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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 22/04/2010, Sentenza C-82/09
BOSCHI E FORESTE - Monitoraggio delle foreste e delle interazioni
ambientali nell’Unione - Definizioni - Nozioni di “foreste” e di “altre
superfici boschive” - Ambito di applicazione - Art. 3, lett. a) e b), Reg.
(CE) n. 2152/2003. Le disposizioni dell’art. 3, lett. a) e b), del
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, n.
2152, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali
nella Comunità (Forest Focus), che definiscono, ai fini di tale regolamento,
le nozioni di «foreste» e di «superfici boschive», devono essere
interpretate nel senso che non ostano a disposizioni nazionali contenenti
definizioni diverse dalle citate nozioni relativamente a sistemi che non
sono disciplinati dal regolamento in parola. Pres. Bonichot (rel.) - domanda
di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) -
Dimos Agiou Nikolaou Kritis c. Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 22/04/2010, Sentenza C-82/09
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Interpretazione del diritto comunitario -
Proposizione di questioni pregiudiziali - Giudici nazionali - Presunzione di
pertinenza - Art. 234 CE. Nel contesto della cooperazione tra la Corte
di giustizia dell’Unione europea e i giudici nazionali prevista dall’art.
234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta
la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda
decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze
di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per
essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la pertinenza delle
questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni
sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto
comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v.,
segnatamente, sentenze 13/03/2001, causa C-379/98, PreussenElektra e
1/10/2009, causa C-103/08, Gottwald). Ne consegue che la presunzione di
pertinenza valevole per le questioni proposte in via pregiudiziale dai
giudici nazionali può venir meno solo in casi eccezionali, in particolare
qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione delle
disposizioni del diritto comunitario considerate in tali questioni non ha
alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa
principale. Pres. Bonichot (rel.) - domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) - Dimos Agiou Nikolaou
Kritis c. Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon. CORTE DI GIUSTIZIA
CE, Sez. IV, 22/04/2010, Sentenza C-82/09
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
22 aprile 2010
«Regolamento (CE) n. 2152/2003 - Monitoraggio delle foreste e delle
interazioni ambientali nell’Unione - Definizioni - Nozioni di “foreste”
e di “altre superfici boschive” - Ambito di applicazione»
Nel procedimento C-82/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias
(Grecia), con decisione 3 dicembre 2008, pervenuta presso la cancelleria
il 25 febbraio 2009, nella causa
Dimos Agiou Nikolaou Kritis
contro
Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot (relatore), presidente di sezione,
dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. K. Schiemann, P. Kuris e L. Bay Larsen,
giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25
febbraio 2010,
considerate le osservazioni presentate:
- per il governo greco, dalla sig.ra A. Vasilopoulou, nonché dai sigg.
G. Karipsiadis, V. Kontolaimos e I. Chalkias, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di
agente, assistita dal sig. L. Ventrella, avvocato dello Stato;
- per la Commissione europea, dalla sig.ra A. Alcover San Pedro e dal
sig. M. Konstantinidis, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre
2003, n. 2152, relativo al monitoraggio delle foreste e delle
interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (GU L 324, pag. 1).
2 Tale domanda è stata sottoposta nell’ambito di una controversia fra il
Dimos Agiou Nikolaou Kritis (Comune di Agios Nikolaos, a Creta), e lo
Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (Ministro dello Sviluppo
agricolo e dei Generi alimentari), relativamente ad una decisione che
l’obbliga a rimboschire un’area che gli appartiene, di estensione pari a
217,64 m2.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 Ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 2152/2003:
«1. È istituito un sistema comunitario per il monitoraggio a lungo
termine e su larga base, armonizzato e completo, delle condizioni delle
foreste (in seguito denominato “il sistema”) per:
a) continuare e sviluppare ulteriormente:
- il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e relativi effetti
nonché di altri agenti e fattori aventi un impatto sulle foreste, come i
fattori abiotici/biotici e quelli di origine antropica,
- il monitoraggio degli incendi boschivi nonché relativi cause e
effetti,
- la prevenzione degli incendi boschivi;
b) valutare i pertinenti requisiti e sviluppare il monitoraggio del
suolo, dell’assorbimento del carbonio, degli effetti dei cambiamenti
climatici, della biodiversità, nonché della funzione protettiva delle
foreste;
c) esaminare costantemente l’efficacia delle attività di monitoraggio
nella valutazione delle condizioni delle foreste e sviluppare
ulteriormente le attività di monitoraggio.
Il sistema fornisce dati attendibili e comparabili nonché informazioni
sulle condizioni delle foreste e relativi influssi nocivi a livello
comunitario, contribuendo inoltre alla valutazione delle misure in atto
per promuovere la conservazione e la protezione delle foreste ai fini
dello sviluppo sostenibile, ponendo l’accento in particolare sulle
azioni adottate per ridurre gli impatti negativi sulle foreste. Il
sistema terrà conto dei meccanismi di monitoraggio esistenti e
pianificati a livello nazionale europeo e mondiale, collegandosi ad essi
ove opportuno, e sarà conforme ai pertinenti accordi internazionali».
4 L’art. 3 del regolamento n. 2152/2003 così dispone:
«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) “foreste”: terreni con copertura arborea (o densità equivalente)
superiore al 10% e una superficie di oltre 0,5 ettari. Gli alberi
dovrebbero raggiungere alla maturità un’altezza minima in situ di 5 m.
Esse possono consistere in formazioni forestali chiuse, in cui una parte
consistente del terreno è ricoperta da alberi di varia altezza e da
vegetazione di sottobosco; oppure in formazioni forestali aperte con
copertura vegetale continua dove la copertura delle chiome arboree
supera il 10%. Sono classificati come foreste i giovani soprassuoli
naturali e tutti i boschi artificiali creati a fini di silvicoltura che
non hanno ancora raggiunto una densità di chioma del 10%, con un’altezza
arborea di 5 m, come lo sono le zone normalmente facenti parte di aree
forestali temporaneamente scoperte a seguito dell’intervento umano o di
cause naturali, ma di cui si prevede il rimboschimento. La definizione
di “foreste” comprende vivai forestali e arboreti da seme che
costituiscono parte integrale della foresta; strade forestali, piste
disboscate, strisce tagliafuoco ed altre piccole radure all’interno
della foresta; foreste dei parchi nazionali, riserve naturali e altre
aree protette come quelle aventi uno speciale interesse ambientale,
scientifico, storico, culturale o spirituale; frangivento e fasce di
protezione degli alberi con una superficie di oltre 0,5 ettari e una
larghezza di oltre 20 m. Sono incluse le piantagioni di alberi della
gomma e le foreste di querce sughere. Tuttavia, la definizione di
“foreste” non comprende terreni utilizzati prevalentemente per scopi
agricoli;
b) “altre superfici boschive”: terreni con copertura arborea (o densità
equivalente) del 5-10% con alberi che raggiungono alla maturità
un’altezza di 5 m in situ; ovvero terreni con copertura arborea (o
densità equivalente) costituita per più del 10% da alberi che non
raggiungono alla maturità un’altezza di 5 m in situ (ad esempio alberi
nani o bosco degradato) o copertura arbustiva o cespugliosa. La
definizione di “altre superfici boschive” non comprende le aree con
alberi o copertura arbustiva o cespugliosa di cui sopra ma con una
superficie inferiore a 0,5 ettari e una larghezza di 20 m, classificate
sotto “altre superfici”; terreni utilizzati prevalentemente per scopi
agricoli; (…)».
5 L’art. 12, n. 1, del regolamento n. 2152/2003 prevedeva che il piano
di sistema si sarebbe svolto in quattro anni, a partire dal 1° gennaio
2003 e con termine al 31 dicembre 2006.
6 Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 maggio
2007, n. 614, riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+)
(GU L 149, pag. 1) ha abrogato il regolamento n. 2152/2003.
Il diritto nazionale
7 La legislazione greca, all’art. 3 della legge n. 998/1979 relativa
alla protezione delle foreste e delle superfici boschive in genere dello
Stato (FEK A' 289), come sostituito dal l’art. 1, n. 1, della legge n.
3208/2003 (FEK A' 303/24.12.2003), definisce i termini «foresta» e
«superfici boschive» nel modo seguente:
«1. Si intende per “foresta” o “ecosistema forestale” l’insieme organico
di piante selvatiche dal fusto arboreo sulla superficie di terreno
necessaria che, assieme alla flora e alla fauna ivi coesistenti,
costituiscono, per mezzo della reciproca dipendenza e interazione, una
particolare comunità biologica (comunità biologica forestale) e un
particolare ambiente naturale (di origine silvestre).
2. Si ha una superficie boschiva quando in tale insieme la vegetazione
selvatica arborea, alta o cespugliosa, è rada.
3. Si ha una comunità biologica forestale ai sensi dei nn. 1 e 2 e si
crea un ambiente di origine silvestre quando:
I. Sulla superficie di cui trattasi crescono piante selvatiche arboree
da cui si possano trarre, mediante silvicoltura, prodotti silvicoli
(prodotti forestali).
II. L’area della superficie di cui trattasi, coperta integralmente o
sporadicamente dalle specie forestali di cui sopra, deve essere non
inferiore a 0,3 ettari, con forma geometrica possibilmente arrotondata o
su una striscia di una larghezza di almeno 30 metri. Sussiste una
comunità biologica forestale e si crea un ambiente di origine silvestre
anche su superfici di area inferiore a 0,3 ettari qualora, a causa della
loro posizione si trovino in rapporto di reciproca dipendenza e
interazione con altre superfici contigue costituenti foreste o superfici
boschive.
III. Le chiome delle specie boschive in proiezione verticale coprono
perlomeno il 25% (copertura 0.25) della superficie di terreno. Gli
ecosistemi forestali sono qualificati come foreste o superfici boschive
in base ai seguenti criteri:
a) se nella comunità biologica di cui sopra le specie forestali hanno
struttura verticale ben definita (a più livelli) e le chiome delle
medesime coprono una percentuale superiore al 30% del terreno (copertura
superiore allo 0,30), tale superficie viene qualificata come foresta a
condizione che la copertura degli alberi superi alla cima i 15 centesimi
(0,15) e, in caso di assenza di sottobosco, che la copertura degli
alberi superi alla cima i 25 centesimi (0,25).
b) Se nella comunità biologica di cui sopra la vegetazione arborea è
costituita dalle specie forestali delle latifoglie caducifoglie o
sempreverdi in forma cespugliosa, la superficie di cui trattasi viene
qualificata come “superficie boschiva” qualora le chiome di tali specie
coprano una percentuale superiore al 25% del terreno (copertura
superiore a 0,25).
c) Nella nozione di ecosistema forestale rientrano anche le superfici
che hanno perso, per qualsiasi motivo, la vegetazione forestale e che,
fino all’entrata in vigore della presente legge, non sono state
destinate ad altro uso con atto amministrativo. Le superfici di cui
trattasi sono disciplinate dalle disposizioni dell’art. 117, n. 3, della
Costituzione, sono dichiarate da rimboschire e conservano il carattere
posseduto anteriormente allo loro distruzione.
4. Sono considerate “superfici boschive” anche le superfici naturali di
qualunque tipo prive di vegetazione (superfici coperte da sterpi,
pascoli, sporgenze rocciose e, in generale, luoghi all’aperto)
circondate da foreste o superfici boschive nonché le cime prive di
vegetazione o le zone alpine limitrofe al di sopra delle foreste o delle
superfici boschive. Nelle superfici di cui trattasi non è consentito
alcun altro intervento diverso da quelli previsti all’art. 13, n. 2,
della legge 1734/1987 (FEK A' 189) e agli artt. 45-61 della presente
legge. Le superfici di cui alle lett. a), d) ed e) del n. 6 del presente
articolo, non rientrano nelle disposizioni di questo paragrafo, anche
qualora siano circondate da foreste o superfici boschive.
5. Nelle disposizioni della presente legge rientrano anche i parchi e
giardini pubblici ubicati all’interno delle città e delle aree urbane
nonché le superfici che sono o sono state dichiarate da imboschire o
rimboschire con atto dell’autorità competente».
Causa principale e questioni pregiudiziali
8 Con decisione 3 giugno 2004 il Genikos Grammateas Perifereias Kritis
(Segretario generale della regione di Creta) ha deciso che una delle
parcelle appartenenti al Dimos Agiou Nikolaou, con una superficie di
217,64 m2, doveva essere rimboschita, poiché detta parcella faceva parte
di una superficie più vasta che costituiva una foresta e la cui
vegetazione era stata parzialmente distrutta in seguito a disboscamento.
9 Il Dimos Agiou Nikolaou ha contestato tale decisione dinanzi al
Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato), sostenendo che non
ricorressero le condizioni stabilite dalla legislazione nazionale per
qualificare la parcella in parola come «foresta», segnatamente con
riguardo ai criteri di superficie minima e percentuale di copertura
arborea.
10 Il giudice del rinvio ha constatato che le nozioni di «foresta» e di
«superfici boschive», come definite nella legislazione nazionale in
vigore alla data in cui doveva essere valutata la legittimità della
decisione impugnata, non coincidevano con quelle fissate dal regolamento
n. 2152/2003. Da ciò tale giudice ha concluso che detta legislazione
poteva quindi essere incompatibile con il diritto comunitario, il che
dovrebbe condurlo ad escluderne l’applicazione nel caso di specie, dando
invece applicazione alla legislazione anteriormente in vigore. Il
giudice in parola ha tuttavia espresso dei dubbi circa la fondatezza di
siffatta valutazione.
11 In tale contesto il Symvoulio tis Epikrateias ha deciso di sospendere
il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se le definizioni di “foresta” e di “superficie boschiva” contenute
nell’art. 3, lett. a) e b), del regolamento n. 2152/2003 si applichino
anche alle materie oggetto di protezione e di gestione in generale delle
foreste e delle superfici boschive, ai sensi della definizione di cui
sopra, materie non disciplinate esplicitamente dal regolamento ma che
sono tuttavia previste dagli ordinamenti giuridici nazionali.
2) In caso di soluzione affermativa della [prima] questione, se agli
ordinamenti giuridici nazionali sia consentito definire come “foreste” o
“superfici boschive” anche superfici che non costituiscono “foreste” o
“superfici boschive” ai sensi delle definizioni dell’art. 3, lett. a) e
b), del regolamento n. 2152/2003.
3) In caso di soluzione affermativa della [seconda] questione, se la
definizione di “foreste” o “superfici boschive” che agli ordinamenti
giuridici nazionali è consentito dare anche a superfici che non
costituiscono “foreste” o “superfici boschive” ai sensi delle
definizioni dell’art. 3, lett. a) e b), del regolamento n. 2152/2003,
possa discostarsi dalla definizione data dal regolamento menzionato, sia
per quanto riguarda i dati costitutivi della nozione di “foresta” o di
“superficie boschiva” contenuti nel regolamento, sia per quanto riguarda
la determinazione numerica delle grandezze degli eventuali dati
costitutivi comuni a tale regolamento; oppure se tale definizione data
dagli ordinamenti giuridici nazionali possa sì contenere dati
costitutivi della nozione di “foresta” o di “superficie boschiva”
diversi da quelli contenuti nella definizione del regolamento, ma, per
quanto riguarda i dati comuni al regolamento, gli ordinamenti nazionali
possano solo o non determinarli numericamente oppure, ove prevedano una
tale determinazione numerica, non possano derogare alla determinazione
numerica del regolamento».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
12 La Commissione europea contesta la ricevibilità della domanda di
pronuncia pregiudiziale in quanto l’utilità della soluzione per dirimere
la controversia principale non è manifesta. Dalla decisione di rinvio
risulterebbe, infatti, che, per il giudice nazionale, è pacifico che la
parcella in discussione nella causa principale possa essere qualificata
come «foresta» sia alla luce del diritto nazionale sia alla luce del
regolamento n. 2152/2003. Le questioni avrebbero quindi natura teorica,
tendendo unicamente a verificare la solidità delle definizioni stabilite
dal diritto nazionale.
13 Tale argomentazione non può però essere accolta.
14 Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nel
contesto della cooperazione tra la Corte di giustizia dell’Unione
europea e i giudici nazionali prevista dall’art. 234 CE, spetta
esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la
controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda
decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari
circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia
pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia
la pertinenza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza,
se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono
sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di
principio, è tenuta a statuire (v., segnatamente, sentenze 13 marzo
2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 38, e 1°
ottobre 2009, causa C-103/08, Gottwald, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 16).
15 Ne consegue che la presunzione di pertinenza valevole per le
questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può venir
meno solo in casi eccezionali, in particolare qualora risulti
manifestamente che la richiesta interpretazione delle disposizioni del
diritto comunitario considerate in tali questioni non ha alcun rapporto
con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale (v., in
particolare, sentenza Gottwald, cit., punto 17, e giurisprudenza ivi
citata).
16 Orbene, nella fattispecie, dalla motivazione della decisione di
rinvio non emerge una posizione precisa del giudice nazionale secondo
cui la parcella controversa sarebbe in ogni caso una foresta sia alla
luce del diritto nazionale sia alla luce del diritto comunitario. Dai
punti 13 e 14 della menzionata decisione risulta che il giudice del
rinvio fa dipendere la soluzione della causa principale
dall’interpretazione che esso chiede alla Corte.
17 È dunque giocoforza constatare che non risulta manifestamente che
l’interpretazione richiesta sia priva di pertinenza rispetto alla
decisione che il giudice del rinvio è chiamato a emettere.
18 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere
dichiarata ricevibile.
Nel merito
19 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
se le disposizioni dell’art. 3, lett. a) e b), del regolamento n.
2152/2003, che, ai fini di tale regolamento, definiscono le nozioni di
«foreste» e di «superfici boschive», debbano essere interpretate nel
senso che ostano a disposizioni nazionali che contengono definizioni
diverse dalle menzionate nozioni relativamente a sistemi che non sono
disciplinati espressamente dal regolamento di cui trattasi.
20 Come risulta dal suo art. 1, il regolamento n. 2152/2003 mirava ad
istituire un sistema comunitario per il monitoraggio a lungo termine e
su larga base, armonizzato e completo, delle condizioni delle foreste.
Tale sistema si proponeva di continuare e sviluppare ulteriormente il
monitoraggio dell’inquinamento atmosferico nonché di altri agenti e
fattori aventi un impatto sulle foreste, il monitoraggio degli incendi
boschivi nonché relativi cause ed effetti, così come la prevenzione di
detti incendi. Esso era altresì diretto a valutare i pertinenti
requisiti e sviluppare il monitoraggio del suolo, dell’assorbimento del
carbonio, degli effetti dei cambiamenti climatici, della biodiversità e
della funzione protettiva delle foreste, nonché ad esaminare
costantemente l’efficacia delle attività di monitoraggio nella
valutazione delle condizioni delle foreste e sviluppare ulteriormente le
attività di monitoraggio.
21 Dalle menzionate disposizioni risulta quindi chiaramente che il
legislatore comunitario, il quale aveva inoltre precisato, all’art. 12,
n. 1, del regolamento n. 2152/2003, che detto sistema comunitario
avrebbe avuto una durata di 4 anni, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre
2006, aveva inteso limitare l’ambito d’applicazione del medesimo
sistema.
22 È pur vero che in tale ambito d’applicazione, e ai sensi dell’art.
249, secondo comma, CE, il citato regolamento aveva portata generale,
era obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
23 Se la realizzazione degli obiettivi così fissati, per una durata
determinata, relativamente a detto sistema, quali ricordati al punto 20
della presente sentenza, vincolava gli Stati membri al fine di
realizzare un programma di monitoraggio delle foreste, è pacifico che il
legislatore comunitario non mirava, ciò facendo, a procedere ad una
completa armonizzazione del complesso delle attività riguardanti la
gestione delle aree forestali.
24 A tale proposito è pacifico che il regolamento in parola è stato
adottato sulla base dell’art. 175 CE, contenuto nel titolo XIX del
Trattato CE, consacrato alla politica comunitaria in materia di
ambiente. Occorre ricordare che la normativa comunitaria, in tale
materia, non mira ad un’armonizzazione completa (sentenza 14 aprile
2005, causa C-6/03, Deponiezweckverband Eiterköpfe, Racc. pag. I-2753,
punto 27). Ancorché l’art. 174 CE menzioni taluni obiettivi comunitari
da conseguire, l’art. 176 CE prevede la possibilità per gli Stati membri
di disporre misure rafforzate di protezione (sentenze 22 giugno 2000,
causa C-318/98, Fornasar e a., Racc. pag. I-4785, punto 46, nonché
Deponiezweckverband Eiterköpfe, cit., punto 27).
25 Pertanto, se, per attuare il sistema di monitoraggio delle foreste,
il legislatore comunitario ha ritenuto di fornire la definizione dei
territori considerati da detto sistema, da nessuna delle disposizioni
del regolamento n. 2152/2003 risulta che quest’ultimo abbia avuto come
oggetto di stabilire regole comuni per disciplinare altri sistemi.
26 In tale contesto è unicamente ai fini di detto regolamento, come
disposto espressamente dal suo art. 3, che esso definisce le due nozioni
in parola. Occorre di conseguenza constatare che tale articolo non ha
avuto ad oggetto e non potrebbe avere come effetto l’esclusione di
qualsivoglia altra definizione riguardante le foreste e le superfici
boschive che gli Stati membri intendano assoggettare a tutti gli altri
programmi di sistema diversi da quelli disciplinati dal regolamento n.
2152/2003.
27 Spetta al giudice nazionale verificare se il programma d’azione
interessato sia disciplinato o meno dal regolamento n. 2152/2003.
28 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la prima questione
dichiarando che le disposizioni dell’art. 3, lett. a) e b), del
regolamento n. 2152/2003, che definiscono, ai fini di tale regolamento,
le nozioni di «foreste» e di «superfici boschive» devono essere
interpretate nel senso che non ostano a disposizioni nazionali
contenenti definizioni diverse dalle citate nozioni relativamente a
sistemi che non sono disciplinati dal regolamento in parola.
29 In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non
occorre risolvere le altre questioni proposte dal giudice del rinvio.
Sulle spese
30 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Le disposizioni dell’art. 3, lett. a) e b), del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, n. 2152, relativo
al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella
Comunità (Forest Focus), che definiscono, ai fini di tale regolamento,
le nozioni di «foreste» e di «superfici boschive», devono essere
interpretate nel senso che non ostano a disposizioni nazionali
contenenti definizioni diverse dalle citate nozioni relativamente a
sistemi che non sono disciplinati dal regolamento in parola.
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