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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n. 22758
INQUINAMENTO IDRICO - Frantoio oleario - Scarico di reflui non trattati -
Prelievo di campioni e di esecuzione delle analisi - Fattispecie - Art. 59, c.
1, d. lgs. n. 152/1999 e s.m.. Sono palesemente infondate le eccezioni
sollevate in tema di prelievo di campioni e di esecuzione delle relative analisi
[effettuati nel rispetto delle norme procedimentali di riferimento] qualora sia
stato accertato, con motivazione incensurabile, come in specie, che le acque di
lavorazione delle olive venivano immesse, senza trattamento depurativo,
attraverso un tubo, direttamente in corso d'acqua superficiale. Fattispecie:
scarichi di acque reflue industriali non autorizzati in un fiume, da parte del
titolare di un frantoio oleario. (dichiara inammissibile il ricorso avverso
sentenza del Tribunale di Palmi del 29.11.2006) Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric.
Borgese. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010),
Sentenza n. 22758
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso in Cassazione - Manifesta infondatezza -
Inammissibilità - Effetti - Dichiarazione della sussistenza di cause di non
punibilità - Preclusione - Onere delle spese. La manifesta infondatezza del
ricorso preclude l'applicazione di eventuali sopravvenute cause di estinzione
del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca], sicché grava sul ricorrente
l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende
di una somma che va equitativamente fissata. (dichiara inammissibile il ricorso
avverso sentenza del Tribunale di Palmi del 29.11.2006) Pres. Onorato, Est.
Teresi, Ric. Borgese. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud.
29/04/2010), Sentenza n. 22758
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UDIENZA del 29.04.2010
SENTENZA N. 855
REG. GENERALE N. 44394/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Signori:
dott. Pierluigi Onorato
Presidente
1. dott. Alfredo Teresi
Consigliere rel.
2. dott. Alfredo Maria Lombardi
Consigliere
3. dott. Luigi Marini
Consigliere
4. dott. Santi Gazzara.
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da Borgese Giuseppe, nato a Palmi il 00.00.0000, avverso
la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi in data 29.11.2006 con cui è
stato condannato alla pena di €.2.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 59,
comma 1, d. lgs. n. 152/1999;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere doff. Alfredo Teresi;
- Sentito il PM nella persona del PG, dott. Giuseppe Volpe, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso;
osserva
Con sentenza in data 29.11.2006 il Tribunale di Palmi condannava Borgese
Giuseppe alla pena di €. 2.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 59, comma
1, d. lgs. n. 152/1999 [per avere, quale titolare di un frantoio oleario,
effettuato senza autorizzazione scarichi di acque reflue industriali in un
affluente del fiume Petrace. In Palmi il 12.12.2002] .
Proponeva appello l'imputato eccependo la nullità del prelevamento dei campioni
perché, pur essendo emersi indizi di reato a suo carico, gli operanti non
l'avevano avvisato della facoltà di nominare un difensore, nonché la nullità
delle analisi (irripetibili) dei campioni deperibili perché eseguite dopo otto
giorni dal prelievo, sicché era concreto il pericolo di alterazione.
Deduceva, poi, che la responsabilità doveva essere esclusa per l'omesso
accertamento del possesso dell'autorizzazione allo scarico; per la destinazione
dei reflui come ammendanti agricoli; per l'occasionalità dello scarico.
Chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza e, in subordine, di essere
assolto.
Con sentenza 18.06.2009 la Corte d'appello di Reggio Calabria trasmetteva gli
atti a questa Corte ai sensi dell'art. 568 n. 5 c.p.p.
Il ricorso è manifestamente infondato perché articola generiche e incongrue
censure che distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che, invece,
possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate
acquisizioni processuali.
Premesso che la condotta contestata consiste nell'avere l'imputato, quale
titolare di un frantoio oleario, effettuato in un fiume scarichi di acque reflue
industriali non autorizzati, sono palesemente infondate le sollevate eccezioni
in tema di prelievo di campioni e di esecuzione delle relative analisi
[effettuati nel rispetto delle norme procedimentali di riferimento] stante che è
stato accertato, con motivazione incensurabile, che le acque di lavorazione
delle olive venivano immesse, senza trattamento depurativo, attraverso un tubo,
direttamente in un affluente del fiume Petrace, il ché esclude la tesi
alternativa dell'utilizzazione agronomica delle suddette acque.
Anche le altre censure sono infondate essendo stato correttamente ritenuto che
grava sul titolare dell'insediamento produttivo l'onere di dimostrare l'avvenuto
conseguimento dell'autorizzazione allo scarico e che l'imputato ha
deliberatamente convogliato le acque di lavorazione in un pozzetto attraverso il
quale s'immettevano in un affluente del fiume Petrace.
Pertanto, correttamente è stato ritenuto che tali decisivi elementi, minimizzati
nei motivi di ricorso, depongono inequivocabilmente in senso sfavorevole
all'imputato.
La manifesta infondatezza del ricorso preclude l'applicazione di eventuali
sopravvenute cause di estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca],
sicché grava sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento e del
versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata
in €. 1.000.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000 in favore della cassa
delle ammende.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 29.04.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 15 Giu. 2010
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