AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
TAR ABRUZZO, Pescara, 18 novembre 2006, sentenza n. 714
Associazioni e comitati - Associazioni di promozione sociale - L. 383/2000 -
Diritto di accesso ai documenti amministrativi attinenti agli scopi statutari -
Iscrizione nel registro di cui all’art. 7 L. 383/2000 - Necessità. Le
associazioni di promozione sociale, per poter usufruire dei benefici previsti
dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, tra i cui il diritto all’informazione nei
termini di cui al’art. 26 (“diritto di accedere ai documenti amministrativi
attinenti al perseguimento degli scopi statutari), devono essere iscritte nei
registri di cui all’art. 7 della stessa legge. Pres. Catoni, Est. Eliantonio -
A.I.D.A.A. (avv. Clemente) c. Comune di Catignano (avv. Russi) - T.A.R.
ABRUZZO, Pescara - 18 novembre 2006, n. 714
Pubblica amministrazione - Accesso alle informazioni ambientali - D.Lgs.
195/05 - Manutenzione dei canili e randagismo - Non rientra. Le informazioni
richieste in ordine alla manutenzione dei canili ed al fenomeno del randagismo
non possono ricondursi alla nozione di informazione ambientale di cui al D. L.vo
195/05 (così T.A.R. Puglia, sede Bari, III, 16 novembre 2005, n. 3929, e 5
luglio 2006, n. 2725, e I, 13 gennaio 2006, nn. 118, 120, 121 e 122). Pres.
Catoni, Est. Eliantonio - A.I.D.A.A. (avv. Clemente) c. Comune di Catignano
(avv. Russi) - T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 18 novembre 2006, n. 714
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'ABRUZZO
Sezione Staccata di Pescara
n. 714/06 Reg. Dec.
n. 399/06 Reg. Gen.
composto dai signori:
Dott. Antonio Catoni Presidente
Dott. Michele Eliantonio Consigliere, estensore
Dott. Dino Nazzaro Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 399/06, proposto dalla Associazione Italiana Difesa Animali ed
Ambiente (A.I.D.A.A.), con sede in Pregnana Milanese, in persona del legale
rappresentante pro-tempore avv. Maria Morena Suaria, rappresentata e difesa
dall’avv. Giovanni Clemente, domiciliata con il proprio difensore in Pescara,
presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
il Comune di Catignano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Domenico Russi, elettivamente domiciliato presso il proprio
difensore in Pescara, viale G. D’Annunzio, 229;
e per ottenere
ai sensi dell’art. 25, VI comma, della L. 7 agosto 1990, n. 241, l’accesso
ai documenti richiesti dalla ricorrente con istanza del 12 giugno 2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Catignano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Udito alla camera di consiglio del 9 novembre 2006 il relatore consigliere
Michele Eliantonio e udito, altresì, l’avv. Domenico Russi per l’Amministrazione
resistente;
Nessuno comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente riferisce di aver chiesto,
con istanza trasmessa via fax al Comune intimato il 12 giugno 2006, il rilascio
di tutta la documentazione in possesso del Comune con la quale si era data
attuazione alla legislazione statale (L. 281/91) e regionale (L.R. Abruzzo
86/99) in materia di tutela dei cani di affezione e, non avendo ricevuto alcuna
risposta, con il ricorso in esame (notificato il 6 settembre 2006 e depositato
il 12 ottobre successivo) è insorta dinanzi questo Tribunale per ottenere, ai
sensi dell’art. 25, VI comma, della L. 7 agosto 1990, n. 241, l’accesso ai
documenti richiesti.
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria
depositata il 9 novembre 2006.
Il Comune di Catignano si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 2
novembre 2006 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’indeterminatezza
dei documenti richiesti e per l’inesistenza dell’interesse qualificato della
ricorrente ad accedere agli atti in questione.
Alla camera di consiglio del 9 novembre 2006 la causa è stata introitata a
decisione.
D I R I T T O
Con il ricorso in esame - come sopra esposto - l’associazione ricorrente ha
adito questo Tribunale al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 25, VI comma,
della L. 7 agosto 1990, n. 241, l’accesso ai documenti richiesti con istanza
trasmessa via fax al Comune intimato il 12 giugno 2006.
Con tale istanza la ricorrente aveva chiesto tutta la documentazione in possesso
del Comune con la quale si era data attuazione alla legislazione statale (L.
281/91) e regionale (L.R. Abruzzo 86/99) in materia di tutela dei cani di
affezione, ed, in particolare la documentazione attestante la realizzazione e la
gestione di rifugi, eventuali convenzioni con enti e associazioni animaliste, il
nominativo del legale rappresentante della struttura, le dimensioni dei box, la
realizzazione di aree di sgambamento nei rifugi per la ricreazione degli animali
ed il numero dei cani iscritti all’anagrafe. Ha allegato all’istanza copia dello
statuto dell’associazione, da cui risulta che tra gli scopi della stessa vi era,
tra l’altro, “la tutela e la valorizzazione dell’ambiente”, nonché la promozione
del “riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali”.
Come puntualmente eccepito dall’Amministrazione resistente, il ricorso è
infondato per non avere la parte ricorrente supportato con adeguata motivazione
la predetta richiesta di accesso.
Come è noto, il predetto art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, nel
disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi ed i relativi ricorsi, dispone testualmente al suo primo comma
che “la richiesta di accesso deve essere motivata”. E la giurisprudenza
amministrativa, interpretando tale normativa, ha costantemente chiarito che il
diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare (fatta eccezione
per il peculiare settore dell’accesso ambientale), ma postula sempre un
accertamento concreto dell’esistenza di un interesse differenziato della parte
che richiede i documenti (così, da ultimo, Cons. St., VI, 10 febbraio 2006, n.
555)
Fatta tale premessa, va rilevato che nel caso di specie la parte ricorrente
asserisce con il gravame che non era obbligata a fornire alcuna motivazione in
ragione delle seguenti circostanze:
a) perché era un’associazione di promozione sociale di cui alla L. 7 dicembre
2000, n. 383;
b) perché in materia accesso all’informazione ambientale il richiedente non deve
dichiarare “il proprio interesse” (art. 3 del D. L.vo 19 agosto 2005, n. 195).
Rileva il Collegio che il riferimento della ricorrente a tali circostanze non
appare rilevante.
Quanto alla prima, va osservato che, se è pur vero che l’art. 26 della L. 7
dicembre 2000, n. 383, riconosce alle associazioni di promozione sociale il
diritto di accesso ai quei documenti amministrativi “attinenti al perseguimento
degli scopi statutari”, deve però anche rilevarsi che l’art. 7 della stessa
legge prevede l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale in appositi
registri “ai fini dell’applicazione della presente legge”. In definitiva, tali
associazioni per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge in parola,
tra cui anche il diritto all’informazione nei termini sopra indicati, debbono
essere iscritte nei registri in questione.
Poiché l’istante nulla ha documentato in ordine all’iscrizione in parola, sembra
evidente che non possa in questa sede invocare i benefici previsti dal predetto
art. 26.
Quanto alla seconda circostanza sopra indiata alla lettera b), va ricordato che
la giurisprudenza amministrativa - esaminando fattispecie analoghe a quella ora
all’esame e relative a richieste analoghe effettuate dalla stessa ricorrente
nella Regione Puglia - ha già avuto modo di rilevare che le informazioni
richieste in ordine alla manutenzione dei canili ed al fenomeno del randagismo
non possono ricondursi alla nozione di informazione ambientale di cui al
predetto D. L.vo 195/05 (così T.A.R. Puglia, sede Bari, III, 16 novembre 2005,
n. 3929, e 5 luglio 2006, n. 2725, e I, 13 gennaio 2006, nn. 118, 120, 121 e
122). E ad analoghe conclusioni è pervenuto anche altro Tribunale, sempre
pronunciandosi in ordine ad istanze di accesso presentate dall’attuale
ricorrente, sia pur in relazione a fattispecie parzialmente diverse (T.A.R.
Lazio, sede Roma, I-quater, 27 aprile 2006, nn. 2979-81 e 2988).
Da tali conclusioni il Collegio non rinviene motivi per discostarsi.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve,
conseguentemente, essere respinto e tale conclusione induce il Collegio a
disporre, con separato decreto, la revoca dell’ammissione della ricorrente al
patrocinio a spese dello Stato, attesa la “manifesta” infondatezza della pretesa
che l’interessata ha fatto valere in giudizio.
Le spese come di regola seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di
Pescara, respinge il ri¬corso specificato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della Ammi-nistrazione
resistente delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida nella
complessiva somma di € 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 9 novembre 2006.
Il Presidente
L’Estensore
Il Segretario d’udienza
Pubblicata mediante deposito il 18.11.2006
Il Direttore della Segreteria
Tutti i diritti
sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it