Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. VENETO Sez. III,
19 Giugno 2006, Sentenza n. 1807
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO
TERZA SEZIONE
Ric. n. 1480/96
Sent. n. 1807/06
con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere - relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1480/96, proposto da Electrolux Zanussi Grandi Impianti
S.p.A., poi Electrolux Professional S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Bianchin e Zambelli, con
domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, via Cavallotti
22,
contro
l’Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita in giudizio,
per l’annullamento della nota 8 marzo 1996, n. 12785 dell’ Azienda
U.L.S.S. 18 di Rovigo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
viste le memorie prodotta dalla parte ricorrente;
visti gli atti tutti di causa;
udito nella pubblica udienza del 11 maggio 2006 - relatore il consigliere avv.
Angelo Gabbricci - l’avv. Bertoldi in sostituzione di Zambelli per la
ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il provvedimento impugnato aveva stabilito come i carrelli elevatori,
utilizzati nell’azienda della ricorrente, avrebbero dovuto essere dotati di
lampeggiante e di avvisatore acustico automatico all’inserimento della
retromarcia;
che lo stesso provvedimento veniva sospeso dal Consiglio di Stato (V, ord.
1582/96), il quale riformava così la decisione cautelare assunta da questo
Tribunale;
che il primo motivo di ricorso censura il ripetuto provvedimento per violazione
della disciplina speciale, di cui al d. lgs. 10 settembre 1991, n. 304, di
attuazione delle direttive 86/663/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 e
89/240/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1988, relative ai carrelli
semoventi per movimentazione;
che tale disciplina introduce, per tali apparecchi, prescrizioni tecniche, tra
le quali non sono inclusi i segnalatori supplementari di cui all’atto gravato;
che, essendo contenute in una fonte di grado primario, soltanto alle suddette
prescrizioni tecniche l’Amministrazione doveva prestare piena osservanza e non
poteva perciò introdurne altre, diverse od ulteriori;
che il provvedimento de quo, pertanto, è illegittimo per violazione di legge, e
va dunque annullato;
che sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente le spese di
lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla la nota 8 marzo 1996, n. 12785 dell’ Azienda U.L.S.S. 18 di
Rovigo.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 maggio 2006.
Il Presidente l’Estensore
il Segretario
1) Sicurezza sul lavoro – Carrelli semoventi per movimentazione – Pubblica amministrazione – Prescrizioni tecniche diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui al d. lgs. 304/1991 – Illegittimità. In materia di sicurezza delle macchine (nella specie, carrelli semoventi per movimentazione), l’amministrazione non può introdurre prescrizioni tecniche diverse o ulteriori rispetto a quelle previste dal d. lgs. 10 settembre 1991, n. 304, fonte di rango primario. (Sono state pertanto ritenute illegittime le prescrizioni dell’Azienda U.L.S.S. dirette ad imporre ad un’azienda la dotazione di lampeggiante e di avvisatore acustico automatico all’inserimento della retromarcia per i carrelli elevatori). Pres. De Zotti, Est. Gabricci – E. S.p.A. (avv. ti Bianchin e Zimbelli) c. Azienda U.S.L. 18 di Rovigo (n.c.) – T.A.R. VENETO, Sez. III - 19 giugno 2006, n. 1807
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