Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. CAMPANIA,
Napoli, Sez. V, 7 giugno 2006, Sentenza n. 6786
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - SEDE DI NAPOLI
SEZIONE INTERNA QUINTA
n. 6786/06 Reg. Sent.
composto dai Signoti Magistrati:
- Dr. Carlo d’Alessandro - Presidente;
- Dr. Paolo Carpentieri – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8427/05 R.G. proposto da GILIOLI UMBERTO, elettivamente
domiciliato in Napoli, via Tino di Camaino n. 6 presso lo studio dell’avv.
Giancarlo Violante che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
CONTRO
- COMUNE DI GRUMO NEVANO, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato
ex lege in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. e rappresentato e difeso nel
presente giudizio dall’avv. Giuseppe Liguori con studio in Frattamaggiore (Na),
via Torino n. 11;
- AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3, in persona del legale rappresentante p.t. –
non costituita in giudizio;
per l’annullamento dei seguenti atti:
a) ordinanza n. 18 prot. n. 10845 emessa il 15 luglio 2005 con cui il Sindaco
del Comune di Grumo Nevano ha intimato al ricorrente di procedere “ad horas”
alla bonifica dello stabile sito in Grumo Nevano, via S. Domenico, angolo Corso
Cirillo;
b) verbale di accertamento prot. n. 62 del 19/05/05 redatto da funzionari
dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 della Regione Campania;
c) nota prot. Dip. 1499/S.S.P. del 23/05/05 emessa dal Dipartimento di
Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. Napoli 3;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica
udienza del 27 aprile 2006;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ordinanza n. 18 prot. n. 10845 del 15 luglio 2005 il Sindaco del Comune di
Grumo Nevano ha intimato a Gilioli Umberto di procedere “ad horas” alla bonifica
dello stabile di sua proprietà sito in Grumo Nevano, via S. Domenico, angolo
Corso Cirillo con la rimozione dell’amianto ivi esistente.
Con ricorso notificato in data 16/11/05 e depositato il 05/12/05 il Gilioli ha
impugnato il provvedimento in esame, unitamente agli atti presupposti in
epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità in relazione ai vizi di
violazione e falsa applicazione della L. n. 257/92, del D.M. del 06/09/94 e del
D.M. del 20/08/99, eccesso di potere per carenza dei presupposti,
contraddittorietà tra atti, omessa ponderazione, perplessità, violazione del
giusto procedimento, straripamento, sviamento, difetto del contraddittorio e di
motivazione, violazione dell’art. 54 D. Lgs. n. 267/00.
Il Comune di Grumo Nevano, costituitosi con memoria depositata il 14/12/05, ha
chiesto il rigetto del ricorso.
L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3, benchè ritualmente intimata, non si è
costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 3642/05 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta
dal ricorrente ed ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza impugnata.
All’udienza pubblica del 27 aprile 2006 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Gilioli Umberto impugna, unitamente agli atti presupposti emessi dalla A.S.L.
Napoli 3 in epigrafe indicati, l’ordinanza n. 18 prot. n. 10845 del 15 luglio
2005 con cui il Sindaco del Comune di Grumo Nevano ha intimato al ricorrente di
procedere “ad horas” alla bonifica dello stabile di sua proprietà sito in Grumo
Nevano, via S. Domenico, angolo Corso Cirillo con la rimozione dell’amianto ivi
esistente.
Con la prima censura il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati
per violazione e falsa applicazione della L. n. 257/92, dei DD.MM. 06/09/94 e
20/08/99, eccesso di potere sotto vari profili e difetto di motivazione; in
particolare, l’Azienda Sanitaria Locale competente avrebbe prescritto la
rimozione dell’amianto non in ragione del cattivo stato del materiale rinvenuto
nel corso del sopralluogo (mancando ogni riferimento in tal senso) ma a causa
del pericolo conseguente alle modalità dell’intervento di demolizione parziale
del fabbricato posto in essere, per conto del Comune, dalla ditta Pagliarulo
(l’amianto proverrebbe dallo smantellamento parziale del tetto).
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
La normativa volta a prevenire i rischi derivanti dall’amianto individua la
pericolosità di tale sostanza in riferimento all’eventualità del rilascio di
fibre aerodisperse nell’ambiente che costituisce, pertanto, il presupposto per
l’applicazione delle misure di salvaguardia ivi previste.
In questo senso depongono:
a) l’art. 2 L. n. 257/92 ove si
specifica che per rifiuti di amianto si intendono “i materiali di scarto delle
attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che
utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché
qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua
destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente”;
b) l’art. 1 dell’allegato 1 del D.M. del 06/09/94 secondo cui “la potenziale
pericolosità dei materiali di amianto dipende dall'eventualità che siano
rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente che possono venire inalate dagli
occupanti. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato
dalla friabilità dei materiali: si definiscono friabili i materiali che possono
essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle
dita. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa
coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali
vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente
danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti
dell'edificio, se sono collocati in aree accessibili”;
c) l’art. 7 dell’allegato n. 1 al D.M. del 06/09/94 (concernente specificamente
le lastre di cemento – amianto quali quelle di causa) secondo il quale “le
lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per copertura in edilizia,
sono costituite da materiale non friabile che, quando è nuovo o in buono stato
di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente. Il cemento-amianto,
quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va
incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre,
se non viene manomesso. Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti
atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli
sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali”.
Quanto fin qui evidenziato induce a ritenere che l’obbligo di smaltimento dei
materiali contenenti amianto deriva dal pericolo di dispersione delle relative
fibre dovuto ad un cattivo stato di conservazione della sostanza o ad interventi
di manutenzione (art. 1 allegato 1 D.M. del 06/09/94).
Orbene, nella fattispecie in esame l’Azienda Sanitaria Locale competente non ha
mai fatto riferimento al cattivo stato di conservazione dell’amianto quale
presupposto dell’obbligo di rimozione ivi prescritto (si vedano, in proposito
l’atto prot. n. 62 del 19/05/05 relativo alle risultanze del sopralluogo e la
nota del 23/05/05 contenente l’invito al Comune a procedere allo smaltimento
della sostanza) nè alcuna indicazione in tal senso è contenuta nel provvedimento
impugnato.
Ne deriva, come correttamente sostenuto dal ricorrente, che la rimozione della
sostanza è stata ritenuta dall’A.S.L. necessaria in relazione al pericolo
derivante dalle modalità di esecuzione dei lavori di parziale demolizione del
fabbricato, il cui tetto è composto da lastre di cemento – amianto, posti in
essere da una ditta privata per conto del Comune nell’ambito delle opere di
ampliamento dell’adiacente via pubblica.
Ciò è desumibile anche dall’esplicito riferimento, contenuto nella nota del
23/05/05 con cui l’Azienda Sanitaria Locale ha invitato il Comune a “disporre ad
horas la rimozione”, alla necessità per l’ente locale di presentare un piano di
lavoro ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. n. 277/91; la norma in esame prevede tale
obbligo in capo al datore di lavoro “prima dell'inizio dei lavori di demolizione
o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli
edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto” al
fine di “garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione
dell'ambiente esterno”.
Del resto che la presenza delle lastre di cemento – amianto rinvenute
accatastate sia conseguente ai lavori di demolizione parziale del fabbricato
eseguiti per conto del Comune è desumibile dal fatto che lo stesso personale
dell’Azienda Sanitaria Locale nel corso del sopralluogo ha rilevato che le
lastre erano “probabilmente quelle mancanti nella parte terminale della tettoia”
e che di tale materiale non vi è traccia alcuna nel verbale d’immissione in
possesso del 23/11/04 redatto nel momento in cui il Comune ha occupato il bene
per l’esecuzione dei lavori necessari per l’ampliamento della strada pubblica
limitrofa.
La ritenuta fondatezza della prima censura comporta l’accoglimento del ricorso
(con assorbimento nella predetta statuizione, per esigenze di economia
processuale, delle ulteriori doglianze proposte) e l’annullamento dell’ordinanza
n. 18 prot. n. 10845 emessa dal Sindaco del Comune di Grumo Nevano il 15/07/05,
unico tra gli atti impugnati lesivo dell’interesse del Gilioli.
Il Comune di Grumo Nevano, in quanto soccombente, deve essere condannato a
pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo
viene liquidato come da parte dispositiva.
Sussistono, invece, “giusti motivi” per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.,
l’integrale compensazione delle spese di lite relative al rapporto giuridico
processuale instauratosi tra il ricorrente e l’Azienda Sanitaria Locale Napoli
3;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione
Interna Quinta:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 18 prot. n.
10845 emessa dal Sindaco del Comune di Grumo Nevano il 15/07/05;
2) condanna il Comune di Grumo Nevano a pagare, in favore del ricorrente, le
spese processuali da quest’ultimo sostenute il cui importo si liquida in
complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), per diritti ed onorari, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dispone l’integrale compensazione delle spese di lite relative al rapporto
giuridico – processuale instauratosi tra il ricorrente e l’Azienda Sanitaria
Locale Napoli 3;
4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2006.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
1) Salute – Amianto – Applicazione delle misure di salvaguardia – Presupposti – Rilascio di fibre aerodisperse nell’ambiente. La normativa volta a prevenire i rischi derivanti dall’amianto individua la pericolosità di tale sostanza in riferimento all’eventualità del rilascio di fibre aerodisperse nell’ambiente, che costituisce, pertanto, il presupposto per l’applicazione delle misure di salvaguardia ivi previste (cfr. art. 2 L. n. 257/92; art. 1 dell’allegato 1 del D.M. del 06/09/94; art. 7 dell’allegato n. 1 al D.M. del 06/09/94). Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza dell’ASL che prescriva la rimozione dell’amianto non in ragione del cattivo stato del materiale rinvenuto nel corso del sopralluogo ma a causa del pericolo conseguente alle modalità dell’intervento di demolizione parziale del fabbricato. Pres. D’Alessandri, Est. Francavilla – G.U. (avv. Violante) c. Comune di Grumo Nevano (avv. Liguori) e altro (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V – 7 giugno 2006, n. 6786
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