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TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 30 marzo 2010, n. 214


DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale - Ripartizione della cognizione dei giudizi - Deposito del ricorso - Art. 32 , c. 1 L. n. 1034/71 - Fattispecie: inagibilità della sede del TAR L’Aquila a causa del sisma. In tema di ripartizione della cognizione dei giudizi fra Tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo e sezione staccata, non si fa questione di competenza, quale regolata dall'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: ciò non comporta, tuttavia, che si possa concludere per l’unicità del Tribunale, e cioè dell’irrilevanza del deposito del ricorso presso la sede del capoluogo o della sezione staccata, dal momento che una siffatta irrilevanza è smentita da quanto dispone l'art. 32, comma 1, della legge n. 1034/71. Ivi si prescrive che il deposito dell’atto introduttivo, nei ricorsi da devolvere alle sezioni staccate, va eseguito con le modalità indicate nell'art. 21 e presso gli uffici della sezione staccata. (Fattisepcie relativa al periodo di inagibilità della sede del TAR Abruzzo, L’Aquila a causa del sisma; l’inagibilità ha tuttavia determinato solo la sospensione del termine di scadenza del deposito del ricorso e non la facoltà di depositarlo in altra sede giudiziaria ignota all’Amministrazione intimata). Pres. Zuballi, Est. Eliantonio - V. n.v. (avv.ti Perone e Rossi) c. Comune di Avezzano (avv.ti Milo e Nicoli) - TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 30 marzo 2010, n. 214


 

 

 

 

N. 00214/2010 REG.SEN.
N. 00215/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 215 del 2009, proposto da:
Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca Perone e Mario Antonio Rossi, con domicilio eletto presso Emanuele Liddo in Pescara, via M. Polo, 3;


contro


Comune di Avezzano, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Milo e Giampiero Nicoli, con domicilio eletto presso Sabatino Ciprietti in Pescara, via Teramo, n. 7;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione 22 gennaio 2009, con la quale il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Avezzano non ha approvato la proposta di programma annuale delle istallazioni fisse di telefonia mobile presentata dalla ricorrente; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui la deliberazione del Consiglio comunale 20 aprile 2007, n. 40, di individuazione delle zone in cui è possibile l’istallazione di antenne ed impianti di telefonia mobile e fissa; e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Avezzano;
Vista l’ordinanza collegiale 21 maggio 2009, n. 132, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2010 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

 

La società ricorrente riferisce di aver presentato al Comune di Avezzano il 25 ottobre 2007 proposta di programma annuale delle istallazioni fisse di telefonia mobile, che prevedeva la realizzazione di due stazioni radio base, denominate rispettivamente “Borgo Pineta” e “Avezzano Nord”, localizzate in aree destinate dal vigente PRG rispettivamente la prima in zona F3.1 (“aree a verde di interesse locale”) e l’altra in zona B1.1.

Tale richiesta è stata però respinta dal Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Privata del Comune con determinazione 22 gennaio 2009, sulla base del rilievo che con deliberazione 20 aprile 2007, n. 40, il Consiglio comunale nell’individuare le zone in cui era possibile l’istallazione di antenne ed impianti di telefonia mobile e fissa, aveva chiarito che tale istallazione era possibile nelle zone “agricole” e “F4-aree tecnologiche”.

Con il ricorso in esame l’interessata è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, nonché avverso la predetta deliberazione del Consiglio comunale, deducendo nella sostanza che non avrebbe potuto imporsi un divieto generalizzato di istallazione delle antenne di telefonia mobile su quasi tutto il territorio del Comune.

Ha, infine, anche chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 26 febbraio 2010, quantificando in € 640.150 i danni subiti.

Il Comune di Avezzano si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 20 maggio 2009 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2010 la causa è stata trattenuta a decisione.

 

DIRITTO


Il ricorso è inammissibile in quanto nella sua intestazione risulta diretto al "Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo", mentre è stato depositato presso la Sezione staccata di Pescara.

Va, invero, in merito ricordato che il ricorso giurisdizionale deve chiaramente indicare nella sua epigrafe l'Autorità adita, in modo da consentire alla parte intimata di verificare che sia stato in effetti poi depositato presso la Segreteria del Giudice adito e di costituirsi in giudizio.

Ciò posto, deve ricordarsi che - esaminando una fattispecie analoga a quella ora all'esame – questo Tribunale con sentenza 21 marzo 2008, n. 190 (aderendo a quanto già chiarito dal Giudice di appello con decisione, sez. V, 20 maggio 2002, n. 2722) ha già avuto modo di rilevare che è inammissibile il ricorso depositato presso un TAR diverso da quello indicato nell'intestazione, anche se la diversità riguarda la sezione staccata rispetto al capoluogo.

Nel processo amministrativo, invero, i due momenti della notificazione e del deposito del ricorso hanno caratteristiche e finalità diverse. Il primo esprime la volontà di agire in giudizio, dinanzi ad un determinato organo giurisdizionale, ed è l’atto preliminare della procedura introduttiva del giudizio. Il secondo realizza in concreto la presa di contatto tra il ricorrente e l’organo giurisdizionale, che deve pronunziarsi nel processo, e postula la partecipazione delle controparti: i suoi effetti sono connessi con la consegna dell’originale del ricorso notificato alla Segreteria dell’organo giurisdizionale.

Con riguardo al caso di specie, l’organo giurisdizionale investito, per effetto del deposito, non è quello dinanzi al quale è stata espressa, alle controparti, la volontà di agire in giudizio.

Va poi considerato che è pur vero che, in tema di ripartizione della cognizione dei giudizi fra Tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo e sezione staccata, non si fa questione di competenza, quale regolata dall'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (infatti, l'art. 32, comma 2, prevede che, su tempestiva eccezione di una parte, la questione sia definita, con ordinanza motivata non impugnabile, dal Presidente del T.A.R.), ma ciò non comporta, tuttavia, che si possa concludere per l’unicità del Tribunale, e cioè dell’irrilevanza del deposito del ricorso presso la sede del capoluogo o della sezione staccata, dal momento che una siffatta irrilevanza è smentita da quanto dispone l'art. 32, comma 1, della legge n. 1034/71. Ivi si prescrive che il deposito dell’atto introduttivo, nei ricorsi da devolvere alle sezioni staccate, va eseguito con le modalità indicate nell'art. 21 e presso gli uffici della sezione staccata.

Ne segue che il termine perentorio stabilito per il deposito, di trenta giorni dall'ultima notificazione, rimane tale in ambedue i casi. Il deposito del ricorso presso l'organo giurisdizionale non espressamente adito priva, del resto, se si dovesse ritenere regolare l'instaurazione del giudizio, le controparti della possibilità di tutelarsi tempestivamente ed adeguatamente contro l'avversa iniziativa giudiziaria. E la perentorietà dei termini per la notificazione ed il deposito del ricorso introduttivo deve intendersi stabilita anche a garanzia di siffatte posizioni.

In conclusione, dinanzi ad un atto introduttivo indirizzato ad altro organo giurisdizionale, quello, materialmente ma non espressamente, adito con il deposito del ricorso non può che dichiararsi privo del potere di giudicare, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato.

Nella specie, non v’è poi spazio neanche per la concessione dell’errore scusabile, non derivando l’individuazione del giudice adito da incertezze di interpretazione di norme di particolare complessità.

E’ vero che entro il termine fissato per il deposito del ricorso, la sede dell’Aquila del T.A.R. Abruzzo era inagibile a causa del sisma del 6 aprile 2009, ma - come questa stessa Sezione ha già avuto modo di precisare con sentenza 27 agosto 2010, n. 544 - ciò ha determinato solo la sospensione del termine di scadenza del deposito del ricorso durante il periodo in cui la sede è stata inagibile e non la facoltà di depositarlo in altra sede giudiziaria ignota all’Amministrazione intimata: di contro, la scelta del ricorrente di depositarlo in questa sede, malgrado la competenza territoriale di quella dell’Aquila nella materia controversa, non poteva prescindere dalla rinnovazione della notifica con conforme modifica, però, dell’intestazione della sede del Tribunale effettivamente adito.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.

Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, dichiara inammissibile il ricorso specificato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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