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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 maggio 2011, n. 2589
ACQUA - Servizio idrico integrato - Autorità d’ambito territoriale -
Soppressione - Art. 2, c. 186 bis L. n. 191/2009 - Proroga al 31 dicembre 2011
ex DPCM 25 marzo 2011. L’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 (inserito dall’art 1, co. 1 quinquies, d.l. 25 gennaio 2010, n. 2,
come convertito con l. 26 marzo 2010, n. 42), ha previsto la soppressione delle
Autorità d’ambito territoriale, decorso un anno dalla sua entrata in vigore
(termine che è stato prorogato dapprima con l’art. 1, co. 1, d.l. 29 dicembre
2010, n. 225, convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successivamente,
fino al 31 dicembre 2011, con D.P.C.M. 25 marzo 2011). Pres. Guida, Est.
Guarracino - G. s.p.a. (avv.ti Percuoco e Satta Flores) c. Regione Campania
(avv. Marzocchella) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 maggio 2011, n. 2589
ACQUA - Servizio idrico integrato - Opere e interventi di competenza regionale -
Opere a carattere infraregionale - Competenza degli Enti d’ambito e dei soggetti
gestori - L.R. Campania n. 14/97 - Disciplina ex artt. 147 e 150 d.lgs. n.
152/2006 - Affidamento da parte della Regione di opere acquedottistiche di
natura infraregionale ad un terzo gestore - Illegittimità. L’Ente d’ambito
predispone il programma degli interventi necessari per il conseguimento degli
obiettivi previsti dalla legge (artt. 8 e 13 l.r. Campania 14/97) ed assume
l’esercizio di tutte le funzioni in materia di servizi idrici degli enti
consorziati, con cessazione delle gestioni esistenti a far data dalla stipula
della convenzione da parte del soggetto gestore (art. 12 l.r. 14/97). Restano di
competenza regionale le infrastrutture per il trasporto di acqua tra regioni
diverse (art. 11, co. 2, l.r. 14/97), nonché le funzioni di programmazione e di
controllo (art. 14 l.r. 14/97). Sulla base di tale quadro normativo, dunque, le
opere e gli interventi di acquedotto a valle dei recapiti terminali delle
strutture di adduzione dell'acqua da altre regioni esulano dalla sfera delle
infrastrutture di competenza della Regione per rientrare, avendo carattere
infraregionale, nella competenza degli Enti di ambito e dei soggetti gestori
dagli stessi individuati. Il quadro, non è mutato a seguito dell’abrogazione
(quasi integrale) della legge n. 36 del 1994, da cui non si è significativamente
discostata la disciplina ora contenuta nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (si
vedano in particolare gli artt. 147 e 150). Ne consegue che la Regione non può
disporre l’affidamento di infrastrutture ed opere acquedottistiche di natura
infraregionale ad un terzo gestore che non sia quello individuato in base al
quadro normativo sopra ricostruito, interferendo con l’attuazione del piano
d’ambito. Pres. Guida, Est. Guarracino - G. s.p.a. (avv.ti Percuoco e Satta
Flores) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.
I - 9 maggio 2011, n. 2589
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N. 02589/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00177/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2010, proposto da:
G.O.R.I. – Gestione Ottimale Risorse Idriche s.p.a., in persona
dell’amministratore delegato ing. Giovanni Paolo Marati, rappresentata e difesa
dagli avv. Mario Percuoco e Riccardo Satta Flores, con i quali elettivamente
domicilia in Napoli, via Generale Orsini n. 5;
contro
Regione Campania, in persona del presidente p.t. della Giunta regionale,
rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Marzocchella, con il quale elettivamente
domicilia in Napoli, via S.Lucia n. 81;
per l'annullamento
“a) in parte qua, del decreto del Dirigente dell’A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela
dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civi1e - Settore Ciclo integrato
delle Acque - della Regione Campania, n. 731 del 16.10.2009, pubblicato sul BURC
n. 67 del 2.11.2009, con il quale è stato approvato il “Progetto definitivo del
“Servizio di Gestione Acquedotti Regionali” distinto in due separati lotti e
precisamente: Lotto 1, Acquedotto Campano del Torano - Biferno (comprendente le
zone Flegrea, Alifana e Terra di Lavoro) e Lotto 2, Acquedotto Campano del Sarno
(comprendente le zone Nolana, Sarnese, Salernitana, Vesuviana e Sorrentina)” e
si è, altresì, provveduto all’approvazione “degli atti tecnici e amministrativi,
del Bando di gara, del Disciplinare di gara”, nonché ad indire la relativa gara
di appalto; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque
lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi, se e per quanto occorra ed
in parte qua, la delibera di Giunta Regionale n. 1356/2009, il decreto
dirigenziale n. 666 del 18.9.2009 ed il decreto dirigenziale n. 7043 del
5.10.2009, atti tutti mai conosciuti dall’Ente ricorrente e richiamati nel
provvedimento sub a), nonchè tutti gli atti allegati nel detto provvedimento sub
a) e con lo stesso approvati, ivi compresi il Progetto definitivo del Servizio
di Gestione Acquedotti Regionali ed i suoi allegati, gli atti tecnici e
amministrativi, il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato
generale, lo schema di avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. e lo schema di
avviso per estratto sui quotidiani”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 la relazione del
dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come
specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, notificato il 30 dicembre 2009 e depositato il 13
gennaio 2010, la G.O.R.I. – Gestione Ottimale Risorse Idriche s.p.a. ha
impugnato il decreto dirigenziale n. 731 del 16 ottobre 2009 della Regione
Campania - A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento,
Protezione Civile - Settore Ciclo Integrato delle Acque, recante «Approvazione
del Progetto definitivo del “Servizio di Gestione Acquedotti Regionali” distinto
in due separati lotti e precisamente: Lotto 1, Acquedotto Campano del Torano -
Biferno (comprendente le zone Flegrea, Alifana e Terra di Lavoro) e Lotto 2,
Acquedotto Campano del Sarno (comprendente le zone Nolana, Sarnese, Salernitana,
Vesuviana e Sorrentina). - Approvazione degli atti tecnici e amministrativi, del
Bando di gara, del Disciplinare di gara e Indizione gara di appalto».
Con un unico motivo di gravame, la ricorrente si duole, in relazione al secondo
lotto del servizio posto a gara (Acquedotto Campano del Sarno), che la Regione
abbia incluso nell’affidamento a terzi la gestione di infrastrutture di
adduzione ricomprese nell’A.T.O. n. 3 e l’esecuzione di lavori sulle stesse, che
per legge sarebbero di esclusiva pertinenza della ricorrente medesima, quale
soggetto gestore individuato dall’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano.
Sostiene al riguardo che, in esecuzione della delibera di giunta regionale n.
232 del 21 febbraio 2006, la Regione Campania ha a suo tempo indetto una
conferenza di servizi nel corso della quale sono state individuate le
infrastrutture da trasferire all’ATO n. 3, tra cui quelle ora incluse nel lotto
2 della gara oggetto del presente giudizio, poi contemplate anche nell’elenco
allegato ad un successivo verbale di accordo del 15 dicembre 2006 tra la
Regione, l’Ente d’Ambito e la G.O.R.I. s.p.a. di rinnovo dell’impegno a
completare le procedure di trasferimento.
La Regione Campania ha resistito al ricorso con memoria difensiva depositata l’8
febbraio 2010, con cui obietta che la materia è ora disciplinata dall’art. 150,
co. 2, del D.lgs. 152/06, che rimette alla autorità d’ambito l’affidamento della
gestione del servizio idrico integrato «secondo modalità e termini stabiliti con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio nel rispetto
delle competenze regionali in materia», sicché, nelle more dell’emanazione del
decreto ministeriale, la norma non sarebbe esecutiva e non potrebbe privare la
Regione della facoltà di aggiudicare, tra le risorse demaniali ad essa
attribuite, la gestione degli acquedotti; aggiunge inoltre che i trasferimenti
avviati con la D.G.R.C. n. 232 del 2006 non sarebbero stati, in realtà, mai
realizzati, non essendo intervenuta la consegna in gestione all’ATO 3 delle
opere idriche per cui è causa.
La domanda cautelare proposta col ricorso è stata respinta con ordinanza n. 348
del 11 febbraio 2010, confermata in appello, rilevandosi la carenza del
presupposto del danno grave ed irreparabile nelle more della definizione del
giudizio nel merito.
In vista dell’udienza del 23 febbraio 2011 la ricorrente ha depositato una
memoria a sostegno delle proprie ragioni, rappresentando che la gara sarebbe in
corso di svolgimento, ma non ancora conclusa.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano è un consorzio obbligatorio di funzioni tra
gli enti locali dell’Ambito territoriale ottimale n. 3 della Regione Campania,
ai sensi degli artt. 2 e 4 della l.r. 21 maggio 1997, n. 14, attuativa della
legge nazionale 5 gennaio 1994, n. 36, sulla riorganizzazione dei servizi idrici
mediante individuazione, a livello regionale, di ambiti territoriali ottimali e
unificazione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di
acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue in un
servizio idrico integrato da assegnarsi, tendenzialmente, ad un unico gestore
per ciascun A.T.O., gestore che, nella specie, è costituito, per l’A.T.O. n. 3,
dalla società odierna ricorrente.
L’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (inserito dall’art
1, co. 1 quinquies, d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, come convertito con l. 26 marzo
2010, n. 42), ha previsto la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale,
tra cui rientra l’Ente d’ambito Sarnese Vesuviano, decorso un anno dalla sua
entrata in vigore, ma il termine è stato prorogato dapprima con l’art. 1, co. 1,
d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10, e
successivamente, fino al 31 dicembre 2011, con D.P.C.M. 25 marzo 2011, adottato
ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.l. 225/10 cit.
L’Ente d’ambito predispone il programma degli interventi necessari per il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge (artt. 8 e 13 l.r. 14/97) ed
assume l’esercizio di tutte le funzioni in materia di servizi idrici degli enti
consorziati, con cessazione delle gestioni esistenti a far data dalla stipula
della convenzione da parte del soggetto gestore (art. 12 l.r. 14/97).
Restano di competenza regionale le infrastrutture per il trasporto di acqua tra
regioni diverse (art. 11, co. 2, l.r. 14/97), nonché le funzioni di
programmazione e di controllo (art. 14 l.r. 14/97).
Sulla base di tale quadro normativo, dunque, le opere e gli interventi di
acquedotto a valle dei recapiti terminali delle strutture di adduzione
dell'acqua da altre regioni esulano dalla sfera delle infrastrutture di
competenza della Regione Campania per rientrare, avendo carattere infraregionale,
nella competenza degli Enti di ambito e dei soggetti gestori dagli stessi
individuati.
Il quadro, per quanto in questa sede interessa, non è mutato a seguito
dell’abrogazione (quasi integrale) della legge n. 36 del 1994, da cui non si è
significativamente discostata la disciplina ora contenuta nel d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152.
In particolare, l’art. 147 del d.lgs. 152/06 continua a prevedere che «i servizi
idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti
dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36», mentre il
successivo art. 150 rimette alle autorità d’ambito l’individuazione della forma
di gestione del servizio idrico integrato e l’affidamento della stessa mediante
gara o, in determinati casi, a società partecipate dagli enti locali compresi
nell’ATO, stabilendo, al comma 4, che «i soggetti di cui al presente articolo
gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale […]».
Su questa competenza non influisce la circostanza che l’art. 150, co. 2, d.lgs.
152/06 preveda che la aggiudicazione della gestione del servizio idrico
integrato avvenga mediante gara secondo modalità e termini stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente, poiché la disposizione si riferisce soltanto al
profilo dell’affidamento della gestione del s.i.i., che, nel caso dell’ATO n. 3,
è già intervenuto, prima ancora del decreto legislativo, in favore della GORI
s.p.a.; restando dunque irrilevante, ai fini in esame, il fatto che il decreto
ministeriale sia stato a suo tempo emanato (d.m. 2 maggio 2006) ma non
sottoposto a registrazione (cfr. comunicato 26 giugno 2006, in G.U. 26 giugno
2006, n. 146).
Tanto osservato, è incontestato in giudizio che il lotto di gara per cui è causa
ha ad oggetto anche infrastrutture di competenza dell’ATO n. 3.
Il fatto che le stesse siano state o meno effettivamente trasferite all’Ente
d’ambito ed al soggetto gestore da esso individuato è indifferente per la
legittimità degli atti impugnati, poiché ciò che viene in rilievo è, piuttosto,
che la Regione Campania non può disporre l’affidamento di infrastrutture ed
opere acquedottistiche di natura infraregionale ad un terzo gestore che non sia
quello individuato in base al quadro normativo sopra ricostruito, interferendo
con l’attuazione del piano d’ambito.
Il ricorso va conseguentemente accolto, con annullamento, per l’effetto, del
decreto dirigenziale n. 731 del 16 ottobre 2009 limitatamente alla parte
concernente il secondo lotto posto a gara, oggetto della domanda di
annullamento.
Nella peculiarità della vicenda si ravvisano giusti motivi per la compensazione
delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 177/10), lo accoglie e,
per l’effetto, annulla il decreto impugnato, nei limiti di cui in motivazione.
---
Spese compensate. ---
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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