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T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 3 dicembre 2010, n. 4384


DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Ricorso - Sottoscrizione - Art. 40, lett. d) codice del processo amministrativo. L’art. 40 lett. d) del cod. proc. amm., d.lgs. n. 104/2010, prescrive oggi che il ricorso debba essere sottoscritto dal ricorrente che sta in giudizio personalmente oppure dal difensore, con indicazione in tal caso della procura speciale; la nuova disciplina ha quindi eliminato la previsione di doppia sottoscrizione in assenza di procura speciale, sicchè oggi sarà sufficiente la sottoscrizione della parte ove questa possa anche stare in giudizio personalmente, altrimenti il difensore che sottoscrive l’atto dovrà essere munito di procura speciale, da indicarsi nell’atto di ricorso. Pres. Bianchi, Est. Malanetto - Italia Nostra Onlus (avv. Del Giudice) c. Comune di Torino (avv. Lacognata) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 3 dicembre 2010, n. 4384


 

 

 

N. 04384/2010 REG.SEN.
N. 00214/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)


sul ricorso numero di registro generale 214 del 2010, proposto da:
Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Matteo Del Giudice, con domicilio eletto presso l’avv.to Matteo Del Giudice in Torino, via Avigliana, 50;


contro


Comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Lacognata, con domicilio eletto presso l’avv.to Maria Lacognata in Torino, Comune To - via Corte D'Appello, 16;

nei confronti di

Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Fagnano, Antonella Lauria, Carlo Merani, Pier Giorgio Coppa, con domicilio eletto presso l’avv.to Carlo Merani in Torino, via Pietro Micca, 21;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale del Comune di Torino - Settore ambiente e Territorio -, cronologico 457, del 4.11.2009, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Torino dal 9 al 23.11.2009, avente il seguente testuale oggetto:

"NUOVO CENTRO DIREZIONALE INTESA SAN PAOLO TORINO RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA AMBITO 8. 18/3 SPINA 2 - U.MI.I" - ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - L.R. 40/1998;

nonché per l'annullamento

di tutti gli atti antecedenti preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, tra i quali il piano esecutivo convenzionato

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torino e di Banca Intesa S. Paolo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR e impugnando gli atti in epigrafe di cui lamenta i seguenti vizi:

1)Violazione di legge ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 per carenza, contraddittorietà, illogicità e comunque difetto di motivazione della determina dirigenziale che ha escluso dalla valutazione di VIA il progetto del nuovo centro direzionale Intesa San Paolo di Torino;

2) Eccesso di potere per carenza di istruzione del procedimento di screening ambientale, illogicità ed inesattezza della Relazione di impatto ambientale presentata dal proponete e lacunosità e contraddittorietà delle controdeduzioni alle osservazioni presentate.

Si è costituita l’amministrazione resistente deducendo che, sin dalla variante al PRG n. 124 del 13.2.2006, era stata prevista in quell’area una “torre”, UMI I, parallela ad altra ugualmente prevista dal PRGC e denominata UMI II, di altezza possibile di mt. 150; con successiva variante n. 164 del 10.9.2008 veniva confermata l’altezza in questione e si puntualizzava che, ai fini del computo di detta altezza, dovevano ritenersi esclusi i piani tecnici e gli spessori finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica; tale ultima variante introduceva ulteriormente l’obbligo, non prescritto da alcuna disposizione normativa, di presentare, all’atto di presentazione del PEC, un documento di valutazione ambientale strategica.

Parte resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnativa per genericità e comunque tardività delle censure, essendo l’altezza dell’edificio, sostanzialmente posta in contestazione dalla ricorrente, già facoltizzata dalle risalenti varianti al PRG, non oggetto di impugnativa neppure quali atti presupposti.

Quanto al dedotto vizio di motivazione ha replicato parte resistente che il procedimento contestato ha escluso l’assoggettamento a VIA conducendo la verifica, come fisiologico nell’ambito della VAS (valutazione strategica ambientale), su un progetto preliminare accompagnato da uno studio preliminare ambientale e non su un progetto definitivo, né su uno studio di impatto ambientale.

All’udienza fissata per la discussione del merito l’amministrazione resistente ha eccepito altresì la nullità del ricorso, per essere il medesimo stato sottoscritto dal solo difensore non munito di procura all’atto della sottoscrizione, nonché la nullità della procura in quanto rilasciata in data posteriore alla notificazione del ricorso

Si è costituita la controinteressata eccependo la tardività del ricorso e comunque la mancata impugnativa degli atti presupposti; quanto al difetto di motivazione ha evidenziato come la stessa fosse evincibile dall’atto e, per relationem, dal complesso iter che aveva portato all’approvazione, da ultimo, del PEC di libera iniziativa privata da parte della controinteressata; quanto alla carenza di istruttoria evidenziava parte controinteressata che la valutazione di concrete alternative progettuali è prevista dalla legge solo nella fase di VIA e non in quella di screening.

Tanto la parte resistente che controinteressata hanno chiesto la reiezione del gravame.


DIRITTO


Parte resistente ha sollevato all’udienza di discussione due eccezioni in rito che devono essere preliminarmente vagliate; esse attengono ad aspetti (nullità/validità del ricorso e nullità/validità della procura) suscettibili anche di rilievo officioso.

Entrambe le censure appaiono fondate.

Prescriveva l’art. 6 n. 4 del r.d. 642/1907 che il ricorso potesse essere sottoscritto o dalla parte personalmente o dalla parte e dal difensore (in caso di doppia sottoscrizione si riteneva di poter prescindere dal mandato al difensore, essendo deducibile proprio da detta norma il principio della necessità, nel processo amministrativo, della sola assistenza e non anche della rappresentanza in giudizio della parte) o ancora dal solo difensore, onerato tuttavia in tal caso di indicare la “data del mandato speciale” che, evidentemente, doveva essere antecedente.

Prescrive oggi l’art. 40 lett. d) del cod. proc. amm., d.lgs. n. 104/2010, che il ricorso debba essere sottoscritto dal ricorrente che sta in giudizio personalmente oppure dal difensore, con indicazione in tal caso della procura speciale; la nuova disciplina ha quindi eliminato la previsione di doppia sottoscrizione in assenza di procura speciale, sicchè oggi sarà sufficiente la sottoscrizione della parte ove questa possa anche stare in giudizio personalmente, altrimenti il difensore che sottoscrive l’atto dovrà essere munito di procura speciale, da indicarsi nell’atto di ricorso.

Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato e depositato anteriormente all’entrata in vigore del cod. proc. amm., sicchè i suoi requisiti formali debbono essere valutati alla stregua del r.d. 642/1907 (che, come evidenziato, per altro consentiva una più ampia possibilità di forme di sottoscrizione, ivi compresa la doppia sottoscrizione della parte unitamente al difensore non munito di mandato speciale); il ricorso pare tuttavia privo di dette forme.

Il ricorso in atti presenta la sola sottoscrizione del difensore. In nessun punto dell’atto si rinviene la sottoscrizione della parte poiché, come evidenziato da parte resistente, la procura pacificamente non è stata rilasciata né in calce né a margine del ricorso bensì su foglio separato e successivamente spillato all’atto di ricorso. Se è pur vero che la normativa processuale riconosce validità anche alla procura spillata all’atto introduttivo del giudizio si evince, nel caso di specie, dalla data degli atti che tanto al momento della sottoscrizione che al momento della notificazione del ricorso la suddetta procura non era ancora stata rilasciata, né quindi poteva essere allegata all’atto; solo successivamente veniva rilasciata la procura, poi evidentemente spillata all’atto di ricorso ai fini del deposito. Il ricorso reca infatti la data 21.1.2010; le notificazioni sono state richieste, come evincibile dalle ricevute U.N.E.P., in data 22.1.2010; la procura speciale reca invece la data dal 18.2.2010 e l’atto è stato depositato il 20.2.2010. Conseguentemente la copia notificata del ricorso non portava alcuna procura; all’atto della richiesta notificazione (che tra l’altro si è perfezionata a mani il medesimo giorno 22.1.2010) il difensore, unico sottoscrittore dall’atto, era quindi privo di procura speciale in quanto rilasciatagli solo successivamente, in data 18.2.2010.

Si è verificato pertanto che l’atto di ricorso notificato non era sottoscritto dalla parte personalmente, era sottoscritto da un difensore a quel momento privo di procura speciale e neppure recava alcuna sottoscrizione della parte (ad esempio in calce alla procura), che potesse essere idonea, unitamente alla sottoscrizione del difensore, ancorchè privo di mandato speciale, ad integrare una valida sottoscrizione del ricorso.

La mancanza della sottoscrizione come prescritta dall’art. 6 del r.d. 642/1907 costituiva, ai sensi dell’art. 17 del medesimo r.d., una ipotesi testuale di nullità del ricorso; tutt’oggi la mancanza di sottoscrizione (da intendersi ovviamente come sottoscrizione valida, ossia come prescritta dall’art. 40 lett. d)) è, ai sensi dell’art. 44 lett. a) cod. proc. amm., ipotesi di nullità testuale.

E’ pur vero, che ai sensi del medesimo art. 17 r.d. 642/1907, la comparizione delle parti intimate sana la nullità dell’atto; tuttavia la sanatoria fa salvi i diritti anteriormente questi. Posto che il ricorso introduttivo è stato notificato in limine della scadenza del termine decadenziale per proporre l’impugnativa, la successiva comparizione delle parti intimate, intervenuta ben oltre detta scadenza, non sarebbe quindi idonea ad impedire l’intervenuta decadenza.

In ogni caso appare anche fondata l’eccezione concernente il vizio della procura del difensore; è pacifico che, nel processo amministrativo, è sempre necessaria la “procura speciale”. Come si evince dalle disposizioni già ricordate in tema di sottoscrizione del ricorso il difensore che sottoscrive l’atto introduttivo del giudizio deve indicare gli estremi di detta procura speciale, che necessariamente deve essere antecedente. Parte ricorrente ha invocato la sanatoria prevista dall’art. 125 co. 2 c.p.c., ai sensi del quale la procura può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata; nel caso di specie, infatti, come detto, la procura è stata rilasciata prima del deposito del ricorso.

Pur non ignorando il collegio che sussistono alcuni arresti del giudice amministrativo che hanno ritenuto l’invocata sostanziale ratifica dell’attività posta in essere dal difensore originariamente privo di ius postulandi applicabile al processo amministrativo, si ritengono detti indirizzi non condivisibili in quanto frutto di una parziale lettura della stessa disposizione invocata. Prosegue infatti l’art. 125 u..co. c.p.c. che la disposizione del comma precedente (appunto il co. 2, che considera valida la procura rilasciata dopo la notificazione e prima della costituzione in giudizio) non si applica quando la legge richiede che il difensore sia munito di mandato speciale. E’ pacifico che nel processo amministrativo sia sempre prescritta la procura speciale, sicchè nel medesimo, così come ad esempio nel giudizio di cassazione, l’invocata disposizione non può trovare applicazione (Cass. sez. III 8708/2009).

La fondatezza delle eccezioni in rito comporta di per sé l’inammissibilità del ricorso.

In ogni caso anche nel merito le censure dedotte non appaiono favorevolmente valutabili.

E’ innanzitutto corretta le tesi, sostenuta tanto da parte resistente che da parte controinteressata, che evidenzia come la scelta pianificatoria di consentire nell’area la costruzione di una torre di 150 mt. di altezza, computati escludendo determinati volumi tecnici, sia una scelta che è già stata definitivamente effettuata dall’amministrazione con le varianti n. 124/2006 e 164/2008. Entrambe dette varianti, non impugnate neppure come atti presupposti, hanno cristallizzato la scelta di ritenere consentita la costruzione di detta torre e rendono inammissibile il cuore delle censure che sostanzialmente e in più punti insistono nell’evidenziare come “sarebbe stato preferibile” proporre due strutture più basse affiancate, anzicchè una unica particolarmente alta. Le censure, sotto questo profilo, oltre per lo più ad impingere il merito delle scelte pianificatorie, sono tardive, posto che la soluzione dell’unica torre è già stata avallata dalla pianificazione urbanistica ormai inoppugnabile. In particolare tutta la parte del ricorso volta ad evidenziare l’impatto paesaggistico della torre si appunta in realtà non avverso il PEC, come presentato, ma avverso l’inoppugnato piano regolatore, che specificatamente prevede in quell’area una torre, anzi due, con una seconda simmetrica a quella per cui è causa.

Quanto al presunto difetto di motivazione ed istruttoria la complessità del procedimento in atti priva di pregio la censura, ovvio essendo che la determina impugnata si pone a valle di un complesso iter al quale ampiamente rinvia e di una numerosissima serie di atti, in essa richiamati, che nell’insieme danno motivazione dell’atto. Non essendo sostenibile il difetto di motivazione nuovamente entrano nel merito delle scelte amministrative le numerose contestazioni che indicano come “preferibili” opzioni differenti da quelle accettate dall’amministrazione, e sempre fermo restando che il “presupposto” di validità della scelta di un’unica torre discende dalla pregressa pianificazione territoriale e non matura nel cotesto della determinazione impugnata.

Ancora, come evidenziato dall’amministrazione, non è irrilevante che l’edificio, per sua natura non soggetto secondo nessuna norma né statale né regionale a VIA, sia stato sottoposto a VAS in virtù di una prescrizione di maggior precauzione imposta proprio dal Comune nella variante n. 164; e, sempre come evidenziato da parte resistente, è proprio in virtù di questa pur non legalmente vincolata sottoposizione a VAS che l’amministrazione ha potuto maggiormente interloquire con il privato proponente il progetto, imponendogli prescrizioni, tecniche costruttive e soluzioni ritenute “preferibili” ma ben al di là degli standards normativi.

Evidenzia parte ricorrente come tutte le tecnologie impiegate nell’ambito del grattacielo, che sono state evidenziate nella determinazione come suoi pregi, ben avrebbero potuto essere impiegate anche in soluzioni alternative; sfugge alla ricorrente che l’opera è progettata ed edificata su iniziativa privata e che l’alternativa possibilità non equivale a “imponibilità al privato” da parte del soggetto pubblico di determinate tecnologie. Infatti un conto è che la parte proponente individui spontaneamente soluzioni particolarmente avanzate, ancorchè non necessariamente obbligatorie, in parte indotte dal “dialogo” imposto con la valutazione di screening, il tutto in abbinamento alla previsione di un edificio alto, naturalmente portatore di uno specifico impatto, e quindi per previsione pianificatoria soggetto a screening, altro conto è che l’amministrazione possa imporre soluzioni tecnologiche costose e non vincolate anche al di fuori della progettazione dell’unico edificio di particolare altezza.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

La peculiarità della vicenda comporta la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

compensa le spese di lite

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Paola Malanetto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 



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