AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 6002



ESPROPRIAZIONE - Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni di urgenza in corso al primo gennaio 1991 - Proroga biennale di cui all’art. 22 L. 158/1991 - Applicabilità. La proroga biennale introdotta dall'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158 si applica indistintamente per tutte le occupazioni d'urgenza in corso al primo gennaio 1991, atteso che, per espressa previsione dell'art. 23, le disposizioni della citata legge n. 158 del 1991 hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 1991. A fugare ogni dubbio sulla inconsistenza di interpretazioni diverse è intervenuta la legge 1 agosto del 2002, n. 166, la quale, con la norma di cui all’art. 4, dispone che tutte le proroghe disposte dalla normativa emergenziale e, quindi, anche quelle introdotte dalla menzionata disposizione legislativa del 1991 devono intendersi con effetto retroattivo, riferite ai procedimenti espropriativi comunque "in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti", l'effetto di proroga deve, infine, essere esteso anche ai connessi procedimenti espropriativi, compreso il termine per l'emissione del decreto di esproprio, essendo illogica la previsione del perdurare di un regime occupatorio temporaneo senza il corrispondente slittamento dei termini utili per il completamento del procedimento ablativo. (Cass., 8734/1997; Cass., sez. un. 2630/2006; Cass.,10216/2010). Pres. VITRONE - Est. SALVAGO - P.M. RUSSO - Ric. Immobiliare Va. S.p.a. (avv. Ga. Vi.), Controric. e ric. Incidentale Autostrade per L'Italia - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.a. (avv. Pi. Lu. Sa.). CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 6002


 www.AmbienteDiritto.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. I Civile



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UGO VITRONE                                                 - Presidente -
Dott. SALVATORE SALVAGO                                   - Rel. Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE                                               - Consigliere -
Dott. RENATO BERNABAI                                         - Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA                                          - Consigliere -

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso 13612-2005 proposto da:

Immobiliare Va. S.p.a. (P.I. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Ro., Piazza Ca., presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato Ga. Vi., giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -


contro


Autostrade per L'Italia - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.a.;


- intimata -


sul ricorso 16973-2005 proposto da:

Autostrade per L'Italia S.p.a., già Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ro., Via Gi. Gi. Be. (...), presso l'avvocato Al. Le., rappresentata e difesa dall'avvocato Pi. Lu. Sa., giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;


- controricorrente e ricorrente incidentale -


contro


Immobiliare Va. S.p.a.;


- intimata -


- avverso la sentenza n. 591/2004 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/04/2004;
- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
- udito, per la ricorrente, l'Avvocato Pr., per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale;
- udito, per controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Pi. Lu. Sa. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale;
- udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e primo motivo dell'incidentale assorbiti gli altri motivi.


Svolgimento del processo


La Corte di appello di Firenze, in riforma delle decisioni 13 ottobre 1997 e 13 novembre 2001 del Tribunale, ha respinto (per quanto qui ancora interessa) la domanda della S.p.a. Va. di risarcimento del danno per occupazione espropriativa di un terreno di sua proprietà ubicato nel comune di Ca. Bi., in quanto la procedura ablativa svolta dalla Soc. Autostradale, si era ritualmente conclusa con l'emissione del decreto di esproprio adottato il 6 settembre 1996, prima della scadenza del periodo di durata dell'occupazione temporanea originariamente indicato dal provvedimento sindacale nel 16 ottobre 1994, ma prorogato di un biennio per effetto dell'art. 22 della legge 158 del 1991.

Per la cassazione della sentenza, la S.p.a. Va. ha proposto ricorso per 4 motivi; cui resiste la S.p.a. Autostrade per l'Italia con controricorso, con il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per 4 motivi.


Motivi della decisione


I ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. perché proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo di quello principale, la Va., deducendo violazione degli art. 20 legge 865/1971 e 22 legge 158/1991, censura la sentenza impugnata per aver applicato quest'ultima proroga all'occupazione del proprio terreno iniziata nel 1989 senza considerare che la stessa è invocabile esclusivamente nelle occupazioni già prorogate, come del resto conferma l'avverbio "ulteriormente" utilizzato dal legislatore, che d'altra parte non ritenne necessario estendere l'istituto palesemente diretto a sanare le situazioni patologiche, perché di lungo corso, alle occupazioni nuove.

Con il secondo deducendo altra violazione delle medesime disposizioni legislative, nonché dell'art. 4 legge 166 del 2002 si duole che la Corte abbia richiamato, a sostegno della propria interpretazione, detta norma sopravvenuta, che invece intendeva esplicitare soltanto la sua applicazione alle occupazioni in cui le varie proroghe potessero coordinarsi e costituire un unicum: perciò escludendo quelle in cui invece l'espropriazione si fosse conclusa allo spirare dell'una o dell'altra di esse. Senza considerare che la norma si riferisce più propriamente ai termini per il compimento della procedura ablativa, notoriamente distinti da quelli riguardanti l'occupazione d'urgenza.

Con il terzo motivo, deducendo altra violazione dell'art. 22 legge 158 del 1991, evidenzia una ulteriore conferma della propria interpretazione della norma nella avvenuta proroga dell'occupazione da parte della stessa ANAS proprio per la consapevolezza che quella legale non poteva applicarsi alla fattispecie.

Le censure sono infondate traendo sostanzialmente origine da una interpretazione dell'art. 22 della citata legge 158 del 1991 che isola l'avverbio "ulteriormente" dal contesto della proposizione in cui è inserito per elevarlo da un lato a presupposto autonomo di applicazione della proroga; e dall'altro subordinarlo ad una implicita e sottesa condizione che sia stata utilizzata già quella introdotta dalle precedenti leggi 42 del 1985 e 47 del 1988 non rinvenibile nel testo della norma: interpretazione perciò in palese contrasto con il suo stesso tenore e soprattutto con la ratio legis ripetutamente evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità nonché dalla Corte Costituzionale.

Questa Corte, infatti, già in relazione alla proroga disposta dall'art. 14 legge 47 del 1988 (di conversione del d.l. 534/1987) avente identico contenuto testuale, ha affermato che la stessa trova applicazione in ogni caso di occupazione d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia che l'occupazione fosse già stata prorogata una volta in base all'art. 1, comma quinto bis, del decreto-legge 901/1984 (convertito, con modificazioni, dalla legge 42/1985), sia che questa fosse in corso ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ma non ancora prorogata (Cass. 4288/1996 e 16204/2004). E Cass. 8734/1997, con riguardo alla proroga biennale successiva introdotta proprio dall'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, ha confermato che la stessa si applica per tutte indistintamente le occupazioni d'urgenza in corso al primo gennaio 1991, atteso che, per espressa previsione dell'art. 23, le disposizioni della citata legge n. 158/91 prendono effetto a decorrere dal primo gennaio 1991

In via più generale, poi, e con riguardo all'intero sistema di dette proroghe che ha avuto inizio dopo la nota declaratoria di incostituzionalità del criterio di stima delle aree edificabili di cui all'art. 16 legge 865/1971 da parte delle note decisioni 5/1980 e 223/1983 della Corte Costituzionale, questa Corte ha ripetutamente enunciato i seguenti principi: A) Con gli anzidetti provvedimenti legislativi, significativamente inseriti nel quadro di una normativa concernente la proroga di termini previsti da disposizioni legislative di vario genere, a differenza di quanto disposto per la proroga di cui all'art. 20 della legge 865-1971, non è stato elevato in via astratta e generale il termine massimo (quinquennale) di durata delle occupazioni di urgenza, con l'attribuzione alla pubblica amministrazione del potere di prorogare il termine delle concrete occupazioni entro i nuovi limiti temporali, ma si è inciso in maniera diretta ed immediata sulla scadenza dei periodi di occupazione temporanea come già concretamente determinati dall'autorità amministrativa, attuandone il prolungamento; B) ciascuna di dette proroghe trova dunque applicazione in ogni caso di occupazione d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della legge che la dispone, sia che l'occupazione fosse già stata prorogata una volta (per esempio, in base all'art. 1, comma quinto bis, del menzionato d.l. 901/1984, o più volte) sia che questa fosse in corso ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ma non ancora prorogata (Cass. 13774/2007, -1482 6/2006; 113 91/2001; C) ciò perché la sequenza delle proroghe esaminate si è resa necessaria a causa della situazione di grave incertezza e di vuoto normativo - determinatisi dopo le ricordate dichiarazioni di incostituzionalità e protrattisi per l'ultradecennale latitanza del legislatore nel dettare una nuova disciplina dell'indennizzo espropriativo: di quella stessa incertezza, cioè, ed anomalia del quadro legislativo di cui ha poi tenuto conto, ora per allora, la Corte Costituzionale, nel giustificare (in ragione di essa) la retroattività del tardivo intervento (conformativo dell'indennizzo ablatorio) di cui all'art. 5 bis della legge 1992, n. 359 (cfr. sentenza 1993 n. 283). D) Quella situazione richiedeva allora in relazione ai singoli decreti di occupazione urgenti interventi correttivi non certo conseguibili con il semplice ampliamento dello strumento astratto di cui all'art. 20 della legge 865-71, che furono, dunque attuati mediante apposito apparato normativo rivolto al fine di protrarre automaticamente la validità delle occupazioni dei suoli connesse ai procedimenti espropriativi in attesa che il Parlamento procedesse all'approvazione della nuova disciplina delle indennità di esproprio; e che, pur portando al risultato complessivo, di una lunga protrazione delle occupazioni legittime, sono stati dichiarati costituzionalmente legittimi dalla Corte Costituzionale, proprio perché determinati da riconosciute esigenze obbiettive; per cui anche con riguardo alle leggi 42 del 1988 e 158 del 1991 la finalità perseguita dal legislatore, è stata quella di impedire che, a seguito della scadenza dei termini di occupazione temporanea e d'urgenza, le amministrazioni esproprianti si trovassero a dover risarcire i danni per l'occupazione espropriativa (Cass. 24576/2006; 8224/2000; 7200/1999). Onde ciascuna di esse opera anzitutto automaticamente, senza necessità di specifico provvedimento da parte della P.A; e quindi sul solo presupposto che l'occupazione sia ancora in corso al momento del sopravvenire della proroga (presupposto non sussistente, quindi, soltanto qualora alla inutile scadenza dell'occupazione il provvedimento legislativo non fosse ancora intervenuto e l'opera già compiuta, con conseguente acquisizione della proprietà dell'immobile da parte dell'ente pubblico).

Questa interpretazione è stata avallata dalla Corte Costituzionale, la quale ha specificato che il susseguirsi di dette proroghe si rese necessario perché la nuova normativa in materia di indennità di espropriazione, nonostante la sua urgenza, ha avuto una elaborazione particolarmente faticosa e complessa, anche perché la prima disciplina dettata dalla legge n. 385 del 1980, dopo la declaratoria di incostituzionalità di cui alla menzionata sentenza n. 5 del 1980, fu, a sua volta, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 223 del 1983, per violazione degli artt. 42 e 136 della Costituzione; e perché il lungo e laborioso iter si è concluso soltanto con la legge 8 agosto 1992, n. 359 (art. 5-bis aggiunto, in sede di conversione, al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333): perciò costringendo il legislatore ad introdurre "ulteriori" proroghe automatiche dopo la prima di cui al d.l. 901 del 1984 che hanno dato luogo "ad un periodo di tempo sicuramente lungo, che non ha consentito la tempestiva liquidazione ed il pagamento delle indennità di espropriazione, nonché l'esperibilità delle azioni per il risarcimento dei danni da occupazione illegittima. Ma tali ritardi, determinati da riconosciute esigenze obiettive, sorrette da motivi di pubblico interesse, non possono essere considerati tali da compromettere i diritti del proprietario con lesione dell'art. 42 della Costituzione" (Corte Costit. 163/1994 e 244/1993).

A fugare ogni dubbio sulla inconsistenza di interpretazioni diverse è infine intervenuta la legge 166 del 2002 in base al cui art. 4 tutte le proroghe disposte dalla normativa emergenziale e, quindi, anche quelle introdotte dalle menzionate disposizioni legislative del 1938 e del 1991, specificamente ricordate, devono intendersi con effetto retroattivo, riferite ai procedimenti espropriativi comunque "in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti"; e l'effetto di proroga deve infine essere esteso anche ai connessi procedimenti espropriativi, compreso il termine per l'emissione del decreto di esproprio, essendo illogica la previsione del perdurare di un regime occupatorio temporaneo senza il corrispondente slittamento dei termini utili per il completamento del procedimento ablativo (Cass. sez. un. 2630/2006; nonché 10216/2010).

A questi principi si è attenuta la sentenza impugnata la quale ha altresì evidenziato l'irragionevolezza dell'opzione ermeneutica prospettata dalla ricorrente: in base alla quale sarebbero rimaste scoperte le occupazioni disposte da ultime in ordine di tempo (e quindi non in precedenza prorogate), esposte senza alcuna logica giustificazione a divenire illegittime ove la nuova legge sulla indennità di espropriazione avesse tardato ad intervenire (come di fatto è avvenuto); per cui anche sotto questo profilo le considerazioni dei giudici di appello sono interamente condivisibili.

Inammissibile è infine il primo motivo del ricorso incidentale, con cui la Soc. Autostrade, deducendo violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. lamenta la parziale compensazione delle spese processuali disposta dai giudici suddetti: giacché in tema di regolamento di dette spese costituisce principio giurisprudenziale del tutto pacifico, che la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa; per cui esula, da tale sindacato e rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 cod. proc. civ., la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite.

Pertanto detto giudice non è tenuto a dare ragione con un'espressa motivazione sia dell'uso di detto potere nell'ipotesi di soccombenza reciproca e/o in quella della sussistenza di giusti motivi, sia del mancato uso di tale facoltà: nel caso correttamente utilizzata quanto meno per le difficoltà ermeneutiche cui ha dato luogo la normativa sulle proroghe in questione e che ha indotto il Tribunale ed i giudici di appello ad interpretazioni diverse.

Assorbiti pertanto gli altri motivi del ricorso incidentale subordinati all'accoglimento di quello principale, ed il 4° motivo di quello principale relativo ai criteri del risarcimento per l'occupazione espropriativa, che si è esclusa, il Collegio deve conclusivamente confermare la sentenza impugnata non potendosi considerare motivo autonomo ed autosufficiente di ricorso la richiesta conclusiva di liquidazione "dell'indennità di preventiva occupazione"; e condannare la Soc. Va. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità da liquidare come da dispositivo.


P.Q.M.


La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il principale, dichiara inammissibile il primo motivo dell'incidentale ed assorbiti gli altri condanna la Soc. Va. al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della Soc. Autostrade in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorario di difesa., oltre a spese generali ed accessori come per legge.



 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562