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T.A.R.
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 26 gennaio 2011, n. 239
ACQUA E CORSI D’ACQUA - Vincolo di rispetto fluviale - Art. 39 L.r. Lombardia n.
51/75 - Opere edilizie preordinate all’esercizio dell’agricoltura - Esclusione
dal vincolo - Disciplina urbanistica comunale - Previsione di norme più
restrittive - Legittimità. L’art. 39 della L.R. Lombardia 15 aprile 1975, n.
51, nella parte in cui esclude le opere edilizie preordinate all'esercizio
dell'agricoltura, dal vincolo di rispetto fluviale stabilito dalla legge, non
costituisce un limite alla successiva potestà urbanistica comunale. Il vincolo
legale temporaneo introdotto dalla legge regionale non costituisce infatti
oggetto necessario della successiva disciplina urbanistica comunale, la quale
resta libera di dettare norme diverse, anche più restrittive, come si desume
dalla previsione dello scopo “di migliorare le condizioni di tutela del
patrimonio naturale e paesaggistico” e dalla previsione che la disciplina
urbanistica deve obbligatoriamente ridefinire le condizioni del vincolo. Pres.
Leo, Est. Di Mario - N.E. s.r.l. in liquidazione (avv. Pagano) c. Comune di
Cologno Monzese (avv. Pucci) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 26 gennaio 2011, n. 239
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N. 00239/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00137/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 1999, proposto da:
New Eden S.r.l. in Liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. Guerino
Pagano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, p.zza S. M.
Beltrade, 2;
contro
Comune di Cologno Monzese, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Pucci, con
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via F.lli Bronzetti, 3;
Regione Lombardia, non costituita;
per l'annullamento
del provvedimento datato 10.10.1998 di diniego di concessione edilizia in
sanatoria relativo alla pratica n. 1678 presentata in data 01.10.1986 prot. n.
35140, nonché dell’art. 10.5 del PRG di Cologno Monzese nella parte in cui
sottopone a vincolo di inedificabilità assoluta le sponde del fiume Lambro per
una fascia di profondità dal limite del demanio di m. 100 e di ogni altro atto
preordinato e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cologno Monzese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2010 il dott. Alberto Di
Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugna il diniego di concessione edilizia in sanatoria
emanato dal Comune e le n.t.a. comunali per i seguenti motivi in fatto ed in
diritto.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della L. 47/1985 in quanto
l’imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta introdotto dal Comune per
le zone di rispetto fluviale sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’art.
39 della L.R. 51/1975 il quale permetterebbe nelle stesse aree la realizzazione
di opere edilizie destinate all’agricoltura. Da ciò conseguirebbe sia
l’illegittimità del vincolo apposto sia quello del diniego di sanatoria in
quanto l’area non potrebbe considerarsi soggetta a inedificabilità assoluta.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della L. 47/1985 sotto il
profilo della mancata acquisizione del parere sul vincolo.
La difesa comunale afferma che le misure temporanee di salvaguardia stabilite
dagli artt. 38 – 42 della L.R. 51/1975 non vanno confuse con le misure
definitive di natura urbanistica di competenza dei Comuni che potrebbero
introdurre disposizioni più restrittive consistenti in un vincolo di
inedificabilità assoluta. Chiede quindi la reiezione anche del secondo motivo di
ricorso in quanto la presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta
comporterebbe l’applicazione dell’art. 33 e non dell’art. 32 della legge sul
condono con la conseguenza che sarebbe stato superflua l’acquisizione del parere
dell’ente preposto al vincolo.
Nelle memorie di replica le parti hanno confermato le loro argomentazioni.
All’udienza del 21 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la
decisione.
2. Il ricorso è infondato.
In primo luogo deve escludersi che l’art. 39 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51,
nella parte in cui esclude le opere edilizie preordinate all'esercizio
dell'agricoltura, dal vincolo di rispetto fluviale stabilito dalla legge,
costituisca un limite alla successiva potestà urbanistica comunale. Infatti
l’art. 43 della medesima legge prevede che “1. Al fine di meglio definire le
aree meritevoli di salvaguardia o di migliorare le condizioni di tutela del
patrimonio naturale e paesaggistico e di promuoverne l'utilizzazione sociale, i
comuni nei cui territori ricadano le zone di cui al precedente art. 39 e le aree
di cui alle lettere a) e b) dell'art. 40, adottano e trasmettono alla giunta
regionale una variante allo strumento urbanistico vigente relativa a tali aree e
zone. 2. La giunta regionale approva tali varianti apportando le modifiche che
si rendano necessarie. 3. Ad approvazione avvenuta delle predette varianti o
comunque decorsi tre mesi dal ricevimento da parte della regione delle stesse,
cessano di avere applicazione le misure salvaguardia previste dall'art. 39 e,
per le aree di cui alle lettere a) e b), dell'art. 40”.
E’ chiaro quindi che il vincolo legale temporaneo introdotto dalla legge
regionale non costituisce oggetto necessario della successiva disciplina
urbanistica comunale, la quale resta libera di dettare norme diverse, anche più
restrittive, come si desume dalla previsione dello scopo “di migliorare le
condizioni di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico” e dalla previsione
che la disciplina urbanistica deve obbligatoriamente ridefinire le condizioni
del vincolo.
In secondo luogo non vi è alcun interesse del ricorrente ad invocare
l’applicazione dell’art. 39 della L.R. 51/1975 in quanto non avendo dato prova
di avere la qualificazione di imprenditore agricolo non può avvalersi delle
relative disposizioni. Infatti anche il vincolo legale deve ritenersi di
inedificabilità assoluta per i soggetti che non hanno i requisiti per
l’edificazione agricola o che non intendono costruire a tale fine.
Il secondo motivo è infondato in quanto, dovendo ritenersi il vincolo di
inedificabilità assoluta, si applica, ai fini del condono la preclusione
assoluta stabilita dall’art. 33 della L. 47/1985 con la conseguente irrilevanza
dell’acquisizione del parere dell’ente competente alla gestione del vincolo.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle
spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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