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TAR ABRUZZO, Pescara, 18 novembre 2006, sentenza n. 714

 

Associazioni e comitati - Associazioni di promozione sociale - L. 383/2000 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi attinenti agli scopi statutari - Iscrizione nel registro di cui all’art. 7 L. 383/2000 - Necessità. Le associazioni di promozione sociale, per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, tra i cui il diritto all’informazione nei termini di cui al’art. 26 (“diritto di accedere ai documenti amministrativi attinenti al perseguimento degli scopi statutari), devono essere iscritte nei registri di cui all’art. 7 della stessa legge. Pres. Catoni, Est. Eliantonio - A.I.D.A.A. (avv. Clemente) c. Comune di Catignano (avv. Russi) - T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 18 novembre 2006, n. 714

Pubblica amministrazione - Accesso alle informazioni ambientali - D.Lgs. 195/05 - Manutenzione dei canili e randagismo - Non rientra. Le informazioni richieste in ordine alla manutenzione dei canili ed al fenomeno del randagismo non possono ricondursi alla nozione di informazione ambientale di cui al D. L.vo 195/05 (così T.A.R. Puglia, sede Bari, III, 16 novembre 2005, n. 3929, e 5 luglio 2006, n. 2725, e I, 13 gennaio 2006, nn. 118, 120, 121 e 122). Pres. Catoni, Est. Eliantonio - A.I.D.A.A. (avv. Clemente) c. Comune di Catignano (avv. Russi) - T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 18 novembre 2006, n. 714

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'ABRUZZO

Sezione Staccata di Pescara


n. 714/06 Reg. Dec.

n. 399/06 Reg. Gen.


composto dai signori:

Dott. Antonio Catoni Presidente
Dott. Michele Eliantonio Consigliere, estensore
Dott. Dino Nazzaro Consigliere


ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A


sul ricorso n. 399/06, proposto dalla Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (A.I.D.A.A.), con sede in Pregnana Milanese, in persona del legale rappresentante pro-tempore avv. Maria Morena Suaria, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Clemente, domiciliata con il proprio difensore in Pescara, presso la Segreteria di questo Tribunale;


contro


il Comune di Catignano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Russi, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, viale G. D’Annunzio, 229;


e per ottenere
ai sensi dell’art. 25, VI comma, della L. 7 agosto 1990, n. 241, l’accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente con istanza del 12 giugno 2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Catignano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Udito alla camera di consiglio del 9 novembre 2006 il relatore consigliere Michele Eliantonio e udito, altresì, l’avv. Domenico Russi per l’Amministrazione resistente;
Nessuno comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


F A T T O


L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente riferisce di aver chiesto, con istanza trasmessa via fax al Comune intimato il 12 giugno 2006, il rilascio di tutta la documentazione in possesso del Comune con la quale si era data attuazione alla legislazione statale (L. 281/91) e regionale (L.R. Abruzzo 86/99) in materia di tutela dei cani di affezione e, non avendo ricevuto alcuna risposta, con il ricorso in esame (notificato il 6 settembre 2006 e depositato il 12 ottobre successivo) è insorta dinanzi questo Tribunale per ottenere, ai sensi dell’art. 25, VI comma, della L. 7 agosto 1990, n. 241, l’accesso ai documenti richiesti.
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 9 novembre 2006.
Il Comune di Catignano si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 2 novembre 2006 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’indeterminatezza dei documenti richiesti e per l’inesistenza dell’interesse qualificato della ricorrente ad accedere agli atti in questione.
Alla camera di consiglio del 9 novembre 2006 la causa è stata introitata a decisione.


D I R I T T O


Con il ricorso in esame - come sopra esposto - l’associazione ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 25, VI comma, della L. 7 agosto 1990, n. 241, l’accesso ai documenti richiesti con istanza trasmessa via fax al Comune intimato il 12 giugno 2006.
Con tale istanza la ricorrente aveva chiesto tutta la documentazione in possesso del Comune con la quale si era data attuazione alla legislazione statale (L. 281/91) e regionale (L.R. Abruzzo 86/99) in materia di tutela dei cani di affezione, ed, in particolare la documentazione attestante la realizzazione e la gestione di rifugi, eventuali convenzioni con enti e associazioni animaliste, il nominativo del legale rappresentante della struttura, le dimensioni dei box, la realizzazione di aree di sgambamento nei rifugi per la ricreazione degli animali ed il numero dei cani iscritti all’anagrafe. Ha allegato all’istanza copia dello statuto dell’associazione, da cui risulta che tra gli scopi della stessa vi era, tra l’altro, “la tutela e la valorizzazione dell’ambiente”, nonché la promozione del “riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali”.
Come puntualmente eccepito dall’Amministrazione resistente, il ricorso è infondato per non avere la parte ricorrente supportato con adeguata motivazione la predetta richiesta di accesso.
Come è noto, il predetto art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed i relativi ricorsi, dispone testualmente al suo primo comma che “la richiesta di accesso deve essere motivata”. E la giurisprudenza amministrativa, interpretando tale normativa, ha costantemente chiarito che il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell’accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell’esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti (così, da ultimo, Cons. St., VI, 10 febbraio 2006, n. 555)
Fatta tale premessa, va rilevato che nel caso di specie la parte ricorrente asserisce con il gravame che non era obbligata a fornire alcuna motivazione in ragione delle seguenti circostanze:
a) perché era un’associazione di promozione sociale di cui alla L. 7 dicembre 2000, n. 383;
b) perché in materia accesso all’informazione ambientale il richiedente non deve dichiarare “il proprio interesse” (art. 3 del D. L.vo 19 agosto 2005, n. 195).
Rileva il Collegio che il riferimento della ricorrente a tali circostanze non appare rilevante.
Quanto alla prima, va osservato che, se è pur vero che l’art. 26 della L. 7 dicembre 2000, n. 383, riconosce alle associazioni di promozione sociale il diritto di accesso ai quei documenti amministrativi “attinenti al perseguimento degli scopi statutari”, deve però anche rilevarsi che l’art. 7 della stessa legge prevede l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale in appositi registri “ai fini dell’applicazione della presente legge”. In definitiva, tali associazioni per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge in parola, tra cui anche il diritto all’informazione nei termini sopra indicati, debbono essere iscritte nei registri in questione.
Poiché l’istante nulla ha documentato in ordine all’iscrizione in parola, sembra evidente che non possa in questa sede invocare i benefici previsti dal predetto art. 26.
Quanto alla seconda circostanza sopra indiata alla lettera b), va ricordato che la giurisprudenza amministrativa - esaminando fattispecie analoghe a quella ora all’esame e relative a richieste analoghe effettuate dalla stessa ricorrente nella Regione Puglia - ha già avuto modo di rilevare che le informazioni richieste in ordine alla manutenzione dei canili ed al fenomeno del randagismo non possono ricondursi alla nozione di informazione ambientale di cui al predetto D. L.vo 195/05 (così T.A.R. Puglia, sede Bari, III, 16 novembre 2005, n. 3929, e 5 luglio 2006, n. 2725, e I, 13 gennaio 2006, nn. 118, 120, 121 e 122). E ad analoghe conclusioni è pervenuto anche altro Tribunale, sempre pronunciandosi in ordine ad istanze di accesso presentate dall’attuale ricorrente, sia pur in relazione a fattispecie parzialmente diverse (T.A.R. Lazio, sede Roma, I-quater, 27 aprile 2006, nn. 2979-81 e 2988).
Da tali conclusioni il Collegio non rinviene motivi per discostarsi.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto e tale conclusione induce il Collegio a disporre, con separato decreto, la revoca dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, attesa la “manifesta” infondatezza della pretesa che l’interessata ha fatto valere in giudizio.
Le spese come di regola seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.


P. Q. M.


Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ri¬corso specificato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della Ammi-nistrazione resistente delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 9 novembre 2006.
 

Il Presidente

L’Estensore

Il Segretario d’udienza

Pubblicata mediante deposito il 18.11.2006
Il Direttore della Segreteria
 



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