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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 6 maggio 2011, n. 2555
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telecomunicazione - DIA -
Incompletezza documentale - Rigetto dell’istanza - Illegittimità - Onere
dell'amministrazione di invitare l'interessato ad integrare la documentazione
mancante. La mancata allegazione, alla denuncia di inizio attività (d.i.a)
presentata ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, di taluni documenti, non è
idonea a sorreggere la decisione, di dichiarare "improcedibile", "inefficace e
come mai presentata"la stessa denuncia. L'incompletezza documentale non è
infatti di per sé solo causa di rigetto di istanze prodotte alla pubblica
amministrazione, in quanto sussiste, per principio generale del procedimento
amministrativo desumibile dall'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990,
l'onere dell'amministrazione di invitare l'interessato ad integrare la
documentazione mancante (cfr. per tutte, Tar Campania, sez. IV, n. 500/2004).
Tale principio è pacificamente applicabile anche alla d.i.a. relativa ad
impianti di telecomunicazioni, posto che l'art. 87, comma 5, del d.lgs. n. 259
del 2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, espressamente
prevede la possibilità di integrazioni documentali. Pres. Veneziano, Est. Storto
-V. n.v. (avv. Belvini) c. Comune di Nola (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 6 maggio 2011, n. 2555
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Potestà regolamentare del Comune - Sospensione
generalizzata degli interventi di installazione di stazioni radio base nelle
more dell’approvazione del regolamento - Illegittimità. Ferma la potestà
regolamentare dei Comuni - nell'ambito del perimetro delineato dagli artt. 86 ed
87 del d.l.vo 259/2003 e l. 36 del 2001 nell'interpretazione operatane dalla
giurisprudenza costituzionale (cfr., in particolare, Corte cost., sentenze n.
307 e n. 331 del 2003; n. 336 del 2005 e n. 103 del 2006) - nelle more
dell'adozione dei regolamenti non può ritenersi sussistere un potere, generale
ed assoluto, di sospensione della realizzabilità degli interventi finalizzati
all’installazione degli impianti di telefonia mobile (v. anche C.d.S., Sez. VI,
27 dicembre 2010, n. 9414). Pres. Veneziano, Est. Storto -V. n.v. (avv. Belvini)
c. Comune di Nola (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 6 maggio 2011, n. 2555
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - DIRITTO URBANISTICO - Formazione del titolo
abilitativo - Sospensione dell’efficacia per mancanza del certificato di
regolarità contributiva. Formatosi il titolo abilitativo, anche per
silentium, prima dell'inizio dei lavori deve essere prodotto il certificato di
regolarità contributiva, di cui alla lettera b-bis, dell’art. 3, comma 8 del
d.l.vo 14.8.1996, n. 494 (recante le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili in attuazione della direttiva
92/57/CEE), quale vigente a seguito delle modifiche da ultimo apportate dal d.
l.vo 6 ottobre 2004, n. 251: nelle more di tale incombente l'efficacia del
titolo resta sospesa, per diretta previsione di legge. Pres. Veneziano, Est.
Storto -V. n.v. (avv. Belvini) c. Comune di Nola (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 6 maggio 2011, n. 2555
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N. 02555/2011 REG.PROV.COLL.
N. 05759/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5759 del 2005, proposto da:
VODAFONE OMNITEL N.V., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
difesa dall’Avv.to Gennaro Belvini, con domicilio processuale presso la
Segreteria del Tar
contro
Comune di Nola, in persona del Sindaco p.t., n.c.
per l'annullamento
1) della nota protocollo n. 1885 del 2.5.2005, notificata il successivo giorno
11 dello stesso mese, con la quale, in riferimento alla denuncia di inizio
attività inoltrata dalla ricorrente in data 28.4.2005, prot. n. 6508, per la
realizzazione di un impianto di telefonia mobile alla località Boscofangone Zona
ASI, il dirigente comunale diffidava la ricorrente dall'eseguire i lavori e
dichiarava inefficace la d.i.a.;
2) della delibera del Consiglio Comunale di Nola n. 19 del 16.11.2004, mai
notiziata alla ricorrente, con la quale si decide di sospendere ogni e qualsiasi
attività sul territorio comunale finalizzata all'installazione di impianti di
telefonia mobile nelle more dell'approvazione di apposito regolamento comunale,
da approntarsi con la previsione della delocalizzazione degli impianti esistenti
e difformi, subordinandosi al rilascio del permesso di costruire la loro
realizzazione;
3) per quanto lesivo, dell'avviso prot. 514/U.T. dell'11.2.2003, deliberato dal
Settore Urbanistico del Comune di Nola e conosciuto solo in quanto indicato
nella nota impugnata sub 1, all'atto della sua notifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il dott. Alfredo Storto
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Vodafone Omnitel espone di aver inoltrato, in data 28 aprile 2005, una denuncia
di inizio attività, con quanti allegati dovuti, relativa a lavori di
realizzazione, nel Comune di Nola, di un impianto di telefonia mobile con
potenza di antenna inferiore a 20 Watt.
Con provvedimento del successivo 2 maggio 2005, prot. n. 1885, detto Comune
aveva tuttavia diffidato Vodafone Omnitel dal dare corso all'esecuzione dei
lavori ed aveva dichiarato "improcedibile", "inefficace e come mai presentata"
la denuncia per "carenza documentale di cui all'avviso prot. n. 514
dell11.2.2003, pubblicato a norma, al regolamento di G.R. Campania n. 5261/02,
nonché d.lgs. 251/2004 concernente norme in materia di sicurezza sui cantieri"
ed, inoltre, poiché "con delibera di C.C. n. 19 del 16.11.2004, questa
Amministrazione ha deciso di sospendere ogni e qualsiasi attività sul territorio
comunale, compreso le frazioni di Piazzolla e di Polvica, finalizzata
all'installazione degli impianti di telefonia mobile, fino a quando non sarà
approvato appropriato regolamento comunale".
Avverso detto provvedimento Vodafone Omnitel ha quindi proposto il ricorso in
esame censurando: 1) violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241 del 1990,
difetto di istruttoria, omessa e/o insufficiente motivazione, per non esser
stato consentito il previo contraddittorio; 2) violazione del d.lgs. n. 259 del
2003 e della legge n. 36 del 2001, difetto di istruttoria, violazione del giusto
procedimento, sviamento, non potendosi dichiarare l’improcedibilità e
l’inefficacia della denuncia per un'asserita incompletezza documentale, senza
far luogo ad una previa richiesta di integrazione; e, inoltre, in quanto il
d.lgs. n. 259 del 2003 individua in via esclusiva gli adempimenti e le
produzioni documentali necessarie ai fini della valida proposizione della d.i.a.;
3) in relazione alla delibera consiliare n. 19/04, violazione del d.lgs. n. 259
del 2003 e della legge n. 36 del 2001, del T.U. n. 267 del 2000, dell’art. 51
della legge n. 142 del 1990, incompetenza assoluta, violazione del giusto
procedimento, illegittimità derivata, travisamento dei fatti, omessa
istruttoria, difetto di motivazione, sviamento di potere, in quanto il Consiglio
Comunale sarebbe incompetente a porre in essere un’attività gestionale, come
quella oggetto di deliberazione consiliare, rimessa invece per intero alla
competenza dirigenziale; ancora, in quanto sarebbe illegittima la previsione,
recata anche dalla delibera consiliare, di una sospensione sine die di ogni e
qualsiasi attività nelle more dell'approvazione di apposito regolamento
comunale, il cui termine di adozione – pure fissato nell’atto deliberativo in 60
giorni – sarebbe comunque spirato; 4) violazione del d.lgs. n. 259 del 2003 e
della legge n. 36 del 2001, violazione del giusto procedimento, falso
presupposto, travisamento dei fatti, omessa istruttoria, sviamento di potere,
illogicità manifesta della delibera consiliare nella parte in cui prevede che
per le installazioni in esame è necessario il permesso di costruire.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza collegiale n. 2396 del 10 agosto 2005, è stata accolta la domanda
cautelare di sospensione del provvedimento impugnato (con la precisazione che
"la concreta esecuzione dei lavori restava comunque subordinata all'avvenuto
adempimento pretermesso dalla parte ricorrente e di cui al primo capoverso della
nota del 2 maggio 2005, impugnata").
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2011, il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi appresso indicati e per le motivazioni già
indicate da questa Sezione con la sentenza 20 dicembre 2006, n. 10660 e dalle
quali il Collegio non ritiene di discostarsi.
In primo luogo, va ribadito come la mancata allegazione alla denuncia di inizio
attività (d.i.a) ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003 di taluni documenti, se pur
effettivamente sussistente, non è idonea a sorreggere la decisione, assunta
peraltro a soli quattro giorni di distanza dall'inoltro al Comune della d.i.a.,
di dichiarare "improcedibile", "inefficace e come mai presentata"la stessa
denuncia.
Per consolidato orientamento del giudice amministrativo, infatti,
l'incompletezza documentale non è di per sé solo causa di rigetto di istanze
prodotte alla pubblica amministrazione, in quanto sussiste, per principio
generale del procedimento amministrativo desumibile dall'art. 6, lett. b), della
legge n. 241 del 1990, l'onere dell'amministrazione di invitare l'interessato ad
integrare la documentazione mancante (cfr. per tutte, Tar Campania, sez. IV, n.
500/2004).
Tale principio è pacificamente applicabile anche alle fattispecie qui date,
posto che l'art. 87, comma 5, del d.lgs. n. 259 del 2003, recante il Codice
delle comunicazioni elettroniche, espressamente prevede la possibilità di
integrazioni documentali.
Ne deriva che il Comune, il 2 maggio del 2005 non poteva definire nei modi di
cui sopra il procedimento attivato dalla denuncia di inizio attività presentata
da Vodafone Omnitel (come detto solo) sei giorni prima, ossia il 27 aprile 2005.
Né il procedimento in esame poteva esser sfavorevolmente concluso sulla scorta
della statuizione del consiglio comunale, fatta oggetto di puntuale impugnativa,
recante la sospensione di ogni e qualsiasi attività sul territorio comunale,
compreso le frazioni di Piazzolla e di Polvica, finalizzata all'installazione
degli impianti di telefonia mobile, fino a quando non sarà approvato appropriato
regolamento comunale".
Tale determinazione è infatti anch'essa illegittima laddove determina una
inammissibile sospensione sine die, in attesa di emanandi regolamenti, delle
procedure di che trattasi, oggetto di previsioni legislative (artt. 86 ed 87 del
d.l.vo 259/2003 e l. 36 del 2001) ispirate invece a finalità acceleratorie di
favore per la pronta e spedita realizzazione della rete di telefonia mobile,
trattata alla stregua di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo (cfr., per
tutte, Tar Campania, Sez. VII, n. 9676/2005).
Ferma, cioè, la potestà regolamentare dei Comuni – nell'ambito del perimetro
delineato dalla normativa sopra indicata nell'interpretazione operatane dalla
giurisprudenza costituzionale in cui vi è spazio anche per l'individuazione di
criteri localizzativi nell'ambito della funzione di definizione degli "obiettivi
di qualità", di cui all'art. 3, comma 1, lettera d, numero 1) ed all'art. 8,
comma 1, lettera e), e comma 6 della legge quadro (cfr., in particolare, Corte
cost., sentenze n. 307 e n. 331 del 2003; n. 336 del 2005 e n. 103 del 2006) –
nelle more dell'adozione dei regolamenti non può ritenersi sussistere un potere,
generale ed assoluto, di sospensione della realizzabilità degli interventi di
che trattasi (v., ora in questo senso, anche C.d.S., Sez. VI, 27 dicembre 2010,
n. 9414).
E ciò tanto più in quanto lo stesso termine di sessanta giorni, che la delibera
n. 19/04 stabiliva per l’adozione del relativo regolamento, è spirato senza che
sia stata regolamentata a livello comunale la materia della telefonia mobile.
Discende da quanto fin qui detto l’illegittimità degli atti impugnati i quali
vanno pertanto annullati per quanto di ragione.
E, tuttavia, si impone l'obbligo di precisarne la portata nel senso già ritenuto
dalla richiamata sentenza di questa Sezione n. 10660/2006 secondo cui, se è vero
che alcun dubbio può sussistere sul fatto che il titolo abilitativo in questione
si formi per silentium al ricorrere dei presupposti (modi e tempi) indicati
dalla legge, è anche vero che ciò non comporta anche che il titolo formato possa
spiegare efficacia in concreto, dandosi inizio ai lavori in carenza del
certificato di regolarità contributiva, di cui al d.l.vo n. 251/2004 richiamato
nel provvedimento dirigenziale qui all'esame.
Infatti, l'art. 3, comma 8, lettera b-ter del d.l.vo 14.8.1996, n. 494 (recante
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili in attuazione della direttiva 92/57/CEE), quale vigente a
seguito delle modifiche da ultimo apportate dal d. l.vo 6 ottobre 2004, n. 251,
così recita: “il committente o il responsabile dei lavori (...) trasmette
all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo
delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle
lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità
contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è
sospesa l'efficacia del titolo abilitativo”.
E dunque, formatosi il titolo abilitativo, prima di dare inizio alla fase
successiva, quella esecutiva (prima dell'inizio dei lavori), deve essere
prodotto il certificato di regolarità contributiva, di cui alla lettera b-bis:
Nelle more di tale incombente resta sospesa, per diretta previsione di legge,
l'efficacia del titolo.
A fronte dell'esplicita ed inequivoca lettera della legge, presidio e tutela del
lavoro e dei lavoratori, ovvero di beni protetti oltre che dall'ordinamento
comunitario da più previsioni della Carta costituzionale (artt. 1, 4, 35, 36, 37
e 38), non può esservi spazio per equivoci di sorta.
La lettera e la ratio della norma evocata, di tenore inequivoco, impongono
peraltro la precisazione secondo cui mai dalla pronuncia del giudice
amministrativo potrebbe derivare la possibilità di dare inizio a lavorazioni in
difetto della documentazione imposta dalla lex specialis qui richiamata ad
indiscussa portata applicativa generale: ex artt. 1 e 2 d.lgs. n. 494 cit., a
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Applicando dunque i principi fin qui enunciati al caso di specie deve precisarsi
che le doglianze attoree vanno dichiarate fondate:
- in riferimento alla affermata improcedibilità ed inefficacia della d.i.a. in
attesa di un emanando regolamento;
- in riferimento ad improcedibilità ed inefficacia della d.i.a., ove e per
quanto ad intendersi locuzioni tese a precludere a monte la formazione del
titolo abilitativo, in assenza della certificazione di regolarità contributiva e
di altra certificazione non prevista dall'art. 87 del d.l.vo n. 259 del 2003.
Quanto innanzi, con le precisazioni operate, è sufficiente a segnare la sorte
del gravame, che va pertanto accolto con le consequenziali statuizioni di cui in
dispositivo anche sulle spese che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
nei sensi di cui innanzi e, per l'effetto, annulla il provvedimento dirigenziale
impugnato e, in parte qua, la delibera consiliare n. 19 del 16 novembre 2004.
Condanna il Comune di Nola alle spese di giudizio, che liquida in favore della
ricorrente in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
lfredo Storto, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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