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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 388
INQUINAMENTO ACUSTICO - L.r. Puglia n. 3/2002 - Divieto di attività
ricreative all’aperto dopo la mezzanotte - Possibilità di deroga - Art. 16 L. r.
Puglia n. 3/2002 - Eventi e manifestazioni singole di carattere episodico - Art.
6 L. n. 447/1995. La possibilità di deroga (su domanda “scritta e motivata”)
al divieto di attività ricreative all’aperto dopo la mezzanotte (nella specie:
trattenimenti danzanti) di cui all’ art. 16 della L.r. Puglia n. 3/2002,
riguarda eventi e manifestazioni singole, di carattere episodico e non può
consentire un sistematico inquinamento notturno sine die. Tale
interpretazione d’altronde rappresenta la coerente applicazione dell’articolo 6
della legge quadro a livello statale, costituita dalla legge 28 ottobre 1995, n.
447, che legittima il Comune a permettere superamenti dei valori acustici in
modo non generalizzato, ma specifico ed episodico. Pres. f.f. Durante, Est.
Adamo - L.A. e altri (avv. Ferrara) c. Comune di Margherita di Savoia (avv.
Valentino). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 388
N. 00388/2010 REG.SEN.
N. 01757/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1757 del 2008, proposto da Lucia
Cisternino e dal Centro Turistico Millenium & C. S.a.s. di Cisternino Lucia,
rappresentate e difese dall'avv. Mario C. A. Ferrara, con domicilio eletto
presso l’avv. Mario De Marco in Bari, via Fiume, 5;
contro
il Comune di Margherita di Savoia, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Valentino, con domicilio eletto presso
la Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, Piazza Massari;
nei confronti di
Discoteca Torquemada di Margherita di Savoia;
Antonio Ronzulli, in proprio e quale amministratore unico della società Palm
Beach s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nanula, con domicilio
eletto in Bari, via Giulio Petroni n. 132/bis;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) dell’autorizzazione in data 26/7/2007, rilasciata dal Comune di Margherita di
Savoia e firmata dal <responsabile del servizio>, dott. Maurizio Guadagno
(Segretario generale del Comune di Margherita di Savoia), nella parte in cui
<autorizza> il sig. Ronzulli Antonio a tenere nel proprio locale <TORQUEMADA>,
pista all’aperto, sito alla via Traiano in Margherita di Savoia, trattenimenti
danzanti in orari che vanno oltre le ore 24,00 (di cui la ricorrente ha avuto
piena conoscenza solo in data 29 agosto 2008);
2) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Antonio Ronzulli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 il cons. Giuseppina
Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Mario C. A. Ferrara, Tommaso
Labia, per delega dell'avv. Rosanna Valentino, e Francesco Nanula;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il sig. Antonio Ronzulli otteneva in data 26 luglio 2007 dal Comune Margherita
di Savoia un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 9 e 68 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, a tenere trattenimenti danzanti dalle ore 21
alle ore 4, nel locale denominato Torquemada, con pista all'aperto in via
Traiano, di proprietà della società Palm Beach s.r.l. Il permesso veniva
rilasciato “a condizione che siano osservate tutte le disposizioni di legge e
regolamenti vigenti in materia, e di tener il suono della musica a bassa
tonalità, tale da non arrecare disturbo ai cittadini".
Si precisava che, come ovvio, la "autorizzazione potrà essere revocata in
qualsiasi momento, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica e di abuso".
Con il ricorso n. 1206/2008, la signora Lucia Cisternino, abitante nella stessa
zona e gestore di uno stabilimento balneare adiacente, impugnava l'ordinanza n.
134 in data 20 giugno 2008 (ordinaria) del Sindaco, nella parte in cui si
prescrive che “6) (...) dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, i
trattenimenti musicali se all'aperto sono tenuti al(...) rispetto dei seguenti
orari presso gli stabilimenti balneari [fino] alle ore 01,00; presso gli
esercizi pubblici (fino) alle ore 03,00; presso discoteche fino alle ore 03,30".
Contestava altresì l'ordinanza n. 150 in data 25 luglio 2008 (contingibile ed
urgente), nella parte in cui imponeva alla discoteca "di rispettare gli orari
stabiliti nell'ordinanza sindacale n. 134 del 20.6.2008" e si limitava ad
ordinare di diminuire le emissioni rumorose e di predisporre, entro quindici
giorni, un piano di riduzione nei limiti di legge delle emissione stesse, da
realizzare entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza.
Pretendeva invece l’istante innanzi tutto che la discoteca osservasse
l’intervallo orario 8:00-24:00, stabilito dall'articolo 16, secondo comma, della
legge regionale 12 febbraio 2002 n. 3.
Con ordinanza di questo Tribunale, sez. I, n. 291 del 20 maggio 2009 l'istanza
cautelare veniva accolta, con le seguenti motivazioni:
"Considerato che gli atti impugnati permettono tra l’altro di derogare al
divieto di attività ricreative all’aperto dalle ore 24 alle ore 8, di cui
all’art. 16 della L.R. 12 febbraio 2002 n. 3;
considerato che l’autorizzazione rilasciata in data 26 luglio 2007 al locale
Torquemada consente lo svolgimento di trattenimenti danzanti “a condizione che
siano osservate tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia
e di tenere il suono della musica a bassa tonalità”;
considerato che invece la A.R.P.A. ha accertato in data 21 giugno 2008 che la
discoteca “provoca inquinamento acustico”;
considerato che allo stato, nonostante i mesi trascorsi, non sembra essere stata
eseguita compiutamente l'ordinanza sindacale n. 150 in data 25 luglio 2008 che
impone alla discoteca di attivarsi per limitare le emissioni rumorose fino a
ricondurle nei limiti di legge, sulla base di un apposito piano;
considerato l’approssimarsi della stagione estiva;
considerata la rilevanza anche costituzionale della tutela dall’inquinamento
sonoro”.
Con motivi aggiunti notificati il 10 settembre 2008 e depositati il giorno 11
settembre 2008, l'interessata ha avanzato ulteriori censure nei confronti degli
atti gravati con il ricorso originario, a seguito dei documenti trasmessi alla
signora Cisternino, su sua istanza di accesso.
L'ulteriore domanda di sospensiva, presentata nella prospettiva dell’imminente
stagione estiva, veniva altresì accolta con ordinanza 20 maggio 2009 n. 291, per
ragioni analoghe a quelle poste a base della precedente misura.
Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 7 settembre 2009 e depositati il 10
settembre 2009, l'istante contestava l’autorizzazione prot. n. 13602-1, in data
9 luglio 2009, a firma del Responsabile del Servizio demanio marittimo comunale,
nella parte in cui il sig. Antonio Ronzulli era stato autorizzato a "svolgere
attività di “Ristorante-Bar e Discoteca” a partire dal giorno 08.07.2009 al
giorno 31.12.2009 dalle ore 20,30 e fino all'ora stabilita dall'Ordinanza
Sindacale n. 134 del 20.06.2009 [recte: 20/6/2008] rilasciata dal Comune di
Margherita di Savoia sull'area demaniale utilizzata a stabilimento balneare
denominato “Lido Palm Beach” ed ubicato in Località “Centro Abitato”.
Il provvedimento veniva sospeso con decreto presidenziale 10-11 settembre 2009
n. 550.
Il Collegio respingeva l'istanza cautelare, tenuto conto di una serie di
circostanze sopravvenute, in particolare così motivando: "Considerato che la
ricorrente, signora Lucia Cisternino, impugna l'autorizzazione demaniale 9
luglio 2009 prot. 13.602-1, a firma del Responsabile del Servizio Demanio
marittimo comunale;
considerato che tale atto ampliativo è stato revocato con l’ordinanza datata 10
luglio 2009, prot. 13710-1, con la quale il Responsabile del Servizio attività
produttive del Comune di Margherita di Savoia ha altresì ordinato la chiusura
immediata dell'attività della discoteca "Torquemada";
considerato che, con decreto del Presidente della Sezione terza 22 luglio 2009
n. 468, è stata sospesa l'efficacia dell'ordinanza 10 luglio 2009, prot.
13710-1;
considerato però che, da un lato, con ordinanza del Commissario prefettizio 21
agosto 2009 n. 113 è stata sospesa l’attività d’intrattenimento danzante e la
relativa autorizzazione (peraltro richiesta fino al 15 settembre) per 30 giorni
e che, dall’altro, nella specie, il signor Antonio Ronzulli, tramite i propri
difensori, ha rinunciato all’istanza cautelare nel ricorso n. 1236/2009 alla
camera di consiglio del 16 settembre 2009, con il conseguente venir meno del
decreto presidenziale 22 luglio 2009 n. 468;
considerato che, in ogni caso, l’efficacia della presupposta ordinanza n. 134 in
data 20 giugno 2008 del Sindaco del Comune Margherita di Savoia è tuttora
sospesa, nella parte in cui permette “di derogare al divieto di attività
ricreative all’aperto dalle ore 24 alle ore 8”, in virtù dell’ordinanza
cautelare di questa Sezione 20 maggio 2009 n. 291;
considerato che pertanto, nella situazione attuale, in concreto, gli atti
impugnati non producono alcun danno grave ed irreparabile alla signora
Cisternino".
Con ulteriori motivi aggiunti depositati il giorno 11 novembre 2009, l'istante
impugnava l’ordinanza del Commissario prefettizio 21 agosto 2009 n. 113, con cui
è stata sospesa l’attività d’intrattenimento danzante e la relativa
autorizzazione (peraltro richiesta fino al 15 settembre) per 30 giorni,
lamentando che doveva essere invece disposta la sospensione immediata a tempo
indeterminato, sino all’accertamento dell'effettiva realizzazione della bonifica
acustico-ambientale.
Con il ricorso in esame (n. 1757/2008), la signora Lucia Cisternino, anche quale
socio accomandatario della società turistica Centro Turistico Millenium, ha
impugnato l'originaria autorizzazione a tenere trattenimenti danzanti dalle ore
21 alle ore 4, nel locale denominato Torquemada, con pista all'aperto in via
Traiano ottenuta dal sig. Antonio Ronzulli in data 26 luglio 2007, ai sensi
degli articoli 9 e 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
incontestatamente afferma di aver avuto piena conoscenza solo in data 29 agosto
2008.
La causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 2 dicembre 2009,
così come il precedente ricorso della medesima istante e quello iscritto al n.
1236/2009 R.G., proposto dal sig. Antonio Ronzulli per ottenere l’annullamento
dell’ordinanza datata 10 luglio 2009, prot. 13710-1, con la quale il
Responsabile del Servizio attività produttive del Comune di Margherita di Savoia
ha ordinato la chiusura immediata dell'attività della discoteca "Torquemada", e
del provvedimento del Responsabile del Servizio Demanio marittimo comunale 10
luglio 2009 n. 130710-1, con cui era stata revocata l'autorizzazione demaniale 9
luglio 2009 prot. 13.602-1 allo svolgimento d’intrattenimenti danzanti.
2. Il ricorso dev’essere accolto.
È evidente infatti che l'autorizzazione gravata (rispetto alla quale persiste
l'interesse, considerato la sua natura permanente, testimoniata dalla mancanza
di un termine di validità), laddove consente di tenere trattenimenti danzanti
fino alle 4 di notte, si pone in diretto e stridente contrasto con l'articolo
16, secondo comma, della legge regionale 12 febbraio 2002 n. 3, che vieta
attività ricreative all'aperto dopo la mezzanotte.
Il controinteressato, costituitosi, oppone che sia stato applicato il terzo
comma dell'articolo 16 della legge regionale, per il quale “Il Comune
interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per
ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito
dal comma 2, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie
per ridurre al minimo il disturbo, sentita la AUSL competente”.
La tesi non convince: non solo non vi è nell’autorizzazione alcun riferimento
testuale a tale disposizione (e neppure al parere dell’Azienda sanitaria), ma la
lettura globale dell’articolo 16 induce altresì a ritenere che la possibilità di
deroga (su domanda “scritta e motivata”) riguardi eventi e manifestazioni
singole, di carattere episodico e non possa certo consentire un sistematico
inquinamento notturno sine die; se si seguisse il ragionamento attoreo,
paradossalmente le deroghe (“temporanee”) perderebbero il loro carattere
eccezionale per atteggiarsi a regola.
Tale interpretazione d’altronde rappresenta la coerente applicazione
dell’articolo 6 della legge quadro a livello statale, costituita dalla legge 28
ottobre 1995, n. 447, che stabilisce:
“Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i
rispettivi statuti:
… h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2,
comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero
mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso”. La
disposizione evidentemente legittima il Comune a permettere superamenti dei
valori acustici in modo non generalizzato, ma specifico ed episodico.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione I,
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l'autorizzazione del
26 luglio 2007, rilasciata dal Comune Margherita di Savoia al sig. Antonio
Ronzulli.
Condanna il Comune Margherita di Savoia e il controinteressato, in solido, al
pagamento di complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), più CPI e IVA, come per
legge, a favore della ricorrente, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Doris Durante, Presidente FF
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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