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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 06/07/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 25618
DIRITTO URBANISTICO - Attività edilizia in difetto di permesso di costruire -
Permanenza del reato - Nozione di ultimazione dei lavori - Differenza - Condono
edilizio - Art.31 L. n. 47/1985 - D.P.R. n. 380/01. Il reato di costruzione
in difetto di permesso di costruire ha natura permanente e la permanenza cessa
con l'ultimazione dell'opera ivi comprese le rifiniture. Altra cosa è, invece,
la nozione di ultimazione contenuta nell'art.31 L.47 del 1985 (oggi D.P.R. n.
380/01 e s.m.) (che anticipa tale momento a quello del completamento della
struttura) che è applicabile solo in materia di condono edilizio (Cass. pen.
sez.3 n.33013/3.6.2003). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del
9.10.2008 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano) Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Wirz.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 06/07/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza
n. 25618
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Manifesta infondatezza del ricorso in Cassazione
- Prescrizione maturata successivamente - Esclusione - Giudice dell'impugnazione
e giudicato sostanziale - Art.591 c. 1 e 606 c.3 c.p.p.. La manifesta
infondatezza del ricorso impedisce la declaratoria della prescrizione maturata
successivamente. Pertanto, l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale
derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché
contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con
eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art.606 comma 3),
precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità
precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. (Cass. sezioni unite
n.23428/05, Bracale). Inoltre, l'intrinseca incapacità dell'atto invalido di
accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e
propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze
procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già
maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti
storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già
formato il giudicato sostanziale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso
sentenza del 9.10.2008 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano) Pres. Lupo, Est.
Amoresano, Ric. Wirz. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 06/07/2010 (Ud.
08/06/2010), Sentenza n. 25618
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UDIENZA dell'8.06.2010
SENTENZA N. 1106
REG. GENERALE N. 730/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.
Dott. Ernesto Lupo Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
Dott. Santi Gazzara Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Wirz Maria Elena nata il 00.00.0000
- avverso la sentenza del 9.10.2008 della Corte di Appello di Napoli
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
- sentite le conclusioni del P. G., dr. Francesco Salzano, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso
OSSERVA
1) Con sentenza del 9.10.2008 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano, del 6.10.2006, con
la quale Maria Elena Wirz, era stata condannata per il reato di cui all'art.44
lett. b) DPR. 380/2001 per avere, in assenza del permesso di costruire,
realizzato "copertura ad un piano terra composta da pilastri in ferro e pannelli
isotec occupante una superficie di circa 150 mq, con tompagnatura in travelle
rosse" (capo a), agli artt.64,71, 65 e 72 DPR 380/01 (capo b), agli artt.83 e 95
DPR 380/01 (capo c), dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui
al capo c) perchè estinto per prescrizione ed assolveva l'imputata dal reato di
cui al capo a) perchè il fatto non sussiste; rideterminava la pena per il reato
di cui al capo a) in mesi quattro di arresto ed euro ottomila di ammenda,
confermando nel resto.
2) Propone ricorso per cassazione la Wirz, a mezzo del difensore, per violazione
di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa declaratoria della
prescrizione anche del reato di cui al capo a). Con i motivi di appello non era
stata formulata esplicita richiesta in proposito, non essendo ancora maturata la
prescrizione. Siffatta richiesta però era stata avanzata in sede di conclusioni,
ma la Corte aveva completamente omesso di prenderla in considerazione sia pure
per rigettarla. Eppure dalla testimonianza Santoro era emerso che i lavori erano
stati completati tra la fine del 2002 e gli inizi del 2003. Del resto, il teste
Parisi aveva escluso che all'atto del sopralluogo fossero in corso i lavori.
Dovendo la data del commesso reato essere retrodata a fine dicembre, inizio
gennaio 2003 (e non al marzo 2004 come indicato nel capo di imputazione) il
reato era ampiamente prescritto.
3) Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1) Dal verbale di udienza del 9.10.2008 non risulta che la difesa abbia
espressamente eccepito la intervenuta prescrizione del reato di cui al capo a),
essendosi in sede di conclusioni limitata a riportarsi ai motivi di appello (nei
quali, come riconosce la stessa ricorrente, non era stata proposta alcuna
deduzione in proposito). La Corte territoriale quindi non aveva alcun obbligo di
motivare sul punto. Quanto alla rilevabilità d'ufficio della prescrizione
medesima, dalla contestazione risultava che la data del commesso reato era
indicata nel 29.3.2004 e, in presenza di siffatta contestazione, l'imputata non
aveva fornito la prova certa della realizzazione dell'opera in epoca
antecedente. Risultava piuttosto accertato che, perfino alla data del
sopralluogo del 29.3.2004, il manufatto non era ancora completato. Nella
sentenza del Tribunale si dà atto, infatti, che era stata realizzata solo la
struttura, tanto che all'interno non vi erano tramezzi e neppure la scala di
collegamento con il piano sottostante. Ed è pacifico che il reato di costruzione
in difetto di permesso di costruire ha natura permanente e la permanenza cessa
con l'ultimazione dell'opera ivi comprese le rifiniture; altra cosa è, invece,
la nozione di ultimazione contenuta nell'art.31 L.47 del 1985 (che anticipa tale
momento a quello del completamento della struttura) che è applicabile solo in
materia di condono edilizio (cfr. ex multis Cass .pen.sez.3 n.33013 del
3.6.2003).
Il reato, quindi, non era certamente prescritto al momento della emissione della
sentenza di appello, essendo, la prescrizione medesima rimasta sospesa dal
35.2006 al 29.82006 (rinvio udienza per impedimento difensore), dal 20.5.08 al
14.7.2008 (rinvio per impedimento difensore), dal 14.7.2008 all'8.10.2008 (tale
ultima sospensione determinata da rinvio dell'udienza per impedimento
dell'imputata va calcolata in giorni 60), e quindi per complessivi mesi 5 e
giorni 20.
Sicché la prescrizione sarebbe maturata il 20 marzo 2009 e, quindi, dopo la emissione (9.10.2008) della sentenza della Corte di Appello.
E' appena il caso, infine, di ricordare che la manifesta infondatezza del
ricorso impedisce la declaratoria della prescrizione maturata successivamente.
Con la sentenza delle sezioni unite n.23428/05- Bracale è stato enunciato il
principio che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla
proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno
dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con eccezione della rinuncia ad
un valido atto di impugnazione, e art.606 comma 3), precluda ogni possibilità
sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di
rilevarla d'ufficio.
L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice
dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab
instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado
di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano
giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma
giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale".
3.2) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi
dell'art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di
euro 1.000,00.
Così deciso in Roma l'8 giugno 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 24 Giu. 2010
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