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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2011, n. 1479


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO - Acque di dilavamento dei piazzali adibiti a parcheggio - Assimilazione agli scarichi industriali - Illegittimità - Art. 74, lett. h) del d.lgs. n. 152/2006 - Connotazione in negativo - Art. 101, c. 7, d.lgs. n. 152/2006.
E’ illegittima l’assimilazione agli scarichi industriali, ad opera di un Comune, delle acque di dilavamento dei piazzali adibiti a parcheggio (nella Regione Campania, la delibera di Giunta n. 1350/2008, che prevedeva detta assimilazione, è stata annullata con sentenza n. 19675/2008). La definizione di acque reflue industriali si caratterizza infatti, ai sensi dell’art. 74, lett. h) del D.Lgs. n. 152 del 2006, per la sua connotazione negativa, essendo così definito qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; il criterio generale adottato dal Legislatore per individuare le acque industriali è, dunque, quello afferente alla qualità del refluo, tant’è che, in applicazione del citato criterio sostanziale, sono individuate dall'art. 101, comma 7, del D.Lgs. alcune tipologie di acque assimilate quelle domestiche ai fini della disciplina degli scarichi. Tra tali tipologie di acque, alla lett. e), sono indicate le acque "aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche e indicate nella normativa regionale". Costituiscono inoltre "acque reflue industriali", ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 4 del 2008, "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". Pres. f.f. Cernese, Est. Nunziata - P. s.n.c. (avv. Pellegrini) c. Comune di Sant’Agnello (avv.ti Pinto, Renditiso e Persico) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2011, n. 1479
 

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N. 01479/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04540/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 4540 del 2009, proposto dal Parco del Sole di Giglio Francesco & C. snc in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Fulvio Pellegrino e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via San Domenico n.80;


contro
 

Comune di Sant’Agnello in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Ferdinando Pinto, Giulio Renditiso e Rosa Persico ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Erik Furno in Napoli, Via C. Console n.3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza n.139 del 29/7/2009 recante ordine di rimozione ad horas dei veicoli parcheggiati nell’area scoperta esterna al Grand Hotel Parco del Sole, con ripristino dello stato dei luoghi.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione del Comune;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1983 del 2009 di accoglimento della domanda di sospensione;
Vista la memoria del Comune;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/3/2011 il Consigliere Gabriele Nunziata e uditi i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO

 

Espone in fatto parte ricorrente di essere proprietaria di struttura alberghiera denominata “Grand Hotel Parco del Sole” in Sant’Agnello alla Via dei Gerani n.1; in data 12/6/2009 il Sindaco adottava ordinanza contingibile ed urgente di rimozione ad horas dei veicoli parcheggiati nell’area scoperta adibita allo scopo in via provvisoria e stagionale. Detto provvedimento veniva impugnato innanzi a questo Tribunale che accoglieva la relativa domanda di sospensione, per cui l’Amministrazione si determinava ad adottare una nuova ordinanza, ora oggetto di impugnazione, e relativa questa volta ad un’area attigua a quella della precedente ordinanza.

Il Comune intimato si è costituito in giudizio per dedurre l’infondatezza del ricorso, attesa la mancanza di autorizzazione ex art.124, comma 1, del Decr. Legisl. n.152/2006, replicando ai singoli motivi di censura.

Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.


DIRITTO


1.Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt.50 e 54 del TU n.267/2000, del Decr. Legisl. n.152/2006, dell’art.3 della Legge n.241/1990, nonché il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere.

2. Il Collegio premette che, in simili problematiche che afferiscono a pericoli per la salute pubblica, sovente si fa ricorso ad ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, per la cui esecuzione è anche possibile richiedere al Prefetto l’assistenza della forza pubblica; detto potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (ex multis, T.A.R. Piemonte, II, 12.6.2009, n.1680), anche se l’obiettivo può essere di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini ((T.A.R. Lazio, Roma, II, 17.6.2009, n.5726; Cons. Stato, V, 7.4.2003, n.1831; 2.4.2001, n.1904; Cass. Civ., SS.UU., 17.1.2002, n.490).

3. Nello specifico, ribadendo l’orientamento della Sezione in vicende analoghe (tra le altre, 22.1.2010, nn.287 e 279; 14.10.2009, nn.5547 e 5545), va in particolare censurato l’operato del Comune resistente nella misura in cui esso ha ritenuto, sia pure implicitamente, che le acque di dilavamento dei piazzali adibiti a parcheggio siano assimilabili agli scarichi industriali. Al riguardo la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione 6 agosto 2008, n. 1350, ha adottato il disciplinare afferente gli scarichi di categorie produttive assimilabili che, per singole categorie produttive, vengono cosi di seguito assimilati: “(…)Acque di dilavamento piazzali adibiti a parcheggio. Industriali”; tuttavia la predetta deliberazione è stata annullata con sentenza (17.11.2008, n.19675), che allo stato non risulta appellata, della Prima Sezione del TAR Campania.

Giova chiarire che la definizione di acque reflue industriali si caratterizza, ai sensi dell’art. 74, lett. h) del D.Lgs. n. 152 del 2006, per la sua connotazione negativa, essendo così definito qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; il criterio generale adottato dal Legislatore per individuare le acque industriali è, dunque, quello afferente alla qualità del refluo, tant’è che, in applicazione del citato criterio sostanziale, sono individuate dall'art. 101, comma 7, del D.Lgs. alcune tipologie di acque assimilate quelle domestiche ai fini della disciplina degli scarichi.

Tra tali tipologie di acque, alla lett. e), sono indicate le acque "aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche e indicate nella normativa regionale". Costituiscono inoltre "acque reflue industriali", ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 4 del 2008, "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". Lo stesso art. 124 del D. Lgs. cit., come invocato dalla difesa del Comune, contiene una previsione di ampio respiro per quanto concerne le ulteriori prescrizioni tecniche opponibili all'autorizzazione allo scarico al fine di garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. n.152/2006

3.1 Va in verità osservato che, nel caso di specie, il Comune non ha richiamato, quale atto presupposto della propria ordinanza oggetto di impugnazione, la citata Deliberazione della Giunta della Regione Campania 6 agosto 2008, n. 1350; è però indubbio che l’adozione di tale ultima deliberazione, con l’equiparazione delle acque di dilavamento dei piazzali adibiti a parcheggio a scarichi industriali, induce l’interprete a riconoscere natura innovativa, e non meramente ricognitiva, delle qualificazioni in essa contenute. L’intervenuto annullamento giurisdizionale della deliberazione della Giunta della Regione Campania riporta, poi, la situazione al momento precedente la sua adozione, ossia all’impossibilità di equiparare le acque di dilavamento dei parcheggi a scarichi industriali.

A tale conclusione il giudice adito non può non pervenire perché l’Amministrazione non fa alcun cenno alla precedente autorizzazione in materia ed annualmente prorogata, cosicché deve ritenersi che, in quella zona, l’attività di parcheggio sia astrattamente esercitabile e che la cessazione dell’attività sia stata disposta sulla base di un presupposto giuridico che dovrà essere ripristinato con una nuova deliberazione della Regione Campania.

3.2 Il provvedimento impugnato va annullato in quanto si fonda sull’affermazione che il parcheggio per auto viene definita un’attività il cui scarico è considerato industriale; tale affermazione non si fonda su alcun dato normativo esplicitamente richiamato e tale circostanza, da sola, è sufficiente per l’annullamento dell’atto in quanto non consente alla parte di esplicare appieno il diritto di difesa costituzionalmente garantito, atteso che non viene fornita alcun altra ricostruzione della natura di scarico industriale delle acque di dilavamento dei parcheggi.

4. Per questi motivi, con assorbimento delle ulteriori ragioni di doglianza, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 



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