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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 7 luglio 2010, n. 3005
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Disparità di trattamento - Invocabilità
a fronte di posizioni di terzi illegittimamente riconosciute - Esclusione.
La disparità di trattamento non sussiste nel caso in cui il ricorrente si
lamenti che altri soggetti, che versano in una situazione contra legem, al pari
del ricorrente, non siano stati destinatari di alcun provvedimento. La disparità
di trattamento può rilevare, infatti, ai fini dell'esperimento di un rimedio di
tutela, per una diversa valutazione della situazione soggettiva solo ove si
possa sostenere che la posizione alla quale si aspira sia stata legittimamente
riconosciuta dall'amministrazione nei confronti di terzi soggetti; non
altrettanto, invece, si può sostenere invece in termini di rivendicazione di
posizioni riconosciute ad altri in modo illegittimo in quanto, altrimenti, il
giudice si troverebbe a dover consentire un'applicazione incongrua ed
illegittima della normativa in favore del mero principio di par condicio (T.A.R.
Sardegna Cagliari, sez. I, 5/11/2009 , n. 1615). Pres. f.f. Lotti, Est.
Fratamico - G.D. (avv.ti Carnino e Palaoro) c. Comune di Arona (n.c.) - TAR
PIEMONTE, Sez. II – 7 luglio 2010, n. 3005
N. 03005/2010 REG.SEN.
N. 00249/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 249 del 2004, proposto da:
Grisoni Davide, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Carnino ed Ugo Palaoro,
con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, corso Brunelleschi,
27;
contro
Comune di Arona;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'Ordinanza n. 97 del 17.11.2003 prot. n. 39543 notificata al sig. Grisoni
Davide in data 18.11.2003;
- di tutti gli atti presupposti e connessi alla citata delibera ed in
particolare del Regolamento Tecnico Consortile approvato con Delibera n. 8 del
22.03.1990, articolo 9, ultimo comma.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 la dott.ssa Ofelia
Fratamico; nessuno comparso per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 15/01/2004 il sig. Grisoni Davide ha chiesto al
Tribunale di annullare, previa sospensiva, a) l’ordinanza n 97 del 17/11/2003
con la quale il Sindaco del Comune di Arona gli aveva ordinato di “provvedere a
presentare al Consorzio Gestione Acque … domanda di allacciamento alla fognatura
comunale …” e “eseguire l’allacciamento alla fognatura comunale entro e non
oltre 60 gg. dalla data di autorizzazione da parte del C.G.A.”; b) tutti gli
atti presupposti e connessi e, in particolare, il Regolamento Tecnico Consortile
approvato con delibera n. 8 del 22/03/1990, art. 9, ultimo comma, nella parte in
cui stabiliva l’obbligo per i titolari di immobili civili ed insediamenti
produttivi distanti non più di 100 metri da un condotto della rete fognaria
consortile di convogliare in quest’ultimo gli scarichi dei loro fabbricati.
A sostegno delle sue domande il ricorrente ha dedotto 1) di essere proprietario
di un immobile adibito a civile abitazione sito nel Comune di Arona, frazione
Mercurago, non ancora allacciato alla rete fognaria, in quanto costruito quando
la zona non era servita da fognature; 2) di non poter adempiere, se non
sottoponendosi ad una spesa giudicata eccessivamente onerosa, all’ordinanza
notificatagli dal Comune, vista l’ubicazione del suo edificio e la particolare
conformazione dei luoghi.
Alla luce di tali fatti il ricorrente ha lamentato violazione di legge, mancata
applicazione del disposto degli artt. 7 e 8 l. n. 241/90, mancata tempestiva
comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento; violazione di legge,
eccesso di potere, mancata indicazione nel Regolamento Tecnico Consortile o,
comunque, nell’ordinanza n. 97/03, dei motivi in forza dei quali è possibile
essere esonerati dall’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura ex art.
29 d.lgs. n. 152/99 comma 1 lett. c e succ. mod.; eccesso di potere in relazione
alla discriminazione ed alla diseguaglianza di trattamento posta in essere
rispetto ad altri cittadini residenti in zona.
Con ordinanza n. 376/04 del 3/03/2004 il Collegio, ritenendo il ricorso
sprovvisto di fumus boni iuris, ha rigettato l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 26/05/2010 la causa è stata, quindi, trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Grisoni Davide ha lamentato, in primo luogo,
la violazione da parte del Comune di Arona dell’art. 7 l. n. 241/90 e la omessa
comunicazione dell’avvio del procedimento.
Tale censura è infondata e deve essere rigettata: come già evidenziato dal
Collegio nell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, l’allacciamento alla
fognatura comunale degli immobili posti ad una distanza non superiore a 100
metri dalla condotta rappresenta, in verità, un obbligo per i proprietari e la
sua imposizione corrisponde ad un’attività vincolata della p.a.
Da qui l’assenza nell’ordinanza del 17/11/2003 di qualsiasi illegittimità per
violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/90.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla pretesa
violazione da parte del Comune dell’art. 29 lett. c) d.lgs. n. 152/99 per non
aver “reso partecipi i cittadini o comunque il diretto interessato sig. Davide
Grisoni della possibilità che gli stessi hanno quantomeno di comprovare la
concreta situazione di fatto ed eventualmente di esonerarsi dall’obbligo di
allacciamento alla pubblica fognatura con riferimento allo stato dei luoghi”.
La normativa in questione non appare, infatti, in alcun modo applicabile al caso
di specie, nel quale l’interessato risulta obbligato ad allacciare il proprio
immobile alla conduttura fognaria, non potendo in alcun modo configurarsi la
spesa di € 8.400,00 ( allegata, tra l’altro, in un semplice preventivo) come
un’ipotesi di “impossibilità tecnica” o di “eccessiva onerosità” ex art. 29
d.lgs. cit.
Non meritevole di accoglimento è, infine, anche l’ultimo motivo, riferito alla
pretesa disparità di trattamento tra il ricorrente, obbligato dal Comune
all’allacciamento alla fognatura, ed altri cittadini residenti nella medesima
via, che non sarebbero stati destinatari di un’ingiunzione come quella
notificata al sig. Grisoni Davide.
Come già sottolineato dal Collegio nel rigettare la domanda di sospensione, la
disparità di trattamento “non sussiste nel caso in cui il ricorrente si lamenti
che altri soggetti, che versano in una situazione contra legem, al pari del
ricorrente, non siano stati destinatari di alcun provvedimento”; la
giurisprudenza amministrativa è, infatti, costante nell’affermare che “La
disparità di trattamento può rilevare, ai fini dell'esperimento di un rimedio di
tutela, per una diversa valutazione della situazione soggettiva solo ove si
possa sostenere che la posizione alla quale si aspira sia stata legittimamente
riconosciuta dall'amministrazione nei confronti di terzi soggetti; non
altrettanto, invece, si può sostenere invece in termini di rivendicazione di
posizioni riconosciute ad altri in modo illegittimo in quanto, altrimenti, il
giudice si troverebbe a dover consentire un'applicazione incongrua ed
illegittima della normativa in favore del mero principio di par condicio”
(T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 5/11/2009 , n. 1615).
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, non essendosi il Comune di Arona costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore
Antonino Masaracchia, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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