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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 3 dicembre 2010, n. 4384
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Ricorso - Sottoscrizione - Art. 40,
lett. d) codice del processo amministrativo. L’art. 40 lett. d) del cod.
proc. amm., d.lgs. n. 104/2010, prescrive oggi che il ricorso debba essere
sottoscritto dal ricorrente che sta in giudizio personalmente oppure dal
difensore, con indicazione in tal caso della procura speciale; la nuova
disciplina ha quindi eliminato la previsione di doppia sottoscrizione in assenza
di procura speciale, sicchè oggi sarà sufficiente la sottoscrizione della parte
ove questa possa anche stare in giudizio personalmente, altrimenti il difensore
che sottoscrive l’atto dovrà essere munito di procura speciale, da indicarsi
nell’atto di ricorso. Pres. Bianchi, Est. Malanetto - Italia Nostra Onlus (avv.
Del Giudice) c. Comune di Torino (avv. Lacognata) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 3
dicembre 2010, n. 4384
N. 04384/2010 REG.SEN.
N. 00214/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2010, proposto da:
Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv.to Matteo Del Giudice, con domicilio eletto
presso l’avv.to Matteo Del Giudice in Torino, via Avigliana, 50;
contro
Comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv.to Maria Lacognata, con domicilio eletto presso l’avv.to Maria
Lacognata in Torino, Comune To - via Corte D'Appello, 16;
nei confronti di
Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Fagnano, Antonella Lauria, Carlo
Merani, Pier Giorgio Coppa, con domicilio eletto presso l’avv.to Carlo Merani in
Torino, via Pietro Micca, 21;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale del Comune di Torino - Settore ambiente e
Territorio -, cronologico 457, del 4.11.2009, pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune di Torino dal 9 al 23.11.2009, avente il seguente testuale oggetto:
"NUOVO CENTRO DIREZIONALE INTESA SAN PAOLO TORINO RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
AMBITO 8. 18/3 SPINA 2 - U.MI.I" - ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE - L.R. 40/1998;
nonché per l'annullamento
di tutti gli atti antecedenti preordinati, consequenziali e comunque connessi
del relativo procedimento, tra i quali il piano esecutivo convenzionato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torino e di Banca Intesa
S. Paolo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 la dott.ssa Paola
Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR e impugnando gli atti in epigrafe di
cui lamenta i seguenti vizi:
1)Violazione di legge ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 3 l.
n. 241/1990 per carenza, contraddittorietà, illogicità e comunque difetto di
motivazione della determina dirigenziale che ha escluso dalla valutazione di VIA
il progetto del nuovo centro direzionale Intesa San Paolo di Torino;
2) Eccesso di potere per carenza di istruzione del procedimento di screening
ambientale, illogicità ed inesattezza della Relazione di impatto ambientale
presentata dal proponete e lacunosità e contraddittorietà delle controdeduzioni
alle osservazioni presentate.
Si è costituita l’amministrazione resistente deducendo che, sin dalla variante
al PRG n. 124 del 13.2.2006, era stata prevista in quell’area una “torre”, UMI
I, parallela ad altra ugualmente prevista dal PRGC e denominata UMI II, di
altezza possibile di mt. 150; con successiva variante n. 164 del 10.9.2008
veniva confermata l’altezza in questione e si puntualizzava che, ai fini del
computo di detta altezza, dovevano ritenersi esclusi i piani tecnici e gli
spessori finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica; tale ultima
variante introduceva ulteriormente l’obbligo, non prescritto da alcuna
disposizione normativa, di presentare, all’atto di presentazione del PEC, un
documento di valutazione ambientale strategica.
Parte resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnativa
per genericità e comunque tardività delle censure, essendo l’altezza
dell’edificio, sostanzialmente posta in contestazione dalla ricorrente, già
facoltizzata dalle risalenti varianti al PRG, non oggetto di impugnativa neppure
quali atti presupposti.
Quanto al dedotto vizio di motivazione ha replicato parte resistente che il
procedimento contestato ha escluso l’assoggettamento a VIA conducendo la
verifica, come fisiologico nell’ambito della VAS (valutazione strategica
ambientale), su un progetto preliminare accompagnato da uno studio preliminare
ambientale e non su un progetto definitivo, né su uno studio di impatto
ambientale.
All’udienza fissata per la discussione del merito l’amministrazione resistente
ha eccepito altresì la nullità del ricorso, per essere il medesimo stato
sottoscritto dal solo difensore non munito di procura all’atto della
sottoscrizione, nonché la nullità della procura in quanto rilasciata in data
posteriore alla notificazione del ricorso
Si è costituita la controinteressata eccependo la tardività del ricorso e
comunque la mancata impugnativa degli atti presupposti; quanto al difetto di
motivazione ha evidenziato come la stessa fosse evincibile dall’atto e, per
relationem, dal complesso iter che aveva portato all’approvazione, da ultimo,
del PEC di libera iniziativa privata da parte della controinteressata; quanto
alla carenza di istruttoria evidenziava parte controinteressata che la
valutazione di concrete alternative progettuali è prevista dalla legge solo
nella fase di VIA e non in quella di screening.
Tanto la parte resistente che controinteressata hanno chiesto la reiezione del
gravame.
DIRITTO
Parte resistente ha sollevato all’udienza di discussione due eccezioni in rito
che devono essere preliminarmente vagliate; esse attengono ad aspetti
(nullità/validità del ricorso e nullità/validità della procura) suscettibili
anche di rilievo officioso.
Entrambe le censure appaiono fondate.
Prescriveva l’art. 6 n. 4 del r.d. 642/1907 che il ricorso potesse essere
sottoscritto o dalla parte personalmente o dalla parte e dal difensore (in caso
di doppia sottoscrizione si riteneva di poter prescindere dal mandato al
difensore, essendo deducibile proprio da detta norma il principio della
necessità, nel processo amministrativo, della sola assistenza e non anche della
rappresentanza in giudizio della parte) o ancora dal solo difensore, onerato
tuttavia in tal caso di indicare la “data del mandato speciale” che,
evidentemente, doveva essere antecedente.
Prescrive oggi l’art. 40 lett. d) del cod. proc. amm., d.lgs. n. 104/2010, che
il ricorso debba essere sottoscritto dal ricorrente che sta in giudizio
personalmente oppure dal difensore, con indicazione in tal caso della procura
speciale; la nuova disciplina ha quindi eliminato la previsione di doppia
sottoscrizione in assenza di procura speciale, sicchè oggi sarà sufficiente la
sottoscrizione della parte ove questa possa anche stare in giudizio
personalmente, altrimenti il difensore che sottoscrive l’atto dovrà essere
munito di procura speciale, da indicarsi nell’atto di ricorso.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato e depositato
anteriormente all’entrata in vigore del cod. proc. amm., sicchè i suoi requisiti
formali debbono essere valutati alla stregua del r.d. 642/1907 (che, come
evidenziato, per altro consentiva una più ampia possibilità di forme di
sottoscrizione, ivi compresa la doppia sottoscrizione della parte unitamente al
difensore non munito di mandato speciale); il ricorso pare tuttavia privo di
dette forme.
Il ricorso in atti presenta la sola sottoscrizione del difensore. In nessun
punto dell’atto si rinviene la sottoscrizione della parte poiché, come
evidenziato da parte resistente, la procura pacificamente non è stata rilasciata
né in calce né a margine del ricorso bensì su foglio separato e successivamente
spillato all’atto di ricorso. Se è pur vero che la normativa processuale
riconosce validità anche alla procura spillata all’atto introduttivo del
giudizio si evince, nel caso di specie, dalla data degli atti che tanto al
momento della sottoscrizione che al momento della notificazione del ricorso la
suddetta procura non era ancora stata rilasciata, né quindi poteva essere
allegata all’atto; solo successivamente veniva rilasciata la procura, poi
evidentemente spillata all’atto di ricorso ai fini del deposito. Il ricorso reca
infatti la data 21.1.2010; le notificazioni sono state richieste, come
evincibile dalle ricevute U.N.E.P., in data 22.1.2010; la procura speciale reca
invece la data dal 18.2.2010 e l’atto è stato depositato il 20.2.2010.
Conseguentemente la copia notificata del ricorso non portava alcuna procura;
all’atto della richiesta notificazione (che tra l’altro si è perfezionata a mani
il medesimo giorno 22.1.2010) il difensore, unico sottoscrittore dall’atto, era
quindi privo di procura speciale in quanto rilasciatagli solo successivamente,
in data 18.2.2010.
Si è verificato pertanto che l’atto di ricorso notificato non era sottoscritto
dalla parte personalmente, era sottoscritto da un difensore a quel momento privo
di procura speciale e neppure recava alcuna sottoscrizione della parte (ad
esempio in calce alla procura), che potesse essere idonea, unitamente alla
sottoscrizione del difensore, ancorchè privo di mandato speciale, ad integrare
una valida sottoscrizione del ricorso.
La mancanza della sottoscrizione come prescritta dall’art. 6 del r.d. 642/1907
costituiva, ai sensi dell’art. 17 del medesimo r.d., una ipotesi testuale di
nullità del ricorso; tutt’oggi la mancanza di sottoscrizione (da intendersi
ovviamente come sottoscrizione valida, ossia come prescritta dall’art. 40 lett.
d)) è, ai sensi dell’art. 44 lett. a) cod. proc. amm., ipotesi di nullità
testuale.
E’ pur vero, che ai sensi del medesimo art. 17 r.d. 642/1907, la comparizione
delle parti intimate sana la nullità dell’atto; tuttavia la sanatoria fa salvi i
diritti anteriormente questi. Posto che il ricorso introduttivo è stato
notificato in limine della scadenza del termine decadenziale per proporre
l’impugnativa, la successiva comparizione delle parti intimate, intervenuta ben
oltre detta scadenza, non sarebbe quindi idonea ad impedire l’intervenuta
decadenza.
In ogni caso appare anche fondata l’eccezione concernente il vizio della procura
del difensore; è pacifico che, nel processo amministrativo, è sempre necessaria
la “procura speciale”. Come si evince dalle disposizioni già ricordate in tema
di sottoscrizione del ricorso il difensore che sottoscrive l’atto introduttivo
del giudizio deve indicare gli estremi di detta procura speciale, che
necessariamente deve essere antecedente. Parte ricorrente ha invocato la
sanatoria prevista dall’art. 125 co. 2 c.p.c., ai sensi del quale la procura può
essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto introduttivo
del giudizio, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata;
nel caso di specie, infatti, come detto, la procura è stata rilasciata prima del
deposito del ricorso.
Pur non ignorando il collegio che sussistono alcuni arresti del giudice
amministrativo che hanno ritenuto l’invocata sostanziale ratifica dell’attività
posta in essere dal difensore originariamente privo di ius postulandi
applicabile al processo amministrativo, si ritengono detti indirizzi non
condivisibili in quanto frutto di una parziale lettura della stessa disposizione
invocata. Prosegue infatti l’art. 125 u..co. c.p.c. che la disposizione del
comma precedente (appunto il co. 2, che considera valida la procura rilasciata
dopo la notificazione e prima della costituzione in giudizio) non si applica
quando la legge richiede che il difensore sia munito di mandato speciale. E’
pacifico che nel processo amministrativo sia sempre prescritta la procura
speciale, sicchè nel medesimo, così come ad esempio nel giudizio di cassazione,
l’invocata disposizione non può trovare applicazione (Cass. sez. III 8708/2009).
La fondatezza delle eccezioni in rito comporta di per sé l’inammissibilità del
ricorso.
In ogni caso anche nel merito le censure dedotte non appaiono favorevolmente
valutabili.
E’ innanzitutto corretta le tesi, sostenuta tanto da parte resistente che da
parte controinteressata, che evidenzia come la scelta pianificatoria di
consentire nell’area la costruzione di una torre di 150 mt. di altezza,
computati escludendo determinati volumi tecnici, sia una scelta che è già stata
definitivamente effettuata dall’amministrazione con le varianti n. 124/2006 e
164/2008. Entrambe dette varianti, non impugnate neppure come atti presupposti,
hanno cristallizzato la scelta di ritenere consentita la costruzione di detta
torre e rendono inammissibile il cuore delle censure che sostanzialmente e in
più punti insistono nell’evidenziare come “sarebbe stato preferibile” proporre
due strutture più basse affiancate, anzicchè una unica particolarmente alta. Le
censure, sotto questo profilo, oltre per lo più ad impingere il merito delle
scelte pianificatorie, sono tardive, posto che la soluzione dell’unica torre è
già stata avallata dalla pianificazione urbanistica ormai inoppugnabile. In
particolare tutta la parte del ricorso volta ad evidenziare l’impatto
paesaggistico della torre si appunta in realtà non avverso il PEC, come
presentato, ma avverso l’inoppugnato piano regolatore, che specificatamente
prevede in quell’area una torre, anzi due, con una seconda simmetrica a quella
per cui è causa.
Quanto al presunto difetto di motivazione ed istruttoria la complessità del
procedimento in atti priva di pregio la censura, ovvio essendo che la determina
impugnata si pone a valle di un complesso iter al quale ampiamente rinvia e di
una numerosissima serie di atti, in essa richiamati, che nell’insieme danno
motivazione dell’atto. Non essendo sostenibile il difetto di motivazione
nuovamente entrano nel merito delle scelte amministrative le numerose
contestazioni che indicano come “preferibili” opzioni differenti da quelle
accettate dall’amministrazione, e sempre fermo restando che il “presupposto” di
validità della scelta di un’unica torre discende dalla pregressa pianificazione
territoriale e non matura nel cotesto della determinazione impugnata.
Ancora, come evidenziato dall’amministrazione, non è irrilevante che l’edificio,
per sua natura non soggetto secondo nessuna norma né statale né regionale a VIA,
sia stato sottoposto a VAS in virtù di una prescrizione di maggior precauzione
imposta proprio dal Comune nella variante n. 164; e, sempre come evidenziato da
parte resistente, è proprio in virtù di questa pur non legalmente vincolata
sottoposizione a VAS che l’amministrazione ha potuto maggiormente interloquire
con il privato proponente il progetto, imponendogli prescrizioni, tecniche
costruttive e soluzioni ritenute “preferibili” ma ben al di là degli standards
normativi.
Evidenzia parte ricorrente come tutte le tecnologie impiegate nell’ambito del
grattacielo, che sono state evidenziate nella determinazione come suoi pregi,
ben avrebbero potuto essere impiegate anche in soluzioni alternative; sfugge
alla ricorrente che l’opera è progettata ed edificata su iniziativa privata e
che l’alternativa possibilità non equivale a “imponibilità al privato” da parte
del soggetto pubblico di determinate tecnologie. Infatti un conto è che la parte
proponente individui spontaneamente soluzioni particolarmente avanzate, ancorchè
non necessariamente obbligatorie, in parte indotte dal “dialogo” imposto con la
valutazione di screening, il tutto in abbinamento alla previsione di un edificio
alto, naturalmente portatore di uno specifico impatto, e quindi per previsione
pianificatoria soggetto a screening, altro conto è che l’amministrazione possa
imporre soluzioni tecnologiche costose e non vincolate anche al di fuori della
progettazione dell’unico edificio di particolare altezza.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La peculiarità della vicenda comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Paola Malanetto, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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