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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 26 gennaio 2011, n. 239
 

ACQUA E CORSI D’ACQUA - Vincolo di rispetto fluviale - Art. 39 L.r. Lombardia n. 51/75 - Opere edilizie preordinate all’esercizio dell’agricoltura - Esclusione dal vincolo - Disciplina urbanistica comunale - Previsione di norme più restrittive - Legittimità. L’art. 39 della L.R. Lombardia 15 aprile 1975, n. 51, nella parte in cui esclude le opere edilizie preordinate all'esercizio dell'agricoltura, dal vincolo di rispetto fluviale stabilito dalla legge, non costituisce un limite alla successiva potestà urbanistica comunale. Il vincolo legale temporaneo introdotto dalla legge regionale non costituisce infatti oggetto necessario della successiva disciplina urbanistica comunale, la quale resta libera di dettare norme diverse, anche più restrittive, come si desume dalla previsione dello scopo “di migliorare le condizioni di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico” e dalla previsione che la disciplina urbanistica deve obbligatoriamente ridefinire le condizioni del vincolo. Pres. Leo, Est. Di Mario - N.E. s.r.l. in liquidazione (avv. Pagano) c. Comune di Cologno Monzese (avv. Pucci) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 26 gennaio 2011, n. 239
 

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N. 00239/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00137/1999 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 137 del 1999, proposto da:
New Eden S.r.l. in Liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. Guerino Pagano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, p.zza S. M. Beltrade, 2;


contro


Comune di Cologno Monzese, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Pucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via F.lli Bronzetti, 3;
Regione Lombardia, non costituita;

per l'annullamento

del provvedimento datato 10.10.1998 di diniego di concessione edilizia in sanatoria relativo alla pratica n. 1678 presentata in data 01.10.1986 prot. n. 35140, nonché dell’art. 10.5 del PRG di Cologno Monzese nella parte in cui sottopone a vincolo di inedificabilità assoluta le sponde del fiume Lambro per una fascia di profondità dal limite del demanio di m. 100 e di ogni altro atto preordinato e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cologno Monzese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2010 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. La società ricorrente impugna il diniego di concessione edilizia in sanatoria emanato dal Comune e le n.t.a. comunali per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della L. 47/1985 in quanto l’imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta introdotto dal Comune per le zone di rispetto fluviale sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 39 della L.R. 51/1975 il quale permetterebbe nelle stesse aree la realizzazione di opere edilizie destinate all’agricoltura. Da ciò conseguirebbe sia l’illegittimità del vincolo apposto sia quello del diniego di sanatoria in quanto l’area non potrebbe considerarsi soggetta a inedificabilità assoluta.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della L. 47/1985 sotto il profilo della mancata acquisizione del parere sul vincolo.

La difesa comunale afferma che le misure temporanee di salvaguardia stabilite dagli artt. 38 – 42 della L.R. 51/1975 non vanno confuse con le misure definitive di natura urbanistica di competenza dei Comuni che potrebbero introdurre disposizioni più restrittive consistenti in un vincolo di inedificabilità assoluta. Chiede quindi la reiezione anche del secondo motivo di ricorso in quanto la presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta comporterebbe l’applicazione dell’art. 33 e non dell’art. 32 della legge sul condono con la conseguenza che sarebbe stato superflua l’acquisizione del parere dell’ente preposto al vincolo.

Nelle memorie di replica le parti hanno confermato le loro argomentazioni.

All’udienza del 21 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

In primo luogo deve escludersi che l’art. 39 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, nella parte in cui esclude le opere edilizie preordinate all'esercizio dell'agricoltura, dal vincolo di rispetto fluviale stabilito dalla legge, costituisca un limite alla successiva potestà urbanistica comunale. Infatti l’art. 43 della medesima legge prevede che “1. Al fine di meglio definire le aree meritevoli di salvaguardia o di migliorare le condizioni di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico e di promuoverne l'utilizzazione sociale, i comuni nei cui territori ricadano le zone di cui al precedente art. 39 e le aree di cui alle lettere a) e b) dell'art. 40, adottano e trasmettono alla giunta regionale una variante allo strumento urbanistico vigente relativa a tali aree e zone. 2. La giunta regionale approva tali varianti apportando le modifiche che si rendano necessarie. 3. Ad approvazione avvenuta delle predette varianti o comunque decorsi tre mesi dal ricevimento da parte della regione delle stesse, cessano di avere applicazione le misure salvaguardia previste dall'art. 39 e, per le aree di cui alle lettere a) e b), dell'art. 40”.

E’ chiaro quindi che il vincolo legale temporaneo introdotto dalla legge regionale non costituisce oggetto necessario della successiva disciplina urbanistica comunale, la quale resta libera di dettare norme diverse, anche più restrittive, come si desume dalla previsione dello scopo “di migliorare le condizioni di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico” e dalla previsione che la disciplina urbanistica deve obbligatoriamente ridefinire le condizioni del vincolo.

In secondo luogo non vi è alcun interesse del ricorrente ad invocare l’applicazione dell’art. 39 della L.R. 51/1975 in quanto non avendo dato prova di avere la qualificazione di imprenditore agricolo non può avvalersi delle relative disposizioni. Infatti anche il vincolo legale deve ritenersi di inedificabilità assoluta per i soggetti che non hanno i requisiti per l’edificazione agricola o che non intendono costruire a tale fine.

Il secondo motivo è infondato in quanto, dovendo ritenersi il vincolo di inedificabilità assoluta, si applica, ai fini del condono la preclusione assoluta stabilita dall’art. 33 della L. 47/1985 con la conseguente irrilevanza dell’acquisizione del parere dell’ente competente alla gestione del vincolo.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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