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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 6002
ESPROPRIAZIONE - Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni di urgenza
in corso al primo gennaio 1991 - Proroga biennale di cui all’art. 22 L. 158/1991
- Applicabilità. La proroga biennale introdotta dall'art. 22 della legge 20
maggio 1991, n. 158 si applica indistintamente per tutte le occupazioni
d'urgenza in corso al primo gennaio 1991, atteso che, per espressa previsione
dell'art. 23, le disposizioni della citata legge n. 158 del 1991 hanno effetto a
decorrere dal primo gennaio 1991. A fugare ogni dubbio sulla inconsistenza di
interpretazioni diverse è intervenuta la legge 1 agosto del 2002, n. 166, la
quale, con la norma di cui all’art. 4, dispone che tutte le proroghe disposte
dalla normativa emergenziale e, quindi, anche quelle introdotte dalla menzionata
disposizione legislativa del 1991 devono intendersi con effetto retroattivo,
riferite ai procedimenti espropriativi comunque "in corso alle scadenze previste
dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti
dichiarativi delle amministrazioni procedenti", l'effetto di proroga deve,
infine, essere esteso anche ai connessi procedimenti espropriativi, compreso il
termine per l'emissione del decreto di esproprio, essendo illogica la previsione
del perdurare di un regime occupatorio temporaneo senza il corrispondente
slittamento dei termini utili per il completamento del procedimento ablativo.
(Cass., 8734/1997; Cass., sez. un. 2630/2006; Cass.,10216/2010). Pres. VITRONE -
Est. SALVAGO - P.M. RUSSO - Ric. Immobiliare Va. S.p.a. (avv. Ga. Vi.),
Controric. e ric. Incidentale Autostrade per L'Italia - Concessioni e
Costruzioni Autostrade S.p.a. (avv. Pi. Lu. Sa.). CORTE DI CASSAZIONE CIVILE,
Sez. I, 14 marzo 2011, n. 6002
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. I Civile
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO VITRONE
- Presidente -
Dott. SALVATORE SALVAGO
- Rel. Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE
- Consigliere -
Dott. RENATO BERNABAI
- Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 13612-2005 proposto da:
Immobiliare Va. S.p.a. (P.I. (...)), in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in Ro., Piazza Ca., presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato Ga. Vi., giusta
procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Autostrade per L'Italia - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.a.;
- intimata -
sul ricorso 16973-2005 proposto da:
Autostrade per L'Italia S.p.a., già Autostrade - Concessioni e Costruzioni
Autostrade S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Ro., Via Gi. Gi. Be. (...), presso l'avvocato Al.
Le., rappresentata e difesa dall'avvocato Pi. Lu. Sa., giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
Immobiliare Va. S.p.a.;
- intimata -
- avverso la sentenza n. 591/2004 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata
il 06/04/2004;
- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2011
dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
- udito, per la ricorrente, l'Avvocato Pr., per delega, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale;
- udito, per controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Pi. Lu. Sa.
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso
principale;
- udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e primo
motivo dell'incidentale assorbiti gli altri motivi.
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Firenze, in riforma delle decisioni 13 ottobre 1997 e 13
novembre 2001 del Tribunale, ha respinto (per quanto qui ancora interessa) la
domanda della S.p.a. Va. di risarcimento del danno per occupazione espropriativa
di un terreno di sua proprietà ubicato nel comune di Ca. Bi., in quanto la
procedura ablativa svolta dalla Soc. Autostradale, si era ritualmente conclusa
con l'emissione del decreto di esproprio adottato il 6 settembre 1996, prima
della scadenza del periodo di durata dell'occupazione temporanea originariamente
indicato dal provvedimento sindacale nel 16 ottobre 1994, ma prorogato di un
biennio per effetto dell'art. 22 della legge 158 del 1991.
Per la cassazione della sentenza, la S.p.a. Va. ha proposto ricorso per 4
motivi; cui resiste la S.p.a. Autostrade per l'Italia con controricorso, con il
quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per 4 motivi.
Motivi della decisione
I ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. perché
proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo di quello principale, la Va., deducendo violazione degli
art. 20 legge 865/1971 e 22 legge 158/1991, censura la sentenza impugnata per
aver applicato quest'ultima proroga all'occupazione del proprio terreno iniziata
nel 1989 senza considerare che la stessa è invocabile esclusivamente nelle
occupazioni già prorogate, come del resto conferma l'avverbio "ulteriormente"
utilizzato dal legislatore, che d'altra parte non ritenne necessario estendere
l'istituto palesemente diretto a sanare le situazioni patologiche, perché di
lungo corso, alle occupazioni nuove.
Con il secondo deducendo altra violazione delle medesime disposizioni
legislative, nonché dell'art. 4 legge 166 del 2002 si duole che la Corte abbia
richiamato, a sostegno della propria interpretazione, detta norma sopravvenuta,
che invece intendeva esplicitare soltanto la sua applicazione alle occupazioni
in cui le varie proroghe potessero coordinarsi e costituire un unicum: perciò
escludendo quelle in cui invece l'espropriazione si fosse conclusa allo spirare
dell'una o dell'altra di esse. Senza considerare che la norma si riferisce più
propriamente ai termini per il compimento della procedura ablativa, notoriamente
distinti da quelli riguardanti l'occupazione d'urgenza.
Con il terzo motivo, deducendo altra violazione dell'art. 22 legge 158 del 1991,
evidenzia una ulteriore conferma della propria interpretazione della norma nella
avvenuta proroga dell'occupazione da parte della stessa ANAS proprio per la
consapevolezza che quella legale non poteva applicarsi alla fattispecie.
Le censure sono infondate traendo sostanzialmente origine da una interpretazione
dell'art. 22 della citata legge 158 del 1991 che isola l'avverbio
"ulteriormente" dal contesto della proposizione in cui è inserito per elevarlo
da un lato a presupposto autonomo di applicazione della proroga; e dall'altro
subordinarlo ad una implicita e sottesa condizione che sia stata utilizzata già
quella introdotta dalle precedenti leggi 42 del 1985 e 47 del 1988 non
rinvenibile nel testo della norma: interpretazione perciò in palese contrasto
con il suo stesso tenore e soprattutto con la ratio legis ripetutamente
evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità nonché dalla Corte
Costituzionale.
Questa Corte, infatti, già in relazione alla proroga disposta dall'art. 14 legge
47 del 1988 (di conversione del d.l. 534/1987) avente identico contenuto
testuale, ha affermato che la stessa trova applicazione in ogni caso di
occupazione d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge,
sia che l'occupazione fosse già stata prorogata una volta in base all'art. 1,
comma quinto bis, del decreto-legge 901/1984 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 42/1985), sia che questa fosse in corso ai sensi dell'art. 20 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, ma non ancora prorogata (Cass. 4288/1996 e
16204/2004). E Cass. 8734/1997, con riguardo alla proroga biennale successiva
introdotta proprio dall'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, ha
confermato che la stessa si applica per tutte indistintamente le occupazioni
d'urgenza in corso al primo gennaio 1991, atteso che, per espressa previsione
dell'art. 23, le disposizioni della citata legge n. 158/91 prendono effetto a
decorrere dal primo gennaio 1991
In via più generale, poi, e con riguardo all'intero sistema di dette proroghe
che ha avuto inizio dopo la nota declaratoria di incostituzionalità del criterio
di stima delle aree edificabili di cui all'art. 16 legge 865/1971 da parte delle
note decisioni 5/1980 e 223/1983 della Corte Costituzionale, questa Corte ha
ripetutamente enunciato i seguenti principi: A) Con gli anzidetti provvedimenti
legislativi, significativamente inseriti nel quadro di una normativa concernente
la proroga di termini previsti da disposizioni legislative di vario genere, a
differenza di quanto disposto per la proroga di cui all'art. 20 della legge
865-1971, non è stato elevato in via astratta e generale il termine massimo
(quinquennale) di durata delle occupazioni di urgenza, con l'attribuzione alla
pubblica amministrazione del potere di prorogare il termine delle concrete
occupazioni entro i nuovi limiti temporali, ma si è inciso in maniera diretta ed
immediata sulla scadenza dei periodi di occupazione temporanea come già
concretamente determinati dall'autorità amministrativa, attuandone il
prolungamento; B) ciascuna di dette proroghe trova dunque applicazione in ogni
caso di occupazione d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della
legge che la dispone, sia che l'occupazione fosse già stata prorogata una volta
(per esempio, in base all'art. 1, comma quinto bis, del menzionato d.l.
901/1984, o più volte) sia che questa fosse in corso ai sensi dell'art. 20 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, ma non ancora prorogata (Cass. 13774/2007, -1482
6/2006; 113 91/2001; C) ciò perché la sequenza delle proroghe esaminate si è
resa necessaria a causa della situazione di grave incertezza e di vuoto
normativo - determinatisi dopo le ricordate dichiarazioni di incostituzionalità
e protrattisi per l'ultradecennale latitanza del legislatore nel dettare una
nuova disciplina dell'indennizzo espropriativo: di quella stessa incertezza,
cioè, ed anomalia del quadro legislativo di cui ha poi tenuto conto, ora per
allora, la Corte Costituzionale, nel giustificare (in ragione di essa) la
retroattività del tardivo intervento (conformativo dell'indennizzo ablatorio) di
cui all'art. 5 bis della legge 1992, n. 359 (cfr. sentenza 1993 n. 283). D)
Quella situazione richiedeva allora in relazione ai singoli decreti di
occupazione urgenti interventi correttivi non certo conseguibili con il semplice
ampliamento dello strumento astratto di cui all'art. 20 della legge 865-71, che
furono, dunque attuati mediante apposito apparato normativo rivolto al fine di
protrarre automaticamente la validità delle occupazioni dei suoli connesse ai
procedimenti espropriativi in attesa che il Parlamento procedesse
all'approvazione della nuova disciplina delle indennità di esproprio; e che, pur
portando al risultato complessivo, di una lunga protrazione delle occupazioni
legittime, sono stati dichiarati costituzionalmente legittimi dalla Corte
Costituzionale, proprio perché determinati da riconosciute esigenze obbiettive;
per cui anche con riguardo alle leggi 42 del 1988 e 158 del 1991 la finalità
perseguita dal legislatore, è stata quella di impedire che, a seguito della
scadenza dei termini di occupazione temporanea e d'urgenza, le amministrazioni
esproprianti si trovassero a dover risarcire i danni per l'occupazione
espropriativa (Cass. 24576/2006; 8224/2000; 7200/1999). Onde ciascuna di esse
opera anzitutto automaticamente, senza necessità di specifico provvedimento da
parte della P.A; e quindi sul solo presupposto che l'occupazione sia ancora in
corso al momento del sopravvenire della proroga (presupposto non sussistente,
quindi, soltanto qualora alla inutile scadenza dell'occupazione il provvedimento
legislativo non fosse ancora intervenuto e l'opera già compiuta, con conseguente
acquisizione della proprietà dell'immobile da parte dell'ente pubblico).
Questa interpretazione è stata avallata dalla Corte Costituzionale, la quale ha
specificato che il susseguirsi di dette proroghe si rese necessario perché la
nuova normativa in materia di indennità di espropriazione, nonostante la sua
urgenza, ha avuto una elaborazione particolarmente faticosa e complessa, anche
perché la prima disciplina dettata dalla legge n. 385 del 1980, dopo la
declaratoria di incostituzionalità di cui alla menzionata sentenza n. 5 del
1980, fu, a sua volta, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 223 del 1983,
per violazione degli artt. 42 e 136 della Costituzione; e perché il lungo e
laborioso iter si è concluso soltanto con la legge 8 agosto 1992, n. 359 (art.
5-bis aggiunto, in sede di conversione, al decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333): perciò costringendo il legislatore ad introdurre "ulteriori" proroghe
automatiche dopo la prima di cui al d.l. 901 del 1984 che hanno dato luogo "ad
un periodo di tempo sicuramente lungo, che non ha consentito la tempestiva
liquidazione ed il pagamento delle indennità di espropriazione, nonché l'esperibilità
delle azioni per il risarcimento dei danni da occupazione illegittima. Ma tali
ritardi, determinati da riconosciute esigenze obiettive, sorrette da motivi di
pubblico interesse, non possono essere considerati tali da compromettere i
diritti del proprietario con lesione dell'art. 42 della Costituzione" (Corte
Costit. 163/1994 e 244/1993).
A fugare ogni dubbio sulla inconsistenza di interpretazioni diverse è infine
intervenuta la legge 166 del 2002 in base al cui art. 4 tutte le proroghe
disposte dalla normativa emergenziale e, quindi, anche quelle introdotte dalle
menzionate disposizioni legislative del 1938 e del 1991, specificamente
ricordate, devono intendersi con effetto retroattivo, riferite ai procedimenti
espropriativi comunque "in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si
intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni
procedenti"; e l'effetto di proroga deve infine essere esteso anche ai connessi
procedimenti espropriativi, compreso il termine per l'emissione del decreto di
esproprio, essendo illogica la previsione del perdurare di un regime occupatorio
temporaneo senza il corrispondente slittamento dei termini utili per il
completamento del procedimento ablativo (Cass. sez. un. 2630/2006; nonché
10216/2010).
A questi principi si è attenuta la sentenza impugnata la quale ha altresì
evidenziato l'irragionevolezza dell'opzione ermeneutica prospettata dalla
ricorrente: in base alla quale sarebbero rimaste scoperte le occupazioni
disposte da ultime in ordine di tempo (e quindi non in precedenza prorogate),
esposte senza alcuna logica giustificazione a divenire illegittime ove la nuova
legge sulla indennità di espropriazione avesse tardato ad intervenire (come di
fatto è avvenuto); per cui anche sotto questo profilo le considerazioni dei
giudici di appello sono interamente condivisibili.
Inammissibile è infine il primo motivo del ricorso incidentale, con cui la Soc.
Autostrade, deducendo violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. lamenta la
parziale compensazione delle spese processuali disposta dai giudici suddetti:
giacché in tema di regolamento di dette spese costituisce principio
giurisprudenziale del tutto pacifico, che la relativa statuizione è sindacabile
in sede di legittimità, nei soli casi di violazione di legge, quale si
verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito
dall'art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte
totalmente vittoriosa; per cui esula, da tale sindacato e rientra, invece, nel
potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 cod. proc. civ., la
valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite.
Pertanto detto giudice non è tenuto a dare ragione con un'espressa motivazione
sia dell'uso di detto potere nell'ipotesi di soccombenza reciproca e/o in quella
della sussistenza di giusti motivi, sia del mancato uso di tale facoltà: nel
caso correttamente utilizzata quanto meno per le difficoltà ermeneutiche cui ha
dato luogo la normativa sulle proroghe in questione e che ha indotto il
Tribunale ed i giudici di appello ad interpretazioni diverse.
Assorbiti pertanto gli altri motivi del ricorso incidentale subordinati
all'accoglimento di quello principale, ed il 4° motivo di quello principale
relativo ai criteri del risarcimento per l'occupazione espropriativa, che si è
esclusa, il Collegio deve conclusivamente confermare la sentenza impugnata non
potendosi considerare motivo autonomo ed autosufficiente di ricorso la richiesta
conclusiva di liquidazione "dell'indennità di preventiva occupazione"; e
condannare la Soc. Va. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità da
liquidare come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il principale, dichiara inammissibile il
primo motivo dell'incidentale ed assorbiti gli altri condanna la Soc. Va. al
pagamento delle spese processuali che liquida in favore della Soc. Autostrade in
complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorario di difesa., oltre a
spese generali ed accessori come per legge.
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