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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479


RIFIUTI - Atti di localizzazione di una discarica - Impugnazione - Legittimazione delle persone fisiche - Presupposti - Vicinitas - Prova del danno. La legittimazione di una persona fisica ad impugnare atti di localizzazione di una discarica e, più in generale, di impianti che potrebbero rivelarsi dannosi per la salute umana, non discende dalla vicinanza dell’abitazione del ricorrente dalla discarica, ma è subordinata alla prova del danno che quest’ultimo riceve nella sua sfera giuridica dal fatto che la localizzazione dell’impianto riduce il valore del fondo situato nelle sue vicinanze nonostante le prescrizioni dettate dall’autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell’impianto a salvaguardia di chi vive nelle vicinanze (ex multis T.A.R. Piemonte Torino, sez. II 26 maggio 2008, n. 1217). Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479

DIRITTO DELL’ENERGIA - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da FER - Autorizzazione - Art. 12, cc. 3 e 4 d.lgs. n. 387/2003 - Unicità del procedimento. In base ai principi posti dall’art. 12 commi 3 e 4 D.L. vo 29 dicembre 2003, n. 387, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede un’autorizzazione unica, a seguito di un procedimento al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi; in tal modo, le determinazioni delle amministrazioni interessate, devono essere espresse solo in quella sede, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica finale (Cfr: T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 9 settembre 2009, n. 1478). Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479


DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energia eolica - Autorizzazione - Termine di 180 giorni di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 - Termine posto nell'esclusivo interesse del richiedente - Pretesa del rispetto del termine - Soggetto espropriando - Estraneità.
Pur ad ammettere la natura perentoria del termine di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4, ultimo periodo, D.L. vo 29 dicembre 2003, n. 387, per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione di impianti di energia eolica e decorrente dalla data della presentazione della relativa domanda (Cfr: T.A.R. Basilicata, 5 marzo 2007, n. 144), il termine in questione è stato fissato dal Legislatore nell’esclusivo interesse del richiedente l’autorizzazione, sicché è solo questi che può pretenderne il rispetto e lamentarsi del suo mancato rispetto, mentre analogo interesse non ha il soggetto espropriando. Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479

DIRITTO DELL’ENERGIA - Procedimento autorizzatorio - Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003 - Riferimento alle “amministrazioni interessate” - Interpretazione. Il riferimento alle “Amministrazioni interessate”, contenuto nell’inciso del primo periodo del comma 4 dell’art. 12 del D.L. vo n. 387 del 2003, riguarda testualmente la partecipazione al procedimento autorizzatorio nel suo complesso (al quale potranno prendere parte, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, tutte le amministrazioni cui sia riconoscibile un interesse anche di mero fat-to rispetto al progetto della cui approvazione si tratta), non alla conferenza dei servizi decisoria convocata per l’assunzione della determinazione finale ed, in relazione alla quale, l’individuazione delle Autorità chiamate ad esprimere la loro decisione rimane regolato dalla disposizione di cui all’art. 14 della legge n. 241 del 1990 che circoscrive la legittimazione alla conferenza decisoria alle sole am-ministrazioni cui spetti per legge esprimere, sull’oggetto del proce-dimento, “intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati”. Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479

DIRITTO DELL’ENERGIA - Interesse pubblico allo sfruttamento delle fonti di energia alternative - Interessi dominicali dei soggetti propri atri - Valutazione di preminenza - Legislatore - Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Ogni considerazione su un presunto ordine gerarchico fra interessi pubblici e privati resta preclusa allorquando i rapporti fra queste due categorie di interessi vengano disciplinati direttamente dalla legge nel senso di considerare assolutamente prevalente l’interesse pubblico allo sfruttamento delle fonti di energia alternativa e rinnovabile rispetto agli interessi meramente dominicali dei soggetti proprietari delle aree ove dovrà essere ubicato l’impianto; non a caso, ai sensi dell’art. 12 del D.L. vo n. 387 del 2003, l’approvazione del progetto ed il conseguente rilascio dell’autorizzazione unica implicano la dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori. Ovviamente il preminente interesse pubblico alla realizzazione di impianti di tale portata, secondo la logica di uno sviluppo sostenibile, trova il necessario controaltare nell’adeguata ponderazione delle implicazioni che il progetto in corso di approvazione può avere nei confronti di una serie di interessi pubblici puntualmente indicati del-la norma (ambientali, paesaggistici ed urbanistici, ecc.). Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479

DIRITTO DEL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Disciplina procedimentale auto applicativa - Regioni.
La disciplina procedimentale dettata dall’art. 12 del D.L. vo n. 387 del 2003 è autoapplicativa, nel senso che alla stessa devono immediatamente uniformarsi le Regioni, a prescindere della eventuale adozione da parte loro di atti normativi di attuazione o di “Linee Guida”. Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479

DIRITTO DELL’ENERGIA - Realizzazione di impianti elettrici - Localizzazione - Amministrazione - Obbligo di esplicitare scelte e alternative possibili - Esclusione. Secondo la giurisprudenza, ai fini della realizzazione di impianti elettrici (ma le considerazioni sono estensibili anche agli impianti di energia eolica), l’amministrazione non ha l’obbligo di esplicitare negli atti del procedimento tutte le scelte e le alternative possibili individuate in sede di localizzazione delle aree espropriande (Cfr: T.A.R. Sa-lerno, sez. I, 5 aprile 2006, n. 372). Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479

DIRITTO DELL’ENERGIA - - Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile - Ubicazione in zona agricola - Legittimità - Autorizzazione unica - Effetto di variante urbanistica - Deroga ai limiti di altezza previsti dallo strumento urbanistico generale. Secondo la giurisprudenza, in base all’art. 12 n. 7 D.L.vo 29 di-cembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (quali i generatori eolici) possono legittimamente essere ubicati anche in zone classificate agricole dallo strumento urbanistico vigente nel Comune (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 20 giugno 2009, n. 466). Nell’esercizio della propri discrezionalità in materia di governo del territorio i comuni possono certamente prevedere aree specificamente destinate ad impianti eolici mentre in mancanza di una simile previsione conformativa detti impianti possono essere localizzati, senza distinzioni (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica), in tutte le zone agricole (T.A.R. Umbria, Perugina, 15 giu-gno 2007, n. 518). Ne consegue che l’autorizzazione unica produce, tra gli altri, anche l’effetto di variante urbanistica automatica, con possibilità di derogare anche ad eventuali limiti in tema di altezza previsti dallo strumento urbanistico generale. Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01479/2010 REG.SEN.
N. 02158/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Facchiano Giuseppe, Cilenti Maddalena, Martucci Saverio, Corvino Maria Giuseppa, Colucci Salvatore, Marucci Maria Pasquala, Cece Assunta, Colucci Maria Leonarda, Ferro Orazio, Ferro Giuseppe, Marucci Rosa, Colucci Giovanni, Colucci Michelina e Colucci Ma-ria Rosaria, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Del Vec-chio, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Riviera di Chiaia, n. 242;


contro


- la Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Eduardo Barone ed eletti-vamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 81;
- il Comune di Foiano di Val Fortore (BN), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Diego Perifano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Toledo, n. 156 (Studio Legale Sopra-no) elettivamente domicilia;

nei confronti di

“Edison Energie Speciali S.p.a.” in persona del le gale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Mario Bucello, Simona Viola, Nicola Bassi e Gianluca Lemmo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, via del Parco Margherita N.31;

per l’annullamento

- quanto al ricorso introduttivo:

- dell’atto di avviso di avvio del procedimento per l”apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o all’asservimento sugli immobi-li occorrenti alla costruzione e messa in esercizio del parco eolico costruito dalla Edison Energie Speciali S.p.a. nel Comune di Forano (BN) e per l’”approvazione del progetto di cui innanzi”, pubblicato all’Albo comunale dal 10.2.2009 al 12.3.2009;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o co-munque connesso con particolare riferimento al progetto dell’opera comprensivo del piano particellare grafico e descrittivo; a tutti gli atti interni alla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 12 del D.L. vo n. 87/2003; ai verbali della predetta Conferenza di Servizi; all’eventuale provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto da fonte eolica da realizzare nel Comune di Foiano di Val Fortore, se già intervenuto; al Decreto Dirigenziale n. 115 del 27.3.2008 con cui si esprime parere favorevole di compa-tibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., per il progetto di parco eolico e ristrutturazione cavidotto da realiz-zarsi nel Comune di Forano (BN); alla deliberazione del C.C. del Comune di Foiano di Val Fortore n. 9 del 9.8.2003; alla deliberazio-ne del Comune di Foiano di Val Fortore n. 10 del 15.6.2004; alla de-liberazione del Comune di Forano di Val Fortore n. 39 del 9.10.2006; alla deliberazione del Comune di Foiano di Val Fortore n. 21 del 14.5.2007; alla deliberazione del Comune di Forano di Val Fortore n. 44 del 23.4.2007; alla convenzione, se già stipulata, tra il Comune di Foiano di Val Fortore e la Edison Energie speciali S.p.a.; alle stesse deliberazioni di Giunta Regionale della Campani n. 6148/2001, n. 460/2004 e n. 1955/2006;

- di ogni altro atto sconosciuto e/o mi comunicato;

- quanto ai motivi aggiunti notificati il 20.5.2009 e depositati il giorno 27 successivo:

- del decreto dirigenziale n. 116 del 6 aprile 2009 pubblicato sul B.U.R.C. n. 26 del 4.5.2009 di autorizzazione all’esercizio di un im-pianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzar-si su terreni siti nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN) e di un impianto di connessione;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o co-munque connesso con particolare riferimento al progetto dell’opera comprensivo del piano particellare di esproprio grafico e descrittivo; a tutti gli atti interni alla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 12 del D.L. vo n. 387/2003; a tutti i verbali della predetta Conferenza ed, in particolare, a quello della riunione del 13.11.2008; al Decreto Dirigenziale n. 115 del 27.3.2008 con cui si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., per il progetto di parco eolico e ristrutturazione cavidotto da realizzarsi nel Comune di Foiano (BN); alla convenzione, se già stipulata, tra il Comune di Foiano di Val Fortore e la Edison Energie Speciali S.p.a.; alle stesse deliberazioni di Giunta Regionale della Campania n. 6148/2001, n. 460/2004 e n. 1955/2006;

- di ogni altro atto sconosciuto e/o mai comunicato e comunque di tutti gli altri provvedimenti già impugnati con il ricorso R.G. n. 2158/09 ed, in particolare, dell’atto di avviso di avvio del procedi-mento pubblicato all’albo comunale dal 10.2.2009 al 12.3.2009; del-le deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Forano di Val Fortore n. 9/2003; n. 10/2004; n. 39/2006; n. 21/2007 e della Giunta Comunale dello stesso Comune n. 44/07;

- quanto ai motivi aggiunti notificati il 15-16.9.2009 e depositati il giorno 29 successivo:

- del Decreto Dirigenziale n. 116 del 7.7.2009 e del Decreto Diri-genziale n. 376 del 20.7.2009 con cui la Regione Campania avrebbe approvato il progetto definitivo di un parco eolico nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN) dichiarando la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza dell’opera della cui esistenza i ricorrenti sono venuti a sapere a seguito di comunicazione del 7-8.8.2009;

- delle stesse note prot. n. 0698812, 0699242, 0699630, 0698645 da-tate 3.8.2009 del Dirigente del Settore Regolazione dei Mercati A.G.C. Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campa-nia, di comunicazione dell’approvazione del progetto e dell’inizio della procedura ablativa;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o, co-munque, connesso, con particolare riferimento al Decreto Dirigen-ziale n. 116 del 6 aprile 2009 pubblicato sul B.U.R.C. n. 26 del 4.5.2009 già impugnato con i motivi aggiunti notificati il 20.5.2009, di autorizzazione all’esercizio di un impianto di produzione di ener-gia elettrica da fonte eolica da realizzarsi su terreni siti nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN) e di un impianto di connessione; al progetto dell’opera comprensivo del piano particellare di esproprio grafico e descrittivo, a tutti gli atti interni della Conferenza di Servi-zi indetta ai sensi dell’art. 12 del D. L. vo n. 387/2003; a tutti i ver-bali della predetta Conferenza di Servizi ed, in particolare, a quello della riunione del 13.11.2008 e del 27.11.2008; al Decreto Dirigen-ziale n. 115 del 27.3.2008 con cui si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., per il progetto di parco eolico e ristrutturazione cavidotto da realizzarsi nel Comune di Foiano (BN); alla convenzione, se già sti-pulata, tra il Comune di Foiano di Val Fortore e la Edison Energie Speciali S.p.a.; alle stesse deliberazioni di Giunta Regionale della Campania n. 6148/2001, n. 460/2004 e n. 1955/2006;

- di ogni altro atto sconosciuto e/o mai comunicato e comunque di tutti gli atri provvedimenti già impugnati con il ricorso R.G. n. 2158/2009 ed, in particolare, dell’atto di avviso dell’avvio del pro-cedimento pubblicato all’albo comunale dal 10.2.2009 al 12.3.2009; delle deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Foiano di Val Fortore n. 9/2003, n. 10/2004 n. 39/2006, n. 21/2007 e della Giunta Comunale dello stesso Comune n. 44/07;

- quanto ai motivi aggiunti depositati il 10.11.2009 e depositati lo stesso giorno:

- del decreto dirigenziale n. 494 del 5.10.2009 con cui la Regione Campania ha disposto l’esproprio e l’asservimento delle fasce di ter-reno di proprietà dei ricorrenti necessarie alla realizzazione, all’esercizio ed alla manutenzione di un parco eolico nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN);

- delle note del 27.10.1999 con cui si comunica, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 che il giorno 1.11.2009 si procederà alla re-dazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso;

- del decreto dirigenziale del Settore CTR n. 1226 del 10.6.2009;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o co-munque connesso, con particolare riferimento a tutti gli atti già im-pugnati con il ricorso introduttivo n. 2158/09, con i motivi aggiunti notificati il 20.5.2009 e con i motivi aggiunti notificati il 15-16.9.2009.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti in epigrafe;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foiano di Val Fortore, della Regione Campania e di “Edison Energie Speciali S.p.a.”;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza n. 2783 del 3 dicembre 2009 di questa Sezione;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 14 gennaio 2010 il dr. Vincenzo Cernese - i difensori come da verbale;

RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto:


FATTO


Assumono Facchiano Giuseppe, Cilenti Maddalena, Martucci Save-rio, Corvino Maria Giuseppa, Colucci Salvatore, Marucci Maria Pa-squale, Cece Assunta, Colucci Maria Leonarda, Ferro Orazio, Ferro Giuseppe, Marucci Rosa, Colucci Giovanni, Colucci Michelina, e Colucci Maria Rosaria - proprietari di terreni siti nelle Contrade del Comune di Foiano di Val Fortore (BN), alla stregua di quanto anali-ticamente descritto in gravame al quale si rinvia, relativamente a da-ti catastali, superfici e caratteristiche di ciascuno dei terreni (eviden-ziando, in particolare, che la procedura espropriativa de qua interes-serebbe anche il fabbricato insistente sulla proprietà di Martucci Sa-verio, censita al foglio 11 p. lla 21, nonostante sia stato oggetto di un provvedimento di concessione di contributi per la ricostruzione ex L. n. 219/1981), destinati a ricevere il parco eolico promosso dalla “Energie Speciali S.p.a.” - di risultare, la maggior parte di es-si, proprietari di aree oggetto di espropriazione/asservimento ed altri di ricevere un pregiudizio perché le torri da costruire sono comun-que vicinissime alle proprie case, distando i pali della erigenda cen-trale eolica, in sede progettuale, da ogni loro abitazione, meno della minima distanza (500 mt.) imposte dalle Linee Guida regionali.

Tanto premesso i predetti soggetti, con ricorso introduttivo, notifica-to l’8.4.2009 e ritualmente depositato, hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale, l’atto di avviso di avvio del procedimento per l”apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o all’asservimento sugli immobili occorrenti alla costruzione e messa in esercizio del parco eolico costruito dalla “Edison Energie Specia-li” e per l’approvazione del relativo progetto, pubblicato all’Albo comunale dal 10.2.2009 al 12.3.2009 e tutti gli atti annessi e connes-si: il progetto dell’opera, comprensivo del piano particellare grafico e descrittivo, gli atti interni della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 12 del D.L. vo n. 387/2003, i verbali di quest’ultima, l’eventuale provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto da fonte eolica, se già intervenuto, il de-creto dirigenziale n. 115 del 27.3.2008, recante il parere favorevole di compatibilità ambientale su conforme valutazione della Commis-sione V.I.A., oltre alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 9.8.2003, n. 10 del 15.6.2004 e n. 39 del 9.10.2006 ed altre an-cora prodromiche all’autorizzazione unica regionale ed, infine, la convenzione, se già stipulata, tra il Comune e la “Edison Energie Speciale S.p.a.”

A sostegno del gravame gli interessati hanno dedotto le seguenti censure:

1) Illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale del 9.8.2003 per violazione del giusto procedimento, difetto di istrutto-ria, assenza di adeguata motivazione. Violazione art. 3 L. n. 241/1990;

2) Illegittimità delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 15.6.2004 del Consiglio Comunale e n. 39 del 9.10.2006 del Consi-glio Comunale per violazione art. 12 D.L. vo n. 387/2003 - Viola-zione del giusto procedimento - Incompetenza - Eccesso di potere per perplessità e falsità dei presupposti;

3) Violazione artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 32772001;

4) Violazione art. 12 commi 3 e 4, del D.L. vo n. 387/2003;

5) Violazione art. 21 bis L. n. 241/1990 ed art. 97 Cost. - Violazione art. 12 del D.P.R. n. 387/2003, D.P.R. 12.4.1996 e D.L. vo n. 152/2006 - Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere per sviamento;

6) Violazione art. 12 D.P.R. n. 387/1983 - Nullità - Violazione del giusto procedimento (art. 97 Cost.);

7) Segue. Eccesso di potere per difetto di istruttoria/di motivazione e per contraddittorietà. Violazione L. n. 219/1981;

8) Incompetenza. Violazione dello Statuto Regione Campania: artt. 19, 20, e 31 L. n. 348/71; artt. 27 e 54 deliberazione consiliare 8/L del 18.9.2004 ed artt. 26 e 50 nuovo testo approvato nel febbraio 2009;

9) Violazione art. 12 D.L. vo n. 387/03; Violazione Linee Guida ed indirizzi di cui all’Allegato A, art. 3, della deliberazione di Giunta Regionale n. 6148 del 15.11.2001; Violazione delle Linee Guida, per lo svolgimento del procedimento unico relativo alla istallazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabi-le, approvate con delibera di Giunta Regionale n. 1955 del 30.11.2006 e delle deroghe e dei limiti ivi fissati Allegati 1 - lett. f). Violazione D.G.R. n. 460/2004;

10) Segue: Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento; travisamento dei presupposti; contraddittorietà. Vio-lazione deliberazione G.R. n. 489 del 19.4.06, pubblicata sul B.U.R.C. n. 22 del 15.5.2006;

11) Violazione art. 12 D.L. vo n 387/03. Violazione Linee Guida ed indirizzi di cui all’Allegato A, art. 3, della deliberazione di Giunta Regionale n. 6148 del 15.11.2001; Violazione delle Linee Guida, per lo svolgimento del procedimento unico relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabi-le, approvate con delibera di Giunta Regionale n. 1955 del 30.11.2006 e delle deroghe e dei limiti ivi fissati (Allegato 1 - lett. f). Incompetenza;

12) Segue: Violazione art. 4 L. n. 36/2001 - Violazione D.P.C.M. 8.7.2003; D.P.C.M. 14.11.1997; D.P.C.M. 28.9.1995; D.P.C.M. 23.4.1992; D.M.A. n. 381 del 10.9.1998 - Violazione Linee Guida di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6148 del 15.11.2001 e quella n. 1955 del 30.11.2006;

13) Violazione D.L. n. 279/2000 conv. in L. n. 365/00. Violazione P.A.I. Piano per l’Assetto Idrogeologico. Violazione del parere dell’Autorità di Bacino dei fiumi Frigno, Biferno, Minori, Saccione e Fortore del 26.7.2007 e dell’Autorizzazione della Comunità Mon-tana del 5.9.07;

14) Violazione art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione - Violazione del Piano Regolatore Generale.

Preso atto che, con decreto dirigenziale n. 166 del 6 aprile 2009, pubblicato sul B.U.R.C. n. 26 del 4.5.2009 la Regione Campania aveva autorizzata la “Edison Energie Speciali S.p.a.” alla realizza-zione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elet-trica da fonte eolica su terreni siti nel Comune di Foiano di Val For-tore, i ricorrenti, rilevato che con il suddetto progetto si sarebbe po-tuto operare una progettazione ed una eventuale espropriazione tale da garantire le fasce di rispetto imposte dalle Linee Guida e le di-stanze ivi fissate dalle civili e rurali abitazioni, con i motivi aggiunti notificati il 20.5.2009 e depositati il giorno 27 successivo, hanno impugnato il suddetto decreto deducendo le seguenti censure:

1) Idem sub 3) ricorso introduttivo;

2) Idem sub 4) ricorso introduttivo;

3) Violazione artt. 8, 9 e 13 D.P.R. n. 327/2001, stante l’omessa indicazione dei termini di inizio e di ultimazione dell’espropriazione, nonché l’indicazione dell’ammontare dell’indennizzo dovuto ai singoli proprietari;

4) Idem sub 5) ricorso introduttivo;

5) Idem sub 6) ricorso introduttivo;

6) Idem sub 8) ricorso introduttivo;

7) Idem sub 9) ricorso introduttivo;

8) Idem sub 10) ricorso introduttivo;

9) Idem sub 11) ricorso introduttivo;

10) Idem sub 12) ricorso introduttivo;

11) Idem sub 13) ricorso introduttivo amplius;

12) Idem sub 14) ricorso introduttivo.

Presa cognizione, attraverso le comunicazioni del 7-8.8.2009 che, con i decreti dirigenziali n. 116 del 7.7.2009 e n. 376 del 20.7.2009, la Regione Campania aveva approvato il progetto definitivo di un parco eolico nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN) dichiarando la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera de quo, i ri-correnti, con motivi aggiunti notificati il 15-16.9.2009 e depositati il giorno 29 successivo, hanno impugnato (unitamente alle note di comunicazione) anche i predetti decreti deducendo le medesime censure già dedotte nei primi motivi aggiunti, oltre alla violazione degli artt. 11, 16 e 17 del D.P.R. n. 327/2001, come mod. dal D.L. vo n. 302/2002 sotto un primo profilo che la comunicazione ex art. 17 rubricato del mese di agosto 2009 sarebbe stata indirizzata solo ad alcuni (nello specifico, a Marucci Pasquale Colucci Salvatore, Corvino Maria Giuseppa, Martucci Saverio, Facchiano Giuseppe, Ferro Orazio e Ferro Giuseppe), e sotto un ulteriore profilo, che, pur rendendosi edotti (solo alcuni) dell’adozione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera e comunicando il nominativo del responsabile del procedimento, si ometterebbe di no-tiziari gli interessati: 1) della facoltà di prendere visione di tutta la documentazione e 2) di fornire ogni utile elemento per determinare il valore dell’area ai fini della liquidazione dell’indennità di espro-prio, in tal modo non risultando la comunicazione de qua idonea a produrre gli effetti propri.

Infine, a fronte del decreto dirigenziale n. 494 del 5.10.2009 in epi-grafe con cui la Regione Campania aveva disposto l’espropriazione e l’asservimento delle fasce di terreno di loro proprietà, necessarie alla realizzazione, all’esercizio ed alla manutenzione del parco eoli-co, comunicando, altresì, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/2001, con note del 27.10.2009 che il giorno 13.11.2009 si sa-rebbe proceduto alla redazione dello stato di consistenza e del ver-bale di immissione nel possesso, i ricorrenti, con i motivi aggiunti notificati il 10.11.2009 e depositati lo stesso giorno, hanno impu-gnato anche i suddetti atti deducendone l’illegittimità (oltre che per invalidità derivata dai medesimi vizi già fatti valere con i precedenti motivi di gravame) del predetto decreto per le seguenti censure:

1) Incompetenza - Violazione della deliberazione della Giunta Re-gionale 18.12.2004, n. 2329, nonché dell’art. 6 del D.P.R. n. 327/2001.

2) Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione - Violazione art. 22 T.U. n. 327/2001.

Si sono costituiti, in relazione sia al ricorso introduttivo che ai moti-vi aggiunti, in giudizio la Regione Campania, il Comune di Forano di Val Fortore e la controinteressata “Edison Energie Speciali S.p.a.”, tutti preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricor-so e dei motivi aggiunti e, nel merito, sostenendone l’infondatezza, all’uopo analiticamente controdeducendo alle avverse censure.

L’istanza cautelare è stata accolta dalla Sezione con l’ordinanza in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2010 la causa è passata in de-cisione.


DIRITTO


1. Pregiudizialmente deve rilevarsi la piena legittimazione dei ricor-renti alla proposizione del ricorso.

Sul punto il Collegio è ben consapevole del consolidato orientamen-to giurisprudenziale per il quale la legittimazione di una persona fi-sica ad impugnare atti di localizzazione di una discarica e, più in ge-nerale, di impianti che potrebbero rivelarsi dannosi per la salute u-mana, non discende dalla vicinanza dell’abitazione del ricorrente dalla discarica, ma è subordinata alla prova del danno che quest’ultimo riceve nella sua sfera giuridica dal fatto che la localiz-zazione dell’impianto riduce il valore del fondo situato nelle sue vi-cinanze nonostante le prescrizioni dettate dall’autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell’impianto a salvaguardia di chi vive nelle vicinanze (ex multis T.A.R. Piemonte Torino, sez. II 26 maggio 2008, n. 1217).

Tuttavia, proprio in virtù di un tale orientamento, nella fattispecie in esame - con affermazione contenuta nei motivi aggiunti e non con-traddetta da controparti - i ricorrenti, anche se non abitano nella zo-na interessata dall’impianto eolico, dichiarano che i loro fabbricati, lungi dal rappresentare vecchi ruderi in stato di abbandono, sono de-stinati formalmente ad attività agricole con indirizzo produttivo im-prontato sull’allevamento zootecnico dei bovini sia da latte che da carne, sull’allevamento ovino e di riflesso sulle colture foraggiere e cerealicole indispensabili per l’allevamento del bestiame, risultano adibiti a depositi agricoli, nonché ad attività agrituristiche e vendita di beni di produzione propria (miele) e che - contrariamente a quan-to ipotizzato dalle parti resistenti che riferiscono di “vecchi ruderi”- il solo fabbricato insistente sulle particelle 3 e 6 è in stato di degra-do, mentre tutti gli altri sono in ottime condizioni.

Né, ad avviso del Collegio a privare i ricorrenti della legittimazione e dell’interesse ad interesse ad agire può valere le affermazioni delle parti resistenti secondo cui alcuni ricorrenti richiamerebbero la pro-prietà di immobili che, tuttavia, non risultano censiti (Colucci Salva-tore, Marucci Pasquala, Cece Assunta, Marucci Rosa, Colucci Gio-vanna).

Al riguardo i ricorrenti, nei secondi motivi aggiunti - richiamandosi alla consulenza tecnica di parte versata in giudizio - rilevano che i fabbricati di loro proprietà sono quasi tutti riportati in mappa, ad ec-cezione dei fabbricati ricadenti sulle p. lle 3 e 6 del foglio 11 e sulla p. lla n. 96, che comunque sono di antica costruzione e costeggiano le strade comunali “Foiano di Val Fortore - Baselice”, la Foiano di Val Fortore - San Marco dei Cavoti” e la “Renzecoppe n. 3”.

In tale situazione ed in mancanza di controdeduzioni circa la pre-senza in loco di attività economiche, appare ragionevole ipotizzare l’eventuale pregiudizio che potrebbe derivare alle attività economi-che gestite dai ricorrenti dalla ubicazione in loco di un impianto eo-lico, con la conseguente loro legittimazione ed interesse ad impu-gnare gli atti con i quali si è dato corso alla realizzazione e messa in esercizio dell’impianto de quo.

2. Ciò premesso, nel merito, il presente giudizio ha ad oggetto gli at-ti inerenti al procedimento unico, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 387/1983, per la installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (parco eolico) da ubicarsi nel territorio del Comune di Foiano di Val Fortore (BN), promosso su istanza della “Edison Energie Speciali S.p.a”, ivi compresa l’attivazione di sub-procedimenti di esproprio resisi necessari nei confronti di quei proprietari che non avevano acconsentito alla ces-sione bonaria dei beni di loro proprietà.

In particolare con il ricorso introduttivo sono stati cumulativamente impugnati l’atto di avviso di avvio del procedimento per l”apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o all’asservimento sugli immobili occorrenti alla costruzione e messa in esercizio del parco eolico costruito dalla “Edison Energie Specia-li” e per l’approvazione del relativo progetto, pubblicato all’Albo comunale dal 10.2.2009 al 12.3.2009 e tutti gli atti annessi e connes-si: il progetto dell’opera, comprensivo del piano particellare grafico e descrittivo, gli atti interni della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 12 del D.L. vo n. 387/2003, i verbali di quest’ultima, l’eventuale provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto da fonte eolica, se già intervenuto, il de-creto dirigenziale n. 115 del 27.3.2008, recante il parere favorevole di compatibilità ambientale su conforme valutazione della Commis-sione V.I.A., oltre alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 9.8.2003, n. 10 del 15.6.2004 e n. 39 del 9.10.2006 ed altre an-cora prodromiche all’autorizzazione unica regionale ed, infine, la convenzione, se già stipulata, tra il Comune e la “Edison Energie Speciale S.p.a.”

3. Pregiudizialmente il ricorso introduttivo è in parte inammissibile e, per la restante parte, improcedibile.

4. Sotto il primo profilo parte ricorrente ha ricompreso nell’oggetto della propria impugnativa anche la nota di comunicazione dell’avvio del procedimento per l”apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o all’asservimento sugli immobili occorrenti alla co-struzione e messa in esercizio del parco de quo.

Tuttavia, per questa parte, il ricorso introduttivo è inammissibile, at-teso che la nota in parola non reca alcuna manifestazione di volontà provvedimentale e non è, come tale, immediatamente lesiva dei suoi interessi, risultando, anzi, emanata in funzione di garanzia della sua partecipazione al procedimento amministrativo, consentendogli, alla stregua di quanto previsto nella normativa generale di cui agli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 di << formulare entro i 30 giorni successivi alla notificazione dell’atto le proprie osserva-zioni che verranno opportunamente valutate dall’Autorità espro-priante ai fini delle definitive determinazioni >>.

Trattasi dunque di atto avente natura meramente endoprocedimenta-le non ex se impugnabile in relazione al quale in giurisprudenza si afferma che: << La comunicazione di avvio del procedimento, al pa-ri degli atti infraprocedimentali non idonei a suscitare un arresto o ad evocare uno sbocco con certezza negativo della procedura, non è atto autonomamente impugnabile in ragione della sua natura prepa-ratoria nell’ambito di un iter suscettibile di definizione non necessa-riamente sfavorevole nei riguardi dell’interessato >> (C. di S., sez. VI, 19.10.2004, n. 6775 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 7.10.2005, n. 3770).

5. In relazione alla impugnativa degli ulteriori atti del procedimento unico, con particolare riferimento al provvedimento di autorizzazio-ne regionale ed agli atti interni ed ai relativi verbali della Conferen-za dei Servizi, indetta ai sensi dell’art. 12 del D.L. vo n. 347/1983, all’esito della quale era stato adottato il suddetto provvedimento, nonché al decreto dirigenziale n. 115 del 27.3.2008, (recante il pare-re favorevole di compatibilità ambientale su conforme giudizio della Commissione V.I.A.), deve rilevarsi che le parti ricorrenti propon-gono la loro impugnativa o avverso atti di cui non ancora ne hanno contezza (come l’autorizzazione unica regionale, gravata “se già in-tervenuta”), ovvero l’impugnativa stessa (una volta avuta piena con-tezza dell’attività provvedimentale all’uopo esperita) viene pun-tualmente riproposta con i primi ed i successivi motivi aggiunti, pe-raltro deducendo le medesime censure già fatte valere con il ricorso introduttivo.

In tale situazione, concentrandosi l’interesse dei ricorrenti unica-mente sulla impugnativa contenuta nei motivi aggiunti, il ricorso in-troduttivo, per questa parte, non può che risultare improcedibile.

6. Restano, infine, le prime due censure inerenti alle impugnate de-liberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 9.8.2003, n. 10 del 15.6.2004 e n. 39 del 9.10.2006, con la prima delle quali (espressa-mente qualificata quale atto di indirizzo e di programmazione), era-no individuate le aree idonee ad ospitare la realizzazione dei nuovi impianti eolici (per tali dovendosi intendere, giusta la definizione contenute nelle Linee Guida Regionali approvate con delibera di Giunta Municipale n. 1955 del 30 novembre 2006, “un sistema co-stituito dall’insieme dei dispositivi-aerogeneratori - atti a trasforma-re l’energia meccanica del vento in energia elettrica, incluse le opere civili e di connessione alla rete e comprensivo dell’intera area occu-pata dal sistema”), mentre con la seconda era stabilito di “concedere ospitalità” alla società “”Edison Energie Speciali s.r.l.”, con sede in Milano, per il potenziamento del parco eolico “già realizzato“, me-diante l’installazione di almeno dieci ulteriori aerogeneratori fissan-do anche le condizioni economiche per l’Ente e con la terza era ap-provato uno schema di convenzione con la suddetta società che ave-va comunicato l’intenzione di installare un numero di turbine eoli-che fra 5 e 17 di potenza compresa fra 8 MW e 40 MW.


Per questa parte il ricorso introduttivo è inammissibile.

Secondo quanto suggerito dalle Linee Guida approvate con delibera della Giunta Regionale Campania n. 1955 del 30 novembre 2006, in vigore fino alla data del 7.4.2009 di entrata a regime delle nuove li-nee guida approvate con delibera giuntale n. 500 del 20.3.2009, con siffatte delibere si è inteso garantire il “coinvolgimento delle realtà locali sin dalla prime fasi della pianificazione del progetto, la comu-nicazione con le medesime realtà e le iniziative opportune per assi-curare i maggiori benefici possibili per le comunità stesse”; inoltre la definizione di intese fra Enti territoriali e soggetti proponenti im-pianti eolici, non solo non è controindicata dalle suddette Linee Gui-da, ma, anzi viene ordinariamente prevista al punto 3 del paragrafo recante ”Criteri di carattere generale”, laddove si enfatizza la positi-vità di un adeguato coinvolgimento, sin dalla fase iniziale di proget-tazione degli interventi, della parte pubblica, sia in funzione della ottimale allocazione degli impianti eolici, sia al dichiarato scopo di consentire la massimizzazione dei benefici derivanti alle comunità locali dalla realizzazione degli insediamenti.

Tale attività di cooperazione (art. 4, punto 3, lett. e delle Linee Gui-da) deve concretizzarsi nella “adozione di misure di compensazione di criticità ambientali territoriali assunte anche a seguito di accordi fra il proprietario e l’Ente Locale interessato dall’intervento”.

Pertanto, essendosi in buona sostanza il Comune, limitato a prefigu-rare il modo con cui avrebbe successivamente esercitato le proprie competenze in seno al procedimento di autorizzazione, i provvedi-menti in parola devono ricondursi nell’ambito dell’attività mera-mente programmatica e di indirizzo in funzione della conformazio-ne del territorio comunale, e pur avendo indubbiamente influito sul processo volitivo che ha condotto il Comune di Foiano di Val Forto-re a rendere il proprio atto di assenso alla realizzazione dell’impianto eolico sul proprio territorio, in sede di conferenza dei servizi del 13.11.2008, alcun rilievo devono avere avuto in relazio-ne al procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica in favore della “Edison Energie Speciali S.p.a.” da parte della Regione Cam-pania, avendo, quest’ultima dato rilievo unicamente all’assenso pre-detto, essendo i contenuti dispositivi dei precedenti deliberati consi-liari rimasti totalmente e senza residui assorbiti in quello del prov-vedimento regionale con cui, in sede di rilascio dell’autorizzazione unica, è stato definitivamente decisa la localizzazione del parco eo-lico.

7. Ciò premesso e per una più agevole disamina dei motivi aggiunti è opportuno richiamare senz’altro la normativa di riferimento e pro-cedere ad una breve ricostruzione fattuale della vicenda anche alla luce di quanto argomentato nelle memorie difensive dai resistenti Comune e Regione e dalla Società controinteressata.

8. In punto di diritto rileva l’art. 12 del D.L.vo 29.12.2003, n 387 che, all’art. 12 (“Razionalizzazione e semplificazione delle procedu-re autorizzative”) prevede che:

<< 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, nonché le opere e le infrastrutture indispen-sabili alla costruzione ed all’esercizio degli stessi impianti, autoriz-zate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell’Interno vigenti per le attività ed i controlli di prevenzione in-cendi.

3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di ener-gia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifi-ca, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattazione definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dal-le Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vi-genti in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urba-nistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla Regio-ne entro trenta giorni dal ricevimento dalla domanda di autorizza-zione (……..).

L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un pro-cedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni inte-ressate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. (In caso rilascio dell’autorizzazione co-stituisce titolo a costruire l’impianto in conformità al progetto ap-provato e deve contenere l’obbligo della rimessa in pristino dei luo-ghi a cari9co del soggetto esercente e a seguito della dismissione dell’impianto, o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecu-zione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente comma, non può comunque essere superiore a 180 giorni (…..) >>.

Ne deriva che, in base ai principi posti dall’art. 12 commi 3 e 4 D.L. vo 29 dicembre 2003, n. 387, la costruzione e l’esercizio degli im-pianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnova-bili richiede un’autorizzazione unica, a seguito di un procedimento al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi; in tal modo, le determinazioni delle ammini-strazioni interessate, devono essere espresse solo in quella sede, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica finale (Cfr: T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 9 settembre 2009, n. 1478).

9. In punto di fatto la complessa procedura finalizza alla realizza-zione del “parco eolico”, prende le mosse dal progetto definitivo presentato dalla “Edens S.p.a.” proponente in data 30.4.2007, a se-guito dell’accorpamento delle due richieste iniziali separate, in un unico progetto della potenza complessiva di 28,10 MW, sul quale in data 6.6.2007 aveva attivata la fase di valutazione di impatto am-bientale, poi conclusasi con il decreto assessorile n. 115 del 2007 che aveva espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, prescrivendo, tuttavia, una serie di misure di mitigazione (utilizzo solo di aerogeneratori di media taglia, impiego di torri tubolari anzi-ché tralicci, ricorso a vernici antiriflettenti).

Successivamente alla conclusione della fase di valutazione di impat-to ambientale, in data 30.11.2005 “Edison Energie Speciali S.p.a” aveva presentato formale istanza di autorizzazione unica alla Regio-ne per l’attivazione della procedura di autorizzazione unica ex art. 12 D.L. vo n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impian-to di produzione di energia elettrica da fonte eolica, con specifiche tecniche come da progetti di massima allegati, ed il procedimento autorizzatorio era passato alla fase propriamente decisoria, nell’ambito della quale, snodo principale della procedura de qua era stata la conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 13 novembre 2008 in seno alla quale, da un lato, erano stati formalmente recepiti numerosi pareri scritti di portata favorevole e, dall’altro, acquisite le valutazioni, parimenti favorevoli, dei rappresentanti delle ammini-strazioni fisicamente presenti alla riunione (Servizio 03 della Regio-ne Campania Comune di Foiano Genio Civile, ARPA).

Tuttavia, prima di pervenire all’atto conclusivo del procedimento, si rendeva necessario per la Società controinteressata attivare un sub-procedimento espropriativo, stante l’indisponibilità di alcuni pro-prietari coinvolti dall’iniziativa alla cessione consensuale della tito-larità dei cespiti da occupare.

In proposito, come relazionato dal Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico - Settore Regolazione dei Mercati della Regione Campania, quest’ultimo Settore, acquisiti i pareri necessari, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, con Decreto dirigenziale n. 116 del 6.4.2009 - successivamente integrato con decreto n. 376 del 20.7.2009, su richiesta di rettifica da parte della “Edison Energie Speciali S.p.a.”, al fine di apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dall’impianto e dalle opere connesse - rilasciava l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di un impianto eolico della potenza di 18 Mw, nel Comune di Foiano di Val Fortore.

Successivamente la Società proponente con nota del 28.7.2008 chiedeva l’attivazione della procedura di esproprio e di occupazione d’urgenza, con le modalità previste dall’art. 22 del D.P.R. n. 327 del 2001.

10. Ciò precisato, nella prima censura dei primi motivi aggiunti - con i quali è stato impugnato il decreto dirigenziale n. 116 del 6 a-prile 2009 pubblicato sul B.U.R.C. n. 26 del 4.5.2009 di autorizza-zione all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica - i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, atteso che la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio sarebbe avvenuta mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale dal 10.2.2009 al 12.3.2009, mentre, ri-sultando il numero degli espropriandi non affatto superiore a 50 sa-rebbe stata necessaria una comunicazione individuale.

In contrario deve rilevarsi che, dal Piano Particellare, presentato dal proponente e prodotto in giudizio, si evince che: “i destinatari o pro-prietari degli immobili oggetto di apposizione del vincolo preordina-to all’esproprio sono superiori a 50”, e, precisamente, il numero ri-sulta addirittura superiore a 100.

Pertanto, giusta quanto previsto per una tale evenienza dal comma 2 dell’art. 11 e comma 5 dell’art. 16 D.P.R. n. 327/2001, l’Amministrazione Regionale procedente attendeva a dare pubblicità legale con le note del 26 e del 30 gennaio 2009; in particolare l’avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo pre-ordinato all’esproprio era stato pubblicato sul quotidiano “Il Matti-no” di Napoli e sul B.U.R.C. in data 9.2.2009 e, successivamente, con note del 2.3.2009, ne richiedeva al Comune di Forano di Val Fortore la pubblicazione sul proprio Albo Pretorio.

11. Nella seconda censura i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 12, commi 3 e 4, del D.L. vo n. 387/2005, atteso che, fis-sando la norma il termine massimo per la conclusione del procedi-mento unico di autorizzazione, in 180 giorni e risultando l’istanza della Edison risalente al 2005 sarebbe evidente lo sforamento del termine massimo non potendosi far coincidere l’inizio del procedi-mento con la convocazione della Conferenza di servizi né ammetter-si sospensioni in violazione della norma di legge (e non è un caso che, comunque, il terzo comma dello stesso articolo prevede che la conferenza di servizi “…è convocata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione…”), mentre nella fattispecie sareb-bero trascorsi ben due anni.

In contrario, pur ad ammettere la natura perentoria del termine di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4, ultimo periodo, D.L. vo 29 dicembre 2003, n. 387, per la conclusione del procedimento fina-lizzato al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione di im-pianti di energia eolica e decorrente dalla data della presentazione della relativa domanda (Cfr: T.A.R. Basilicata, 5 marzo 2007, n. 144), decisivo è il rilievo che il termine in questione è stato fissato dal Legislatore nell’esclusivo interesse del richiedente l’autorizzazione (nella specie “Edens”), sicché è solo questi che può pretenderne il rispetto e lamentarsi del suo mancato rispetto, mentre analogo interesse non ha il soggetto espropriando.

12. Nella terza censura è dedotta la violazione degli artt. 8, 9 e 13 D.P.R. n. 327/2001, stante l’omessa indicazione dei termini di inizio e di ultimazione dell’espropriazione.

In contrario deve rilevarsi che nel provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’opera non è più necessario indicare espressa-mente i termini di avvio e di conclusione delle procedure espropria-tive giacché, mentre il primo è stato ormai soppresso definitivamen-te dal comma 3 dell’art. 13 del D.P.R. n. 327/2001, qualora non fos-se stato fissato il secondo, si applica (ai sensi del successivo comma 4) il termine suppletivo legale di 5 anni.

13. Nella quarta censura i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 21 bis L. n. 241 del 1990, dell’art. 12 del D.P.R. n. 387/2003, del D.P.R. 12.4.1996 e del D.L. vo n. 152/2006, per violazione del giu-sto procedimento, a presidio della tutela sostanziale dell’effettività del rapporto fra pubblici poteri, stante la mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi del Comune di Baselice, stante che alcuni ae-rogeneratori dovrebbero essere eretti al confine tra il predetto Co-mune e quello di Foiano.

Anche tale censura è priva di pregio.

Il riferimento alle “Amministrazioni interessate”, contenuto nell’inciso del primo periodo del comma 4 dell’art. 12 del D.L. vo n. 387 del 2003, riguarda testualmente la partecipazione al procedi-mento autorizzatorio nel suo complesso (al quale potranno prendere parte, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, tutte le amministrazioni cui sia riconoscibile un interesse anche di mero fat-to rispetto al progetto della cui approvazione si tratta), non alla con-ferenza dei servizi decisoria convocata per l’assunzione della deter-minazione finale ed, in relazione alla quale, l’individuazione delle Autorità chiamate ad esprimere la loro decisione rimane regolato dalla disposizione di cui all’art. 14 della legge n. 241 del 1990 che circoscrive la legittimazione alla conferenza decisoria alle sole am-ministrazioni cui spetti per legge esprimere, sull’oggetto del proce-dimento, “intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denomina-ti”.

E’ però da escludere che nella categoria delle Amministrazioni le-gittimate a partecipare alla Conferenza di servizio potesse rientrare il Comune di Baselice, il cui territorio - come gli stessi ricorrenti ri-conoscono - non è direttamente toccato dalla realizzazione dell’impianto ed all’assenso del quale nessuna norma subordina l’autorizzabilità del progetto (la qualità di Comune confinante, di si-curo, non è di per sé, fattore che sia idoneo a conferire allo stesso at-tribuzioni autorizzative non contemplate dall’ordinamento).

Quanto appena rilevato non esclude che, qualora il Comune di Base-lice si fosse ritenuto astrattamente portatore di problematiche parti-colari meritevoli di essere prese in considerazione, sarebbe stato le-gittimato ad intervenire nel procedimento nelle forme e nei modi di cui all’art. 9 della legge n. 241 del 1990, presentando all’Amministrazione documenti e memorie scritte rappresentative del proprio punto di vista.

14. Nella quanta censura è dedotta la violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 387/2003 e della legge n. 219 del 1981, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere l’Amministrazione Regionale nel provvedimento autorizzatorio, da-to ragione, anche sotto il profilo urbanistico, della convenienza e delle esigenze prevalenti rispetto a quelle dei privati coinvolti, e-sternando i motivi della scelta anche rispetto alle aspettative dei pri-vati.

L’argomento non è condivisibile, atteso che, nel caso di specie, non era affatto necessario indicare specificamente nell’atto di autorizza-zione le ragioni in forza delle quali l’Amministrazione procedente aveva ritenuto prevalenti gli interessi pubblici sottesi alla realizza-zione dell’impianto rispetto a quelli privati che ora vengono opposti come antagonisti

Infatti ogni considerazione su un presunto ordine gerarchico fra inte-ressi pubblici e privati resta preclusa allorquando - come nel caso di specie - i rapporti fra queste due categorie di interessi vengano di-sciplinati direttamente dalla legge nel senso di considerare assolu-tamente prevalente l’interesse pubblico allo sfruttamento delle fonti di energia alternativa e rinnovabile rispetto agli interessi meramente dominicali dei soggetti proprietari delle aree ove dovrà essere ubica-to l’impianto; non a caso, ai sensi dell’art. 12 del D.L. vo n. 387 del 2003, l’approvazione del progetto ed il conseguente rilascio dell’autorizzazione unica implicano la dichiarazione di pubblica uti-lità, nonché di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

Ovviamente il preminente interesse pubblico alla realizzazione di impianti di tale portata, secondo la logica di uno sviluppo sostenibi-le, trova il necessario controaltare nell’adeguata ponderazione delle implicazioni che il progetto in corso di approvazione può avere nei confronti di una serie di interessi pubblici puntualmente indicati del-la norma (ambientali, paesaggistici ed urbanistici, ecc.).

Tuttavia l’unica sede in cui tale valutazione viene effettuata è quella della Conferenza di Servizi e, nel caso di specie, come risulta dall’acquisizione degli atti di assenso reso da tutte le Amministra-zione intervenute nella predetta Conferenza, l’istruttoria è stata e-spletata in maniera approfondita ed esauriente attraverso la ponde-razione di tutti gli interessi, pubblici e privati coinvolti ed i diritti dominicali degli espropriandi potranno trovare adeguato ristoro nel-la corresponsione di adeguato indennizzo.

Quanto alla posizione di Martucci Saverio, essa non è diversa da quella degli altri soggetti espropriandi per i quali il diritto reale di proprietà si risolve nel diritto di credito ad un “serio e congruo” in-dennizzo”, con la precisazione che, in occasione della quantificazio-ne dell’indennità da corrispondergli, si dovrà tener conto anche dell’eventuale contributo ex lege n. 219 del 1981 conseguito in rela-zione all’immobile di sua proprietà interessato dalla procedura abla-toria.

15. Nella sesta censura i ricorrenti lamentano l’incompetenza della Giunta Regionale ad approvare, prima con la delibera n. 6148/2001 e dopo, con le delibere n. 460/2004 e n. 1955/2006, le procedure e gli indirizzi programmatici per l’installazione di impianti eolici (c.d. Linee Guida), atteso che, trattandosi di attività regolamentare e di pianificazione, essi rientrerebbero, per Statuto, nella competenza del Consiglio Regionale.

In contrario deve rilevarsi che le delibere regionali su riferite non hanno valore regolamentare, ma si limitano ad esprimere generici indirizzi programmatici e di massima, per orientare, in funzione di mera previsione di intenti, la futura azione provvedimentale degli uffici competenti con la conseguenza che non sussiste alcuna riserva di competenza regolamentare del Consiglio per la loro adozione.

Inoltre la disciplina procedimentale dettata dall’art. 12 del D.L. vo n. 387 del 2003 è autoapplicativa, nel senso che alla stessa devono immediatamente uniformarsi le Regioni, a prescindere della even-tuale adozione da parte loro di atti normativi di attuazione o di “Li-nee Guida”.

16. Nella settima censura è dedotta ancora una volta la violazione dell’art. 12 D.L. vo n. 387/2003 e la Violazione delle Linee Guida ed indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 6148 del 15.11.2001, nonché di quelle approvate con altra delibera di Giunta Regionale n. 1955 del 30.11.2006, atteso che la Regione Campania avrebbe avviato il procedimento volto all’autorizzazione alla costru-zione del parco eolico su particelle di proprietà dei ricorrenti pre-scindendo totalmente dai limiti vigenti in tema di distanze tra pali eolici e civili abitazioni.

Come si evince con chiarezza dall’art. 6 della Linee Guida del 2006, il rispetto dei criteri di localizzazione stabiliti dall’allegato I non è condizione per l’autorizzabilità del progetto, bensì solo per assegna-re allo stesso un ordine di priorità nell’esame delle relative doman-de, alla stregua di quanto previsto dal successivo art. 10 (“Ordine di esame delle richieste di autorizzazione”, secondo il quale: (…….) 5. Le domande proposte nel rispetto di cui agli allegati I e II alle presenti Linee Guida hanno priorità di valutazione e sono sottoposte ad una procedura semplificata che prevede l’indizione della Confe-renza con la diretta acquisizione dei pareri da parte delle Ammini-strazioni interessate.

6. Le domande di autorizzazione che non rispettano i criteri di cui agi allegati I e II sono collocate in un elenco separato che comunque rispetta la temporalità del protocollo regionale. Per tali istanze è prevista l’indizione e la convocazione di una prima riunione della Conferenza di servizi istruttoria , seguita, dopo l’inoltro delle even-tuali integrazioni progettuali, da una riunione decisoria”.

Pertanto non è possibile ricondurre alla non conformità dell’impianto della Società a tali criteri una qualche conseguenza sul piano della legittimità dell’autorizzazione finale, posto che il proget-to della controinteressata non ha inteso beneficiare, ed, in concreto non ha beneficiato, del titolo preferenziale in questione.

16. Nella ottava censura è dedotta la violazione del giusto procedi-mento, violazione della delibera di Giunta Regionale n. 489 del 19.4.2006 (oltre all’eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti e contraddittorietà), atteso che, nel ratificare il pro-tocollo di intesa fra la Regione Campania e la Provincia di Beneven-to per la promozione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabi-li, la predetta delibera avrebbe stabilito che, per non compromettere l’attuabilità delle Linee Guida in itinere, tutti i procedimenti di rila-scio delle autorizzazioni per nuovi interventi di produzione di ener-gia eolica nella Provincia di Benevento, ivi comprese le procedure di conferenze di servizi in corso, sarebbero restate sospese.

La censura ha poco pregio atteso che la conferenza di servizi, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa del-la proponente da parte delle Amministrazioni intervenute si è tenuta in data 13.11.2008, ed in base ad essa, in data 6 aprile 2009, è stato emanato il decreto dirigenziale di autorizzazione unica, allorquando, cioè, le Linee Guide erano già state approvate con la delibera di Giunta Regionale n. 1955 del 30 novembre 2006.

Ne deriva che non è risultata in alcun modo compromessa l’attuabilità delle Linee Guida ma delle stesse se ne è tenuto adegua-to conto.

17. Nella nona censura è dedotta la violazione art. 12 D.L. vo n. 387/2003, la violazione delle Linee guida ed indirizzi di cui all’Allegato A, art. 3, della deliberazione di Giunta Regionale n. 6148 del 15.11.2001 ed, infine, la violazione della Linee guida ap-provate con delibera di Giunta Regionale n. 1955 del 30.11.2006 e delle deroghe e dei limiti ivi fissati (Allegato I - lett. f), atteso che, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23.4.2007 il Co-mune di Foiano avrebbe deliberato di concedere alla Società “Edi-son S.p.a.” il nulla osta all’installazione di n. 2 aerogeneratori nel Comune di Baselice ad una distanza dalle strade comunali e dal con-fine con il Comune di Foiano inferiore a quella prevista dalle Linee regionali a condizione di reciprocità, ossia con una duplice violazio-ne perché anche il Comune di Baselice avrebbe acconsentito alla in-stallazione nel territorio di Foiano ad una distanza non regolare ri-spetto al confine ed alle strade esistenti.

La censura è infondata atteso che, come sopra rilevato, alle stregua della nuove Linee Guida approvate con deliberazione di Giunta Re-gionale n. 1955/2006, non sussiste alcun limite distanziale tra gli impianti in parola e loro singole componenti e le strade comunali da rispettare quale condizione di legittimità dell’autorizzazione unica.

18. Nella decima censura è dedotta la violazione art. 4 L. n. 36/2001; Violazione D.P.C.M. 8.7.2003; D.P.C.M. 14.11.1997; D.P.C.M. 28.9.1995; D.P.C.M. 23.4.1992; D.M.A. n. 381 del 10.9.1998 - Violazione Linee Guida di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6148 del 15.11.2001 e quella n. 1955 del 30.11.2006.

Al riguardo i ricorrenti lamentano - con il conforto della consulenza tecnica da loro prodotta - che, non risultando gli aerogeneratori ubi-cati correttamente, essi provocherebbero una situazione di disagio e di pericolo per la salute pubblica delle persone abitanti nei dintorni: danno per il riverbero ed il riflesso che gli aerogeneratori provoche-rebbero con il loro movimento, per il gioco di ombre che il moto di rotazione delle pale produrrebbe quando si interponessero fra il sole e l’abitazione ed, infine, per il rumore prodotto.

La censura è inammissibile, in quanto formulata senza investire al-cun vizio di legittimità dell’impugnata autorizzazione, ed anche in-fondata in quanto attinente al c.d. merito tecnico delle scelte proget-tuali sindacabili sono in caso di manifesta illogicità o irragionevo-lezza.

Secondo la giurisprudenza, ai fini della realizzazione di impianti e-lettrici (ma le considerazioni sono estensibili anche agli impianti di energia eolica), l’amministrazione non ha l’obbligo di esplicitare negli atti del procedimento tutte le scelte e le alternative possibili individuate in sede di localizzazione delle aree espropriande, per cui la maggiore idoneità di un progetto di elettrodotto, rispetto alla solu-zione prescelta dall’E.N.E.L., non può formare oggetto di censure in sede di giudizio di legittimità, configurando tale scelta esercizio di potestà tecnico-amministrativa, sindacabile dal giudice amministra-tivo solo in ipotesi di manifesta irrazionalità, con l’ulteriore conse-guenza che le osservazioni di stampo squisitamente tecnico articola-te dalla parte in merito alla congruità della dislocazione del tracciato (od anche, come nella specie, degli aerogeneratori) sono da ritenere prive di cittadinanza processuale, se non intese come conducenti alla presa d’atto dell’assoluta irrazionalità del progetto (Cfr: T.A.R. Sa-lerno, sez. I, 5 aprile 2006, n. 372).

Ipotesi, questa, che non sembra pertinente al caso di specie, se è ve-ro che nell’impugnata autorizzazione unica si dà atto che: “Il Settore Regionale Tutela dell’Ambiente ha trasmesso, con nota acquisita a-gli atti in data 27/11/2008 copia del decreto assessoriale di compati-bilità ambientale n. 115/08” e che: “L’A.R.P.A.C., con nota del 25.1.2008, acquisita agli atti regionali in data 28.1.2008, prot. n. 0997665, ha espresso parere positivo per l’acustica ambientale ed i campi elettromagnetici con prescrizioni“

In buona sostanza i ricorrenti, pur dichiarando di non avere certezza assoluta sulle caratteristiche tipologiche delle torri eoliche da realiz-zare, paventando eventuali futuri pregiudizi per la salute, invocano una modifica del progetto tecnico.

Sennonché, dall’allegazione di provvedimenti di vari Tribunali Civi-li versati in atti, i medesimi ricorrenti dimostrano di essere ben con-sapevoli che, vertendosi in tema di diritto soggettivo incomprimibi-le, quale il diritto alla salute, una tutela piena ed esaustiva per le e-ventuali conseguenze dannose prodotte da aerogeneratori installati e funzionanti nelle adiacenze delle rispettive abitazioni, può essere ot-tenuta unicamente dal giudice ordinario, specie con richiesta di provvedimenti cautelari d’urgenza.

19. Nella undicesima censura è dedotta la violazione del D.L. vo n. 279/2000, conv. in L. n. 365/2000, la violazione del parere dell’Au-torità di Bacino dei fiumi Frigno, Minori, Saccione e Fortore del 26.7.2007 e dell’Autorizzazione della Comunità montana del 5.9.2007, oltre all’eccesso di potere per sviamento contraddittorietà, illogicità.

La censura è interamente fondata su un parere preliminare reso all’inizio dell’istruttoria dall’Autorità di Bacino, nel quale sarebbero state espresse alcune riserve (comunque non insuperabili) sul pro-getto approvato.

Nell’ulteriore sviluppo dell’istruttoria, tuttavia, a tutti i dubbi mani-festati dall’Autorità di Bacino la società “Edison Energie Speciali S.p.a” risulta avere fornito congrua e dettagliata risposta, al punto che, in seno alla Conferenza di servizi del 13 novembre 2008, il rappresentante del Genio Civile ha dichiarato a verbale che il fattore sicurezza è superiore a 1.3 e che - a differenza di quanto ritenuto in un primo momento - solo l’aerogeneratore n. 17 è destinato a sorge-re al limite di un’area perimetrata come “a rischio moderata” (nes-suna pala sarà quindi installata all’interno o in prossimità di aree classificate “a rischio elevato”) e che, in considerazione delle buone caratteristiche fisico-meccanico dei terreni, si può ritenere che il comprensorio sul quale è previsto l’intervento eolico sia stabile”

Ne deriva che non solo i timori paventati dalle parti nei fatti non sussistono, ma per di più, gli aspetti tecnici riguardanti il profilo i-drogeologico dell’intervento sono stati approfonditamente investiga-ti dall’Autorità preposta, atteso che - come riferito nell’impugnato decreto dirigenziale n. 116/2009 - “l’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno-Biferno e Minori-Saccione e Fortore, con nota del 26.7.2007, acquisita agli atti della Conferenza, ha dato parere favo-revole con prescrizioni”.

20. Nella dodicesima censura è dedotta la violazione art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione e violazione del Piano Regola-tore Generale, atteso che, alla stregua delle previsioni di quest’ultimo, la zona in cui ricadrebbe l’area di proprietà dei ricor-renti avrebbe destinazione agricola e, come tale, inidonea ad ospita-re l’impianto eolico, e prevederebbe la possibilità di innalzare corpi edilizi non superiori a 7,50 metri di altezza.

L’argomento è privo di pregio, in quanto, come riconosciuto dai medesimi ricorrenti, l’art. 12 del D.L. vo n. 387/2003, al comma 7, prevede che “Gli impianti di produzione di energia, di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici >>.

Secondo la giurisprudenza: << In base all’art. 12 n. 7 D.L.vo 29 di-cembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (quali i generatori eolici) possono legittima-mente essere ubicati anche in zone classificate agricole dallo stru-mento urbanistico vigente nel Comune >> (T.A.R. Abruzzo, Pesca-re, sez. I, 20 giugno 2009, n. 466); ed, ancora: << Nell’esercizio del-la propri discrezionalità in materia di governo del territorio i comuni possono certamente prevedere aree specificamente destinate ad im-pianti eolici mentre in mancanza di una simile previsione conforma-tiva detti impianti possono essere localizzati, senza distinzioni (al-meno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanisti-ca), in tutte le zone agricole >> (T.A.R. Umbria, Perugina, 15 giu-gno 2007, n. 518).

Ne consegue che l’autorizzazione unica produce, tra gli altri, anche l’effetto di variante urbanistica automatica, con possibilità di dero-gare anche ad eventuali limiti in tema di altezza previsti dallo stru-mento urbanistico generale.

21. I secondi motivi aggiunti sono in parte inammissibili e, per la re-stante, parte infondati.

22. Relativamente alla comunicazione dell’approvazione del proget-to definitivo i ricorrenti lamentano che esso sia stato indirizzata solo ad alcune delle ditte espropriande.

Ebbene nel decreto di esproprio n. 494 del 5.10.2009, la Regione Campania dà espressamente atto “che per i proprietari i cui indirizzi sono risultati irreperibili ed ai quali non è stato possibile inviare la comunicazione personale, si è proceduto ai sensi dell’art. 16, commi 7 ed 8 del D.P.R. n. 327/2001, come modificato”.

Effettivamente l’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 richiede che al pro-prietario sia comunicata la data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo, tuttavia, laddove tale comunica-zione risultasse impossibile per l’irreperibilità del destinatario, si procede applicando, per analogia, le norme che nella stessa legge di-sciplinano la notifica dell’avvio del procedimento espropriativo.

Tali norme si rinvengono negli artt. 7 ed 8 del D.P.R. n. 327/2001 rubricato “Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo”.

In particolare il comma 7 chiarisce che, qualora la comunicazione non abbia luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultan-te dai registri catastali, il progetto può essere egualmente approva-to”; il successivo comma 8 dispone altresì che, a seguito del decesso del proprietario iscritto nei registri catastali, laddove non risulti il nominativo del nuovo proprietario, la comunicazione di che trattasi è sostituita da apposito avviso affisso all’Albo Pretorio Comunale e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

Nella fattispecie le descritte formalità sono state puntualmente os-servate dall’Autorità espropriante, donde l’infondatezza delle avver-se censure.

Con le previsioni normative di cui ai commi 7 ed 8 dell’art. 16 il Legislatore si è, evidentemente, preoccupato di evitare la paralisi nell’esecuzione di opere pubbliche in dipendenza delle difficoltà di identificare i destinatari del provvedimento espropriativo onde ga-rantire la prosecuzione dell’intervento anche nei casi in cui i pro-prietari risultino irreperibili o deceduti.

D’altra parte, il fatto stesso che la procedura sia destinata ad un nu-mero elevato di soggetti, autorizza l’Amministrazione espropriante a ricorrere alle forme alternative alla comunicazione personale previ-ste dalla legge.

E dunque il principio generale è che, laddove sussista un pericolo concreto di pregiudizio all’interesse pubblico, quando per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il procedimento deve egualmente svolgersi indipendentemente da detta comunicazione personale.

Di recente si è affermato in giurisprudenza che: << E’ legittimo il procedimento di espropriazione per p.u. il cui avviso di inizio del procedimento sia stato effettuato ai sensi degli artt. 11, commi 2 e 16, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 327/2001 (e, cioè, mediante pubblico avviso d affiggere all’Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio ri-cadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo) nel caso in cui il numero dei soggetti espropriandi sia superiore a 50 (C. di S., sez. III, parere 12.11.2009, n. 6602).

Sotto altro profilo e con riguardo alla difficoltà di reperire i destina-tari delle comunicazioni, la giurisprudenza amministrativa è poi concorde nell’attribuire rilevanza alle risultanze dei certificati cata-stali, senza che l’Amministrazione espropriante << sia tenuta ad al-cuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare l’identità di coloro che sono effettivamente proprietari dovendosi limitare a prendere in considerazione quanto viene indicato nei registri catastali (……). E ciò perché è pur sempre onere del privato interessato curare l’esatta corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione giuridi-ca del bene oggetto della procedura ablatoria, senza che eventuali sue negligenze possano andare comunque a discapito del buon an-damento dell’azione amministrativa a tutela della quale ben può dir-si anche posto il principio della certezza dell’azione amministrativa >> (C. di S., Sez. IV, 30.11.2006, n. 7014).

In definitiva la necessità di provvedere celermente mal si concilie-rebbe con le lunghe, complesse indagini che si rendessero necessarie in presenza dell’irreperibilità dei proprietari, per cui opportunamen-te la disciplina legislativa appresta soluzioni alternative in materia di esecuzione delle comunicazioni.

Nella fattispecie, il procedimento seguito dalla Regione appare logi-co e legittimo, stante il consistente numero dei proprietari iscritti negli atti catastali e considerate le difficoltà insorte ai fini dell’individuazione degli indirizzi personali di ciascuno di essi (Cfr: T.A.R. Toscana, Sez. I, 27.6.2002, n. 1343).

23. Con la seconda censura i ricorrenti, pur avendo ricevuto rego-larmente l’avviso di avvio del procedimento, e, da ultimo, quello re-lativo all’approvazione del progetto, ne lamentano l’incompletezza.

La censura è pretestuosa atteso che essi, hanno avuto modo di avva-lersi senz’altro delle garanzie di partecipazione al procedimento.

Pertanto deve ritenersi che, al di là delle interpretazioni ispirate ad uno stretto formalismo, lo scopo delle garanzie procedimentali che è quello di permettere un effettivo confronto fra l’amministrazione ed i soggetti interessati anteriormente all’adozione di un provvedimen-to (T.A.R. Lombardia, Brescia 13 febbraio 2009, n. 260), nel caso di specie, è stato pienamente raggiunto.

Infatti è pur vero che i ricorrenti si dolgono dell’incompletezza della comunicazione, ma non dimostrano in alcun modo quale vulnus ne è derivato per le loro garanzie partecipative stante la mancanza di una effettiva volontà di fornire elementi di conoscenza e giudizio tali da conformare diversamente le scelte dell’Amministrazione (C. di S. Sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1844).

24. In relazione agli ultimi motivi aggiunti con i quali è stato impu-gnato il decreto di esproprio n. 494 del 2009, i ricorrenti sostengono, nella prima censura che tale decreto sarebbe illegittimo in quanto adottato da un “Ufficio” al quale il potere espropriativo sarebbe sta-to “delegato” dall’organo cui il potere stesso sarebbe spettato.

La censura è infondata.

Per quanto riguarda l’attribuzione interna delle competenze in mate-ria espropriativa il D.P.R. n. 327/2001 (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 327/2001) ha previsto che l’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità per gli adempimenti e l’emanazione di tutti gli atti relativi al procedimento espropriativo, a sua scelta può avvalersi di due alternative: istituire un ufficio appo-sito ovvero avvalersi di uffici già esistenti.

Nel caso di specie, la Regione Campania ha regolato la materia con la delibera n. 2329 del 2004 - ben nota ai ricorrenti, che infatti la ci-tano nei terzi motivi aggiunti, allegandola agli stessi e, peraltro, non impugnata - che, nell’evidente ed apprezzabile intento di evitare una “dispersione” delle competenze in una materia delicata, quale quella della realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte alternativa e rinnovabile, ha concentrato tutte le competen-ze strumentali all’attuazione dei relativi progetti nell’ambito del medesimo ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.P.R. n. 387/1983, dettando sul punto un regime impron-tato ad una certa flessibilità.

Infatti con tale delibera i poteri dell’Ufficio per le espropriazioni ex art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, così come modificato dal D.L. vo n. 302/2002, così come ivi elencati, sono stati attribuiti all’A.G.C. LL.PP. Settore 02 Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) dell’Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, non senza, però, contestualmente prevedere alcune eccezioni, giustificate da e-videnti ragioni di funzionalità dell’azione amministrativa (eccezioni, vale la pena sottolinearlo immediatamente, legittimate proprio dalle alternative espressamente contemplate dal comma 2 dell’art. 6 del D.P.R. n. 327/2001): per un verso, si è deciso di conservare in capo all’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità i poteri re-lativi ai procedimenti ablatori per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità in materia di trasporti di competenza della predet-ta Area, fatta eccezione per le stime e le determinazioni della inden-nità che rientrano, quindi, con facoltà di delega, nelle competenze del Settore C.T.R.

Inoltre è stata espressamente previsto che il Dirigente del Settore C.T.R. possa “delegare in tutto o in parte ad altri Settori regionali o a soggetti previsti dalle norme legislative l’esercizio dei poteri e-spropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nella concessione, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del proce-dimento espropriativo”.

Come si evince dall’impugnato decreto di esproprio n. 494 del 5.10.2009 il Dirigente del Settore C.T.R. ha esercitato proprio la fa-coltà da ultimo menzionata, avendo, con decreto dirigenziale del Settore C.T.R. n. 1226 del 10.6.2009, delegato al Settore 04 dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico (compe-tente, fra le altre cose, per il rilascio delle autorizzazioni uniche di cui all’art. 12 del D.L. vo n. 387 del 2003) l’esercizio delle funzioni ablatorie finalizzate all’appropriazione dei beni necessari per la co-struzione degli impianti ed, in forza della delega ricevuta, l’impugnato decreto è stato adottato dal settore 04 in questione.

Né può sostenersi, come vorrebbero i ricorrenti, che la suddetta de-lega sia a sua volta illegittima, in quanto la delega interorganica ri-sulta ineccepibile in quanto essa consegue ad una delle due possibi-lità organizzative ammesse dal comma 2 dell’art. 6 del D.P.R. n. 327 del 2001( e sarebbe ben strano che la norma nel consentire la delega di poteri espropriativi a soggetti privati, e quindi estranei all’apparato amministrazione, non la consentisse, invece, nell’ambito di uffici della medesima amministrazione.

25. Nel secondo motivo degli ultimi motivi aggiunti i ricorrenti la-mentano la violazione dell’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, sotto il profilo della mancanza del presupposto dell’urgenza per farsi luogo alla determinazione anticipata e provvisoria della determinazione dell’indennità di esproprio.

Anche tale censura è priva di pregio.

In proposito l’art. 22 del D.P.R. n. 327 del 2001, al comma 2, con-sente l’adozione del provvedimento di esproprio sulla base di una determinazione urgente dell’indennità di esproprio in due gruppi di casi: quando vi sia realmente l’urgenza di provvedere (comma 1) ed in altre due ipotesi tassativamente predeterminate dal comma 2 (in-terventi inerenti ad infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001) e quando il numero dei destinatari della procedura sia su-periore a 50.

E’ evidente che qualora ricorre una delle due ipotesi previste dal suddetto comma, nelle quali ben può ritenersi che il tempo necessa-rio per dare seguito al procedimento ordinario ex art. 20 D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione dell’indennità andrebbe a detrimen-to delle esigenze di speditezza dell’azione amministrativa, l’urgenza del provvedere è in re ipsa, essendo stata acclarata una volta per tutte dal Legislatore senza che, quindi, dovesse essere, di volta in volta, dimostrata dall’amministrazione procedente (ex mul-tis: T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 14 febbraio 2007, n. 1057; C. di S, Sez. IV, decisione 12 luglio 2007, n. 3968; C. di S., Sez. IV, decisione 30 dicembre 2006, n. 8261; T.A.R. Piemonte, Sez. I, sen-tenza 9 settembre 2008, n. 1875; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez II. sen-tenza 12 giugno 2008, n. 1179; T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza 21 marzo 2006, n. 627.

Nella fattispecie in esame, come sopra rilevato, i destinatari della procedura ablatoria risultavano in numero di gran lunga superiore a 50, con il conseguente potere dell’amministrazione regionale di provvedere ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 senza dover fornire in punto di ragioni di urgenza alcuna motivazione atta a giu-stificare la deroga alla regola generale di cui al precedente art. 20 per la quale la determinazione dell’indennità di esproprio va deter-minata contestualmente all’adozione del decreto di esproprio.

26. Tanto basta, in disparte ogni altra ragione o eccezione, per rite-nere l’infondatezza anche degli ultimi motivi aggiunti che, pertanto, vanno respinti.

27. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti in epigrafe indicati, così dispone:

1) dichiara inammissibile e, per la restante parte, improcedibile, il ricorso introduttivo;
2) respinge i primi motivi aggiunti;
3) dichiara in parte inammissibile e, per la restante parte, respinge i secondi motivi aggiunti
4) respinge i terzi motivi aggiunti;
5) Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giu-dizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14/01/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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