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Segnalata dall'Avv. Giuseppe Celia
TRIBUNALE di Salerno, Sez. I Civile, del 28 aprile 2007, Ordinanza n. 1189
RIFIUTI - Potere di ordinanza del Commissario Straordinario - Diritti
costituzionali e principi dell'ordinamento - Rispetto - Obbligo. Il potere
di ordinanza del Sindaco, provvisoriamente trasferito al Commissario, deve
comunque conformarsi ai principi dell'ordinamento ed ai precetti costituzionali
(v. C.Cost. 2. 7. 56 n. 8; C. Cost. 23.5.61 n. 26; Cons. St. 1.6.94 n. 467),
come in subiecta materia prevede anche l'art. 1 del d.lg. n. 263/06 (misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione
Campania). Sicché il menzionato potere di ordinanza del Commissario
Straordinario non può in ogni caso, precludere al Comune la tutela di diritti
costituzionali propri e dei cittadini. Ric. Comune di Serre. TRIBUNALE DI
SALERNO, Sez. I, 28 aprile 2007, Ordinanza n. 1189
RIFIUTI - Smaltimento dei rifiuti - Situazioni di emergenza - Apertura di una
discarica - Potere di deroga alle norme in materia - Esclusione. In materia
di rifiuti, anche in situazioni di emergenza che richiedono l'apertura di una
discarica, l'ubicazione della stessa non può essere disposta in deroga alle
prescrizioni poste a specifica garanzia di quegli stessi interessi pubblici
(salute ed ambiente salubre), prioritari e non disponibili, cui gli interventi
urgenti per lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero ovviare (v. Cons.St. 12.10.99
n. 5). Ric. Comune di Serre. TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. I, del 28 aprile 2007,
Ordinanza n. 1189
RIFIUTI - Installazione ed esercizio di una discarica - Attività pericolose -
Applicabilità della presunzione di colpa ex art. 2050 c.c. alla p.a..
L'installazione e l'esercizio di una discarica rientra tra le attività
pericolose ex art. 2050 c.c., per i mezzi adoperati e per l'inquinamento che può
derivarne (v. Cass. 1.9.95 n. 9211), pertanto, incombe sull'amministrazione
resistente dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee - alla stregua
della normativa di settore - ad escludere pericoli per la pubblica incolumità
(sull'applicabilità della presunzione di colpa ex art. 2050 c.c. alla p.a., v.
Cass. 27.2.84 n. 1393; Cass. 27.1.82 n. 537). Ric. Comune di Serre. TRIBUNALE
DI SALERNO, Sez. I, 28 aprile 2007, Ordinanza n. 1189
RIFIUTI - Diritto alla salute ed all'ambiente salubre - Provvedimento
d'urgenza - Domanda cautelare - Configurabilità - Fattispecie. Nell’ipotesi
in cui la domanda cautelare abbia ad oggetto un provvedimento d'urgenza a tutela
del diritto alla salute, il pregiudizio affermato è da considerarsi sempre
irreparabile ed imminente (Trib. Torino, 1.7.02, in Giur. it., 2002, 2334; Trib.
Milano, 7.10.99, in Foro it., 2001,l, 141; Pret. Torino, 31.12.97, ivi, 1999,
302). Nella specie, il Comune di Serre ha legittimamente agito per la tutela, in
via cautelare, del diritto alla salute ed all'ambiente salubre, riproponendosi
di chiedere, nel giudizio di merito, il risarcimento di danni e la definitiva
inibizione all'installazione della discarica nella zona in questione, deve
ritenersi senza dubbio sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in
ordine all'azione proposta dal ricorrente. Ric. Comune di Serre. TRIBUNALE DI
SALERNO, del 28 aprile 2007, Ordinanza n. 1189
RIFIUTI - INQUINAMENTO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Risarcimento del danno
ambientale - Legittimazione esclusiva del Ministero dell'Ambiente -
Legittimazione degli enti territoriali - Fattispecie - D. L.vo n. 156/06 c.d.
Codice dell'ambiente - Art. 18, c. 3°, L. n. 349/86. L’art. 18, co. 3°,
della L. n. 349/86, che prevedeva la legittimazione anche degli enti
territoriali, sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, all'azione per
il risarcimento del danno ambientale è stato abrogato dall'art. 318 d.lg.
3.4.06.n.152 (c.d. codice dell'ambiente), che ha lasciato in vigore solo il co.
5° dell'art. 18 L 349/86 (relativo al diritto di intervento delle associazioni
ambientaliste nei giudizi per il risarcimento del danno). Lo stesso d.lg. n.
152/06 ha previsto, quindi, la legittimazione esclusiva del Ministro
dell'Ambiente a far valere in giudizio il danno ambientale (art 311),
attribuendo al medesimo anche penetranti poteri di intervento e di tutela
dell'ambiente, sia in via preventiva e ripristinatoria (artt. 311-310), che in
via sanzionatoria e riparatoria (artt. 311-316). Tuttavia al fine di chiarire
l'effettiva portata di detta legittimazione esclusiva del Ministero
dell'Ambiente, deve farsi riferimento alla nozione di danno ambientale
annunciata nel art. 300 comma 1° del d.lg. n. 152/06, a tenore del quale tale
pregiudizio si concreta in "qualsiasi deterioramento significativo o misurabile,
diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da
quest'ultima". Nella specie, è stato ritenuto che un evento pericoloso per la
salute dell'intera comunità territoriale, come l'installazione di una unica
discarica, per le possibili ripercussioni sul territorio e per le potenziali
devastazioni ambientali che possono scaturirne, possa configurare una lesione
allo stesso diritto costituzionale dell'ente territoriale esponenziale alla
propria identità culturale, politica ed economica alla cui tutela Comune è
sicuramente legittimato (Cass. 15.4.98 n. 3807). Ric. Comune di Serre.
TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. I, 28 aprile 2007, Ordinanza n. 1189
INQUINAMENTO - Ente comunale - Interessi riconducibili nella sfera della
fruizione della comunità locale - Legittimazione processuale. E’
riconosciuto al Comune "che rappresenta la propria comunità, né cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo" (art. 3, co. 2°, del d.lg. 267/00),
l'accesso alla tutela giurisdizionale allorché venga dedotta, come nella specie,
la lesione - ad opera di altra autorità - di interessi riconducibili nella sfera
della fruizione della comunità locale, che nell'ente territoriale in questione
trova la prima e immediata occasione di aggregazione ed omogeneizzazione (Cons.
St. 18.3.03 n. 1407). Ric. Comune di Serre. TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. I, 28
aprile 2007, Ordinanza n. 1189
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Diritti assoluti garantiti dalla Costituzione ai
cittadini Diritti incomprimibili da parte della p.a. - Diritto alla salute -
Domanda di risarcimento del danno nei confronti della p.a. - Sussistenza -
Giurisdizione - Art. 32 Cost.. Nell'ambito dei diritti incomprimibili da
parte della p.a., non può non essere occupato dal diritto alla salute, garantito
- quale bene essenziale dell'individuo - dall'art. 32 Cost., a fronte del quale
dunque, la p.a. è del tutto priva del potere di affievolimento della relativa
posizione soggettiva, ancorché agisca per motivi di interesse pubblico. Con la
conseguenza che la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti
della p.a., e l'eventuale pretesa cautelare ad essa connessa, sono devolute alla
cognizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi
costituzionalmente garantiti, che non tollerano interferenze esterne (v., ex
plurimis, Cass. S.U. 8.11.06 n. 23735; Cass. S.U. 13.6.06 n. 13659; Cass. S.U.
8.3.06 n. 4908; Cass. 27.7.00 n. 9893; Cass.S.U. 17.11.92 n. 12307: Cass. S.U.
21.12.90 n. 12133). Ric. Comune di Serre. TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. I, 28 aprile
2007, Ordinanza n. 1189
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Diritto alla salute ed incolumità fisica dei
cittadini - Ente comunale - Legittimazione processuale - Sussistenza - Art. 32
Cost.. E’ riconosciuta al Comune, in quanto ente esponenziale della comunità
territoriale, la legittimazione a far valere, dinanzi al giudice ordinario, il
diritto alla salute ed all'incolumità fisica dei cittadini, ex art. 32 Cost.
(cfr., in termini, Cass. S.U. 17.11.92 a 12.3.07, che ha riconosciuto la
legittimazione del Comune proprio con riferimento all'istallazione, da parte di
un altro ente pubblico, di una discarica di rifiuti; Cass. S.U. 17.1.91 n. 400;
Cass. S.U. 12.2.88 n. 1491). Ric. Comune di Serre. TRIBUNALE DI SALERNO, Sez.
I,
28 aprile 2007, Ordinanza n. 1189
SALUTE - Diritto alla salute - Tutela preventiva, sanzionatoria e riparatoria
- Esercizio - Artt. 700 c.p.c., 2043 e 2058 c.c.. La tutela sia preventiva,
in caso di pericolo per il diritto alla salute, che sanzionatoria e riparatoria
nel successivo giudizio di merito, ben possono essere esercitate attraverso
l'inibitoria, ex art. 700 c.p.c. e 2058 c.c. costituente una modalità di tutela
in forma specifica che particolarmente si attaglia alla lesione del diritto in
parola (cfr. Cass. 19.7.85 n. 4263, Cass. 11.9.89 n. 3921, Cass. 27.7.00 n.
9893, Cass. 8.11.06 n. 23735). Ric. Comune di Serre. TRIBUNALE DI SALERNO,
Sez. I, 28 aprile 2007, Ordinanza n. 1189
SALUTE - Diritto alla salute - Minaccia al bene-valore - Danno non
patrimoniale - Sanzione risarcitoria ex art 2059 c.c. - Tutela ex art. 700
c.p.c.. Il diritto alla salute - va incontro alla sanzione risarcitoria ex
art 2059 c.c. (anche per equivalente) quale danno non patrimoniale, per il fatto
in sé della lesione, indipendentemente da possibili ricadute sul patrimonio, ed
anche a prescindere da previsioni specifiche di legge ordinaria, in quanto
lesione di valori costituzionalmente protetti e garantiti, norme costituzionali
cogenti (nella specie, dall'art. 32 Cost.) (cfr., ex plurimis, C. Cost. 11.7.03
n. 233; Cass. 12.12.03 n. 19057; Cass. 20.2.04 n. 3399; Cass. 27.7.06 n. 17144).
Ne consegue che, in caso di minaccia al bene-valore su indicato, ben può essere
azionata, in via preventiva, la tutela ex art. 700 c.p.c. Ric. Comune di Serre.
TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. I, 28 aprile 2007, Ordinanza n. 1189
PROCEDURE E VARIE - Lesione dei
diritti assoluti - Potere restrittivo o compressivo della p.a. - Esclusione -
Giurisdizione del giudice ordinario - Giurisprudenza. Sussiste la
giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla lesione dei diritti assoluti
di libertà garantiti dalla Costituzione ai cittadini proprio in quanto non è
configurabile un potere restrittivo o compressivo della p.a., (cfr., in tal
senso, ex plurimis - Cass. S.U. 24.6.05 n. 13548, relativa al diritto alla
salute, sotto il profilo del trattamento sanitario indispensabile a preservarne
"il nucleo irriducibile"; Cass. SU. 18.11.97 n. 11432, relativa al diritto di
libertà religiosa; Cass. S.U. 10.5.01 n. 192, relativa al diritto di libertà
sindacale, secondo cui la giurisdizione del g.o. sussiste finanche nel caso in
cui il petitum consista nell'annullamento del provvedimento impugnato; C.Cost.
3.6.87 n. 215, con riferimento al diritto all'istruzione per i soggetti
portatori handicap. Nella specie, a fronte dei diritti assoluti di libertà
garantiti dalla Costituzione ai cittadini nessun potere discrezionale della p.a.
può configurarsi non essendo gli stessi in alcun modo comprimibili o degradabili
ad interessi legittimi ad opera dei pubblici poteri, neppure per ragioni di
interesse pubblico (disponibilità finanziarie, gestione delle risorse,
bilanciamento con altri interessi di rilevanza pubblicistica). Ric. Comune di
Serre. TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. I, 28 aprile 2007, Ordinanza n. 1189
Tribunale di Salerno, del 28 aprile 2007, Ordinanza n. 1189
TRIBUNALE DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DESIGNATO
visti gli-atti e sciogliendo la
riserva che precede, osserva:
IN FATTO
Con ricorso depositato il 5.2.07, il Comune di Serre esponeva che, con una serie
di provvedimenti del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione
Campania, ed in particolare con l'ordinanza commissariale n. 14 del 24.1.07, era
stato individuato un sito nel territorio di detto Comune - e precisamente una
cava dismessa in località Valle della Masseria - per la creazione di una
"megadiscarica di rifiuti". Siffatta decisione del Commissario, seguita da
ulteriori iniziative che avevano confermato l'individuazione del sito nella
predetta località, avrebbe comportato - a detta del ricorrente - un sicuro
pregiudizio per il diritto alla salute dei cittadini del Comune di Serre
ed alla stessa salubrità dell'ambiente.
L'ingente quantità di rifiuti, provenienti da tutta la Regione, e calcolati in
circa 7.500 tonnellate al giorno, avrebbe, invero, cagionato continue e massive
immissioni di polveri, fumo ed esalazioni maleodoranti con evidente e grave
pregiudizio, oltre che alla salute degli abitanti della zona, al complesso e
delicato ecosistema venuto a crearsi nel territorio del Comune di Serre.
A tal riguardo, l'ente ricorrente deduceva - producendo altresì specifica
documentazione a sostegno di tali allegazioni - che fin dal 1976 era stata
istituita nel suo territorio un'Oasi di protezione della fauna, in
località Persano, successivamente (e precisamente nel 2003) dichiarata "zona
umida di importanza internazionale", ai sensi e effetti della Convenzione di
Ramsar, ratificata dall'Italia con d.p.r. n. 448 del 13.3.76.
Sicché, sarebbe stato del tutto intuibile - secondo il ricorrente - il degrado
che a tale situazione ambientale avrebbe comportato la presenza di una siffatta
discarica, con conseguente gravissimo ed irreversibile pregiudizio alla flora ed
alla fauna esistenti nel predetto ecosistema.
Di qui la richiesta, avanzata dall'ente territoriale, di emissione di un
provvedimento ex art. 700 c.p.c., che inibisse al Commissario delegato per
l'emergenza rifiuti la costruzione e messa in opera della discarica nel sito
suindicato.
Alla pretesa cautelare resisteva il Commissario, eccependo:
a) in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché l'improponibilità dell'azione per inammissibilità della futura domanda di merito;
b) in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del Comune di Serre;
c) nel merito, l'insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, necessari per l'accoglimento della pretesa cautelare avanzata dal ricorrente.
Nei procedimento intervenivano, invocando, a loro volta, la tutela del diritto
alla salute ed all'ambiente salubre:
1) n. 5 Caseifici, produttori di mozzarella di bufala e derivati del latte, con riconoscimento del marchio D.O.P.;
2) n. 2 Aziende Agricole, gestrici di allevamenti bufalini ed attività di agriturismo;
3) il Consorzio di Bonifica Destra Sele;
4) la Coldinetti;
5) n. 15 cittadini del Comune di Serre, proprietari di abitazioni poste nella immediate vicinanze del sito individuato per l'ubicazione della programmata discarica.
Quindi - prodotta documentazione, sentite le parti all'udienza di comparizione
del 23.3.07, e depositate dalle stesse note difensive autorizzate - il
procedimento veniva riservato per la decisione.
IN DIRITTO
La delicata, tormentata e complessa vicenda, pervenuta all'esame -del giudicante
in sede di richiesta cautelare, postula - per una sua serena ed esaustiva
risoluzione - una dettagliata e motivata valutazione delle numerose questioni,
procedurali e di merito, sollevate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
Si procede,per tanto, ad un
analitico esame delle stesse, prevedendo l'avvio delle questioni di carattere
pregiudiziale, per passare - gradualmente - all'esame delle questioni
preliminari e, quindi, al merito della pretesa cautelare azionata.
SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE.
A tal fine, deve rilevarsi che l'Avvocatura dello Stato ha, in primo luogo,
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, che deriverebbe - a suo
dire - dal fatto che, in ordine ai diritti azionati comune di Serre, diritto
alla salute ed all'ambiente salubre, sarebbero intervenuti atti autoritativi
della p.a, legittimamente assunti, ma che, in ogni caso, richiederebbero una
valutazione di legittimità da parte del giudice amministrativo. Ne
discenderebbe, a parere dell' Avvocatura, che la posizione azionata dal Comune
di Serre rivestirebbe la consistenza di mero interesse legittimo - per effetto
della degradazione dei predetti diritti, in conseguenza dell'esercizio del
potere amministrativo in questione - con conseguente difetto di giurisdizione
del giudice ordinario adito.
La tesi - ancorché pregevolmente svolta dall'Avvocatura nei proprio scritti
difensivi - appare, tuttavia, infondata, e deve essere disattesa.
Osserva al riguardo, il giudicante che nell'ultimo quarto di secolo - ne
costituiscono un esempio evidente le pronunce C. Cost. 26.7.79 n. 88 e C.Cost.
14.7.86 n. 184 - l'ordinamento, per effetto di una significativa evoluzione del
"diritto vivente", si andato progressivamente orientando verso l'affermazione
dell'assoluta preminenza dei diritti fondamentali di libera previsti dalla
Costituzione. Tanto da indurre autorevole dottrina a constatare,
incisivamente, che la Costituzione repubblicana ha introdotto un modo nuovo di
intendere la positività del diritto: come conformità a criteri o misure di "diritto
giusto".
In tale prospettiva, si è ritenuto che a fronte dei diritti assoluti di
libertà garantiti dalla Costituzione ai cittadini nessun potere
discrezionale della p.a. possa configurarsi non essendo gli stessi in
alcun modo comprimibili o degradabili ad interessi legittimi ad opera dei
pubblici poteri, neppure per ragioni di interesse pubblico (disponibilità
finanziarie, gestione delle risorse, bilanciamento con altri interessi di
rilevanza pubblicistica). L'inevitabile corollario di tali affermazioni e che,
in ordine alla lesione di siffatti diritti assoluti proprio in quanto non è
configurabile un potere restrittivo o compressivo della p.a., non può che
sussistere la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., in tal senso,
ex plurimis - Cass. S.U. 24.6.05 n. 13548, relativa al diritto alla salute,
sotto il profilo del trattamento sanitario indispensabile a preservarne "il
nucleo irriducibile"; Cass. SU. 18.11.97 n. 11432, relativa al diritto di
libertà religiosa; Cass. S.U. 10.5.01 n. 192, relativa al diritto di libertà
sindacale, secondo cui la giurisdizione del g.o. sussiste finanche nel caso in
cui il petitum consista nell'annullamento del provvedimento impugnato;
C.Cost. 3.6.87 n. 215, con riferimento al diritto all'istruzione per i
soggetti portatori handicap.
Orbene, è del tutto evidente che un posto di primo piano, nell'ambito dei
diritti incomprimibili da parte della p.a., non può non essere occupato
dal diritto alla salute, garantito - quale bene essenziale dell'individuo -
dall'art. 32 Cost., a fronte del quale dunque, la p.a. è del tutto
priva del potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva,
ancorché agisca per motivi di interesse pubblico. Con la conseguenza che la
domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della p.a., e
l'eventuale pretesa cautelare ad essa connessa, sono devolute alla cognizione
del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi
costituzionalmente garantiti, che non tollerano interferenze esterne (v.,
ex plurimis, Cass. S.U. 8.11.06 n. 23735; Cass. S.U. 13.6.06 n. 13659;
Cass. S.U. 8.3.06 n. 4908; Cass. 27.7.00 n. 9893; Cass.S.U. 17.11.92 n. 12307:
Cass. S.U. 21.12.90 n. 12133).
Da quanto suesposto consegue, pertanto - con riferimento al caso concreto - che
avendo il Comune di Serre agito per la tutela, in via cautelare, del diritto
alla salute ed all'ambiente salubre, riproponendosi di chiedere, nel giudizio di
merito, il risarcimento di danni e la definitiva inibizione all'installazione
della discarica nella zona in questione, deve ritenersi senza dubbio sussistente
la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'azione proposta dal
ricorrente.
2. SULLA PROPONIBILITA' DELL'AZIONE CAUTELARE.
L'Avvocatura dello Stato ha sollevato, poi, l'eccezione di improponibilità
dell'azione cautelare instaurata dal Comune di Serre, siccome collegata - a suo
avviso - ad una domanda di merito inammissibile, avendo il ricorrente affermato
(v. p. 10 del ricorso) che il giudizio "avrà ad oggetto l'inibizione ad
installare la discarica nella premessa, indicata ed individuata con ordinanza n.
14 del 24.1.07 dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania,
nonché Il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla collettività"
(v. p. 10 del ricorso).
Ebbene, a parere dell'Avvocatura, la pretesa inibitoria costituirebbe una
domanda di merito improponibile, atteso nel nostro ordinamento l'inibitoria non
configura un'azione di carattere generale, essendo consentita nelle sole ipotesi
tipiche previste dalla legge (es. artt. 844 c.c., art. 1170 c.c., art. 1469
sexies c.c.. art. 1561. dir. aut., ecc.).
L'assunto non può essere condiviso.
Invero in terra di pericolo per la salute ex art. 32 Cost. - non
attagliandosi ai diritti personali, come quello in considerazione, il disposto
dell'art. 844 c.c., relativo ai rapporti inerenti il diritto di proprietà sugli
immobili - la tutela per la denunciata lesione di tale diritto si esplica nelle
forme ripristinatorie ed inibitorie di cui agli artt. 700 c.p.c. e 2058 c.c.,
ferma restando la tutela risarcitoria nelle forme di cui agli art. 2043 e 2058
c.c., ossia per equivalente o in forma specifica. In altri termini, la tutela
sia preventiva, in caso di pericolo per il diritto alla salute, che
sanzionatoria e riparatoria nel successivo giudizio di merito, ben possono
essere esercitate attraverso l'inibitoria, ex art. 700 c.p.c. e 2058 c.c.,
costituente una modalità di tutela in forma specifica che particolarmente si
attaglia alla lesione del diritto in parola (cfr. Cass. 19.7.85 n. 4263, Cass.
11.9.89 n. 3921, Cass. 27.7.00 n. 9893, Cass. 8.11.06 n. 23735).
Ne discende che, nel caso di specie,
deve ritenersi pienamente proponibile, da parte del Comune di Serre, l'indicata
domanda di merito, ai sensi degli artt. 2043 e 2058
3. SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL RICORRENTE E DEGLI INTERVENTORI.
La difesa del Commissario resistente ha eccepito, inoltre, il difetto di
legittimazione attiva del Comune di Serre sotto tre specifici profili: a) la
posizione fatta valere dal Comune per effetto del menzionato esercizio dei
poteri pubblicistici del Commissario, avrebbe consistenza di interesse
legittimo, come tale invocabile solo dai singoli cittadini portatori, e non di
diritto soggettivo alla salute dell'intera collettività, deducibile anche
dall'ente territoriale; b) gli eventuali effetti pregiudizievoli della discarica
si produrrebbero soltanto in danno dei singoli, con conseguente carenza di
potere sostitutivo, al riguardo da parte dell'ente territoriale, ex art. 81
c.p.c.; c) il potere del Sindaco di adottare provvedimenti a tutela della salute
dei cittadini sarebbe stato temporaneamente trasferito, dalla normativa
emergenziale di cui si dlg. n. 263/06, convertito in l. n. 290/06, al
Commissario governativo.
Ciò posto, per quanto attiene al profilo sub a), non può che rinviarsi a quanto
si è già rilevato in ordine alla natura di diritto incomprimibile propria del
diritto alla salute, che non degrada mai ad interesse legittimo.
Quanto ai profili sub b) e c) deve anzitutto osservarsi che, in questa sede, non
viene in alcun modo in considerazione il potere di ordinanza del Sindaco in
materia di diritto alla salute o alla sicurezza dei cittadini bensì l'esercizio
da perle del Comune, quale ente esponenziale della collettività locale, di una
azione volta a tutelare il diritto alla salute ed all'ambiente della
collettività di riferimento. Ebbene, non può negarsi che debba essere
riconosciuto al Comune "che rappresenta la propria comunità, né cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo" (art. 3, co. 2°, del d.lg. 267/00),
l'accesso alla tutela giurisdizionale allorché venga dedotta, come nella specie,
la lesione - ad opera di altra autorità - di interessi riconducibili nella sfera
della fruizione della comunità locale, che nell'ente territoriale in questione
trova la prima e immediata occasione di aggregazione ed omogeneizzazione (Cons.
St. 18.3.03 n. 1407).
Pertanto deve ritenersi - ad avviso del giudicante - che al Comune vada riconosciuta,
in quanto ente esponenziale della comunità territoriale, la legittimazione a far
valere, dinanzi al giudice ordinario, il diritto alla salute ed
all'incolumità fisica dei cittadini, ex art. 32 Cost. (cfr., in termini, Cass.
S.U. 17.11.92 a 12.3.07, che ha riconosciuto la legittimazione del Comune
proprio con riferimento all'istallazione, da parte di un altro ente pubblico, di
una discarica di rifiuti; Cass. S.U. 17.1.91 n. 400; Cass. S.U. 12.2.88 n.
1491).
E, d'altra parte, seppure fosse da ritenersi - in via di mera ipotesi - in
discussione il potere di ordinanza del Sindaco, provvisoriamente trasferito al
Commissario, va rilevato che tale potere di ordinanza deve comunque conformarsi
ai principi dell'ordinamento ed ai precetti costituzionali (v. C.Cost. 2. 7. 56
n. 8; C. Cost. 23.5.61 n. 26; Cons. St. 1.6.94 n. 467), come in subiecta
materia prevede anche l'art. 1 del d.lg. n. 263/06. Sicché il menzionato
potere di ordinanza del Commissario Straordinario non potrebbe in ogni caso,
precludere al Comune la tutela di diritti costituzionali propri e dei cittadini.
Un discorso più articolato va fatto per l'altro diritto azionato dal
Comune di Serre, ossia quello all'ambiente in ordine al quale l'ente ha
richiamato il diritto collettivo all'ambiente salubre ancorandolo,
peraltro, al disposto dell'art. 18, co. 3°, della L. n. 349/86, che prevedeva la
legittimazione anche degli enti territoriali, sui quali incidano i beni oggetto
del fatto lesivo, all'azione per il risarcimento del danno ambientale.
Va osservato infatti, che la menzionata disposizione è stata abrogata dall'art.
318
d.lg. 3.4.06.n.152 (c.d. codice dell'ambiente), che ha lasciato in vigore solo il co. 5° dell'art. 18 L 349/86
(relativo al diritto di intervento delle
associazioni ambientaliste
nei giudizi per il risarcimento del danno). Lo stesso d.lg. n. 152/06 ha
previsto, quindi, la legittimazione esclusiva del Ministro dell'Ambiente
a far valere in giudizio il danno ambientale (art 311), attribuendo al medesimo
anche penetranti poteri di intervento e di tutela dell'ambiente, sia in via
preventiva e ripristinatoria (artt. 311-310), che in via sanzionatoria e
riparatoria (artt. 311-316).
Per il che, è venuta meno la legittimazione degli enti territoriali (Regioni,
Province e Comuni) a promuovere l'azione risarcitoria - e, quindi, la connessa
tutela preventiva cautelare - per il risarcimento del danno ambientale, essendo
stata conferita agli stessi una mera funzione di collaborazione con lo Stato (v.
art 259, co. 2°).
Tuttavia al fine di chiarire l'effettiva portata di detta legittimazione
esclusiva del Ministero dell'Ambiente, deve farsi riferimento alla nozione di
danno ambientale annunciata nel art. 300 comma 1° del d.lg. n. 152/06, a
tenore del quale tale pregiudizio si concreta in "qualsiasi deterioramento
significativo o misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o
dell'utilità assicurata da quest'ultima". A titolo esemplificativo, tale
pregiudizio può concernere, ai
sensi dal co. 2° della norma summenzionata, il deterioramento alle specie e
l'habitat naturali - protetti dalla normativa nazionale e comunitaria - alle acque
interne, a quelle costiere e al terreno. Si tratta, dunque, com'è del tutto di
un danno all'ambiente, inteso come bene comune, dell'intera colllettività
, nelle sue componenti fisiche, in relazione al quale può - forse
-comprendersi il perché il legislatore abbia inteso accentrane la tutela in capo
allo Stato.
E, non può revocarsi in dubbio,
pertanto, che il Comune di Serre sarebbe
inficiato di legittimazione
attiva a far valere un siffatto pregiudizio, ove questo fosse
stato dedotto sub specie del deterioramento delle risorse naturali, o
delle modalità assicurate dalle stesse. Ma il ricorrente - al di là
dell'improprio richiamo all'abrogato art. 18, co. 3° della l. 349/86 - ha più
volte ribadito e sottolineato nel ricorso la sua intenzione di far valere i
diritti, costituzionalmente garantiti, alla salute ed all'ambiente
salubre.
Orbene, va rilevato in proposito che quella del pregiudizio all'ambiente è
nozione
complessa, che ricomprende nel suo ambito una triplice dimensione, e che
non può, pertanto, considerarsi come pertinente esclusivamente allo Stato,e
precisamente una dimensione: a) personale, quale lesione del fondamentale
diritto all'ambiente salubre, facente capo a ciascun individuo; b)
sociale, quale lesione del diritto all'ambiente nelle articolazioni
sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana; c) pubblica, quale
lesione del diritto-dovere pubblico sui bene ambientali, spettante alle
istituzioni centrali e periferiche (così Cass. pen 10.6.02 n. 22539), ed oggi
esclusivamente allo Stato ai sensi del d.lg. n. 152/06.
Stando così le cose, è chiaro che,
se il Comune di Serre - come detto - sarebbe sfornito di legittimazione attiva a
far valere anche nella presente sede cautelare il danno ambientale nella
dimensione sub c), - in verità neppure ardono nel presente procedimento -
all'opposta conclusione deve pervenirsi per le altre due dimensioni del
pregiudizio all'ambiente.
E', invero, del tutto evidente che compete ai Comuni, come - del resto - a
ciascun cittadino la legittimazione ad agire in giudizio per far valere, anche
in via cautelare e d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il danno non solo alla salute
dei cittadini, ma anche all'ambiente salubre (v. Cass. S.U. 21.12.90 n.
12133, Cass. S.U. 17.1.91 n. 400), attesa il riflesso che quest'ultimo può avere
sul primo, costituendo l'ambiente la dimensione spaziale della vita e delle
attività personali e sociali dei singoli cittadini.
Ma vi è di più.
Non può revocarsi in dubbio, a parere del giudicante, che un evento pericoloso
per la salute dell'intera comunità territoriale, come l'installazione di una
unica discarica, per le possibili ripercussioni sul territorio e per le potenziali
devastazioni ambientali che possono scaturirne, - e la cui ricorrenza in
concreto andrà esaminata, con specifico riferimento alle peculiarità
geologiche del Comune di Serre, nella parte relativa al fumus boni iuris
- possa configurare una lesione allo stesso diritto costituzionale
dell'ente territoriale esponenziale alla propria identità culturale, politica ed
economica alla cui tutela Comune è sicuramente legittimato (Cass.
15.4.98 n. 3807).
Per altro verso, nel caso di specie deve altresì tenersi conto - benché sul
punto non sia stata mossa contestazione alcuna da parte del resistente - anche
degli interventi spiegati dai terzi, pienamente ammissibili in quanto a tutela
dello stesso diritto all'ambiente salubre, oltre che alla salute, fatto valere
dal ricorrente. Tali interventi hanno comportato, infatti, l'emersione nel
procedimento della necessità di considerare - ai fini dell'eventuale tutela
cautelare - la situazione soggettiva dei privati abitanti nella zona della
discarica, nonché delle aziende agricole e dei caseifici, le cui attività
potrebbero essere turbate in modo notevole dall'installazione della discarica
nel sito in questione (v. Cass. S.U. 7.2.97 n. 1187, che ha ritenuto il privato,
gestore di un villaggio turistico alberghiero, legittimato a far valere, dinanzi
al g.o., l'insalubrità ed invivibilità dell'ambiente, ai fini dello svolgimento
della sua attività).
Deve, pertanto, concludersi per la sussistenza della piena legittimazione del
ricorrente e degli intervenuti a proporre la presente azione cautelare.
4. SUL FUMUS BONI IURIS.
Sussiste, poi, ad avviso del giudicante, il requisito del fumus boni iuris,
necessario per la concessione del chiesto provvedimento ex art. 700 c.p.c., con
riferimento ad entrambi i diritti azionati.
Per vero, per quanto attiene al diritto alla salute, deve ritenersi senz'altro
ricorrente nella specie - fatta salva ogni più approfondita verifica da
espletarsi nel giudizio di merito - una condotta colposa del resistente
astrattamente lesiva di tale diritto ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.
Invero, dal combinato disposto degli artt. 2043 e ss. c.c. e 2 e ss. Cost.,
discende che la lesione di diritti di rilevanza costituzionale - tra i quali,
appunto, il diritto alla salute - va incontro alla sanzione risarcitoria ex art 2059
c.c. (anche per equivalente) quale danno non patrimoniale, per il fatto in sé
della lesione, indipendentemente da possibili ricadute sul patrimonio, ed
anche a prescindere da previsioni specifiche di legge ordinaria, in quanto
lesione di valori costituzionalmente protetti e garantiti, norme costituzionali
cogenti (nella specie, dall'art. 32 Cost.) (cfr., ex plurimis, C. Cost.
11.7.03 n. 233; Cass. 12.12.03 n. 19057; Cass. 20.2.04 n. 3399; Cass. 27.7.06 n.
17144).
Ne consegue che, in caso di minaccia al bene-valore su indicato, ben può essere
azionata, in via preventiva, la tutela ex art. 700 c.p.c.
Tuttavia, nel caso di specie deve rilevarsi che anche specifiche previsioni
normative di legge ordinaria impongono, nell'installazione delle discariche,
particolari cautele a garanzia della pubblica incolumità e della salute delle
persone.
Invero, ai seni dell'art. 2, co. 2°, del d.lg. n. 22/97, "i rifiuti devono
essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo"
Del pari, a norma dell'art. 301, co. 1°, del d.lg. n. 152/06, "in applicazione
del principio di precauzione di cui all'art. 174, par. 2, del Trattato CE, in
caso di pericoli, anche solo potenziali per la salute umana e per l'ambiente,
deve essere assicurato un alto livello di protezione".
Ebbene, è di tutta evidenza che concretando indubbiamente l'installazione e
l'esercizio di una discarica un'attività pericolosa ex art. 2050 c.c., per i
mezzi adoperati e per l'inquinamento che può derivarne (v. Cass. 1.9.95 n.
9211), incombeva sull'amministrazione resistente dimostrare di avere adottato
tutte le misure idonee - alla stregua della normativa di settore - ad escludere
pericoli per la pubblica incolumità (sull'applicabilità della presunzione di
colpa ex art. 2050 c.c. alla p.a., v. Cass. 27.2.84 n. 1393; Cass. 27.1.82 n.
537).
Tuttavia, nel caso di specie, nessuna dimostrazione in tal senso risulta fornita
dall'amministrazione resistente, atteso che dalla copiosa documentazione
versata in atti non è dato rilevare se non l'effettuazione della valutazione di
incidenza ambientale, ex l. 152/06. Nessun studio di fattibilità, sul piano della
salute umana, risulta effettuato dal Commissario per l'emergenza rifiuti.
Eppure, studi condotti - anche all'estero
- sull'impatto della prossimità a
discariche sulla salute umana, hanno evidenziato una maggiore incidenza del
rischio di patologie cardiovascolari, urogenitali ed al sistema nervoso nonché
dei tumori, derivanti dalla vicinanza a discariche, siano esse autorizzate o meno
(v., in particolare, lo Studio Pilota sull'impatto sulla salute umana, relativo
al trattamento dei rifiuti in Campania per il periodo 1996-2002, e il Notiziario
dell'Istituto Superiore di Sanità n. 6/05).
Nel caso concreto, poi, la necessità di una attenta ricerca sulla compatibilità
di una megadiscarica, come quella progettata, con la salute dei cittadini,
sarebbe stata tanto più necessaria, in quanto - come si desume dalle
attestazioni del Comune di Serre del 30.1.07 in atti - in prossimità della
progettata discarica insistono circa 80 abitazioni private, con altrettanti
nuclei familiari residenti.
Inoltre, a distanza di circa 700 m. dalla discarica
sono in corso di ultimazione i lavori di realizzazione di insediamenti
produttivi relativi ai settori "artigianale" ed "agroalimentare", a basso
impatto ambientale, ed a circa 100 m. dalla progettata discarica è in corso la
realizzazione di un campo da golf a 36 buche, per un investimento complessivo di
circa 50.000.000,00 di euro.
E, pertanto, di tutta evidenza che, considerata la pericolosità intrinseca
dell'attività da svolgere, sarebbe stato onere dell'amministrazione resistente
dimostrare la totale sicurezza dell'impianto in questione per la salute umana.
Orbene, nei casi in cui - come nella
specie - si abbia ragione di temere che nella realizzazione di un'opera, come una discarica, sia insito un pericolo per
la compromissione della salute, non v'è dubbio che vi sia spazio - prima ancora
che l'opera pubblica venga messa in esercizio - per una tutela inibitoria
preventiva, E ciò perfino nel caso in cui l'opera in questione venga realizzata
sulla base di provvedimenti legittimi e non impugnati, ed anche se - non essendo
stata ancora messa in esercizio l'opera - non sia possibile accertare in
concreto la misura della situazione di pericolo che dalla stessa possa
generarsi, attesa l'assoluta preminenza del diritto alla salute che non tollera
interferenze e compromissioni di alcun genere (cfr., in termini, Cass. 27.7.00
n. 9893).
Ne deriva che, con riferimento al diritto alla salute, deve ritenersi senza
dubbio sussistente il requisito del fumus boni iuris dell'azionata tutela
cautelare.
Ad identica conclusione deve pervenirsi, peraltro, per quanto concerne il
diritto all'ambiente salubre.
A tal riguardo, giova rilevare che, con decreto del Presidente della Giunta
Regionale della Campania n. 4060 del 10.11.76, è stata istituita - in località
Persano del Comune di Serre - un'Oasi si protezione e di raduno per la fauna
migratoria denominata "Oasi di Persano".
Con successivo Decreto del Ministro dei Beni Culturali (decreto Ronchey), in
data 29.11.93, l'area in questione è stata, inoltre, dichiarata "di notevole
interesse Pubblico", ai sensi della l. 29.6.39 n. 1497 e del d.p.r. 24.7.77 n.
616.
Del tutto significativa - ai fini che ci occupano - appare la motivazione del
suddetto provvedimento: "considerato che la zona suddetta dominata dalla
presenza del Sele e dalla straordinaria quinta scenografica dei Monti Alburni,
presenta una sua suggestiva bellezza dovuta alla presenza di ambienti diversi:
il lago colonizzato per circa 1/3 dalla vegetazione acquatica, prevalentemente
canneti che trattengono e compattano i detriti fluviali fino alla comparsa dei
primi salici, e lo spettacolare bosco idrofilo composto da pioppi, salici ed
ontani che circonda la parte alta dell'invaso e prosegue a tratti per alcuni
chilometri di fiume, fondendosi con esso durante la piena".
Si tratta, davvero, di un riconoscimento dell'eccezionale rilevanza
paesaggistica della zona in questione, che si commenta da sé, e non richiede
ulteriori sottolineature ed evidenziazioni.
Con decreto del Ministro dell'Ambiente del 5.5.03, l'Oasi del Sele-Serre-Persano"
è stata poi, addirittura dichiarata "zona umida di importanza internazionale",
ai sensi e per gli effetti della Convenzione di Ramsar del 2.2.71. E, del pari
particolarmente significativa anche la motivazione del provvedimento in parola:
"considerato l'eccezionale valore naturalistico del biotopo, costituito da
ambienti altamente significativi sotto gli aspetti floristico-vegetazionali", "considerato, altresì, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo
complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta e alimentazione
durante il periodo delle migrazioni per
numerose specie di uccelli acquatici"; e ancora, "considerato che la restante
componente faunistica rappresentata da specie di elevato valore scientifico e
naturalistico, sia per la loro localizzazione, che per la rarità oggettiva".
Tra i numerosissimi endemismi faunistici citati dal D.M. in questione, non
possono non menzionarsi in questa sede, quanto meno, talune specie protette ed
estremamente rare altrove: tra i mammiferi, la lontra (lutra lucra), "che qui ha
una buona e vitale popolazione tra i rettili la testuggine d'acqua, tra gli
insetti, "il cervo volante" (lucanus cervus), e moltissime altre specie.
Non mancano, infine, i riconoscimenti dell'area a livello comunitario, ottenuti
con il decreto del Ministro dell'Ambiente in data 25.3.05, con il quale il medio
corso dei fiume Sele e l'Oasi di Persano sono stati inseriti nell'elenco dei
siti
di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea, ai sensi
della direttiva n. 92/43 CEE,e nell'elenco delle zone di protezione speciale (ZPS), ai
sensi della direttiva n. 79/409 CEE.
Ebbene non v'è chi non veda che una zona con caratteristiche tali da dare vita,
per un verso, ad un biotopo "di eccezionale valore naturalistico", riconosciuto
a livello comunitario ed internazionale, per altro verso, ad un'area connotata
da insediamenti industriali "a basso impatto ambientale" (v. attestazione
30.1.07 del Comune di Serre), con produzione agroalimentare e casearia insignita
del marchio D.O.P., e nota e rinomata in tutta Italia e finanche all'estero,
costituisca un unicum che sottende un'identità storica culturale ed economica
di eccezionale valore.
Tale identità, costituzionalmente protetta, ai sensi degli artt. 2, 9, co. 2°,
32 (ambiente salubre come interesse della collettività), 114 e 118 Cost.,
è sicuramente messa in pericolo dalla progettata rnegadiscarica (che si prevede
della capienza di almeno 700.000 tonnellate), con le intuibili immissioni
acustiche (traffico veicolare continuo), di polveri e di miasmi conseguenti ai
trattamento dei rifiuti, e con la prevedibile comparsa di animali infesti e
nocivi
(ratti, scarafaggi, insetti vari) (v. la valutazione di incidenza ambientate
"VIA" redatta dal prof. Sauli, del 14.3.07, spec. pp. 172 e ss.).
E' di certo altamente significativo quanto rileva, in proposito, la stessa VIA
del prof. Sauli, effettuata su richiesta del Commissario per l'emergenza
rifiuti: "uno sversamento incontrollato, sia pure accidentale e di scarsa
entità, dei
liquami di percolamento della discarica che dovesse riversarsi nel corso del
fiume Sele sarebbe la causa di un vero disastro ambientale" (p. 173). E - si
badi - a detta dello stesso redattore della VIA, i fiumi Sele e Tanagro e l'Oasi
di Persano "distano poche centinaia di metri dal sito della discarica" (p. 176).
Ora, è di tutta evidenza che nella possibilità - immanente in un'opera genere -
di possibili ed estesi contagi di infezioni e patologie varie in danno, dei
cittadini del Comune di Serre, e nel rischio di una devastazione ambientale
dell'ecosistema che si é creato nei dintorni del paese, è certamente insito il
pericolo di una lesione del suddetto diritto di identità
storico-culturale-economica del Comune ricorrente (v. Cass. 15.4.98 n. 3807),
che, di per sé, merita adeguata tutela.
Ma non basta.
Oltre ai suindicati limiti di ordine costituzionale, l'opera in parola appare
contraria anche al disposto dell'art 1.1., co. 1° dell'allegato 1 al d.lg. 13.1.03
n. 36, di attuazione della direttiva 1999/21/CE, a norma del quale i siti idonei
alla realizzazione di un impianto di discarica per i rifiuti non devono ricadere
- senza che sia applicabile neppure la clausola di salvaguardia prevista dal co. 2°
dello stesso articolo per le mere aree protette - nei territori sottoposti a
tutela ai sensi dell'art. 146 del d.lg.n. 490, che alla lett. i) fa
riferimento proprio alle zone umide di importanza internazionale (come quella di Persano), incluse
nell'elenco di cui al d.p.r. n. 448/76.
Inoltre, un divieto di smaltire i rifiuti con procedimenti o metodi "che possano
recare pregiudizio all'ambiente", che, possano "danneggiare il
paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente",
è
contenuto nel d.lg. n. 22/97.
Dalla documentazione prodotta risulta, poi, che nel Comune di Serre vi è già
altra discarica in evidente stato di saturazione, talchè la localizzazione di
una nuova discarica appare in palese contrasto anche con l' art. 5 del d.lg. n.
263/06.
Il
suindicato quadro normativo di riferimento, costituito da un insieme di norme
costituzionali, comunitarie e di legge ordinaria, appare, dunque, innegabilmente
diretto alla tutela dell'ambiente salubre, quale ambito di proiezione della vita
e delle attività degli individui e delle aziende (particolarmente numerose nella
piana del Sele).
Né a giustificare una collocazione della discarica in parola in un'area di
siffatto valore ambientale, ed in prossimità di abitazioni e di aziende agroalimentari potrebbe valere la dedotta situazione di emergenza del settore
rifiuti, che imporrebbe scelte drastiche. Invero, a ben vedere, l'opzione per il
sito in questione appare dettata da ragioni di risparmio di tempo ("appare allo,
scopo la soluzione migliore perseguibile nel minor tempo possibile"), come si
rileva dai verbale detta riunione per l'emergenza rifiuti in Campania dell'11.1.07
(Napoli Castel dell'Ovo), e da ragioni di risparmio di spesa ("l'attuale carenza
di impianti di compostaggio comporta la necessità di avviare conferimenti fuori
regione e, addirittura, in altri paesi comunitari, di
parte dell'umido, con conseguente corresponsione di elevati oneri per lo
smaltimento ed il trasporto"), come si desume dal verbale della riunione della
Consulta regionale per la gestione dei rifiuti del 25.2.07 (Prefettura di
Napoli).
Sì tratta, tuttavia, com'è del tutto evidente, di un raffronto tra valori:-
incomparabili, potendo i suindicati diritti costituzionalmente garantiti di certo
essere posposti a considerazioni di opportunità o di carattere economico.
Per
vero, anche in situazioni di emergenza che richiedono l'apertura di una
discarica, l'ubicazione della stessa non può essere disposta in deroga alle
prescrizioni poste a specifica garanzia di quegli stessi interessi pubblici
(salute
ed ambiente salubre), prioritari e non disponibili, cui gli interventi
urgenti per lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero ovviare (v. Cons.St. 12.10.99
n. 5).
Per tutte le ragioni suesposte, dunque, ritiene il giudicante che - sia pure
nella valutazione probabilistica propria della presente sede cautelare - debba
considerarsi sussistente, nella specie, il presupposto del fumus boni iuris
della pretesa del ricorrente, dovendo necessariamente riservarsi all'eventuale
giudizio di merito ogni più approfondita valutazione in ordine all'effettiva
sussistenza dei diritti azionati.
5. SUL PERICULUM IN MORA.
Non possono, infine, nutrirsi seri dubbi - alla stregua dei rilievi che
precedono - neppure in ordine alla sussistenza dell'ulteriore presupposto del
periculum in mora, che l'art. 700 c.p.c. individua nell'imminenza ed
irreparabilità del
pregiudizio al diritto leso o testo in pericolo, nelle more della sua
azionabilità
in via ordinaria.
A tal riguardo va, peraltro, rilevato che - a parere dell'Avvocatura dello Stato
- la sussistenza di detto presupposto sarebbe, nel caso concreto, messa in crisi
dalla natura meramente preparatoria dell'attività, per intanto, posta in essere
dal Commissario resistente, potendo l'ipotizzata lesione di diritti suindicati derivare
esclusivamente dal provvedimento autorizzatorio dell'esercizio della discarica,
e non già dai relativi atti prodromici.
L'assunto - sebbene ben argomentato - non convince.
Va osservato, infatti, che nelle ipotesi in cui la domanda cautelare abbia ad
oggetto - come nella specie - un provvedimento d'urgenza a tutela del diritto
alla salute, il pregiudizio affermato è da considerarsi sempre irreparabile ed
imminente (Trib. Torino, 1.7.02, in Giur. it., 2002, 2334; Trib. Milano, 7.10.99,
in Foro it., 2001,l, 141; Pret. Torino, 31.12.97, ivi, 1999, 302).
Né può sottacersi che, nel caso di specie, detta irreparabilità è addirittura
conclamata dall'ampiezza degli interessi coinvolti nella vicenda (pregiudizio
alla salute dei singoli e della collettività, nonché alla salubrità
dell'ambiente, possibile disastro ecologico, potenziali danni alle migliaia di
allevamenti e di aziende casearie dislocati nella piana del Sele), che rendono
di palmare evidenza l'impossibilità o l'estrema difficoltà di provvedere al
risarcimento dei danni in caso di incidenti di qualsiasi genere nell'esercizio
della discarica (cfr. Trib. Napoli, 26.4.00, in Giur. nap., 200, 324; Trib.
Napoli, 27.1.00, ivi, 2001, 265), la cui possibilità è resa vieppiù verosimile
dal fatto che l'area in questione è situata in una zona a rischio sismico ed a
media pericolosità di
dissesti idrogeologici (v. relativa documentazione in atti).
Per quanto attiene, poi, all'imminenza del pregiudizio - fermo restando quanto
si è rilevato circa l'immanenza di tale presupposto nella stessa deduzione di un
pregiudizio al diritto alla salute - va rilevato che il requisito in parola deve
essere correttamente inteso nel senso che l'evento dannoso paventato da chi
domanda il provvedimento cautelare debba non essere di remota possibilità, ma
incombere con vicina probabilità. In altri termini, si richiede che l' iter che
conduce a detto evento appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente
ed univocamente preparato.
Per il che, l'imminenza del pregiudizio - più che ad un criterio cronologico -
deve essere parametrata alla possibilità di ravvisare elementi di fatto diretti
già alla produzione del pregiudizio, che deve essere iniziato o - quanto meno -
direttamente ed univocamente preparato, cosi da potersi ritenere, con
valutazione probabilistica, che l'evento dannoso possa verificarsi in tempi
brevi (Pret. Milano, 10.8.96, in Orient. Giur. lav , 1996, i, 760; Pret. Roma,4.4.92, in
Giur. mer., 1994, 70).
Alla stregua di tali affermazioni di principio, nessun dubbio può sussistere, a
parere del giudicante, in ordine alla ricorrenza di tale diretta ed univoca
preparazione dell'evento dannoso, per i diritti alla salute ed all'ambiente
salubre, da parte del Commissario resistente.
Al riguardo giova menzionare i seguenti atti, tutti indicativi di una chiara
volontà di individuare, nell'area sita nella località Valle della Masseria, la
localizzazione prescelta per la discarica in discussione:
1) verbale della riunione in Napoli, Castel dell'Ovo dell'11.1.07, nel quale il Commissario per l'emergenza rifiuti individua chiaramente "nella discarica di Serre (provincia di Salerno) il sito Più idoneo per smaltire le oltre cinquecentomila tonnellate attualmente depositate a vario titolo su tutto il territorio regionale";
2) ordinanza del Commissario n. 14 del 24.1.07. con la quale viene autorizzato l'accesso di personale vario nel sito di Valle della Masseria, per i necessari rilievi e sondaggi tecnici, e con la quale viene espressamente formulata la "dichiarazione di pubblica utilità,urgenza ed indifferibilità dei lavori", concernenti la realizzazione della discarica progettata;
3) ordinanza del commissario n. 62 del 19.2.07;con la quale, - dopo aver ribadito il convincimento che la ex cava sita in località Valle Masseria nel Comune di Serre sia "tra le più idonea ad essere utilizzata come sito di smaltimento dei rifiuti" - si reitera l'autorizzazione all'accesso nel sito di persone ed automezzi, per l'effettuazione delle attività conoscitive, di verifica e di sondaggio;
4) ordinanza del Commissario n. 64 del 23.2.07, con la quale viene revocata un'ordinanza di requisizione del Sindaco di Serre, relativa ad immobili situati in prossimità della cava, e disposta l'autorizzazione all'accesso anche per tali immobili;
5) verbale della Consulta Regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania, in data 25.2.07, nella quale il Commissario reitera il convincimento che la cava di Serre "presenta caratteristiche naturali ottimali rispetto all'allestimento di una discarica in tempi contenuti e per volumetrie rilevanti";
6) ordinanza n. 71 del 12.3.07, con la quale il Commissario annulla un'ordinanza sindacale che chiudeva al traffico la strada che conduce all'Oasi di Persano, deducendo che tale provvedimento avrebbe l'effetto di "determinare un rinvio sine die degli interventi", acuendo la situazione di emergenza nel settore rifiuti;
7) missiva del Commissario del 16.3.07, nella quale il medesimo ribadisce il convincimento in ordine alla fattibilità della discarica nel sito suindicato.
Orbene, gli
elementi suindicati rendono chiaramente ostensiva la volontà del Commissario per
l'emergenza rifiuti di individuare nella cava di Valle della
Masseria del Comune di Serre il sito prescelto per l'allocazione della
megadiscarica in contestazione. Di guisa che, la sussistenza anche del
presupposto dell'imminenza dell'evento pregiudizievole allegato - stante la
diretta
ed univoca preparazione del medesimo da parte del resistente - non
può, a parere del giudicante, essere messa seriamente in discussione.
Sussistendo, in
definitiva, tutti gli elementi per la concessione del chiesto provvedimento ex
art. 700 c.p.c., la domanda cautelare avanzata dal Comune di Serre deve,
pertanto, essere accolta.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi - tenuto conto della complessità e
peculiarità delle questione giuridiche trattate - per dichiarare interamente compensate fra
le parti le spese del presente procedimento.
La molteplicità, varietà ed estrema delicatezza degli interessi coinvolti dal
presente provvedimento, nonché la pluralità dei soggetti da esso implicati,
rendono opportuno il ricorso alle forze dell'ordine, ai sensi dell'art. 68, co.3
°
c.p.c., ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica.
P.Q.M.
1)
accoglie la domanda ex art. 700 c.p.c. proposta dal Comune di Serre e dai terzi
intervenuti, e per l'effetto ordina al Commissario Straordinario di Governo per
l'emergenza rifiuti in Campania di astenersi dall'installare e dal porre in
esercizio l'impianto di discarica dei rifiuti nel Comune di Serre, in località
Valle della Masseria, come meglio individuato negli atti del presente
procedimento, ed in particolare nell'ordinanza n. 14 del 24.1.07;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento;
3)manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito;
4) manda alla cancelleria per la comunicazione - anche a mezzo fax - del presente provvedimento al Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, per i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'ordine pubblico.
Così deciso in Salerno, il 28.4.07
IL GIUDICE DESIGNATO
Dr. Antonio Valitutti
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