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T.A.R.
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 26 luglio 2011, n. 1982
INQUINAMENTO - Approvazione di
nuovo tracciato stradale - Incremento dell’inquinamento acustico e atmosferico -
Singoli incisi - Legittimazione a ricorrere - Criterio della vicinitas - Diritto
alla salute. In tema di approvazione del tracciato di una nuova strada
destinata a creare un significativo incremento del traffico veicolare
potenzialmente idoneo ad incidere in senso pregiudizievole sui terreni agricoli
immediatamente limitrofi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849),
sussiste, anche sulla base del criterio della "vicinitas", la legittimazione ad
agire dei singoli a tutela di interessi incisi da atti e comportamenti
dell'amministrazione che li ledono direttamente e personalmente (nella
fattispecie i ricorrenti lamentavano il concreto pregiudizio che il consistente
incremento del traffico sulle vie in prossimità delle quali risiedono causerebbe
alla loro salute, alla loro incolumità ed in generale alle loro condizioni di
vita). Appare inoltre evidente l’incidenza delle misure in contestazione con
primari diritti dei medesimi, anche di ordine costituzionale, quali quello alla
salute, e la conseguente sussistenza di legittimazione ed interesse a ricorrere.
Pres. f.f. ed Est. Quadri - C.F. e altri (avv.ti Salomoni e Cipolloni) c. Comune
di Bardello e altro (avv.ti Bianco e Soncini), Ministero dell’Interno (Avv.
Stato) e altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 26 luglio 2011, n.
1982
INQUINAMENTO - Modifiche alla viabilità - Incremento di traffico - Studi e
verifiche istruttorie. Le modifiche alla viabilità comportanti incremento di
traffico e, dunque, di emissioni inquinanti e rumorose ed influenti, per tali
motivi, sulla salute, sull’incolumità e sui comportamenti di vita dei soggetti
incisi devono essere precedute da studi specifici o da altre verifiche
istruttorie che diano conto della concreta situazione e delle ragioni di
interesse pubblico per le quali solo la soluzione poi adottata, e non altre
alternative, sarebbe stata quella rispondente alle esigenze da soddisfare, pur
comportando le conseguenze deleterie alla stessa connesse. Pres. f.f. ed
Est. Quadri - C.F. e altri (avv.ti Salomoni e Cipolloni) c. Comune di Bardello e
altro (avv.ti Bianco e Soncini), Ministero dell’Interno (Avv. Stato) e altro (n.c.)
- TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 26 luglio 2011, n. 1982
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N. 01982/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02754/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2754 del 2010, proposto da:
Claudio e Gilberto Furiga, Dolores Festinese, Sonia Lago, Licia Furcas, A.
Angotti, V. Manfredi, M. Bressan, L. Cazzola, F. Guarneri, S. Larghezza, Y.
Muizert, J. De Lange, M. Beverina, G. Molinari, S. Bertagno, S. Bertagno, M.
Lucchini, E. Re Ferrè, R. Foschiera, N. Campagnoli, A. A. Re, C. Frigerio, G.
Romano, L. Ossola, G. L. E. Donato, G. Zanardi, M. M. Lucchini, M. Guarneri, B.
Bellin, G. Rodini, S. Lucchini, G. Bracale, G. Molinari, L. Beggio, M. Purghè,
M. Bellin, U. Lucchini, E. Bertagno, G. Martina, D. Terzuoli, M. Enei, D. La
Mantia, Gabriella Ossola, Carlo Ossola, M. Meregalli, A. Maruti, P. De Antoni,
S. Bracale, M. Bernasconi, E. Calvi, L. Astori, M. Canazza, I. M. Ossola, A.
Giolo, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Luciano Salomoni e Paola
Cipolloni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via
Lodovico Ariosto n. 30;
contro
Provincia di Varese, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita;
Comune di Bardello, Consorzio di Polizia Locale Nord-Ovest Varese, rappresentati
e difesi dagli avv. Stefano Bianco ed Andrea Soncini, con domicilio eletto
presso lo studio del primo in Milano, viale Regina Margherita, 1;
Ministero dell'Interno – Prefettura di Varese, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliato in Milano, via Freguglia,
1;
nei confronti di
Comune di Besozzo, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;
Comune di Biandronno, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;
Comune di Bregano, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;
Comune di Gavirate, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;
Comune di Malgesso, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;
ASEA – Associazione Spedizionieri e Autotrasportatori della Provincia di Varese,
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia
di Varese, n. 371 del 10 agosto 2010;
- delle ordinanze del Consorzio di Polizia Locale Nord Ovest Varese n° 50 del 10
agosto 2010 e n° 51 del 19 agosto 2010;
- della deliberazione C.C. Bardello n° 40 del 5 ottobre 2010 avente ad oggetto
"nuova viabilità del centro abitato";
-del "parere tecnico per modifica viabilistica definitiva" espresso dal Settore
Viabilità e Trasporti della Provincia di Varese, con nota in data 8 ottobre
2010;
- dell' ordinanza del Consorzio di Polizia Locale Nord Ovest Varese n° 74 dell'
8 ottobre 2010;
tutti gravati nelle parti in cui introducono una modifica alla viabilità lungo
la S.P. 18 "dell'Isolino Virginia", nel tratto corrente in Comune di Bardello e
nelle vie Piave, Pascoli, Matteotti, Roma, Quaglia, XXV Aprile, all’interno del
medesimo Comune.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bardello, del Consorzio
di Polizia Locale Nord Ovest Varese e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 la dott.ssa Elena Quadri
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame i ricorrenti, tutti residenti nel comune di Bardello in
prossimità dei tratti stradali interessati dalle modifiche oggetto della
controversia, impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe nelle parti in cui
hanno introdotto, prima in via sperimentale e successivamente in via definitiva,
un mutamento della viabilità lungo la S.P. 18 nel tratto corrente nel comune di
Bardello e nelle vie Piave, Pascoli, Matteotti, Roma, Quaglia, XXV Aprile, con
la conseguente confluenza nelle vie da ultimo citate, in precedenza destinate al
mero transito locale perché poste in pieno centro abitato, di tutto il traffico
prima percorrente la strada provinciale - che lambisce il territorio comunale -
composto in larga parte da mezzi pesanti.
A sostegno del proprio ricorso gli istanti deducono la violazione e falsa
applicazione dei principi posti della legge n. 241 del 1990 con particolare
riferimento alla partecipazione al procedimento, la violazione degli artt. 1 e
ss. e 5 e ss. del d.lgs. n. 285/1992, l’eccesso di potere per travisamento dei
presupposti di fatto e diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, lesione
dell’affidamento, sviamento.
Con motivi aggiunti i ricorrenti, oltre a ribadire le precedenti censure, hanno
dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 285/1992 e
dell’art. 15 della legge della regione Lombardia n. 11/2009, l’eccesso di potere
per travisamento dei presupposti di fatto e diritto, sviamento delle direttive
ministeriali per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del
traffico.
Si sono costituiti in giudizio il comune di Bardello ed il Consorzio di Polizia
Locale Nord Ovest Varese, che hanno eccepito in via preliminare
l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva – perché
portatori di una posizione giuridica indifferenziata della collettività locale -
e per insindacabilità giurisdizionale di scelte di merito amministrativo e di
discrezionalità tecnica, chiedendo, comunque, la reiezione del medesimo per
infondatezza nel merito.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Varese – Ufficio territoriale del
Governo – che ha chiesto l’estromissione dal giudizio per carenza di
legittimazione passiva, non avendo concorso in alcun modo all’adozione dei
provvedimenti impugnati.
Successivamente le parti costituite hanno prodotto memorie a sostegno delle
rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 5 luglio 2011, il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
Ritiene il collegio di disporre preliminarmente l’estromissione dal giudizio
della Prefettura di Varese per carenza di legittimazione passiva, non essendo
stata avanzata alcuna pretesa nei confronti della medesima.
Devono, poi, scrutinarsi le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del
comune di Bardello e del Consorzio di Polizia Locale Nord Ovest Varese, in
ordine alla asserita inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione
attiva e per insindacabilità giurisdizionale.
I ricorrenti, tutti residenti nel comune di Bardello in prossimità dei tratti
stradali interessati dalle modifiche oggetto della controversia lamentano,
essenzialmente, il pregiudizio agli stessi causato dall’aumento dell’intenso
traffico nelle vie del centro cittadino dove risiedono, prima escluse dal
percorso dei mezzi nelle stesse confluiti a causa della modifica viabilistica
oggetto della presente controversia, con rilevante impatto sulla sicurezza dei
pedoni e sulla salute in considerazione del notevole incremento delle emissioni
inquinanti.
Tanto premesso, le amministrazioni resistenti ritengono che tali interessi non
si sostanzino in posizioni differenziate, coincidendo con quelli dell’intera
collettività locale.
Per radicare l’interesse all’impugnazione occorrerebbe, infatti, oltre al
requisito della "vicinitas", anche la dimostrazione da parte del ricorrente, con
riferimento alla situazione concreta e fattuale, del come, del perché ed in
quale misura il provvedimento impugnato si rifletta sulla sua posizione
sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere
attuale.
In proposito, il collegio ritiene di aderire alla costante giurisprudenza,
elaborata soprattutto in materia urbanistica ma applicabile anche a fattispecie
come quella in questione (cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009,
n. 3849 in tema di approvazione del tracciato di una nuova strada destinata a
creare un significativo incremento del traffico veicolare potenzialmente idoneo
ad incidere in senso pregiudizievole sui terreni agricoli immediatamente
limitrofi), in relazione alla sussistenza, anche sulla base del criterio della "vicinitas",
della legittimazione ad agire dei singoli a tutela di interessi incisi da atti e
comportamenti dell'amministrazione che li ledono direttamente e personalmente,
unitamente all'intera collettività che insiste sul territorio locale, come nella
fattispecie in questione, nella quale i ricorrenti lamentano il concreto
pregiudizio che il consistente incremento del traffico sulle vie in prossimità
delle quali risiedono causerebbe alla loro salute, alla loro incolumità ed in
generale alle loro condizioni di vita.
L’eccezione deve, dunque, essere disattesa, atteso che i ricorrenti, per quanto
appena detto, sono portatori di un interesse qualificato alla legittimità della
regolamentazione del traffico nelle zone dove risiedono.
Inoltre, appare evidente l’incidenza delle misure in contestazione con primari
diritti dei medesimi, anche di ordine costituzionale, quali quello alla salute,
e la conseguente sussistenza di legittimazione ed interesse a ricorrere, non
potendo ad essi negarsi accesso alla tutela giurisdizionale ai fini della
verifica della legittimità degli atti sugli stessi incidenti.
In ordine, invece, alla assunta inammissibilità del ricorso per
l’insindacabilità giurisdizionale di scelte di merito amministrativo e di
discrezionalità tecnica, quali sarebbero le decisioni di ordine generale e
rispondenti ad indubbie finalità di interesse pubblico impugnate in questa sede,
deve rilevarsi che i motivi dedotti mediante la presente impugnazione attengono,
essenzialmente, all’assunta illegittimità procedurale posta in essere
dall’amministrazione nell’adozione di scelte così rilevanti per le evidenti
ripercussioni sul traffico transitante nel centro cittadino. Si contesta,
infatti, essenzialmente, il difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che
il mancato rispetto delle garanzie partecipative e procedimentali degli
interessati, nonché la violazione di specifiche disposizioni normative.
Tanto premesso, tali censure si sostanziano in dedotti motivi di illegittimità
dell’azione amministrativa, affatto diversi dalle scelte di opportunità,
riservate all’ambito del merito amministrativo.
Pare, in ogni caso, opportuno richiamare in questa sede il più recente
orientamento della giurisprudenza amministrativa in base al quale anche
l’espressione di un criterio di scelta formulato come discrezionale e, pertanto,
insindacabile nel merito, può ritenersi funzionalmente deviato ed essere
sindacabile sul piano della legittimità quando non renda esplicita e
verificabile la logica interna che lo ispira, consentendo conclusioni di cui sia
impossibile appurare l’effettiva rispondenza all’interesse pubblico (cfr., fra
le tante, Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2011, n. 2482).
Anche tale eccezione è, quindi, da disattendere.
Passando all’esame del merito, con il presente gravame i ricorrenti contestano,
essenzialmente, che le modifiche alla viabilità oggetto della presente
controversia, comportanti incremento di traffico e, dunque, di emissioni
inquinanti e rumorose ed influenti, per tali motivi, sulla salute,
sull’incolumità e sui comportamenti di vita dei ricorrenti medesimi, siano state
poste in essere dalle amministrazioni intimate senza adeguata istruttoria, in
carenza di motivazione ed in violazione delle garanzie partecipative degli
interessati.
In particolare, secondo l’assunto degli istanti, dall’esame della documentazione
provvedimentale emessa nel corso del procedimento non risulterebbero esplicitate
compiutamente le ragioni della modifica – in assenza di rilevazioni preliminari
afferenti il periodo anteriore – e le motivazioni della specifica scelta –
comportante dannose ripercussioni sulla situazione del traffico veicolare del
centro abitato del comune di Bardello – oltre che le possibili alternative prive
delle menzionate esternalità negative.
La determinazione sarebbe stata, inoltre, adottata senza tenere in alcuna
considerazione l’apporto collaborativo dei ricorrenti, consistente, tra l’altro,
nella produzione di una dettagliata memoria in cui erano state esplicitate le
criticità connesse a tale scelta, nonché possibili alternative meno dannose.
Infine, la determinazione, assunta in un primo tempo in via meramente
sperimentale, sarebbe stata resa definitiva senza esternare i rimedi ai
rilevanti riflessi negativi della stessa e nonostante diversi soggetti pubblici
avessero espresso, sul punto, la necessità di ulteriori approfondimenti.
A tali censure controdeducono specificamente il comune di Bardello ed il
Consorzio di Polizia Locale, assumendo la piena legittimità dei provvedimenti
impugnati, adottati ai fini della risoluzione di rilevanti problematiche che
affliggevano da tempo il territorio comunale, ed in particolare per
decongestionare il traffico, composto in larga parte da mezzi pesanti a causa
dei vicini stabilimenti industriali, e per rendere più sicura la circolazione,
caratterizzata da criticità connesse alla conformazione del territorio comunale,
alla dimensione ridotta delle carreggiate stradali e alla presenza di
intersezioni cieche. La modifica adottata, anche grazie all’istituzione di sensi
unici di marcia ed alla creazione di una rotonda a biscotto, avrebbe fornito una
prima risoluzione di tali problematiche, il cui definitivo esito positivo si
otterrà con la realizzazione delle opere viabilistiche sovracomunali inserite
nel piano di coordinamento provinciale, di prossima attuazione.
Il collegio, pur riconoscendo la rilevanza delle problematiche poste a motivo
della determinazione delle amministrazioni locali intimate e la difficoltà
connessa alla risoluzione delle stesse, ritiene che meriti accoglimento
l’assorbente censura concernente il difetto di istruttoria e di motivazione
della sequenza procedimentale relativa alla modifica viabilistica oggetto della
presente controversia.
Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la modifica
viabilistica non è stata preceduta da alcuno studio specifico o da altre
verifiche istruttorie che dessero conto della concreta situazione sulla quale si
andava ad incidere e delle ragioni di interesse pubblico per le quali solo la
soluzione poi adottata e non altre alternative (come ad esempio quella contenuta
nella memoria prodotta in sede partecipativa dai ricorrenti o quella risultante
dalla relazione di parte depositata dagli istanti il 25 maggio 2011) sarebbe
stata quella rispondente alle esigenze da soddisfare, pur comportando le
conseguenze deleterie alla stessa connesse più volte messe in luce dalla difesa
dei ricorrenti e risultanti anche dalle memorie prodotte dai medesimi in data 6
ottobre 2010, prima della modifica definitiva della viabilità.
Considerato che, come risulta dagli atti difensivi delle amministrazioni
resistenti, sul territorio comunale transitano giornalmente circa 12.000
automezzi, tra i quali numerosi mezzi pesanti, prima di decidere di far
confluire tutto il traffico proveniente dalla strada provinciale che lambisce il
comune nelle vie del centro abitato – certamente di dimensioni maggiormente
ridotte rispetto alla provinciale – si sarebbero dovute effettuare verifiche
istruttorie che, in relazione agli specifici dati rilevati anteriormente,
esplicitassero, tra le molteplici prese in considerazione, la soluzione che
avrebbe presentato le minori esternalità negative ai fini della tutela
dell’interesse pubblico.
Nulla di tutto questo risulta dall’esame degli atti adottati, neanche nella fase
intermedia tra l’adozione della modifica in via sperimentale e l’approvazione
definitiva della stessa, nonostante fossero emerse le rilevanti ripercussioni
sul traffico del centro abitato del comune di Bardello e l’inadeguatezza degli
interventi di mitigazione prospettati – ma senza neanche subordinare la modifica
all’adozione dei medesimi – che avevano indotto il Consorzio a richiedere un
ulteriore approfondimento istruttorio (cfr. relazione del primo ottobre 2010) e
l’amministrazione comunale a richiedere alla Provincia l’adozione di un piano
del traffico (cfr. delibera C.C. del 5 ottobre 2010, n. 40), tutti adempimenti
mai effettuati prima dell’adozione in via definitiva della modifica viabilistica
mediante il provvedimento consortile.
Tali carenze istruttorie e motivazionali risultano, inoltre, confermate dalla
produzione da parte delle amministrazioni resistenti il 23 luglio 2011 di uno
studio di verifica del nuovo assetto della viabilità di attraversamento
dell’abitato di Bardello redatto dal Consorzio di Polizia Locale Nord Ovest
Varese nel mese di febbraio 2011 – sei mesi dopo l’adozione in via sperimentale
della modifica viabilistica e quattro mesi dopo quella definitiva – ove si dà
atto delle problematiche emerse a cui si cerca di fornire alcune soluzioni (ci
si riferisce, ad esempio, al notevole incremento del rumore, da riportare entro
limiti accettabili mediante pannelli fonoassorbenti da adagiare sul manto
stradale, al notevole aumento del traffico, il cui flusso all’ora di punta passa
da 130 a 750, di cui il 3% sono mezzi pesanti – contro l’1% ante ordinanza,
camion che passano, quindi, a circa 22,5 contro l’1,3 precedente – al
rilevantissimo incremento delle emissioni inquinanti, addirittura del 19% a
causa dell’aumento del traffico) ma che si riconosce solo la realizzazione delle
nuove opere previste nell’ambito del piano territoriale di coordinamento
provinciale, in particolare il collegamento Gavirate-Besozzo – per il cui solo
primo lotto parrebbe attualmente bandita la gara d’appalto integrato per la
progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori - riusciranno a risolvere.
Alla luce di tali risultanze, le doglianze dei ricorrenti meritano di essere
condivise, sotto il profilo assorbente della carenza di istruttoria e di
motivazione degli atti impugnati.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, unitamente al
ricorso per motivi aggiunti, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento dei
provvedimenti impugnati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico del comune
di Bardello e del Consorzio di Polizia Locale Nord Ovest Varese come in
dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi, in considerazione delle
peculiarità della controversia, per disporne l’integrale compensazione fra i
ricorrenti e le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e
disponendo preliminarmente l’estromissione dal giudizio della Prefettura di
Varese, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, unitamente al ricorso
per motivi aggiunti.
Condanna il comune di Bardello ed il Consorzio di Polizia Locale Nord Ovest
Varese, in via solidale, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti
dei ricorrenti, che si liquidano in euro 4000, compresi gli oneri di legge,
oltre alla restituzione del contributo unificato.
Spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Elena Quadri, Presidente FF, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario
Antonio De Vita, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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