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T.A.R. Napoli, Sez. VII, 11 settembre 2006, Sentenza n. 8039
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la CAMPANIA, Sezione VII,
n. 8039/06 Reg.Sent.
composto dai Signori:
dott. Francesco Guerriero Presidente
dott. Leonardo Pasanisi Consigliere rel.
dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1101/2004 Reg. Gen., proposto da
Fiorillo Vincenzo
rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Gentile, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via del Parco Margherita n. 43;
contro
Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto pro tempore;
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, in persona del Ministro pro tempore;
Provveditorato Generale alle OO.PP. per la Campania, Nucleo Operativo di Caserta
e Benevento, in persona del Provveditore pro tempore;
- non costituiti –
e nei confronti di
Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avvocato Fulvio Merlino, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Monte di Dio 1/e;
Società Esprotecnocoop s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tozzi e Stefano Sorgente, presso il
cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Toledo n. 323;
nonché contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici ope
legis domicilia alla via Diaz n. 11;
per l’annullamento, previa sospensione:
<<a) del decreto della Provincia di Caserta n. 4553 del 22/7/2003, con il quale è stata imposta la servitù permanente per pubblica utilità occorrente al passaggio con appoggio di fili, cavi, ed impianti connessi ad opere finalizzate alla realizzazione di impianti telefonici su immobili di proprietà dell’odierno ricorrente sito in Pozzovetere di Caserta (Ce) e distinto in catasto alla partita 1000110 foglio 223, particella 1028; b) del D.M. del Ministero delle poste e Telecomunicazioni del 11/6/1991 con il quale sono state approvate le opere previste nel piano tecnico n. CB/NA-03cd/1991; c) delle note del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Nucleo Operativo di Caserta e Benevento, n. prot. 1651/1999, 2699/2000 e 3640/2000; d) della nota n. 24625 del 20/5/1998 con la quale la Telecom Italia s.p.a. ha presentato domanda di esperimento del tentativo di bonario componimento in ordine alla indennità spettante alla ditta Delle Fave Maria Teresa per la realizzazione di impianti telefonici su immobili di proprietà della stessa ditta sito in Pozzovetere di Caserta (Ce) e distinto in catasto alla partita 1000110 foglio 223, particella 1028 e con cui ha precisato che la Esprotecnocoop s.r.l. con sede in Napoli alla via Toledo n. 323 era stata incaricata di svolgere la procedura relativa alla servitù telefonica, e) della nota prot. n. 52/vg in data 4/12/2002 con la quale la Esprotecnocoop s.r.l. ha richiesto l’emissione del provvedimento definitivo di asservimento relativo all’opera di cui sopra; f) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente>>.
VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTI l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della
Telecom Italia s.p.a. e della Esprotecnocoop s.r.l.;
VISTI gli atti tutti di causa;
VISTO l’art. 26 comma 4^, della legge n. 1034/71;
UDITI, alla pubblica udienza del 21 giugno 2006, relatore il consigliere dr.
Leonardo Pasanisi, gli avvocati di cui al relativo verbale;
FATTO
Con atto notificato in data 15/16 gennaio 2004 e depositato il successivo giorno
30, il sig. Vincenzo Fiorillo ricorreva innanzi a questo T.A.R. contro la
Prefettura di Caserta, il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, il
Provveditorato Generale alle OO.PP. per la Campania-Nucleo Operativo di Caserta
e Benevento, nonché nei confronti della Telecom Italia s.p.a. e della
Esprotecnocoop s.r.l., chiedendo l’annullamento, previa sospensione, dei
provvedimenti in epigrafe indicati.
Il ricorrente esponeva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:
- che in data 19/11/2003 gli era stato notificato formale decreto di esproprio a
firma del Prefetto della Provincia di Caserta adottato il 22/7/2003, con il
quale era stata pronunciata l’imposizione di servitù permanente per pubblica
utilità occorrente al passaggio con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi
ad opere finalizzate alla realizzazione di impianti telefonici su immobili di
sua proprietà siti in Pozzovetere di Caserta (Ce) e distinti in catasto alla
partita 1000110 foglio 223, particella 1028;
- che tale decreto riportava in allegato una relazione tecnica n. 22/98 da parte
della Esprotecnocoop s.r.l., (società incaricata dalla Telecom Italia s.p.a. a
svolgere la procedura relativa alla servitù telefonica) con sede in Napoli alla
via Toledo n. 323, nella quale si dava atto della conformità delle opere a
quelle previste dal piano tecnico n. CB/NA-03cd/1991 approvato con D.M. del
Ministero delle poste e Telecomunicazioni del 11/6/1991;
- che tali opere consistevano in appoggi telefonici sul predetto fondo e
precisamente in n. 2 pozzetti e mt. 10 di cavo sotterraneo;
- che nella relazione tecnica n. 22/98 era indicata la determinazione
dell’indennità di asservimento pari a lire 1.200.000 (euro 619,75) così
suddivisi: 500.000 lire per ogni pozzetto (nella specie due) e lire 20.000 per
ogni metro di cavo sotterraneo (in totale 10 mt. di cavo corrispondenti a lire
200.000).
Tanto premesso, il ricorrente deduceva l’illegittimità dell’impugnato decreto
prefettizio con tre distinti motivi, incentrati sui vizi di violazione di legge
(artt. 7, 8 10 L. n. 241/1990, artt. 6 e 7 R.D. n. 1198/1941; artt. 231, 234 e
237 D.P.R. n. 156/1973; art. 13 L. n. 2359/1865), violazione del giusto
procedimento, incompetenza relativa, difetto di motivazione ed eccesso di potere
sotto vari profili (difetto di istruttoria e presupposto inesistente).
In primo luogo, egli non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione di avvio del
procedimento conclusosi con l’impugnato provvedimento (né la comunicazione di
bonario componimento pure effettuatagli dal Provveditorato alle OO.PP. sarebbe
stata a tal fine sufficiente, in quanto parziale e comunque proveniente da
autorità diversa rispetto a quella legittimata all’emanazione del decreto finale
di esproprio).
In secondo luogo, non sarebbe stata effettuata una istruttoria adeguata, volta
ad accertare in concreto se la servitù, come prescritto dall’art. 237 D.P.R. n.
156/1973, fosse costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e
la meno pregiudizievole al fondo servente (tanto, in considerazione della
circostanza, affermata dal ricorrente, secondo cui le opere in questione
potevano essere realizzate anche su altri fondi finitimi ove non insistevano
immobili adibiti ad abitazione).
In terzo luogo, il presupposto D.M. 11/6/1991 (recante approvazione del piano
tecnico n. CB/NA-3 Cd/1991 ed avente valore di dichiarazione di pubblica utilità
delle relative opere) non conterrebbe, contrariamente a quanto previsto
dall’art. 13 D.P.R. n. 327/2001, i termini di inizio e compimento dei lavori e
della procedura ablatoria e sarebbe quindi divenuto inefficace essendo decorsi
oltre dieci anni per l’adozione del decreto di esproprio (nel caso di specie,
emanato dopo dodici anni). Inoltre, a parere del ricorrente, nonostante la
contraria opinione di parte della giurisprudenza, la disciplina generale delle
espropriazioni (anche in relazione alla normativa sui termini) sarebbe
senz’altro applicabile alla materia –speciale- delle servitù telefoniche, come
dimostrato dal sopravvenuto codice delle telecomunicazioni di cui al D. Lgs.vo
n. 259/2003 (non applicabile –ratione temporis- alla fattispecie, ma
ermeneuticamente significativo).
In data 6 febbraio 2004, si costituiva in giudizio, con controricorso di forma,
il Ministero dell’Interno.
In data 12 febbraio 2004, si costituiva altresì in giudizio la Telecom Italia
s.p.a, contestando genericamente l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 1603 dell 11 marzo 2004, la Sezione Quinta di questo Tribunale
respingeva la domanda cautelare.
In data 18 giugno 2004, si costituiva altresì in giudizio la Esprotecnocoop
s.r.l., eccependo preliminarmente, quale mera incaricata dell’espletamento di
attività tecnico-amministrative relative alla procedura di asservimento, la
propria carenza di legittimazione passiva (da riconoscere in capo alla sola
Telecom Italia s.p.a), nonché – sempre in via preliminare - la sanatoria delle
situazioni abusive, ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 2°, della legge n.
166/2002. Nel merito, contestava le avverse deduzioni, sia perché il ricorrente
avrebbe avuto conoscenza, sin dal 1999, della procedura di asservimento in
parola, sia perché non sarebbe applicabile alla materia speciale delle
telecomunicazioni la normativa (generale) sui termini della procedura
espropriativa, di cui all’art. 13 L. 2359/1865 (ora, art. 13 D.P.R. n.
327/2001).
Con successiva memoria depositata in data 8 giugno 2006, la Esprotecnocoop
s.r.l. ribadiva le proprie argomentazioni e deduzioni, insistendo per la
reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 21 giugno 2006, il ricorso veniva introitato in
decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle questioni preliminari
prospettate dalla controinteressata Esprotecnocoop s.r.l. in ordine alla
legittimazione passiva ed alla sanatoria delle situazioni abusive (per la
verifica della quale ultima occorrerebbe comunque procedere ad istruttoria, non
essendo stata depositata dalla deducente la nota n. 61/vg del 3/5/03 citata in
memoria a sostegno della relativa eccezione), stante l’evidente infondatezza,
nel merito, del ricorso.
In relazione alla prima censura formulata dal ricorrente (concernente, in
sostanza, l’asserita violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento), si deve osservare che la funzione assegnata dalla legge alla
comunicazione di avvio del procedimento è quella di rendere edotto il privato
dell’inizio di un determinato procedimento, onde metterlo in condizione, qualora
lo ritenga necessario od opportuno, di partecipare al medesimo, nelle varie
forme riconosciute dall’ordinamento.
Inoltre, per pacifica giurisprudenza, <<le norme sulla partecipazione
procedimentale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 non possono essere
applicate in modo acritico o formalistico, ma vanno lette alla luce dei criteri
generali che governano l’azione amministrativa ed individuano i contenuti
essenziali del rapporto tra esercizio del pubblico potere e tutela della
posizione del privato (ragionevolezza, proporzionalità, logicità ed
adeguatezza), per cui la sua omissione può inficiare l’atto conclusivo soltanto
nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che se avesse avuto
l’opportunità di partecipare tempestivamente al procedimento avrebbe potuto
presentare osservazioni ed opposizioni eventualmente idonee ad incidere, in
termini a lui favorevoli, sul provvedimento finale>> (cfr., ex plurimis, questo
Tribunale, Sez. IV, 1 marzo 2005, n. 1421).
Orbene, nella fattispecie in esame, risulta per tabulas che l’odierno ricorrente
è stato messo in condizione di partecipare al procedimento conclusosi con
l’adozione dell’impugnato decreto prefettizio.
Tanto emerge incontrovertibilmente dai seguenti atti, depositati in giudizio
dalla Esprotecnocoop in data 18 giugno 2004: dalla nota prot. n. 1651 del 15
aprile 1999, con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici – Provv. OO.PP. per
la Campania aveva invitato la dante causa del ricorrente (sig.ra Delle Fave
Maria Teresa) a far pervenire osservazioni in merito alla indennità liquidata in
ordine al procedimento di imposizione di servitù telefonica in parola; dalla
nota del 27/5/1999 a firma dello stesso ricorrente, sig. Vincenzo Fiorillo,
indirizzata al Ministero dei Lavori Pubblici - Provv. OO.PP. per la Campania,
Sede di Caserta, con la quale l’interessato aveva chiesto che tutta la
corrispondenza relativa alla procedura di imposizione in questione dovesse
essere a lui inoltrata, quale erede legittimo della defunta sig.ra Delle Fave
Maria Teresa; dalla nota prot. n. 2696 del 13/7/2000 dello stesso
Provveditorato, con la quale era stata trasmessa al sig. Fiorillo tutta la
documentazione istruttoria (relazione tecnica, stralcio grafico descrittivo
catastale, elaborato di calcolo per la determinazione dell’indennità) ed era
stata contestualmente effettuata comunicazione al medesimo destinatario che la
Telecom Italia s.p.a. aveva chiesto che venisse esperito il tentativo di bonario
componimento.
La censura non può pertanto essere condivisa.
Parimenti deve essere disattesa la seconda doglianza avanzata dal ricorrente
(con la quale viene lamentato il vizio di eccesso di potere per carente
istruttoria)
Si deve infatti osservare che la relativa circostanza da questi affermata in
ricorso, secondo cui le opere in questione potevano essere realizzate anche su
altri fondi finitimi privi di immobili adibiti ad abitazione (e quindi più
idonei allo scopo) non è stata supportata da alcuna relazione o perizia di parte
ed è quindi rimasta del tutto sfornita di prova.
Deve, infine, essere disattesa anche la terza ed ultima censura, concernente
l’omessa fissazione dei termini.
Come infatti pacificamente ritenuto da questo Tribunale (cfr. TAR Campania, sez.
I, 12 giugno 2002, n. 3408 e 3409; sez. I, 1 marzo 2000, n. 3870; sezione V, 28
marzo 2003, n. 3101), il procedimento per l'imposizione di servitù in materia di
servizi di telecomunicazioni è un procedimento speciale regolato esclusivamente
dalle disposizioni degli articoli 233 e 234 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
con conseguente impossibilità di integrazione della disciplina ivi dettata
attraverso il riferimento a norme o principi generali valevoli in materia di
procedimenti ablatori in genere e di espropriazione per ragioni di pubblica
utilità in particolare, con la conseguenza che ad esso non si applica la norma
di cui all’art. 13 L. n. 2359/1865 (oggi, art. 13 D.P.R. n. 327/2001).
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VII, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1101/2004 R.G.), lo respinge.
Compensa le spese, le competenze e
gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2006.
Il Presidente Il Consigliere est.
(dott. Francesco Guerriero) (dott. Leonardo Pasanisi)
1) Espropriazione – Servizi di telecomunicazione – Procedimento per l’imposizione di servitù – Procedimento speciale – Disciplina applicabile – Artt. 233 e 234 D.P.R. n. 156/1973 – Art. 13 DPR n. 327/2001 – Applicabilità – Esclusione. Il procedimento per l'imposizione di servitù in materia di servizi di telecomunicazioni è un procedimento speciale regolato esclusivamente dalle disposizioni degli articoli 233 e 234 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, con conseguente impossibilità di integrazione della disciplina ivi dettata attraverso il riferimento a norme o principi generali valevoli in materia di procedimenti ablatori in genere e di espropriazione per ragioni di pubblica utilità in particolare, con la conseguenza che ad esso non si applica la norma di cui all’art. 13 L. n. 2359/1865 (oggi, art. 13 D.P.R. n. 327/2001). Pres. Guerriero, Est. Pasanisi – F.V. (avv. Gentile) c. Prefettura di Caserta e altri (n.c.) e Ministero dell'Interno (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII – 11 settembre 2006, n. 8039
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