AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Rifiuti – Direttive 75/442/ CEE, 91/156/CEE e 91/271/CEE – Acque reflue che
fuoriescono dal sistema fognario – Qualifica – Sfera di applicazione delle
direttive 75/442/CEE e 91/271/CEE. Le acque reflue che fuoriescono da un
sistema fognario gestito da un’impresa pubblica che si occupa del trattamento
delle acque reflue ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991,
91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
normativa emanata ai fini della sua trasposizione costituiscono rifiuti ai sensi
della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti,
come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE. La
direttiva 91/271 non costituisce «altra normativa» ai sensi dell'art. 2, n. 1,
lett. b), della direttiva 75/442 come modificata dalla direttiva 91/156. Spetta
al giudice del rinvio verificare, conformemente ai criteri definiti dalla
presente sentenza, se possa ritenersi che la normativa nazionale costituisca
«altra normativa», ai sensi della detta disposizione, ciò che si verifica se
tale normativa nazionale contiene disposizioni precise che organizzano la
gestione dei rifiuti di cui trattasi e se è tale da garantire un livello di
tutela dell'ambiente equivalente a quello che risulta dalla direttiva 75/442,
come modificata dalla direttiva 91/156 e, segnatamente, dagli artt. 4, 8 e 15
della direttiva stessa. La direttiva 91/271 non può essere ritenuta, con
riguardo alla gestione delle acque reflue che fuoriescono dal sistema fognario,
come lex specialis rispetto alla direttiva 75/442, come modificata dalla
direttiva 91/156 e, pertanto, non può applicarsi ai sensi dell'art. 2, n. 2, di
quest'ultima direttiva. CORTE
DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 10 maggio 2007, Causa C-252/05
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
10 maggio 2007 (*)
«Rifiuti –Direttive 75/442/ CEE, 91/156/CEE e 91/271/CEE – Acque reflue che
fuoriescono dal sistema fognario – Qualifica – Sfera di applicazione delle
direttive 75/442/CEE e 91/271/CEE»
Nel procedimento C-252/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai
sensi dell'art. 234 CE dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s
Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con decisione 20 maggio
2005, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2005, nel procedimento tra The Queen,
su domanda di:
Thames Water Utilities Ltd,
e
South East London Division, Bromley Magistrates’ Court (District Judge Carr),
altra parte del procedimento:
Environment Agency,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris,
J. Makarczyk, L. Bay Larsen e J. C. Bonichot (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'11 gennaio
2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Thames Water Utilities Ltd, dal sig. R. McCracken, QC, e dal sig. Jones;
– per l’Environment Agency, dal sig. D. Hart, QC, e dal sig. M. Harris,
barrister;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. O’Neill, in qualità di agente,
assistita dal sig. J. Maurici, barrister;
– per il governo belga, dal sig. M. Wimmer, in qualità di agente,
– per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. Sevenster, in qualità di
agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Konstantinidis e dalla
sig.ra D. Lawunmi, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 8
febbraio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della
direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L
194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991,
91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442») e della
direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento
delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40). Il giudice del rinvio intende
accertare, in sostanza, se le acque reflue che fuoriescono da un sistema
fognario costituiscono rifiuti ai sensi della direttiva 75/442 e, nell'ipotesi
affermativa, se sono escluse dalla sfera di applicazione della direttiva
medesima ai sensi del suo art. 2, n. 1, lett. b), iv), ovvero del suo art. 2, n.
2.
Contesto normativo
Diritto comunitario
In tema di rifiuti
2 L'art. 1 della direttiva 75/442 stabilisce quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate
nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo
di disfarsi.
(…)
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore
iniziale) e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di
miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di
detti rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li
detiene;
(…)»
3 L’art. 2 della direttiva medesima così prevede:
«1. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
(…)
b) qualora già contemplati da altra normativa:
(…)
iv) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
(…)
2. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente
direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti
possono essere fissate da direttive particolari».
In tema di acque reflue
4 L’art. 1 della direttiva 91/271 così recita:
«La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle
acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue
originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate
dai summenzionati scarichi di acque reflue».
5 L’art. 3 della direttiva medesima prevede, al n. 1, primo comma, che «[g]li
Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti
fognarie per le acque reflue urbane» e, al n. 2, che «[l]e reti fognarie di cui
al paragrafo 1 devono rispondere ai requisiti dell'allegato I A».
6 L’allegato I, punto A, della direttiva 91/271 impone i seguenti obblighi:
«(...)
La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie vanno
effettuate adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi,
tenendo conto in particolare:
(…)
– della prevenzione di eventuali fuoriuscite,
(…)».
Diritto interno
In tema di rifiuti
7 L’art. 33 (1) dell’Environmental Protection Act 1990 dispone quanto segue:
«(…) è fatto divieto – a) di eliminare rifiuti sottoposti a monitoraggio (…) nel
terreno ovvero sopra di esso, in qualsiasi luogo, a meno che non sussista una
licenza di gestione dei rifiuti e lo scarico venga effettato conformemente alla
detta licenza».
8 L’art. 75 (4) dell’Environmental Protection Act 1990 definisce i «rifiuti
sottoposti a monitoraggio» come «rifiuti domestici, rifiuti industriali e
commerciali o altri rifiuti dello stesso genere».
9 Ai sensi dell’art. 75 (8) dell’Environmental Protection Act 1990 «i rifiuti di
cui al punto (7) ed al presente punto non comprendono le acque reflue (ivi
inclusi gli scarichi fognari ovvero provenienti dalle fogne), fatte salve
diverse disposizioni dei regolamenti».
10 Le Controlled Waste Regulations 1992 sono state redatte in esecuzione dell’Environmental
Protection Act 1990.
11 Ai sensi della regola 5 (1) delle Controlled Waste Regulations 1992, «(…) ai
fini della parte II della legge, i rifiuti di cui all'allegato 3 vanno
considerati quali rifiuti industriali».
12 Il paragrafo 7 (a) dell’allegato 3 fa riferimento alle «acque reflue
ricomprese nella descrizione di cui alla regola 7 […] eliminate attraverso
ovvero sopra il terreno». La regola 7 (1) (a), tuttavia, esclude «le acque
reflue, i fanghi o i fanghi di fosse settiche trattati, conservati ovvero
eliminati (senza far ricorso ad un impianto mobile) nel contesto di impianti di
trattamento («curtilage») delle acque reflue» dall'ambito dei rifiuti sottoposti
a monitoraggio, a meno che le operazioni di trattamento, conservazione ed
eliminazione costituiscano parte integrante dell'attività degli impianti.
13 Ai sensi della regola 7 A delle Controlled Waste Regulations 1992, «ai fini
della parte II dell’Environmental Protection Act 1990, i rifiuti non indicati
dalla direttiva non devono essere ritenuti rifiuti domestici, industriali o
commerciali».
14 Infine, le Controlled Waste Regulations 1992 definiscono i «rifiuti di cui
alla direttiva» come «qualsivoglia sostanza od oggetto delle categorie indicate
nella parte II dell’allegato 4 di cui il produttore o il detentore si disfi con
l'intenzione di disfarsene ovvero abbia l'obbligo di disfarsene, fatto salvo,
tuttavia, tutto ciò che escluso dalla sfera di applicazione della direttiva ai
sensi del suo art. 2»; l'espressione «disfarsi» ha un significato identico a
quello che riveste nella direttiva e con il termine «produttore» si intende ogni
soggetto la cui attività abbia dato luogo a rifiuti di cui alla direttiva ovvero
che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni
che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti».
In tema di acque reflue
15 All'epoca in cui sono state compiute le infrazioni dedotte, l’art. 94 (1) del
Water Industry Act 1991 disponeva quanto segue:
«L’impresa di trattamento delle acque reflue è tenuta: a) a fornire, controllare
e ampliare un sistema di tombini pubblici (nella propria zona o altrove) che
garantisca la loro depurazione e la loro manutenzione, in modo tale che la detta
zona risulti effettivamente depurata e continui ad esserlo; b) ad adottare
disposizioni per svuotare tali tombini e tutte le altre disposizioni (…)
necessarie, iterativamente, per trattare effettivamente, in impianti di
smaltimento o con altre modalità, il contenuto dei detti tombini».
16 Inoltre, nell'ipotesi di violazione di un obbligo commessa da un operatore
del trattamento delle acque reflue prevista dall’art. 94 (1) del Water Industry
Act 1991, il segretario di Stato o il direttore generale dei servizi idrici è
tenuto, in forza dell’art. 18 della legge medesima, ad emanare un ordine
esecutivo definitivo (applicabile in esito ad un procedimento in
contraddittorio) o provvisorio (immediatamente applicabile) facendo richiesta
dell'avvio di un procedimento al fine di garantire il rispetto di tale obbligo.
17 Le Urban Waste Water Treatment (England and Wales) Regulations 1994 sono
state emanate al fine di dare esecuzione alla direttiva 91/271e completano le
disposizioni di cui all’art. 94 del Water Industry Act 1991.
18 La regola 4 (1) delle Urban Waste Water Treatment (England and Wales)
Regulations 1994 così recita:
«Le presenti disposizioni integrano quelle relative all'obbligo imposto
dall'art. 94 del Water Industry Act 1991 (…) e qualsiasi violazione degli
obblighi imposti dalle presenti disposizioni deve essere ritenuta, ai fini di
tale legge, quale violazione della detta disposizione».
19 Ai sensi della regola 4 (4) tra gli obblighi ai sensi dell'art. 94 (1) (b) è
ricompreso l'obbligo «di far sì che le acque residuali urbane che rifluiscono
nei sistemi di raccolta, prima di essere evacuate, vengano assoggettate a un
trattamento conformemente alla regola 5».
Causa principale e questioni pregiudiziali
20 La Thames Water Utilities Ltd è un'impresa pubblica di trattamento delle
acque reflue, a più riprese denunciata penalmente dalla Environment Agency,
persona giuridica autonoma tra le cui competenze sono ricompresi alcuni aspetti
del controllo dell'inquinamento in Inghilterra e nel Galles. La Thames Water
Utilities Ltd è stata accusata di scarico di acque reflue non trattate che
costituivano «rifiuti sottoposti a monitoraggio» sul territorio della contea del
Kent nonché in acque sottoposte a monitoraggio della contea medesima. Il giudice
competente è la South East London Division, Bromley Magistrates’ Court (District
Judge Carr), che si è astenuto dal pronunziarsi in ordine ad una questione
preliminare volta ad accertare se le acque reflue che fuoriescono da
canalizzazioni gestite da un'impresa quale la Thames Water Utilities Ltd
costituiscono «rifiuti sottoposti a monitoraggio ai sensi della normativa
inglese».
21 La Thames Water Utilities Ltd ha proposto dinanzi al giudice del rinvio
ricorso giurisdizionale («judicial review») avverso tale diniego di giustizia.
22 Dopo aver rilevato che un rifiuto sottoposto a monitoraggio ai sensi della
normativa interna costituiva un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442, la High
Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative
Court), decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le acque reflue che fuoriescono da un sistema fognario gestito da
un’impresa pubblica che si occupa del trattamento delle acque reflue ai sensi
della direttiva [91/271] e/o del [Water Industry Act 1991] (…) siano comprese
tra i rifiuti come qualificati dalla direttiva [75/442].
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se le suddette acque:
a) siano escluse dalla sfera di applicazione della nozione di «rifiuti» come
qualificati ai sensi della direttiva [75/442] in forza dell'art. 2, n. 1, lett.
b), iv), della direttiva [medesima], segnatamente nel combinato disposto con la
direttiva 91/271 e/o il [Water Industry Act 1991], ovvero
b) siano soggette all'art. 2, n. 2, della [direttiva 75/442] e siano escluse
dalla sfera di applicazione della nozione di «rifiuti», come intesa ai fini
della [direttiva 75/442], segnatamente in forza della [direttiva 91/271]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
23 Con la prima questione, il giudice a quo chiede se acque reflue costituiscono
rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, qualora fuoriescano da un sistema
fognario gestito da un’impresa pubblica ai sensi della normativa di attuazione
della direttiva 91/271.
24 L'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 definisce rifiuto «qualsiasi
sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di
cui il detentore si disfi o abbia deciso [...] di disfarsi». Il detto allegato
precisa e chiarisce tale definizione proponendo elenchi di sostanze e di oggetti
qualificabili come rifiuti. Tale elenco, tuttavia, ha soltanto un valore
indicativo, posto che la qualifica di rifiuto discende anzitutto dal
comportamento del detentore e dal significato del termine «disfarsi» (v.,
sentenza 7 settembre 2004, causa C 1/03,Van de Walle e a., Racc. pag. I 7613,
punto 42 e la giurisprudenza ivi menzionata).
25 L'art. 2, n. 1, della direttiva 75/442 indica, inoltre, i tipi di rifiuti che
possono essere esclusi, al ricorrere di talune condizioni, dalla sfera di
applicazione della direttiva, ancorché si tratti di rifiuti che corrispondono
alla definizione di cui all'art. 1, lett. a), della direttiva medesima.
26 Lo stesso dicasi, ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), iv), della direttiva
75/442, con riguardo alle «acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato
liquido». Da tale disposizione emerge che il legislatore comunitario ha inteso
qualificare espressamente le acque di scarico come «rifiuti», ai sensi della
stessa direttiva pur prevedendo che tali rifiuti possano, al ricorrere di talune
condizioni, non rientrare nella sfera di applicazione della direttiva medesima
e, conseguentemente, nel regime giuridico generale che essa istituisce.
27 A tal riguardo, l'espressione «disfarsi» non va interpretato solo alla luce
delle finalità della direttiva 75/442, vale a dire, la protezione della salute
umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto,
del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti, bensì anche alla luce
dell'art. 174, n. 2, CE, a termini del quale «[l]a politica della Comunità in
materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della
diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata
sui principi della precauzione e dell'azione preventiva (…)». Pertanto, il
termine «disfarsi» non può essere interpretato restrittivamente (v., in tal
senso, in particolare, sentenza 15 giugno 2000, cause riunite C 418/97 e C
419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc. pag. I 4475, punti 36-40).
28 La circostanza che le acque reflue fuoriescono da un sistema fognario è
ininfluente quanto alla loro natura di «rifiuti» ai sensi della direttiva
75/442Infatti, la fuoriuscita di acque reflue da un impianto fognario
costituisce un fatto mediante il quale l'impresa fognaria, detentrice delle
acque, se ne «disfa». Il fatto che le acque siano fuoriuscite accidentalmente
non consente di giungere ad una conclusione diversa. La Corte, infatti, ha
affermato che la fuoriuscita accidentale di idrocarburi sul terreno può essere
intesa come un'azione mediante la quale il detentore degli idrocarburi stessi
«si disfa» di essi (v., in tal senso, sentenza Van de Walle e a., cit., punto
47). La Corte ha parimenti ritenuto che la direttiva 75/442 verrebbe in parte
vanificata se degli idrocarburi che sono all'origine di un inquinamento non
venissero considerati rifiuti per il solo fatto di essere stati sversati
accidentalmente (v. sentenza Van de Walle e a., cit., punto 48). Lo stesso
ragionamento deve essere svolto con riguardo ad acque reflue che fuoriescano
accidentalmente.
29 Pertanto, occorre risolvere la prima questione dichiarando che le acque
reflue che fuoriescono da un sistema fognario gestito da un’impresa pubblica che
si occupa del trattamento delle acque reflue ai sensi della direttiva 91/271 e
della normativa emanata ai fini della sua trasposizione costituiscono rifiuti ai
sensi della direttiva 75/442.
Sulla seconda questione, sub a)
30 Con la seconda questione, sub a), il giudice del rinvio intende accertare, in
sostanza, se le acque reflue che fuoriescono da un sistema fognario
costituiscono rifiuti esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva 75/442
ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), iv), della direttiva medesima,
segnatamente, per effetto della direttiva 91/271 o del Water Industry Act 1991,
ovvero del combinato disposto di tali due atti normativi.
31 L’art. 2, n. 1, lett. b), iv), della direttiva 75/442esclude dalla propria
sfera di applicazione le acque reflue,fatti salvi i rifiuti allo stato liquido,
a condizione, tuttavia, che le dette acque reflue siano già contemplate da
«altra normativa».
32 Come affermato dalla Corte al punto 49 della sentenza 11 settembre 2003,
causa C-114/01, AvestaPolarit Chrome (Racc. pag. I-8725), i termini «altra
normativa», figuranti all'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442 possono
riguardare, del pari, normative nazionali.
33 Tuttavia, per essere considerate come «altra normativa» ai sensi del detto
art. 2, n. 1, lett. b) della direttiva 75/442, le norme in oggetto non devono
semplicemente riguardare una sostanza particolare, ma devono contenere
disposizioni precise che ne organizzano la gestione come rifiuti, ai sensi
dell'art. 1, lett. d), della detta direttiva. Altrimenti, la gestione dei
rifiuti di cui trattasi non sarebbe organizzata né sul fondamento della
direttiva 75/442 né su quello di un'altra direttiva, né nel contesto di una
normativa nazionale, il che sarebbe in contrasto sia con il tenore letterale
dell'art. 2, n. 1, lett. b), della detta direttiva, sia con lo stesso fine della
normativa comunitaria in materia di rifiuti (v., in tal senso, sentenza
AvestaPolarit Chrome, cit., punto 52).
34 Ne consegue che, affinché una legislazione comunitaria o nazionale possa
essere considerata come «altra normativa», essa deve contenere disposizioni
precise che organizzano la gestione dei rifiuti e garantire un livello di tutela
dell'ambiente almeno equivalente a quello che risulta dalla direttiva 75/442 e,
segnatamente, dagli artt. 4, 8 e 15 della direttiva stessa.
35 La direttiva 91/271non garantisce un siffatto livello di tutela. È pur vero
che essa disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue,
ma essa si limita a prevedere, con riguardo alle fuoriuscite di acque reflue, un
obbligo di prevenzione del rischio di tali fughe all'atto della progettazione,
della costruzione e della manutenzione del sistema di reti fognarie. La
direttiva 91/271non fissa alcun obiettivo in materia di eliminazione dei rifiuti
o di disinquinamento dei terreni contaminati. Pertanto, non può ritenersi che
tale direttiva riguardi la gestione delle acque reflue che fuoriescono dal
sistema fognario e garantisca un livello di tutela dell'ambiente quantomeno
equivalente a quello che emerge dalla direttiva 75/442.
36 Con riguardo alla normativa nazionale applicabile ala causa principale, né le
memorie presentate dinanzi alla Corte, né le osservazioni espresse all'udienza
hanno consentito di determinare l'esatta portata delle facoltà attribuite
all'amministrazione competente del Regno Unito. Spetta al giudice del rinvio
stabilire, alla luce dei criteri definiti ai precedenti punti 34 e 35, se il
Water Industry Act 1991 o le Urban Waste Water (England and Wales) Regulations
1994 prevedano disposizioni precise che organizzano la gestione dei rifiuti in
oggetto e se siano tali da assicurare una tutela dell'ambiente equivalente a
quella garantita dalla direttiva 75/442 e, in particolare, dagli art. 4, 8 e 15
della direttiva medesima.
37 Nell'ipotesi negativa, spetta al giudice del rinvio disapplicare le
disposizioni nazionali e applicare alla causa principale quelle di cui alla
direttiva 75/442 ed alle norme nazionali di trasposizione.
38 La seconda questione, sub a), deve pertanto essere risolta, da una parte, nel
senso che la direttiva 91/271 non costituisce «altra normativa» ai sensi del
detto art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442 e, dall'altra, nel senso
che spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente ai criteri definiti
dalla presente sentenza, se possa ritenersi che la normativa nazionale
costituisca «altra normativa» ai sensi della detta disposizione, ciò che si
verifica se tale normativa nazionale contiene disposizioni precise che
organizzano la gestione dei rifiuti di cui trattasi e se è tale da garantire un
livello di tutela dell'ambiente equivalente a quello che risulta dalla direttiva
75/442 e, segnatamente, dagli artt. 4, 8 e 15 della direttiva stessa.
Sulla seconda questione, sub b)
39 La Corte ha affermato che la direttiva 75/442, come modificata dalla
direttiva 91/156, costituisce una normativa quadro, laddove l'art. 2, n. 2 della
direttiva medesima prevede che disposizioni specifiche particolari o
complementari per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti
possono essere fissate da direttive particolari. Una siffatta direttiva
particolare dev'essere considerata lex specialis rispetto alla direttiva 75/442,
cosicché le sue disposizioni prevalgono su quelle di quest'ultima direttiva nei
casi che essa intende specificamente disciplinare (v., in tal senso, sentenza 19
giugno 2003, causa C 444/00, Mayer Parry Recycling, Racc. pag. I 6163, punti 51
e 57).
40 Tuttavia, come si è rilevato al precedente punto 35, la direttiva 91/271non
prevede alcuna disposizione relativa alle acque reflue che fuoriescono dal
sistema fognario in quanto tali. Pertanto, non può ritenersi che tale direttiva
contenga disposizioni specifiche particolari o complementari rispetto a quelle
di cui alla direttiva 75/442 per disciplinare la gestione delle acque reflue che
fuoriescono dal sistema fognario.
41 La seconda questione, sub b), va quindi risolta dichiarando che la direttiva
91/271 non può essere ritenuta, con riguardo alla gestione delle acque reflue
che fuoriescono dal sistema fognario, come lex specialis rispetto alla direttiva
75/442 e, pertanto, non può applicarsi ai sensi dell'art. 2, n. 2, di quest'ultima
direttiva.
Sulle spese
42 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) Le acque reflue che fuoriescono da un sistema fognario gestito da un’impresa
pubblica che si occupa del trattamento delle acque reflue ai sensi della
direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della normativa emanata ai fini della sua
trasposizione costituiscono rifiuti ai sensi della direttiva del Consiglio 15
luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva
del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.
2) La direttiva 91/271 non costituisce «altra normativa» ai sensi dell'art. 2,
n. 1, lett. b), della direttiva 75/442 come modificata dalla direttiva 91/156.
Spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente ai criteri definiti dalla
presente sentenza, se possa ritenersi che la normativa nazionale costituisca
«altra normativa», ai sensi della detta disposizione, ciò che si verifica se
tale normativa nazionale contiene disposizioni precise che organizzano la
gestione dei rifiuti di cui trattasi e se è tale da garantire un livello di
tutela dell'ambiente equivalente a quello che risulta dalla direttiva 75/442,
come modificata dalla direttiva 91/156 e, segnatamente, dagli artt. 4, 8 e 15
della direttiva stessa.
3) La direttiva 91/271 non può essere ritenuta, con riguardo alla gestione delle
acque reflue che fuoriescono dal sistema fognario, come lex specialis rispetto
alla direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e, pertanto, non
può applicarsi ai sensi dell'art. 2, n. 2, di quest'ultima direttiva.
Firme
Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME
della sentenza - Approfondisci con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE -
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it