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1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 11 dicembre 2010, n. 6724
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Art. 4 L. n. 447/1995 - L.r.
toscana n. 89/1998 - Rapporto con il pre-uso del territorio - Rilevanza. In
forza delle disposizioni di cui all’art. 4, c. 1, lett. a) della L. n. 447/1995,
nonché della L.reg. Toscana n. 89/1998, le scelte inerenti la classificazione
acustica, sono espressione di discrezionalità tecnica che va ancorata
all'accertamento di specifici presupposti di fatto, tra i quali, in primo luogo
il pre-uso del territorio, al fine di non sacrificare le consolidate aspettative
di coloro che si sono legittimamente insidiati. Va escluso che una mera
situazione di fatto (nella specie, impianto di frantumazione situato in zona a
destinazione agricola) possa essere avallata dalle successive scelte operate
dall'amministrazione in materia di classificazione acustica. Pres. Nicolosi,
Est. Massari - D. s.n.c. (avv.ti Piselli e Vagnucci) c. Comune di Pienza (avv.
Golini) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 11 dicembre 2010, n. 6724
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Strada extraurbana -
Automatica attribuzione di una predefinita classe acustica - Esclusione -
Classificazione adottata - Motivazione. La mera qualificazione di una strada
come extraurbana non comporta l’automatica attribuzione di una certa
classificazione dal punto di visto acustico: nondimeno l’Amministrazione
comunale è tenuta a fornire adeguate argomentazioni, in relazione al volume di
traffico coinvolto, che consenta di giustificare la classificazione adottata.
Pres. Nicolosi, Est. Massari - D. s.n.c. (avv.ti Piselli e Vagnucci) c. Comune
di Pienza (avv. Golini) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 11 dicembre 2010, n. 6724
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06724/2010 REG.SEN.
N. 01110/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 1110 del 2008, proposto da:
Daluema di Spennacchi M. & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv. Pierluigi Piselli, Francesco Vagnucci, con
domicilio eletto presso Orsola Cortesini in Firenze, via Lamarmora, 14;
contro
Comune di Pienza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Golini, con domicilio eletto presso Paolo Golini in Firenze, via Gino
Capponi 26;
per l'annullamento, previa sospensione,
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Pienza n.11 dell'1.3.2008,
pubblicata sul B.U.R.T. n.15 del 9.4.2008, con cui è stato approvato, ai sensi
dell'art.5, comma 5, L.R. n. 89/1998, il Progetto di Piano Comunale di
Classificazione Acustica (di seguito: PCCA),
nella parte in cui ha illegittimamente respinto, ovvero solo parzialmente
accolto, le osservazioni presentate dalla odierna ricorrente ed altrettanto
illegittimamente classificato, secondo quanto meglio specificato in prosieguo,
l'area di proprietà della stessa ricorrente, ricadendo in territorio di Pienza
(località Palazzi, foglio126, particelle 71 e 141), in parte in classe V^ e, in
parte, in classe IV^, in tal modo pregiudicandone gravemente la potenzialità
produttiva;
nella parte in cui ha illegittimamente classificato le due strade S.P. 53 e S.P.
18, aventi funzione servente l'insediamento produttivo della Daluema, in classe
III^;
nonché nella parte in cui ha illegittimamente classato l'area di cava ubicata in
località di Pianporcino (già oggetto di altri ricorsi, taluni tuttora pendenti,
innanzi all'intestato TAR) attribuendole solo una classe III^ ad onta della sua
destinazione produttiva e dell'assenza di insediamenti abitativi;
- del Piano Strutturale del Comune di Pienza adottato con delibera di C.C.
n.42/2007, in quanto e siccome richiamato dal PCCA in funzione della illegittima
classificazione del sito estrattivo di Pianporcino;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento conseguente e/o presupposto alla
stessa, ancorché attualmente non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il dott. Bernardo
Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la ricorrente di gestire un impianto per la frantumazione di inerti in
località Palazzi, nel Comune di Pienza, comprendente una vasta area, destinata
in parte alla lavorazione e allo stoccaggio del materiale e in parte alla
viabilità.
Precisa, altresì, la deducente che non esistono, nelle immediate vicinanze
dell’impianto, edifici adibiti a civile abitazione, né ad uso commerciale o
artigianale.
Con deliberazione consiliare n. 43 del 9 novembre 2007 veniva adottato il
progetto di Piano comunale di classificazione acustica ai sensi della legge n.
447 del 1995.
La società ricorrente, riscontrando l'asserita irrazionale classificazione
operata dal Comune, presentava le proprie osservazioni attinenti, soprattutto,
all'errata collocazione dell'area dove è posto il suo insediamento produttivo,
parte in classe IV e parte in classe V, anziché, come pure sarebbe scaturito
dalla relazione tecnica illustrativa al piano, in classe VI, tenuto conto che,
come riferito, nell'area sono completamente assenti immobili ad uso
residenziale.
Altrettanto incongrua veniva riscontrata la classificazione delle strade
provinciali n. 53 e 18 che attraversano il territorio comunale e servono
l'impianto della ricorrente, ma che nonostante il rilevante volume di traffico
che le attraversa, sono state classificate in classe terza.
Con la deliberazione n. 11 del 1 marzo 2008, il Consiglio comunale di Pienza,
approvava definitivamente il piano di classificazione acustica, sostanzialmente
ignorando i rilievi della ricorrente.
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento,
previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 6 della l. n. 447/1995.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della l. reg. n. 89/1998,
come integrati dalla delibera del Consiglio regionale n. 77/2000.
Eccesso di potere per omessa, insufficiente e carente istruttoria. Errore sui
fatti a base del provvedimento. Contraddittorietà ed illogicità dell'azione
amministrativa.
2. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e travisamento dei
presupposti di fatto e di diritto, quanto alla classificazione dell'area
estrattiva di Pianporcino.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi
all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 698 depositata il 15 luglio 2008 veniva accolta la domanda
incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione del Consiglio Comunale
di Pienza, in epigrafe specificata, con cui è stato approvato, ai sensi
dell’art. 5, comma 5, della l. reg. n. 89/1998, il progetto di Piano comunale di
classificazione acustica (PCCA).
L’interesse della ricorrente si volge alla parte in cui il suddetto atto ha
respinto, ovvero solo parzialmente accolto, le osservazioni dalla medesima
presentate, classificando l’area di proprietà in classe V e, in parte, in classe
IV, in tal modo asseritamente pregiudicandone la potenzialità produttiva.
Viene lamentata, inoltre, la classificazione attribuita alle strade provinciali
n. 53 e n. 18, aventi funzione servente all’insediamento produttivo della
Daluema, nonché la collocazione in classe III dell’area di cava ubicata in
località di Pianporcino, ritenuta in contrasto con la sua destinazione
produttiva e con l’assenza di insediamenti abitativi.
Si contesta, altresì, quale atto presupposto ed in quanto richiamato dal PCCA,
il Piano Strutturale del Comune di Pienza, adottato con delibera di C.C.
n.42/2007, in funzione dell’illegittima classificazione del sito estrattivo di
Pianporcino.
Il ricorso può essere in parte accolto nei sensi di seguito specificati.
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che, in violazione degli artt.
4 e 6 della l. n. 447/1995 e della l. reg. n. 89/1998, il Comune di Pienza non
avrebbe tenuto conto dell'effettiva destinazione d'uso delle aree, atteso che,
anche in ragione dei parametri normativi richiamati negli atti istruttori
preordinati alla redazione del Piano, la zona dove insiste lo stabilimento della
ricorrente, del tutto priva di insediamenti residenziali o commerciali, non
avrebbe potuto essere classificata altro che in classe VI. D'altro canto non
potrebbero venire in rilievo le argomentazioni addotte dall'amministrazione per
validare la sua scelta e cioè: la classe attribuita dal confinante Comune di
Radicofani (classe III) all'area limitrofa a quella della ricorrente e, quindi
incompatibile con una classificazione diversa da quella compiuta; il cosiddetto
divieto di contatto tra aree di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale
n. 89/98, giacché proprio tale Comune, a seguito delle osservazioni
dell’interessata, con deliberazione di Giunta n. 64/08 avrebbe avviato il
procedimento per la revisione della classificazione acustica “provvedendo alla
riduzione, in senso di maggior tolleranza, della stessa”, con riferimento ai
“vincoli alle imprese che operano nel contesto della Valdorcia”.
La tesi non può essere seguita.
Effettivamente, l’art. 4, comma 1, lett. a) della l. n. 447/1995 stabilisce che
i comuni, previa definizione per legge dei criteri da parte delle regioni,
procedono alla classificazione del proprio territorio "tenendo conto delle
preesistenti destinazioni d'uso del territorio".
Analogamente la legge reg. n. 89/1998 prevede che "il criterio di base per
l'individuazione la classificazione delle differenti zone acustiche del
territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva
fruizione del territorio stesso" e, quindi, sulla base dell'analisi degli
strumenti urbanistici approvati o in via di approvazione, nonché delle varianti
previste.
Il dettato normativo appena richiamato non consente, tuttavia, di pervenire alle
conclusioni divisate dalla ricorrente.
Invero, come dimostrato dalla certificazione di destinazione urbanistica
prodotta in giudizio dal Comune resistente, l'area sulla quale insiste
l'impianto di frantumazione di cui la ricorrente è titolare ha sempre avuto una
destinazione agricola, sempre confermata dai successivi atti di pianificazione
approvati dall'amministrazione nel 1983 e nel 1995, con tale ultimo atto
conformando ulteriormente la proprietà in questione con riferimento ad aree
vincolate di interesse paesaggistico e aree vincolate di rispetto fluviale.
Ne segue, con evidenza, che all'epoca della redazione del Piano di
classificazione acustica, i terreni occupati dall'impianto di frantumazione non
avevano, e neppure hanno tuttora, alcuna destinazione a zona industriale.
Ciò è confermato, del resto, dagli stessi titoli abilitativi relativi alle
strutture al servizio dell'impianto, in buona parte realizzate abusivamente e
successivamente regolarizzate attraverso il rilascio di concessione in
sanatoria.
Neppure risulta che, pur dopo la regolarizzazione edilizia, sulle particelle
interessate sia mai stato rilasciato alcun titolo per lo svolgimento di attività
industriali.
Come condivisibilmente osservato dalla difesa dell'amministrazione intimata, le
scelte inerenti la classificazione acustica, sono espressione di discrezionalità
tecnica che va ancorata all'accertamento di specifici presupposti di fatto, tra
i quali, in primo luogo il pre-uso del territorio, al fine di non sacrificare le
consolidate aspettative di coloro che si sono legittimamente insidiati. Orbene,
proprio il riferimento al carattere illegittimo dell'insediamento esclude che
una mera situazione di fatto possa essere avallata dalle successive scelte
operate dall'amministrazione in materia di classificazione acustica.
Da un differente punto di vista deve rilevarsi che il Comune ha tenuto conto di
quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale citata che fa divieto di
accostare zone con differenze di livello assoluto di rumore superiore 5 dB,
restando ammessa “la possibilità di adiacenza tra zone appartenenti a classi non
contigue quando esistano evidenti discontinuità morfologiche che assicurino il
necessario abbattimento del rumore".
Nel caso di specie, l'area confinante a quella della ricorrente è stata
classificata dal comune di Radicofani in classe III, senza che sul punto possano
rilevare le successive determinazioni assunte da tale Amministrazione,
trattandosi di mutamenti intervenuti solo in epoca successiva (10 maggio 2008) a
quella di approvazione del Piano di classificazione impugnato.
Quanto alla lamentata attribuzione di due classi distinte (IV e V) all’area di
proprietà della ricorrente può osservarsi che, anche in questo caso,
l’Amministrazione comunale ha preso a riferimento per la classificazione le
preesistenti destinazioni d’uso del territorio, attribuendo la categoria più
favorevole alla zona occupata dagli impianti di frantumazione e dai servizi ad
essa accessori, mentre in classe IV è stata collocata la zona adibita a
stoccaggio di materiale, in relazione alla quale non può essere dubbio il minore
impatto acustico.
Resta perciò esclusa, per tale profilo, la pretesa irragionevolezza e
contraddittorietà dell’atto impugnato.
Viene contestata, altresì, la classificazione attribuita alle SP nn. 53 e 18, la
prima adiacente all’impianto della ricorrente e la seconda ad essa collegata
come diramazione, senza tener conto dell’intenso traffico che le attraversa, non
solo in relazione agli automezzi in transito, da e per l’area estrattiva di cui
trattasi.
La doglianza appare condivisibile.
In primo luogo si rileva che sussiste l’interesse della Daluema, posto in dubbio
da controparte, a contestare la classificazione operata dal Comune, atteso che
tali strade sono percorse dal traffico di automezzi pesanti diretti all’impianto
di frantumazione con evidenti riflessi sulla prosecuzione dell’attività.
Nel merito, se è vero che la mera qualificazione di una strada come extraurbana
non comporta l’automatica attribuzione di una certa classificazione dal punto di
visto acustico, nondimeno l’Amministrazione comunale non fornisce, nel
provvedimento impugnato, adeguate argomentazioni, in relazione al volume di
traffico coinvolto, che consenta di giustificare la classificazione adottata.
Sussiste, in altre parole, un difetto di istruttoria che rende illegittimo per
tale aspetto il PCCA impugnato.
Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta che il sito estrattivo di
Pianporcino non sia stato oggetto di una classificazione idonea alla sua
vocazione produttiva (classe VI), come invano segnalato dall’interessata in sede
di osservazioni al progetto di Piano, tenuto conto della presenza di un’area
utilizzata come cava che necessiterebbe, perciò, di una conforme catalogazione.
Inoltre, non avrebbe rilevo la motivazione per relationem alle prescrizioni
contenute nel Piano strutturale comunale, atteso che tale atto è stato impugnato
dall’odierna ricorrente proprio con riferimento alla destinazione impressa
all’area in questione e, in esito alla fase cautelare del giudizio, è stato
sospeso in parte qua con l’ordinanza della 1^ sez. di questo Tribunale n. 267
del 5 marzo 2008.
La censura non è fondata.
Con provvedimento del 31 marzo 2006 il Comune di Pienza aveva già rigettato il
progetto di coltivazione del sito proposto dalla ricorrente. A seguito del
riesame, sollecitato dall’interessata, l’Amministrazione, con atto dell’11
luglio 2008, ha disposto l’archiviazione del procedimento relativo alla pratica
edilizia in questione. Con sentenza n. 1585 del 6 novembre 2009 il ricorso
presentato dalla Daluema è stato rigettato da questo Tribunale.
Ne segue che l’area in questione, non avendo una destinazione ad uso industriale
risultante dagli atti di pianificazione urbanistica comunale, non poteva
ricevere una classificazione acustica differente da quella assegnata.
Va rilevato, inoltre, che trattandosi di cava non più attiva il Comune ha
richiesto alla Regione Toscana e alla Provincia di Siena di avviare il
procedimento di revisione del Piano regionale delle attività estrattive al fine
di adeguare gli aspetti normativi a quelli di fatto relativi all’area in parola.
Mette conto rilevare (ed è sottolineato dalla ricorrente) che, con sentenza
della 1^ Sez. di questo T.A.R. n. 739 del 30 aprile 2009, è stato accolto il
ricorso avanzato dalla Daluema avverso il Piano strutturale del Comune nella
parte in cui viene l’area di Pianporcino viene definita "come misura di
salvaguardia per la tutela dei valori ambientali e paesaggistici” con
conseguente sospensione delle determinazioni sulle domande relative al rilascio
di provvedimenti autorizzativi alla coltivazione di cava.
Deve, tuttavia, osservarsi che, a prescindere dall’appello proposto
dall’Amministrazione soccombente al Consiglio di Stato (rubricato al n. 5542/10
e tuttora pendente), l’accoglimento del gravame ha solo determinato l’obbligo
per il Comune di adeguare il potere pianificatorio in materia urbanistica alle
previsioni contenute nel PRAERP per quanto concerne la localizzazione delle
attività estrattive, senza che per questo, in assenza di spontanea ottemperanza
possa dirsi mutato il quadro di riferimento sopra delineato.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere
parzialmente accolto nei limiti sopra precisati conseguendone in parte qua
l’annullamento dell’atto impugnato.
In relazione alla parziale reciproca soccombenza, si ravvisano giusti motivi per
disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
nei limiti in motivazione precisati e per l’effetto annulla, in parte qua,
l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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