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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. VENETO, Sez. III - 1 marzo 2010, n. 587
INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 844 c.c. - Art. 9 L. n. 447/1995 - Presupposti
applicativi - Differenza - Fattispecie. Il presupposto per l’applicazione
dell’art. 844 del cod. civ. è la produzione di un danno al proprietario del
fondo vicino, mentre il presupposto per l’applicazione dell’art. 9 della legge
n° 447 del 1995 è la sussistenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela
della salute pubblica o dell’ambiente. Ne consegue che l’ordinanza con cui il
sindaco vieti l’effettuazione all’esterno dei capannoni di determinate attività
produttive, non può essere sostenuta dal mero richiamo ad una sentenza del
Tribunale Civile: il richiamo in questione non è idoneo a cogliere i presupposti
stabiliti per l’emanazione delle ordinanze sindacali di cui all’art. 9 cit.,
avendo la sentenza del Tribunale Civile presupposti differenti. Pres. Di Nunzio,
Est. Morgantini - Z. s.r.l. e altro (avv.ti Bucci e Martellato) c. Comune di
Mussolente (n.c.) - TAR VENETO, Sez. III - 1 marzo 2010, n.587
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00587/2010 REG.SEN.
N. 00370/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 370 del 2006, proposto da:
Zanca Srl e San Martino Srl, in persona del rispettivo legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Raffaele Bucci e Luigino Maria
Martellato, con domicilio legale presso la segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Mussolente, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
nei confronti di
Ferraro Roberto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n° 2 in data 19 Dicembre 2005 emessa dal Sindaco del Comune di
Mussolente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/02/2010 il dott. Marco Morgantini e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il provvedimento impugnato il Sindaco del Comune di Mussolente ha ordinato
alla Zanca SrL di non provocare, nell’esercizio dell’attività produttiva, rumori
eccedenti la normale tollerabilità e, in particolare, ha vietato alla stessa lo
svolgimento nell’area scoperta circostante i capannoni – e comunque all’aperto o
con le porte dei capannoni aperte – di operazioni inerenti il proprio ciclo
produttivo (scarico, movimentazione, macinazione e stoccaggio del materiale).
La motivazione fa esclusivo riferimento alla sentenza del Tribunale di Bassano
del Grappa in data 8 Giugno 2005 con cui è stato ordinato alla Zanca SrL di non
provocare nell’esercizio dell’attività produttiva rumori eccedenti la normale
tollerabilità e, in particolare, è stato vietato alla stessa lo svolgimento
nell’area scoperta circostante i capannoni – e comunque all’aperto o con le
porte dei capannoni aperte – di operazioni inerenti il proprio ciclo produttivo
(scarico, movimentazione, macinazione e stoccaggio del materiale).
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Sindaco del Comune di Mussolente ha semplicemente reiterato il contenuto
della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa.
In realtà il Tribunale di Bassano del Grappa ha fatto riferimento ai presupposti
previsti dall’art. 844 del cod. civ. per vietare la produzione di rumori
eccedenti la normale tollerabilità, che recano danno al proprietario del fondo
vicino.
Il potere cui ha fatto invece riferimento il Comune di Mussolente è quello
previsto dall’art. 9 della legge n° 447 del 1995 che prevede che, in caso di
eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o
dell’ambiente, può essere ordinato il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria
parziale o totale di determinate attività.
Dunque il presupposto per l’applicazione dell’art. 844 del cod. civ. è la
produzione di un danno al proprietario del fondo vicino, mentre il presupposto
per l’applicazione dell’applicazione dell’art. 9 della legge n° 447 del 1995 è
la sussistenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute
pubblica o dell’ambiente.
Ne consegue che il semplice richiamo alla sentenza del Tribunale Civile non è
idoneo a cogliere i presupposti stabiliti per l’emanazione delle ordinanze
sindacali di cui all’art. 9 della legge n° 447 del 1995, avendo la sentenza del
Tribunale Civile presupposti differenti.
In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere accolto.
Non sussistono motivi per condannare l’Amministrazione alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione,
pronunciandosi definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 04/02/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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