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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I, 28 agosto 2007, sentenza n. 3111
RIFIUTI - Discariche - Atto di indirizzo del consiglio provinciale -
Sospensione delle autorizzazioni in attesa dell'adozione degli atti di
programmazione di settore - Illegittimità - Ingiustificato arresto
procedimentale - Art. 2 L. 241/2007 - Art. 97 Cost. E’ illegittima, per
violazione dell’art 2 della legge 241/90 e dell’art 97 cost., la delibera con la
quale il Consiglio provinciale, nell’adottare un atto di indirizzo per le
politiche ambientali del territorio di riferimento in materia di rifiuti, si
determina a soprassedere in merito alla approvazione o autorizzazione, anche in
ampliamento, di impianti di discariche di rifiuti speciali, pericolosi e non, in
attesa dell'adozione di atti di futura programmazione del settore, in quanto,
pur costituendo esercizio di una legittima potestà di indirizzo politico
amministrativo, si risolve in un ingiustificato arresto del procedimento avviato
ad istanza del privato. Pres. Ravalli, Est. Dibello - E. s.p.a. (avv.ti Quinto,
Pasqualone e Quinto) c. Provincia di Taranto (avv. Decorato) - T.A.R. PUGLIA,
Sez. I - 28 agosto 2007, n. 3111
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE
Registro Decisioni: 3111/2007
Registro Ricorsi: 468/2005
Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli PRESIDENTE
Enrico d’Arpe COMPONENTE
CArlo Dibello COMPONENTE rel
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
su ricorso n. 486/2005 presentato da :
soc. ECOLEVANTE s.p.a. , in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv. ti Pietro Quinto, Bice Annalisa Pasqualone e
Luigi Quinto , ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Garibaldi , 43 ,
presso lo studio dell’avv. Pietro Quinto
contro
PROVINCIA DI TARANTO , in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa
dall’Avv. Bruno Decorato , ed elettivamente domiciliata in Lecce, alla via
Principi di Savoia, 67 presso lo studio dell’avv. Carlo Fumarola ;
per l’annullamento, previa sospensiva
-della deliberazione del Consiglio Provinciale di Taranto n. 10 del
7.2.2005- comunicata con nota dell’11.3.2005, a firma del Dirigente del Settore
Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto –avente ad oggetto “ Atto di
indirizzo per le politiche ambientali della Provincia di Taranto “, con la quale
il Consiglio Provinciale è pervenuto nella determinazione di “ doversi
soprassedere nelle more di quanto sopra all’ approvazione e/o autorizzazione di
impianti di discariche di rifiuti speciali , pericolosi e non , anche per le
procedure in essere, fermo restando la possibilità/necessità di potersi
procedere ad autorizzazioni qualora se ne ravvisi il bisogno”;
-di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di
Taranto ;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 26 ottobre 2005 quale relatore il
referendario Carlo Dibello, uditi gli avvocati Luigi Quinto, anche in
sostituzione di Pietro Quinto e Bice Annalisa Pasqualone per la società
ricorrente e l’avv. Bruno De Corato per la Provincia di Taranto ;
FATTO
Il Consiglio Provinciale di Taranto ha adottato , con delibera 7 febbraio 2005,
n.10 , un atto di indirizzo per le politiche ambientali della Provincia inteso a
mettere in atto strategie operative in materia di trattamento e smaltimento dei
rifiuti.
L’atto consiliare in questione include, tra l’altro, la determinazione di “
doversi soprassedere nelle more di quanto sopra- ossia in attesa delle opportune
azioni di corretta pianificazione delegate al Presidente e alla Giunta nello
specifico settore- all’ approvazione e/o autorizzazione di impianti di
discariche di rifiuti speciali , pericolosi e non, anche per le procedure in
essere , fermo restando la possibilità/necessità di potersi procedere ad
autorizzazioni qualora se ne ravvisi il fabbisogno”.
La società ricorrente , che è stata autorizzata con delibera della Giunta
Provinciale di Taranto del 5.2.1999 ad esercitare, in agro di Grottaglie , una
discarica di rifiuti speciali non tossici e non nocivi ( II categoria tipo B) e
che, successivamente, ha operato in virtù della proroga dello stato di emergenza
rifiuti in Puglia, concessa sino al 16 luglio 2005, ha richiesto alla Provincia
di Taranto , il 16.12.2003, autorizzazione alla costruzione e gestione in
ampliamento del 3° lotto della predetta discarica controllata per rifiuti
speciali non pericolosi .
La conferenza di servizi prevista dall’art 27 del d. lvo 22/97 per deliberare l’
approvazione del progetto , indetta in data 13.1.2004, ha fatto registrare
l’acquisizione del parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto
di ampliamento in III lotto della discarica da parte dell’Arpa –Dipartimento
Provinciale di Taranto .
Anche il Comitato Tecnico di cui alla legge reg. 30/86 ha formulato parere
favorevole al piano di adeguamento presentato per tutta la discarica e alla
prosecuzione dell’esercizio.
Il Consiglio Comunale di Grottaglie ha successivamente espresso avviso
favorevole alla realizzazione, da parte della società Ecolevante, di un terzo
lotto di discarica controllata di II cat. Tipo B .
Dopo l’autorizzazione, in via provvisoria , alla prosecuzione dell’esercizio del
I lotto della discarica , si è pervenuti alla determinazione dirigenziale di
approvare in via provvisoria il piano di adeguamento della discarica .
Tuttavia, nonostante l’ acquisizione dei predetti pareri favorevoli e
l’emanazione, da ultimo, di un D.P.C.M. del 28 gennaio 2005 di ulteriore proroga
, fino al 31.12.2005, dello stato di emergenza nella Regione Puglia nel settore
dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi , il Consiglio Provinciale di
Taranto si è determinato nei termini sopra ricordati.
La delibera del Consiglio Provinciale tarantino è stata dunque impugnata in
quanto ritenuta affetta da una serie di profili di illegittimità .
Secondo la tesi della difesa della società ricorrente , l’atto consiliare
gravato violerebbe l’obbligo , per l’amministrazione procedente, di concludere
il procedimento con un provvedimento espresso, sarebbe stato emanato in difetto
di competenza , confonderebbe l’ambito della gestione dei rifiuti urbani con
quello dei rifiuti pericolosi, non terrebbe conto della situazione emergenziale
in materia di rifiuti che in Puglia risulta certificata da, ultimo, con DPCM
28.1.2005; infine contrasterebbe con la libertà di iniziativa economica privata,
costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art 41 della Cost.
Di tenore diametralmente opposto le deduzioni difensive della Provincia di
Taranto che si è costituita in giudizio per sentir pronunciare il rigetto del
ricorso.
Dopo la concessione della tutela cautelare richiesta dalla società ricorrente ,
la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 26 ottobre 2005
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La tesi proposta dalla difesa della società ricorrente è meritevole di
accoglimento con particolare riguardo alla censura che attiene alla lamentata
violazione dell’obbligo di concludere il procedimento, posto in capo alla
Amministrazione pubblica dall’art 2 della legge 7 agosto 1990, n.241 recante
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi .
La violazione dell’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di
un provvedimento espresso ha una rilevanza specifica non solo sul versante del
rimedio apprestato dall’ordinamento nei casi di inerzia dell’amministrazione,
ossia nelle ipotesi di patente contrasto con il precetto di cui all’art 2, comma
1 della legge 241/90 a seguito del mancato esercizio, nei termini di legge o
regolamentari, della potestà provvedimentale.
Invero, poiché l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento
espresso costituisce precipitato tecnico del canone di buon andamento della
P.a., di cui all’art 97 cost , l’interpretazione più conforme a Costituzione del
predetto obbligo è quella che non riconosce diritto di cittadinanza ad una
potestà soprassessoria della P.a capace di tramutarsi in un rinvio sine die del
pronunciamento sulla fattispecie concreta.
Ciò è tanto più vero ogni qualvolta il procedimento sia stato avviato ad
iniziativa del privato il quale vanta una posizione giuridicamente qualificata a
conoscere in termini inequivocabili la volontà dell’interlocutore pubblico ,
senza che quest’ultimo possa opporgli incondizionatamente ragioni valevoli a
fini di moratoria generalizzata di intere categorie procedimentali.
Ciò è quanto , invece, si è verificato nella controversia in argomento , nel cui
contesto, pur a fronte di una situazione di conclamato protrarsi dello stato di
emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Puglia , certificato addirittura
con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005
su richiesta della Regione e tale da autorizzare finanche una deroga ai principi
dell’ordinamento giuridico statale, il Consiglio Provinciale di Taranto ha
invece ritenuto di rinviare in blocco l’approvazione di impianti di discariche
di rifiuti speciali e non , anche per le procedure in essere, fino alla messa in
atto di una corretta pianificazione in materia .
Si tratta, evidentemente, di un pronunciamento che, pur costituendo esercizio di
una legittima potestà di indirizzo politico amministrativo da parte del massimo
organo di governo provinciale, si risolve,. ai fini che qui interessano, in un
inammissibile stallo procedimentale pregiudizievole alle ragioni della società
ricorrente , ossia in una potestà di non decidere sulla istanza del privato che,
per quanto osservato, contrasta con il diritto ad una buona amministrazione .
Né può darsi rilievo alla clausola di salvaguardia utilizzata nel deliberato
consiliare al fine di trarre argomento per negare di essere in presenza di un
atto meramente soprassessorio poiché il richiamo alla sussistenza di un
fabbisogno acclarato per giustificare l’eventuale atto di approvazione , di
volta in volta, di singole discariche nel territorio , oltre a costituire un
elemento di contraddizione rispetto al bisogno in re ipsa di impianti di
raccolta e smaltimento rifiuti che deriva dallo stato di emergenza , non priva
la delibera del suo significato assolutamente interlocutorio.
E’ dunque illegittima, per violazione dell’art 2 della legge 241/90 e dell’art
97 cost., la delibera con la quale il Consiglio provinciale , nell’adottare un
atto di indirizzo per le politiche ambientali del territorio di riferimento in
materia di rifiuti, si determina a soprassedere in merito alla approvazione o
autorizzazione di impianti di discariche di rifiuti speciali, pericolosi e non(
anche in ampliamento) in attesa della adozione di atti di futura programmazione
del settore, in quanto non conclusiva del procedimento avviato ad istanza del
privato che, anzi, subisce, per tal via, un ingiustificato arresto
procedimentale.
Le ulteriori ragioni di ricorso possono ritenersi assorbite .
Il ricorso va conclusivamente accolto per quanto di ragione .
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Lecce, I sezione
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e , per
,l’effetto, annulla la delibera consiliare impugnata .
Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005
IL PRESIDENTE –ALDO RAVALLI
L’ESTENSORE –CARLO DIBELLO
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 28 Agosto 2007
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