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T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 25 Marzo 2008, n. 340
INQUINAMENTO ACUSTICO - Fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie
- Obbligo di procedere a nuova zonizzazione acustica - Classe non inferiore alla
IV - Esclusione. La previsione di limiti di immissione entro le fasce di
pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, non comporta l'inderogabile
necessità di procedere ad una nuova zonizzazione di tutte le aree ad esse
adiacenti - con inclusione in classe non inferiore alla IV - in quanto, in base
al DPR 18 novembre 1998, n. 459, recante norme in materia di inquinamento
acustico derivante da traffico ferroviario, all'interno delle fasce di
pertinenza si verifica una deroga ai limiti di livello sonoro propri della zona
(cfr. Tar Trentino Alto Adige, Trento, 20 dicembre 2004, n. 419). Pres. Conti,
Est. Mosconi - B.P.U. (avv.ti Leali, Vescia e Campana) c. Comune di Carobbio
degli Angeli (avv.ti Bendinelli e Benedetti). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez.
I - 25 marzo 2008, n. 340
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
I00340/2008 REG.SEN.
N. 00058/2000 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 58 del 2000, proposto da:
Belotti Pier Umberto, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Leali, Riccardo
Vescia, Denis Campana, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione
in Brescia, via Malta, 12;
contro
Comune di Carobbio degli Angeli, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo
Bendinelli, Mario Benedetti, con domicilio eletto presso Luciano Bellini in
Brescia, via V. Emanuele II, 60;
nei confronti di
Immobiliare F.A.R. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Severgnini,
Vincenzo Cugno Garrano, Giacomo Radici, con domicilio eletto presso Giovanni
Carzeri in Brescia, via V. Emanuele II,60;
per l'annullamento
della deliberazione consiliare 29 settembre 1999, n. 40, concernente l’esame
delle osservazioni e opposizioni all'aggiornamento e revisione al piano di
zonizzazione acustica del territorio comunale e definitiva approvazione, nonchè
di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carobbio degli Angeli;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Immobiliare F.A.R. Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/02/2008 il dott. Mario Mosconi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Torna avanti questo Tribunale quella vicenda, un tempo esaminata e già definita
in prime cure, da cui è conseguito l’annullamento dell’impugnata delib. C.C. n.
40 del 29.09.1999 nella parte in cui si assegnava una particolare
classificazione (IV) ad una puntuale porzione del territorio comunale di
Carobbio degli Angeli ex l.. 447/95 (DPCM 01.03.1991 - DPCM 14.11.1997) ed ex
dpr 18.11.1998 n. 459.
Al tempo, invero, il ricorrente lamentava che la detta specifica zona de qua non
avesse le caratteristiche antropomorfiche per essere assegnata alla classe IV e
che, perciò, dovesse restare assegnata, come per il passato, alla classe III, in
quanto non qualificata da intenso traffico veicolare, da eccessiva densità di
popolazione, da massiccia presenza di attività terziarie e da varie
macro-infrastrutture.
I motivi di ricorso prospettati erano i seguenti:
a - violazione del DPCM 1 marzo 1991 e della deliberazione della Giunta
regionale 25 giugno 1993 n. 5/37724;
b - eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, possedendo le
aree poste a nord ed a sud della linea ferroviaria distinte caratteristiche;
c - eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, in quanto
la reiezione dell’osservazione presentata non recherebbe puntuale indicazione
delle ragioni per cui è stata disattesa;
d - eccesso di potere sotto il profilo della contraddizione con precedenti
manifestazioni di volontà e, in particolare, con la precedente classificazione
dell’area in classe III.
Come già premesso, l’esito del ricorso fu favorevole al ricorrente che è
proprietario di un’abitazione situata a sud della linea ferroviaria: in
relazione di estrema prossimità spaziale, non occasionale, all’area in
questione.
In particolare il ricorso veniva accolto, in via assorbente, con riferimento al
primo dei su dedotti vizi.
Tuttavia il Consiglio di Stato, in accoglimento della relativa eccezione,
annullava in rito la sentenza di questo Tribunale con rinvio al medesimo per la
trattazione ex novo della inerente enunciata questione: già come sopra ponderata
in prima cure.
Ed invero, ciò è conseguito per la rilevata mancanza di notifica del ricorso
medesimo all’immobiliare FAR srl, ritenuta controinteressata.
Si tratta dunque di ripronunciarsi nel merito del ricorso stesso, pur ad
intervenuta esecuzione delle incombenze istruttorie nel frattempo assegnate e
alla luce dei contenuti del contraddittorio, nel contempo instaurato, per
disposto dello stesso Consiglio di Stato.
A tale ulteriore riguardo il Collegio, espletata la fase dibattimentale orale
all’Udienza Pubblica del 7.02.2008, premette che il Comune non ha prodotto la
relazione, al tempo, richiesta. Tale dato è tuttavia ininfluente e a nulla vale
l’attività di speculazione aerea allegata dalla controinteressata, poiché non
dirimente nei contenuti fotografici: ciò in ragione della relativa scarsa
incidenza grafica che finisce col rappresentare, al più, qualche non del tutto
evidente costruzione postuma rispetto alla data di adozione della delibera
impugnata.
Del resto il Tribunale non può, in questa sede, essere chiamato a giudicare
sulla legittimità o meno di un atto in relazione al mero trascorrere del tempo.
Ed invero nel presente giudizio non può che tenersi conto delle sole circostanze
di fatto e di diritto sussistenti al tempo della adozione dell’atto sottoposto a
scrutinio (v. ex multis TAR Toscana, 1^ Sez. 522/04; TAR Basilicata 307/04; TAR
Brescia 1843/04, 334/02; TAR Sicilia CT Sez. III n. 34/03; CdS sez. VI 1459/02,
Sez. V 1268/94, CGA Reg. Sic. 358/96 etc).
Tanto premesso, il Collegio è dell’opinione che il ricorso sia fondato, in via
assorbente, ancora con riguardo al primo motivo di ricorso.
Ed invero non si ha ragione di andare di diverso avviso rispetto a quanto
concluso, con la iniziale sentenza di prime cure, annullata, con rinvio, ma per
sole ragioni d’insufficiente contraddittorio.
Con il detto primo motivo si deduceva la violazione e la falsa applicazione del
DPCM 01.03.91 e della delib. GRL 25.06.93 n. 5/37724.
Non resta perciò che riportare le relative argomentazioni di cui alla prima
statuizione facendole, al contempo, proprie quale motivazione del già sopra
dedotto assorbente accoglimento:
“Invero oggetto della controversia è l'interpretazione della natura delle
prescrizioni sui valori limite assoluti di immissione introdotti dal DPR 18
novembre 1998, n. 459, recante norme in materia di inquinamento acustico
derivante da traffico ferroviario.
Il Comune, nella deliberazione impugnata e nelle difese prodotte, sostiene che a
tali disposizioni debba essere attribuito il significato di imporre una
zonizzazione del territorio comunale conforme ai limiti prescritti per le fasce
di pertinenza di 250 m. dalla linea di mezzeria dei binari.
Conseguentemente, per effetto di tale normativa, afferma il Comune, è risultata
caducata l'originaria previsione della delibera della Giunta regionale del 25
giugno 1993, n. 5/37724, il cui punto 4.2.2. ammetteva espressamente che, in
relazione all'intensità ed al tipo di traffico ed alle caratteristiche
specifiche della linea ferroviaria, non doveva necessariamente essere adottata
la classe IV per le aree ad essa adiacenti.
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal Comune, la previsione di limiti
di immissione entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, non
comporta l'inderogabile necessità di procedere ad una nuova zonizzazione di
tutte le aree ad esse adiacenti, in quanto, in base alla citata normativa
statale, all'interno delle fasce di pertinenza si verifica una deroga ai limiti
di livello sonoro propri della zona (cfr. per un'analoga fattispecie, anche se
relativa alle fasce di pertinenza della viabilità stradale, Tar Trentino Alto
Adige, Trento, 20 dicembre 2004, n. 419).
Ciò risulta evidente anche dall’esame della normativa regionale successivamente
intervenuta che, senza effetto innovativo, ha riconfermato espressamente tale
principio.
In particolare l'art. 2, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13,
recante "Norme in materia di inquinamento acustico", nel demandare alla Giunta
regionale il compito di definire, con proprio provvedimento, i criteri tecnici
di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio
comunale, alla lett. e), stabilisce che non possono essere comprese in classe
inferiore alla IV, per le distanze inferiori a cento metri, le aree che si
trovino all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie,
con la specificazione tuttavia che tale prescrizione vale solo per le linee
ferroviarie di grande comunicazione.
Inoltre la deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2002, n. 7/9776,
recante l'approvazione del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la
redazione della classificazione acustica del territorio comunale», pubblicata
nel Bollettino Ufficiale del 15 luglio 2002, n. 29, ha espressamente riprodotto,
dando quindi atto dell’insussistenza di una portata innovativa della normativa
statale sopravvenuta, le indicazioni già contenute nella deliberazione della
Giunta regionale del 25 giugno 1993, n. 5/37724. La tesi del Comune secondo cui
il DPR 18 novembre 1998, n. 459 avrebbe comportato, sul punto specifico, la
caducazione della deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 1993, n.
5/37724, risulta pertanto priva di fondamento.
Il paragrafo 2.2, chiarisce infatti che l'allegato A del DPCM 14 novembre 1997,
indica la classe IV per le aree poste in prossimità di linee ferroviarie, ma che
tuttavia ciò non esclude che, in prossimità delle suddette infrastrutture,
possano essere assegnate le classi V e VI, qualora esistano o siano previsti
insediamenti industriali o centri commerciali, oppure, come nel caso di linee
ferroviarie locali, possa, invece, essere attribuita la classe III se le
caratteristiche delle aree vicine all’infrastruttura ferroviaria e quelle del
traffico che si svolge sulla stessa lo rendono possibile; fermo restando che per
le sole linee ferroviarie di grande comunicazione, per le quali si ha presenza
di traffico ferroviario anche in periodo notturno, non può essere determinata
una classe inferiore alla IV nella fascia di territorio distante meno di cento
metri dalla linea ferroviaria.
Con indicazione ancor più di dettaglio, viene inoltre precisato che, in linea
generale, non è necessario che tutte le aree in prossimità di linee ferroviarie
siano poste esclusivamente in classe IV, dovendo essere valutata l'intensità e
il tipo di traffico, le caratteristiche specifiche di utilizzo della linea e
quelle insediative delle aree ad essa più prossime, con la conseguenza che può
essere adottata la classe lll e quindi non necessariamente la IV, nel caso si
tratti di linee con un piccolo numero di transiti in periodo diurno e quasi in
assenza di traffico ferroviario in periodo notturno.
Risulta pertanto evidente che la deliberazione impugnata, fondandosi sul diverso
ed erroneo presupposto che fosse inderogabilmente necessaria la classificazione
alla classe IV è incorsa nei vizi di violazione del DPCM 1 marzo 1991 e della
deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 1993, n. 5/37724.
In definitiva il ricorso deve essere accolto in quanto risultano fondate le
censure di cui al relativo primo motivo con assorbimento degli ulteriori, in
quanto la corretta classificazione delle aree adiacenti la linea ferroviaria non
può prescindere da una profonda valutazione delle caratteristiche specifiche di
utilizzo della linea (che il ricorrente, allegando un pacifico prospetto
riepilogativo, afferma destinata al traffico locale e non interessata da
percorrenze notturne, senza che sul punto vi sia stata contestazione da parte
del Comune) e di quelle insediative delle aree ad essa più prossime, escludendo
ogni automatismo rispetto ai parametri dei limiti di immissione previsti dal DPR
18 novembre 1998, n. 459, entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture
ferroviarie. Queste, infatti, non costituiscono elementi della zonizzazione
acustica del territorio ma si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo
gli ordinari criteri, venendo a realizzare delle “fasce di esenzione” relative
alla rumorosità prodotta dal traffico dell’infrastruttura”.
In ragione - ancora una volta - della specificità delle questioni trattate e
della non sufficiente chiarezza della normativa al momento dell’adozione delle
deliberazioni impugnate, sussistono tuttavia giusti motivi per disporre
l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione staccata di
Brescia - definitivamente ripronunciando, si accoglie il ricorso e, per
l’effetto, annulla, in parte qua, la deliberazione consiliare 29 settembre 1999
n. 40 recante esame delle osservazioni ed opposizioni all’aggiornamento e
revisione al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale e definitiva
approvazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore
Gianluca Morri, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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