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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 14 dicembre 2010, n. 14283
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Ricorso per motivi aggiunti -
Notifica presso il domicilio eletto - Art. 170 c.p.c. - Art. 43 codice del
processo amministrativo. Se già prima dell’entrata in vigore del nuovo
codice del processo amministrativo la giurisprudenza aveva ritenuto che “la
notifica del ricorso per motivi aggiunti, innestandosi all'interno di un
rapporto processuale già incardinato, debba essere fatta presso il domicilio
eletto per il rapporto processuale in essere” (cfr. T.A.R. Lombardia
Brescia, sez. I, 04 giugno 2009, n. 1170), oggi detto principio trova
formale ed ineluttabile riscontro nell’art.43 del c.p.a., ai sensi del quale
le notifiche alla controparti costituite dei ricorsi per motivi aggiunti
avvengono ai sensi dell’art. 170 c.p.c., ossia presso il procuratore. Pres.
Monteleone, Est. Valenti - L. s.p.a. (avv.ti Boezio e Terracciano) c.
Regione Sicilia e altro (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 14
dicembre 2010, n. 14283
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 14283/2010 REG.SEN.
N. 02281/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2281 del 2009, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Lattanzio e Associati S.p.A. n.q. Rti in atti meglio descritta, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Monica
Boezio e Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Mario Ponari in Palermo, via Libertà 171 giusta comunicazione di nuova
domiciliazione;
contro
-Regione Sicilia in persona del Presidente,
-Assessorato Regionale al Lavoro e Previdenza Sociale,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici
sono domiciliati per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81
nei confronti di
I.R.A.P.S. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Fiaccavento e Grazia Emanuele, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Grazia Emanuele in Palermo, via
Nunzio Morello N. 40, giusta costituzione del nuovo procuratore del 1 luglio
2010 con indicazione del nuovo domicilio eletto;
per l'annullamento
previa sospensione
CON RICORSO INTRODUTTIVO:
- della comunicazione prot. n. 3455 dell'11.11.09;
- della determinazione dirigenziale n. 2632 dell'11.11.09;
- del verbale di gara del 10.11.09;
- del contratto di appalto eventualmente stipulato tra la Regione Sicilia e la
seconda in graduatoria IRAPS onlus;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
nonché
per la condanna al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti della legge
21.7.2000, n. 205;
CON PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
-della nota del 11/06/2010 di trasmissione dei verbali di gara del 7 e 8 Giugno
2010 della Commissione ;
-del verbale di gara 7 giugno 2010 con cui la Commissione – giusto verbale
24.5.2010 – ha ribadito l’inadeguatezza dell’offerta economica presentata da
costituendo RTI;
-del verbale di gara 8 giugno 2010 con il quale è stata rilevata la persistenza
dell’anomalia dell’offerta economica presentata il 28/7/2009;
-di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e conseguente;
CON SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
-del D.D.G.3289 del 30 luglio 2010 di nuova aggiudicazione definitiva in favore
della controinteressata I.R.A.P.S. Onlus, comunicato a mezzo fax in data 1
ottobre 2010 mercé la nota prot.856/rup..
Visto il ricorso introduttivo con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n.10 del 11/01/2010;
Vista l’ordinanza del C.G.A. n. 127 del 16/3/2010;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 92 del 30/4/2010;
Visto il primo ricorso per motivi aggiunti e la domanda di sospensione
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con detto mezzo;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia in Persona del
Presidente P.T. e di Assessorato Regione Sicilia Lavoro, Previdenza Sociale e di
Iraps Onlus;
Vista l’ordinanza n.612 del 7 luglio 2010 di rigetto della domanda cautelare
proposta con il primo ricorso per motivi aggiunti;
Visto il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il provvedimento
di aggiudicazione definitiva;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2010 il dott. Roberto
Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto altresì l’art.73 comma 3 cod. proc. amm. e dato atto a verbale dei profili
inerenti la tardività della notifica del secondo ricorso per motivi aggiunti;
Visto l’art.35 cod.proc.amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in
epigrafe indicati, relativi alla pubblica gara indetta l’Amministrazione
regionale -di cui all’avviso in G.U.R.I. n.73 del 24/6/2009- per l’affidamento
del “Servizio di rafforzamento delle capacità d’azione delle autorità per
l’amministrazione della giustizia della Regione Sicilia – Procura di Palermo,
Tribunale di Catania e Corte di Appello di Catania”, mercé i quali il
raggruppamento con capogruppo la stessa Lattanzio è stato escluso dalla
procedura concorsuale a seguito della verifica di anomalia dell’offerta da
quest’ultimo presentata.
Con lo stesso mezzo la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, previa
sospensione, censurando altresì l’illegittima aggiudicazione alla
controinteressata I.R.A.P.S. Onlus, articolando altresì domanda risarcitoria.
2.Alla adunanza camerale dell’11 gennaio 2010 la domanda cautelare è stata
accolta con ordinanza n.10 in pari data emessa, stante quanto dedotto dalla
ricorrente in ordine alla comunicazione per la verifica dell’anomalia
dell’offerta.
3.Alla pubblica udienza del 30 aprile 2010, con dichiarazione resa a verbale,
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha dato notizia che la stazione appaltante
aveva nelle more adottato in autotutela la revoca dei provvedimenti gravati,
disponendo contestualmente la riapertura della gara ai fini della nuova
sottoposizione dell’offerta del costituendo Rti Lattanzio e Associati alla
verifica di congruità.
4.Con ordinanza istruttoria n.92 del 30 Aprile 2010 il Collegio ha chiesto
documentati chiarimenti in relazione a quanto dedotto dalla difesa erariale.
5.Nella more, ed in esecuzione del D.D.G. n.1943 del 23/4/2010 la stazione
appaltante ha proceduto alla riapertura della gara ai fini della sottoposizione
a verifica dell’offerta della rti ricorrente, in esito alla quale è stato
adottata la nota n.442/R del 11 giugno 2010 con la quale è stata contestata la
permanenza del giudizio di anomalia dell’offerta del costituendo Rti Lattanzio e
Associati con contestuale nuova esclusione, impugnata con il primo ricorso per
motivi aggiunti, notificato il 21 giugno 2010 e depositato il 26 giugno
successivo.
6.Frattanto, con memoria difensiva depositata il 1/7/2010, si costituiva in
giudizio il nuovo difensore della I.R.A.P.S. Onlus, Avv. Grazia Emanuele, presso
il cui studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello n.40 la controinteressata ha
eletto nuovo domicilio a tutti gli effetti di legge. 7.All’adunanza camerale del
7 luglio 2010 la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti è stata
respinta.
8.Con istanza depositata il 6 ottobre 2010, prot.10301, parte ricorrente ha
chiesto il differimento della pubblica udienza di trattazione fissata per il
giorno successivo 7/10/2010, dovendo procedere alla proposizione di un secondo
ricorso per motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento di aggiudicazione
definitiva intervenuto in favore della controinteressata, D.D.G.3289 del 30
luglio 2010, comunicato a mezzo fax in data 1 ottobre 2010 mercé la nota prot.856/rup..
9.Indi è stato proposto il secondo ricorso per motivi aggiunti avverso il
provvedimento di aggiudicazione definitiva.
10.Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2010, presenti i procuratori delle parti
costituite, come da verbale, il Presidente ha indicato alla parte ricorrente,
anche ai sensi e per gli effetti del co.3 art.73 c.p.a., il profilo della
tardività della proposizione del secondo ricorso per motivi aggiunti dandone
atto nel relativo verbale d’udienza.
11.A conclusione della discussione, il ricorso è stato quindi posto in
decisione.
12.Il Collegio, come già prospettato alle parti, rileva l’irricevibilità del
secondo ricorso per motivi aggiunti, qui previamente esaminato per i riflessi
processuali che comporta in relazione agli altri mezzi.
13. Si osserva in primo luogo che, ai sensi del co. 7 art.120 cod. proc. amm.
(alla stessa stregua per altro di quanto già previsto dal comma 2 septies art.
254 D.Lgs.163/2006 come introdotto dall’art.8 D.Lgs.53/2010), i nuovi atti
attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati unicamente con
ricorso per motivi aggiunti.
14.In specie, il secondo ricorso per motivi aggiunti risulta tardivamente
notificato solo il 12/11/2010 (con racc. A/R Cron. N.ro327/2010/a), oltre il
termine di trenta giorni previsto dal co.5 dell’art.120 cod. proc. amm. (in
parte qua riproduttivo del medesimo termine di trenta giorni già previsto dalla
lett.a comma 2quinques art.245 D.Lgs.163/2006, come introdotto dall’art.8
D.Lgs.53/2010, per la proposizione dei motivi aggiunti in materia di appalti),
della cui diretta applicazione ratione temporis non è lecito dubitare in
relazione all’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva comunicata al
ricorrente in data 1 ottobre 2010 (successivamente quindi all’entrata in vigore
delle nuove disposizioni di rito introdotte con il D.Lgs.104/2010): il primo
tentativo di notifica del 29/10/2010 (A.R. n.76444093923-3 -
cron.N.ro323/2010/h) non era infatti andato a buon esito stante il palese errore
–non scusabile- in cui è incorsa la parte ricorrente nell’indicare, nella relata
di notifica, il domicilio del procuratore costituito -quale chiaramente
risultante dagli atti di giudizio- presso il quale effettuare la stessa. Il
plico è stato infatti restituito al mittente in quanto il destinatario risulta
sconosciuto all’indirizzo di “via Nunzio Morello n.10” segnalato. Invero, dagli
atti emerge chiaramente che il domicilio eletto dalla controinteressata, a
seguito della costituzione del nuovo difensore del 1/7/2010, è presso lo studio
di quest’ultimo, sito nella via Nunzio Morello n.40 del Comune di Palermo.
13.Nè a differenti conclusioni può indurre la notifica effettuata in data
29/10/2010 (racc.A/R.76444093928-8, Cron. Nr.323/2010/g) direttamente presso la
sede legale della controinteressata I.R.A.P.S. Onlus, sita in Catania in via
Franchetti n.3. Se già prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del
processo amministrativo la giurisprudenza aveva ritenuto che “la notifica del
ricorso per motivi aggiunti, innestandosi all'interno di un rapporto processuale
già incardinato, debba essere fatta presso il domicilio eletto per il rapporto
processuale in essere” (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 04 giugno 2009,
n. 1170), oggi detto principio trova formale ed ineluttabile riscontro
nell’art.43 del c.p.a., ai sensi del quale le notifiche alla controparti
costituite dei ricorsi per motivi aggiunti avvengono ai sensi dell’art. 170
c.p.c., ossia presso il procuratore.
14.L’irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti postula il
consolidamento dell’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata,
rendendo di conseguenza improcedibile per carenza di interesse sia il ricorso
introduttivo (invero già divenuto in parte qua improcedibile a causa della
revoca in autotutela dei provvedimenti con detto mezzo impugnati) sia il primo
ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso i provvedimenti di esclusione del
costituendo rti Lattanzio e Associati (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 22
aprile 2010, n.1485; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 21 dicembre 2009, n.886;
T.A.R. Campania Napoli, sez.VIII, 18 novembre 2009, n.7634; T.A.R. Lombardia
Milano, sez.III, 12 novembre 2009, n.5023; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 07
luglio 2009, n.2000).
15.Conslusivamente, e per le ragioni sopra esposte, il secondo ricorso per
motivi aggiunto va dichiarato irricevibile in quanto tardivo ai sensi del
combinato disposto del co.5 art.120 e co.1 lett.a). cod. proc. amm., con
conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per
motivi aggiunti ai sensi e per gli effetti del co. 1 lett. c) dell’art. 35
c.p.a..
16.Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-dichiara irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti;
-dichiara improcedibile il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi
aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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