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T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318
INQUINAMENTO - Obbligo di bonifica - Responsabile dell’inquinamento - Nesso di
causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione - Regola
probatoria del “più probabile che non” - Elementi indiziari - Artt. 242 e 244
d.lgs. n. 152/2006. Ai sensi degli art. 242 e 244 d.lg. 3 aprile 2006 n.
152, l'obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell'inquinamento,
che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare, mentre
il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati
hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (Consiglio Stato,
sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Il nesso di causalità tra la condotta del
responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la
regola probatoria del "più probabile che non": pertanto, il suo positivo
riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica
riconducibilità dell'inquinamento rilevato all'attività industriale condotta sul
fondo (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575). Pres. ed Est.
Zuballi - M. s.r.l. (avv. Della Rocca) c. Comune di Bolognano (n.c.) -
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318
INQUINAMENTO - Mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del
responsabile - Esecuzione d’ufficio da parte della P.A. competente - Rivalsa -
Garanzie sul terreno - Artt. 244, 250 e 253 d.lgs. n. 152/2006. Dal
combinato disposto degli art. 244, 250 e 253 del codice ambiente si ricava che,
nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte
del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello
stesso, e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri
soggetti interessati, le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla p.a.
competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore
dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le
garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (T.A.R. Toscana
Firenze, sez. II, 03 marzo 2010, n. 594). Pres. ed Est. Zuballi - M. s.r.l.
(avv. Della Rocca) c. Comune di Bolognano (n.c.) -
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318
INQUINAMENTO - Bonifica e messa in sicurezza - Potere di diffida - Presidente
della Provincia - Artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - Normativa speciale
prevalente sulla disciplina generale in materia di decretazione d’urgenza.
In tema di bonifica e messa in sicurezza, la normativa di cui agli artt. 242 e
ss. del d.lgs. n. 152/2006 affida il potere di diffida al Presidente della
Provincia. Tale disciplina normativa va considerata speciale, e quindi
prevalente sulla normativa che affida al Sindaco la decretazione d’urgenza a
tutela della salute pubblica; inoltre le ordinanze contingibili e urgenti sono
utilizzabili solo ove l’ordinamento non preveda altri mezzi ordinari, e nel caso
è il Codice dell’ambiente a prevedere i sistemi per la bonifica dei siti
inquinati, anche in via di urgenza (sulla questione si veda in termini anche
Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011 n. 2249). Pres. ed Est. Zuballi - M.
s.r.l. (avv. Della Rocca) c. Comune di Bolognano (n.c.) -
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318
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N. 00318/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2010, proposto dalla:
Moligean S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Della Rocca, con
domicilio eletto presso il suo studio, in Pescara, via Tirino, n. 8;
contro
Il Comune di Bolognano non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diffida n. 4069 del 17 giugno 2010 del Sindaco di Bolognano
avente a oggetto la messa in sicurezza dell’area privata “ex Montecatini”;
dell’atto di diffida n. 4070 del 17 giugno 2010 sempre del sindaco avente a
oggetto la messa in sicurezza di altra area adiacente, nonché, solo per il
comparto “Z”, anche l’ordine di presentazione dei risultati della
caratterizzazione e analisi di rischio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il dott. Umberto
Zuballi e udito l'avv. Di Tillio Laura, su delega dell'avv. Della Rocca Sergio,
per la società ricorrente, nessuno presente per il Comune resistente non
costituitosi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ditta fa presente di essere proprietaria di un’area individuata
come sito contaminato, ai sensi del D Lgs 152 del 2006, dal Decreto del
Ministero dell’ambiente 28 maggio 2008, nonché di un’area adiacente. Le due
diffide riguardano la messa in sicurezza in via d’urgenza del sito nonché, solo
per il comparto “Z”, anche l’ordine di presentazione dei risultati della
caratterizzazione e analisi di rischio.
A sostegno illustra i seguenti motivi di ricorso:
1. Difetto di competenza, in quanto sui siti ex art 244 D Lgs 152 del 2006 la
competenza è della Provincia, con una normativa che deroga all’usuale competenza
sindacale in materia.
2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 242, 244, 245, 252 e 253 del D
Lgs 152 del 2006, difetto di istruttoria e sviamento.
La diffida andava rivolta unicamente al responsabile dell’inquinamento ma non al
proprietario il quale ha solamente una facoltà e non un obbligo a intervenire
per bonificare il sito. Nel caso anche in sede penale la responsabilità non è
della ditta ricorrente ma di chi ha gestito per anni il polo chimico ivi
esistente.
Infine, nel corso della pubblica udienza del 21 aprile 2011 la causa è stata
introitata per la decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente ricorso sono due coeve diffide del Sindaco di Bolognano la
prima n. 4069 del 17 giugno 2010 avente a oggetto la messa in sicurezza
dell’area privata “ex Montecatini” la seconda n. 4070 avente ad oggetto la messa
in sicurezza di altra area adiacente, nonché, solo per il comparto “Z”, anche
l’ordine di presentazione dei risultati della caratterizzazione e analisi di
rischio.
Va rilevato che, ai sensi degli art. 242 e 244 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152,
l'obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell'inquinamento, che le
Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare, mentre il
proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati
hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (Consiglio Stato,
sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Il nesso di causalità tra la condotta del
responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la
regola probatoria del "più probabile che non": pertanto, il suo positivo
riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica
riconducibilità dell'inquinamento rilevato all'attività industriale condotta sul
fondo (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575).
Infine dal combinato disposto degli art. 244, 250 e 253 del codice ambiente si
ricava, infatti, che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi
ambientali in esame da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di
mancata individuazione dello stesso, e sempreché non provvedano né il
proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le opere di recupero
ambientale sono eseguite dalla p.a. competente, che potrà rivalersi sul soggetto
responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove
la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei
medesimi interventi (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 03 marzo 2010, n. 594).
Orbene, nel caso in esame l’ordine diffida è di provenienza comunale, laddove la
normativa citata affida tale compito al Presidente della Provincia. Tale
disciplina normativa va considerata speciale, e quindi prevalente sulla
normativa che affida al Sindaco la decretazione d’urgenza a tutela della salute
pubblica; inoltre le ordinanze contingibili e urgenti sono utilizzabili solo ove
l’ordinamento non preveda altri mezzi ordinari, e nel caso è il Codice
dell’ambiente a prevedere i sistemi per la bonifica dei siti inquinati, anche in
via di urgenza (sulla questione si veda in termini anche Consiglio di Stato,
Sez. VI, 12 aprile 2011 n. 2249).
Da quanto detto emerge la fondatezza di tutte e due le censure: la prima
d’incompetenza in quanto il Sindaco ha emesso un’ordinanza - diffida al di fuori
delle sue competenze in materia, e la seconda in quanto il nesso causale tra
inquinamento e destinatario del provvedimento non risulta affatto provato. Anzi,
nell’ambito del procedimento penale n. 10426/2007 è stata accertata l’estraneità
della ditta ricorrente all’inquinamento in parola, risalente a tutta evidenza al
periodo in cui nella zona operava uno stabilimento chimico.
Per quanto sopra illustrato il ricorso va accolto e gli atti gravati annullati.
Le spese di giudizio, secondo la nota regola codicistica, seguono la soccombenza
e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara
(Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
come da motivazione.
Condanna il Comune di Bolognano al pagamento a favore della ditta ricorrente
delle spese e onorari di giudizio che liquida in euro 2.000 (due mila) oltre
agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Michele Eliantonio, Consigliere
Dino Nazzaro, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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