AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2011, n. 1479
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO - Acque di dilavamento dei piazzali adibiti a
parcheggio - Assimilazione agli scarichi industriali - Illegittimità - Art. 74,
lett. h) del d.lgs. n. 152/2006 - Connotazione in negativo - Art. 101, c. 7,
d.lgs. n. 152/2006. E’ illegittima l’assimilazione agli scarichi
industriali, ad opera di un Comune, delle acque di dilavamento dei piazzali
adibiti a parcheggio (nella Regione Campania, la delibera di Giunta n.
1350/2008, che prevedeva detta assimilazione, è stata annullata con sentenza n.
19675/2008). La definizione di acque reflue industriali si caratterizza infatti,
ai sensi dell’art. 74, lett. h) del D.Lgs. n. 152 del 2006, per la sua
connotazione negativa, essendo così definito qualsiasi tipo di acque reflue
scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di
produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento; il criterio generale adottato dal Legislatore per
individuare le acque industriali è, dunque, quello afferente alla qualità del
refluo, tant’è che, in applicazione del citato criterio sostanziale, sono
individuate dall'art. 101, comma 7, del D.Lgs. alcune tipologie di acque
assimilate quelle domestiche ai fini della disciplina degli scarichi. Tra tali
tipologie di acque, alla lett. e), sono indicate le acque "aventi
caratteristiche equivalenti a quelle domestiche e indicate nella normativa
regionale". Costituiscono inoltre "acque reflue industriali", ai sensi dell’art.
74, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 2,
comma 1, del D.Lgs. n. 4 del 2008, "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di
beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento". Pres. f.f. Cernese, Est. Nunziata - P. s.n.c. (avv. Pellegrini) c.
Comune di Sant’Agnello (avv.ti Pinto, Renditiso e Persico) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2011, n. 1479
www.AmbienteDiritto.it
N. 01479/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04540/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4540 del 2009, proposto dal Parco del
Sole di Giglio Francesco & C. snc in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Fulvio Pellegrino e con domicilio
eletto presso il suo studio in Napoli, Via San Domenico n.80;
contro
Comune di Sant’Agnello in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.
Ferdinando Pinto, Giulio Renditiso e Rosa Persico ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’Avv. Erik Furno in Napoli, Via C. Console n.3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza n.139 del 29/7/2009 recante ordine di rimozione ad horas dei
veicoli parcheggiati nell’area scoperta esterna al Grand Hotel Parco del Sole,
con ripristino dello stato dei luoghi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione del Comune;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1983 del 2009 di accoglimento della
domanda di sospensione;
Vista la memoria del Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/3/2011 il Consigliere Gabriele
Nunziata e uditi i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto parte ricorrente di
essere proprietaria di struttura alberghiera denominata “Grand Hotel Parco del
Sole” in Sant’Agnello alla Via dei Gerani n.1; in data 12/6/2009 il Sindaco
adottava ordinanza contingibile ed urgente di rimozione ad horas dei veicoli
parcheggiati nell’area scoperta adibita allo scopo in via provvisoria e
stagionale. Detto provvedimento veniva impugnato innanzi a questo Tribunale che
accoglieva la relativa domanda di sospensione, per cui l’Amministrazione si
determinava ad adottare una nuova ordinanza, ora oggetto di impugnazione, e
relativa questa volta ad un’area attigua a quella della precedente ordinanza.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio per dedurre l’infondatezza del
ricorso, attesa la mancanza di autorizzazione ex art.124, comma 1, del Decr.
Legisl. n.152/2006, replicando ai singoli motivi di censura.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta
per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt.50 e
54 del TU n.267/2000, del Decr. Legisl. n.152/2006, dell’art.3 della Legge
n.241/1990, nonché il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere.
2. Il Collegio premette che, in simili problematiche che afferiscono a pericoli
per la salute pubblica, sovente si fa ricorso ad ordinanze contingibili ed
urgenti adottate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, per la cui
esecuzione è anche possibile richiedere al Prefetto l’assistenza della forza
pubblica; detto potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare
situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia
per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali
mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico in presenza di un preventivo
accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere
presunzioni (ex multis, T.A.R. Piemonte, II, 12.6.2009, n.1680), anche se
l’obiettivo può essere di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità dei cittadini ((T.A.R. Lazio, Roma, II, 17.6.2009, n.5726; Cons.
Stato, V, 7.4.2003, n.1831; 2.4.2001, n.1904; Cass. Civ., SS.UU., 17.1.2002,
n.490).
3. Nello specifico, ribadendo l’orientamento della Sezione in vicende analoghe
(tra le altre, 22.1.2010, nn.287 e 279; 14.10.2009, nn.5547 e 5545), va in
particolare censurato l’operato del Comune resistente nella misura in cui esso
ha ritenuto, sia pure implicitamente, che le acque di dilavamento dei piazzali
adibiti a parcheggio siano assimilabili agli scarichi industriali. Al riguardo
la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione 6 agosto 2008, n. 1350, ha
adottato il disciplinare afferente gli scarichi di categorie produttive
assimilabili che, per singole categorie produttive, vengono cosi di seguito
assimilati: “(…)Acque di dilavamento piazzali adibiti a parcheggio.
Industriali”; tuttavia la predetta deliberazione è stata annullata con sentenza
(17.11.2008, n.19675), che allo stato non risulta appellata, della Prima Sezione
del TAR Campania.
Giova chiarire che la definizione di acque reflue industriali si caratterizza,
ai sensi dell’art. 74, lett. h) del D.Lgs. n. 152 del 2006, per la sua
connotazione negativa, essendo così definito qualsiasi tipo di acque reflue
scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di
produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento; il criterio generale adottato dal Legislatore per
individuare le acque industriali è, dunque, quello afferente alla qualità del
refluo, tant’è che, in applicazione del citato criterio sostanziale, sono
individuate dall'art. 101, comma 7, del D.Lgs. alcune tipologie di acque
assimilate quelle domestiche ai fini della disciplina degli scarichi.
Tra tali tipologie di acque, alla lett. e), sono indicate le acque "aventi
caratteristiche equivalenti a quelle domestiche e indicate nella normativa
regionale". Costituiscono inoltre "acque reflue industriali", ai sensi dell’art.
74, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 2,
comma 1, del D.Lgs. n. 4 del 2008, "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di
beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento". Lo stesso art. 124 del D. Lgs. cit., come invocato dalla difesa
del Comune, contiene una previsione di ampio respiro per quanto concerne le
ulteriori prescrizioni tecniche opponibili all'autorizzazione allo scarico al
fine di garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente
connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del D.Lgs.
n.152/2006
3.1 Va in verità osservato che, nel caso di specie, il Comune non ha richiamato,
quale atto presupposto della propria ordinanza oggetto di impugnazione, la
citata Deliberazione della Giunta della Regione Campania 6 agosto 2008, n. 1350;
è però indubbio che l’adozione di tale ultima deliberazione, con l’equiparazione
delle acque di dilavamento dei piazzali adibiti a parcheggio a scarichi
industriali, induce l’interprete a riconoscere natura innovativa, e non
meramente ricognitiva, delle qualificazioni in essa contenute. L’intervenuto
annullamento giurisdizionale della deliberazione della Giunta della Regione
Campania riporta, poi, la situazione al momento precedente la sua adozione,
ossia all’impossibilità di equiparare le acque di dilavamento dei parcheggi a
scarichi industriali.
A tale conclusione il giudice adito non può non pervenire perché
l’Amministrazione non fa alcun cenno alla precedente autorizzazione in materia
ed annualmente prorogata, cosicché deve ritenersi che, in quella zona,
l’attività di parcheggio sia astrattamente esercitabile e che la cessazione
dell’attività sia stata disposta sulla base di un presupposto giuridico che
dovrà essere ripristinato con una nuova deliberazione della Regione Campania.
3.2 Il provvedimento impugnato va annullato in quanto si fonda sull’affermazione
che il parcheggio per auto viene definita un’attività il cui scarico è
considerato industriale; tale affermazione non si fonda su alcun dato normativo
esplicitamente richiamato e tale circostanza, da sola, è sufficiente per
l’annullamento dell’atto in quanto non consente alla parte di esplicare appieno
il diritto di difesa costituzionalmente garantito, atteso che non viene fornita
alcun altra ricostruzione della natura di scarico industriale delle acque di
dilavamento dei parcheggi.
4. Per questi motivi, con assorbimento delle ulteriori ragioni di doglianza, il
ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese
di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 10 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it