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1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
RIFIUTI - Atti di localizzazione di una discarica - Impugnazione -
Legittimazione delle persone fisiche - Presupposti - Vicinitas - Prova del danno.
La legittimazione di una persona fisica ad impugnare atti di localizzazione di
una discarica e, più in generale, di impianti che potrebbero rivelarsi dannosi
per la salute umana, non discende dalla vicinanza dell’abitazione del ricorrente
dalla discarica, ma è subordinata alla prova del danno che quest’ultimo riceve
nella sua sfera giuridica dal fatto che la localizzazione dell’impianto riduce
il valore del fondo situato nelle sue vicinanze nonostante le prescrizioni
dettate dall’autorità competente in ordine alle modalità di gestione
dell’impianto a salvaguardia di chi vive nelle vicinanze (ex multis T.A.R.
Piemonte Torino, sez. II 26 maggio 2008, n. 1217). Pres. Onorato, Est. Cernese -
F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di
Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16
marzo 2010, n. 1479
DIRITTO DELL’ENERGIA - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione
di energia elettrica da FER - Autorizzazione - Art. 12, cc. 3 e 4 d.lgs. n.
387/2003 - Unicità del procedimento. In base ai principi posti dall’art. 12
commi 3 e 4 D.L. vo 29 dicembre 2003, n. 387, la costruzione e l’esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
richiede un’autorizzazione unica, a seguito di un procedimento al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei
servizi; in tal modo, le determinazioni delle amministrazioni interessate,
devono essere espresse solo in quella sede, così da assicurare l’unicità del
procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti
per l’autorizzazione unica finale (Cfr: T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 9
settembre 2009, n. 1478). Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del
Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore
(avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energia eolica - Autorizzazione - Termine di
180 giorni di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 - Termine posto
nell'esclusivo interesse del richiedente - Pretesa del rispetto del termine -
Soggetto espropriando - Estraneità. Pur ad ammettere la natura perentoria
del termine di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4, ultimo periodo, D.L.
vo 29 dicembre 2003, n. 387, per la conclusione del procedimento finalizzato al
rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione di impianti di energia
eolica e decorrente dalla data della presentazione della relativa domanda (Cfr:
T.A.R. Basilicata, 5 marzo 2007, n. 144), il termine in questione è stato
fissato dal Legislatore nell’esclusivo interesse del richiedente
l’autorizzazione, sicché è solo questi che può pretenderne il rispetto e
lamentarsi del suo mancato rispetto, mentre analogo interesse non ha il soggetto
espropriando. Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c.
Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano)
- TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
DIRITTO DELL’ENERGIA - Procedimento autorizzatorio - Art. 12, c. 4 d.lgs. n.
387/2003 - Riferimento alle “amministrazioni interessate” - Interpretazione.
Il riferimento alle “Amministrazioni interessate”, contenuto nell’inciso del
primo periodo del comma 4 dell’art. 12 del D.L. vo n. 387 del 2003, riguarda
testualmente la partecipazione al procedimento autorizzatorio nel suo complesso
(al quale potranno prendere parte, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n.
241 del 1990, tutte le amministrazioni cui sia riconoscibile un interesse anche
di mero fat-to rispetto al progetto della cui approvazione si tratta), non alla
conferenza dei servizi decisoria convocata per l’assunzione della determinazione
finale ed, in relazione alla quale, l’individuazione delle Autorità chiamate ad
esprimere la loro decisione rimane regolato dalla disposizione di cui all’art.
14 della legge n. 241 del 1990 che circoscrive la legittimazione alla conferenza
decisoria alle sole am-ministrazioni cui spetti per legge esprimere,
sull’oggetto del proce-dimento, “intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati”. Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c.
Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano)
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DIRITTO DELL’ENERGIA - Interesse pubblico allo sfruttamento delle fonti di
energia alternative - Interessi dominicali dei soggetti propri atri -
Valutazione di preminenza - Legislatore - Dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza dei lavori. Ogni considerazione su un presunto
ordine gerarchico fra interessi pubblici e privati resta preclusa allorquando i
rapporti fra queste due categorie di interessi vengano disciplinati direttamente
dalla legge nel senso di considerare assolutamente prevalente l’interesse
pubblico allo sfruttamento delle fonti di energia alternativa e rinnovabile
rispetto agli interessi meramente dominicali dei soggetti proprietari delle aree
ove dovrà essere ubicato l’impianto; non a caso, ai sensi dell’art. 12 del D.L.
vo n. 387 del 2003, l’approvazione del progetto ed il conseguente rilascio
dell’autorizzazione unica implicano la dichiarazione di pubblica utilità, nonché
di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori. Ovviamente il preminente
interesse pubblico alla realizzazione di impianti di tale portata, secondo la
logica di uno sviluppo sostenibile, trova il necessario controaltare
nell’adeguata ponderazione delle implicazioni che il progetto in corso di
approvazione può avere nei confronti di una serie di interessi pubblici
puntualmente indicati del-la norma (ambientali, paesaggistici ed urbanistici,
ecc.). Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione
Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
DIRITTO DEL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Disciplina procedimentale
auto applicativa - Regioni. La disciplina procedimentale dettata dall’art.
12 del D.L. vo n. 387 del 2003 è autoapplicativa, nel senso che alla stessa
devono immediatamente uniformarsi le Regioni, a prescindere della eventuale
adozione da parte loro di atti normativi di attuazione o di “Linee Guida”. Pres.
Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania
(avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR
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DIRITTO DELL’ENERGIA - Realizzazione di impianti elettrici - Localizzazione -
Amministrazione - Obbligo di esplicitare scelte e alternative possibili -
Esclusione. Secondo la giurisprudenza, ai fini della realizzazione di
impianti elettrici (ma le considerazioni sono estensibili anche agli impianti di
energia eolica), l’amministrazione non ha l’obbligo di esplicitare negli atti
del procedimento tutte le scelte e le alternative possibili individuate in sede
di localizzazione delle aree espropriande (Cfr: T.A.R. Sa-lerno, sez. I, 5
aprile 2006, n. 372). Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del
Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore
(avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
DIRITTO DELL’ENERGIA - - Impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile - Ubicazione in zona agricola - Legittimità - Autorizzazione unica -
Effetto di variante urbanistica - Deroga ai limiti di altezza previsti dallo
strumento urbanistico generale. Secondo la giurisprudenza, in base all’art.
12 n. 7 D.L.vo 29 di-cembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile (quali i generatori eolici) possono
legittimamente essere ubicati anche in zone classificate agricole dallo
strumento urbanistico vigente nel Comune (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 20
giugno 2009, n. 466). Nell’esercizio della propri discrezionalità in materia di
governo del territorio i comuni possono certamente prevedere aree specificamente
destinate ad impianti eolici mentre in mancanza di una simile previsione
conformativa detti impianti possono essere localizzati, senza distinzioni
(almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica), in
tutte le zone agricole (T.A.R. Umbria, Perugina, 15 giu-gno 2007, n. 518). Ne
consegue che l’autorizzazione unica produce, tra gli altri, anche l’effetto di
variante urbanistica automatica, con possibilità di derogare anche ad eventuali
limiti in tema di altezza previsti dallo strumento urbanistico generale. Pres.
Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania
(avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR
CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01479/2010 REG.SEN.
N. 02158/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2009, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Facchiano Giuseppe, Cilenti Maddalena, Martucci Saverio, Corvino Maria Giuseppa,
Colucci Salvatore, Marucci Maria Pasquala, Cece Assunta, Colucci Maria Leonarda,
Ferro Orazio, Ferro Giuseppe, Marucci Rosa, Colucci Giovanni, Colucci Michelina
e Colucci Ma-ria Rosaria, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Del
Vec-chio, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla
Riviera di Chiaia, n. 242;
contro
- la Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv. Eduardo Barone ed eletti-vamente domiciliata in Napoli, alla
Via S. Lucia, n. 81;
- il Comune di Foiano di Val Fortore (BN), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Diego Perifano, presso il
cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Toledo, n. 156 (Studio
Legale Sopra-no) elettivamente domicilia;
nei confronti di
“Edison Energie Speciali S.p.a.” in persona del le gale rappresentante,
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Mario Bucello, Simona Viola, Nicola Bassi e
Gianluca Lemmo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, via del
Parco Margherita N.31;
per l’annullamento
- quanto al ricorso introduttivo:
- dell’atto di avviso di avvio del procedimento per l”apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e/o all’asservimento sugli immobi-li occorrenti alla
costruzione e messa in esercizio del parco eolico costruito dalla Edison Energie
Speciali S.p.a. nel Comune di Forano (BN) e per l’”approvazione del progetto di
cui innanzi”, pubblicato all’Albo comunale dal 10.2.2009 al 12.3.2009;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o co-munque
connesso con particolare riferimento al progetto dell’opera comprensivo del
piano particellare grafico e descrittivo; a tutti gli atti interni alla
Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 12 del D.L. vo n. 87/2003; ai
verbali della predetta Conferenza di Servizi; all’eventuale provvedimento di
autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto da fonte eolica
da realizzare nel Comune di Foiano di Val Fortore, se già intervenuto; al
Decreto Dirigenziale n. 115 del 27.3.2008 con cui si esprime parere favorevole
di compa-tibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., per
il progetto di parco eolico e ristrutturazione cavidotto da realiz-zarsi nel
Comune di Forano (BN); alla deliberazione del C.C. del Comune di Foiano di Val
Fortore n. 9 del 9.8.2003; alla deliberazio-ne del Comune di Foiano di Val
Fortore n. 10 del 15.6.2004; alla de-liberazione del Comune di Forano di Val
Fortore n. 39 del 9.10.2006; alla deliberazione del Comune di Foiano di Val
Fortore n. 21 del 14.5.2007; alla deliberazione del Comune di Forano di Val
Fortore n. 44 del 23.4.2007; alla convenzione, se già stipulata, tra il Comune
di Foiano di Val Fortore e la Edison Energie speciali S.p.a.; alle stesse
deliberazioni di Giunta Regionale della Campani n. 6148/2001, n. 460/2004 e n.
1955/2006;
- di ogni altro atto sconosciuto e/o mi comunicato;
- quanto ai motivi aggiunti notificati il 20.5.2009 e depositati il giorno 27
successivo:
- del decreto dirigenziale n. 116 del 6 aprile 2009 pubblicato sul B.U.R.C. n.
26 del 4.5.2009 di autorizzazione all’esercizio di un im-pianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica da realizzar-si su terreni siti nel Comune di
Foiano di Val Fortore (BN) e di un impianto di connessione;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o co-munque
connesso con particolare riferimento al progetto dell’opera comprensivo del
piano particellare di esproprio grafico e descrittivo; a tutti gli atti interni
alla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 12 del D.L. vo n.
387/2003; a tutti i verbali della predetta Conferenza ed, in particolare, a
quello della riunione del 13.11.2008; al Decreto Dirigenziale n. 115 del
27.3.2008 con cui si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale, su
conforme giudizio della Commissione V.I.A., per il progetto di parco eolico e
ristrutturazione cavidotto da realizzarsi nel Comune di Foiano (BN); alla
convenzione, se già stipulata, tra il Comune di Foiano di Val Fortore e la
Edison Energie Speciali S.p.a.; alle stesse deliberazioni di Giunta Regionale
della Campania n. 6148/2001, n. 460/2004 e n. 1955/2006;
- di ogni altro atto sconosciuto e/o mai comunicato e comunque di tutti gli
altri provvedimenti già impugnati con il ricorso R.G. n. 2158/09 ed, in
particolare, dell’atto di avviso di avvio del procedi-mento pubblicato all’albo
comunale dal 10.2.2009 al 12.3.2009; del-le deliberazioni del Consiglio Comunale
del Comune di Forano di Val Fortore n. 9/2003; n. 10/2004; n. 39/2006; n.
21/2007 e della Giunta Comunale dello stesso Comune n. 44/07;
- quanto ai motivi aggiunti notificati il 15-16.9.2009 e depositati il giorno 29
successivo:
- del Decreto Dirigenziale n. 116 del 7.7.2009 e del Decreto Diri-genziale n.
376 del 20.7.2009 con cui la Regione Campania avrebbe approvato il progetto
definitivo di un parco eolico nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN)
dichiarando la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza dell’opera della
cui esistenza i ricorrenti sono venuti a sapere a seguito di comunicazione del
7-8.8.2009;
- delle stesse note prot. n. 0698812, 0699242, 0699630, 0698645 da-tate 3.8.2009
del Dirigente del Settore Regolazione dei Mercati A.G.C. Sviluppo Economico
della Giunta Regionale della Campa-nia, di comunicazione dell’approvazione del
progetto e dell’inizio della procedura ablativa;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o, co-munque,
connesso, con particolare riferimento al Decreto Dirigen-ziale n. 116 del 6
aprile 2009 pubblicato sul B.U.R.C. n. 26 del 4.5.2009 già impugnato con i
motivi aggiunti notificati il 20.5.2009, di autorizzazione all’esercizio di un
impianto di produzione di ener-gia elettrica da fonte eolica da realizzarsi su
terreni siti nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN) e di un impianto di
connessione; al progetto dell’opera comprensivo del piano particellare di
esproprio grafico e descrittivo, a tutti gli atti interni della Conferenza di
Servi-zi indetta ai sensi dell’art. 12 del D. L. vo n. 387/2003; a tutti i
ver-bali della predetta Conferenza di Servizi ed, in particolare, a quello della
riunione del 13.11.2008 e del 27.11.2008; al Decreto Dirigen-ziale n. 115 del
27.3.2008 con cui si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale, su
conforme giudizio della Commissione V.I.A., per il progetto di parco eolico e
ristrutturazione cavidotto da realizzarsi nel Comune di Foiano (BN); alla
convenzione, se già sti-pulata, tra il Comune di Foiano di Val Fortore e la
Edison Energie Speciali S.p.a.; alle stesse deliberazioni di Giunta Regionale
della Campania n. 6148/2001, n. 460/2004 e n. 1955/2006;
- di ogni altro atto sconosciuto e/o mai comunicato e comunque di tutti gli atri
provvedimenti già impugnati con il ricorso R.G. n. 2158/2009 ed, in particolare,
dell’atto di avviso dell’avvio del pro-cedimento pubblicato all’albo comunale
dal 10.2.2009 al 12.3.2009; delle deliberazioni del Consiglio Comunale del
Comune di Foiano di Val Fortore n. 9/2003, n. 10/2004 n. 39/2006, n. 21/2007 e
della Giunta Comunale dello stesso Comune n. 44/07;
- quanto ai motivi aggiunti depositati il 10.11.2009 e depositati lo stesso
giorno:
- del decreto dirigenziale n. 494 del 5.10.2009 con cui la Regione Campania ha
disposto l’esproprio e l’asservimento delle fasce di ter-reno di proprietà dei
ricorrenti necessarie alla realizzazione, all’esercizio ed alla manutenzione di
un parco eolico nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN);
- delle note del 27.10.1999 con cui si comunica, ai sensi dell’art. 23 del
D.P.R. n. 327/2001 che il giorno 1.11.2009 si procederà alla re-dazione dello
stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso;
- del decreto dirigenziale del Settore CTR n. 1226 del 10.6.2009;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o co-munque
connesso, con particolare riferimento a tutti gli atti già im-pugnati con il
ricorso introduttivo n. 2158/09, con i motivi aggiunti notificati il 20.5.2009 e
con i motivi aggiunti notificati il 15-16.9.2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti in epigrafe;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foiano di Val Fortore,
della Regione Campania e di “Edison Energie Speciali S.p.a.”;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 2783 del 3 dicembre 2009 di questa Sezione;
Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 14 gennaio 2010 il dr. Vincenzo
Cernese - i difensori come da verbale;
RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto:
FATTO
Assumono Facchiano Giuseppe, Cilenti Maddalena, Martucci Save-rio, Corvino Maria
Giuseppa, Colucci Salvatore, Marucci Maria Pa-squale, Cece Assunta, Colucci
Maria Leonarda, Ferro Orazio, Ferro Giuseppe, Marucci Rosa, Colucci Giovanni,
Colucci Michelina, e Colucci Maria Rosaria - proprietari di terreni siti nelle
Contrade del Comune di Foiano di Val Fortore (BN), alla stregua di quanto
anali-ticamente descritto in gravame al quale si rinvia, relativamente a da-ti
catastali, superfici e caratteristiche di ciascuno dei terreni (eviden-ziando,
in particolare, che la procedura espropriativa de qua interes-serebbe anche il
fabbricato insistente sulla proprietà di Martucci Sa-verio, censita al foglio 11
p. lla 21, nonostante sia stato oggetto di un provvedimento di concessione di
contributi per la ricostruzione ex L. n. 219/1981), destinati a ricevere il
parco eolico promosso dalla “Energie Speciali S.p.a.” - di risultare, la maggior
parte di es-si, proprietari di aree oggetto di espropriazione/asservimento ed
altri di ricevere un pregiudizio perché le torri da costruire sono comun-que
vicinissime alle proprie case, distando i pali della erigenda cen-trale eolica,
in sede progettuale, da ogni loro abitazione, meno della minima distanza (500 mt.)
imposte dalle Linee Guida regionali.
Tanto premesso i predetti soggetti, con ricorso introduttivo, notifica-to
l’8.4.2009 e ritualmente depositato, hanno impugnato, innanzi a questo
Tribunale, l’atto di avviso di avvio del procedimento per l”apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e/o all’asservimento sugli immobili occorrenti
alla costruzione e messa in esercizio del parco eolico costruito dalla “Edison
Energie Specia-li” e per l’approvazione del relativo progetto, pubblicato
all’Albo comunale dal 10.2.2009 al 12.3.2009 e tutti gli atti annessi e
connes-si: il progetto dell’opera, comprensivo del piano particellare grafico e
descrittivo, gli atti interni della Conferenza di Servizi indetta ai sensi
dell’art. 12 del D.L. vo n. 387/2003, i verbali di quest’ultima, l’eventuale
provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto
da fonte eolica, se già intervenuto, il de-creto dirigenziale n. 115 del
27.3.2008, recante il parere favorevole di compatibilità ambientale su conforme
valutazione della Commis-sione V.I.A., oltre alle deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 9 del 9.8.2003, n. 10 del 15.6.2004 e n. 39 del 9.10.2006 ed altre
an-cora prodromiche all’autorizzazione unica regionale ed, infine, la
convenzione, se già stipulata, tra il Comune e la “Edison Energie Speciale
S.p.a.”
A sostegno del gravame gli interessati hanno dedotto le seguenti censure:
1) Illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale del 9.8.2003 per
violazione del giusto procedimento, difetto di istrutto-ria, assenza di adeguata
motivazione. Violazione art. 3 L. n. 241/1990;
2) Illegittimità delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 15.6.2004
del Consiglio Comunale e n. 39 del 9.10.2006 del Consi-glio Comunale per
violazione art. 12 D.L. vo n. 387/2003 - Viola-zione del giusto procedimento -
Incompetenza - Eccesso di potere per perplessità e falsità dei presupposti;
3) Violazione artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 32772001;
4) Violazione art. 12 commi 3 e 4, del D.L. vo n. 387/2003;
5) Violazione art. 21 bis L. n. 241/1990 ed art. 97 Cost. - Violazione art. 12
del D.P.R. n. 387/2003, D.P.R. 12.4.1996 e D.L. vo n. 152/2006 - Violazione del
giusto procedimento - Eccesso di potere per sviamento;
6) Violazione art. 12 D.P.R. n. 387/1983 - Nullità - Violazione del giusto
procedimento (art. 97 Cost.);
7) Segue. Eccesso di potere per difetto di istruttoria/di motivazione e per
contraddittorietà. Violazione L. n. 219/1981;
8) Incompetenza. Violazione dello Statuto Regione Campania: artt. 19, 20, e 31
L. n. 348/71; artt. 27 e 54 deliberazione consiliare 8/L del 18.9.2004 ed artt.
26 e 50 nuovo testo approvato nel febbraio 2009;
9) Violazione art. 12 D.L. vo n. 387/03; Violazione Linee Guida ed indirizzi di
cui all’Allegato A, art. 3, della deliberazione di Giunta Regionale n. 6148 del
15.11.2001; Violazione delle Linee Guida, per lo svolgimento del procedimento
unico relativo alla istallazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabi-le, approvate con delibera di Giunta Regionale n.
1955 del 30.11.2006 e delle deroghe e dei limiti ivi fissati Allegati 1 - lett.
f). Violazione D.G.R. n. 460/2004;
10) Segue: Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento;
travisamento dei presupposti; contraddittorietà. Vio-lazione deliberazione G.R.
n. 489 del 19.4.06, pubblicata sul B.U.R.C. n. 22 del 15.5.2006;
11) Violazione art. 12 D.L. vo n 387/03. Violazione Linee Guida ed indirizzi di
cui all’Allegato A, art. 3, della deliberazione di Giunta Regionale n. 6148 del
15.11.2001; Violazione delle Linee Guida, per lo svolgimento del procedimento
unico relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabi-le, approvate con delibera di Giunta Regionale n.
1955 del 30.11.2006 e delle deroghe e dei limiti ivi fissati (Allegato 1 - lett.
f). Incompetenza;
12) Segue: Violazione art. 4 L. n. 36/2001 - Violazione D.P.C.M. 8.7.2003;
D.P.C.M. 14.11.1997; D.P.C.M. 28.9.1995; D.P.C.M. 23.4.1992; D.M.A. n. 381 del
10.9.1998 - Violazione Linee Guida di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 6148 del 15.11.2001 e quella n. 1955 del 30.11.2006;
13) Violazione D.L. n. 279/2000 conv. in L. n. 365/00. Violazione P.A.I. Piano
per l’Assetto Idrogeologico. Violazione del parere dell’Autorità di Bacino dei
fiumi Frigno, Biferno, Minori, Saccione e Fortore del 26.7.2007 e
dell’Autorizzazione della Comunità Mon-tana del 5.9.07;
14) Violazione art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione - Violazione del
Piano Regolatore Generale.
Preso atto che, con decreto dirigenziale n. 166 del 6 aprile 2009, pubblicato
sul B.U.R.C. n. 26 del 4.5.2009 la Regione Campania aveva autorizzata la “Edison
Energie Speciali S.p.a.” alla realizza-zione ed all’esercizio di un impianto di
produzione di energia elet-trica da fonte eolica su terreni siti nel Comune di
Foiano di Val For-tore, i ricorrenti, rilevato che con il suddetto progetto si
sarebbe po-tuto operare una progettazione ed una eventuale espropriazione tale
da garantire le fasce di rispetto imposte dalle Linee Guida e le di-stanze ivi
fissate dalle civili e rurali abitazioni, con i motivi aggiunti notificati il
20.5.2009 e depositati il giorno 27 successivo, hanno impugnato il suddetto
decreto deducendo le seguenti censure:
1) Idem sub 3) ricorso introduttivo;
2) Idem sub 4) ricorso introduttivo;
3) Violazione artt. 8, 9 e 13 D.P.R. n. 327/2001, stante l’omessa indicazione
dei termini di inizio e di ultimazione dell’espropriazione, nonché l’indicazione
dell’ammontare dell’indennizzo dovuto ai singoli proprietari;
4) Idem sub 5) ricorso introduttivo;
5) Idem sub 6) ricorso introduttivo;
6) Idem sub 8) ricorso introduttivo;
7) Idem sub 9) ricorso introduttivo;
8) Idem sub 10) ricorso introduttivo;
9) Idem sub 11) ricorso introduttivo;
10) Idem sub 12) ricorso introduttivo;
11) Idem sub 13) ricorso introduttivo amplius;
12) Idem sub 14) ricorso introduttivo.
Presa cognizione, attraverso le comunicazioni del 7-8.8.2009 che, con i decreti
dirigenziali n. 116 del 7.7.2009 e n. 376 del 20.7.2009, la Regione Campania
aveva approvato il progetto definitivo di un parco eolico nel Comune di Foiano
di Val Fortore (BN) dichiarando la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
dell’opera de quo, i ri-correnti, con motivi aggiunti notificati il 15-16.9.2009
e depositati il giorno 29 successivo, hanno impugnato (unitamente alle note di
comunicazione) anche i predetti decreti deducendo le medesime censure già
dedotte nei primi motivi aggiunti, oltre alla violazione degli artt. 11, 16 e 17
del D.P.R. n. 327/2001, come mod. dal D.L. vo n. 302/2002 sotto un primo profilo
che la comunicazione ex art. 17 rubricato del mese di agosto 2009 sarebbe stata
indirizzata solo ad alcuni (nello specifico, a Marucci Pasquale Colucci
Salvatore, Corvino Maria Giuseppa, Martucci Saverio, Facchiano Giuseppe, Ferro
Orazio e Ferro Giuseppe), e sotto un ulteriore profilo, che, pur rendendosi
edotti (solo alcuni) dell’adozione del provvedimento di approvazione del
progetto definitivo dell’opera e comunicando il nominativo del responsabile del
procedimento, si ometterebbe di no-tiziari gli interessati: 1) della facoltà di
prendere visione di tutta la documentazione e 2) di fornire ogni utile elemento
per determinare il valore dell’area ai fini della liquidazione dell’indennità di
espro-prio, in tal modo non risultando la comunicazione de qua idonea a produrre
gli effetti propri.
Infine, a fronte del decreto dirigenziale n. 494 del 5.10.2009 in epi-grafe con
cui la Regione Campania aveva disposto l’espropriazione e l’asservimento delle
fasce di terreno di loro proprietà, necessarie alla realizzazione, all’esercizio
ed alla manutenzione del parco eoli-co, comunicando, altresì, ai sensi dell’art.
23 del D.P.R. n. 327/2001, con note del 27.10.2009 che il giorno 13.11.2009 si
sa-rebbe proceduto alla redazione dello stato di consistenza e del ver-bale di
immissione nel possesso, i ricorrenti, con i motivi aggiunti notificati il
10.11.2009 e depositati lo stesso giorno, hanno impu-gnato anche i suddetti atti
deducendone l’illegittimità (oltre che per invalidità derivata dai medesimi vizi
già fatti valere con i precedenti motivi di gravame) del predetto decreto per le
seguenti censure:
1) Incompetenza - Violazione della deliberazione della Giunta Re-gionale
18.12.2004, n. 2329, nonché dell’art. 6 del D.P.R. n. 327/2001.
2) Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione - Violazione
art. 22 T.U. n. 327/2001.
Si sono costituiti, in relazione sia al ricorso introduttivo che ai moti-vi
aggiunti, in giudizio la Regione Campania, il Comune di Forano di Val Fortore e
la controinteressata “Edison Energie Speciali S.p.a.”, tutti preliminarmente
eccependo l’inammissibilità del ricor-so e dei motivi aggiunti e, nel merito,
sostenendone l’infondatezza, all’uopo analiticamente controdeducendo alle
avverse censure.
L’istanza cautelare è stata accolta dalla Sezione con l’ordinanza in epigrafe.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2010 la causa è passata in de-cisione.
DIRITTO
1. Pregiudizialmente deve rilevarsi la piena legittimazione dei ricor-renti alla
proposizione del ricorso.
Sul punto il Collegio è ben consapevole del consolidato orientamen-to
giurisprudenziale per il quale la legittimazione di una persona fi-sica ad
impugnare atti di localizzazione di una discarica e, più in ge-nerale, di
impianti che potrebbero rivelarsi dannosi per la salute u-mana, non discende
dalla vicinanza dell’abitazione del ricorrente dalla discarica, ma è subordinata
alla prova del danno che quest’ultimo riceve nella sua sfera giuridica dal fatto
che la localiz-zazione dell’impianto riduce il valore del fondo situato nelle
sue vi-cinanze nonostante le prescrizioni dettate dall’autorità competente in
ordine alle modalità di gestione dell’impianto a salvaguardia di chi vive nelle
vicinanze (ex multis T.A.R. Piemonte Torino, sez. II 26 maggio 2008, n. 1217).
Tuttavia, proprio in virtù di un tale orientamento, nella fattispecie in esame -
con affermazione contenuta nei motivi aggiunti e non con-traddetta da
controparti - i ricorrenti, anche se non abitano nella zo-na interessata
dall’impianto eolico, dichiarano che i loro fabbricati, lungi dal rappresentare
vecchi ruderi in stato di abbandono, sono de-stinati formalmente ad attività
agricole con indirizzo produttivo im-prontato sull’allevamento zootecnico dei
bovini sia da latte che da carne, sull’allevamento ovino e di riflesso sulle
colture foraggiere e cerealicole indispensabili per l’allevamento del bestiame,
risultano adibiti a depositi agricoli, nonché ad attività agrituristiche e
vendita di beni di produzione propria (miele) e che - contrariamente a quan-to
ipotizzato dalle parti resistenti che riferiscono di “vecchi ruderi”- il solo
fabbricato insistente sulle particelle 3 e 6 è in stato di degra-do, mentre
tutti gli altri sono in ottime condizioni.
Né, ad avviso del Collegio a privare i ricorrenti della legittimazione e
dell’interesse ad interesse ad agire può valere le affermazioni delle parti
resistenti secondo cui alcuni ricorrenti richiamerebbero la pro-prietà di
immobili che, tuttavia, non risultano censiti (Colucci Salva-tore, Marucci
Pasquala, Cece Assunta, Marucci Rosa, Colucci Gio-vanna).
Al riguardo i ricorrenti, nei secondi motivi aggiunti - richiamandosi alla
consulenza tecnica di parte versata in giudizio - rilevano che i fabbricati di
loro proprietà sono quasi tutti riportati in mappa, ad ec-cezione dei fabbricati
ricadenti sulle p. lle 3 e 6 del foglio 11 e sulla p. lla n. 96, che comunque
sono di antica costruzione e costeggiano le strade comunali “Foiano di Val
Fortore - Baselice”, la Foiano di Val Fortore - San Marco dei Cavoti” e la
“Renzecoppe n. 3”.
In tale situazione ed in mancanza di controdeduzioni circa la pre-senza in loco
di attività economiche, appare ragionevole ipotizzare l’eventuale pregiudizio
che potrebbe derivare alle attività economi-che gestite dai ricorrenti dalla
ubicazione in loco di un impianto eo-lico, con la conseguente loro
legittimazione ed interesse ad impu-gnare gli atti con i quali si è dato corso
alla realizzazione e messa in esercizio dell’impianto de quo.
2. Ciò premesso, nel merito, il presente giudizio ha ad oggetto gli at-ti
inerenti al procedimento unico, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 387/1983,
per la installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile (parco eolico) da ubicarsi nel territorio del Comune di Foiano
di Val Fortore (BN), promosso su istanza della “Edison Energie Speciali S.p.a”,
ivi compresa l’attivazione di sub-procedimenti di esproprio resisi necessari nei
confronti di quei proprietari che non avevano acconsentito alla ces-sione
bonaria dei beni di loro proprietà.
In particolare con il ricorso introduttivo sono stati cumulativamente impugnati
l’atto di avviso di avvio del procedimento per l”apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e/o all’asservimento sugli immobili occorrenti alla
costruzione e messa in esercizio del parco eolico costruito dalla “Edison
Energie Specia-li” e per l’approvazione del relativo progetto, pubblicato
all’Albo comunale dal 10.2.2009 al 12.3.2009 e tutti gli atti annessi e
connes-si: il progetto dell’opera, comprensivo del piano particellare grafico e
descrittivo, gli atti interni della Conferenza di Servizi indetta ai sensi
dell’art. 12 del D.L. vo n. 387/2003, i verbali di quest’ultima, l’eventuale
provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto
da fonte eolica, se già intervenuto, il de-creto dirigenziale n. 115 del
27.3.2008, recante il parere favorevole di compatibilità ambientale su conforme
valutazione della Commis-sione V.I.A., oltre alle deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 9 del 9.8.2003, n. 10 del 15.6.2004 e n. 39 del 9.10.2006 ed altre
an-cora prodromiche all’autorizzazione unica regionale ed, infine, la
convenzione, se già stipulata, tra il Comune e la “Edison Energie Speciale
S.p.a.”
3. Pregiudizialmente il ricorso introduttivo è in parte inammissibile e, per la
restante parte, improcedibile.
4. Sotto il primo profilo parte ricorrente ha ricompreso nell’oggetto della
propria impugnativa anche la nota di comunicazione dell’avvio del procedimento
per l”apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o all’asservimento
sugli immobili occorrenti alla co-struzione e messa in esercizio del parco de
quo.
Tuttavia, per questa parte, il ricorso introduttivo è inammissibile, at-teso che
la nota in parola non reca alcuna manifestazione di volontà provvedimentale e
non è, come tale, immediatamente lesiva dei suoi interessi, risultando, anzi,
emanata in funzione di garanzia della sua partecipazione al procedimento
amministrativo, consentendogli, alla stregua di quanto previsto nella normativa
generale di cui agli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 di <<
formulare entro i 30 giorni successivi alla notificazione dell’atto le proprie
osserva-zioni che verranno opportunamente valutate dall’Autorità espro-priante
ai fini delle definitive determinazioni >>.
Trattasi dunque di atto avente natura meramente endoprocedimenta-le non ex se
impugnabile in relazione al quale in giurisprudenza si afferma che: << La
comunicazione di avvio del procedimento, al pa-ri degli atti infraprocedimentali
non idonei a suscitare un arresto o ad evocare uno sbocco con certezza negativo
della procedura, non è atto autonomamente impugnabile in ragione della sua
natura prepa-ratoria nell’ambito di un iter suscettibile di definizione non
necessa-riamente sfavorevole nei riguardi dell’interessato >> (C. di S., sez. VI,
19.10.2004, n. 6775 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 7.10.2005, n. 3770).
5. In relazione alla impugnativa degli ulteriori atti del procedimento unico,
con particolare riferimento al provvedimento di autorizzazio-ne regionale ed
agli atti interni ed ai relativi verbali della Conferen-za dei Servizi, indetta
ai sensi dell’art. 12 del D.L. vo n. 347/1983, all’esito della quale era stato
adottato il suddetto provvedimento, nonché al decreto dirigenziale n. 115 del
27.3.2008, (recante il pare-re favorevole di compatibilità ambientale su
conforme giudizio della Commissione V.I.A.), deve rilevarsi che le parti
ricorrenti propon-gono la loro impugnativa o avverso atti di cui non ancora ne
hanno contezza (come l’autorizzazione unica regionale, gravata “se già
in-tervenuta”), ovvero l’impugnativa stessa (una volta avuta piena con-tezza
dell’attività provvedimentale all’uopo esperita) viene pun-tualmente riproposta
con i primi ed i successivi motivi aggiunti, pe-raltro deducendo le medesime
censure già fatte valere con il ricorso introduttivo.
In tale situazione, concentrandosi l’interesse dei ricorrenti unica-mente sulla
impugnativa contenuta nei motivi aggiunti, il ricorso in-troduttivo, per questa
parte, non può che risultare improcedibile.
6. Restano, infine, le prime due censure inerenti alle impugnate de-liberazioni
del Consiglio Comunale n. 9 del 9.8.2003, n. 10 del 15.6.2004 e n. 39 del
9.10.2006, con la prima delle quali (espressa-mente qualificata quale atto di
indirizzo e di programmazione), era-no individuate le aree idonee ad ospitare la
realizzazione dei nuovi impianti eolici (per tali dovendosi intendere, giusta la
definizione contenute nelle Linee Guida Regionali approvate con delibera di
Giunta Municipale n. 1955 del 30 novembre 2006, “un sistema co-stituito
dall’insieme dei dispositivi-aerogeneratori - atti a trasforma-re l’energia
meccanica del vento in energia elettrica, incluse le opere civili e di
connessione alla rete e comprensivo dell’intera area occu-pata dal sistema”),
mentre con la seconda era stabilito di “concedere ospitalità” alla società
“”Edison Energie Speciali s.r.l.”, con sede in Milano, per il potenziamento del
parco eolico “già realizzato“, me-diante l’installazione di almeno dieci
ulteriori aerogeneratori fissan-do anche le condizioni economiche per l’Ente e
con la terza era ap-provato uno schema di convenzione con la suddetta società
che ave-va comunicato l’intenzione di installare un numero di turbine eoli-che
fra 5 e 17 di potenza compresa fra 8 MW e 40 MW.
Per questa parte il ricorso introduttivo è inammissibile.
Secondo quanto suggerito dalle Linee Guida approvate con delibera della Giunta
Regionale Campania n. 1955 del 30 novembre 2006, in vigore fino alla data del
7.4.2009 di entrata a regime delle nuove li-nee guida approvate con delibera
giuntale n. 500 del 20.3.2009, con siffatte delibere si è inteso garantire il
“coinvolgimento delle realtà locali sin dalla prime fasi della pianificazione
del progetto, la comu-nicazione con le medesime realtà e le iniziative opportune
per assi-curare i maggiori benefici possibili per le comunità stesse”; inoltre
la definizione di intese fra Enti territoriali e soggetti proponenti im-pianti
eolici, non solo non è controindicata dalle suddette Linee Gui-da, ma, anzi
viene ordinariamente prevista al punto 3 del paragrafo recante ”Criteri di
carattere generale”, laddove si enfatizza la positi-vità di un adeguato
coinvolgimento, sin dalla fase iniziale di proget-tazione degli interventi,
della parte pubblica, sia in funzione della ottimale allocazione degli impianti
eolici, sia al dichiarato scopo di consentire la massimizzazione dei benefici
derivanti alle comunità locali dalla realizzazione degli insediamenti.
Tale attività di cooperazione (art. 4, punto 3, lett. e delle Linee Gui-da) deve
concretizzarsi nella “adozione di misure di compensazione di criticità
ambientali territoriali assunte anche a seguito di accordi fra il proprietario e
l’Ente Locale interessato dall’intervento”.
Pertanto, essendosi in buona sostanza il Comune, limitato a prefigu-rare il modo
con cui avrebbe successivamente esercitato le proprie competenze in seno al
procedimento di autorizzazione, i provvedi-menti in parola devono ricondursi
nell’ambito dell’attività mera-mente programmatica e di indirizzo in funzione
della conformazio-ne del territorio comunale, e pur avendo indubbiamente
influito sul processo volitivo che ha condotto il Comune di Foiano di Val
Forto-re a rendere il proprio atto di assenso alla realizzazione dell’impianto
eolico sul proprio territorio, in sede di conferenza dei servizi del 13.11.2008,
alcun rilievo devono avere avuto in relazio-ne al procedimento di rilascio
dell’autorizzazione unica in favore della “Edison Energie Speciali S.p.a.” da
parte della Regione Cam-pania, avendo, quest’ultima dato rilievo unicamente
all’assenso pre-detto, essendo i contenuti dispositivi dei precedenti deliberati
consi-liari rimasti totalmente e senza residui assorbiti in quello del
prov-vedimento regionale con cui, in sede di rilascio dell’autorizzazione unica,
è stato definitivamente decisa la localizzazione del parco eo-lico.
7. Ciò premesso e per una più agevole disamina dei motivi aggiunti è opportuno
richiamare senz’altro la normativa di riferimento e pro-cedere ad una breve
ricostruzione fattuale della vicenda anche alla luce di quanto argomentato nelle
memorie difensive dai resistenti Comune e Regione e dalla Società
controinteressata.
8. In punto di diritto rileva l’art. 12 del D.L.vo 29.12.2003, n 387 che,
all’art. 12 (“Razionalizzazione e semplificazione delle procedu-re autorizzative”)
prevede che:
<< 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti di
energia rinnovabili, nonché le opere e le infrastrutture indispen-sabili alla
costruzione ed all’esercizio degli stessi impianti, autoriz-zate ai sensi del
comma 3, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell’Interno vigenti
per le attività ed i controlli di prevenzione in-cendi.
3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di ener-gia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifi-ca,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattazione definiti dalla
normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione ed all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad
autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dal-le Province delegate dalla
Regione, nel rispetto delle normative vi-genti in materia di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urba-nistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è
convocata dalla Regio-ne entro trenta giorni dal ricevimento dalla domanda di
autorizza-zione (……..).
L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un pro-cedimento
unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni inte-ressate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. (In caso rilascio
dell’autorizzazione co-stituisce titolo a costruire l’impianto in conformità al
progetto ap-provato e deve contenere l’obbligo della rimessa in pristino dei
luo-ghi a cari9co del soggetto esercente e a seguito della dismissione
dell’impianto, o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecu-zione di
misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine per la conclusione del
procedimento di cui al presente comma, non può comunque essere superiore a 180
giorni (…..) >>.
Ne deriva che, in base ai principi posti dall’art. 12 commi 3 e 4 D.L. vo 29
dicembre 2003, n. 387, la costruzione e l’esercizio degli im-pianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnova-bili richiede
un’autorizzazione unica, a seguito di un procedimento al quale partecipano tutte
le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi; in tal modo, le
determinazioni delle ammini-strazioni interessate, devono essere espresse solo
in quella sede, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante il
coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica
finale (Cfr: T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 9 settembre 2009, n. 1478).
9. In punto di fatto la complessa procedura finalizza alla realizza-zione del
“parco eolico”, prende le mosse dal progetto definitivo presentato dalla “Edens
S.p.a.” proponente in data 30.4.2007, a se-guito dell’accorpamento delle due
richieste iniziali separate, in un unico progetto della potenza complessiva di
28,10 MW, sul quale in data 6.6.2007 aveva attivata la fase di valutazione di
impatto am-bientale, poi conclusasi con il decreto assessorile n. 115 del 2007
che aveva espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, prescrivendo,
tuttavia, una serie di misure di mitigazione (utilizzo solo di aerogeneratori di
media taglia, impiego di torri tubolari anzi-ché tralicci, ricorso a vernici
antiriflettenti).
Successivamente alla conclusione della fase di valutazione di impat-to
ambientale, in data 30.11.2005 “Edison Energie Speciali S.p.a” aveva presentato
formale istanza di autorizzazione unica alla Regio-ne per l’attivazione della
procedura di autorizzazione unica ex art. 12 D.L. vo n. 387/2003 per la
costruzione e l’esercizio di un impian-to di produzione di energia elettrica da
fonte eolica, con specifiche tecniche come da progetti di massima allegati, ed
il procedimento autorizzatorio era passato alla fase propriamente decisoria,
nell’ambito della quale, snodo principale della procedura de qua era stata la
conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 13 novembre 2008 in seno alla
quale, da un lato, erano stati formalmente recepiti numerosi pareri scritti di
portata favorevole e, dall’altro, acquisite le valutazioni, parimenti
favorevoli, dei rappresentanti delle ammini-strazioni fisicamente presenti alla
riunione (Servizio 03 della Regio-ne Campania Comune di Foiano Genio Civile,
ARPA).
Tuttavia, prima di pervenire all’atto conclusivo del procedimento, si rendeva
necessario per la Società controinteressata attivare un sub-procedimento
espropriativo, stante l’indisponibilità di alcuni pro-prietari coinvolti
dall’iniziativa alla cessione consensuale della tito-larità dei cespiti da
occupare.
In proposito, come relazionato dal Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Economico - Settore Regolazione dei Mercati della Regione Campania,
quest’ultimo Settore, acquisiti i pareri necessari, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione unica, con Decreto dirigenziale n. 116 del 6.4.2009 -
successivamente integrato con decreto n. 376 del 20.7.2009, su richiesta di
rettifica da parte della “Edison Energie Speciali S.p.a.”, al fine di apporre il
vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dall’impianto e dalle
opere connesse - rilasciava l’autorizzazione unica alla costruzione ed
all’esercizio di un impianto eolico della potenza di 18 Mw, nel Comune di Foiano
di Val Fortore.
Successivamente la Società proponente con nota del 28.7.2008 chiedeva
l’attivazione della procedura di esproprio e di occupazione d’urgenza, con le
modalità previste dall’art. 22 del D.P.R. n. 327 del 2001.
10. Ciò precisato, nella prima censura dei primi motivi aggiunti - con i quali è
stato impugnato il decreto dirigenziale n. 116 del 6 a-prile 2009 pubblicato sul
B.U.R.C. n. 26 del 4.5.2009 di autorizza-zione all’esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica - i ricorrenti deducono la
violazione degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, atteso che la
comunicazione di avvio del procedimento di esproprio sarebbe avvenuta mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale dal 10.2.2009 al 12.3.2009, mentre,
ri-sultando il numero degli espropriandi non affatto superiore a 50 sa-rebbe
stata necessaria una comunicazione individuale.
In contrario deve rilevarsi che, dal Piano Particellare, presentato dal
proponente e prodotto in giudizio, si evince che: “i destinatari o pro-prietari
degli immobili oggetto di apposizione del vincolo preordina-to all’esproprio
sono superiori a 50”, e, precisamente, il numero ri-sulta addirittura superiore
a 100.
Pertanto, giusta quanto previsto per una tale evenienza dal comma 2 dell’art. 11
e comma 5 dell’art. 16 D.P.R. n. 327/2001, l’Amministrazione Regionale
procedente attendeva a dare pubblicità legale con le note del 26 e del 30
gennaio 2009; in particolare l’avviso di avvio del procedimento di apposizione
del vincolo pre-ordinato all’esproprio era stato pubblicato sul quotidiano “Il
Matti-no” di Napoli e sul B.U.R.C. in data 9.2.2009 e, successivamente, con note
del 2.3.2009, ne richiedeva al Comune di Forano di Val Fortore la pubblicazione
sul proprio Albo Pretorio.
11. Nella seconda censura i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 12,
commi 3 e 4, del D.L. vo n. 387/2005, atteso che, fis-sando la norma il termine
massimo per la conclusione del procedi-mento unico di autorizzazione, in 180
giorni e risultando l’istanza della Edison risalente al 2005 sarebbe evidente lo
sforamento del termine massimo non potendosi far coincidere l’inizio del
procedi-mento con la convocazione della Conferenza di servizi né ammetter-si
sospensioni in violazione della norma di legge (e non è un caso che, comunque,
il terzo comma dello stesso articolo prevede che la conferenza di servizi “…è
convocata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione…”),
mentre nella fattispecie sareb-bero trascorsi ben due anni.
In contrario, pur ad ammettere la natura perentoria del termine di 180 giorni
previsto dall’art. 12, comma 4, ultimo periodo, D.L. vo 29 dicembre 2003, n.
387, per la conclusione del procedimento fina-lizzato al rilascio
dell’autorizzazione unica alla costruzione di im-pianti di energia eolica e
decorrente dalla data della presentazione della relativa domanda (Cfr: T.A.R.
Basilicata, 5 marzo 2007, n. 144), decisivo è il rilievo che il termine in
questione è stato fissato dal Legislatore nell’esclusivo interesse del
richiedente l’autorizzazione (nella specie “Edens”), sicché è solo questi che
può pretenderne il rispetto e lamentarsi del suo mancato rispetto, mentre
analogo interesse non ha il soggetto espropriando.
12. Nella terza censura è dedotta la violazione degli artt. 8, 9 e 13 D.P.R. n.
327/2001, stante l’omessa indicazione dei termini di inizio e di ultimazione
dell’espropriazione.
In contrario deve rilevarsi che nel provvedimento che dichiara la pubblica
utilità dell’opera non è più necessario indicare espressa-mente i termini di
avvio e di conclusione delle procedure espropria-tive giacché, mentre il primo è
stato ormai soppresso definitivamen-te dal comma 3 dell’art. 13 del D.P.R. n.
327/2001, qualora non fos-se stato fissato il secondo, si applica (ai sensi del
successivo comma 4) il termine suppletivo legale di 5 anni.
13. Nella quarta censura i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 21 bis
L. n. 241 del 1990, dell’art. 12 del D.P.R. n. 387/2003, del D.P.R. 12.4.1996 e
del D.L. vo n. 152/2006, per violazione del giu-sto procedimento, a presidio
della tutela sostanziale dell’effettività del rapporto fra pubblici poteri,
stante la mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi del Comune di
Baselice, stante che alcuni ae-rogeneratori dovrebbero essere eretti al confine
tra il predetto Co-mune e quello di Foiano.
Anche tale censura è priva di pregio.
Il riferimento alle “Amministrazioni interessate”, contenuto nell’inciso del
primo periodo del comma 4 dell’art. 12 del D.L. vo n. 387 del 2003, riguarda
testualmente la partecipazione al procedi-mento autorizzatorio nel suo complesso
(al quale potranno prendere parte, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n.
241 del 1990, tutte le amministrazioni cui sia riconoscibile un interesse anche
di mero fat-to rispetto al progetto della cui approvazione si tratta), non alla
con-ferenza dei servizi decisoria convocata per l’assunzione della
deter-minazione finale ed, in relazione alla quale, l’individuazione delle
Autorità chiamate ad esprimere la loro decisione rimane regolato dalla
disposizione di cui all’art. 14 della legge n. 241 del 1990 che circoscrive la
legittimazione alla conferenza decisoria alle sole am-ministrazioni cui spetti
per legge esprimere, sull’oggetto del proce-dimento, “intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denomina-ti”.
E’ però da escludere che nella categoria delle Amministrazioni le-gittimate a
partecipare alla Conferenza di servizio potesse rientrare il Comune di Baselice,
il cui territorio - come gli stessi ricorrenti ri-conoscono - non è direttamente
toccato dalla realizzazione dell’impianto ed all’assenso del quale nessuna norma
subordina l’autorizzabilità del progetto (la qualità di Comune confinante, di
si-curo, non è di per sé, fattore che sia idoneo a conferire allo stesso
at-tribuzioni autorizzative non contemplate dall’ordinamento).
Quanto appena rilevato non esclude che, qualora il Comune di Base-lice si fosse
ritenuto astrattamente portatore di problematiche parti-colari meritevoli di
essere prese in considerazione, sarebbe stato le-gittimato ad intervenire nel
procedimento nelle forme e nei modi di cui all’art. 9 della legge n. 241 del
1990, presentando all’Amministrazione documenti e memorie scritte
rappresentative del proprio punto di vista.
14. Nella quanta censura è dedotta la violazione dell’art. 12 del D.P.R. n.
387/2003 e della legge n. 219 del 1981, oltre all’eccesso di potere per difetto
di istruttoria e di motivazione, per non avere l’Amministrazione Regionale nel
provvedimento autorizzatorio, da-to ragione, anche sotto il profilo urbanistico,
della convenienza e delle esigenze prevalenti rispetto a quelle dei privati
coinvolti, e-sternando i motivi della scelta anche rispetto alle aspettative dei
pri-vati.
L’argomento non è condivisibile, atteso che, nel caso di specie, non era affatto
necessario indicare specificamente nell’atto di autorizza-zione le ragioni in
forza delle quali l’Amministrazione procedente aveva ritenuto prevalenti gli
interessi pubblici sottesi alla realizza-zione dell’impianto rispetto a quelli
privati che ora vengono opposti come antagonisti
Infatti ogni considerazione su un presunto ordine gerarchico fra inte-ressi
pubblici e privati resta preclusa allorquando - come nel caso di specie - i
rapporti fra queste due categorie di interessi vengano di-sciplinati
direttamente dalla legge nel senso di considerare assolu-tamente prevalente
l’interesse pubblico allo sfruttamento delle fonti di energia alternativa e
rinnovabile rispetto agli interessi meramente dominicali dei soggetti
proprietari delle aree ove dovrà essere ubica-to l’impianto; non a caso, ai
sensi dell’art. 12 del D.L. vo n. 387 del 2003, l’approvazione del progetto ed
il conseguente rilascio dell’autorizzazione unica implicano la dichiarazione di
pubblica uti-lità, nonché di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.
Ovviamente il preminente interesse pubblico alla realizzazione di impianti di
tale portata, secondo la logica di uno sviluppo sostenibi-le, trova il
necessario controaltare nell’adeguata ponderazione delle implicazioni che il
progetto in corso di approvazione può avere nei confronti di una serie di
interessi pubblici puntualmente indicati del-la norma (ambientali, paesaggistici
ed urbanistici, ecc.).
Tuttavia l’unica sede in cui tale valutazione viene effettuata è quella della
Conferenza di Servizi e, nel caso di specie, come risulta dall’acquisizione
degli atti di assenso reso da tutte le Amministra-zione intervenute nella
predetta Conferenza, l’istruttoria è stata e-spletata in maniera approfondita ed
esauriente attraverso la ponde-razione di tutti gli interessi, pubblici e
privati coinvolti ed i diritti dominicali degli espropriandi potranno trovare
adeguato ristoro nel-la corresponsione di adeguato indennizzo.
Quanto alla posizione di Martucci Saverio, essa non è diversa da quella degli
altri soggetti espropriandi per i quali il diritto reale di proprietà si risolve
nel diritto di credito ad un “serio e congruo” in-dennizzo”, con la precisazione
che, in occasione della quantificazio-ne dell’indennità da corrispondergli, si
dovrà tener conto anche dell’eventuale contributo ex lege n. 219 del 1981
conseguito in rela-zione all’immobile di sua proprietà interessato dalla
procedura abla-toria.
15. Nella sesta censura i ricorrenti lamentano l’incompetenza della Giunta
Regionale ad approvare, prima con la delibera n. 6148/2001 e dopo, con le
delibere n. 460/2004 e n. 1955/2006, le procedure e gli indirizzi programmatici
per l’installazione di impianti eolici (c.d. Linee Guida), atteso che,
trattandosi di attività regolamentare e di pianificazione, essi rientrerebbero,
per Statuto, nella competenza del Consiglio Regionale.
In contrario deve rilevarsi che le delibere regionali su riferite non hanno
valore regolamentare, ma si limitano ad esprimere generici indirizzi
programmatici e di massima, per orientare, in funzione di mera previsione di
intenti, la futura azione provvedimentale degli uffici competenti con la
conseguenza che non sussiste alcuna riserva di competenza regolamentare del
Consiglio per la loro adozione.
Inoltre la disciplina procedimentale dettata dall’art. 12 del D.L. vo n. 387 del
2003 è autoapplicativa, nel senso che alla stessa devono immediatamente
uniformarsi le Regioni, a prescindere della even-tuale adozione da parte loro di
atti normativi di attuazione o di “Li-nee Guida”.
16. Nella settima censura è dedotta ancora una volta la violazione dell’art. 12
D.L. vo n. 387/2003 e la Violazione delle Linee Guida ed indirizzi di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n. 6148 del 15.11.2001, nonché di quelle
approvate con altra delibera di Giunta Regionale n. 1955 del 30.11.2006, atteso
che la Regione Campania avrebbe avviato il procedimento volto all’autorizzazione
alla costru-zione del parco eolico su particelle di proprietà dei ricorrenti
pre-scindendo totalmente dai limiti vigenti in tema di distanze tra pali eolici
e civili abitazioni.
Come si evince con chiarezza dall’art. 6 della Linee Guida del 2006, il rispetto
dei criteri di localizzazione stabiliti dall’allegato I non è condizione per l’autorizzabilità
del progetto, bensì solo per assegna-re allo stesso un ordine di priorità
nell’esame delle relative doman-de, alla stregua di quanto previsto dal
successivo art. 10 (“Ordine di esame delle richieste di autorizzazione”, secondo
il quale: (…….) 5. Le domande proposte nel rispetto di cui agli allegati I e II
alle presenti Linee Guida hanno priorità di valutazione e sono sottoposte ad una
procedura semplificata che prevede l’indizione della Confe-renza con la diretta
acquisizione dei pareri da parte delle Ammini-strazioni interessate.
6. Le domande di autorizzazione che non rispettano i criteri di cui agi allegati
I e II sono collocate in un elenco separato che comunque rispetta la temporalità
del protocollo regionale. Per tali istanze è prevista l’indizione e la
convocazione di una prima riunione della Conferenza di servizi istruttoria ,
seguita, dopo l’inoltro delle even-tuali integrazioni progettuali, da una
riunione decisoria”.
Pertanto non è possibile ricondurre alla non conformità dell’impianto della
Società a tali criteri una qualche conseguenza sul piano della legittimità
dell’autorizzazione finale, posto che il proget-to della controinteressata non
ha inteso beneficiare, ed, in concreto non ha beneficiato, del titolo
preferenziale in questione.
16. Nella ottava censura è dedotta la violazione del giusto procedi-mento,
violazione della delibera di Giunta Regionale n. 489 del 19.4.2006 (oltre
all’eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti e
contraddittorietà), atteso che, nel ratificare il pro-tocollo di intesa fra la
Regione Campania e la Provincia di Beneven-to per la promozione e lo sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabi-li, la predetta delibera avrebbe stabilito
che, per non compromettere l’attuabilità delle Linee Guida in itinere, tutti i
procedimenti di rila-scio delle autorizzazioni per nuovi interventi di
produzione di ener-gia eolica nella Provincia di Benevento, ivi comprese le
procedure di conferenze di servizi in corso, sarebbero restate sospese.
La censura ha poco pregio atteso che la conferenza di servizi, nella quale sono
state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa del-la proponente da
parte delle Amministrazioni intervenute si è tenuta in data 13.11.2008, ed in
base ad essa, in data 6 aprile 2009, è stato emanato il decreto dirigenziale di
autorizzazione unica, allorquando, cioè, le Linee Guide erano già state
approvate con la delibera di Giunta Regionale n. 1955 del 30 novembre 2006.
Ne deriva che non è risultata in alcun modo compromessa l’attuabilità delle
Linee Guida ma delle stesse se ne è tenuto adegua-to conto.
17. Nella nona censura è dedotta la violazione art. 12 D.L. vo n. 387/2003, la
violazione delle Linee guida ed indirizzi di cui all’Allegato A, art. 3, della
deliberazione di Giunta Regionale n. 6148 del 15.11.2001 ed, infine, la
violazione della Linee guida ap-provate con delibera di Giunta Regionale n. 1955
del 30.11.2006 e delle deroghe e dei limiti ivi fissati (Allegato I - lett. f),
atteso che, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23.4.2007 il
Co-mune di Foiano avrebbe deliberato di concedere alla Società “Edi-son S.p.a.”
il nulla osta all’installazione di n. 2 aerogeneratori nel Comune di Baselice ad
una distanza dalle strade comunali e dal con-fine con il Comune di Foiano
inferiore a quella prevista dalle Linee regionali a condizione di reciprocità,
ossia con una duplice violazio-ne perché anche il Comune di Baselice avrebbe
acconsentito alla in-stallazione nel territorio di Foiano ad una distanza non
regolare ri-spetto al confine ed alle strade esistenti.
La censura è infondata atteso che, come sopra rilevato, alle stregua della nuove
Linee Guida approvate con deliberazione di Giunta Re-gionale n. 1955/2006, non
sussiste alcun limite distanziale tra gli impianti in parola e loro singole
componenti e le strade comunali da rispettare quale condizione di legittimità
dell’autorizzazione unica.
18. Nella decima censura è dedotta la violazione art. 4 L. n. 36/2001;
Violazione D.P.C.M. 8.7.2003; D.P.C.M. 14.11.1997; D.P.C.M. 28.9.1995; D.P.C.M.
23.4.1992; D.M.A. n. 381 del 10.9.1998 - Violazione Linee Guida di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 6148 del 15.11.2001 e quella n. 1955 del
30.11.2006.
Al riguardo i ricorrenti lamentano - con il conforto della consulenza tecnica da
loro prodotta - che, non risultando gli aerogeneratori ubi-cati correttamente,
essi provocherebbero una situazione di disagio e di pericolo per la salute
pubblica delle persone abitanti nei dintorni: danno per il riverbero ed il
riflesso che gli aerogeneratori provoche-rebbero con il loro movimento, per il
gioco di ombre che il moto di rotazione delle pale produrrebbe quando si
interponessero fra il sole e l’abitazione ed, infine, per il rumore prodotto.
La censura è inammissibile, in quanto formulata senza investire al-cun vizio di
legittimità dell’impugnata autorizzazione, ed anche in-fondata in quanto
attinente al c.d. merito tecnico delle scelte proget-tuali sindacabili sono in
caso di manifesta illogicità o irragionevo-lezza.
Secondo la giurisprudenza, ai fini della realizzazione di impianti e-lettrici
(ma le considerazioni sono estensibili anche agli impianti di energia eolica),
l’amministrazione non ha l’obbligo di esplicitare negli atti del procedimento
tutte le scelte e le alternative possibili individuate in sede di localizzazione
delle aree espropriande, per cui la maggiore idoneità di un progetto di
elettrodotto, rispetto alla solu-zione prescelta dall’E.N.E.L., non può formare
oggetto di censure in sede di giudizio di legittimità, configurando tale scelta
esercizio di potestà tecnico-amministrativa, sindacabile dal giudice
amministra-tivo solo in ipotesi di manifesta irrazionalità, con l’ulteriore
conse-guenza che le osservazioni di stampo squisitamente tecnico articola-te
dalla parte in merito alla congruità della dislocazione del tracciato (od anche,
come nella specie, degli aerogeneratori) sono da ritenere prive di cittadinanza
processuale, se non intese come conducenti alla presa d’atto dell’assoluta
irrazionalità del progetto (Cfr: T.A.R. Sa-lerno, sez. I, 5 aprile 2006, n.
372).
Ipotesi, questa, che non sembra pertinente al caso di specie, se è ve-ro che
nell’impugnata autorizzazione unica si dà atto che: “Il Settore Regionale Tutela
dell’Ambiente ha trasmesso, con nota acquisita a-gli atti in data 27/11/2008
copia del decreto assessoriale di compati-bilità ambientale n. 115/08” e che:
“L’A.R.P.A.C., con nota del 25.1.2008, acquisita agli atti regionali in data
28.1.2008, prot. n. 0997665, ha espresso parere positivo per l’acustica
ambientale ed i campi elettromagnetici con prescrizioni“
In buona sostanza i ricorrenti, pur dichiarando di non avere certezza assoluta
sulle caratteristiche tipologiche delle torri eoliche da realiz-zare, paventando
eventuali futuri pregiudizi per la salute, invocano una modifica del progetto
tecnico.
Sennonché, dall’allegazione di provvedimenti di vari Tribunali Civi-li versati
in atti, i medesimi ricorrenti dimostrano di essere ben con-sapevoli che,
vertendosi in tema di diritto soggettivo incomprimibi-le, quale il diritto alla
salute, una tutela piena ed esaustiva per le e-ventuali conseguenze dannose
prodotte da aerogeneratori installati e funzionanti nelle adiacenze delle
rispettive abitazioni, può essere ot-tenuta unicamente dal giudice ordinario,
specie con richiesta di provvedimenti cautelari d’urgenza.
19. Nella undicesima censura è dedotta la violazione del D.L. vo n. 279/2000,
conv. in L. n. 365/2000, la violazione del parere dell’Au-torità di Bacino dei
fiumi Frigno, Minori, Saccione e Fortore del 26.7.2007 e dell’Autorizzazione
della Comunità montana del 5.9.2007, oltre all’eccesso di potere per sviamento
contraddittorietà, illogicità.
La censura è interamente fondata su un parere preliminare reso all’inizio
dell’istruttoria dall’Autorità di Bacino, nel quale sarebbero state espresse
alcune riserve (comunque non insuperabili) sul pro-getto approvato.
Nell’ulteriore sviluppo dell’istruttoria, tuttavia, a tutti i dubbi mani-festati
dall’Autorità di Bacino la società “Edison Energie Speciali S.p.a” risulta avere
fornito congrua e dettagliata risposta, al punto che, in seno alla Conferenza di
servizi del 13 novembre 2008, il rappresentante del Genio Civile ha dichiarato a
verbale che il fattore sicurezza è superiore a 1.3 e che - a differenza di
quanto ritenuto in un primo momento - solo l’aerogeneratore n. 17 è destinato a
sorge-re al limite di un’area perimetrata come “a rischio moderata” (nes-suna
pala sarà quindi installata all’interno o in prossimità di aree classificate “a
rischio elevato”) e che, in considerazione delle buone caratteristiche
fisico-meccanico dei terreni, si può ritenere che il comprensorio sul quale è
previsto l’intervento eolico sia stabile”
Ne deriva che non solo i timori paventati dalle parti nei fatti non sussistono,
ma per di più, gli aspetti tecnici riguardanti il profilo i-drogeologico
dell’intervento sono stati approfonditamente investiga-ti dall’Autorità
preposta, atteso che - come riferito nell’impugnato decreto dirigenziale n.
116/2009 - “l’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno-Biferno e Minori-Saccione e
Fortore, con nota del 26.7.2007, acquisita agli atti della Conferenza, ha dato
parere favo-revole con prescrizioni”.
20. Nella dodicesima censura è dedotta la violazione art. 3 L. n. 241/1990 per
difetto di motivazione e violazione del Piano Regola-tore Generale, atteso che,
alla stregua delle previsioni di quest’ultimo, la zona in cui ricadrebbe l’area
di proprietà dei ricor-renti avrebbe destinazione agricola e, come tale,
inidonea ad ospita-re l’impianto eolico, e prevederebbe la possibilità di
innalzare corpi edilizi non superiori a 7,50 metri di altezza.
L’argomento è privo di pregio, in quanto, come riconosciuto dai medesimi
ricorrenti, l’art. 12 del D.L. vo n. 387/2003, al comma 7, prevede che “Gli
impianti di produzione di energia, di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c),
possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici >>.
Secondo la giurisprudenza: << In base all’art. 12 n. 7 D.L.vo 29 di-cembre 2003,
n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
(quali i generatori eolici) possono legittima-mente essere ubicati anche in zone
classificate agricole dallo stru-mento urbanistico vigente nel Comune >> (T.A.R.
Abruzzo, Pesca-re, sez. I, 20 giugno 2009, n. 466); ed, ancora: <<
Nell’esercizio del-la propri discrezionalità in materia di governo del
territorio i comuni possono certamente prevedere aree specificamente destinate
ad im-pianti eolici mentre in mancanza di una simile previsione conforma-tiva
detti impianti possono essere localizzati, senza distinzioni (al-meno, per
quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanisti-ca), in tutte le zone
agricole >> (T.A.R. Umbria, Perugina, 15 giu-gno 2007, n. 518).
Ne consegue che l’autorizzazione unica produce, tra gli altri, anche l’effetto
di variante urbanistica automatica, con possibilità di dero-gare anche ad
eventuali limiti in tema di altezza previsti dallo stru-mento urbanistico
generale.
21. I secondi motivi aggiunti sono in parte inammissibili e, per la re-stante,
parte infondati.
22. Relativamente alla comunicazione dell’approvazione del proget-to definitivo
i ricorrenti lamentano che esso sia stato indirizzata solo ad alcune delle ditte
espropriande.
Ebbene nel decreto di esproprio n. 494 del 5.10.2009, la Regione Campania dà
espressamente atto “che per i proprietari i cui indirizzi sono risultati
irreperibili ed ai quali non è stato possibile inviare la comunicazione
personale, si è proceduto ai sensi dell’art. 16, commi 7 ed 8 del D.P.R. n.
327/2001, come modificato”.
Effettivamente l’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 richiede che al pro-prietario
sia comunicata la data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il
progetto definitivo, tuttavia, laddove tale comunica-zione risultasse
impossibile per l’irreperibilità del destinatario, si procede applicando, per
analogia, le norme che nella stessa legge di-sciplinano la notifica dell’avvio
del procedimento espropriativo.
Tali norme si rinvengono negli artt. 7 ed 8 del D.P.R. n. 327/2001 rubricato “Le
modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo”.
In particolare il comma 7 chiarisce che, qualora la comunicazione non abbia
luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultan-te dai registri
catastali, il progetto può essere egualmente approva-to”; il successivo comma 8
dispone altresì che, a seguito del decesso del proprietario iscritto nei
registri catastali, laddove non risulti il nominativo del nuovo proprietario, la
comunicazione di che trattasi è sostituita da apposito avviso affisso all’Albo
Pretorio Comunale e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.
Nella fattispecie le descritte formalità sono state puntualmente os-servate
dall’Autorità espropriante, donde l’infondatezza delle avver-se censure.
Con le previsioni normative di cui ai commi 7 ed 8 dell’art. 16 il Legislatore
si è, evidentemente, preoccupato di evitare la paralisi nell’esecuzione di opere
pubbliche in dipendenza delle difficoltà di identificare i destinatari del
provvedimento espropriativo onde ga-rantire la prosecuzione dell’intervento
anche nei casi in cui i pro-prietari risultino irreperibili o deceduti.
D’altra parte, il fatto stesso che la procedura sia destinata ad un nu-mero
elevato di soggetti, autorizza l’Amministrazione espropriante a ricorrere alle
forme alternative alla comunicazione personale previ-ste dalla legge.
E dunque il principio generale è che, laddove sussista un pericolo concreto di
pregiudizio all’interesse pubblico, quando per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il
procedimento deve egualmente svolgersi indipendentemente da detta comunicazione
personale.
Di recente si è affermato in giurisprudenza che: << E’ legittimo il procedimento
di espropriazione per p.u. il cui avviso di inizio del procedimento sia stato
effettuato ai sensi degli artt. 11, commi 2 e 16, commi 4 e 5 del D.P.R. n.
327/2001 (e, cioè, mediante pubblico avviso d affiggere all’Albo Pretorio dei
Comuni nel cui territorio ri-cadono gli immobili da assoggettare al vincolo,
nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e, ove istituito, sul sito
informatico della Regione o provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo) nel caso in cui il numero dei soggetti
espropriandi sia superiore a 50 (C. di S., sez. III, parere 12.11.2009, n.
6602).
Sotto altro profilo e con riguardo alla difficoltà di reperire i destina-tari
delle comunicazioni, la giurisprudenza amministrativa è poi concorde
nell’attribuire rilevanza alle risultanze dei certificati cata-stali, senza che
l’Amministrazione espropriante << sia tenuta ad al-cuna indagine ulteriore
finalizzata ad accertare l’identità di coloro che sono effettivamente
proprietari dovendosi limitare a prendere in considerazione quanto viene
indicato nei registri catastali (……). E ciò perché è pur sempre onere del
privato interessato curare l’esatta corrispondenza delle risultanze catastali
alla reale situazione giuridi-ca del bene oggetto della procedura ablatoria,
senza che eventuali sue negligenze possano andare comunque a discapito del buon
an-damento dell’azione amministrativa a tutela della quale ben può dir-si anche
posto il principio della certezza dell’azione amministrativa >> (C. di S., Sez.
IV, 30.11.2006, n. 7014).
In definitiva la necessità di provvedere celermente mal si concilie-rebbe con le
lunghe, complesse indagini che si rendessero necessarie in presenza
dell’irreperibilità dei proprietari, per cui opportunamen-te la disciplina
legislativa appresta soluzioni alternative in materia di esecuzione delle
comunicazioni.
Nella fattispecie, il procedimento seguito dalla Regione appare logi-co e
legittimo, stante il consistente numero dei proprietari iscritti negli atti
catastali e considerate le difficoltà insorte ai fini dell’individuazione degli
indirizzi personali di ciascuno di essi (Cfr: T.A.R. Toscana, Sez. I, 27.6.2002,
n. 1343).
23. Con la seconda censura i ricorrenti, pur avendo ricevuto rego-larmente
l’avviso di avvio del procedimento, e, da ultimo, quello re-lativo
all’approvazione del progetto, ne lamentano l’incompletezza.
La censura è pretestuosa atteso che essi, hanno avuto modo di avva-lersi
senz’altro delle garanzie di partecipazione al procedimento.
Pertanto deve ritenersi che, al di là delle interpretazioni ispirate ad uno
stretto formalismo, lo scopo delle garanzie procedimentali che è quello di
permettere un effettivo confronto fra l’amministrazione ed i soggetti
interessati anteriormente all’adozione di un provvedimen-to (T.A.R. Lombardia,
Brescia 13 febbraio 2009, n. 260), nel caso di specie, è stato pienamente
raggiunto.
Infatti è pur vero che i ricorrenti si dolgono dell’incompletezza della
comunicazione, ma non dimostrano in alcun modo quale vulnus ne è derivato per le
loro garanzie partecipative stante la mancanza di una effettiva volontà di
fornire elementi di conoscenza e giudizio tali da conformare diversamente le
scelte dell’Amministrazione (C. di S. Sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1844).
24. In relazione agli ultimi motivi aggiunti con i quali è stato impu-gnato il
decreto di esproprio n. 494 del 2009, i ricorrenti sostengono, nella prima
censura che tale decreto sarebbe illegittimo in quanto adottato da un “Ufficio”
al quale il potere espropriativo sarebbe sta-to “delegato” dall’organo cui il
potere stesso sarebbe spettato.
La censura è infondata.
Per quanto riguarda l’attribuzione interna delle competenze in mate-ria
espropriativa il D.P.R. n. 327/2001 (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 327/2001) ha
previsto che l’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di
pubblica utilità per gli adempimenti e l’emanazione di tutti gli atti relativi
al procedimento espropriativo, a sua scelta può avvalersi di due alternative:
istituire un ufficio appo-sito ovvero avvalersi di uffici già esistenti.
Nel caso di specie, la Regione Campania ha regolato la materia con la delibera
n. 2329 del 2004 - ben nota ai ricorrenti, che infatti la ci-tano nei terzi
motivi aggiunti, allegandola agli stessi e, peraltro, non impugnata - che,
nell’evidente ed apprezzabile intento di evitare una “dispersione” delle
competenze in una materia delicata, quale quella della realizzazione di impianti
per la produzione di energia elettrica da fonte alternativa e rinnovabile, ha
concentrato tutte le competen-ze strumentali all’attuazione dei relativi
progetti nell’ambito del medesimo ufficio competente al rilascio
dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.P.R. n. 387/1983, dettando sul punto un
regime impron-tato ad una certa flessibilità.
Infatti con tale delibera i poteri dell’Ufficio per le espropriazioni ex art. 6,
comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, così come modificato dal D.L. vo n. 302/2002,
così come ivi elencati, sono stati attribuiti all’A.G.C. LL.PP. Settore 02
Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) dell’Area Generale di Coordinamento Lavori
Pubblici, non senza, però, contestualmente prevedere alcune eccezioni,
giustificate da e-videnti ragioni di funzionalità dell’azione amministrativa
(eccezioni, vale la pena sottolinearlo immediatamente, legittimate proprio dalle
alternative espressamente contemplate dal comma 2 dell’art. 6 del D.P.R. n.
327/2001): per un verso, si è deciso di conservare in capo all’Area Generale di
Coordinamento Trasporti e Viabilità i poteri re-lativi ai procedimenti ablatori
per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità in materia di
trasporti di competenza della predet-ta Area, fatta eccezione per le stime e le
determinazioni della inden-nità che rientrano, quindi, con facoltà di delega,
nelle competenze del Settore C.T.R.
Inoltre è stata espressamente previsto che il Dirigente del Settore C.T.R. possa
“delegare in tutto o in parte ad altri Settori regionali o a soggetti previsti
dalle norme legislative l’esercizio dei poteri e-spropriativi, determinando
chiaramente l’ambito della delega nella concessione, i cui estremi vanno
specificati in ogni atto del proce-dimento espropriativo”.
Come si evince dall’impugnato decreto di esproprio n. 494 del 5.10.2009 il
Dirigente del Settore C.T.R. ha esercitato proprio la fa-coltà da ultimo
menzionata, avendo, con decreto dirigenziale del Settore C.T.R. n. 1226 del
10.6.2009, delegato al Settore 04 dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo
Economico (compe-tente, fra le altre cose, per il rilascio delle autorizzazioni
uniche di cui all’art. 12 del D.L. vo n. 387 del 2003) l’esercizio delle
funzioni ablatorie finalizzate all’appropriazione dei beni necessari per la
co-struzione degli impianti ed, in forza della delega ricevuta, l’impugnato
decreto è stato adottato dal settore 04 in questione.
Né può sostenersi, come vorrebbero i ricorrenti, che la suddetta de-lega sia a
sua volta illegittima, in quanto la delega interorganica ri-sulta ineccepibile
in quanto essa consegue ad una delle due possibi-lità organizzative ammesse dal
comma 2 dell’art. 6 del D.P.R. n. 327 del 2001( e sarebbe ben strano che la
norma nel consentire la delega di poteri espropriativi a soggetti privati, e
quindi estranei all’apparato amministrazione, non la consentisse, invece,
nell’ambito di uffici della medesima amministrazione.
25. Nel secondo motivo degli ultimi motivi aggiunti i ricorrenti la-mentano la
violazione dell’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, sotto il profilo della mancanza
del presupposto dell’urgenza per farsi luogo alla determinazione anticipata e
provvisoria della determinazione dell’indennità di esproprio.
Anche tale censura è priva di pregio.
In proposito l’art. 22 del D.P.R. n. 327 del 2001, al comma 2, con-sente
l’adozione del provvedimento di esproprio sulla base di una determinazione
urgente dell’indennità di esproprio in due gruppi di casi: quando vi sia
realmente l’urgenza di provvedere (comma 1) ed in altre due ipotesi
tassativamente predeterminate dal comma 2 (in-terventi inerenti ad
infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001) e quando il numero
dei destinatari della procedura sia su-periore a 50.
E’ evidente che qualora ricorre una delle due ipotesi previste dal suddetto
comma, nelle quali ben può ritenersi che il tempo necessa-rio per dare seguito
al procedimento ordinario ex art. 20 D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione
dell’indennità andrebbe a detrimen-to delle esigenze di speditezza dell’azione
amministrativa, l’urgenza del provvedere è in re ipsa, essendo stata acclarata
una volta per tutte dal Legislatore senza che, quindi, dovesse essere, di volta
in volta, dimostrata dall’amministrazione procedente (ex mul-tis: T.A.R.
Campania Napoli, Sez. V, 14 febbraio 2007, n. 1057; C. di S, Sez. IV, decisione
12 luglio 2007, n. 3968; C. di S., Sez. IV, decisione 30 dicembre 2006, n. 8261;
T.A.R. Piemonte, Sez. I, sen-tenza 9 settembre 2008, n. 1875; T.A.R. Sicilia,
Catania, Sez II. sen-tenza 12 giugno 2008, n. 1179; T.A.R. Veneto, Sez. I,
sentenza 21 marzo 2006, n. 627.
Nella fattispecie in esame, come sopra rilevato, i destinatari della procedura
ablatoria risultavano in numero di gran lunga superiore a 50, con il conseguente
potere dell’amministrazione regionale di provvedere ai sensi dell’art. 22 del
D.P.R. n. 327/2001 senza dover fornire in punto di ragioni di urgenza alcuna
motivazione atta a giu-stificare la deroga alla regola generale di cui al
precedente art. 20 per la quale la determinazione dell’indennità di esproprio va
deter-minata contestualmente all’adozione del decreto di esproprio.
26. Tanto basta, in disparte ogni altra ragione o eccezione, per rite-nere
l’infondatezza anche degli ultimi motivi aggiunti che, pertanto, vanno respinti.
27. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese
giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti in
epigrafe indicati, così dispone:
1) dichiara inammissibile e, per la restante parte, improcedibile, il ricorso
introduttivo;
2) respinge i primi motivi aggiunti;
3) dichiara in parte inammissibile e, per la restante parte, respinge i secondi
motivi aggiunti
4) respinge i terzi motivi aggiunti;
5) Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giu-dizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14/01/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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