte della Provincia, pur avendo dato atto della conclusione della
bonifica dell’area su cui insiste il punto vendita;
- violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, per non avere indicato l’atto
impugnato l’Autorità cui è possibile ricorrere ed il termine entro cui
ricorrere.
Il Comune di Grosseto, già costituitosi, ha depositato una memoria sui motivi
aggiunti al ricorso R.G. n. 1804/2008, (nonché una di identico tenore sul
ricorso R.G. n. 2093/2008), eccependo in via preliminare l’inammissibilità dei
citati motivi aggiunti, non avendo la società ricorrente impugnato la nota
comunale del 31 marzo 2008, recante invito alla società stessa a produrre la
certificazione di avvenuta bonifica, o in alternativa l’attestazione di
compatibilità delle opere con la prosecuzione dei lavori di bonifica. Nel
merito, ha poi eccepito l’infondatezza delle doglianze formulate con i motivi
aggiunti e con il ricorso R.G. n. 2093/2008, concludendo per il loro integrale
rigetto, previo rigetto, altresì, dell’istanza cautelare.
Anche la Provincia di Grosseto – costituitasi unicamente nel giudizio instaurato
con il ricorso R.G. n. 1804/2008 – ha depositato una memoria, eccependo la
tardività dei motivi aggiunti relativamente all’impugnazione della nota prot. n.
108034 del 10 luglio 2008, e, comunque, la loro infondatezza e chiedendone la
reiezione, con reiezione dell’istanza cautelare.
Nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2008 il Collegio, riuniti
preliminarmente i due ricorsi in epigrafe e considerate: a) la nota dell’A.R.P.A.T.
– Dipartimento di Grosseto del 20 luglio 2007, in cui era precisata
l’incompatibilità degli interventi di bonifica con l’esercizio dell’attività del
punto vendita carburanti; b) la nota della Provincia di Grosseto del 10 luglio
2008, che aveva escluso che la bonifica fosse conclusa, vista la persistenza
della contaminazione della falda acquifera superiore, con ordinanza n. 1151/2008
ha respinto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito, la società ricorrente ha depositato una memoria
difensiva unitaria e dei documenti nei ricorsi riuniti, insistendo per il loro
integrale accoglimento.
Anche il Comune di Grosseto ha depositato una memoria, con documentazione
allegata, insistendo nelle eccezioni già sollevate ed in particolare in quella
di inammissibilità dei motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 9 novembre 2010 ambedue i ricorsi sono stati trattenuti
in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso originario rubricato
al n. 1804/2008 di R.G. viene impugnato il provvedimento della Provincia di
Grosseto recante il diniego di rilascio della certificazione di intervenuta
bonifica per i lavori eseguiti dalla Total Italia S.p.A. nell’area dov’è posto
il punto vendita carburanti di Grosseto, v.le Michelangelo, appartenente alla
predetta società.
Con i motivi aggiunti – riproposti con ricorso autonomo rubricato al n.
2093/2008 di R.G. – viene, poi, impugnato l’avviso negativo del Comune
sull’intervento di manutenzione straordinaria di cui alla D.I.A. presentata
dalla società in relazione al predetto punto vendita, basato sull’insussistenza
delle condizioni per il rilascio, da parte della Provincia, della certificazione
di avvenuta bonifica in relazione all’area in esame.
Il Collegio prende preliminarmente atto dell’intervenuta riunione dei ricorsi,
disposta con ordinanza cautelare n. 1151/2008, confermandola ai fini della
decisione del merito.
Il ricorso originario rubricato al n. 1804/2008 di R.G. è infondato.
Invero, con l’unico motivo di gravame la ricorrente sostiene che la Provincia di
Grosseto le avrebbe dovuto rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica in
relazione all’area su cui insiste l’impianto di distribuzione dei carburanti,
avendo riconosciuto essa stessa per tale area il completamento delle opere di
bonifica, salvo vincolarla alla prosecuzione di dette opere nelle aree – esterne
all’impianto – per le quali l’attività di bonifica non risultava ancora
completata.
La tesi non può essere condivisa.
Il contesto normativo di riferimento, già costituito dagli artt. 17, comma 8,
del d.lgs. n. 22/1997 (cd. decreto Ronchi) e 12 del d.m. n. 471/1999, è ora
costituito dall’art. 248 del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambiente), il cui
testo, peraltro, riproduce in gran parte quello dell’art. 12 cit., elevandone il
rango nella gerarchia delle fonti (da fonte secondaria a fonte primaria).
L’art. 17, comma 8, cit., prevedeva che il completamento degli interventi
previsti dai progetti di cui al precedente comma 2, lett. c) – cioè dei progetti
di bonifica delle aree inquinate – venisse attestato da apposita certificazione
rilasciata dalla Provincia competente per territorio. In attuazione di detta
norma, l’art. 12 del d.m. n. 471/1999 ha stabilito, al comma 2, che il
completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la
conformità degli stessi al progetto approvato fossero accertati dalla Provincia
mediante apposita certificazione, predisposta in conformità ai criteri ed ai
contenuti indicati nell’All. 5: la predetta certificazione costituiva, in base
al successivo comma 3, titolo per lo svincolo della garanzie finanziarie da
prestare, ai sensi dell’art. 10, comma 9, del d.m. n. 471 stesso, una volta
approvato il progetto definitivo di bonifica, per la corretta esecuzione ed il
completamento dell’intervento. L’art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006
prevede ora che il completamento degli interventi di bonifica, di messa in
sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità di
essi al progetto approvato sia accertata dalla Provincia tramite apposita
certificazione, sulla base della relazione tecnica predisposta dall’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente. Anche in
questo caso, la certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie
finanziarie.
Orbene, dal quadro normativo così riprodotto emerge come la certificazione in
esame sia rilasciata una volta concluso l’intervento di bonifica, non essendo
previsto da nessuna delle norme riportate più sopra il rilascio di una
certificazione parziale, attestante il completamento di una parte soltanto
dell’intervento di bonifica, come, invece, pretenderebbe di ottenere la
ricorrente. Vero è che, come sottolinea il Comune di Grosseto, l’art. 11 del
d.m. n. 471/1999 consente una progettazione per fasi distinte dell’intervento di
bonifica, tra l’altro per rendere possibile la realizzazione degli interventi
per singole aree: tuttavia, dagli atti non risulta che la ricorrente si sia
avvalsa di tale procedura (per ottenere le certificazioni relative alle singole
fasi), avendo invece presentato – come osserva ancora la difesa del Comune –
sempre progettazioni unitarie, comprensive della bonifica sia del terreno, sia
delle acque sotterranee.
Tanto premesso, nel caso di specie è indubbio che l’intervento unitario di
bonifica non si sia ancora concluso. Ciò è ammesso dalla stessa Total Italia
S.p.a., nel ricorso e nella documentazione versata in atti. In particolare, si
legge nell’introduzione della “relazione tecnica di fine lavori” del 21 marzo
2007 – presentata dalla società in allegato alla lettera del 3 aprile 2007 con
cui era stata richiesta la certificazione di avvenuta bonifica – che “alla data
attuale è terminato nelle 2 aree (cioè le due aree oggetto della bonifica:
l’area del punto vendita carburanti, sita in v.le Michelangelo, e quella di via
Masaccio) l’intervento di bonifica tramite scavo e rimozione selettiva; perdura
ancora il sistema di Biosparging e l’utilizzo degli ORC per il risanamento
dell’acqua sotterranea”. Successivamente, la relazione descrive le attività di
bonifica svolte ed i relativi risultati tecnici, riferendosi soltanto alla
bonifica dei terreni ed anche le conclusioni cui perviene si riferiscono
esclusivamente alla bonifica dei terreni. Tuttavia, come ricorda l’introduzione
della citata relazione, nel 2002 sul sito de quo era stato constatato il
superamento dei limiti di concentrazione accettabile nelle matrici ambientali
del sottosuolo (tanto il terreno, quanto le acque sotterranee). E le più
versioni del progetto definitivo di bonifica – quella originaria, allegata alla
lettera della società del 19 marzo 2003 (all. 7 al ricorso) e quelle nascenti
dalle integrazioni richieste dalla Conferenza di servizi (v., in specie, all. 9
al ricorso) – hanno ad oggetto sempre, oltre al terreno nell’area dei serbatoi
interrati ed al terreno sottostante a via Masaccio, le acque sotterranee della
falda superiore e della falda inferiore. Né va trascurato che, secondo la
relazione dell’A.R.P.A.T. del 20 marzo 2008 – impugnata con i motivi aggiunti e
con il ricorso R.G. n. 2093/2008, ma non contestata sul punto dalla ricorrente –
al momento i monitoraggi dimostravano “uno stato di qualità dell’acquifero
superiore fortemente interessato dalla presenza di contaminazione” ed erano
ancora in atto i sistemi di trattamento in situ.
Da quanto detto si desume che, del tutto correttamente, l’A.R.P.A.T., nella
suddetta relazione del 20 marzo 2008, ha sostenuto l’insussistenza delle
condizioni per la certificazione di avvenuta bonifica, rimarcando la differenza
dell’iter procedimentale seguito dalla ricorrente rispetto a quello (previsto,
come esposto più sopra, dall’art. 11 del d.m. n. 471/1999) della certificazione
per fasi distinte, che, nel caso di specie, si sarebbe potuta articolare nella
certificazione in tempi distinti per il terreno del punto vendita e per l’area
di via Masaccio, ovvero nella certificazione dei suoli, distinta rispetto a
quella della falda. Atteso, invece, il carattere unitario dell’intervento e,
prima ancora, della relativa progettazione, legittimamente la Provincia di
Grosseto ha preso atto del mancato completamento, al momento, dell’intervento di
bonifica e, per conseguenza, ha respinto con la nota prot. n. 108034 del 10
luglio 2008 la richiesta di certificazione. Donde l’infondatezza del ricorso
originario, nonché del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti e del
ricorso R.G. n. 2093/2008, nella parte in cui (par. 1.2) è rivolto a contestare
la legittimità del diniego del certificato di avvenuta bonifica.
A conclusioni completamente opposte deve, invece, pervenirsi in riferimento alle
doglianze dedotte con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti e del
ricorso R.G. n. 2093/2008, nonché con il primo motivo, limitatamente alla parte
in cui quest’ultimo è rivolto a contestare la valutazione, da parte del Comune
di Grosseto, dell’incompatibilità tra la bonifica e l’intervento di
ristrutturazione e riattivazione del punto vendita, per il quale era stata
presentata apposita D.I.A. dalla ricorrente il 17 luglio 2006. Tali doglianze
debbono, infatti, essere condivise.
Sul punto, va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità dei motivi
aggiunti formulata dalla difesa del Comune di Grosseto sul rilievo della mancata
impugnazione, ad opera della società ricorrente, della nota comunale del 31
marzo 2008, prot. n. 39819: con questa sono stati interrotti, a fini istruttori,
i termini del procedimento di manutenzione straordinaria del punto vendita,
essendosi richiesta la produzione di un atto della Provincia attestante la
conclusione dei lavori di bonifica o la compatibilità degli stessi con la
prosecuzione (rectius, riattivazione) dell’attività di distribuzione dei
carburanti. Si tratta, pertanto, di una richiesta istruttoria, avente natura di
atto endoprocedimentale, come tale, per giurisprudenza costante, privo di
carattere lesivo e non immediatamente impugnabile (cfr., ex plurimis, T.A.R.
Puglia, Bari, Sez. III, 8 luglio 2010, n. 2922). Né potrebbe obiettarsi che si
tratta di atto soprassessorio, perché l’immediata lesività e, quindi, la diretta
impugnabilità di tali atti sono riconosciute dalla giurisprudenza solo laddove
dall’atto soprassessorio derivi un vero e proprio arresto a tempo indeterminato
del procedimento (T.A.R. Liguria, Sez. I, 28 giugno 2007, n. 1259): circostanza,
questa, del tutto assente nel caso di specie, considerato che la citata nota
comunale del 31 marzo 2008 assegnava alla società un termine ben preciso di
sessanta giorni dal suo ricevimento per produrre la documentazione richiesta.
Donde l’infondatezza, anche per tal verso, dell’eccezione di inammissibilità ora
analizzata. Resta invece assorbita l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti
formulata dalla difesa della Provincia di Grosseto, attesa la suesposta
infondatezza delle doglianze (sia di quelle contenute nel ricorso originario,
sia di quelle contenute nel ricorso per motivi aggiunti e riprodotte nel
distinto ricorso R.G. n. 2093/2008) avanzate dalla ricorrente nei confronti
della nota provinciale prot. n. 108034 del 10 luglio 2008.
Nel merito dei motivi aggiunti e del ricorso R.G. n. 2093/2008, per la parte ora
in esame, il Collegio sottolinea il difetto di istruttoria e di motivazione in
cui è incorso il Comune nell’esprimersi, con la nota del 9 settembre 2008, n.
108088, negativamente sull’intervento di manutenzione straordinaria oggetto
della D.I.A. della ricorrente. Detta nota è basata sul diniego di certificazione
espresso dalla Provincia di Grosseto tramite il provvedimento gravato con il
ricorso originario, tanto che la difesa comunale configura la risposta negativa
del Comune di Grosseto quale atto conseguente al diniego della Provincia. E
tuttavia, la documentazione versata in atti è tutt’altro che univoca sul
problema – determinante per le decisioni da assumere sulla D.I.A. – della
compatibilità dell’intervento proposto con le residue opere di bonifica.
Ed invero, come correttamente osservato dalla ricorrente nei motivi aggiunti, la
nota comunale del 31 marzo 2008 aveva condizionato il proseguimento
dell’istruttoria sull’intervento di manutenzione straordinaria all’acquisizione
di un parere della Provincia dal quale si evincesse, in alternativa:
a) o la conclusione dei lavori di bonifica;
b) ovvero la compatibilità di tali lavori con la prosecuzione dell’attività nel
punto vendita.
Se ne deduce che, ai fini della decisione negativa sull’intervento edilizio de
quo, non era sufficiente accertare l’assenza della certificazione di avvenuta
bonifica, ma sarebbe stato necessario verificare, altresì, la compatibilità tra
l’intervento edilizio e la riattivazione dell’impianto di distribuzione dei
carburanti, da un lato, ed il completamento delle opere di bonifica, dall’altro.
Invece, il Comune di Grosseto si è limitato ad effettuare la prima verifica,
senza nulla dire sulla seconda, così incorrendo nei vizi di difetto di
istruttoria e di motivazione del diniego gravato. Ciò, considerato che
l’esigenza di svolgere sul punto un approfondimento istruttorio emergeva con
netta evidenza dal carattere non univoco – come accennato – della documentazione
a disposizione del Comune di Grosseto, di fonte A.R.P.A.T.: si fa riferimento,
in specie, alla relazione dell’A.R.P.A.T. – Dipartimento di Grosseto del 1°
giugno 2007, trasmessa al Comune con nota prot. n. 3341/1.23.12/4 del 18 luglio
2007, dove si concludeva nel senso della non interferenza tra gli interventi di
bonifica in atto e la prosecuzione dell’attività del punto vendita carburanti,
ed al supplemento di relazione dell’identico Dipartimento dell’A.R.P.AT., datato
19 giugno 2007 ed inviato al Comune con nota prot. n. 3384/1.23.12/47 del 20
luglio 2007, dove si perviene, invece, alla conclusione opposta, senza peraltro
illustrare in alcun modo le motivazioni che spingevano a capovolgere il
precedente giudizio. E va aggiunto che le due relazioni sono sottoscritte dalla
medesima persona fisica, il che rende ancor più incomprensibile, in assenza di
ulteriori indicazioni esplicative, il suindicato ripensamento.
Il Comune di Grosseto, autovincolatosi a verificare, altresì, la compatibilità
tra intervento edilizio e bonifica, avrebbe, quindi, dovuto rilevare la
contraddizione in cui era incorsa l’A.R.P.A.T. nelle due relazioni ora viste e
chiedere i necessari chiarimenti in proposito, prima di esprimersi negativamente
sull’intervento edilizio proposto: ciò, tanto più – si ribadisce – in presenza
di un ripensamento privo di motivazione, mentre nella relazione del 1° giugno
2007 la valutazione positiva dell’A.R.P.A.T. si presentava quale sintesi
conclusiva della compiuta descrizione delle attività di bonifica effettuate e
tuttora da eseguire (in particolare per la falda acquifera superiore, ancora
contaminata). L’omissione del suddetto approfondimento istruttorio da parte del
Comune di Grosseto risulta tanto più grave, in virtù del fatto che la stessa
Provincia, pur negando il completamento dell’intervento di bonifica, ha,
comunque, riconosciuto, nell’impugnata nota del 10 luglio 2008, la conclusione
della bonifica per il terreno su cui insiste il punto vendita. Donde, anche per
questo profilo, l’esigenza di approfondire le ragioni su cui si fonderebbe
l’incompatibilità tra i lavori di completamento della bonifica e l’attività di
riattivazione e rimessa in esercizio dell’impianto, sostenuta dall’A.R.P.A.T.
nella relazione del 19 giugno 2007. Il non aver provveduto al descritto
approfondimento vizia irrimediabilmente l’operato del Comune e porta
all’accoglimento delle doglianze più sopra riportate (il primo, in parte qua, ed
il secondo dei motivi aggiunti e motivi autonomi del ricorso R.G. n. 2093/2008).
Prive di pregio si rivelano le obiezioni avanzate dalla difesa comunale sul
rilievo del lungo periodo di chiusura dell’impianto di distribuzione dei
carburanti di cui si discute, e della presentazione della richiesta di
ripristino a distanza di oltre tre anni dal dissequestro del sito: infatti, è
agevole replicare, sul punto, che era necessario provvedere prima alla bonifica
del terreno su cui insiste l’impianto (la quale bonifica, secondo la ricorrente,
non era compatibile con la prosecuzione dell’attività, giacché presupponeva la
rimozione dell’impianto stesso). Ed è ragionevole ritenere che la società
ricorrente abbia richiesto il ripristino una volta terminata la bonifica di
siffatto terreno – come attesta anche la più volte ricordata nota della
Provincia di Grosseto del 10 luglio 2008 – sebbene i lavori di bonifica non
fossero ancora conclusi per la parte residua.
Va, invece, respinto il terzo ed ultimo motivo aggiunto (e motivo del ricorso
R.G. n. 2093/2008), in quanto, per giurisprudenza oramai consolidata, la mancata
indicazione, nel provvedimento gravato, dell’autorità amministrativa e di quella
giudiziaria davanti alla quale proporre l’impugnazione e del relativo termine di
decadenza, non vizia il provvedimento stesso, trattandosi di mera irregolarità
che al più, e nel concorso di significative ulteriori circostanze, può dar luogo
alla rimessione in termini (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII,
22 giugno 2010, n. 15532).
In definitiva, mentre il ricorso originario R.G. n. 1804/2008 deve essere
respinto, i motivi aggiunti su tale ricorso e l’autonomo ricorso R.G. n.
2093/2008, che li ha riprodotti integralmente, debbono, al contrario, essere
accolti nei sensi indicati, attesa la fondatezza delle doglianze sopra
illustrate. Per conseguenza, deve essere annullato il diniego sull’intervento
edilizio di cui alla D.I.A. del 17 luglio 2006, formulato dal Comune di Grosseto
con la nota prot. n. 108088 del 9 settembre 2008.
Deve essere respinta, altresì, la domanda di risarcimento dei danni, presentata
dalla ricorrente con il ricorso originario R.G. n. 1804/2008, ma di seguito non
sviluppata né supportata dall’indispensabile apparato probatorio, essendosi,
anzi, la Total Italia S.p.A. riservata nei motivi aggiunti e nel ricorso R.G. n.
2093/2008 di azionare le eventuali pretese risarcitorie in separato giudizio.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in ragione
della complessità e della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dispostane
previamente la riunione, respinge il ricorso originario rubricato al n.
1804/2008 di R.G., respingendo altresì la domanda di risarcimento del danno ivi
contenuta, ed accoglie, nei sensi indicati in motivazione, il ricorso per motivi
aggiunti, nonché il ricorso n. 2093/2008 di R.G., riproduttivo dei motivi
aggiunti, per l’effetto annullando il provvedimento del Comune di Grosseto con
gli stessi impugnato, come specificato in motivazione.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010,
con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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