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Giurisprudenza

 

 

Caccia e pesca

 

 

Anno 2007

 

Anni: 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004

- 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999-93

 

 

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PESCA marittima - Pesca con materie esplodenti - Leggi penali speciali - Concorso formale con altri reati - Configurabilità - Danneggiamento aggravato del “mare territoriale” - Delitto di ricettazione - Concorso formale tra la ricettazione ed il reato di messa in commercio del pescato illegittimamente acquistato. In materia di pesca marittima con uso di materie esplodenti (art.15, lett. d, L. 14 luglio 1965, n. 963) colui il quale pesca con gli esplosivi risponde non solo della loro detenzione illegale ovvero della contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. (Cass. Sez. Un. 15/10/1986 n 10901, Granata), ma anche - in concorso formale - del delitto di danneggiamento aggravato del “mare territoriale” (art.635, comma secondo, n.3 cod. pen.), in quanto bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità (Cass sez I, 20/02/1987, n 287; Cass 20/11/2003). Inoltre, l’acquirente del pescato proveniente dalla cattura mediante esplosivi o da danneggiamento delle risorse marine, risponde del delitto di ricettazione (art.648 cod. pen.) se acquista consapevolmente pesce proveniente dai predetti delitti. Infine, vi è concorso formale tra la ricettazione ed il reato di messa in commercio del pescato illegittimamente acquistato, trattandosi di norme che offendono beni giuridici diversi. Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 15/11/2007 (Ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109

 

CACCIA - Piano faunistico venatorio - Aree percorse dal fuoco - Divieto di caccia - Previsione - Necessità. In sede di redazione del Piano faunistico Venatorio va previsto il divieto di caccia nelle aree percorse dal fuoco: detto divieto, astrattamente previsto dalla legge, si concreta infatti nella individuazione delle aree stesse, di cui il Piano deve tener conto, nella loro situazione attuale, come di un dato di partenza. Pres. Scognamiglio, Est. Gamabto Spisani - W.W.F. (avv. Brambilla) c. Provincia di Bergamo (avv.ti Gorlani, Vavassori e Pasinelli) e Regione Lombardia (avv. Gallonetto) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 9 novembre 2007, ord. n. 849

 

PESCA - Regolamento (CE) n. 27/2005 - Ripartizione dei contingenti di cattura tra Stati membri - Atto di adesione del Regno di Spagna - Fine del periodo transitorio - Esigenza di stabilità relativa - Principio di non discriminazione - Nuove possibilità di pesca - Ricevibilità. Il rispetto del principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze 17 ottobre 1995, causa C‑44/94, Fishermen’s Organisations e a., Racc. pag. I‑3115, punto 46; 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, cit., punto 48, e 19 aprile 2007, Spagna/Consiglio, cit., punto 28). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 08/11/2007, C‑141/05

 

CACCIA - Rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia - Diniego - Impugnazione - Associazioni venatorie - Intervento ad adiuvandum - Interesse azionato - Tutela e sviluppo dell’esercizio della caccia - Inammissibilità dell’intervento. E’ inammissibile l’intervento ad adiuvandum (spiegato, nella specie, da Assoarmieri e Comitato Nazionale Caccia e Natura), nel ricorso avverso il provvedimento di diniego al rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, ove l’interesse azionato dalle associazioni sia volto alla tutela di interessi di carattere economico o di sviluppo dell’esercizio della caccia. Nel determinare i requisiti di carattere soggettivo per il rilascio della licenza di porto di fucile e nel valutare, nel caso concreto la sussistenza di tali requisiti da parte dell’organo che è preposto al rilascio e/o alla revoca del titolo autorizzatorio, vengono perseguiti infatti fini di interesse pubblico, quali la difesa dell’ordine pubblico mediante una ponderata e rigorosa disciplina delle armi di uso privato, che non collidono con gli interessi azionati dalle associazioni intervenute le quali nessun pregiudizio ricavano dal provvedimento impugnato. Pres. Vitiello, Est. Leggio - G.G. (avv. Russo) c. Ministero dell’Interno e Questura della Provincia di Catania (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. II - 5 novembre 2007, n. 1801

 

CACCIA - Approvazione del piano faunistico - Competenza - Consiglio regionale - L.R. Veneto n. 50/93, art. 8 e 1/07, art. 4 - Modifiche apportate della Giunta regionale - Limiti. Ferma la competenza del Consiglio regionale all’approvazione del piano faunistico, l’art. 8, VI comma della LR 50/93 e l’art. 4 della LR n. 1/07 consentono alla Giunta regionale di apportare al piano stesso le modifiche necessarie purchè siano rispettati i suoi principi informatori; non appare improntata a tale postulato la delibera di giunta che attua una diversa politica di programmazione faunistica, attraverso la modifica dell’applicazione del cd. corridoio e la differenziazione della disciplina per le azienda faunistiche. Pres. f.f. ed Est. Rovis - F.I.D.C. e altri (avv. Malvestio) c. Regione Veneto (avv.ti Peagno e Zanlucchi) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 8 ottobre 2007, n. 3192
 

PESCA - Regione Veneto - Acquacoltura - Pesca professionale - Distinzione - Acquacoltura - Licenza di pesca di tipo “A” - Necessità - Esclusione. In base al quadro normativo vigente, in particolare la L.r. Veneto n. 19/98, l’attività di acquacoltura, pur essendo compresa, ex art.2, fra i vari tipi di pesca, risulta successivamente distinta in termini inequivocabili dalla pesca professionale, (disciplinata dall’art.24 e finalizzata alla cattura dei pesci allo scopo della loro successiva commercializzazione), stante la definizione introdotta dall’art.20, ove per “acquacoltura” si intende l’attività di allevamento di varie specie acquatiche con finalità alimentari, ornamentali e di ripopolamento. Ne deriva, tra l’altro, che il possesso della licenza di pesca di tipo “A”, condizione indispensabile, contestualmente all’iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 230, per l’esercizio della pesca professionale, non sono requisiti richiesti nel caso dell’esercizio dell’acquacoltura (cfr. all’art.9, c. 7 della L.R. Veneto sopra citata). Pres. ed Est. Zuballi - S.A.M.P. s.s. (avv. Toffanin) c. Regione Veneto (avv.ti Cusin e Zanon) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 10 settembre 2007 ,n. 3001


CACCIA - Calendario venatorio 2007/2008 della Regione Siciliana - Caccia in SIC e ZPS - Uso dei pallini di piombo in zone umide - Accoglimento domanda di sospensione.
Va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del Calendario Venatorio 2007/2008 della regione Siciliana, approvato con D.A. dell’Assessore Regionale Agricoltura e Foreste 14 giugno 2007, ai fini di una motivata valutazione in ordine al regime di tutela applicabile con riferimento alla caccia nelle aree ricadenti all’interno dei SIC e delle ZPS, di cui ai DD. AA. Territorio ed Ambiente n. 46 del 21.02.2005 e n. 120 del 5.05.2006, nonché all’uso dei pallini di piombo nella caccia in zone umide. Pres. f.f. ed Est. Veneziano - Legambiente Sicilia e W.W.F. Italia (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidente della Regione Siciliana e Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 7 settembre 2007, ord. n. 1589 (segnalata dall'avv. Nicola Giudice)


CACCIA - PROCEDURE E VARIE - Opposizione alla sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia - Giurisdizione del giudice ordinario - Caccia esercitata in forma diversa da quella prescelta - Art. 22L. 24/11/1981, n. 689 - Artt. 23,31 e 32, L. 11/02/1992, n. 157.
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in merito all'opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, irrogata dal questore, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 157 del 1992, per avere esercitato la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12 comma 5, trattandosi di atto vincolato potenzialmente lesivo di posizioni di diritto soggettivo. Presidente: Carbone V. Estensore: Malpica E. Min. Interno (Avv. Gen. Stato) contro Montagnoli (n.c.) CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezioni Unite, 25 luglio 2007, (Ud. 3/7/2007), n. 16411

 

CACCIA - Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale - Composizione - L.R. Campania n. 8/1996 - Mutamento della composizione del CTFVN - Decadenza del componente riferibile alle associazioni non più rappresentate a livello nazionale - Esclusione. L’art. 9 della legge regionale della Campania del 10 aprile 1996, n. 8 (“Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”), se è vero che prevede che del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale della caccia fa parte “un rappresentante per ciascun Ente od associazione di protezione presente del CTFVN ed operante a livello provinciale” (comma 2, lett. b, n. 4), stabilisce anche che i suoi componenti restano in carica cinque anni (art. 9, co. 3), senza contemplare ipotesi di decadenza o abbreviazione della carica. Pertanto, il Comitato provinciale prosegue fino alla propria naturale scadenza nella sua originaria composizione ancorché nelle more sia mutata la composizione del Comitato nazionale, la quale non implica la decadenza dei componenti dei Comitati provinciali riferibili alle associazioni non più rappresentate a livello nazionale. Pres. Guida, Est. Guarracino - W.W.F. Italia Onlus (avv. Balletta) c. Provincia di Napoli (avv.ti Di Falco e Cosmai) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 luglio 2007, n. 6587


CACCIA - Tutela degli uccelli migratori - Interesse di rilievo nazionale e sovranazionale - L. n. 157/1992 e dir. n. 79/409/CEE.
La tutela degli uccelli migratori, benché affidata alle autorità amministrative locali riguarda interessi di rilievo nazionale e sovranazionale, come si ricava dalla legge n. 157/1992 (il cui art. 1, c. 1 qualifica la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare “nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale”) e dalla direttiva n. 79/409/CEE - cui la legge n. 157 citata dà recepimento - la quale fissa il principio della rilevanza comunitaria della protezione che deve essere assicurata dai singoli Stati alle specie migratrici. Pres. Scognamiglio, Est. Pedron - LAC (avv.ti Linzola e Savoldi) c. Provincia di Brescia (avv.ti Bugatti, Poli e Donati) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 6 luglio 2007, n. 595 (Segnalata da Augusto Atturo)

CACCIA - Dir. 79/409/CEE - Individuazione di ZPS - Livello di protezione - Evoluzione - Sopravvenienza di nuovi studi.
La direttiva n. 79/409/CEE impone agli Stati di individuare apposite zone di protezione speciale (ZPS) anche con riferimento ai luoghi in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. Il livello di protezione garantito dal diritto comunitario non è tuttavia stabilito in modo definitivo ma si evolve e può essere incrementato in relazione ai nuovi studi in materia (cfr. artt. 10, 14, 15 e 16 della direttiva citata) Pres. Scognamiglio, Est. Pedron - LAC (avv.ti Linzola e Savoldi) c. Provincia di Brescia (avv.ti Bugatti, Poli e Donati) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 6 luglio 2007, n. 595 (Segnalata da Augusto Atturo)

CACCIA - Zone di protezione lungo le rotte di migrazioni - Individuazione - Termine di cui alla L. 157/92 - Acquisizione di nuovi dati scientifici - Adeguamenti della prima mappatura - Obbligo.
Benché l’art. 1 comma 5 della legge 157/1992 fissi un termine di 4 mesi per l’individuazione da parte delle regioni delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione, termine ribadito dall’art. 21 comma 2 della medesima legge, si deve ritenere che anche dopo la prima mappatura vi sia in ogni tempo l’obbligo di introdurre adeguamenti qualora vengano acquisiti nuovi dati scientifici dai quali emerga l’esigenza di estendere la protezione. Pres. Scognamiglio, Est. Pedron - LAC (avv.ti Linzola e Savoldi) c. Provincia di Brescia (avv.ti Bugatti, Poli e Donati) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 6 luglio 2007, n. 595 (Segnalata da Augusto Atturo)

CACCIA - ZPS - Valichi montani - Piani faunistico-venatori provinciali - L.R. Lombardia n. 26/1993, mod. dalla L.R. 19/2006 e 5/2007 - Cancellazione del termine finale - Coordinamento normativo.
Dopo la cancellazione del termine finale dei piani faunistico-venatori provinciali disposta dall’art. 14 comma 3 della LR Lombardia 26/1993, come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. c) della LR 8 agosto 2006 n. 19, l’efficacia delle previsioni ha durata illimitata “fino alla loro modifica secondo le esigenze”. Poiché i valichi protetti devono tuttora essere inseriti nei piani, mentre le ZPS non vi rientrano più dopo la modifica dell’art. 14 comma 3 lett. a) della LR 26/1993 introdotta dall’art. 5 comma 1 della LR Lombardia 27 febbraio 2007 n. 5, si pone un problema di coordinamento normativo. In proposito occorre considerare che i valichi protetti sono assimilabili alle zone di protezione previste dalla direttiva 79/409/CEE, in quanto fanno parte dell’unitario disegno di tutela delle specie migratorie delineato dal diritto comunitario. Ne consegue che la durata illimitata dei piani faunistico-venatori provinciali non può risolversi in un limite all’introduzione di modifiche all’elenco dei valichi rese necessarie dall’acquisizione di nuovi dati scientifici. Pres. Scognamiglio, Est. Pedron - LAC (avv.ti Linzola e Savoldi) c. Provincia di Brescia (avv.ti Bugatti, Poli e Donati) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 6 luglio 2007, n. 595 (Segnalata da Augusto Atturo)

CACCIA - Zone di protezione lungo le rotte di migrazione - Aggiornamento dei valichi montani - Istanza di ampliamento della misure di tutela - Soggetti abilitati - Associazioni ambientaliste - Rientrano - Contributo scientificamente qualificato - Necessità.
L’intervento dell’INFS non esaurisce la categoria delle cause di avvio della procedura di aggiornamento dei valichi. Secondo la giurisprudenza comunitaria l’individuazione delle zone di protezione non può essere affidata alle scelte discrezionali dell’amministrazione ma costituisce l’esito di accertamenti tecnici sulle caratteristiche oggettive del territorio, con la conseguenza che necessariamente “una zona determinata, qualora soddisfi i criteri per essere classificata ZPS, deve essere oggetto di misure di conservazione speciale idonee ad assicurare, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli menzionate all'allegato I di tale direttiva” (C.Giust. VI Sez. 7.12.2000 C-374/98 Commissione/Francia punto 26). Tra i soggetti abilitati a proporre istanze di ampliamento delle zone di protezione o delle altre misure di tutela rientrano anche le associazioni ambientaliste riconosciute dagli Stati, a condizione che siano in grado di raccogliere dati scientifici seri e obiettivi (C.Giust. VI Sez. 7.12.2000 C-374/98 Commissione/Francia punti 23, 24, 29). D’altra parte le procedure amministrative fissate nelle norme interne non possono costituire un ostacolo al conseguimento degli obiettivi di tutela dell’avifauna individuati dal diritto comunitario, come si può desumere in via analogica dalla giurisprudenza intervenuta sul concetto di piccola quantità nel prelievo venatorio (C.Giust. II Sez. 8.6.2006 C-60/05 WWF Italia punti 28 e 29). Pertanto gli Stati o gli enti pubblici interni ai quali sia attribuita la competenza in materia non possono rifiutare il contributo scientificamente qualificato di soggetti che promuovono una migliore applicazione delle direttive comunitarie. Pres. Scognamiglio, Est. Pedron - LAC (avv.ti Linzola e Savoldi) c. Provincia di Brescia (avv.ti Bugatti, Poli e Donati) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 6 luglio 2007, n. 595 (Segnalata da Augusto Atturo)


CACCIA - Sanzioni amministrative in materia di esercizio della caccia - Ricerca della fauna con fucile aperto o scarico - Esercizio venatorio - Configurabilità.
In tema di sanzioni amministrative in materia di esercizio della caccia, costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in cui non era stato adeguatamente valutato, ai fini dell'esercizio di attività venatoria non autorizzata, che il trasgressore era stato colto dagli agenti in atteggiamento di caccia, ovvero con il fucile non riposto nella custodia oltre l'orario consentito ed in un'azienda faunistico venatoria all'interno della quale non era comunque autorizzato a cacciare). CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 14 giugno 2007, n. 13973 Ric. Prov. Viterbo - c. Mancini. (Segnalata da Augusto Atturo)


CACCIA - Caccia al lupo - Conservazione degli habitat naturali -Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE.
Autorizzando la caccia al lupo in via preventiva, senza che sia accertata la sua idoneità a prevenire gravi danni ai sensi dell'art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, lett. b), di detta direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. II, 14 Giugno 2007, causa C-342/05


PESCA - INQUINAMENTO ACQUE - Qualità delle acque relative alla molluschicoltura - Designazione delle acque relative alla molluschicoltura - Programmi di riduzione dell'inquinamento - Fissazione dei parametri di controllo Inadempimento di Stato - direttiva 79/923/CEE.
Omettendo: di designare tutte le acque relative alla molluschicoltura che richiedono una designazione, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa alla qualità richiesta delle acque relative alla molluschicoltura; di fissare tutti i valori necessari che riguardano le acque relative alla molluschicoltura designate o che richiedono una designazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/923, ai sensi dell'articolo 3 di questa, e di adottare tutte le misure necessarie per stabilire programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque che richiedono una designazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/923, ai sensi dell'articolo 5 di questa, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. L'Irlanda è condannata alle spese. (Testo ufficiale: En omettant: de désigner toutes les eaux conchylicoles nécessitant une désignation, conformément à l’article 4 de la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles; de fixer toutes les valeurs nécessaires concernant les eaux conchylicoles désignées ou nécessitant une désignation en vertu de l’article 4 de la directive 79/923, conformément à l’article 3 de celle-ci, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir des programmes de réduction de la pollution des eaux nécessitant une désignation en vertu de l’article 4 de la directive 79/923, conformément à l’article 5 de celle-ci. L’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. L’Irlande est condamnée aux dépens). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEA Sez. IV, 14 Giugno 2007, causa C‑148/05

 

CACCIA - Ordinanza sindacale - Divieto di caccia su porzione del territorio comunale - Timore di possibili violazioni delle distanze di sicurezza di cui all’art. 21 della L. n. 157/1992 - Pericolo generico e non attuale - Usurpazione di competenze regionali e provinciali. Il provvedimento sindacale di divieto di caccia a tempo indeterminato su una vasta area del territorio comunale non può essere giustificato dal timore di possibili violazioni delle distanze di sicurezza di cui al’art. 21 L. n. 157/1992 (50 metri dalle strade e 100 o 150 dai fabbricati abitativi o produttivi, secondo che si faccia o meno fuoco in loro direzione). Il pericolo generico e non attuale, l’ampiezza del divieto e la sua natura permanente fanno sì infatti che il potere esercitato si connoti come usurpazione delle competenze regionali e provinciali in materia di gestione del territorio ai fini venatori. La violazione delle distanze di sicurezza, il cui rispetto, per valutazione del legislatore, deve considerarsi idoneo a scongiurare i temuti pericoli, costituisce illecito da reprimersi nelle competenti sedi e non con provvedimenti irrituali. Pres. Lignani, Est. Cardoni - A.T.C. Perugia 1 (avv. Rampini) c. Sindaco del Comune di Castiglione del Lago (Avv. Stato) - T.A.R. UMBRIA - 5 giugno 2007, n. 498

 

CACCIA - Detenzione selvaggina morta - Airone cenerino o ardea cinerea - Specie cacciabili - Esclusione - Fattispecie: volatile abbattuto da un soggetto e da altro soggetto rinvenuto morto - Art. 18 e 30 lett. H) L. n. 157/92. In materia di specie cacciabili, l’airone cenerino o ardea cinerea non rientra fra gli animali indicati nell'art. 18 Legge 157/92 e pertanto è compreso nella previsione sanzionatoria di cui all'art. 30, lett. H). Nel caso in cui il volatile venga abbattuto da un soggetto e da altro soggetto rinvenuto morto, l'impossessamento da parte di costui non integra il reato di cui all'art. 30 citato, essendo venuta meno la ragione della tutela legislativa che si limita, in mancanza di espressa specifica norma, alla salvaguardia della selvaggina intesa come essere vivente (sent, n. 201982). Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. Merli. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 30/05/2007 (Ud. 3/4/2007), Sentenza n. 21212

 

CACCIA - Provincia Autonoma di Bolzano - L.P. n. 14/87, art. 4 - Piano di abbattimento - Pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per l'agricoltura - Natura - Concretezza e attualità - Grado di dannosità notevole - Strumento eccezionale - Tassatività della previsione. L’art. 4 della legge provinciale n. 14 del 1987 (piani di abbattimento per specie non cacciabili, in presenza di pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per l'agricoltura) va interpretato nel senso che il pregiudizio che legittima la deroga al divieto di caccia non deve essere ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo: una volta accertata, attraverso un’adeguata istruttoria, l’esistenza di un effettivo pregiudizio, l’Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di un grado di dannosità che possa considerarsi, come la legge richiede, “notevole”. E’ evidente che il legislatore si preoccupa di raggiungere un contemperamento fra la necessità di conservare una specie protetta della nostra fauna selvatica e la necessità di tutelare l’agricoltura e l’equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore. Pres. Rossi Dordi, Est. Pantozzi Lerjefors - W.W.F. Italia Onlus (avv. De Pascalis) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv. ti von Guggenberg, Fadanelli, Beikircher) - T.R.G.A. Bolzano - 22 maggio 2007, n. 188

 

CACCIA E PESCA - Diniego di rinnovo del porto d'arma - Valutazione fondata su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da fumus - Legittimità. Ai fini della legittimità del diniego di rinnovo del porto d’arma, è sufficiente, da parte dell' Amministrazione, anche una valutazione della capacità di abuso fondata su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus, in quanto, nella materia delle armi e delle relative autorizzazioni, l’espansione della sfera di libertà del soggetto recede a fronte del bene della sicurezza collettiva, particolarmente esposto ove non vengano osservate tutte le possibili cautele. Pres. Morea, Est. Cabrini, M. P. (Avv. Orofino, Franchini e Orofino) c. Ministero dell' Interno (Avv. Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari) (respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 11 maggio 2007 (C.c. 10/05/2007), Sentenza n. 1325

 

CACCIA E PESCA - Istanza di rinnovo del porto d'arma - Valutazione della capacità di abuso dei familiari conviventi di colui che chiede l'autorizzazione - Legittimità. A fronte di un' istanza di rinnovo di porto d'arma, l’Autorità di pubblica sicurezza è chiamata ad operare un delicato bilanciamento fra beni che godono di pari protezione costituzionale. In ragione di ciò non può essere considerata irragionevole la determinazione amministrativa che prende in considerazione anche i familiari conviventi di colui che chiede l’autorizzazione, per valutare se esista pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica sulla base di un giudizio prognostico ex ante circa la possibilità e capacità del soggetto di abusare delle armi.. Pres. Morea, Est. Cabrini, M. P. (Avv. Orofino, Franchini e Orofino) c. Ministero dell' Interno (Avv. Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari) (respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 11 maggio 2007 (C.c. 10/05/2007), Sentenza n. 1325

 

CACCIA - AREE PROTETTE - Armi e mezzi di caccia vietati - Confisca - Limite - Fattispecie: consumazione dell'illecito in area protetta - Artt. 28 c. 2 L. n. 157/1992, e 30 c. 4 L. n. 394/1991. Ai sensi degli artt. 28 co. 2 L. 11/02/1992, n. 157 e 30 co. 4 L. 6/12/1991, n. 394, le armi ed i mezzi di caccia vietati, nonché le cose utilizzate per la consumazione dell'illecito relativo alla salvaguardia di un'area protetta, possono essere confiscati solo in caso di condanna. (v. conf. Cass. sez. III pen., 1/04/2003, n. 15166, Filippone, rv 224709). Pres. Vitalone - Est. Grassi - Ric. Tenace. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 9/05/2007 (Ud. 10/04/2007), Sentenza n. 17670

 

CACCIA - Attività venatoria illecita in danno di fauna protetta - Sequestro di fucili effettuato da Guardie volontarie - Illegittimità - Qualifica di agenti o ufficiali di p.g. - Necessità - Artt. 354, 355 cpp. - Violazione - Fattispecie - L. n.157/92. E’ illegittimo il sequestro di fucili effettuato da soggetti che non hanno la qualifica di agenti o ufficiali di p. g., riconosciuta o dalla Legge n. 157/92, o da altra normativa speciale, (fattispecie: guardie giurate appartenenti al Nucleo di Vigilanza WWF). Pres. De Maio - Est. Gentile - Ric. Zanola. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 13 aprile 2007 (Cc. 27 feb. 2007), Sentenza n. 15074

 

 CACCIA - ASSOCIAZIONI E COMITATI - Violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria - Organi di vigilanza - Guardie volontarie - Funzioni - Compiti di P.G. - Esclusione. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono i relativi verbali e li trasmettono all'Ente da cui dipendono; nonché all'Autorità competente secondo le disposizioni vigenti (art. 28, 5° comma, citata legge). Pertanto, va affermato che le guardie volontarie del WWF non sono agenti /o ufficiali di P.G. [conformi:Cass. Sez. III Sent. n. 4408 del 16/02/97, rv209862; Cass. Sez. III Sent. n. 1519 del 27/03/96, rv 205449; Cass. Sez. III Sent. n. 613 del 27/02/1995 rv 201998; Cass. Sez. V Sent. n. 4898 del 23/05/97, rv 207896; contra: Cass. Sez. III Sent. n. 6454 del 2006 rv 233561]. Pres. De Maio - Est. Gentile - Ric. Zanola. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 13 aprile 2007 (Cc. 27 feb. 2007), Sentenza n. 15074

 

CACCIA - Armi - Successione ereditaria - Denuncia dell'arma - Obbligo. Qualsiasi soggetto che viene in possesso di armi o munizioni anche per successione ereditaria è obbligato alla denuncia ai sensi delle norme in materia, tale obbligo sussiste anche quando sia stato assolto dal suo dante causa. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 02/04/2007, Sentenza n. 13464

 

CACCIA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esercizio della caccia con rete - Revoca della licenza di porto d’armi per uso di caccia - Abuso delle armi e mancato affidamento di buona condotta - Autonoma valutazione - Guardie venatorie - Procedimento contravvenzionale - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Necessità - Fattispecie - L.R. Toscana n. 17/1980 - T.U. n. 773/1931, (Pubblica Sicurezza). Deve escludersi ogni automatismo tra la sanzione disposta ai sensi dell’art. 37 della legge regionale toscana 15 marzo 1980 n. 17 e la revoca dell’autorizzazione a portare armi da caccia ai sensi dell’art. 43, ultimo comma, del T.U. del leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, a mente del quale la “licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”. Infatti, l’organo statale preposto ad adottare l’atto di revoca deve pur sempre svolgere un’autonoma valutazione del presupposto e dare contezza dei fatti integranti l’abuso. Nella specie, rettamente il giudice di prime cure ha annullato l’atto di revoca per omessa comunicazione al soggetto titolare dell’autorizzazione di polizia dell’avvio del procedimento. Pres. Giovannini - Est. Salemi - Questura di Lucca (Avvocatura Generale dello Stato) c. Adami Marino (avv. Colzi) (TAR Toscana - Sezione II - n. 117 del 29 marzo 1995). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/03/2007 (c.c. 29/04/2005), Sentenza n. 1347

 

CACCIA - Provincia - Provvedimenti limitativi della pratica venatoria per motivi di tutela della fauna - Legittimità - Art. 51 L.R. Emilia Romagna n. 8/94. L’art. 51 della L.R. Emilia Romagna 15.2.1994, n. 8 autorizza la Provincia ad intervenire con provvedimenti limitativi della pratica venatoria per motivi di tutela della fauna. Sicchè è legittima la delibera che individui, sul territorio provinciale, dei limiti parziali - quanto a modalità - nell’esercizio della caccia e segnatamente nell’utilizzo di richiami vivi. Pres. Giaccardi, Est. Marra - Associazione nazionale libera caccia (avv.ti Trotta e Marcovecchio) c. Provincia di Parma (avv.ti Conti e Fatica) - T.A.R. MOLISE - 9 febbraio 2007, n. 92
 

CACCIA - Riserve di caccia - Provincia Autonoma di Trento - L.P. n. 24/91, art. 15 - Atti assunti dalle associazioni di cacciatori nella gestione della riserva - Controversie - Giurisdizione - G.A. Gli atti di cui al secondo comma dell’art. 15 della L.p. Trento 9 dicembre 1991, n. 24, sono assunti dall’Associazione dei cacciatori nell’attività di gestione della caccia nelle riserve ad essa commessa dalla provincia, con la conseguenza che avverso gli stessi, in quanto esplicazione di potestà pubblicistiche, è dato ricorso al G.A. Pres. f.f. ed Est. Conti - Z.E. (avv. Trinco) c. Associazione Cacciatori Trentini (avv. Niccolini) e altri (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 7 febbraio 2007, n. 14
 

CACCIA - Permesso di caccia nelle riserve - Provincia Autonoma di Trento - L.P. n. 24/91, art. 23 - Requisiti necessari, correlati e distinti - Residenza e dimora effettiva. L’art. 23, secondo comma, della L.P.Trento 9 dicembre 1991, n. 24, è chiara ed univoca nell’individuare il duplice requisito della residenza e della dimora effettiva, quale necessario presupposto per il rilascio del permesso di caccia in riserva. Si tratta di due requisiti correlati ma distinti: e infatti la residenza in un determinato comune, pur poggiando sul fatto oggettivo della stabile permanenza, può aversi anche in ipotesi di presenza sporadica o saltuaria in loco, come nel caso di lavoratore costretto ad assentarsi per lunghi periodi dell’anno. La dimora effettiva non può quindi desumersi sic et simpliciter dalla residenza anagrafica, ma deve essere provato, anche attraverso elementi induttivi, onde realizzare la piena corrispondenza fra risultanza anagrafiche e situazione di fatto. E la ratio della norma è evidente: essa tende ad evitare, per quanto possibile, che, attraverso spostamenti della residenza anagrafica, venga alterato il rapporto fra il territorio della riserva di diritto e la popolazione ivi stanziata, con conseguenti concentrazioni verso zone faunisticamente più appetibili. Pres. f.f. ed Est. Conti - Z.E. (avv. Trinco) c. Associazione Cacciatori Trentini (avv. Niccolini) e altri (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 7 febbraio 2007, n. 14

 

CACCIA - ASSOCIAZIONE E COMITATI - Vigilanza venatoria - Guardie zoofile volontarie dell’ENPA - Qualifica di agenti di polizia giudiziaria - Esclusione. Le guardie zoofile volontarie dell’ENPA non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Avendo l'ENPA perduto la personalità giuridica di diritto pubblico, i suoi agenti sono oggi guardie giurate volontarie di un'associazione protezionistica nazionale riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi 1 e 5 dell'art. 28, della legge n. 157/92, ma non anche quello di procedere al sequestro penale previsto dal 2 comma dello stesso articolo, riservato agli ufficiali ed agenti di P.G.. La stessa legge n. 157/92 ha espressamente riconosciuto la qualifica di agenti di polizia giudiziaria agli agenti dipendenti dagli Enti locali delegati dalle Regioni (art. 27, comma 1, lett. a), senza estendere tale riconoscimento alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, menzionate alla lettera b) dello stesso comma. L’assenza dell’espresso riconoscimento della qualifica costituisce chiaro indice della volontà del legislatore, trattandosi di una disposizione speciale avente ad oggetto proprio i compiti e le qualifiche in materia di vigilanza venatoria. Pres. Ricci - Est. Chieppa - E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione Animali (avv.to Petrivelli) c. Ministero dell’interno, Ministero di grazie e giustizia e Consiglio di Stato in sede consultiva (Avvocatura Generale dello Stato), (conferma, Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, n. 6368/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 26/01/2007 (C.C. 28/11/2006), Sentenza n. 298
 

CACCIA - ASSOCIAZIONE E COMITATI - Vigilanza venatoria - Guardie venatoria volontarie - Qualifica di polizia giudiziaria - Esclusione - L. n. 157/92 - Artt. 57, 3 c., 55 e 57 c.p.p.. Ai sensi della legge n. 157/92, la qualifica di polizia giudiziaria non può essere riconosciuta, agli agenti dell'E.N.P.A., a norma del combinato degli artt. 57, 3 comma, e 55 c.p.p., argomentando dal fatto che ad essi sono conferiti dalla legge sulla caccia poteri di vigilanza e di accertamento di eventuali reati, in quanto l'art. 57 c.p.p., nell'indicare le categorie di soggetti cui va riconosciuta la qualifica di ufficiali o di agenti di P.G., fa espressamente salve "le disposizioni delle leggi speciali" e la legge sulla caccia si pone sicuramente con carattere di specialità rispetto alle norme, anche sostanziali, contenute nel codice di rito. Pres. Ricci - Est. Chieppa - E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione Animali (avv.to Petrivelli) c. Ministero dell’interno, Ministero di grazie e giustizia e Consiglio di Stato in sede consultiva (Avvocatura Generale dello Stato), (conferma, Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, n. 6368/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 26/01/2007 (C.C. 28/11/2006), Sentenza n. 298
 

CACCIA - ASSOCIAZIONE E COMITATI - Vigilanza venatoria - Guardie venatoria volontarie - Qualifica di polizia giudiziaria - Esclusione - Disciplina vigente. L’art. 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha affidato la vigilanza venatoria: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata. Ai soli agenti, di cui alla lett. a) è stata riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Pres. Ricci - Est. Chieppa - E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione Animali (avv.to Petrivelli) c. Ministero dell’interno, Ministero di grazie e giustizia e Consiglio di Stato in sede consultiva (Avvocatura Generale dello Stato), (conferma, Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, n. 6368/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 26/01/2007 (C.C. 28/11/2006), Sentenza n. 298

 

CACCIA - Cattura di richiami vivi - Regione Lombardia - Province - Autorizzazione alla cattura nel numero massimo previsto con legge regionale - Adeguata motivazione della scelta - Necessità. La scelta della Provincia di autorizzare la cattura di richiami vivi nel numero massimo possibile fissato dalla legge regionale, deve essere adeguatamente motivata, preceduta da idonea istruttoria e rapportata ad una serie di dati essenziali, quali il numero di richiami vivi detenuti dai cacciatori, di richiami vivi provenienti da allevamento, oltre che alle richieste di richiami (così la sentenza di questo TAR n. 1467/2004). Pres. Nicolosi, Est. Zucchini - LAC ONLUS (avv. Linzola) c. Provincia di Como (Avv. Piffaretti), riunito ad altro ricorso - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 16 gennaio 2007, n. 38

 

CACCIA - Istituzione di un’area di rispetto con divieto di caccia - Proprietario del terreno interessato dal divieto - Legittimatio ad causam - Carenza. Il provvedimento di istituzione di un’area di rispetto con divieto di caccia, in quanto limitativo del dello svolgimento dell’attività di caccia, incide esclusivamente sugli interessi di coloro che hanno titolo all’esercizio della stessa, sicchè è carente di legittimazione il mero proprietario del terreno su cui la caccia viene vietata (e che hanno un interesse quanto meno neutro - se non addirittura collimante - rispetto al provvedimento di divieto, non venendone da questo danneggiati). Non è suscettibile di apprezzamento l’interesse al mancato falcidiamento della fauna selvatica presente sul territorio, in quanto trattasi di interesse non differenziato né qualificato. Pres. Zuballi, Est. Rovis - P.N. e altri (avv.ti Tolentinati, Falciani e Maggiolo) c. A.T.C. n. 4 Adige (avv. Guarnati) e altri (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 12 gennaio 2007, n. 73
 

CACCIA - Piano faunistico venatorio - L.R. Veneto n. 50/93 - Procedimento - Piani predisposti dalle singole province - Inefficacia delle determinazioni prima dell’approvazione regionale - Conseguenze - Impugnazione del piano provinciale - Inammissibilità. Secondo il combinato disposto dagli artt. 9, I comma ed 8, II e VI comma della LR Veneto n. 50/93, i piani faunistico venatori, predisposti dalle singole Province, sono presentati al Consiglio regionale il quale, elaborati con le modificazioni e le integrazioni ritenute opportune per adeguarli agli interessi ambientali e coordinarli con gli ulteriori interessi regionali, approva, su proposta della Giunta, il “piano faunistico venatorio regionale”, che ha validità quinquennale. Sicchè qualsiasi determinazione contenuta nel piano venatorio provinciale è inefficace prima della definitiva cooptazione di quest’ultimo nel piano regionale, che, approvato con legge dal Consiglio regionale, diviene l’unica fonte di programmazione faunistico-venatoria e, quindi, l’unico atto impugnabile in quanto si assuma lesivo: poiché, infatti, il piano provinciale non contiene norme di salvaguardia (che, per propria natura, possono incidere immediatamente su specifici interessi), è solo nel momento dell’approvazione del piano regionale che diviene effettivo ed attuale l’interesse a contestare le predette determinazioni lesive introdotte nello strumento pianificatorio, evocando in giudizio anche la Regione. Pres. Zuballi, Est. Rovis - E.N.P.A. e L.A.C. (avv. caburazzi) c. Provincia di Padova (avv.ti Gorlani e Bonsanto) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 12 gennaio 2007, n. 52

 

PESCA - Fermo biologico - Interruzione in assoluto dell’attività amatoriale - Sistemi di pesca alternativi - Sistemi polivalenti (draga idraulica e sistema a strascio e\o volante) - Presupposto per l’erogazione del premio - Mancata produzione di reddito - DM 4 giungo 1997 - Art. 5 d.l. n.130\1997. L’interruzione in assoluto dell’attività armatoriale ed il mancato impiego della nave per sistemi di pesca alternativi integra il presupposto per l’erogazione del premio previsto dall’art.5 del d.l. n.130\1997 che assolve funzione indennitaria della mancata produzione di reddito durante il periodo di fermo biologico. La disposizione va correttamente riferita alle navi che, munite di attrezzatura di pesca polivalenti (draga idraulica e sistema a strascio e\o volante) osservino entrambi i periodi di fermo con carattere di effettività. Si tratta di norma che trova la sua ratio nell’intento di disincentivare il mancato utilizzo del sistema di pesca alternativo per tutti e due i periodi di fermo biologico onde conseguire l’indennizzo per mancata attività previsto dall’art.3 del DM 4 giungo 1997. (conforme: C.d.S. Sez. VI, 18/01/2007 (c.c. 13/06/2006), Sentenza n. 66). Pres. Varrone - Est. Barra Caracciolo - Ministero delle politiche agricole (Avvocatura generale dello Stato) c. Ditta Lombi Gerardo & C. s.n.c. (n.c.) (conferma TAR Lazio, Sezione II ter n.549 del 25/01/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 18/01/2007 (c.c. 13/06/2006), Sentenza n. 67