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 Massime della sentenza

 

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 7 giugno 2006, Sentenza n. 6786
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - SEDE DI NAPOLI

SEZIONE INTERNA QUINTA


n. 6786/06 Reg. Sent.



composto dai Signoti Magistrati:
- Dr. Carlo d’Alessandro - Presidente;
- Dr. Paolo Carpentieri – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
 


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 8427/05 R.G. proposto da GILIOLI UMBERTO, elettivamente domiciliato in Napoli, via Tino di Camaino n. 6 presso lo studio dell’avv. Giancarlo Violante che lo rappresenta e difende nel presente giudizio


CONTRO


- COMUNE DI GRUMO NEVANO, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Giuseppe Liguori con studio in Frattamaggiore (Na), via Torino n. 11;


- AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;

per l’annullamento dei seguenti atti:
a) ordinanza n. 18 prot. n. 10845 emessa il 15 luglio 2005 con cui il Sindaco del Comune di Grumo Nevano ha intimato al ricorrente di procedere “ad horas” alla bonifica dello stabile sito in Grumo Nevano, via S. Domenico, angolo Corso Cirillo;
b) verbale di accertamento prot. n. 62 del 19/05/05 redatto da funzionari dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 della Regione Campania;
c) nota prot. Dip. 1499/S.S.P. del 23/05/05 emessa dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. Napoli 3;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 27 aprile 2006;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;


Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:


FATTO


Con ordinanza n. 18 prot. n. 10845 del 15 luglio 2005 il Sindaco del Comune di Grumo Nevano ha intimato a Gilioli Umberto di procedere “ad horas” alla bonifica dello stabile di sua proprietà sito in Grumo Nevano, via S. Domenico, angolo Corso Cirillo con la rimozione dell’amianto ivi esistente.


Con ricorso notificato in data 16/11/05 e depositato il 05/12/05 il Gilioli ha impugnato il provvedimento in esame, unitamente agli atti presupposti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità in relazione ai vizi di violazione e falsa applicazione della L. n. 257/92, del D.M. del 06/09/94 e del D.M. del 20/08/99, eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà tra atti, omessa ponderazione, perplessità, violazione del giusto procedimento, straripamento, sviamento, difetto del contraddittorio e di motivazione, violazione dell’art. 54 D. Lgs. n. 267/00.


Il Comune di Grumo Nevano, costituitosi con memoria depositata il 14/12/05, ha chiesto il rigetto del ricorso.


L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3, benchè ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.


Con ordinanza n. 3642/05 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente ed ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza impugnata.


All’udienza pubblica del 27 aprile 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è fondato e merita accoglimento.


Gilioli Umberto impugna, unitamente agli atti presupposti emessi dalla A.S.L. Napoli 3 in epigrafe indicati, l’ordinanza n. 18 prot. n. 10845 del 15 luglio 2005 con cui il Sindaco del Comune di Grumo Nevano ha intimato al ricorrente di procedere “ad horas” alla bonifica dello stabile di sua proprietà sito in Grumo Nevano, via S. Domenico, angolo Corso Cirillo con la rimozione dell’amianto ivi esistente.
Con la prima censura il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione della L. n. 257/92, dei DD.MM. 06/09/94 e 20/08/99, eccesso di potere sotto vari profili e difetto di motivazione; in particolare, l’Azienda Sanitaria Locale competente avrebbe prescritto la rimozione dell’amianto non in ragione del cattivo stato del materiale rinvenuto nel corso del sopralluogo (mancando ogni riferimento in tal senso) ma a causa del pericolo conseguente alle modalità dell’intervento di demolizione parziale del fabbricato posto in essere, per conto del Comune, dalla ditta Pagliarulo (l’amianto proverrebbe dallo smantellamento parziale del tetto).


Il motivo è fondato e deve essere accolto.


La normativa volta a prevenire i rischi derivanti dall’amianto individua la pericolosità di tale sostanza in riferimento all’eventualità del rilascio di fibre aerodisperse nell’ambiente che costituisce, pertanto, il presupposto per l’applicazione delle misure di salvaguardia ivi previste.


In questo senso depongono:

a) l’art. 2 L. n. 257/92 ove si specifica che per rifiuti di amianto si intendono “i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente”;
b) l’art. 1 dell’allegato 1 del D.M. del 06/09/94 secondo cui “la potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente che possono venire inalate dagli occupanti. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali: si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree accessibili”;
c) l’art. 7 dell’allegato n. 1 al D.M. del 06/09/94 (concernente specificamente le lastre di cemento – amianto quali quelle di causa) secondo il quale “le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per copertura in edilizia, sono costituite da materiale non friabile che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente. Il cemento-amianto, quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se non viene manomesso. Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali”.


Quanto fin qui evidenziato induce a ritenere che l’obbligo di smaltimento dei materiali contenenti amianto deriva dal pericolo di dispersione delle relative fibre dovuto ad un cattivo stato di conservazione della sostanza o ad interventi di manutenzione (art. 1 allegato 1 D.M. del 06/09/94).


Orbene, nella fattispecie in esame l’Azienda Sanitaria Locale competente non ha mai fatto riferimento al cattivo stato di conservazione dell’amianto quale presupposto dell’obbligo di rimozione ivi prescritto (si vedano, in proposito l’atto prot. n. 62 del 19/05/05 relativo alle risultanze del sopralluogo e la nota del 23/05/05 contenente l’invito al Comune a procedere allo smaltimento della sostanza) nè alcuna indicazione in tal senso è contenuta nel provvedimento impugnato.


Ne deriva, come correttamente sostenuto dal ricorrente, che la rimozione della sostanza è stata ritenuta dall’A.S.L. necessaria in relazione al pericolo derivante dalle modalità di esecuzione dei lavori di parziale demolizione del fabbricato, il cui tetto è composto da lastre di cemento – amianto, posti in essere da una ditta privata per conto del Comune nell’ambito delle opere di ampliamento dell’adiacente via pubblica.


Ciò è desumibile anche dall’esplicito riferimento, contenuto nella nota del 23/05/05 con cui l’Azienda Sanitaria Locale ha invitato il Comune a “disporre ad horas la rimozione”, alla necessità per l’ente locale di presentare un piano di lavoro ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. n. 277/91; la norma in esame prevede tale obbligo in capo al datore di lavoro “prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto” al fine di “garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno”.


Del resto che la presenza delle lastre di cemento – amianto rinvenute accatastate sia conseguente ai lavori di demolizione parziale del fabbricato eseguiti per conto del Comune è desumibile dal fatto che lo stesso personale dell’Azienda Sanitaria Locale nel corso del sopralluogo ha rilevato che le lastre erano “probabilmente quelle mancanti nella parte terminale della tettoia” e che di tale materiale non vi è traccia alcuna nel verbale d’immissione in possesso del 23/11/04 redatto nel momento in cui il Comune ha occupato il bene per l’esecuzione dei lavori necessari per l’ampliamento della strada pubblica limitrofa.


La ritenuta fondatezza della prima censura comporta l’accoglimento del ricorso (con assorbimento nella predetta statuizione, per esigenze di economia processuale, delle ulteriori doglianze proposte) e l’annullamento dell’ordinanza n. 18 prot. n. 10845 emessa dal Sindaco del Comune di Grumo Nevano il 15/07/05, unico tra gli atti impugnati lesivo dell’interesse del Gilioli.


Il Comune di Grumo Nevano, in quanto soccombente, deve essere condannato a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da parte dispositiva.
Sussistono, invece, “giusti motivi” per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., l’integrale compensazione delle spese di lite relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3;


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta:


1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 18 prot. n. 10845 emessa dal Sindaco del Comune di Grumo Nevano il 15/07/05;
2) condanna il Comune di Grumo Nevano a pagare, in favore del ricorrente, le spese processuali da quest’ultimo sostenute il cui importo si liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), per diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dispone l’integrale compensazione delle spese di lite relative al rapporto giuridico – processuale instauratosi tra il ricorrente e l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3;
4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2006.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Salute – Amianto – Applicazione delle misure di salvaguardia – Presupposti – Rilascio di fibre aerodisperse nell’ambiente. La normativa volta a prevenire i rischi derivanti dall’amianto individua la pericolosità di tale sostanza in riferimento all’eventualità del rilascio di fibre aerodisperse nell’ambiente, che costituisce, pertanto, il presupposto per l’applicazione delle misure di salvaguardia ivi previste (cfr. art. 2 L. n. 257/92; art. 1 dell’allegato 1 del D.M. del 06/09/94; art. 7 dell’allegato n. 1 al D.M. del 06/09/94). Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza dell’ASL che prescriva la rimozione dell’amianto non in ragione del cattivo stato del materiale rinvenuto nel corso del sopralluogo ma a causa del pericolo conseguente alle modalità dell’intervento di demolizione parziale del fabbricato. Pres. D’Alessandri, Est. Francavilla – G.U. (avv. Violante) c. Comune di Grumo Nevano (avv. Liguori) e altro (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V – 7 giugno 2006, n. 6786

 

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