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TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 14 dicembre 2010, n. 14283


DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Ricorso per motivi aggiunti - Notifica presso il domicilio eletto - Art. 170 c.p.c. - Art. 43 codice del processo amministrativo. Se già prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo la giurisprudenza aveva ritenuto che “la notifica del ricorso per motivi aggiunti, innestandosi all'interno di un rapporto processuale già incardinato, debba essere fatta presso il domicilio eletto per il rapporto processuale in essere” (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 04 giugno 2009, n. 1170), oggi detto principio trova formale ed ineluttabile riscontro nell’art.43 del c.p.a., ai sensi del quale le notifiche alla controparti costituite dei ricorsi per motivi aggiunti avvengono ai sensi dell’art. 170 c.p.c., ossia presso il procuratore. Pres. Monteleone, Est. Valenti - L. s.p.a. (avv.ti Boezio e Terracciano) c. Regione Sicilia e altro (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 14 dicembre 2010, n. 14283
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 14283/2010 REG.SEN.
N. 02281/2009 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2281 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Lattanzio e Associati S.p.A. n.q. Rti in atti meglio descritta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Monica Boezio e Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Ponari in Palermo, via Libertà 171 giusta comunicazione di nuova domiciliazione;


contro


-Regione Sicilia in persona del Presidente,
-Assessorato Regionale al Lavoro e Previdenza Sociale,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81

nei confronti di

I.R.A.P.S. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Fiaccavento e Grazia Emanuele, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Grazia Emanuele in Palermo, via Nunzio Morello N. 40, giusta costituzione del nuovo procuratore del 1 luglio 2010 con indicazione del nuovo domicilio eletto;

per l'annullamento
previa sospensione

CON RICORSO INTRODUTTIVO:

- della comunicazione prot. n. 3455 dell'11.11.09;
- della determinazione dirigenziale n. 2632 dell'11.11.09;
- del verbale di gara del 10.11.09;
- del contratto di appalto eventualmente stipulato tra la Regione Sicilia e la seconda in graduatoria IRAPS onlus;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

nonché

per la condanna al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti della legge 21.7.2000, n. 205;

CON PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

-della nota del 11/06/2010 di trasmissione dei verbali di gara del 7 e 8 Giugno 2010 della Commissione ;
-del verbale di gara 7 giugno 2010 con cui la Commissione – giusto verbale 24.5.2010 – ha ribadito l’inadeguatezza dell’offerta economica presentata da costituendo RTI;
-del verbale di gara 8 giugno 2010 con il quale è stata rilevata la persistenza dell’anomalia dell’offerta economica presentata il 28/7/2009;
-di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e conseguente;

CON SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

-del D.D.G.3289 del 30 luglio 2010 di nuova aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata I.R.A.P.S. Onlus, comunicato a mezzo fax in data 1 ottobre 2010 mercé la nota prot.856/rup..


Visto il ricorso introduttivo con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n.10 del 11/01/2010;
Vista l’ordinanza del C.G.A. n. 127 del 16/3/2010;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 92 del 30/4/2010;
Visto il primo ricorso per motivi aggiunti e la domanda di sospensione presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con detto mezzo;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T. e di Assessorato Regione Sicilia Lavoro, Previdenza Sociale e di Iraps Onlus;
Vista l’ordinanza n.612 del 7 luglio 2010 di rigetto della domanda cautelare proposta con il primo ricorso per motivi aggiunti;
Visto il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2010 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto altresì l’art.73 comma 3 cod. proc. amm. e dato atto a verbale dei profili inerenti la tardività della notifica del secondo ricorso per motivi aggiunti;
Visto l’art.35 cod.proc.amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1.Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, relativi alla pubblica gara indetta l’Amministrazione regionale -di cui all’avviso in G.U.R.I. n.73 del 24/6/2009- per l’affidamento del “Servizio di rafforzamento delle capacità d’azione delle autorità per l’amministrazione della giustizia della Regione Sicilia – Procura di Palermo, Tribunale di Catania e Corte di Appello di Catania”, mercé i quali il raggruppamento con capogruppo la stessa Lattanzio è stato escluso dalla procedura concorsuale a seguito della verifica di anomalia dell’offerta da quest’ultimo presentata.

Con lo stesso mezzo la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, censurando altresì l’illegittima aggiudicazione alla controinteressata I.R.A.P.S. Onlus, articolando altresì domanda risarcitoria.

2.Alla adunanza camerale dell’11 gennaio 2010 la domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n.10 in pari data emessa, stante quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla comunicazione per la verifica dell’anomalia dell’offerta.

3.Alla pubblica udienza del 30 aprile 2010, con dichiarazione resa a verbale, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha dato notizia che la stazione appaltante aveva nelle more adottato in autotutela la revoca dei provvedimenti gravati, disponendo contestualmente la riapertura della gara ai fini della nuova sottoposizione dell’offerta del costituendo Rti Lattanzio e Associati alla verifica di congruità.

4.Con ordinanza istruttoria n.92 del 30 Aprile 2010 il Collegio ha chiesto documentati chiarimenti in relazione a quanto dedotto dalla difesa erariale.

5.Nella more, ed in esecuzione del D.D.G. n.1943 del 23/4/2010 la stazione appaltante ha proceduto alla riapertura della gara ai fini della sottoposizione a verifica dell’offerta della rti ricorrente, in esito alla quale è stato adottata la nota n.442/R del 11 giugno 2010 con la quale è stata contestata la permanenza del giudizio di anomalia dell’offerta del costituendo Rti Lattanzio e Associati con contestuale nuova esclusione, impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 giugno 2010 e depositato il 26 giugno successivo.

6.Frattanto, con memoria difensiva depositata il 1/7/2010, si costituiva in giudizio il nuovo difensore della I.R.A.P.S. Onlus, Avv. Grazia Emanuele, presso il cui studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello n.40 la controinteressata ha eletto nuovo domicilio a tutti gli effetti di legge. 7.All’adunanza camerale del 7 luglio 2010 la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti è stata respinta.

8.Con istanza depositata il 6 ottobre 2010, prot.10301, parte ricorrente ha chiesto il differimento della pubblica udienza di trattazione fissata per il giorno successivo 7/10/2010, dovendo procedere alla proposizione di un secondo ricorso per motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento di aggiudicazione definitiva intervenuto in favore della controinteressata, D.D.G.3289 del 30 luglio 2010, comunicato a mezzo fax in data 1 ottobre 2010 mercé la nota prot.856/rup..

9.Indi è stato proposto il secondo ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

10.Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2010, presenti i procuratori delle parti costituite, come da verbale, il Presidente ha indicato alla parte ricorrente, anche ai sensi e per gli effetti del co.3 art.73 c.p.a., il profilo della tardività della proposizione del secondo ricorso per motivi aggiunti dandone atto nel relativo verbale d’udienza.

11.A conclusione della discussione, il ricorso è stato quindi posto in decisione.

12.Il Collegio, come già prospettato alle parti, rileva l’irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti, qui previamente esaminato per i riflessi processuali che comporta in relazione agli altri mezzi.

13. Si osserva in primo luogo che, ai sensi del co. 7 art.120 cod. proc. amm. (alla stessa stregua per altro di quanto già previsto dal comma 2 septies art. 254 D.Lgs.163/2006 come introdotto dall’art.8 D.Lgs.53/2010), i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati unicamente con ricorso per motivi aggiunti.

14.In specie, il secondo ricorso per motivi aggiunti risulta tardivamente notificato solo il 12/11/2010 (con racc. A/R Cron. N.ro327/2010/a), oltre il termine di trenta giorni previsto dal co.5 dell’art.120 cod. proc. amm. (in parte qua riproduttivo del medesimo termine di trenta giorni già previsto dalla lett.a comma 2quinques art.245 D.Lgs.163/2006, come introdotto dall’art.8 D.Lgs.53/2010, per la proposizione dei motivi aggiunti in materia di appalti), della cui diretta applicazione ratione temporis non è lecito dubitare in relazione all’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva comunicata al ricorrente in data 1 ottobre 2010 (successivamente quindi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni di rito introdotte con il D.Lgs.104/2010): il primo tentativo di notifica del 29/10/2010 (A.R. n.76444093923-3 - cron.N.ro323/2010/h) non era infatti andato a buon esito stante il palese errore –non scusabile- in cui è incorsa la parte ricorrente nell’indicare, nella relata di notifica, il domicilio del procuratore costituito -quale chiaramente risultante dagli atti di giudizio- presso il quale effettuare la stessa. Il plico è stato infatti restituito al mittente in quanto il destinatario risulta sconosciuto all’indirizzo di “via Nunzio Morello n.10” segnalato. Invero, dagli atti emerge chiaramente che il domicilio eletto dalla controinteressata, a seguito della costituzione del nuovo difensore del 1/7/2010, è presso lo studio di quest’ultimo, sito nella via Nunzio Morello n.40 del Comune di Palermo.

13.Nè a differenti conclusioni può indurre la notifica effettuata in data 29/10/2010 (racc.A/R.76444093928-8, Cron. Nr.323/2010/g) direttamente presso la sede legale della controinteressata I.R.A.P.S. Onlus, sita in Catania in via Franchetti n.3. Se già prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo la giurisprudenza aveva ritenuto che “la notifica del ricorso per motivi aggiunti, innestandosi all'interno di un rapporto processuale già incardinato, debba essere fatta presso il domicilio eletto per il rapporto processuale in essere” (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 04 giugno 2009, n. 1170), oggi detto principio trova formale ed ineluttabile riscontro nell’art.43 del c.p.a., ai sensi del quale le notifiche alla controparti costituite dei ricorsi per motivi aggiunti avvengono ai sensi dell’art. 170 c.p.c., ossia presso il procuratore.

14.L’irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti postula il consolidamento dell’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata, rendendo di conseguenza improcedibile per carenza di interesse sia il ricorso introduttivo (invero già divenuto in parte qua improcedibile a causa della revoca in autotutela dei provvedimenti con detto mezzo impugnati) sia il primo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso i provvedimenti di esclusione del costituendo rti Lattanzio e Associati (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 22 aprile 2010, n.1485; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 21 dicembre 2009, n.886; T.A.R. Campania Napoli, sez.VIII, 18 novembre 2009, n.7634; T.A.R. Lombardia Milano, sez.III, 12 novembre 2009, n.5023; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 07 luglio 2009, n.2000).

15.Conslusivamente, e per le ragioni sopra esposte, il secondo ricorso per motivi aggiunto va dichiarato irricevibile in quanto tardivo ai sensi del combinato disposto del co.5 art.120 e co.1 lett.a). cod. proc. amm., con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti ai sensi e per gli effetti del co. 1 lett. c) dell’art. 35 c.p.a..

16.Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-dichiara irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti;
-dichiara improcedibile il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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