Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III
ter, 28 Giugno 2006, Sentenza n. 5272
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III TER
N. Reg. Sent.
Anno 2006
N. 3877 Reg.Ric.
Anno 2006
Francesco Corsaro Presidente
Angelica Dell’Utri Componente
Giulia Ferrari Componente - Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3877/06, proposto dalla Caffaro s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Sala e
Stefano Gattamelata presso il cui studio in Roma, via di Monte Fiore n. 2, è
elettivamente domiciliata
contro
l’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (E.N.E.A.) ed il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi
dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, nonché
nei confronti
dell’Associazione Industriale Bresciana (A.I.B.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
per l’annullamento
del provvedimento di E.N.E.A. del 21 marzo 2006 con il quale è stato negato
l’accesso agli atti richiesti con istanza del 14 febbraio 2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’E.N.E.A. e del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006 il magistrato dott.ssa Giulia
Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da
verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 12 aprile 2006 la Caffaro s.r.l. impugna il
diniego opposto dall’E.N.E.A. di accesso agli atti richiesti con nota del 14
febbraio 2006.
Espone, in fatto, che in data 14 novembre 2005 le è stato notificato un atto di
citazione in giudizio, innanzi al Tribunale civile di Brescia, da parte di
dodici cittadini che hanno avanzato nei suoi confronti un’istanza di
risarcimento danni per un ammontare complessivo superiore ad otto milioni di
euro. La richiesta è fondata sul presupposto che la soc. Cuffaro sarebbe l’unica
responsabile della situazione di contaminazione da PCB, diossine e furani di una
vasta area a sud del Comune di Brescia. Oltre a ciò, pendono dinanzi al T.A.R.
Brescia due ricorsi avverso provvedimenti con i quali si ordinava alla
ricorrente di procedere alla bonifica di alcune aree esterne allo stabilimento.
Al fine di poter predisporre al meglio la propria difesa la ricorrente ha
chiesto, con istanza del 14 febbraio 2006, pervenuta il successivo 20 febbraio,
copia del rapporto “Valutazione delle emissioni di inquinanti organici
persistenti da parte dell’industria metallurgica secondaria”, redatto dallo
stesso Ente e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con la
collaborazione dell’Associazione Industriale Bresciana, nel quale si sostiene
che fattore rilevante della contaminazione da PCB, diossine e furani, è
l’emissione di inquinanti organici persistenti da parte dell’industria
metallurgica. Con la stessa istanza si è chiesto di poter accedere ad ulteriori
informazioni formanti oggetto di documenti richiamati nello stesso rapporto.
Con lettera del 3 marzo 2006 l’E.N.E.A. ha informato la ricorrente di essere
disponibile a rilasciare copia firmata della relazione (che peraltro si assume
essere già in possesso dell’istante), ma di non essere allo stato in grado di
dare una risposta in ordine alla richiesta delle ulteriori informazioni perché
in attesa di un parere del proprio ufficio legale. Il successivo 21 marzo ha
comunicato alla ricorrente il motivato diniego di accesso ai suddetti documenti.
2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:
a) Violazione e/o falsa applicazione artt. 22, 24 e 25 L. n. 241 del 1990 -
Violazione e/o falsa applicazione artt. 2, 3 e 5 D.L.vo n. 195 del 2005.
L’E.N.E.A. giustifica il diniego con riferimento: a) alla mancata specificazione
delle esigenze di giustizia per le quali erano state chieste le informazioni; b)
ad un obbligo di riservatezza nei confronti del Ministero dell’ambiente quale
committente e titolare dei risultati della richiesta (art. 5, primo comma, lett.
a), D.L.vo n. 195 del 2005) e nei confronti dell’Associazione Industriale
Bresciana per la convenzione in essere con la stessa (art. 5, secondo comma,
lett. a), d) e g)); c) ad una pretesa genericità della richiesta ed alla
possibilità che l’informazione sia detenuta in forma non idonea a soddisfare la
richiesta (art. 5, primo comma, lett. a); d) alla circostanza che in ogni caso
l’interesse pubblico alla diffusione dell’informazione ambientale è già stato
garantito con la pubblicazione del rapporto “Valutazione delle emissioni di
inquinanti organici persistenti da parte dell’industria metallurgica
secondaria”.
In relazione a dette motivazioni la ricorrente osserva che: a) le esigenze di
giustizia che l’hanno indotta a chiedere la documentazione sono note; b) la
riservatezza tutelata dall’art. 5, primo comma, lett. a), D.L.vo n. 195 del 2005
è relativa a soggetti terzi, mentre il Ministero dell’ambiente è committente e
titolare della ricerca. Inconferente è anche il richiamo alle lett. a), d) e g)
del secondo comma del D.L.vo n. 195 del 2005 per giustificare il diritto alla
riservatezza dell’Associazione Industriale Bresciana, atteso che dette norme si
riferiscono alla riservatezza delle delibere interne delle Autorità pubbliche,
alla riservatezza delle informazioni commerciali ed industriali e agli interessi
ed alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni
richieste, in assenza di un obbligo di legge. Delle tre fattispecie solo quella
prevista dalla lett. g) potrebbe essere, in astratto, richiamata per
giustificare un diniego a tutela della riservatezza dell’A.I.B. E’ però
assorbente, in senso contrario, quanto disposto dal successivo quarto comma
dell’art. 5, in base al quale “nei casi di cui al comma 2, lett. a), d), f), g)
e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi
informazioni su emissioni nell’ambiente”; c) illegittimamente l’E.N.E.A. ha
motivato il diniego sulla base della semplice “possibilità” che le informazioni
fossero detenute in una certa forma. Prima di rispondere negativamente l’Ente
avrebbe dovuto verificare se effettivamente era necessaria un’attività di
elaborazione dati. Non è inoltre vero che le informazioni fossero state
richieste in modo generico, avendo l’istante addirittura individuato le pagine
del rapporto nel quale esse potevano essere rinvenute; d) infine, non è vero che
il diritto all’informazione ambientale era già stato garantito con la
pubblicazione del rapporto “Valutazione delle emissioni di inquinanti organici
persistenti da parte dell’industria metallurgica secondaria”. Il D.L.vo n. 195
del 2005, infatti, non tutela solo un generico interesse pubblico alla
diffusione delle informazioni ambientali ma anche il diritto di ciascuno di
accedere alle informazioni ambientali.
3. Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le Amministrazioni
intimate per resistere al ricorso.
4. L’ Associazione Industriale Bresciana non si è costituita in giudizio.
5. Alla camera di consiglio dell’8 giugno 2006 la causa è stata trattenuta per
la decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, la ricorrente impugna il diniego all’esibizione di
documenti citati nel rapporto “Valutazione delle emissioni di inquinanti
organici persistenti da parte dell’industria metallurgica secondaria”. A
fondamento del diniego l’E.N.E.A. pone quattro distinte motivazioni: a) la
mancata specificazione delle esigenze di giustizia per le quali erano state
chieste le informazioni; b) un obbligo di riservatezza nei confronti del
Ministero dell’ambiente quale committente e titolare dei risultati della
richiesta (art. 5, primo comma, lett. a), D.L.vo n. 195 del 2005) e nei
confronti dell’Associazione Industriale Bresciana per la convenzione in essere
con la stessa (art. 5, secondo comma, lett. a), d) e g)); c) la genericità della
richiesta e la possibilità che le informazioni da essa richiamate siano detenute
in forma non idonea a soddisfare l’istanza di accesso (art. 5, primo comma,
lett. a); d) la circostanza che in ogni caso l’interesse pubblico alla
diffusione dell’informazione ambientale è già stato garantito con la
pubblicazione del rapporto “Valutazione delle emissioni di inquinanti organici
persistenti da parte dell’industria metallurgica secondaria”.
Ricorda il Collegio che il diritto di accesso ai documenti amministrativi
costituisce un autonomo diritto all' informazione nel senso più ampio e
onnicomprensivo del termine, e dunque non necessariamente ed esclusivamente in
correlazione alla tutela giurisdizionale di diritti ed interessi giuridicamente
rilevanti e al fine di assicurare la trasparenza e l' imparzialità dell' azione
amministrativa (T.A.R. Veneto 24 novembre 2003 n. 5905; T.A.R. Piemonte, I Sez.,
28 gennaio 1999 n. 54); pertanto, tale diritto all' informazione, oltre ad
essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati di
orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i
loro interessi giuridici, con l' ulteriore conseguenza che il diritto stesso può
essere esercitato in connessione ad un interesse giuridicamente rilevante, anche
se non sia ancora attuale un giudizio nel cui corso debbano essere utilizzati
gli atti così acquisiti. Attraverso la tutela giurisdizionale del diritto di
accesso sono dunque assicurate, all'amministrato, trasparenza ed imparzialità,
indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della pubblica
amministrazione, di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo,
facente capo alla sua sfera giuridica. Ciò perché l'interesse alla conoscenza
dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di
tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere
l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al
sistema - in vigore fino all'emanazione della L. n. 241 del 1990 - fondato sulla
regola generale della segretezza dei documenti amministrativi (Cons.Stato, VI
Sez., 16 febbraio 2005 n. 504).
2. A detta conclusione, di carattere generale, si aggiunge, questa volta con
particolare riferimento alla materia della tutela ambientale, che ai fini dell'
accesso agli atti del relativo procedimento non solo non è necessaria la
puntuale indicazione degli atti, ma è sufficiente una generica richiesta di
informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che deve essere
specificato, per costituire in capo all' Amministrazione l' obbligo di acquisire
tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei
luoghi interessati dall' istanza, elaborarle e comunicarle al richiedente.
L’art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata data attuazione alla
direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, ha
infatti introdotto, come prima aveva fatto il D.L. vo 24 febbraio 1997 n. 39
(abrogato dall’art. 12 del cit. D.L.vo n. 39 del 1997), una fattispecie speciale
di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale
prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero
dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni
accessibili.
Sotto il primo profilo, l'art. 3 D.L. vo n. 195 del 2005 chiarisce che le
informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in
deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di
dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.
Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle
notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche
un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle
comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia
di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta
ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità
dell'Amministrazione.
Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali
risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva
comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza
sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità
ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la
deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni
ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle
informazioni sullo stato dell'ambiente.
Così precisati gli estremi ed il contenuto del diritto di accesso in materia
ambientale, risulta agevole concludere che ogni indebita limitazione, per via
ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni
ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia
dalla sua finalità.
A detta premessa consegue, come corollario obbligato, l’illegittimità dei motivi
opposti dall’E.N.E.A. a base del diniego. Non sarebbe infatti ostativa
l’eventuale genericità dell’istanza, peraltro nel caso in esame insussistente,
potendosi al più chiedere all’istante di specificare meglio l’oggetto della sua
richiesta (art. 3, terzo comma, D.L.vo n. 195 del 2005) né la mancata
dimostrazione della pendenza di un giudizio, trattandosi di circostanza
ininfluente ai fini dell’esercizio del diritto di accesso all’informazione
ambientale. Né è possibile invocare una tutela alla riservatezza dei dati ove
semplicemente affermata e non anche chiarita con la specifica indicazione del
concreto pericolo che il rilascio di detta documentazione arrecherebbe. Infine,
non osta all’accoglimento dell’istanza la circostanza che i dati siano stati
elaborati con il Ministero dell’ambiente e con l’ABI, essendo in ogni caso
detenuti dall’E.N.E.A. né che l’interesse pubblico all’informazione sarebbe
stato già soddisfatto mediante consegna di copia della rapporto “Valutazione
delle emissioni di inquinanti organici persistenti da parte dell’industria
metallurgica secondaria” se l’interesse della privata ricorrente è, invece,
ottenere copia anche della restante documentazione richiesta.
Un’ultima precisazione appare necessaria al fine della decisione che il Collegio
è chiamato ad adottare.
Nella memoria depositata dal Ministero dell’Ambiente sembra profilarsi
un’ulteriore ragione ostativa all’accoglimento dell’istanza di accesso, e cioè
che l’E.N.E.A. non disporrebbe della documentazione richiesta. Detto motivo,
oltre a non essere esplicitato dall’E.N.E.A. nell’impugnato diniego, risulta
contraddetto dalla richiesta di autorizzazione al rilascio all’istante della
documentazione in questione, che la stessa E.N.E.A. afferma (penultimo capoverso
del provvedimento impugnato) di aver trasmesso al Ministero dell’ambiente sul
presupposto del possesso da parte sua dei suddetti documenti.
Alle predette considerazioni consegue il diritto della ricorrente a prendere
visione e ad estrarre copia di questi ultimi.
A porre in essere le condizioni per consentire al ricorrente il richiesto
accesso provvederà l’E.N.E.A. (con ogni necessario accorgimento volto a tutelare
eventuali riferimenti ad imprese o soggetti terzi) nel termine di trenta giorni
dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente
sentenza.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le
parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA TER
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dalla
Caffaro s.r.l., lo accoglie e, per l’effetto ordina all’E.N.E.A. di consentire
alla ricorrente di estrarre copia della documentazione richiesta, nei termini e
con le modalità indicati nella parte motiva.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 8 giugno 2006, dal
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE TERZA TER
in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Francesco Corsaro Presidente
Giulia Ferrari Componente - Estensore
1) Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo - Accesso in materia ambientale - D.Lgs. n. 195/2005 - Portata - Fattispecie speciale di accesso - Disciplina generale ex L. n. 241/1990 - Rapporti - Soggetti legittimati all’accesso - Puntuale indicazione degli atti - Necessità - Esclusione - Attività elaborativa dell’amministrazione debitrice. Ai fini dell’accesso agli atti del procedimento amministrativo in materia di tutela ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che deve essere specificato, per costituire in capo all’amministrazione l’obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall’istanza, elaborarle e comunicarle al richiedente. L’art. 3 del D.Lgs. 195/2005, ha infatti introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. n. 241 del 1990, per due particolarità: l’estensione del novero dei soggetti legittimati all’accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo l’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse; quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle “informazioni ambientali” (che implicano anche un’attività elaborativa da parte dell’Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando così, al richiedente, una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 L. n. 241/1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’Amministrazione. Pres. Corsaro, Est. Ferrari - C.s.r.l. (avv.ti Sala e Gattamelata) c. E.N.E.A. e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Sez. III ter - 28 giugno 2006, n. 5272
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